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1

Ordinanza sui controlli militari (OCoM) del 10 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 5, 27 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951 (LM); visto l'articolo 13 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull'organizzazione dell'esercito (OEs),3 ordina: Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i controlli nell'esercito e nell'amministrazione militare.

2

I controlli servono: a. al censimento, prima del reclutamento, delle persone soggette all'obbligo di leva;

b.4 al controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare; c. alla pianificazione, alla gestione e al controllo degli effettivi dell'esercito; d. al Servizio dei caduti e dei dispersi dell'esercito.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, alle persone che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito e alle autorità interessate dei Cantoni e della Confederazione.5 2

Sono fatte salve le disposizioni particolari applicabili a: RU 2004 5299

1 RS

510.10

2 RS

513.1

3

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

4

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

5

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

511.22

Obbligo militare

2

511.22

a. ...6 b. il personale del Servizio della Croce Rossa; c. i membri degli stati maggiori del Consiglio federale.

3

Le denominazioni relative a persone utilizzate nella presente ordinanza si applicano alle persone di ambo i sessi.

Capitolo 2: Competenze per i compiti di controllo

Art. 3

Cantoni 1 I comandanti di circondario sono responsabili: a. dell'acquisizione dei dati sui cittadini svizzeri uomini alla fine dell'anno in cui compiono i 17 anni; b. della tenuta dei dati di controllo relativi alle persone soggette all'obbligo di leva e delle ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di persone soggette all'obbligo di leva in occasione del reclutamento; c.7 della tenuta dei dati di controllo relativi alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, se secondo il diritto federale tale compito non spetta ad alcun altro organo.

2

La competenza territoriale è determinata secondo il domicilio della persona soggetta all'obbligo di leva o della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.8 3 I singoli corpi di truppa e le singole formazioni dell'esercito sono attribuiti a un Cantone, che assume i compiti speciali cantonali. Le autorità cantonali competenti: a. provvedono alla collaborazione con i comandi delle regioni territoriali; b. sono consultate in occasione dell'occupazione di funzioni di comando; c. hanno il diritto di visitare i servizi d'istruzione.


Art. 4


9

Tenitori del controllo di corpo L'unità amministrativa della Confederazione alla quale, secondo l'organizzazione dell'esercito, sono attribuiti per la tenuta dei controlli una formazione o uno stato maggiore del Consiglio federale: a. tiene il controllo di corpo; 6

Abrogata dal n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

7

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

8

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

9

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Controlli militari

3

511.22

b. è competente per procedere a nuove incorporazioni di militari con gradi di truppa e di sottufficiali nell'ambito della stessa Arma, dello stesso servizio ausiliario e della riserva; c.

può trasferire compiti concernenti la tenuta dei controlli relativi a distaccamenti d'esercizio agli organi federali a cui tali distaccamenti sono attribuiti o subordinati per il servizio.


Art. 5

Comandanti I comandanti controllano, in occasione di ogni servizio della loro formazione, se i dati delle persone entrate in servizio corrispondono con i dati loro forniti dal tenitore del controllo di corpo; comunicano le inesattezze al tenitore del controllo di corpo a fini di rettifica.


Art. 6

Organo incaricato dell'amministrazione 1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è competente per: a. l'incorporazione delle reclute in una formazione; b. il trasferimento di militari con gradi di truppa e di sottufficiali in un'Arma, in un servizio ausiliario o in un'altra funzione; il trasferimento richiede il consenso dei tenitori del controllo di corpo interessati; c. l'incorporazione e il trasferimento di sottufficiali superiori incorporati in stati maggiori nonché di ufficiali e di ufficiali specialisti; d. le ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio militare di tutti i militari interessati;

e. i militari non incorporati in una formazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso

1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 10 sull'organizzazione dell'esercito (OOE);

f.

il conferimento temporaneo di un grado in Svizzera e all'estero; g. il reinserimento nei controlli militari.

2

I compiti di cui al capoverso 1 lettere a-d sono assunti, per il personale del Servizio della Croce Rossa, dall'Ufficio del Servizio della Croce Rossa e, per i militari della posta da campo, dalla Direzione della posta da campo.

10 RS

513.11

Obbligo militare

4

511.22

Capitolo 3: Attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare11

Art. 7

12 Scopo 1 L'attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio) contiene i dati più importanti per la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare relativi all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.

2

Il libretto di servizio può essere consegnato o utilizzato unicamente per scopi di servizio; anche la consultazione e la comunicazione dei dati sono autorizzate unicamente per scopi di servizio.


Art. 8

Forza probatoria delle iscrizioni 1

Le iscrizioni nel libretto di servizio concernenti gli esami medici militari, le decisioni dell'assicurazione militare, i cambiamenti del grado e della funzione nonché i servizi prestati devono essere firmate dal competente organo d'esecuzione.

2

In caso di contraddizioni tra le iscrizioni nel libretto di servizio e le iscrizioni nei controlli, per le iscrizioni di cui al capoverso 1 è presunta la correttezza del libretto di servizio, in tutti gli altri casi è presunta la correttezza dei controlli.


Art. 9

Fornitura e consegna

1

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) procura il libretto di servizio e lo fornisce gratuitamente.

2

Il libretto di servizio è emesso in una delle quattro lingue nazionali, a seconda della lingua materna della persona interessata, e consegnato come segue: a.13 alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare domiciliate in Svizzera: prima del reclutamento; b. alle altre persone: quando è stabilito che sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

3

Le autorità militari cantonali sono responsabili dell'emissione e della consegna del libretto di servizio; per la sua emissione e consegna agli Svizzeri all'estero è responsabile lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

11 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

12 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

13 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Controlli militari

5

511.22


Art. 10

Custodia 1 Il libretto di servizio è custodito dal titolare sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.14 2 Il libretto di servizio delle persone soggette all'obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per l'estero è depositato presso il comandante di circondario che ha concesso il congedo per l'estero.

3

Se il luogo di dimora del titolare non è noto, l'autorità militare cantonale competente per l'ultimo domicilio conserva il libretto di servizio sino alla fine dell'anno in cui, per ragioni di età, la persona interessata sarebbe stata prosciolta dall'obbligo di prestare servizio militare.15 4 In caso di decesso, se i familiari sono ignoti, il comandante di circondario competente per l'ultimo domicilio conserva il libretto di servizio durante un anno dal giorno del decesso e in seguito lo distrugge.


Art. 11

Perdita e

duplicati

1

La constatazione della perdita del libretto di servizio dev'essere comunicata all'autorità militare cantonale, affinché ne emetta un duplicato.

2

Per l'emissione del duplicato, l'autorità militare cantonale può riscuotere una tassa, commisurata all'onere, di 300 franchi al massimo.

Capitolo 4:

Obbligo di notificazione16

Art. 12


17

Persone soggette all'obbligo di notificazione Anche se non prestano alcun servizio militare personale, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare personale rimangono soggette all'obbligo di notificazione fino al raggiungimento dell'età di proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare dei militari di truppa e dei sottufficiali, eccetto i sottufficiali superiori.


Art. 13

Domicilio e indirizzo di residenza 1

Il domicilio è il luogo in cui sono o erano da ultimo depositati i documenti di legittimazione. L'indirizzo di residenza è l'indirizzo del luogo di dimora abituale.

14 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

15 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

16 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

17 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Obbligo militare

6

511.22

2

Chi cambia domicilio o indirizzo di residenza in Svizzera deve notificare il nuovo domicilio o il nuovo indirizzo di residenza in Svizzera al comandante di circondario competente.

3

Le persone soggette all'obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per l'estero devono notificare al comandante di circondario che era da ultimo competente un destinatario delle comunicazioni in Svizzera.


Art. 14

Termini di notificazione Le persone soggette all'obbligo di notificazione devono notificare entro 14 giorni al comandante di circondario competente gli eventi soggetti all'obbligo di notificazione.


Art. 15

Ricerche 1 Il comandante di circondario dell'ultimo domicilio noto provvede alle ricerche del luogo di dimora delle persone soggette all'obbligo di notificazione di cui non è noto l'attuale domicilio o l'attuale indirizzo di residenza.

2

Se il luogo di dimora non può essere accertato entro due mesi, le persone soggette all'obbligo di notificazione sono segnalate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) allo scopo di ricercarne la dimora.18 3 Se sussiste il forte sospetto che, illecitamente, il mancato utilizzo di un congedo per l'estero non è stato notificato, è consentito rinunciare ad attendere la scadenza del termine di due mesi per la segnalazione nel RIPOL.19 4 La segnalazione è revocata soltanto quando le persone soggette all'obbligo di notificazione sono di nuovo annunciate militarmente nella dovuta forma.

Capitolo 5: Congedo per l'estero

Art. 16

20 Statuto 1 Devono chiedere un'autorizzazione di congedo per l'estero le persone soggette all'obbligo di notificazione che intendono vedersi riconosciuto lo statuto di Svizzeri all'estero che soggiornano all'estero con un'autorizzazione di congedo per l'estero valida.

2

Per il personale in invio comandato all'estero, l'invio comandato ha valore di autorizzazione rilasciata d'ufficio.

18 Nuovo testo giusta il n. I 15 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

19 Nuovo testo giusta il n. I 15 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

20 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Controlli militari

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511.22


Art. 17

Domanda 1 La domanda di congedo per l'estero è presentata al comandante di circondario per scritto due mesi prima della data prevista per la partenza.21 2 Le persone soggette all'obbligo di notificazione che soltanto dopo l'inizio del soggiorno all'estero decidono di rimanere all'estero per più di dodici mesi consecutivi, presentano una domanda di congedo per l'estero a posteriori per il tramite della rappresentanza svizzera competente.


Art. 18

Condizioni per l'autorizzazione 1

Il congedo per l'estero è autorizzato soltanto se le persone soggette all'obbligo di notificazione hanno adempiuto, fino al momento della loro partenza dalla Svizzera o della presentazione della domanda a posteriori conformemente all'articolo 17 capoverso 2, gli obblighi derivanti dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.22 2 I militari che hanno già ricevuto un ordine di marcia personale per un servizio imminente, ottengono l'autorizzazione al congedo per l'estero soltanto dopo aver prestato detto servizio.

3

Non ottengono un congedo per l'estero le persone soggette all'obbligo di notificazione:

a. contro le quali è ordinata un'inchiesta penale militare in rapporto con il mancato adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o che non hanno ancora espiato una pena senza la sospensione condizionale pronunciata in virtù del Codice penale militare; b. che, in quanto frontalieri, hanno il luogo di dimora abituale all'estero e il luogo di lavoro in Svizzera; esse si annunciano presso l'autorità militare cantonale competente per il luogo di lavoro; c.23 che intendono recarsi all'estero per meno di dodici mesi consecutivi; d.24 che non intendono annunciare la loro partenza al loro Comune conformemente alle disposizioni di diritto civile.

21 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

22 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

23 Introdotta dal n. 4 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

24 Introdotta dal n. 4 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Obbligo militare

8

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Art. 19

Competenza e procedura Il comandante di circondario decide sull'autorizzazione di congedo per l'estero e notifica per scritto la decisione al richiedente.


Art. 20

Effetto 1 L'autorizzazione di congedo per l'estero ha effetto dalla data di partenza dalla Svizzera per la durata del soggiorno all'estero.

2

Se la partenza e la notificazione di partenza conformemente alle disposizioni di diritto civile non hanno luogo entro un mese dalla data di partenza autorizzata, l'autorizzazione al congedo per l'estero cessa di avere effetto. Il richiedente deve informarne il comandante di circondario.


Art. 21

Obbligo di notificazione in caso di soggiorno in Svizzera Chi ha regolarmente soggiornato all'estero per più di dodici mesi e intende soggiornare in Svizzera per meno di tre mesi non deve notificare quest'ultimo soggiorno al comandante di circondario.

bis25 Luogo di lavoro all'estero 1

Possono ottenere un congedo per l'estero anche le persone soggette all'obbligo di notificazione che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all'estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni26 in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali.

2

Gli articoli 17-21, eccettuato l'articolo 18 capoverso 3 lettera d, sono applicabili per analogia.

25 Introdotto dal n. 4 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

26 RS

220

Controlli militari

9

511.22

Capitolo 6: Gestione degli effettivi27 ...28

Art. 22

a 3229

Art. 33


30

Elaborazione dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito elabora i dati conformemente agli articoli 3-5 dell'ordinanza del 16 dicembre 200931 sui sistemi d'informazione militari.

... 32


Art. 34

Scopo 1 La pianificazione dell'effettivo del personale dell'esercito ha lo scopo di individuare l'evoluzione per quanto riguarda la copertura dell'effettivo regolamentare e della riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni nonché di mettere a disposizione le basi decisionali per la gestione.

2

La gestione dell'effettivo del personale dell'esercito ha lo scopo di: a. coprire in maniera ottimale l'effettivo regolamentare e la riserva di prontezza di tutti i corpi di truppa e di tutte le formazioni; b. rilevare le mutazioni nell'effettivo del personale e compensarle mediante pertinenti misure nell'ambito dell'acquisizione di nuovo personale o per mezzo di nuove incorporazioni e trasferimenti (riequilibrio dell'effettivo); c. rendere utilizzabili in modo ottimale le conoscenze acquisite dai militari nella vita civile e nell'esercito.


Art. 35


33

Dati fondamentali e di riferimento dell'esercito 1

Per la pianificazione e la gestione dell'effettivo del personale dell'esercito, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce la collezione di dati Dati fondamentali e di 27 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

28 Abrogata dal n. 5 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

29 Abrogati dal n. 5 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

30 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

31 RS

510.911

32 Abrogata dal n. 5 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

33 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Obbligo militare

10

511.22

riferimento dell'esercito (KERDA); lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è il detentore della collezione di dati KERDA.

2

Nella collezione di dati KERDA sono tenuti e trattati i dati di base anonimi seguenti: a. dati concernenti le Armi e i servizi ausiliari; b. dati concernenti i corpi di truppa e le formazioni, in particolare: 1. dati sulle formazioni con le articolazioni, i testi e i numeri, le funzioni, i gradi, gli effettivi regolamentari, 2. dati sulle unità con i codici linguistici e l'indicazione degli organi incaricati dell'amministrazione e della tenuta dei controlli nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali,

3. dati che si riferiscono alle unità con l'indicazione dei codici concernenti i servizi e dei codici linguistici nonché le strutture; c. collegamenti tra i dati sulle Armi, sui servizi ausiliari, sulle formazioni e sulle unità;

d. altri dati concernenti organi incaricati dell'amministrazione, organi di comando, installazioni e materiale.

3

I dati di base anonimi della collezione di dati KERDA costituiscono la base della tenuta dei controlli nel PISA.


Art. 36

Competenze 1 Il capo dell'esercito sorveglia la pianificazione e la gestione dell'effettivo del personale dell'esercito e disciplina le misure gestionali.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito pianifica e gestisce l'effettivo del personale dell'esercito.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 37

Rapporto con il Codice penale militare (CPM) e il Codice penale (CP) Se un reato contro la presente ordinanza o contro le sue disposizioni esecutive costituisce contemporaneamente un reato ai sensi del CPM o del CP34, la persona colpevole è punita esclusivamente secondo queste leggi.


Art. 38

Reati 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non osservano i loro obblighi in materia di controlli militari sono punite disciplinarmente per inosservanza di prescrizioni di servizio.35 34 RS

311.0

35 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Controlli militari

11

511.22

2

Chi, senza giustificazione, non dà seguito a un ordine o a una convocazione derivante dall'applicazione della presente ordinanza o delle sue disposizioni esecutive, proveniente da un'autorità competente e con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, o si comporta in modo scorretto nei confronti di tale autorità, è punito con una multa disciplinare o con gli arresti fino a dieci giorni.


Art. 39

Competenza Il potere disciplinare per i reati di cui all'articolo 38 spetta: a. alle unità amministrative delle autorità militari cantonali designate dai Cantoni;

b. alle unità amministrative del DDPS incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive; c. all'Ufficio del Servizio della Croce Rossa per il personale del Servizio della Croce Rossa;

d. alla Direzione della posta da campo per i militari della posta da campo.


Art. 40

Tasse e spese

Le decisioni penali, le decisioni che commutano una multa disciplinare in arresti e le decisioni su ricorso sono esenti da tasse e da spese. Sono fatte salve le disposizioni della procedura penale militare del 23 marzo 197936 concernenti i ricorsi disciplinari.


Art. 41

Esecuzione di arresti 1

Gli arresti sono eseguiti: a. dal Cantone di domicilio, se la persona punita ha un domicilio in Svizzera; b. dal Cantone d'origine in cui è stata acquisita la cittadinanza per ultimo dalla persona punita o dai suoi antenati, se la persona punita non ha un domicilio in Svizzera.

2

Per il genere e la forma dell'esecuzione sono applicabili per analogia le disposizioni del CPM.

3

Le spese dell'esecuzione sono assunte dai Cantoni.

36 RS

322.1

Obbligo militare

12

511.22

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 42

Esecuzione Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 43

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 199837 sui controlli militari è abrogata.


Art. 44

Modifica del diritto vigente ...38


Art. 45

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

37 [RU

1999 941 2903 art. 121 n. 1, 2001 190 n. I art. 121 n. 1] 38 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2004 5299.

Controlli militari

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Allegato39

(art. 22 cpv. 1)

39 Abrogato dal n. I 9 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Obbligo militare

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