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01.01.2005 - 31.12.2014
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1

Ordinanza

sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale (OTPP) del 17 ottobre 1984 (Stato 23 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19741 a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina: Sezione 1: Obbligo di pagare le tasse

Art. 1

...2 1 Sono tenuti al pagamento di tasse a. gli istituti di previdenza registrati conformemente alla legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e sottoposti alla vigilanza della Confederazione; b. gli istituti della previdenza professionale, non registrati, sui quali la Confederazione esercita la vigilanza;

c.4 gli istituti che, conformemente al loro scopo, si occupano di previdenza professionale.

2

Sono esentati dal pagamento di tasse, secondo questa ordinanza, gli istituti di previdenza sottoposti alla vigilanza conformemente alla legge federale del 23 giugno 19785 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

RU 1984 1224 1

RS 611.010

2

Abrogato dal n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

3

RS 831.40

4

Introdotta dal n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

5

RS 961.01

831.435.2

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.435.2

Sezione 2:6 Tasse annue di vigilanza

Art. 2

Istituti di previdenza 1

Per gli istituti di previdenza secondo l'articolo 1 lettere a e b, la tassa annua di vigilanza si calcola sulla base della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati calcolate al 31 dicembre, secondo l'articolo 2 della legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio (LFLP).

2

Se al 31 dicembre non esiste alcun valore attuale delle prestazioni d'uscita regolamentari, ci si basa sull'ultimo valore calcolato secondo l'articolo 24 della LFLP.

3

La tassa annua di vigilanza ammonta a: Per mille della prestazione d'uscita regolamentare Limite superiore in franchi 0.020

fino a 100 000 000

0.017

da 100 000 001 fino a 1 000 000 000 0.013

da 1 000 000 001 fino a 10 000 000 000 0.008

oltre 10 000 000 000 La tassa minima ammonta a 1 000 franchi.

La tassa massima ammonta a 100 000 franchi.

4

La tassa di vigilanza è fatturata nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio annuale dell'istituto di previdenza.


Art. 3

Istituti annessi

1

Per gli istituti annessi, a eccezione delle fondazioni d'investimento, la tassa annua di vigilanza è calcolata in base al patrimonio amministrato. Per patrimonio s'intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale.

2

Per le fondazioni d'investimento la tassa annua di vigilanza è calcolata in base al patrimonio e al numero dei comparti d'investimento. Per patrimonio s'intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale.

6

Originario avanti art. 3. Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

7 RS

831.42

Vigilanza di istituti della previdenza professionale - Tasse 3

831.435.2

3

La tassa annua di vigilanza ammonta a: Per mille del patrimonio Limite superiore in franchi 0.020

fino a 100 000 000

0.017

da 100 000 001 fino a 1 000 000 000 0.013

da 1 000 000 001 fino a 10 000 000 000 0.008

oltre 10 000 000 000 La tassa massima ammonta a 100 000 franchi.

4

Per comparti d'investimento s'intendono i patrimoni separati esistenti. La tassa di base ammonta a 1 000 franchi per patrimonio separato.

Sezione 3:8 Altre tasse

Art. 4

Provvedimenti ordinari

1

Una tassa unica in funzione dell'onere lavorativo è riscossa in particolare per: franchi

a. Vigilanza (compresa la verifica dell'atto di fondazione), tassa di vigilanza

1000- 5 000

b. Registrazione

500- 1 000

c. Modifica o radiazione di un'iscrizione nel registro della previdenza (compresa l'approvazione del rapporto finale) 200- 500

d. Modifica dell'atto di fondazione 500-10 000

e. Esame del regolamento 500-10 000

f.

Esami del contratto 500- 800

g. Liquidazione totale 1500-20 000

h. Liquidazione parziale 500-10 000

i. Fusione

1000-30

000

j.

Provvedimenti volti a colmare eventuali lacune 200-10 000

2

Gli emolumenti sono fissati tra l'importo inferiore e quello superiore in funzione dell'onere lavorativo. Le tariffe orarie applicabili sono rette dalle direttive emanate dall'Amministrazione federale delle finanze. In singoli casi è possibile scendere al di sotto del minimo indicato.

8

Originario avanti art. 6. Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.435.2


Art. 5

Provvedimenti straordinari e accertamenti Se si procede a una revisione straordinaria, a un controllo straordinario o ad accertamenti onerosi perché l'istituto di previdenza ne ha dato motivo, a seconda dell'onere lavorativo è riscossa una tassa compresa tra 2 000 e 40 000 franchi.

Sezione 4:9 Altre disposizioni

Art. 6

Ordinanza generale sugli emolumenti Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200410 sugli emolumenti.


Art. 7

Rapporto annuale

L'autorità di vigilanza redige un rapporto annuale sulla sua attività.


Art. 8

a 11 Abrogati Sezione 5: Entrata in vigore11

Art. 12

...12 La presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 1984.

9

Originario avanti art. 8. Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

10 RS

172.041.1

11 Originario

avanti

art.

11. Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

12 Abrogata dal n. 4 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).