01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.02.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.01.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
02.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 01.07.2019
15.02.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 14.02.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2001 - 30.06.2004
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Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sull'imposta preventiva
(LIP) 1

del 13 ottobre 1965 (Stato 24 aprile 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione
federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 19634, decreta:

Introduzione

Art. 1

1

La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

2

L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone.


Art. 2


5

1

L'aliquota dei Cantoni al prodotto netto annuo dell'imposta preventiva ammonta al 12 per cento6.

2

L'aliquota è repartita fra i Cantoni alla fine di ogni anno nel modo seguente:

a.

la metà, a tutti i Cantoni proporzionalmente al numero della
popolazione;

RU 1966 371

1

Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

2

[CS 1 3; RU 1958 375, 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 132
cpv. 2 e 134 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
324; FF 1999 4949).

4

FF 1963 1541 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1962, in vigore dal 1° gen. 1972 e applicabile
la prima volta alla ripartizione del prodotto dell'imposta preventiva del 1972 (RU 1973
346; FF 1972 I 586).

6

Ora: al 10 per cento del prodotto netto, giusta l'art. 196 n. 16 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

642.21

A. Oggetto
della legge

B. Provvigione
dei Cantoni

Imposte

2

642.21

b.

l'altra metà, secondo una scala mobile ai Cantoni la cui capacità finanziaria è inferiore alla media nazionale. La capacità finanziaria dei Cantoni è determinata mediante gli indici applicabili (in virtù dell'art. 2 LF del 19 giu. 19597 concernente la
perequazione finanziaria tra i Cantoni) alla classificazione dei
Cantoni secondo la loro capacità finanziaria.

3

Gli ultimi risultati disponibili del censimento federale della popolazione e gli indici più recenti della capacità finanziaria servono quale
base di calcolo.

4

Il Consiglio federale emana le modalità d'applicazione dopo aver consultato i Governi cantonali.


Art. 3

1

Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali
dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le
contestazioni relative a questa disposizione (art. 111 lett. a OG8).

2

L'uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

Capo primo: Riscossione dell'imposta preventiva

Art. 4

1

L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: a.

da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie
emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; b.9 da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi
da una persona domiciliata in Svizzera; c.

da quote in fondi di investimento o in patrimoni dello stesso
genere, emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da
una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona
domiciliata in Svizzera; d.

da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere.

7

RS 613.1

8

Questo articolo ha ora un nuovo testo.

9

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220
in fine).

C. Relazione
con il diritto
cantonale

A. Oggetto
dell'imposta
I. Redditi di
capitali mobili
1. Norma

Preventiva - LF

3

642.21

2

Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente
equiparato ad una liquidazione della società; questa disposizione si
applica per analogia ai fondi di investimento.

a10 1 La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri
diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione
o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo
capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi
diritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando
l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti
nell'articolo 659 del Codice delle obbligazioni (CO)11.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la
società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione
entro i limiti previsti nell'articolo 659 CO non riduce successivamente
il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

3 Se la società di capitali o la società cooperativa acquista i propri diritti di partecipazione nell'ambito di impegni fondati su un prestito
convertibile o a opzione oppure su un piano di partecipazione del personale, il termine di rivendita di cui al capoverso 2 è sospeso sino
all'estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni nel caso
di piani di partecipazione del personale.


Art. 5

1

Non sono soggetti all'imposta preventiva: a.

le riserve e gli utili di una società anonima, di una società a
garanzia limitata o di una società cooperativa, che all'atto
della fusione, della trasformazione o della scissione sono trasferiti nelle riserve della società svizzera che ne risulta; b.12 i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata; c.

gli interessi dei libretti di risparmio o di deposito nominativi e
dei depositi di risparmio nominativi, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 50 franchi; 10

Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

11

RS 220

12 Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

1a. Acquisto dei
propri diritti di
partecipazione

2. Eccezioni

Imposte

4

642.21

d.

gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare
averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti,
casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale; e.13 i fondi di riserva di un'impresa trasferiti giusta l'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 198514 sulla costituzione
di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali a un'altra società
svizzera, anonima, a responsabilità limitata o cooperativa,
sottostante a un'unica e medesima direzione.

2

L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere in modo generale che siano addizionati gli interessi di diversi libretti di risparmio o di deposito
e di depositi di risparmio, che un medesimo creditore o una medesima
persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o
cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può
disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.


Art. 6

1

L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 50 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

2

Sono equiparate alle lotterie le scommesse professionalmente organizzate e le altre operazioni affini (sport-toto, ecc.).


Art. 7

1

L'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite
vitalizie e le pensioni, se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.

2

Il trasferimento di un'assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un'assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona
domiciliata all'estero sono fiscalmente equiparati al versamento della
prestazione assicurata.

3

È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 lettera
d, qualunque sia il motivo del versamento.

13

Introdotta dall'art. 25 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi
beneficianti di sgravi fiscali, in vigore dal 1° ott. 1988 (RS 823.33).

14

RS 823.33

II. Vincite
alle lotterie

III. Prestazioni
d'assicurazione
1. Norma

Preventiva - LF

5

642.21


Art. 8

1

Sono esentate dall'imposta preventiva: a.

le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi; b.

le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l'anno; c.

le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre
194615 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
del 19 giugno 195916 su l'assicurazione per l'invalidità.

2

L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un
medesimo assicuratore su una medesima persona; l'Amministrazione
federale delle contribuzioni può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.


Art. 9

1

Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa
nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate
in Svizzera, ai termini dell'articolo 4 le persone giuridiche o le società
commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova
all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in
Svizzera.

2

Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari
dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse
di risparmio aziendali che ammettono come depositante soltanto il
personale dell'impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all'acquisto di valori il cui reddito è soggetto
all'imposta preventiva.

3

Le disposizioni della presente legge, quando trattano di fondi di investimento, si applicano per analogia agli altri patrimoni dello stesso
genere e, quando trattano di direzione del fondo o di banca depositaria, si applicano per analogia a tutte le persone che esercitano queste
funzioni.

15

RS 831.10

16

RS 831.20

2. Eccezioni

IV. Definizioni

Imposte

6

642.21


Art. 10

1

L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.

2

Quando trattasi di fondi di investimento, soggetto fiscale è la direzione del fondo. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in
Svizzera la sostituisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote
è responsabile in loro vece; con questa persona è responsabile in solido chiunque presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento, per l'imposta sui redditi che riversa.


Art. 11

1

L'obbligazione fiscale è soddisfatta, conformemente alle disposizioni che seguono, sia col pagamento dell'imposta (art. 12 e segg.), sia con
la notifica della prestazione imponibile (art. 19 e 20).

2

L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote in fondi di investimento, qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).


Art. 12

1

Per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4
cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.

1bis Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del
termine stabilito da detta disposizione.17 2

Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione.

3

Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito
fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della
prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto
dell'esecuzione effettiva.

17

Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

B. Obbligazione
fiscale
I. Contribuente

II. Modo di
esecuzione

III. Pagamento
dell'imposta
1. Nascita del
credito fiscale

Preventiva - LF

7

642.21


Art. 13

1

L'imposta preventiva è: a.18 il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie; b.

il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni; c.

l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.

2

Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d'imposta stabilito nel capoverso 1 lettera a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.19

Art. 14

1

L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza
riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è
nulla.

2

Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare
un'attestazione in merito.


Art. 15

1

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: a.

per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da
una società commerciale senza personalità giuridica che vengono sciolte: le persone incaricate della liquidazione, sino a
concorrenza del ricavato della liquidazione; b.

per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica che
trasferisce la sede all'estero: gli organi della persona giuridica,
sino a concorrenza del suo patrimonio netto.

2

Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d'imposta, degli interessi e delle spese che sorgono, che sono fatti valere dall'autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere
per giungere all'accertamento e all'adempimento del credito fiscale.

3

La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
499 500; FF 1978 I 833).

19

Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU 1975 932; FF 1975 I 323). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 499 500;
FF 1978 I 833).

2. Aliquota

3. Traslazione

4. Responsabilità
solidale

Imposte

8

642.21


Art. 16

1

L'imposta preventiva scade: a.

sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di
clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni
dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi
maturati nel corso dello stesso; b.

sui redditi dei certificati di quota in società cooperative: nel
momento stabilito dall'ordinanza d'esecuzione; c.

sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie:
30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); d.

sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di
ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

2 Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.20 3

Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento.


Art. 17

1

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 12).

2

La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale
inteso ad esigerlo è notificato a una persona tenuta al pagamento. Un
nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4

La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.


Art. 18

Il credito fiscale, sorto in seguito ad avvaloramento di diritti di partecipazione ammortati a scopo di risanamento o in seguito a riscatto di
buoni di godimento emessi in occasione di un risanamento, può essere
condonato, in quanto il pagamento dell'imposta abbia delle conse20

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

5. Scadenza;
interessi di mora

6. Estinzione del
credito fiscale
a. Prescrizione

b. Condono

Preventiva - LF

9

642.21

guenze particolarmente gravose per il beneficiario della prestazione
imponibile.


Art. 19

1

L'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a meno che, prima del
versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per
iscritto, di opporsi alla notifica.

2

Se l'imposta preventiva che l'assicuratore deve pagare per effetto dell'opposizione è maggiore della prestazione ancora da versare, l'opposizione alla notifica è valida soltanto se l'opponente rimborsa la differenza all'assicuratore.

3

Le notifiche devono essere fatte per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.


Art. 20

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi
complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica
della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali
tale procedura è ammessa.

Capo secondo: Rimborso dell'imposta preventiva

Art. 21

1

L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore: a.

per l'imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento
della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di
godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito
imponibile;

b.

per l'imposta sulle vincite alle lotterie: se al momento della
estrazione era proprietario del biglietto della lotteria.

2

Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta.

3

Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.

IV. Notifica
sostitutiva
del pagamento
dell'imposta
1. Per le prestazioni d'assicurazione 2. Per i redditi
di capitali mobili

A. Rimborso
dell'imposta sui
redditi di capitali
mobili e sulle
vincite alle lotterie
I. Condizioni
generali del
diritto al rimborso

Imposte

10

642.21


Art. 22

1

Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in
Svizzera.

2

L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono
tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o
sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se
circostanze speciali lo giustificano.


Art. 23

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle
autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva,
o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.


Art. 24

1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se i valori
che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.

2

Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.

3

Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal
reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.

4

Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all'estero, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito della
sostanza esclusivamente destinata al culto, all'istruzione o ad altri
scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all'estero.

5

L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone
e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che
dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in
Svizzera o vi sono amministrate.21 21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen.
2001 (RU 2000 2741; FF 2000 547 4271). Questa modificazione si applica per la prima volta al rimborso dell'imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventano esigibili dopo il 31 dic. 2000 (n. II della
detta modicazione).

II. Aventi diritto
1. Persone
fisiche
a. Diritto
al rimborso

b. Perdita
del diritto

2. Persone
giuridiche,
aziende, ecc.
a. Diritto
al rimborso

Preventiva - LF

11

642.21


Art. 25

1

Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in
Svizzera (art. 24 cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente
nei loro libri di commercio come reddito i proventi colpiti dall'imposta preventiva, perdono il diritto al rimborso dell'imposta dedotta da
questi proventi.

2

Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l'ordinanza d'esecuzione può consentire eccezioni all'esigenza posta dal capoverso 1 relativamente alla registrazione come
reddito dei proventi gravati dell'imposta preventiva.


Art. 26

La direzione del fondo o la banca depositaria che paga l'imposta preventiva sui redditi fruttati da quote in un fondo di investimento (art.
10 cpv. 2) ha diritto, per conto del fondo, al rimborso dell'imposta
preventiva ritenuta a carico del fondo; l'articolo 25 è applicabile per
analogia.


Art. 27

I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di investimento
hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito
fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.


Art. 28

1

Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche
svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e
consolari.

2

Le organizzazioni internazionali e i loro funzionari stabiliti in Svizzera, le persone appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate
presso la Confederazione, i consoli di carriera e i funzionari consolari
di carriera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla
scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e
averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.

3

L'imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, nè alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.

b. Perdita
del diritto

3. Fondi di
investimento

4. Portatori
stranieri di quote
in un fondo di
investimento

5. Stati esteri
organizzazioni
internazionali,
diplomatici, ecc.

Imposte

12

642.21


Art. 29

1

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente.

2

L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

3

L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione prima del tempo dell'assoggettamento in seguito a
partenza per l'estero, matrimonio, morte, scioglimento di una persona
giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

4

I Cantoni possono prevedere il rimborso provvisorio dell'imposta preventiva senza previa istanza, alle condizioni stabilite dal Consiglio
federale.


Art. 30

1

Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell'anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.22

2

Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto che non sono menzionati nel capoverso 1 devono presentare l'istanza di rimborso all'Amministrazione
federale delle contribuzioni.

3

Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza.


Art. 31

1

I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni
d'esecuzione il rimborso integrale in contanti.

2

Le imposte cantonali e comunali sulle quali l'imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso l, sono designate nelle disposizioni d'esecuzione cantonali.

3

Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale
dichiarazione non deve essere consegnata. Il computo si opera sulle
imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno.

4

Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.

22

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

III. Esercizio
del diritto al
rimborso
1. Istanza

2. Autorità
competenti

IV. Modo del
rimborso

Preventiva - LF

13

642.21


Art. 32

1

Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la
prestazione imponibile.

2

Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni
e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza
del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza
decorre dal pagamento dell'imposta.


Art. 33

1

Il beneficiario di una prestazione d'assicurazione decurtata dell'imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l'attestazione
della deduzione rilasciatagli dall'assicuratore (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all'assicurazione.

2

Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni; il diritto si estingue
se l'istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.

3

Gli articoli 3l capoverso 4 e 32 capoverso 2 sono applicabili.

Capo terzo: Autorità e procedura

Art. 34

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso
dell'imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad
un'altra autorità.

2

In quanto il rimborso dell'imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni vigila che le
prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.


Art. 35

1

L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale.

2

Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

V. Estinzione del
diritto al rimborso per decorrenza del termine B. Rimborso
dell'imposta
sulle prestazioni
d'assicurazione

A. Autorità
I. Organizzazione
1. Amministrazione federale
delle contribuzioni 2. Autorità
cantonali

Imposte

14

642.21

3

I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d'esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l'imposta preventiva (uffici cantonali dell'imposta preventiva).

4

Le disposizioni cantonali d'esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione alla Confederazione23.


Art. 36

1

Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

2

Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al
capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate
possano essere di qualche momento nell'applicazione della presente
legge. Un'informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna
della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia
in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata.
Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul
medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 110 e segg. OG24).

4

Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

a25 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti
in materia fiscale.

23

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991
362 369; FF 1988 II 1149).

24

RS 173.110. Alle disp. cit., nel testo del 16 dic. 1943 (CS 3 499), corrispondono ora gli
art. 116 e segg., nel testo del 20 dic. 1968.

25

Introdotto dal n. VI 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

II. Assistenza
fra le autorità

IIa. Trattamento
dei dati

Preventiva - LF

15

642.21

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui
all'articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere
utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo
36 capoversi 2 e 4 trasmettono all'Amministrazione federale delle
contribuzioni i dati che possono essere importanti per l'esecuzione
della presente legge.

3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti
elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una
procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i
supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione
devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema
d'informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d'accesso e di
trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.


Art. 37

1

Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone
private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle
sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

2

Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio: a.

nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'articolo 36 capoverso 1 e nell'esercizio dell'obbligo di denunciare atti punibili; b.

nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente
legge.


Art. 38

1

Chiunque diviene soggetto dell'imposta preventiva in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso
l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

2

Il contribuente, alla scadenza dell'imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in

III. Obbligo
del segreto

B. Procedura
I. Riscossione
dell'imposta
1. Iscrizione
come contribuente; autoaccertamento

Imposte

16

642.21

pari tempo l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art.
19 e 20).

3

L'imposta sul reddito fruttato dai certificati di quota in società cooperative è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni; l'ordinanza d'esecuzione ne disciplina la procedura.


Art. 39

1

Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche
momento nell'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di
calcolo dell'imposta; egli è tenuto in particolare a: a.

compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e i questionari; b.

tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta
dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri
documenti.

2

La contestazione dell'obbligo di pagare l'imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa
dall'obbligo di fornire informazioni.

3

Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione, la quale può essere
impugnata con reclamo e ricorso di diritto amministrativo (art. 42 e
43).


Art. 40

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica
pure i rendiconti, i versamenti dell'imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e
gli altri documenti del contribuente.

3

Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4

Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

5

Le costatazioni fatte in occasione d'un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della
legge federale dell'8 novembre 193426 su le banche e le casse di ri26

RS 952.0

2. Obbligo
di fornire
informazioni

3. Verifica

Preventiva - LF

17

642.21

sparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie non possono essere utilizzate che per l'applicazione dell'imposta preventiva. Il segreto bancario
va rispettato.


Art. 41

L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta preventiva, in particolare quando: a.

il credito fiscale, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire l'imposta sono contestati: b.

in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo provvisionale, l'obbligazione fiscale, le basi di calcolo
dell'imposta, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire
l'imposta

c.

il contribuente o la persona responsabile in solido non paga
l'imposta dovuta secondo il rendiconto.


Art. 42

1

Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo deve essere presentato per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione, senz'essere vincolata alle conclusioni
presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata
non è conforme alla legge.

5

La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

a27 Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, conformemente agli articolo 44 segg. della
legge federale sulla procedura amministrativa28, dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni 27

Introdotto dal n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992
288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

28

RS 172.021

4. Decisioni
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni 5. Rimedi
giuridici
a. Reclamo

abis. Commissione di ricorso

Imposte

18

642.21

dalla notificazione. Sono eccettuate le decisioni su reclamo concernenti il condono dell'imposta.


Art. 43


29

1

Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articolo 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria30, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro
30 giorno dalla notificazione.

2

Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.


Art. 44

1

Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2

Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.


Art. 45

1

L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l'imposta, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel
fallimento.

2

Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.


Art. 46

1

Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all'obbligo di addossare l'imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in
una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata.

2

...32

29

Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

30

RS 173.110

31

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

32

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1).

b. Tribunale
federale

6. Spese

7. Esecuzione
forzata
a. Esecuzione

b. Trasferimento
dei diritti
di regresso31

Preventiva - LF

19

642.21


Art. 47

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, nè scaduti: a.

quando l'esazione appare in pericolo; b.

quando il debitore dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o
si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende
disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio; c.

quando il debitore dell'imposta è in mora con il pagamento o
lo è stato a più riprese.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di
garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto
di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento33. L'opposizione al decreto di sequestro non è
ammessa.34

3

Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa35, dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.36

4

Le decisioni della sono impugnabili, giusta gli articolo 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria37, con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.38 5

Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.39


Art. 48

1

Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in
particolare, l'istante è tenuto a: 33

RS 281.1

34

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

35

RS 172.021

36

Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

37

RS 173.110

38

Introdotto dal n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992
288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

39

Introdotto dal n. 28 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992
288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

c. Garanzie

II. Rimborso
dell'imposta
1. Disposizioni
generali
a. Obblighi
dell'istante

Imposte

20

642.21

a.

compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell'istanza e i questionari; b.

fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla
deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di
commercio, i giustificativi e altri documenti.

2

Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni
chieste dall'autorità, l'istanza è respinta.


Art. 49

1

La persona che ha rilasciato un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell'istante, a dargli, ad
uso dell'autorità competente, informazioni scritte complementari.

2

I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all'autorità competente informazioni sul rapporto
giuridico che li lega all'istante, in particolare su le sue quote, le sue
pretese e i suoi prelevamenti.

3

Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l'autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso.


Art. 50

1

L'autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall'istante, o da terze persone conformemente all'articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di
commercio, dei giustificativi e di altri documenti.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni
complementari date (art. 49 cpv. 1). L'articolo 40 capoverso 5 è applicabile.

3

Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.


Art. 51

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve prendere una decisione se respingere l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia
non possa essere composta in altro modo.

2

Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale.

b. Obblighi
di terzi

c. Potere
di verifica

2. Rimborso
da parte della
Confederazione

Preventiva - LF

21

642.21

3

Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni
prende una decisione con la quale ne esige la restituzione.

4

Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonchè, nel caso del
capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie.


Art. 52

1

L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti
necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.

2

Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere
collegata a quella di tassazione.

3

Se l'istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata.

4

Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso
da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, conformemente all'articolo 57.


Art. 53

1

La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo
scritto a tale ufficio.

2

Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.

3

L'articolo 55 è riservato.


Art. 54

1

La decisione sul reclamo presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni
dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i
fatti sui quali è fondato. L'articolo 55 è riservato.

2

La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli 48 a 50 sono applicabili per analogia.

3

All'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le sue conclusioni.

3. Rimborso
da parte del
Cantone
a. Decisione
dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva b. Reclamo

c. Ricorso alla
commissione
cantonale
di ricorso

Imposte

22

642.21

4

La procedura di ricorso è continuata anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata
non è conforme alla legge, oppure quando l'Amministrazione federale
o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni.

5

La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

6

La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone direttamente interessate
e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.


Art. 55

I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d'esecuzione, prescrivere
che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione
cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della
procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle
tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.


Art. 56

La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. OG40).


Art. 57

1

I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell'imposta preventiva da essi rimborsati.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei
Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d'indagine di un
ufficio cantonale dell'imposta preventiva.

3

Se dalla verifica risulta che l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell'ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.

4

Trascorsi tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la decisione di rimborso dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è passata in
giudicato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre
la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.

40

RS 173.110

d. Diritto
cantonale complementare e. Ricorso di
diritto amministrativo C. Regolamento
dei conti fra la
Confederazione
e i Cantoni
I. Rendiconto;
verifica, riduzione

Preventiva - LF

23

642.21


Art. 58

1

Se, conformemente all'articolo 57 capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisionale, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l'imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si
estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisionale.

2

La decisione del Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta può essere impugnata dall'interessato, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso;
gli articoli 54 e 56 sono applicabili.

3

Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l'obbligo di restituire l'imposta, la riduzione provvisionale è nulla; se essa lo ammette,
in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione.

4

Allorchè, senza il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a
chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato,
non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione
provvisionale diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi
dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale mediante azione di diritto amministrativo (art. 110 e segg. OG41).

5

La decisione di restituzione presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una
sentenza esecutiva nel senso dell'articolo 80 della legge federale
dell'11 aprile 188942 sulla esecuzione e sul fallimento.


Art. 59

1

Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa s'applicano analogamente alla revisione e
all'interpretazione delle decisioni dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni e delle autorità cantonali.45 2

...46

41

RS 173.110. Alle disp. menzionate, nel testo del 16 dic. 1943 (CS 3 499), corrispondono
ora gli art. 116 e segg. nel testo del 20 dic. 1968.

42

RS 281.1

43

Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal
1° lug. 1974 (RS 641.10).

44

RS 172.021

45

Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal
1° lug. 1974 (RS 641.10).

46

Abrogato dall'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo (RS 641.10).

II. Conseguenze
delle riduzione

D. Revisione
e interpretazione
delle decisioni43

Imposte

24

642.21

3

La revisione e l'interpretazione delle sentenze del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 16 dicembre 194347 sull'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.).48

Art. 60

1

Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all'articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla
presentazione del rendiconto.49 2

L'autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta.

Capo quarto: Disposizioni penali

Art. 61


50

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un
profitto a sè o a un terzo: a.

sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione; b.

non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa; c.

ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva, o un altro
profitto fiscale illecito, è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale sul diritto
penale amministrativo51, punito a titolo di sottrazione d'imposta con
una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o
dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.


Art. 62

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta preventiva:

a.

non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta,
l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di
presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi; 47

RS 173.110

48

Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal
1° lug. 1974 (RS 641.10).

49

Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal
1° lug. 1974 (RS 641.10).

50

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

51

RS 313.0

E. Rettificazione
dei rendiconti
cantonali

A. Infrazioni
I. Sottrazione

II. Messa
in pericolo
dell'imposta

Preventiva - LF

25

642.21

b.

rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'attestazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art. 14
cpv. 2);

c.

fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in
un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in
un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti
inesatti per giustificare fatti rilevanti: d.52 fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni; e.

facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o
che gli è già stato soddisfatto; f.

contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
oppure

g.

rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli
ufficiali,

è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale
degli articoli 14 a 16 della legge federale sul diritto penale
amministrativo53 , con la multa fino a 20 000 franchi.54 2

È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero55 quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g.


Art. 63

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad
omettere il trasferimento dell'imposta preventiva è punito con una
multa fino a 10 000 franchi.


Art. 64

1

Chiunque non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale,
chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di
un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel pre52

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

53

RS 313.0

54

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975
(RS 313.0).

55

RS 311.0

III. Violazione
dell'obbligo
di trasferire
l'imposta

IV. Inosservanza
di prescrizioni
d'ordine

Imposte

26

642.21

sente articolo,
è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2

È punito anche chiunque agisce per negligenza.


Art. 65

e 6656

Art. 67

1

La legge federale sul diritto penale amministrativo58 è applicabile; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a
tenore di quella legge è l'Amministrazione federale delle contribuzioni.59 2

È fatto obbligo all'autorità cantonale di denunciare all'Amministrazione federale delle contribuzioni le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.

3

Per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine (art. 64), l'autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 68

I

La legge federale 4 ottobre 191760 sulle tasse di bollo è modificata
come segue:

...

II

La legge federale 24 giugno 193761 che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo è modificata come segue: ...

56

Abrogati dal n. 10 dell'all. al DPA (RS 313.0).

57

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

58

RS 313.0

59

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

60

[CS 6 105. RU 1974 11 art. 53 cpv. 1 lett. a] 61

[CS 6 170. RU 1974 11 art. 53 cpv. 1 lett. c] B. Rapporto con
la legge federale
sul diritto penale
amministrativo;
infrazioni nella
procedura cantonale57 A. Modificazioni
di diritto anteriore
I. Legge sulle
tasse di bollo

II. Legge che
completa e modifica la legislazione sulle tasse
di bollo

Preventiva - LF

27

642.21

III

La legge federale 11 aprile 188962 sulla esecuzione e sul fallimento è
modificata come segue: ...63


Art. 69

1

I portatori, domiciliati all'estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con il promesso
che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d'imposta,
hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questi interessi.

2

I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di investimento già esistenti all'entrata in vigore della presente legge possono chiedere
alla Confederazione il rimborso dell'imposta preventiva riscossa sulle
prestazioni maturate nei tre anni successivi all'entrata in vigore della
presente legge:

a.

se, al momento della scadenza della prestazione imponibile,
avevano il diritto di godimento sulle quote, e b.

se, secondo il diritto anteriore, almeno due terzi dell'ammontare della prestazione non sarebbero stati gravati dell'imposta
preventiva.


Art. 70

1

Se un fondo di investimento svizzero, comprendente esclusivamente beni immobili in Svizzera, esisteva già al momento dell'entrata in vigore della legge,
se i suoi attivi complessivi, secondo un conto annuale globale stabilito
per esso e le società immobiliari che gli appartengono, sono adibiti per
almeno il 75 per cento alla costruzione di alloggi o a misure preparatorie a tale scopo (acquisto di terreni fabbricabili, case d'abitazione
iniziate, ecc.),

e se la direzione del fondo e la banca depositaria dichiarano insieme
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, prima dell'entrata in
vigore della legge, che il diritto transitorio previsto nel presente articolo deve essere applicato al fondo,
le disposizioni della legislazione anteriore rimangono applicabili a tale
fondo per un periodo transitorio di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge per quanto concerne l'oggetto e la base di calcolo
delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva, nonchè il diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

62

RS 281.1.

63

Testo dell'art. 219 cl. II lett. m, inserito nella L menzionata.

III. Legge sulla
esecuzione
e sul fallimento

B. Diritto
transitorio
I. Per gli stranieri

II. Per i fondi
di investimento
immobiliare

Imposte

28

642.21

2

L'ordinamento speciale diventa caduco se le condizioni previste al capoverso 1 non sono più adempiute, a meno che la dissoluzione del
fondo non sia stata decisa.

a64 Gli articoli 4a, 12, capoverso 1bis e 16 capoverso 2 si applicano anche
agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che la pretesa
fiscale sia prescritta o stabilita in modo definitivo.

b66 Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio
2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la
prestazione imponibile

Art. 71

1

Con l'entrata in vigore della presente legge, la tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano d'essere in vigore.

2

Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali
che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si
sono formati avanti tale data.

3

Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pagata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l'entrata in vigore della presente
legge.

4

Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 192167 concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere
colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro.

64

Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

65 RU

1998 669

66

Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001
1050++; FF 2000 3390).

67

[CS 6 131]

III. Disposizione
transitoria della
modifica del 10
ottobre 199765

IV. Disposizione
transitoria della
modifica del
15 dicembre
2000

C. Abolizione
della tassa sulle
cedole

Preventiva - LF

29

642.21


Art. 72

1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati: a.

il decreto del Consiglio federale 1° settembre 194368 concernente la riscossione di un'imposta a titolo di precauzione (Imposta preventiva); b.

il decreto del Consiglio federale 13 febbraio 194569 per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni; c.

gli articoli 34 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre
193870 concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio
delle finanze federali.

2

Gli articoli 35 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 193871 concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali restano applicabili a tutti i fatti accaduti durante il periodo di
validità di queste disposizioni.


Art. 73

1

Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.

2

Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari.


Art. 74

Il Consiglio federale fissa la data d'entrata in vigore della presente
legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196772 68

[CS 6 334; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. d, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2, 1954
1374 art. 2; CS 1 3 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. b, nel testo dell'11 mag. 1958 - RU 1958
375] 69

[CS 6 353; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. e, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2, 1954
1374 art. 2] 70

[CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1, 1954 1374
art. 2]

71

[CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1, 1954 1374
art. 2]

72

DCF del 28 gen. 1966 (RU 1966 415).

D. Abrogazione
di diritto anteriore E. Esecuzione

F. Entrata in
vigore

Imposte

30

642.21