01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.07.2021
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
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1

Ordinanza

sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)1 del 22 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 33 capoverso 2,
39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR); visto l'articolo 936 del Codice delle obbligazioni3; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina: Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Art. 1

Domanda di abilitazione 1

Devono presentare una domanda di abilitazione all'autorità di sorveglianza: a. le persone fisiche che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore; b. le imprese di revisione che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore, di perito revisore o di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

2

Il richiedente deve allegare alla domanda la prova del pagamento dell'emolumento di cui all'articolo 38.


Art. 2

Forma della domanda

1

La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica e cartacea.

2

La domanda in forma cartacea deve essere firmata.


Art. 3

Contenuto della domanda e documentazione 1

Nella sua domanda il richiedente deve fornire tutte le informazioni e indicare tutti i documenti che permettono di dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte.

2

La documentazione va prodotta soltanto su richiesta dell'autorità di sorveglianza.

RU 2007 3989 1 RU

2007 4419

2 RS

221.302

3 RS

220

4 RS

172.010

221.302.3

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 2

221.302.3

3

La documentazione va prodotta in copia dell'originale. L'autorità di sorveglianza può esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica, su carta o in forma elettronica.

4

L'autorità di sorveglianza può procurarsi direttamente la documentazione, previo consenso del richiedente.


Art. 4

Garanzia di un'attività di controllo ineccepibile 1

Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che il richiedente non può garantire un'attività di controllo ineccepibile.

2

Occorre segnatamente prendere in considerazione: a. le condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale centrale non è stata eliminata;

b. gli atti di carenza beni esistenti.


Art. 5

Conclusione di una formazione universitaria o di una formazione in una scuola universitaria professionale Una formazione universitaria o una formazione in una scuola universitaria professionale è considerata conclusa con l'ottenimento di un bachelor, di un master, della patente di avvocato o di una licenza.


Art. 6

Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha seguito con successo un ciclo di corsi riconosciuto dall'autorità di sorveglianza (art. 34) concluso con il superamento di un esame.


Art. 7

Esperienza professionale

Si considera che l'esperienza professionale è stata acquisita sotto sorveglianza se il richiedente ha operato in base alle direttive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e a cui era gerarchicamente sottoposto.


Art. 8

Iscrizione nel registro di commercio 1

Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente servizi di revisione soltanto se sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali.

2

Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera.

Ordinanza sui revisori 3

221.302.3


Art. 9

Struttura dirigenziale

1

Un'impresa di revisione è dotata di una struttura dirigenziale in grado di sorvegliare sufficientemente i singoli mandati se: a. dispone di un sistema interno di assicurazione della qualità; b. sorveglia l'adeguatezza e l'efficacia dei principi e delle misure di assicurazione della qualità.

2

Le imprese di revisione in cui soltanto una persona fornisce servizi di revisione devono sottoporsi a un sistema di valutazione periodica della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado.5

Art. 10

Riconoscimento di autorità di sorveglianza estere 1

Per il riconoscimento di autorità di sorveglianza estere equivalenti, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla garanzia di reciprocità.

2

Le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione in base al diritto svizzero a società svizzere con azioni quotate in borsa sottostanno alla sorveglianza svizzera.


Art. 11

Sufficiente assicurazione contro i rischi di responsabilità 1

Un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società con azioni quotate in borsa, ha stipulato un'assicurazione per danni patrimoniali o garanzie finanziarie equivalenti.

2

La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari almeno agli importi seguenti: a. 5 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è superiore a 20 milioni di franchi;

b. 2 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è compreso fra 10 e 20 milioni di franchi; c. 1 milione di franchi in tutti gli altri casi.

3

Sono determinanti tutti gli onorari che l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società con azioni quotate in borsa.

4

Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società con azioni quotate in borsa.

5

In singoli casi l'autorità di sorveglianza può aumentare l'importo di copertura se non è adeguato all'attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi.

6

L'autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1.

5 RU

2007 4419

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 4

221.302.3

7

L'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L'obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti.


Art. 12

Effetti della decisione di abilitazione 1

Il richiedente può fornire servizi di revisione previsti dalla legge soltanto dopo che l'autorità di sorveglianza ha emanato una decisione di abilitazione.

2

L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi.

3

Prima dell'abilitazione non è permesso utilizzare denominazioni fallaci quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato» o «impresa di revisione sotto sorveglianza statale».


Art. 13

Obbligo di notificazione 1

Dal momento della presentazione della domanda, le persone e le imprese sono tenute a comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni fatto rilevante ai fini dell'esame delle condizioni di abilitazione.

2

Le imprese di revisione che sottostanno a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta devono annunciare immediatamente all'autorità svizzera di sorveglianza la revoca a tempo determinato o indeterminato della loro abilitazione estera.


Art. 14

Obbligo di cooperazione L'autorità di sorveglianza può esigere dalle persone e dalle imprese che, sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio e dell'attività esercitata o pubblicizzata, potrebbero sottostare alla LSR, ogni documento e chiarimento necessari a valutare se l'attività soggiace a un'abilitazione.


Art. 15

Comunicazione in caso di revoca dell'abilitazione Se l'autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l'abilitazione a una persona fisica o a un'impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio e, se del caso, la borsa e le autorità di sorveglianza che, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, hanno concesso un'abilitazione fondata su una legge speciale.

Ordinanza sui revisori 5

221.302.3

Sezione 2: Registro dei revisori

Art. 16

Iscrizione nel registro dei revisori Con l'entrata in vigore della decisione di abilitazione, l'autorità di sorveglianza iscrive immediatamente la persona fisica o l'impresa di revisione nel registro dei revisori.


Art. 17

Esigenze relative al registro 1

Il registro è tenuto in forma elettronica.

2

Il contenuto è visualizzabile in ogni momento mediante riproduzione elettronica o stampa su carta.

3

I dati sono richiamabili mediante criteri di ricerca.


Art. 18

Pubblicità 1 Le iscrizioni nel registro sono pubbliche e accessibili gratuitamente in Internet.

2

Su richiesta, l'autorità di sorveglianza attesta per scritto che una persona o un'impresa sono state abilitate e iscritte nel registro. Per tale attestato l'autorità riscuote un emolumento di 50 franchi.

3

La domanda di abilitazione, la corrispondenza relativa a un'abilitazione, la documentazione prodotta e la decisione di abilitazione non sono pubbliche.


Art. 19

Persone fisiche

L'iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti: a. numero di registrazione personale; b. cognome e nome; c. luogo d'origine;

d. data

dell'abilitazione;

e. tipo di abilitazione; f.

l'eventuale menzione di un'abilitazione provvisoria; g. se del caso ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indirizzo e numero del registro di commercio dell'impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma analoga;

h. l'eventuale menzione dell'appartenenza a un'associazione professionale; i.

eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 6

221.302.3


Art. 20

Imprese di revisione

L'iscrizione concernente un'impresa di revisione contiene i dati seguenti: a. numero del registro di commercio; b. ditta o nome e forma giuridica secondo iscrizione nel registro di commercio; c. indirizzo e, se non è identica, sede; d. data dell'abilitazione;

e. tipo di abilitazione; f.

l'eventuale menzione di un'abilitazione provvisoria; g. sede e indirizzi di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio;

h. l'eventuale menzione dell'appartenenza a un'associazione professionale; i.

eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione; j.

nome e indirizzo dell'autorità di sorveglianza estera e del numero estero di abilitazione e di registrazione, se l'impresa sottostà a un'autorità estera di sorveglianza riconosciuta.


Art. 21

Abilitazioni fondate su leggi speciali 1

Per stabilire e valutare le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali, le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si basano sulle abilitazioni concesse dall'autorità di sorveglianza. Se l'autorità di sorveglianza revoca un'abilitazione, anche le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale revocano l'abilitazione speciale da loro concessa.

2

Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale notificano all'autorità di sorveglianza le abilitazioni concesse a persone e a imprese sulla base di leggi speciali.

3

La comunicazione contiene: a. il cognome e il nome della persona oppure la ditta o il nome dell'impresa secondo iscrizione nel registro di commercio; b. il numero di registrazione personale della persona o il numero del registro di commercio dell'impresa; e c. il tipo e la base legale dell'abilitazione.

4

Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale e l'autorità di sorveglianza si comunicano reciprocamente la revoca a tempo determinato o indeterminato e ogni altra modifica di un'abilitazione.

Ordinanza sui revisori 7

221.302.3


Art. 22

Cancellazione dell'iscrizione

L'autorità di sorveglianza cancella dal registro l'iscrizione di un'abilitazione se: a. la persona abilitata è deceduta; b. l'impresa abilitata è dissolta e la sua iscrizione nel registro di commercio è stata cancellata;

c. l'abilitazione è stata revocata a tempo determinato o indeterminato.

d. la persona o l'impresa abilitata ne fa richiesta.


Art. 23

Conservazione di atti 1

L'autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico la domanda di abilitazione, la documentazione prodotta e la decisione di abilitazione relativa a ogni persona e a ogni impresa.

2

Se una persona o un'impresa sono cancellate dal registro, le domande, la documentazione prodotta e le decisioni di abilitazione possono essere distrutte dieci anni dopo la cancellazione. Questo non vale in caso di cancellazione dal registro di imprese in seguito a fusione, divisione o ad altri tipi di ristrutturazione.

3

L'autorità di sorveglianza conserva tutti gli altri atti per dieci anni.


Art. 24

Conservazione elettronica

1

L'autorità di sorveglianza può riprodurre e conservare gli atti in forma elettronica.

2

Gli atti in forma cartacea riprodotti e conservati elettronicamente possono essere distrutti. Gli originali sono rispediti al mittente.


Art. 25

Condizioni relative alla conservazione elettronica dei dati e sicurezza dei dati 1

I sistemi elettronici impiegati per il registro e per la conservazione degli atti devono soddisfare le condizioni seguenti: a. l'entità e la qualità dei dati rilevati devono essere mantenute intatte a lungo termine;

b. il formato dei dati deve essere indipendente dal fabbricante di determinati sistemi elettronici;

c. i dati devono essere protetti conformemente a norme riconosciute e secondo lo stato attuale della tecnica; d. deve essere allestita una documentazione relativa al programma e al formato.

2

L'autorità di sorveglianza disciplina in un'ordinanza l'autorizzazione ad accedere ai dati e ai sistemi elettronici.

3

L'autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio concernente: a. la salvaguardia periodica dei dati su supporti decentralizzati; b. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 8

221.302.3

c. la protezione dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi; d. le misure da adottare in caso di guasti tecnici ai sistemi elettronici.


Art. 26

Trasmissione di

documenti

1

L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale possono concedersi reciprocamente l'accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti.

2

L'autorità di sorveglianza può rifiutarsi di trasmettere gli atti se: a. gli atti servono all'autorità di sorveglianza per la formazione delle opinioni al suo interno;

b. la loro trasmissione comprometterebbe una procedura in corso o nocerebbe all'adempimento dell'attività di sorveglianza; c. la loro trasmissione è incompatibile con lo scopo e la funzione della sorveglianza della revisione.


Art. 27

Coordinamento con le autorità del registro di commercio Al fine di applicare le disposizioni del CO, della LSR e delle rispettive norme di esecuzione, l'autorità di sorveglianza può collaborare e scambiare dati con le autorità del registro di commercio.

Sezione 3:

Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Art. 28

Rispetto di standard di controllo 1

Nel fornire servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare determinati standard di controllo.

2

Gli standard sono determinati dall'autorità di sorveglianza, che si basa su standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, l'autorità di sorveglianza può emanarne di propri oppure prevedere estensioni o deroghe a standard esistenti.


Art. 29

Capi revisori

1

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono designare una persona responsabile (capo revisore) per ogni servizio di revisione fornito.

2

Possono designare come capi revisori soltanto le persone a cui hanno il diritto di impartire istruzioni e che conoscono la loro organizzazione, le loro procedure e la loro strategia.

3

Il capo revisore firma il rapporto di revisione o l'attestato di prova.

Ordinanza sui revisori 9

221.302.3

4

L'impresa di revisione annuncia immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni sostituzione di un capo revisore, indicandone i motivi.


Art. 30

Rapporto 1 Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono presentare all'autorità di sorveglianza un rapporto sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza. Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre.

2

Nell'anno civile in cui è stata emanata la decisione di abilitazione non occorre presentare un rapporto.


Art. 31

Documenti d'abilitazione aggiornati L'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve presentare i documenti d'abilitazione aggiornati insieme al rapporto di cui all'articolo 30.


Art. 32

Procedura di controllo 1

L'autorità di sorveglianza può ripartire nel tempo e per materia il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

2

Determina la forma e l'oggetto del controllo e definisce il modo di procedere.

3

Può effettuare i controlli in comune con autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale.


Art. 33

Controllo di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorveglianza Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorveglianza, l'autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a società con azioni non quotate in borsa.

Sezione 4: Autorità di sorveglianza

Art. 34

Riconoscimento di cicli di corsi 1

L'autorità di sorveglianza riconosce un ciclo di corsi se: a. i corsi permettono di acquisire le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; b. i corsi si tengono in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

2

L'autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente relative al contenuto del ciclo di corsi e dell'esame.

3

Il ciclo di corsi può essere tenuto dalla stessa autorità di sorveglianza.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 10

221.302.3


Art. 35

Conflitti d'interesse

1

Il direttore e il personale dell'autorità di sorveglianza devono essere indipendenti dal ramo professionale della revisione.

2

Il consiglio d'amministrazione adotta i provvedimenti necessari al fine di evitare i conflitti d'interesse. Emana in particolare un codice di comportamento per gli organi e il personale dell'autorità di sorveglianza.


Art. 36

Organo paritetico dell'istituto di previdenza 1

Il consiglio di amministrazione disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza dell'autorità di sorveglianza. In caso di organi paritetici comuni, i datori di lavoro emanano regolamentazioni in comune.

2

Possono essere scelte come membri dell'organo paritetico soltanto persone competenti e adatte a svolgere funzioni direttive. Nel limite del possibile, i sessi come anche le lingue ufficiali devono essere rappresentati in misura adeguata.

3

Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono fissate dalla commissione della cassa di PUBLICA.

Sezione 5: Emolumenti e tassa di sorveglianza

Art. 37

Principio 1 L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni.

2

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede una regolamentazione particolare, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20046 sugli emolumenti.


Art. 38

Abilitazione 1 Gli emolumenti per l'esame della domanda di abilitazione da parte dell'autorità di sorveglianza ammontano a: a. 800 franchi per le persone fisiche; b. 1500 franchi per le imprese di revisione.

2

In caso di imprese individuali nelle quali soltanto il titolare fornisce servizi di revisione, viene riscosso unicamente l'emolumento di cui al capoverso 1 lettera a.

3

In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese vengono contabilizzate separatamente.

6 RS

172.041.1

Ordinanza sui revisori 11

221.302.3

4

Per la valutazione della domanda di abilitazione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora. L'emolumento ammonta ad almeno 5000 franchi. Sono soggette all'emolumento anche le imprese che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza.

5

Per il rinnovo dell'abilitazione di imprese di revisione è riscosso un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera b e del capoverso 4. Per le imprese individuali, il rinnovo dell'abilitazione non è soggetto a emolumenti.


Art. 39

Controllo di imprese di revisione sotto sorveglianza statale 1

Per il controllo di imprese sotto sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

2

La tariffa giornaliera per il personale dell'autorità di sorveglianza ammonta, a seconda delle conoscenze richieste, a un importo compreso tra 1000 e 2500 franchi per persona. L'emolumento in caso di ricorso a terzi è calcolato in base alle tariffe giornaliere in uso nel mercato.


Art. 40

Altre decisioni e servizi 1

Per altre decisioni e servizi è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora.

2

In caso di urgenza la tariffa oraria aumenta del 50 per cento.


Art. 41

Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli emolumenti al rincaro.


Art. 42

Tassa di sorveglianza 1

L'autorità di sorveglianza riscuote dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale una tassa annua per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti.

2

La tassa di sorveglianza è calcolata in base al rapporto tra l'onorario percepito dalla singola impresa di revisione e la somma di tutti gli onorari contabilizzati dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Essa ammonta almeno a 10 000 franchi.

3

Sono determinanti gli onorari ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3.


Art. 43

Durata dell'obbligo di pagare la tassa La tassa di sorveglianza è dovuta per la durata dell'abilitazione.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 12

221.302.3


Art. 44

Modalità di pagamento 1

Durante l'anno contabile, l'autorità di sorveglianza addebita alle imprese di revisione debitrici della tassa un acconto sulla base del loro preventivo.

2

Nel primo trimestre dell'anno successivo l'autorità di sorveglianza allestisce il conteggio finale sulla base del suo conto annuale. Le differenze tra l'acconto e il conteggio finale vengono riportate sull'acconto dell'anno successivo.

3

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

4

In caso di litigio l'impresa di revisione può esigere che venga emanata una decisione impugnabile.

Sezione 6: Contravvenzioni

Art. 45

È punito con una multa fino a 100 000 franchi chi: a. fornisce informazioni false nella domanda di abilitazione; b. utilizza designazioni fallaci quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato» o «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» (art. 12 cpv. 3) senza disporre della relativa abilitazione;

c. viola l'obbligo di notificazione previsto all'articolo 13 o, nonostante previo avvertimento, viola l'obbligo di cooperazione previsto all'articolo 14.

Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 47

Abilitazione provvisoria

1

Chi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l'emolumento di cui all'articolo 38, viene abilitato a fornire servizi di revisione a titolo provvisorio. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un'abilitazione provvisoria.

2

Se le condizioni di abilitazione non sono manifestamente soddisfatte, l'abilitazione provvisoria è negata.

3

Le persone fisiche impiegate presso un'impresa di revisione, o che vi partecipano, e l'impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande.

4

Il richiedente riceve una conferma elettronica dell'abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.

Ordinanza sui revisori 13

221.302.3

5

L'autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese con abilitazione provvisoria un termine ragionevole entro cui trasmettere la documentazione relativa alla domanda. Nel contempo commina la revoca dell'abilitazione provvisoria nel caso in cui la documentazione non fosse prodotta entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l'autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata.

6

Se il termine di cui al capoverso 5 non è rispettato, l'autorità di sorveglianza revoca l'abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alle autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale interessate e, se del caso, alla borsa, e adegua di conseguenza il registro. In tal caso l'abilitazione può essere chiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria.

7

I servizi di revisione forniti in base a un'abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l'abilitazione definitiva non viene concessa.


Art. 48

Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero 1

È abilitato provvisoriamente a fornire servizi di revisione chi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e ha conseguito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR); per dimostrare di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, il richiedente deve frequentare un ciclo di corsi al termine del quale deve superare un esame. L'abilitazione provvisoria è revocata se entro il 31 agosto 2008 il ciclo di corsi non è stato seguito e l'esame superato.

2

Le persone di cui al capoverso 1 non devono né seguire un ciclo di corsi, né superare un esame per dimostrare di possedere le conoscenze necessarie del diritto svizzero se, nei tre anni prima della presentazione della domanda, hanno lavorato principalmente per un'impresa di revisione con sede in Svizzera e hanno prevalentemente fornito servizi di revisione sulla base del diritto svizzero.


Art. 49

Sistema di assicurazione della qualità Le imprese di revisione in cui soltanto una persona fornisce servizi di revisione devono aderire, entro il 31 agosto 2010, a un sistema di valutazione periodica della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).7

Art. 50

Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore 1

Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che: a. entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 19928 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati; 7 RU

2007 4419

8 [RU

1992 1210]

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 14

221.302.3

b. dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.

2

Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.


Art. 51

Obbligo di rotazione

Il termine di sette anni per la rotazione dei capi revisori (art. 730a cpv. 2 CO) decorre dall'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 20059 del Codice delle obbligazioni. Dopo l'entrata in vigore il capo revisore può verificare ancora sette conti annuali al massimo.


Art. 52

Entrata in

vigore

1

Fatti salvi i capoversi 2-4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

2

Gli articoli 10 capoverso 1, 13 capoverso 2 e 20 lettera j entrano in vigore contemporaneamente all'articolo 8 LSR.

3

L'articolo 21 entra in vigore il 1° settembre 2009.

4

I numeri II/7, II/8 e II/9 dell'allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

9 FF

2005 6473

Ordinanza sui revisori 15

221.302.3

Allegato

(art. 46)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

L'ordinanza del 15 giugno 199210 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 25 novembre 199811 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Allegato ...

2. Ordinanza del 17 novembre 199912 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia Titolo prima dell'art. 29a ...


Art. 29a

...

10 [RU

1992 1210]

11 RS

172.010.1. La modifica qui appresso è inserita nella O menzionata.

12 RS

172.213.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

13 RS

211.121.3. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 16

221.302.3

Allegato n. 21bis ...


5. Regolamento della fondazione Goffredo Keller, del 1° giugno 194815 Art. 26a
cpv. 1
...


6. Ordinanza del 20 novembre 195616 sulla navigazione marittima Art. 5f

...

14 RS

312.3. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

15 RS

442.13. La modifica qui appresso è inserita nella O menzionata.

16 RS

747.301. La modifica qui appresso è inserita nella O menzionata.

17 RS

831.441.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Ordinanza sui revisori 17

221.302.3


8. Ordinanza del 27 giugno 199518 sull'assicurazione malattie Art. 86

...


Art. 87
cpv. 1
...


Art. 88
cpv. 1 e 2
...

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 agosto 2007 ...


9. Ordinanza del 24 settembre 200419 sul gioco d'azzardo e le case da gioco Art. 75
cpv. 1, 1bis e 1ter
....


10. Ordinanza del 22 novembre 200620 sugli investimenti collettivi di capitale Art. 136

...

18 RS

832.102. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

19 RS

935.521. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

20 RS

951.311. La modifica qui appresso è inserita nella O menzionata.

21 RS

961.011. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del Codice delle obbligazioni 18

221.302.3


Art. 113

...


Art. 114
cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
...


Art. 115

...


Art. 116

...


Art. 216a

...