01.05.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 30.04.2024
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2021
01.04.2008 - 31.12.2017
01.05.2007 - 31.03.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2001 - 31.12.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2000 - 31.12.2000
01.02.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
(Legge sul traffico pesante, LTTP)
del 19 dicembre 1997 (Stato 19 dicembre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies, 36quater e 36sexies della Costituzione federale nonché l'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 19963, decreta:

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo

1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a
lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e
quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre
prestazioni o tasse.

2 La tassa contribuisce inoltre a: a.

migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; b.

incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.


Art. 2

Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 3

Oggetto

La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera
e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.

RU 2000 98

1

[CS 1 3; RU 1971 905, 1994 1096 1101, 1999 742]. A queste disposizioni corrispondono
ora gli art. 74, 84, 85 e 196 n. 12 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

3

FF 1996 V 407 641.81

Imposte

2

641.81


Art. 4

Eccezioni ed esenzioni 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può
adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli
svizzeri ed esteri devono essere parificati.

2 I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa
annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli.

3 I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.4

Art. 5

Persone assoggettate al pagamento della tassa 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.

2 Il Consiglio federale può dichiarare altre persone solidalmente responsabili.

Sezione 3: Basi di calcolo della tassa

Art. 6

Principio

1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi.

2 Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori
può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.

3 La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.


Art. 7

Copertura dei costi

1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i
costi a carico della collettività.

2 I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni
di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale.

3 Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

4 Introdotto

dall'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

Tassa sul traffico pesante 3

641.81


Art. 8

Tariffa

1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: a.

la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; b.

in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un
quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato
superiore a 28 tonnellate; c.

se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con
emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o
diminuita.

2 Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo
le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la
tassa di cui al capoverso 1.

3 All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: a.

tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi
e degli utili esterni del traffico pesante; b.

tiene conto dell'onere dell'economia; c.

tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; d.

vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; e.

considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico
di aggiramento sulle strade estere confinanti.


Art. 9

Tassa forfettaria come eccezione 1 Se non è possibile calcolare la tassa commisurata alle prestazioni o se il calcolo
richiede oneri sproporzionati, in casi motivati è possibile riscuotere tasse forfettarie.
I proventi della tassa non possono essere ridotti e non devono insorgere distorsioni
della concorrenza.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle condizioni e del calcolo della tassa
forfettaria.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Art. 10

Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.

Imposte

4

641.81

3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico
pesante.5


Art. 11

Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa 1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della prestazione chilometrica.

2 Il Consiglio federale può prescrivere l'installazione di dispositivi speciali o altri
mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilometrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i
dispositivi prescritti nell'UE.

3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta
d'ufficio.


Art. 12

Inizio e fine dell'obbligo fiscale 1 Per i veicoli svizzeri, l'obbligo fiscale inizia il giorno dell'immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o
dell'annullamento della licenza di circolazione.

2 Per i veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio svizzero e
termina al più tardi con l'uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al
momento dell'uscita dalla Svizzera.


Art. 13

Periodo fiscale

La tassa è riscossa almeno una volta all'anno.


Art. 14

Disposizioni procedurali particolari 1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia,
provvedimenti cautelativi e procedure semplificate.

2 Gli articoli 123 e 124 della legge del 1° ottobre 19256sulle dogane concernenti le
misure di sicurezza sono applicabili per analogia.

3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell'11 aprile 18897
sull'esecuzione e sul fallimento.


Art. 15

Prescrizione

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile
in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale.

5 Introdotto

dall'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

6

RS 631.0

7

RS 281.1

Tassa sul traffico pesante 5

641.81

2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell'indebito.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o rettifica da parte
dell'autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.


Art. 16

Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia 1 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per la tassazione.

4 L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.


Art. 17

Condono della tassa

1 L'autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell'importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave.

2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all'autorità
competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.


Art. 18

Statistica

I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici
nel rispetto della protezione dei dati.

Sezione 5: Impiego della tassa

Art. 19

1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi
restano alla Confederazione.

8

RS 313.0

Imposte

6

641.81

2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione
federale9 e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti
del traffico stradale da essi sopportati.

4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.
Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a: a.

la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore; b.

l'onere stradale dei Cantoni; c.

la popolazione cantonale; d.

l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

Sezione 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 20

Messa in pericolo o sottrazione della tassa 1 Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad
altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene
indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o
messa in pericolo o dell'indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto.
Sono fatti salvi gli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto
penale amministrativo. La multa minima ammonta a 100 franchi.

2 Se non può essere calcolato esattamente, l'importo della tassa messa in pericolo o
sottratta è stimato.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo
della tassa e un'infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da
parte dell'Amministrazione federale delle dogane oppure un'infrazione doganale, si
applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena è adeguatamente
aumentata.


Art. 21

Altri reati

Gli articoli 14-17 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche nelle procedure cantonali.

9 [CS

1 3; RU 1999 742]. Vedi ora l'art. 196 n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

10

RS 313.0

11

RS 313.0

Tassa sul traffico pesante 7

641.81


Art. 22

Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni che concernono veicoli svizzeri spettano ai Cantoni.

2 L'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni concernenti veicoli esteri conformemente alla legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.


Art. 23

Rimedi giuridici

1 Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale
possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

2 Per quanto l'esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell'ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle
dogane.

3 Contro la decisione della Direzione generale delle dogane può essere interposto
ricorso alla Commissione federale di ricorso doganale.

4 Per il resto, la procedura di ricorso si fonda sulle disposizioni relative all'organizzazione giudiziaria della Confederazione, in particolare sulla legge federale del
20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa e sulla legge federale 16 dicembre 194314 sull'organizzazione giudiziaria.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24

Diritto previgente: abrogazione 1 La tassa di cui all'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale15 è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo.

2 Con l'entrata in vigore della legge è abrogata l'ordinanza del 26 ottobre 199416
concernente la tassa sul traffico pesante.


Art. 25

Disposizione transitoria Fino all'entrata in vigore di una base costituzionale per l'impiego della tassa ai sensi
dell'articolo 19 capoverso 2, l'impiego dei proventi della tassa sul traffico pesante
avviene in base all'articolo 36quater della Costituzione federale17.

12

RS 313.0

13

RS 172.021

14

RS 173.110

15 [CS

1 3; RU 1994 1101, 1999 742]. Vedi ora l'art. 196 n. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

16

[RU 1994 2509, 1995 4425 all. 1 n. II 12, 1998 1796 art. 1 n. 19, 1999 1750 3385] 17 [CS

1 3; RU 1994 1096]. Vedi ora l'art. 85 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Imposte

8

641.81


Art. 26

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200118
art. 11 cpv. 2: 1° febbraio 200019
art. 23: 1° aprile 200020 18

O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1169).

19

DCF del 23 dic. 1999 (RU 2000 105).

20

O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1169).