01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 28.02.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
28.12.2012 - 31.12.2015
01.03.2012 - 27.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2003 - 30.06.2004
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sulle tasse di bollo
(LTB)

del 27 giugno 1973 (Stato 15 febbraio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 19723, decreta:

Introduzione I. Oggetto della legge

Art. 1

1

La Confederazione riscuote tasse di bollo su: a.4

l'emissione dei seguenti titoli svizzeri:
1.

azioni,

2.

quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, 2bis. buoni di partecipazione5,
3.

buoni di godimento, 4.

obbligazioni,

5.

titoli del mercato monetario; b.6 la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri: 1.

obbligazioni,

2.

azioni,

3.

quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, RU 1974 11

1

[ CS 1 3; RU 1985 1026]. A queste disp. corripondono ora gli art. 127 cpv. 1, 132 cpv. 1
e 134 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
322 323; FF 1999 6784).

3

FF 1972 II 1068 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

5

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in seguito alla
modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (CO - RS 220 e art. 33 LRC RS 171.11).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993
222 227; FF 1991 IV 425 434).

641.10

Imposte

2

641.10

3bis. buoni di partecipazione7 ,
4.

buoni di godimento, 5.

quote di fondi di investimento, 6.

documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati
ai numeri da 1 a 5.

c.

il pagamento contro quietanza di premi di assicurazione.

2

Se non vengono emessi o consegnati titoli per gli atti giuridici di cui al capoverso 1, i libri di commercio o gli altri documenti che servono ad accertarli tengono luogo
dei titoli.

II. Quote dei Cantoni

Art. 2


8

III. Rapporto con il diritto cantonale

Art. 3

1

I documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello
stesso genere. Il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni derivanti dalla presente disposizione (art. 116 OG9).

2 I documenti esenti comprendono anche i documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci da parte delle Ferrovie federali svizzere e delle imprese di
trasporto titolari di una concessione rilasciata dalla Confederazione.10 IV. Definizioni

Art. 4

1

Si considera svizzero o domiciliato in Svizzera chiunque ha il domicilio in Svizzera, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa
nel registro svizzero di commercio.

2

Le disposizioni della presente legge, quando trattano di fondi d'investimento, si applicano per analogia anche agli altri patrimoni dello stesso genere e, quando trat7

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in seguito alla
modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (CO - RS 220 e art. 33 LRC RS 171.11).

8

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 1963; FF 1981 III 677).

9

RS 173.110

10

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 322 323;
FF 1999 6784).

LTB

3

641.10

tano di direzione del fondo o di banca depositaria, si applicano per analogia a tutte
le persone che esercitano queste funzioni.

3

Sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità
collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Sono considerate obbligazioni in questo senso segnatamente le obbligazioni di prestiti, compresi i titoli di prestito garantiti da un pegno immobiliare giusta l'articolo 875 del
Codice civile11, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie, le obbligazioni di cassa, i
certificati di cassa e di deposito, nonché i crediti iscritti nel libro dei debiti.12 4

Sono parimenti considerati obbligazioni: a.

gli effetti cambiari, i riconoscimenti di debito analoghi agli effetti cambiari e
gli altri effetti scontabili emessi in più esemplari destinati ad essere offerti al
pubblico;

b.

i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui; c.

i crediti contabili emessi in più esemplari per procacciarsi collettivamente
capitale.13

5

Sono titoli del mercato monetario le obbligazioni con una durata contrattuale fissa che non supera dodici mesi.14 Capo primo: Tassa d'emissione I. Oggetto della tassa

Art. 5

Diritti di partecipazione15 1

Soggiacciono alla tassa: a.

la costituzione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di
diritti di partecipazione in forma di:
azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, svizzere;

quote sociali di società a garanzia limitata svizzere;

quote sociali di società cooperative svizzere;

buoni di godimento di società svizzere. Si considerano buoni di godimento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota
dell'utile netto o del ricavo di liquidazione; 11

RS 210

12

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

13

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

14

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

Imposte

4

641.10

buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico;16

b.

...17

2

Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati:

a.

i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa; b.18 il trasferimento della maggioranza delle azioni e, ove trattasi di società a garanzia limitata e di società cooperative, delle quote sociali di una società
svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in
mezzi liquidi;

c.

...19

a20 Obbligazioni e titoli del mercato monetario 1

La tassa di emissione sulle obbligazioni e i titoli del mercato monetario ha per oggetto:

a.

l'emissione, da parte di persone domiciliate in Svizzera, di obbligazioni (art.
4 cpv. 3 e 4) e di certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri; b.

l'emissione di titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 5) da parte di persone
domiciliate in Svizzera.

2

Il rinnovo di obbligazioni e di titoli del mercato monetario è assimilato all'emissione. Si considerano rinnovo l'aumento del valore nominale, la proroga della durata
contrattuale e, per i titoli rimborsabili unicamente su disdetta, la modifica delle condizioni di interesse.


Art. 6

Eccezioni

1

Non soggiacciono alla tassa: a.

i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di
lucro, si dedicano all'assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il
culto, l'istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abita16

Ultimo trattino introdotto dall'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug.
1992 (RS 220 in fine).

17

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

18

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

19

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

20

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

LTB

5

641.10

zioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli
statuti:
i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale
versato;

l'assegnazione di tantièmes sia esclusa;

la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale
versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli
scopi summenzionati;

a.bis21 i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a
trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per
azioni, società a garanzia limitata o società cooperative; b.

i diritti di partecipazione a società cooperative, fintanto che le prestazioni
dei soci giusta l'articolo 5 non raggiungano, complessivamente, 50 000 franchi; c. 22 i diritti di partecipazione a imprese di trasporto, se costituiti o aumentati in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli 56 e 57 della legge federale
del 20 dicembre 195723 sulle ferrovie o all'articolo 20 capoverso 1 della
legge federale del 20 marzo 199824 sulle Ferrovie federali svizzere; d.

i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni
dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette
prestazioni;

e.

...25

f.26 i versamenti suppletivi eseguiti dagli azionisti o dai soci mediante il trasferimento di riserve di crisi secondo l'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 198527 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali.

g.28 i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l'impiego di un capitale di partecipazione, per quanto la società provi di aver pagato la tassa su
tale capitale;

21

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

22

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar.
1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

23

RS 742.101

24

RS 742.31

25

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

26

Introdotta dall'art. 24 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi
beneficianti di sgravi fiscali, in vigore dal 1° ott. 1988 (RS 823.33).

27

RS 823.33

28

Introdotta dall'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

Imposte

6

641.10

h.29 i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della fondazione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in
accomandita per azioni o di una società a responsabilità limitata, per quanto
le prestazioni dei soci non superino complessivamente 250 000 franchi.

2

Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.30

II. Nascita del credito fiscale

Art. 7

1

Il credito fiscale sorge: a.31 quanto alle azioni, buoni di partecipazione e quote sociali di società a garanzia limitata: con l'iscrizione nel registro di commercio della costituzione o
dell'aumento dei diritti di partecipazione; a.bis32 quanto ai diritti di partecipazione costituiti nella procedura d'aumento condizionale del capitale: all'atto dell'emissione;

b.

...33

c.

quanto alle quote sociali di società cooperative: all'atto della costituzione o
dell'aumento;

d.

quanto ai buoni di godimento: all'atto dell'emissione o dell'aumento; e.

quanto ai versamenti supplettivi e ai trasferimenti della maggioranza dei diritti di partecipazione: all'atto del versamento o del trasferimento.

f.34 quanto alle obbligazioni e ai titoli del mercato monetario: all'atto dell'emissione.

2

...35

29

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4259; FF 1995 I 65). Nuovo testo
giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

30

Modifica introdotta dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 cpv.
1 LRC - RS 171.11).

31

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

32

Introdotta dall'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

33

Abrogata dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

34

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

35

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

LTB

7

641.10

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 8

Diritti di partecipazione36 1

La tassa sui diritti di partecipazione è dell'1 per cento ed è calcolata:37 a.

quanto alla costituzione e all'aumento di diritti di partecipazione: su l'ammontare percepito dalla società a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale; b.

quanto ai versamenti: sul loro ammontare; c.

quanto al trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione: su la
sostanza netta di cui dispone la società, all'atto del trasferimento, ma almeno
sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti.

2

...38

3

Cose e diritti sono valutati al valore venale all'atto del conferimento.


Art. 9

Casi speciali

1

La tassa è:

a.

...39

b.

...40

c.

...41

d.42 quanto ai buoni di godimento emessi gratuitamente: di 3 franchi per buono di godimento.

2

I versamenti eseguiti nel corso di un esercizio sul capitale sociale di una società cooperativa soggiacciono alla tassa soltanto nella misura in cui superano i rimborsi
di capitale sociale durante lo stesso esercizio.

a43 Obbligazioni e titoli del mercato monetario La tassa sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 3-5) è calcolata sul valore nominale e ammonta: 36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

37

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

38

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

39

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

40

Abrogata dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

41

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

42

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

43

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

Imposte

8

641.10

a.

per le obbligazioni di prestiti, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie e i crediti iscritti nel libro dei debiti: all'1,2 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima; b.

per le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito: allo 0,6 per
mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima; c.

per i titoli del mercato monetario: allo 0,6 per mille, calcolato in ragione di
1/360 di questa aliquota per ogni giorno della durata contrattuale.

IV. Obbligo fiscale

Art. 10

1

Per i diritti di partecipazione l'obbligo fiscale incombe alla società.44 In caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 5 cpv. 2 lett. b) l'alienante è responsabile solidalmente.

2

...45

3

Per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario l'obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che li emette. Le banche che collaborano all'emissione sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa.46

4

Per i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri l'obbligo fiscale incombe alla persona domiciliata in Svizzera che li emette.47 V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 11

La tassa è esigibile: a.

sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la tassazione ufficiale; b.48 sui diritti di partecipazione, le obbligazioni di cassa e i titoli del mercato monetario emessi correntemente: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel
corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7)49; c.

in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 7).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

45

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

46

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

47

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

49

Adattato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale alla modifica del 4
ottobre 1991 del diritto della società anonima (art. 33 LRC).

LTB

9

641.10

VI. Dilazione e condono del credito fiscale

Art. 12

Se, in occasione del risanamento aperto o tacito di società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa, la riscossione
della tassa di bollo d'emissione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose,
la riscossione va prorogata o la tassa condonata.

Capo secondo: Tassa di negoziazione I. Oggetto della tassa

Art. 13

Norma

1

La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore
di titoli secondo il capoverso 3.50 2

Sono documenti imponibili: a.

i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: 1.

obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4); 2.

le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata e di cooperative, i
buoni di partecipazione, i buoni di godimento51; 3.

le quote di fondi di investimento; b.

i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve
esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o
del mercato dei capitali lo esiga; c.

i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle
lettere a e b.52

3

Sono negoziatori di titoli: a.

le banche e le società finanziarie affini alle banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio53, nonché la Banca nazionale svizzera; 50

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti
nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002
(RU 1999 1287; FF 1999 853).

51

Adattato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale alla modifica del 4
ottobre 1991 del diritto della società anonima (art. 33 LRC).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

53

RS 952.0

Imposte

10

641.10

b.

le persone fisiche e giuridiche e le società di persone svizzere, gli stabilimenti e succursali svizzeri di imprese straniere che non rientrano nella definizione della lettera a e la cui attività consiste esclusivamente o essenzialmente: 1.

nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi
(negoziatori), oppure

2.

nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori); c.54 le direzioni svizzere di fondi di investimento; d.55 le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere che non rientrano nella definizione
delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono
composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il
capoverso 2;

e.56 i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa.


Art. 14

Eccezioni

1

Non soggiacciono alla tassa: a.57 l'emissione di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione58, buoni di godimento, quote di fondi di investimento, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.59 il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote
in fondi d'investimento svizzeri; c.

...60

d.

il commercio di diritti d'opzione; 54

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti
nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002
(RU 1999 1287; FF 1999 853).

55

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti
nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002
(RU 1999 1287; FF 1999 853).

56

Introdotta dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della
tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002 (RU 1999 1287;
FF 1999 853).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993
(RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

58

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in seguito alla
modifica del 4 ottobre 1991 del diritto della società anonima (art. 33 LRC).

59

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

60

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1933 222; FF 1991 IV 425 434).

LTB

11

641.10

e.

la restituzione di documenti per la loro estinzione; f.61 l'emissione di obbligazioni di debitori stranieri in valuta estera (euro-obbligazioni), nonché di diritti di partecipazione a società straniere. Si considerano euro-obbligazioni esclusivamente i titoli i cui versamenti di interessi e
il cui rimborso di capitale vengono effettuati in valuta estera; g.62 il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri; h.63 la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore sono parti contraenti straniere.

2

...64

3

Il negoziatore professionale di titoli giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b numero 1 è esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando aliena titoli facenti
parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo. Si considera stock
commerciale lo stock di documenti imponibili che risulta dall'attività commerciale
del negoziatore professionale, non però le partecipazioni e gli stock aventi il carattere di investimento.65 II. Nascita del credito fiscale

Art. 15

1

Il credito fiscale sorge al momento della stipulazione del negozio giuridico.

2

Per i negozi soggetti a condizione o concedenti un diritto d'opzione, il credito fiscale sorge al momento dell'adempimento del negozio.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 16

Norma66

1

La tassa è calcolata sul controvalore ed è: 61

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

62

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

63

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). Nuovo
testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della
tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002 (RU 1999 1287;
FF 1999 853).

64

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1933 222; FF 1991 IV 425 434).

65

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

66

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201 202;
FF 1977 II 1303).

Imposte

12

641.10

a.

dell'1,5 per mille67 per i documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera; b.

del 3 per mille68 per i documenti emessi da persone domiciliate all'estero.

2

Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro è determinante il valore venale della controprestazione concordata.

IV. Obbligo fiscale

Art. 17

Norma

1

L'obbligo fiscale incombe al negoziatore di titoli.

2

Egli deve la metà della tassa: a.

se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come
negoziatore di titoli; b.

se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli.

3

Il negoziatore di titoli è considerato quale mediatore: a.

se regola i suoi conti con il committente alle condizioni originali del negozio
concluso con la controparte; b.

se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio; c.

se aliena i documenti il giorno stesso in cui li ha acquistati.

4

La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.69

Art. 18

Operazioni d'emissione 1

Il negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i documenti all'atto dell'emissione.

2

Il negoziatore di titoli che, in qualità di sottopartecipante, acquista documenti da un altro negoziatore e li ricolloca durante l'emissione è esonerato dalla parte di tassa
che lo concerne.

3

Il negoziatore di titoli è inoltre considerato parte contraente se emette certificati concernenti la sottopartecipazione a crediti da mutui.70 67

Nuova aliquota giusta il n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978
(RU 1978 201 202; FF 1977 II 1303).

68

Nuova aliquota giusta il n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978
(RU 1978 201 202; FF 1977 II 1303).

69

Introdotto dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della
tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002 (RU 1999 1287;
FF 1999 853).

70

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227;
FF 1991 IV 425 434).

LTB

13

641.10


Art. 19


71

Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri 1 Se al momento della conclusione di un negozio con titoli esteri una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero la mezza tassa dovuta da
detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o
forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che
agisce in qualità di controparte.

2 La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 20

La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il
credito fiscale (art. 15).

Capo terzo: Tassa sui premi di assicurazione I. Oggetto della tassa

Art. 21

Norma

La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni: a.

che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto a vigilanza della Confederazione o di un assicuratore svizzero con statuto di diritto pubblico; b.

conchiuse da un contraente svizzero con un assicuratore estero non sottoposto alla vigilanza della Confederazione.


Art. 22

Eccezioni

Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l'assicurazione: a.72 sulla vita, non riscattabile o riscattabile con pagamento periodico dei premi; il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le necessarie delimitazioni; abis 73 sulla vita, nella misura in cui tale assicurazione serve alla previdenza professionale ai sensi della legge federale del 25 giugno 198274 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; 71

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti
nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002
(RU 1999 1287; FF 1999 853).

72

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

73

Introdotta dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

74

RS 831.40

Imposte

14

641.10

ater 75 sulla vita, conclusa da uno stipulante domiciliato all'estero.

b.

contro le malattie e l'invalidità; c.

contro gli infortuni; d.

di merci trasportate; e.

contro i danni cagionati a terreni agricoli e colture dalla forze della natura; f.

contro la disoccupazione; g.

contro i danni della grandine; h.

del bestiame;

i.

di rischi già assicurati (riassicurazione); k.

di aeromobili e di navi definiti nell'ordinanza76, adibiti essenzialmente
all'estero al trasporto professionale di persone e cose (assicurazione casco); l.

contro l'incendio, il furto, la rottura vetri, i danni dalle acque, per il credito,
le macchine e i gioielli, se il contribuente dimostra che la cosa assicurata si
trova all'estero.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 23

Il credito fiscale sorge al momento del pagamento del premio.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 24

1

La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l'assicurazione sulla vita essa è del 2,5 per cento.77

2

Nella loro contabilità, i contribuenti devono indicare separatamente per ogni ramo assicurativo, i premi di assicurazione imponibili e quelli esenti dall'imposta.

75

Introdotta dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

76

RS 641.101

77

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

LTB

15

641.10

IV. Obbligo fiscale

Art. 25

L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con
un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero.

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 26

La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il
credito fiscale (art. 23).

Capo quarto: Disposizioni generali per tutte le tasse di bollo I. Determinazione

Art. 27

1

Per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o degli atti giuridici; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte
adoperate dagli interessati.

2

Se non sia accertabile in modo univoco, la fattispecie determinante per l'obbligo fiscale o per il calcolo della tassa deve essere desunta dall'apprezzamento di tutte le
circostanze diligentemente costatate.

II. Conversione di valute estere

Art. 28

1

La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15,
23).

2

Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale.

Imposte

16

641.10

III.78 Interessi di mora79

Art. 29

Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 11, 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Il tasso d'interesse è
stabilito dal Dipartimento federale delle finanze.

IV. Prescrizioni

Art. 30

1

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).

2

La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento
ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a
una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

4

La sospensione e l'interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.

Capo quinto: Autorità e procedura A. Autorità

I. Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 31

L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende
tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

II. Assistenza fra le autorità

Art. 32

1

Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 4259 4260; FF 1995 I 65).

79

Rettificato dalla Commissione dell'Ass. fed. (art. 33 LRC - RS 171.11).

LTB

17

641.10

compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni
necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

2

Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l'obbligo di
fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell'applicazione della
presente legge. Un'informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi
pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle
autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 116 e segg.
OG80).

4

Gli organismi cui sono affidati compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenuti a fornire informazioni come le autorità. Il capoverso 3 è applicabile
per analogia.

III. Obbligo del segreto

Art. 33

1

Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

2

Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio: a.

nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'articolo 32 capoverso
1 di denuncia obbligatoria di reati; b.

nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi
particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

80

RS 173.110

Imposte

18

641.10

B. Procedura I. Riscossione della tassa

Art. 34

Iscrizione come contribuente; autoaccertamento 1

Chiunque diviene soggetto alla tassa di bollo in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

2

Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 11, 20 e 26), è tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la
tassa.

3

Nelle società cooperative, la tassa sulle quote e sui pagamenti suppletivi è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza81 disciplina
la procedura.


Art. 35

Informazioni del contribuente 1

Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere rilevanti per l'accertamento dell'obbligo
fiscale e il calcolo della tassa; egli è tenuto in particolare a: a.

compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle
dichiarazioni d'imposta e dei questionari; b.

tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

2

La contestazione dell'obbligo di pagare la tassa non dispensa dall'obbligo di fornire informazioni.

3

Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione, la quale può essere impugnata con reclamo e ricorso di diritto amministrativo (art. 39 e 40).


Art. 36

Informazioni di terzi 1

Le persone (in particolare le banche, i notai e i fiduciari) che concorrono alla costituzione o all'aumento di capitale di una società devono indicare coscienziosamente
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, a sua richiesta, tutti i fatti che possono essere rilevanti per l'accertamento dell'obbligo fiscale e il calcolo delle tassa
d'emissione.

2

Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'articolo 35 capoverso 3 si applica per analogia.

81

RS 641.101

LTB

19

641.10


Art. 37

Verifica

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente e verifica i rendiconti e i versamenti della
tassa.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

3

Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4

Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

5

Le constatazioni fatte in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre
193482 su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l'applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato.

II. Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 38

L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie
per la riscossione della tassa, in particolare quando: a.

il credito fiscale o la responsabilità solidale sono contestati; b.

in un caso determinato, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo preventivo, l'obbligo fiscale, le basi di calcolo della tassa o la responsabilità solidale; c.

il contribuente o la persona responsabile in solido non paga la tassa dovuta
secondo il rendiconto.

III. Rimedi giuridici

Art. 39

Reclamo

1

Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo deve essere presentato per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è
fondato.

82

RS 952.0

Imposte

20

641.10

3

Se il reclamo è ammissibile, l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che la decisione impugnata non è conforme alla legge.

5

La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

a83 Commissione di ricorso Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili conformemente agli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura
amministrativa84 dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notifica. Sono eccettuate le decisioni su reclamo concernenti la proroga della riscossione e il condono di tasse di bollo.


Art. 40


85

Ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale 1

Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria86, con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione.

2

Anche l'Amministrazione federale delle contribuzione ha facoltà di ricorrere.

IV. Spese


Art. 41

1

Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2

Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chi le abbia cagionate per colpa propria.

V. Esecuzione forzata

Art. 42

Esecuzione

1

L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga la tassa, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel fallimento.

2

Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista
una decisione passata in giudicato.

83

Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

84

RS 172.021

85

Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

86

RS 173.110

LTB

21

641.10


Art. 43

Garanzie

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le tasse, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora accertati con decisione passata in
giudicato, né scaduti, quando: a.

l'esazione appare in pericolo; b.

il debitore della tassa non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio; c.

il debitore è in mora con il pagamento della tassa o lo è stato a più riprese.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1
lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento87. L'opposizione al decreto di sequestro
non è ammessa.88

3

Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa89, dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni,
entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.90 4

Le decisioni della commissione sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria91, con ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione.92

5

Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.93 C. Revisione e interpretazione delle decisioni

Art. 44

1

Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 196894 sulla procedura amministrativa sono applicabili per analogia alla revisione e all'interpretazione delle
decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

87

RS 281.1

88

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

89

RS 172.021

90

Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

91

RS 173.110

92

Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

93

Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

94

RS 172.021

Imposte

22

641.10

2

La revisione e l'interpretazione delle decisioni del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 16 dicembre 194395 sull'organizzazione giudiziaria
(art. 136 e segg.)

Capo sesto: Disposizioni penali A. Infrazioni

I. Sottrazione d'imposta96

Art. 45

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo,
per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è, in quanto non si applichi l'articolo
14 della legge federale sul diritto penale amministrativo97, punito a titolo di sottrazione d'imposta con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta
o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.98 2

a 4 ...99

II. Messa in pericolo della tassa

Art. 46

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto: a.

non assolve l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b.

fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in una notifica, in una distinta o in
rendiconto, in un'istanza di esenzione, di rimborso, di proroga della riscossione o di condono di tasse, o presenta a tale occasione documenti inesatti su
fatti rilevanti;

c.100 fornisce informazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;

d.

contravviene all'obbligo di tenere regolarmente e di conservate i libri di
commercio, i registri e i documenti giustificativi; 95

RS 173.110

96

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

97

RS 313.0

98

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

99

Abrogati dal n. 8 dell'all. al DPA (RS 313.0).

100

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LTB

23

641.10

e.

intralcia, impedisce o rende impossibile l'esecuzione normale di una verifica
contabile o di altri controlli ufficiali; f.

si dichiara, contrariamente alla verità, negoziatore di titoli o omette di revocare la notifica dopo essere stato cancellato dal registro dei negoziatori di
titoli

è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16
della legge federale sul diritto penale amministrativo101, con la multa fino a 20 000
franchi.102

2

È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero103, quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.

III. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Art. 47

1

Chiunque non adempie una condizione cui fu subordinata un'autorizzazione speciale, chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, alle
istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o a una decisione
notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2

È punito anche chi agisce per negligenza.

IV. Disposizioni generali

Art. 48

e 49104 101

RS 313.0

102

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975
(RS 313.0).

103

RS 311.0

104

Abrogati dal n. 8 dell'all. al DPA (RS 313.0).

Imposte

24

641.10

B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo105

Art. 50

1

La legge federale sul diritto penale amministrativo106 è applicabile; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è
l'Amministrazione federale delle contribuzioni.107 2

...108

Capo settimo: Disposizioni finali e transitorie I. Computo delle tasse d'emissione pagate

Art. 51


109

II. Modificazione della legge federale su l'imposta preventiva

Art. 52

La legge federale del 13 ottobre 1965110 su l'imposta preventiva è modificata come
segue:

Art. 59

...


Art. 60
tit. marg. e cpv. 1
...

III. Abrogazione del diritto anteriore

Art. 53

1

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a.

la legge federale del 4 ottobre 1917111 sulle tasse di bollo; 105

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

106

RS 313.0

107

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

108

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 1963; FF 1981 III 677).

109 Abrogato dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

110

RS 642.21. Le modif. qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

111

[CS 6 105; RU 1966 384 art. 68 n. I]

LTB

25

641.10

b.

la legge federale del 15 febbraio 1921112 concernente il condono della tassa
di bollo e la proroga alla riscossione della tassa; c.

la legge federale del 24 giugno 1937113 che completa e modifica la legislazione federale sulle tassa di bollo.

2

Le disposizioni abrogate rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali, fatti e rapporti giuridici insorti anteriormente.

IV. Esecuzione

Art. 54

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

V. Entrata in vigore

Art. 55

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1974114
Art. 21 a 26: 1° gennaio 1975115 112

[CS 6 130]

113

[CS 6 170; RU 1966 384 art. 68 n. II] 114

DCF del 30 ott. 1973 (RU 1974 32).

115

DCF del 30 ott. 1973 (RU 1974 32).

Imposte

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