01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.07.2021
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.09.2016 - 30.09.2017
01.01.2016 - 31.08.2016
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01.10.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.09.2015
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01.05.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 30.04.2012
01.12.2010 - 31.03.2011
01.09.2009 - 30.11.2010
01.01.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)1 del 22 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 33 capoverso 2,
39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR); visto l'articolo 936 del Codice delle obbligazioni3; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina: Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Art. 1

Domanda di abilitazione 1

Devono presentare una domanda di abilitazione all'autorità di sorveglianza: a. le persone fisiche che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore; b. le imprese di revisione che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore, di perito revisore o di impresa di revisione sotto sorveglianza statale; c.5 le persone fisiche che desiderano eseguire verifiche quali auditor responsabili conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari), sulla base di un'abilitazione ai sensi della lettera a (art. 9a cpv. 2 LSR); d.7 le imprese di revisione che desiderano eseguire verifiche quali società di audit conformemente alle leggi sui mercati finanziari, sulla base di un'abilitazione ai sensi della lettera b (art. 9a cpv. 1 LSR).

2

Il richiedente deve allegare alla domanda la prova del pagamento dell'emolumento di cui all'articolo 38.

RU 2007 3989 1 RU

2007 4419

2 RS

221.302

3 RS

220

4 RS

172.010

5

Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

6 RS

956.1

7

Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

221.302.3

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 2

221.302.3


Art. 2

Forma della domanda

1

La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica e cartacea.

2

La domanda in forma cartacea deve essere firmata.


Art. 3

Contenuto della domanda e documentazione 1

Nella sua domanda il richiedente deve fornire tutte le informazioni e indicare tutti i documenti che permettono di dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte.

2

La documentazione va prodotta soltanto su richiesta dell'autorità di sorveglianza.

3

La documentazione va prodotta in copia dell'originale. L'autorità di sorveglianza può esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica, su carta o in forma elettronica.

4

L'autorità di sorveglianza può procurarsi direttamente la documentazione, previo consenso del richiedente.


Art. 4

Garanzia di un'attività di controllo ineccepibile 1

Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che il richiedente non può garantire un'attività di controllo ineccepibile.

2

Occorre segnatamente prendere in considerazione: a.8 le condanne penali; b. gli atti di carenza beni esistenti.


Art. 5


9

Diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale Per diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale (art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) si intende il diploma rilasciato alla conclusione del primo livello di studi (studio di bachelor) con 180 punti di credito o del secondo livello di studi (studio di master) con 90-120 punti di credito supplementari, conformemente al sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1777).

O sui revisori

3

221.302.3


Art. 6


10

Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha superato con successo l'esame conforme a un regolamento riconosciuto dall'autorità di sorveglianza (art. 34).


Art. 7

Sorveglianza dell'esperienza professionale11 Si considera che l'esperienza professionale è stata acquisita sotto sorveglianza se il richiedente ha operato in base alle direttive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e a cui era gerarchicamente sottoposto.


Art. 8

Iscrizione nel registro di commercio 1

Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente i servizi di revisione prescritti dalle legge soltanto se: a. sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali; e b. loro stesse e la loro ditta individuale dispongono della necessaria abilitazione dell'autorità di vigilanza.12 2

Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera.


Art. 9

Struttura dirigenziale

1

Un'impresa di revisione è dotata di una struttura dirigenziale in grado di sorvegliare sufficientemente i singoli mandati se: a. dispone di un sistema interno di assicurazione della qualità; b. sorveglia l'adeguatezza e l'efficacia dei principi e delle misure di assicurazione della qualità.

2

Le imprese di revisione che non eseguono revisioni ordinarie ma revisioni limitate ed in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione possono, invece di gestire un sistema interno di garanzia della qualità e di sorvegliarne l'adeguatezza e l'efficacia, sottoporsi a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado.13 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5171).

11 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 4

221.302.3

a14 Abilitazione di imprese di revisione con sede all'estero 1

Le imprese di revisione con sede all'estero sono abilitate quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale se: a. soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9 LSR o condizioni equivalenti; e b. garantiscono l'adempimento degli obblighi d'informazione e di notificazione nonché l'accesso ai propri locali all'autorità di sorveglianza svizzera.

2

Le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione in base al diritto svizzero a società svizzere di interesse pubblico sottostanno alla sorveglianza dell'autorità svizzera.


Art. 10


15

Riconoscimento di autorità di sorveglianza estere 1

Per il riconoscimento di autorità di sorveglianza estere equivalenti, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla garanzia di reciprocità.

2

Le autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSR sono elencate nell'allegato 2.

3

Per motivi gravi, l'autorità di sorveglianza può collaborare con l'autorità di sorveglianza estera riconosciuta anche quando per l'impresa di revisione estera l'obbligo d'abilitazione viene a cadere secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSR.

a16 Imprese di revisione per le quali l'obbligo d'abilitazione viene a cadere secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSR 1

Le imprese di revisione con sede all'estero che forniscono servizi di revisione a società di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LSR e sottostanno ad un'autorità di sorveglianza estera riconosciuta dal Consiglio federale devono annunciarsi all'autorità di sorveglianza svizzera immediatamente dopo la quotazione del titolo di partecipazione in una borsa svizzera.

2

L'autorità di sorveglianza pubblica un elenco delle imprese di revisione che si sono annunciate indicando: a. nome e indirizzo della competente autorità di sorveglianza estera; b. eventualmente il numero estero di abilitazione o di registrazione.

3

Non appena l'abilitazione estera viene a cadere, l'impresa di revisione lo notifica all'autorità di sorveglianza. L'impresa di revisione necessita di un'abilitazione in Svizzera ed è cancellata dall'elenco di cui al capoverso 2.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

16 Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

O sui revisori

5

221.302.3


Art. 11

Sufficiente assicurazione contro i rischi di responsabilità 1

Un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società di interesse pubblico, ha stipulato un'assicurazione per danni patrimoniali o garanzie finanziarie equivalenti.

2

La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari almeno agli importi seguenti: a. 5 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è superiore a 20 milioni di franchi;

b. 2 milioni di franchi se l'onorario per la revisione è compreso fra 10 e 20 milioni di franchi; c. 1 milione di franchi in tutti gli altri casi.

3

Sono determinanti tutti gli onorari che l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società di interesse pubblico.

4

Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società di interesse pubblico.

5

In singoli casi l'autorità di sorveglianza può aumentare l'importo di copertura se non è adeguato all'attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi.

6

L'autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1.

7

L'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L'obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti.

a17 Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari 1

L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

a.18 banche secondo la legge dell'8 novembre 193419 sulle banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto secondo la legge del 19 giugno 201520 sui mercati finanziari, borse e commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 199521 sulle borse, e 17 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

19 RS 952.0

20 RS 958.1

21 RS 954.1

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 6

221.302.3

centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 193022 sulle obbligazioni fondiarie; b. imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200423 sulla sorveglianza degli assicuratori;

c. direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo la legge del 23 giugno 200624 sugli investimenti collettivi; d. intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo la legge del 10 ottobre 199725 sul riciclaggio di denaro (LRD).

2

Gli organismi di autodisciplina secondo la LRD rilasciano abilitazioni a società di audit nonché ad auditor responsabili che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati all'organismo di autodisciplina.

b26 Organizzazione sufficiente Un'impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. b LSR) se: a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito di vigilanza secondo l'articolo 11a per il quale è rilasciata l'abilitazione; b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito di vigilanza secondo l'articolo 11a per il quale è rilasciata l'abilitazione; c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c CO.

c27 Incompatibilità con l'esercizio di un'attività che sottostà all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari L'attività che sottostà all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. c LSR) non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 LSR se esercitata dalle seguenti persone: a. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit; 22 RS 211.423.4 23 RS

961.01

24 RS

951.31

25 RS

955.0

26 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

27 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

O sui revisori

7

221.302.3

b. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua gestione.

d28 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di banche, borse, commercianti di valori mobiliari e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie 1

L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, commercianti di valori mobiliari e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:29 a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero; b. 1500 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo; c. 24 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2

Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 400 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni;

b. 24 ore di perfezionamento all'anno negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

e30 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di imprese di assicurazione 1

L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di imprese di assicurazione (art. 11a lett. b) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero; b. 400 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo; c. 16 ore di perfezionamento nell'ambito di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

28 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

29 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

30 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 8

221.302.3

2

Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni;

b. 16 ore di perfezionamento all'anno nell'ambito di vigilanza del presente articolo.

f31 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 1

L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 11a lett. c) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero; b. 800 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo; c. 16 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2

Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni;

b. 16 ore di perfezionamento all'anno negli ambiti di vigilanza ai sensi del presente articolo.

3

Le ore svolte presso banche depositarie sono considerate svolte negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

g32 Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA 1

L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di intermediari 31 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

32 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

O sui revisori

9

221.302.3

finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di cinque anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero;

b. 200 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo; c. quattro ore di perfezionamento nell'ambito di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2

Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica nell'ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni;

b. quattro ore di perfezionamento all'anno nell'ambito di vigilanza del presente articolo.

h33 Perfezionamento

1

I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d-11g, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri: a. il perfezionamento comprende gli ambiti di verifica definiti per ogni ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 5 novembre 201434 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA); b. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora; c. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

2

È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

3

Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

i35 Condizioni agevolate per l'abilitazione alla verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 9a cpv. 4 LSR) 1

Le imprese di revisione sono abilitate quali società di audit alla verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) se: 33 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

34 RS

956.161

35 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 10

221.302.3

a. in luogo di un'abilitazione quale perito revisore dispongono di un'abilitazione quale revisore;

b. la loro copertura assicurativa in caso di danni patrimoniali ammonta almeno a 250 000 franchi;

c. soddisfano le altre condizioni richieste per l'abilitazione delle società di audit.

2

Le persone fisiche sono abilitate quali auditor responsabili alla verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) se: a. in luogo di un'abilitazione quale perito revisore dispongono di un'abilitazione quale revisore;

b. soddisfano le altre condizioni richieste per l'abilitazione degli auditor responsabili.

j36 Abilitazione alla verifica degli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD37 1

Ai fini della dimostrazione richiesta all'articolo 11g capoverso 1 lettere a e b nonché 2 lettera a, gli auditor responsabili che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina possono computare l'esperienza professionale e le ore di verifica presso tali intermediari finanziari.

2

Le ore di perfezionamento devono riguardare l'ambito della LRD.

k38 Abilitazione alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD39 1

Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18 cpv. 4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11g e 11j.

2

Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente, in deroga all'articolo 8 capoverso 1, senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abilitata.

3

Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono considerate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e 728 CO.

36 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

37 RS

955.0

38 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

39 RS

955.0

O sui revisori

11

221.302.3

l40 Indipendenza nella verifica ai sensi delle leggi sui mercati finanziari Le prescrizioni riguardanti il principio di indipendenza (art. 11 LSR e 728 CO) vanno applicate nella verifica ai sensi delle leggi sui mercati finanziari considerando lo scopo della verifica in materia di vigilanza.


Art. 12

Effetti della decisione di abilitazione 1

Il richiedente può fornire servizi di revisione previsti dalla legge soltanto dopo che l'autorità di sorveglianza ha emanato una decisione di abilitazione.

2

L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi.

2bis

L'abilitazione di un'impresa di revisione o di un auditor responsabile rilasciata per un determinato ambito di vigilanza non autorizza allo svolgimento di una verifica ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 200741 sulla vigilanza dei mercati finanziari in un altro ambito di vigilanza.42 2ter L'abilitazione rilasciata per la verifica in un ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a lettere a-c autorizza anche alla verifica dell'osservanza delle disposizioni della LRD43 nell'ambito di vigilanza interessato.44 3

Prima della decisione di abilitazione non è permesso utilizzare denominazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abilitato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata».45

Art. 13

1 ...46

2

...47


Art. 14

Obbligo di cooperazione L'autorità di sorveglianza può esigere dalle persone e dalle imprese che, sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio e dell'attività esercitata o pubblicizzata, 40 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

41 RS

956.1

42 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

43 RS

955.0

44 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

46 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

47 Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 12

221.302.3

potrebbero sottostare alla LSR, ogni documento e chiarimento necessari a valutare se l'attività soggiace a un'abilitazione.


Art. 15

Comunicazione in caso di revoca dell'abilitazione Se l'autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l'abilitazione a una persona fisica o a un'impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio e, se del caso, la borsa e le autorità di sorveglianza che, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, hanno concesso un'abilitazione fondata su una legge speciale.

Sezione 2: Registro dei revisori

Art. 16


48



Art. 17

Esigenze relative al registro 1

Il registro è tenuto in forma elettronica.

2

Il contenuto è visualizzabile in ogni momento mediante riproduzione elettronica o stampa su carta.

3

I dati sono richiamabili mediante criteri di ricerca.


Art. 18

Pubblicità 1 Le iscrizioni nel registro sono pubbliche e accessibili gratuitamente in Internet.

2

Su richiesta, l'autorità di sorveglianza attesta per scritto che una persona o un'impresa sono state abilitate e iscritte nel registro. Per tale attestato l'autorità riscuote un emolumento di 50 franchi.

3

La domanda di abilitazione, la corrispondenza relativa a un'abilitazione, la documentazione prodotta e la decisione di abilitazione non sono pubbliche.


Art. 19

Persone fisiche

L'iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti: a. numero di registrazione personale; b. cognome e nome; c. luogo d'origine;

d. data

dell'abilitazione;

e. tipo di abilitazione; f.

l'eventuale menzione di un'abilitazione provvisoria; 48 Abrogato dal n. 5 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

O sui revisori

13

221.302.3

g.49 se del caso le funzioni della persona, la ditta o il nome secondo il registro di commercio, indirizzo e numero d'identificazione delle imprese attribuito all'impresa di revisione: 1. di cui la persona è titolare o socio, 2. nel cui organo superiore di direzione o di amministrazione o nel cui organo di gestione la persona siede, 3. di cui la persona è dipendente, o 4. a cui la persona è legata in forma analoga al numero 3.

h. l'eventuale menzione dell'appartenenza a un'associazione professionale; i.

eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione.


Art. 20

Imprese di revisione

L'iscrizione concernente un'impresa di revisione contiene i dati seguenti: a.50 numero d'identificazione delle imprese; b. ditta o nome e forma giuridica secondo iscrizione nel registro di commercio; c.51 indirizzo e sede e, per quanto concerne le succursali di imprese di revisione con sede all'estero, l'indicazione della sede principale; d. data

dell'abilitazione;

e. tipo di abilitazione; f.

l'eventuale menzione di un'abilitazione provvisoria; fbis.52 la normativa tecnica per l'esercizio del sistema interno di assicurazione della qualità o l'indicazione che non vi è un tale sistema (art. 49 cpv. 2); fter.53 il genere di assicurazione esterna della qualità o l'indicazione che non vi è assicurazione esterna della qualità; g.54 numero d'identificazione delle imprese, indirizzo e sede di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio; gbis.55 se del caso indicazioni per garantire la tracciabilità delle iscrizioni, in particolare in caso di ristrutturazioni;

h. l'eventuale menzione dell'appartenenza a un'associazione professionale; 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

50 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

52 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

53 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 14

221.302.3

i.

eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell'ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l'indirizzo dell'autorità di abilitazione.

j.56 ...


Art. 21


57

Abilitazioni fondate su leggi speciali 1

Per stabilire e valutare le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali, le altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell'articolo 22 LSR si basano sulle abilitazioni concesse dall'autorità di sorveglianza. Se l'autorità di sorveglianza revoca un'abilitazione, anche le altre autorità di sorveglianza svizzere revocano l'abilitazione speciale da loro concessa.

2

Le altre autorità di sorveglianza svizzere iscrivono, modificano e cancellano direttamente online nel registro dell'autorità di sorveglianza l'abilitazione concessa secondo una legge speciale a persone e imprese. L'autorità di sorveglianza regola i dettagli dell'accesso al registro in un'ordinanza.

3

Le altre autorità di sorveglianza svizzere e l'autorità di sorveglianza si comunicano reciprocamente la revoca a tempo determinato o indeterminato e ogni altra modifica di un'abilitazione.

a58 Trasferimento dell'abilitazione

1

Due imprese di revisione possono chiedere all'autorità di sorveglianza il trasferimento dell'abilitazione da un'impresa di revisione all'altra. 2

L'autorità di sorveglianza trasferisce l'abilitazione se: a. il trasferimento dell'abilitazione poggia sul trasferimento della relativa attività commerciale; e

b. l'impresa assuntrice adempie le condizioni dell'abilitazione.

3

L'abilitazione di una persona fisica non può essere trasferita.


Art. 22

Cancellazione dell'iscrizione

L'autorità di sorveglianza cancella dal registro l'iscrizione di un'abilitazione se: a. la persona abilitata è deceduta; b. l'impresa abilitata è dissolta e la sua iscrizione nel registro di commercio è stata cancellata;

c. l'abilitazione è stata revocata a tempo determinato o indeterminato; d. la persona o l'impresa abilitata ne fa richiesta; 56 Abrogata dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

57 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

O sui revisori

15

221.302.3

e.59 la durata di validità dell'abilitazione dell'impresa di revisione è scaduta.

a60 Rettifica del registro 1

L'autorità di sorveglianza dà corso d'ufficio al procedimento di rettifica di un'iscrizione nel registro se quest'ultima non corrisponde o non corrisponde più ai fatti o alla situazione giuridica e se le persone o le imprese di revisione con obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 3 LSR) non hanno eseguito esse stesse la rettifica o la relativa comunicazione.

2

A tal scopo, essa invita le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro a provvedervi entro 30 giorni o a dimostrare che non occorre nessuna rettifica.

3

Se non è in grado di raggiungere le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica, l'autorità di sorveglianza pubblica l'ingiunzione nel Foglio federale.

4

Se le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro non vi provvedono, l'autorità di sorveglianza prende una decisione che ordina la rettifica.


Art. 23


61

Conservazione e archiviazione degli atti 1

L'autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico gli atti relativi a ciascuna persona e impresa.

2

Gli atti relativi a una persona o a un'impresa sono conservati per 20 anni dall'acquisizione dell'ultimo atto. Se una persona o un'impresa è cancellata dal registro, gli atti possono essere distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Quest'ultima norma non si applica se un'impresa è cancellata dal registro in seguito a fusione, scissione o ad altri tipi di ristrutturazione.

3

Dopo la scadenza del termine di conservazione gli atti sono offerti all'Archivio federale. Gli atti che l'Archivio federale giudica senza valore archivistico sono distrutti.


Art. 24

Conservazione elettronica

1

L'autorità di sorveglianza può riprodurre e conservare gli atti in forma elettronica.

2

Gli atti in forma cartacea riprodotti e conservati elettronicamente possono essere distrutti. Gli originali sono rispediti al mittente.

59 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 16

221.302.3


Art. 25

Condizioni relative alla conservazione elettronica dei dati e sicurezza dei dati 1

I sistemi elettronici impiegati per il registro e per la conservazione degli atti devono soddisfare le condizioni seguenti: a. l'entità e la qualità dei dati rilevati devono essere mantenute intatte a lungo termine;

b. il formato dei dati deve essere indipendente dal fabbricante di determinati sistemi elettronici;

c. i dati devono essere protetti conformemente a norme riconosciute e secondo lo stato attuale della tecnica; d. deve essere allestita una documentazione relativa al programma e al formato.

2

L'autorità di sorveglianza disciplina in un'ordinanza l'autorizzazione ad accedere ai dati e ai sistemi elettronici.

3

L'autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio concernente: a. la salvaguardia periodica dei dati su supporti decentralizzati; b. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici; c. la protezione dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi; d. le misure da adottare in caso di guasti tecnici ai sistemi elettronici.


Art. 26

Trasmissione di

documenti

1

L'autorità di sorveglianza e le altre autorità di sorveglianza svizzere possono concedersi reciprocamente l'accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti.62 2 L'autorità di sorveglianza può rifiutarsi di trasmettere gli atti se: a. gli atti servono all'autorità di sorveglianza per la formazione delle opinioni al suo interno;

b. la loro trasmissione comprometterebbe una procedura in corso o nocerebbe all'adempimento dell'attività di sorveglianza; c. la loro trasmissione è incompatibile con lo scopo e la funzione della sorveglianza della revisione.


Art. 27

Coordinamento con le autorità del registro di commercio Al fine di applicare le disposizioni del CO, della LSR e delle rispettive norme di esecuzione, l'autorità di sorveglianza può collaborare e scambiare dati con le autorità del registro di commercio.

62 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

O sui revisori

17

221.302.3

Sezione 3:

Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Art. 28


63



Art. 29

Capi revisori

1

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono designare una persona responsabile (capo revisore) per ogni servizio di revisione fornito.

2

Possono designare come capi revisori soltanto le persone a cui hanno il diritto di impartire istruzioni e che conoscono la loro organizzazione, le loro procedure e la loro strategia.

3

Il capo revisore firma il rapporto di revisione o l'attestato di prova.

4

L'impresa di revisione annuncia immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni sostituzione di un capo revisore, indicandone i motivi.


Art. 30

64 Rapporto 1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono presentare ogni anno all'autorità di sorveglianza un rapporto al 30 giugno sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza (rapporto di sorveglianza). Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre.

2

Non occorre presentare il rapporto di sorveglianza nell'anno civile corrente in cui l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale è stata abilitata o nell'anno civile in cui è controllata dall'autorità di sorveglianza.


Art. 31

Documenti d'abilitazione aggiornati L'impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve presentare i documenti d'abilitazione aggiornati insieme al rapporto di cui all'articolo 30.


Art. 32

Procedura di controllo 1

L'autorità di sorveglianza può ripartire nel tempo e per materia il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

2

Determina la forma e l'oggetto del controllo e definisce il modo di procedere.

3

Può effettuare i controlli in comune con altre autorità di sorveglianza svizzere.65 63 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

65 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 18

221.302.3


Art. 33


66

Controllo di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorveglianza 1

Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza statale, l'autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a imprese che non sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c numero 1 LSR.

2

Le imprese di revisione che intendono eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari non possono sottoporsi spontaneamente alla sorveglianza statale a partire dal momento in cui soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11b lettera b.

Sezione 4: Autorità di sorveglianza

Art. 34


67

Riconoscimento di regolamenti di esame 1

L'autorità di sorveglianza riconosce un regolamento d'esame se: a. permette di verificare le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; e se

b. l'esame è proposto nelle lingue ufficiali della Confederazione; il regolamento può prevedere come ulteriore lingua d'esame anche l'inglese.

2

L'autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente in merito al contenuto del regolamento d'esame.

3

L'autorità di sorveglianza può elaborare essa stessa un regolamento di esame e svolgere esami.


Art. 35

Conflitti d'interesse

1

Il direttore e il personale dell'autorità di sorveglianza devono essere indipendenti dal ramo professionale della revisione.

2

...68


Art. 36

Organo paritetico dell'istituto di previdenza 1

Il consiglio di amministrazione disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza dell'autorità di sorveglianza. In caso di organi paritetici comuni, i datori di lavoro emanano regolamentazioni in comune.

66 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5171).

68 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

O sui revisori

19

221.302.3

2

Possono essere scelte come membri dell'organo paritetico soltanto persone competenti e adatte a svolgere funzioni direttive. Nel limite del possibile, i sessi come anche le lingue ufficiali devono essere rappresentati in misura adeguata.

3

Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono fissate dalla commissione della cassa di PUBLICA.

Sezione 5: Emolumenti e tassa di sorveglianza

Art. 37

Principio 1 L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni.

2

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede una regolamentazione particolare, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200469 sugli emolumenti.


Art. 38

70 Abilitazione 1 L'autorità di sorveglianza riscuote un emolumento dal richiedente per: a. la valutazione della domanda di abilitazione; b. il rinnovo dell'abilitazione; c. il cambiamento del tipo di abilitazione; d. il trasferimento dell'abilitazione (art. 21a).

2

Per ogni abilitazione, l'emolumento ammonta a:71 a. 800 franchi per le persone fisiche; b. 1500 franchi per le imprese di revisione.

3

L'emolumento per la prima abilitazione di un'impresa individuale in cui soltanto il titolare fornisce servizi di revisione è considerato pagato con l'emolumento per l'abilitazione del titolare. In caso di rinnovo della loro abilitazione, è riscosso dalle imprese individuali l'emolumento per l'abilitazione di una persona fisica.

4

In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese vengono contabilizzate separatamente.

5

Per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l'emolumento è riscosso in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. L'emolumento ammonta al minimo a 5000 franchi. Anche le imprese che si sottopongono volontariamente alla sorveglianza sono soggette al pagamento dell'emolumento.

69 RS

172.041.1

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

71 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 20

221.302.3

6

Se un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale presenta contemporaneamente più domande di abilitazione, gli emolumenti sono riscossi in funzione del dispendio effettivo.72 7 Se un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale controlla unicamente intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d), l'emolumento ammonta a 1500 franchi.73


Art. 39

Controllo di imprese di revisione sotto sorveglianza statale 1

Per il controllo di imprese sotto sorveglianza statale è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

2

La tariffa giornaliera per il personale dell'autorità di sorveglianza ammonta, a seconda delle conoscenze richieste, a un importo compreso tra 1000 e 2500 franchi per persona. L'emolumento in caso di ricorso a terzi è calcolato in base alle tariffe giornaliere in uso nel mercato.


Art. 40

Altre decisioni e servizi 1

Per altre decisioni e servizi è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa è di 250 franchi all'ora.

2

…74


Art. 41

Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli emolumenti al rincaro.


Art. 42

Tassa di sorveglianza 1

L'autorità di sorveglianza riscuote dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale una tassa annua per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti.

2

La tassa di sorveglianza è calcolata in base al rapporto tra l'onorario percepito dalla singola impresa di revisione e la somma di tutti gli onorari contabilizzati dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Essa ammonta almeno a 10 000 franchi.

2bis

La tassa di sorveglianza per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che controllano unicamente intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 11a lett. d) ammonta almeno a 2500 franchi.75 3 Sono determinanti gli onorari ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3.

72 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

73 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

74 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

75 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

O sui revisori

21

221.302.3


Art. 43

Durata dell'obbligo di pagare la tassa La tassa di sorveglianza è dovuta per la durata dell'abilitazione.


Art. 44

Modalità di pagamento 1

Durante l'anno contabile, l'autorità di sorveglianza addebita alle imprese di revisione debitrici della tassa un acconto sulla base del loro preventivo.

2

Nel primo trimestre dell'anno successivo l'autorità di sorveglianza allestisce il conteggio finale sulla base del suo conto annuale. Le differenze tra l'acconto e il conteggio finale vengono riportate sull'acconto dell'anno successivo.

3

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

4

In caso di litigio l'impresa di revisione può esigere che venga emanata una decisione impugnabile.

Sezione 6: Contravvenzioni

Art. 45

1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:76 a. fornisce informazioni false nella domanda di abilitazione; b.77 utilizza designazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato», «auditor responsabile abilitato», «impresa di revisione abilitata», «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» o «società di audit abilitata» (art. 12 cpv. 3) senza disporre della relativa abilitazione; c.78 nonostante previo avvertimento, viola l'obbligo di cooperazione previsto nell'articolo 14.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 50 000 franchi.79 Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

77 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

78 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

79 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 22

221.302.3


Art. 47

Abilitazione provvisoria

1

Chi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l'emolumento di cui all'articolo 38, viene abilitato a fornire servizi di revisione a titolo provvisorio. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un'abilitazione provvisoria.

2

Se le condizioni di abilitazione non sono manifestamente soddisfatte, l'abilitazione provvisoria è negata.

3

Le persone fisiche impiegate presso un'impresa di revisione, o che vi partecipano, e l'impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande.

4

Il richiedente riceve una conferma elettronica dell'abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.

5

L'autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese con abilitazione provvisoria un termine ragionevole entro cui trasmettere la documentazione relativa alla domanda. Nel contempo commina la revoca dell'abilitazione provvisoria nel caso in cui la documentazione non fosse prodotta entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l'autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata.

6

Se il termine di cui al capoverso 5 non è rispettato, l'autorità di sorveglianza revoca l'abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alle autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale interessate e, se del caso, alla borsa, e adegua di conseguenza il registro. In tal caso l'abilitazione può essere chiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria.

7

I servizi di revisione forniti in base a un'abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l'abilitazione definitiva non viene concessa.


Art. 48

Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero 1

È abilitato provvisoriamente a fornire servizi di revisione chi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e ha conseguito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR); per dimostrare di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, il richiedente deve frequentare un ciclo di corsi al termine del quale deve superare un esame. L'abilitazione provvisoria è revocata se entro il 31 agosto 2008 il ciclo di corsi non è stato seguito e l'esame superato.

2

Le persone di cui al capoverso 1 non devono né seguire un ciclo di corsi, né superare un esame per dimostrare di possedere le conoscenze necessarie del diritto svizzero se, nei tre anni prima della presentazione della domanda, hanno lavorato principalmente per un'impresa di revisione con sede in Svizzera e hanno prevalentemente fornito servizi di revisione sulla base del diritto svizzero.

O sui revisori

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221.302.3


Art. 49


80

Sistema di assicurazione della qualità 1

Dal 15 dicembre 2013 le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità e sorvegliarne l'adeguatezza e l'efficacia (art. 9 cpv. 1).

2

Le imprese di revisione che non eseguono revisioni ordinarie ma revisioni limitate in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione e che non dispongono di un sistema interno di garanzia della qualità devono essere collegate dal 1° settembre 2016 a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).


Art. 50

Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore 1

Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che: a. entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 199281 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati; b. dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.

2

Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.


Art. 51

Obbligo di rotazione

Il termine di sette anni per la rotazione dei capi revisori (art. 730a cpv. 2 CO) decorre dall'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 200582 del Codice delle obbligazioni. Dopo l'entrata in vigore il capo revisore può verificare ancora sette conti annuali al massimo.

a83 Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014 1

Le società di audit che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD84 (art. 11a cpv. 2) devono soddisfare le condizioni di abilitazione di cui all'articolo 11b lettera a entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

Gli auditor responsabili che alla data dell'entrata in vigore della presente modifica dispongono di un'abilitazione rilasciata dalla FINMA oppure operano per un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD devono soddisfare le condizioni riguar80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012

(RU 2012 6071).

81 [RU

1992 1210]

82 RU

2007 4751

83 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

84 RS 955.0

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 24

221.302.3

danti le ore di verifica negli ambiti di vigilanza degli articoli 11d capoverso 2 lettera a, 11e capoverso 2 lettera a, 11f capoverso 2 lettera a, 11g capoverso 2 lettera a e 11j entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

Le domande di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica non sono ancora state oggetto di una decisione della FINMA sono giudicate dall'autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.

b85 Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2015 Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LSR i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2015 e per le quali l'obbligo d'abilitazione viene a cadere devono annunciarsi all'autorità di sorveglianza entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2015.


Art. 52

Entrata in

vigore

1

Fatti salvi i capoversi 2-4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

2

L'articolo 10 capoverso 1 entra in vigore il 1° ottobre 2015. L'articolo 13 capoverso 2 e l'articolo 20 lettera j della versione del 22 agosto 200786 non entrano in vigore.87 3

L'articolo 21 entra in vigore il 1° settembre 2009.

4

I numeri II/7, II/8 e II/9 dell'allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

85 Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

86 RU

2007 3989

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

O sui revisori

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221.302.3

Allegato 188 (art. 46)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

L'ordinanza del 15 giugno 199289 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …90 88 Originario:

allegato.

89 [RU

1992 1210]

90 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 3989.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 26

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Allegato 291 (art. 10 cpv. 2)

Elenco delle autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute

Chambre de renvoi et de mise en état (CRME/KVI) Belgio

Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (CPOSA) Bulgaria

Danish Business Authority (DBA) incl., Danish Supervisory Authority on Audit (DSAA) and Danish Disciplinary Board on Auditors (DDBA) Danimarca

Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) Germania

Auditing Board of the Central Chamber of Commerce (AB3C) Finlandia

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) Francia

Financial Reporting Council (FRC) Gran Bretagna

Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA) Irlanda

Public Auditors Oversight Board (PAOB) Islanda

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) Italia

Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB) Giappone

Canadian Public Accountability Board (CPAB) Canada

Croatian Audit Public Oversight Committee Croazia

Ministry of Finance, Department of Taxes Administration and Accounting Policy, Audit Oversight Commission Lettonia

Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) Liechtenstein

Authority of Audit and Accounting (AAA) Lituania

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Lussemburgo

Ministry of Finance, The Economy & Investment Malta

Netherlands Authority For the Financial Markets (AFM) Paesi Bassi

Finanstilsynet

Norvegia

Qualitätskontrollbehörde für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (QKB) Austria

Audit Oversight Commission (AOC) Polonia

Conselho Nacional de Supervisao de Auditoria (CNSA) Portogallo

Consiliul Pentru Supravegherea În Interes Public A Profesiei Contabile (CSIPPC) Romania

91 Introdotto dal n. II dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439).

O sui revisori

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Supervisory Board of Public Accountants Svezia

Agency for Public Oversight of Auditing Slovenia

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA) Slovacchia

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) Spagna

Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) Sudafrica

Audit Public Oversight Council Repubblica Ceca

Auditors' Public Oversight Committee Ungheria

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Stati Uniti d'America

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 28

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