01.07.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2007 - 30.04.2017
01.02.2005 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.01.2005
01.02.2003 - 31.03.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge
sulla radioprotezione
(LRaP)

del 22 marzo 1991 (Stato 28 gennaio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24quinquies, 24septies, 27sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19883, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:

a.

alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti
che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; b.

agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente.

2

Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, l'eliminazione, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.

3

Gli articoli da 28 a 38 non sono applicabili alle attività sottoposte a licenza secondo la legge federale del 23 dicembre 19594 sull'uso pacifico dell'energia nucleare (legge sull'energia nucleare).

RU 1994 1933 1

[CS 1 3; RU 1957 1065, 1971 905, 1973 1049]Questa disposizione corrisponde agli
articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento
di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

3

FF 1988 II 141 4

RS 732.0

814.50

Radioprotezione

2

814.50

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.


Art. 3

Disposizioni complementari In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare: a.

per gli impianti nucleari, i combustibili e le scorie radioattivi, la legge sull'energia nucleare e il relativo decreto federale del 6 ottobre 19785; b.

per i danni d'origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di
materie nucleari, la legge del 18 marzo 19836 sulla responsabilità civile in
materia nucleare;

c.

per il trasporto di sostanze radioattive all'esterno dell'area dell'impresa, le
prescrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose.


Art. 4

Principio di causalità Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne
è la causa.


Art. 5

Ricerca, sviluppo, formazione 1

La Confederazione promuove la ricerca scientifica sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, e la formazione nel settore della radioprotezione.

2

Essa può:

a.

promuovere i lavori di ricerca in questi settori; b.

formare specialisti; c.

partecipare ad imprese destinate alla ricerca o alla formazione.


Art. 6

Qualificazione tecnica 1

Le attività che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti devono essere affidate soltanto a persone tecnicamente qualificate.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze inerenti alla qualificazione tecnica.


Art. 7

Commissioni

1 Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti: a.

Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività; b.

Commissione di protezione nucleare e chimica.7 5

RS 732.01

6

RS 732.44

7

Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento
di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

LF

3

814.50

2

Esso ne determina i compiti.

Capitolo 2: Protezione dell'uomo e dell'ambiente Sezione 1: Principi della radioprotezione

Art. 8

Giustificazione dell'esposizione alle radiazioni Un'attività nella quale l'uomo o l'ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti
(esposizione alle radiazioni) può essere svolta soltanto se commisurata ai vantaggi e
ai pericoli connessi.


Art. 9

Limitazione dell'esposizione alle radiazioni Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo
l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.


Art. 10

Valori limite di dose Secondo lo stato della scienza, il Consiglio federale stabilisce limiti all'esposizione
alle radiazioni (valori limite di dose) per le persone che, professionalmente o per altre circostanze, possono essere esposte a una radiazione accresciuta e controllabile
rispetto al resto della popolazione (persone esposte a radiazioni).

Sezione 2: Protezione delle persone esposte a radiazioni

Art. 11

Osservanza dei valori limite di dose Chiunque manipola una fonte di radiazioni o ne è responsabile deve adottare tutti i
provvedimenti necessari affinché siano rispettati i valori limite di dose.


Art. 12

Misurazione della dose di radiazione 1

Per le persone esposte a radiazioni la dose di radiazione deve essere accertata con un metodo appropriato.

2

Il Consiglio federale disciplina l'accertamento della dose di radiazione. Esso stabilisce in particolare:

a.

per quali persone l'esposizione a radiazioni deve essere misurata individualmente (dosimetria individuale); b.

a quali intervalli la dose di radiazione deve essere determinata; c.

le condizioni alle quali possono essere riconosciuti i servizi per la dosimetria
individuale;

d.

il termine durante il quale devono essere conservati i risultati della dosimetria individuale.

Radioprotezione

4

814.50

3

Se è prescritta una dosimetria, le persone esposte a radiazioni devono sottoporvisi.

Esse saranno informate dei risultati del controllo.


Art. 13

Provvedimenti medici applicabili alle persone professionalmente
esposte a radiazioni

1

I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligatoriamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie
professionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni del 20 marzo 19818.

2

Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni.

3

Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi.


Art. 14

Comunicazione di dati medici 1

Il medico incaricato di svolgere l'esame comunica all'autorità di sorveglianza i dati necessari al controllo medico e all'allestimento di statistiche. L'autorità di sorveglianza non deve utilizzare questi dati per altri scopi, né comunicarli a terzi.

2

Il Consiglio federale stabilisce i dati da comunicare all'autorità di sorveglianza; ne fissa la durata di conservazione.


Art. 15

Applicazioni mediche di radiazioni 1

Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.

2

L'esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione
di cui agli articoli 8 e 9.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.


Art. 16

Responsabilità delle imprese 1

Il titolare della licenza o le persone che dirigono un'impresa sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione. A tal fine assumono un numero
adeguato di periti ai quali conferiscono le competenze e i mezzi necessari.

2

Tutte le persone occupate nell'impresa sono tenute a coadiuvare la direzione e i periti nell'applicazione dei provvedimenti di radioprotezione.

8

RS 832.20

LF

5

814.50

Sezione 3:

Sorveglianza dell'ambiente e protezione della popolazione in caso di
radioattività accresciuta


Art. 17

Sorveglianza dell'ambiente 1

Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, dell'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza
regolare.

2

Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.

3

Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.


Art. 18

Radioattività delle derrate alimentari 1

Il Consiglio federale stabilisce i valori di tolleranza e i valori limite per i radionuclidi nelle derrate alimentari.

2

In tale ambito persegue la medesima protezione della salute come per altre sostanze cancerogene.

3

In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale stabilisce valori limite adeguati all'evento.

4

Qualora i valori limite o i valori di tolleranza siano oltrepassati, occorre adottare misure secondo la legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari.

5

Sempreché il Consiglio federale non disponga altrimenti, l'esecuzione del controllo è disciplinata dalla legge sulle derrate alimentari.


Art. 19

Organizzazione d'intervento 1

Il Consiglio federale istituisce un'organizzazione d'intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della
radioattività.

2

L'organizzazione d'intervento ha in particolare i compiti seguenti: a.

allestisce prognosi sui pericoli per la popolazione in caso di evento particolare; b.

segue l'ampiezza e l'evoluzione della radioattività accresciuta e valuta le ripercussioni possibili sull'uomo e sull'ambiente; c.

in caso di pericolo immediato, ordina i necessari provvedimenti d'urgenza e
ne sorveglia l'esecuzione.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Provvede affinché l'organizzazione d'intervento:

9

RS 817.0

Radioprotezione

6

814.50

a.

informi i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sul grado
del pericolo e proponga loro i necessari provvedimenti protettivi; b.

informi la popolazione.


Art. 20

Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta 1

In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:

a.

proteggere la popolazione; b.

assicurare l'approvvigionamento del Paese; c.

preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.

2

Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:

a.

le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; b.

l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività
professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per
la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la
salute delle persone impiegate; c.

l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone
incaricate di compiti speciali.

3

Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le
autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono
presi dalle autorità comunali.


Art. 21

Esecuzione dei provvedimenti 1

La preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 competono ai Cantoni e ai Comuni, sempreché il Consiglio federale non ne attribuisca l'esecuzione alla Confederazione. I Cantoni collaborano con l'organizzazione d'intervento.

2

Se gli organi cantonali o comunali non sono in grado di svolgere i loro compiti, il Consiglio federale può subordinarli all'organizzazione d'intervento oppure ordinare
ad altri Cantoni di fornire i mezzi ancora disponibili.

3

Per l'esecuzione di determinati provvedimenti, Confederazione, Cantoni e Comuni possono parimente far capo ad organizzazioni private.


Art. 22

Protezione in caso di emergenza 1

Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:

LF

7

814.50

a.

a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al
pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; b.

a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi
d'emergenza.

2

Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 23

Collaborazione internazionale Il Consiglio federale può concludere accordi di diritto internazionale pubblico concernenti: a.

l'informazione reciproca sulla radioattività dell'ambiente; b.

l'informazione immediata in caso di pericolo da radioattività che potrebbe
superare il confine;

c.

l'armonizzazione dei concetti di provvedimenti applicabili in caso di contaminazione radioattiva transfrontaliera.


Art. 24

Aumento durevole della radioattività nell'ambiente Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta
di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni particolari idonee a limitare l'esposizione alle radiazioni. Per l'esecuzione, può ricorrere ai
Cantoni.

Sezione 4: Scorie radioattive

Art. 25

Definizione, principi 1

Per scorie radioattive s'intendono le sostanze radioattive o le materie da esse contaminate, che non saranno riutilizzate.

2

Le sostanze radioattive devono essere manipolate in modo da produrre la quantità minima possibile di scorie radioattive.

3

In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere eliminate all'interno del Paese. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali può
eccezionalmente essere rilasciato un permesso di esportazione.

4

Le scorie radioattive che non provengono dalla Svizzera possono essere importate per l'eliminazione soltanto se la Svizzera si è impegnata con un accordo di diritto
internazionale pubblico a ritirarle.


Art. 26

Manipolazione di scorie radioattive nell'impresa e scarico
nell'ambiente

1

Nell'impresa, le scorie radioattive devono essere trattate e depositate in modo che nell'ambiente giunga la minima quantità possibile di sostanze radioattive.

Radioprotezione

8

814.50

2

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere scaricate nell'ambiente.

3

Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell'ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in luogo sicuro o, se del caso, solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall'autorità di sorveglianza, sino
alla loro fornitura o eliminazione.


Art. 27

Fornitura ed eliminazione 1

Chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.

2

Egli assume le spese d'eliminazione.

3

Il Consiglio federale disciplina la raccolta, il deposito e l'eliminazione delle scorie.

4

Se la loro fornitura od eliminazione non è possibile immediatamente oppure è inadeguata dal profilo della radioprotezione, le scorie sono collocate, sotto controllo, in
un deposito intermedio.

Capitolo 3: Licenza e sorveglianza

Art. 28

Obbligo della licenza È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque: a.

manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze; b.

fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono
emettere radiazioni ionizzanti; c.

applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive.


Art. 29

Competenze del Consiglio federale Il Consiglio federale può: a.

sottoporre all'obbligo della licenza qualsiasi altra attività implicante una
messa in pericolo da radiazioni ionizzanti; b.

esonerare dall'obbligo della licenza le attività di cui all'articolo 28 lettera a
o b, se può essere escluso qualsiasi pericolo da radiazioni ionizzanti; c.

stabilire le condizioni alle quali determinati tipi di oggetti, impianti e apparecchi, che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti, possono, previo esame del modello standardizzato, essere
omologati o ammessi limitatamente per determinate applicazioni.


Art. 30

Autorità che rilasciano le licenze Le autorità che rilasciano le licenze sono l'Ufficio federale della sanità pubblica e,
per le attività esercitate negli impianti nucleari e gli esperimenti con sostanze radio

LF

9

814.50

attive nell'ambito dei provvedimenti preparatori secondo l'articolo 10 capoverso 2
del decreto federale del 6 ottobre 197810 concernente la legge sull'energia nucleare,
l'Ufficio federale dell'energia.


Art. 31

Condizioni

La licenza è rilasciata se: a.

il richiedente o un perito da lui incaricato (art. 16) dispone delle necessarie
qualificazioni tecniche; b.

l'impresa dispone di un numero adeguato di periti; c.

il richiedente e i periti garantiscono un esercizio sicuro; d.

l'impresa ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente; e.

gli impianti e le attrezzature corrispondono allo stato della scienza e della
tecnica per quanto concerne la radioprotezione; f.

la radioprotezione secondo la presente legge e le disposizioni esecutive è garantita.


Art. 32

Titolare e contenuto

1

La licenza è valevole soltanto per l'impresa o la persona designata.

2

La licenza descrive l'attività autorizzata, stabilisce le condizioni e gli oneri eventuali cui è vincolata e indica i periti nel settore della radioprotezione. La sua durata
di validità è limitata.

3

L'autorità di rilascio può trasmettere la licenza a un nuovo titolare se questi soddisfa le condizioni secondo l'articolo 31.


Art. 33

Modificazione

La licenza è modificata: a.

su domanda del titolare, se la modificazione proposta soddisfa le condizioni
richieste per il rilascio; b.

d'ufficio, se lo esigono le modificazioni delle condizioni di fatto o di diritto
secondo l'articolo 31.


Art. 34

Revoca e caducità

1

La licenza è revocata se: a.

le condizioni di rilascio non sono o non sono più adempiute; b.

un onere vincolato alla licenza oppure un provvedimento ordinato non sono
rispettati nonostante diffida.

2

La licenza diventa caduca se: 10

RS 732.01

Radioprotezione

10

814.50

a.

il titolare vi rinuncia formalmente; b.

il termine di validità scade; c.

il titolare muore oppure, per le persone giuridiche e le società commerciali,
l'iscrizione nel registro di commercio è cancellata; d.

l'azienda cessa o è alienata.

3

L'autorità di rilascio accerta la caducità della licenza mediante decisione. Sono salvi la proroga o il trasferimento secondo l'articolo 32 capoverso 3.


Art. 35

Obbligo di annunciare e di informare 1

Il titolare della licenza deve annunciarsi all'autorità di sorveglianza qualora egli intenda:

a.

procedere a una modificazione della costruzione o del funzionamento di un
impianto o di un apparecchio che potrebbe esplicare effetti sulla sicurezza; b.

utilizzare sostanze radioattive supplementari o aumentare l'attività di sostanze radioattive autorizzate.

2

Il titolare della licenza e le persone occupate nell'impresa devono informare l'autorità di sorveglianza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di
esame dei documenti e di accesso all'impresa, in quanto necessario per l'esecuzione
della sorveglianza.

3

Se un'esposizione inammissibile a radiazioni è possibile o certa, il titolare della licenza o il perito devono informare immediatamente le autorità competenti.


Art. 36

Obbligo di tenere un registro 1

Chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze deve tenerne un registro.

2

Deve regolarmente presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro per le sostanze di debole radioattività.


Art. 37

Sorveglianza

1

Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza.

2

L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare,
ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o
oggetti pericolosi.

3

Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14

LF

11

814.50

marzo 195811. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali.


Art. 38

Eliminazione di fonti di pericolo 1

Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve: a.

trasferire le sostanze radioattive a un altro titolare di licenza o eliminarle
come scorie radioattive; b.

trasferire a un altro titolare di licenza gli impianti e gli apparecchi che possono emanare radiazioni ionizzanti oppure porli in uno stato tale da impedire
una messa in servizio non autorizzata.

2

Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare.

3

L'autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone contaminate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi.

4

L'autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente.

Capitolo 4: Responsabilità civile12

Art. 39

Responsabilità civile 1

Chi gestisce installazioni o svolge attività che comportano un pericolo da radiazioni ionizzanti risponde dei danni che ne risultano, a meno che non provi di aver
preso tutte le precauzioni per evitare il danno.

2

Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente.

3

Per i danni nucleari provocati da centrali nucleari o da trasporti di materiali nucleari è fatta salva la legge del 18 marzo 198313 sulla responsabilità civile in materia
nucleare.


Art. 40

Prescrizione delle pretese di responsabilità civile Le pretese di responsabilità civile o di risarcimento di danni causati da radiazioni
ionizzanti e non rientranti nell'ambito della legge del 18 marzo 198314 sulla responsabilità civile in materia nucleare si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona civilmente responsabile, al
più tardi però in 30 anni dalla fine dell'evento dannoso.

11

RS 170.32

12

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

13

RS 732.44

14

RS 732.44

Radioprotezione

12

814.50

Capitolo 5: Procedura, protezione giuridica ed emolumenti

Art. 41

Procedura e protezione giuridica La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle leggi federali sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 196815 e sull'organizzazione giudiziaria del
16 dicembre 194316.


Art. 42

Emolumenti

Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per: a.

il rilascio, il trasferimento, la modificazione e la revoca di licenze; b.

l'esercizio della sorveglianza e l'esecuzione dei controlli; c.

la raccolta, il condizionamento, il deposito e l'eliminazione delle scorie radioattive.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 43

Delitti

1

Chiunque, intenzionalmente: a.

elimina o scarica nell'ambiente, in modo non conforme alle prescrizioni, sostanze radioattive; b.

espone altri a una radiazione manifestamente ingiustificata, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.


Art. 44

Contravvenzioni

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

esercita, senza licenza, attività sottoposte all'obbligo della licenza oppure
non soddisfa gli oneri connessi alla licenza; b.

non prende i provvedimenti necessari per osservare i limiti di dose; c.

si sottrae a una dosimetria prescritta; d.

non adempie i suoi doveri di titolare di licenza o di perito; e.

non adempie il suo dovere di fornire scorie radioattive o di eliminare le fonti
di pericolo;

15

RS 172.021

16

RS 173.110

LF

13

814.50

f.

contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è stata dichiarata
punibile, oppure a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa.

2

Il Consiglio federale può prevedere l'arresto o la multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso
radioattività.


Art. 45

Applicazione del diritto penale amministrativo 1

Sono applicabili le disposizioni speciali della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 197417 (art. 14-18).

2

Alle infrazioni secondo l'articolo 43 sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.


Art. 46

Procedura e competenza 1

I delitti di cui all'articolo 43 sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale federale.

2

Le infrazioni di cui agli articoli 44 e 45 capoverso 1 sono perseguite e giudicate dall'autorità che ha rilasciato la licenza o dall'autorità di sorveglianza. Alla procedura è applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo
197418 .

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 47

Esecuzione

1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione.

2

All'esecuzione può associare i Cantoni.


Art. 48

Modificazione del diritto vigente 1. La legge del 23 dicembre 195919 sull'energia nucleare è modificata come
segue:

Titolo

...20

17

RS 313.0

18

RS 313.0

19

RS 732.0

20

Testo inserito nella L menzionata.

Radioprotezione

14

814.50

Capo terzo (art. 10 e 11) Abrogato

...22

2. La legge del 7 ottobre 198323 sulla protezione dell'ambiente è modificata come
segue:


Art. 49

Disposizione transitoria I termini di prescrizione secondo l'articolo 40 sono applicabili alle pretese in materia di responsabilità civile sorte prima, ma non ancora prescritte all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge.


Art. 50

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199424 21

Testo inserito nella L menzionata.

22

Testo inserito nella L menzionata.

23

RS 814.01

24

DCF del 22 giu. 1994 (RU 1994 1946).