1
Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato del 1° dicembre 1999 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 360bis capoverso 6 e 397bis capoverso 1 lettera h
del Codice penale1 (CP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1 Il servizio competente dell'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) tiene in
collaborazione con altre autorità federali e con i Cantoni un casellario giudiziale informatizzato (casellario).2 2 Nel casellario sono tenuti dati concernenti: a.
le persone condannate, comprese le sentenze penali nel territorio della Confederazione; b.
gli Svizzeri condannati, comprese le sentenze penali all'estero; c.
le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale
nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
Art. 2
Scopo
Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell'adempimento
dei compiti seguenti:
a.
espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche
di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e
della Corte penale federale; b.
espletamento di procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria
e d'estradizione;
c.
esecuzione delle pene e delle misure, in particolare modifica o revoca delle
misure e pianificazione dell'esecuzione; d.
esecuzione di controlli di sicurezza civili e militari; e.
pronuncia o revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri
ai sensi della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il RU 1999 3509
1
RS 311.0
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
3
RS 142.20
331
Casellario giudiziale 2
331
domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero, in particolare di espulsioni pronunciate da
un giudice e misure d'allontanamento d'ordine politico; f.
esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 28 giugno 19984
sull'asilo;
g.
espletamento di procedure di naturalizzazione; h.
rilascio e revoca di licenze di condurre e licenze per allievo conducente ai
sensi della legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale; i.
esecuzione della protezione consolare; j.
trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale; k.
pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a
fini assistenziali.
Art. 3
Autorità partecipanti 1 Le autorità seguenti possono iscrivere direttamente (online) nel casellario condanne
o decisioni successive: a.
il servizio dell'Ufficio federale competente per la tenuta del casellario; b.
le autorità della giustizia penale; c.
le autorità della giustizia militare; d.
le autorità preposte all'esecuzione penale; e.
i servizi di coordinamento cantonali.
2 Le seguenti autorità non collegate al casellario notificano all'Ufficio federale o al
servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive per
l'iscrizione nel casellario: a.
le autorità di cui al capoverso 1 lettere b-d, se non sono collegate al casellario; b.
la Corte penale federale; c.
le autorità amministrative federali.
3 Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l'adempimento dei loro compiti legali: a.7
le autorità di cui al capoverso 1 e il Servizio INTERPOL dell'Ufficio federale di polizia; b.
il Ministero pubblico della Confederazione; 4
RS 142.31
5
RS 741.01
6
RS 431.01
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
Informatizzato
3
331
c.8
l'Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria
nonché per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento; d.
il Gruppo del personale dell'esercito, per compiti concernenti esclusioni,
promozioni e mutazioni; e.
l'Ufficio federale dei rifugiati; f.
l'Ufficio federale degli stranieri; g.
le autorità cantonali di polizia degli stranieri; h.
le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale; i.
le autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19979 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza
interna.
4 Le autorità seguenti non collegate al casellario possono, per l'adempimento dei
loro compiti legali, chiedere un estratto del casellario presso l'Ufficio federale o il
servizio di coordinamento cantonale: a.
le autorità di cui ai capoversi 1 a 3 che non sono collegate al casellario; b.
il servizio dell'Ufficio federale competente per l'assistenza giudiziaria internazionale; c.
le autorità tutorie cantonali e comunali; d.
le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a
fini assistenziali;
e.
le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza
relativi alle persone; f.
le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia; g.
le autorità cantonali competenti per la procedura di naturalizzazione; h.10 il servizio della Confederazione competente dell'esecuzione della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della
sicurezza interna.
Art. 4
Alta vigilanza e coordinamento da parte dell'Ufficio federale 1 L'Ufficio federale esercita l'alta vigilanza sul trattamento del casellario ai sensi
della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
2 Coordina le proprie attività con le autorità della Confederazione e dei servizi di
coordinamento cantonali partecipanti al casellario.
3 Rilascia i diritti individuali di trattamento del casellario.
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
9
RS 120
10
Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
Casellario giudiziale 4
331
Art. 5
Dovere di diligenza delle autorità partecipanti 1 Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.
2 Si accertano che i dati che iscrivono nel sistema o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.
Art. 6
Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali 1 I servizi di coordinamento cantonali: a.
richiamano periodicamente le sentenze con periodo di prova secondo gli articoli 41 numero 4, 49 numero 4 e 96 numero 4 CP nonché articoli 32 numero 4 e 34 numero 4 del Codice penale militare11 (CPM); predispongono
decisioni sulla cancellazione e le registrano; per gli altri periodi di prova impartiti da un'autorità della Confederazione, questi compiti sono garantiti
dall'Ufficio federale; b.
iscrivono le sentenze e le decisioni successive delle autorità cantonali non
collegate al casellario (art. 3 cpv. 2); c.
allestiscono estratti del casellario per le autorità cantonali non collegate
(art. 3 cpv. 4);
d.
assolvono i compiti di un servizio di riferimento per l'Ufficio federale per
quanto concerne l'osservanza della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
2 I Cantoni possono demandare altri compiti al loro servizio di coordinamento, in
particolare l'iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le
autorità cantonali come anche l'allestimento degli estratti del casellario per le medesime.
Art. 7
Sicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 10 giugno 199112
concernente la protezione delle applicazioni dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale, le pertinenti istruzioni sulla sicurezza informatica dell'Ufficio
federale dell'informatica e l'ordinanza del 14 giugno 199313 sulla protezione dei
dati.
2 Le autorità collegate prendono nei propri settori provvedimenti adeguati d'ordine
organizzativo e tecnico.
3 L'Ufficio federale provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il
rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.
11
RS 321.0
12
RS 172.010.59 13
RS 235.11
Informatizzato
5
331
Art. 8
Verbale d'aggiornamento Nel casellario sono registrate tutte le operazioni effettuate da una persona.
Sezione 2: Contenuto del registro
Art. 9
Iscrizioni e mutazioni Nel casellario sono iscritti: a.
le condanne per crimini o delitti pronunciate dai tribunali civili o militari,
senza riguardo alla gravità della pena inflitta; b.
le condanne per contravvenzioni previste dal CP o da altre leggi federali
quando sia stata pronunciata la pena dell'arresto; c.
le condanne a una multa superiore a 500 franchi per contravvenzioni al CP o
ad altre leggi federali, laddove l'autorità giudicante è autorizzata o obbligata
a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena di arresto o di detenzione; d.
le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne ivi pronunciate e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione a norma del CP e della presente ordinanza; e.
il fatto che una condanna è stata pronunciata con il beneficio condizionale
della pena o con un periodo di prova per la cancellazione della multa
(art. 41, 49 e 96 CP nonché art. 32 e 34 CPM14); f.
i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni:
1.
la cancellazione della sentenza (art. 41, 49, 80, 94, 95, 96 e 99 CP nonché art. 32, 34 e 59 CPM); nel caso dell'articolo 49 numero 4 CP anche
l'eventuale rifiuto di cancellazione, 2.
la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale della
pena, l'ammonimento e la protrazione del periodo di prova (art. 41 e 96
CP nonché art. 32 CPM), 3.
la reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio,
nell'esercizio della potestà dei genitori o della tutela, come anche la revoca dell'interdizione di esercitare una professione, un'industria o un
commercio (art. 77-79 CP e art. 58 CPM); g.
i fatti che concernono l'esecuzione delle pene o misure:
1.
le decisioni dell'autorità giudicante secondo gli articoli 42 numero 5, 43
numeri 3 e 5, 44 numeri 3 e 5, 45 numeri 3 e 6, 93 e 100ter numeri 3 e 4
CP,
2.
le decisioni delle autorità competenti o esecutive secondo gli articoli 38,
42 numero 4, 43 numero 4, 44 numero 4, 45 numeri 2-4, 94, 94bis, 95
numeri 4 e 5 e 100ter numeri 1 e 2 CP nonché giusta l'articolo 31 CPM, 3.
la grazia e l'amnistia; 14
RS 321.0
Casellario giudiziale 6
331
h.
le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale
nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
Art. 10
Iscrizione di sentenze 1 Nell'iscrizione di sentenze si devono menzionare le pene principali, le pene accessorie (art. 51, 53-56 CP e art. 36, 38 e 40 CPM15), le misure di sicurezza (art. 42-44
CP) e le misure secondo l'articolo 100bis CP.
2 Se la condanna comprende anche contravvenzioni non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione, queste ultime vanno parimente iscritte.
Art. 11
Iscrizioni concernenti gli adolescenti 1 Nel casellario sono inoltre iscritte le misure e le pene pronunciate contro adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto, eccettuati l'ammonimento,
l'obbligo di prestare un lavoro e la multa. Le iscrizioni relative a un delitto devono
essere immediatamente cancellate (art. 361 CP).
2 Il rinvio secondo l'articolo 97 CP della decisione circa l'inflizione di una pena o
una misura non dà luogo a iscrizione.
Art. 12
Iscrizioni escluse
Nel casellario non sono iscritte: a.
le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena o si è esentato
dalla medesima;
b.
le misure e le pene disciplinari inflitte ai fanciulli; c.
le multe inflitte per contravvenzioni; sono fatti salvi gli articoli 9 lettera c e
10 capoverso 2;
d.
la commutazione delle multe in arresto; e.
le pene disciplinari pronunciate in base al CPM16 o ad altre disposizioni del diritto penale militare nonché l'obbligo di prestare un lavoro (art. 226 CPM); f.
le pene regolamentari e disciplinari; g.
le spese.
Art. 13
Comunicazione di sentenze contro cittadini stranieri 1 L'Ufficio federale comunica allo Stato d'origine pene e decisioni successive contro
cittadini stranieri a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 195917 e dei trattati internazionali vigenti. Nei casi dubbi decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento). Esso può inoltre
emanare istruzioni generali circa le comunicazioni alle autorità di uno Stato estero.
15
RS 321.0
16
RS 321.0
17
RS 0.351.1
Informatizzato
7
331
2 Se lo Stato d'origine di un condannato non è noto, la sentenza e le decisioni successive sono iscritte soltanto nel casellario.
Art. 14
Eliminazione delle iscrizioni Sono eliminate dal casellario le iscrizioni sulle seguenti persone, condanne o procedimenti penali pendenti: a.
le persone la cui morte è comunicata da un'autorità; b.
le persone che hanno compiuto gli 80 anni; c.
le condanne a una pena privativa della libertà non superiore a tre mesi o a
una multa: un anno dopo la cancellazione secondo gli articoli 80 e 99 CP o
l'articolo 59 CPM18;
d.
le condanne a una pena privativa della libertà condizionalmente sospesa:
cinque anni dopo il periodo di prova per pene non superiori a tre mesi; dieci
anni dopo tale periodo per pene di oltre tre fino a diciotto mesi, se l'iscrizione è stata cancellata in base agli articoli 41 numero 4 o 96 CP o all'articolo 32 numero 4 CPM; e.
le condanne a una multa: cinque anni dopo il periodo di prova, a condizione
che l'iscrizione sia stata cancellata in base all'articolo 49 numero 4 CP o
all'articolo 34 numero 4 CPM; f.
le condanne di adolescenti a una misura o alla carcerazione (art. 91, 92 e 95
CP): dieci anni dalla sentenza o quindici anni dalla sentenza in caso di collocamento in uno stabilimento giusta l'articolo 91 numero 2 CP; g.
le sentenze annullate; h.
le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale
nell'ambito di procedimenti penali pendenti, qualora siano trascorsi due anni
dalla registrazione o se il procedimento è stato sospeso oppure è stata decisa
l'assoluzione o se la sentenza non è sottoposta all'obbligo di iscrizione.
Art. 15
Cancellazione di sentenze straniere 1 I Cantoni designano l'autorità competente a decidere sulla cancellazione di sentenze pronunciate dai tribunali esteri contro i cittadini attinenti del loro Cantone.
2 Nella sua decisione, l'autorità applica per analogia le disposizioni sulla cancellazione previste dal CP.
18
RS 321.0
Casellario giudiziale 8
331
Sezione 3: Dati e trattamento dei dati
Art. 16
Dati
1 I dati personali sono i seguenti: a.
numero d'identità (numero sistematico progressivo); b.
cognome, cognome di nascita, nome; c.
data, luogo e Paese di nascita; d.
sesso;
e.
attinenza, nazionalità; f.
genitori;
g.
stato civile, coniuge; h.
indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora; i.
menzione di un'eventuale sentenza; j.
menzione di un eventuale procedimento penale pendente; k.
menzione di un'eventuale annotazione di trattamento; l.
menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero; m.
statuto di soggiorno dello straniero; n.
data di mutazione.
2 I dati concernenti le false identità sono i seguenti: a.
cognome, nome;
b.
data di nascita.
3 I dati sulle richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera sono i seguenti: a.
numero d'identità;
b.
data dell'informazione; c.
autorità richiedente; d.
numero di riferimento usato dall'autorità richiedente; e.
imputazione.
4 I dati sulle condanne sono i seguenti: a.
numero della sentenza (numero sistematico progressivo); b.
data della sentenza, della notifica e autorità giudicante; c.
data della sentenza di prima istanza e autorità di prima istanza; d.
numero di riferimento usato dall'autorità giudicante; e.
Cantone d'esecuzione;
Informatizzato
9
331
f.
in contradittorio, in contumacia, decreto d'accusa; g.
sentenza iniziale, complementare, parzialmente complementare; h.
tipo e forma del reato; i.
tasso alcolemico;
j.
data della perpetrazione (data o periodo) k.
tipo e durata della pena principale; l.
ammontare e valuta delle multe; m.
durata del periodo di prova; n.
misura;
o.
durata in giorni del carcere preventivo computato; p.
menzione di un'eventuale norma di condotta; q.
tipo e durata della pena accessoria, con o senza sospensione condizionale; r.
regole relative alla misura della pena.
5 I dati sulle decisioni successive che costituiscono parte integrante dei dati sulle
condanne sono i seguenti: a.
numero della decisione (numero sistematico progressivo); b.
data della decisione, della notifica; c.
autorità giudicante; d.
tipo di decisione;
e.
data della liberazione; f.
pena eseguita, non eseguita; g.
espulsione giudiziaria eseguita, non eseguita; h.
misura;
i.
durata del periodo di prova, del patronato; j.
menzione di un'eventuale norma di condotta; k.
durata computata;
l.
grazia;
m.
pena successiva secondo l'articolo 100ter CP.
6 I dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri sono i seguenti: a.
motivo della richiesta; b.
menzione di un'eventuale detenzione; c.
autorità richiedente e data della richiesta; d.
autorità straniera richiesta.
Casellario giudiziale 10
331
Art. 17
Destinazione vincolata del trattamento dei dati 1 Le autorità sono autorizzate a trattare soltanto i dati di cui abbisognano per adempiere i propri compiti legali.
2 L'autorizzazione a trattare dati è disciplinata nell'allegato.
Sezione 4: Obbligo di comunicazione e di iscrizione
Art. 18
Principio
Tutte le sentenze e le decisioni successive che sottostanno all'obbligo di iscrizione
devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il passaggio in giudicato.
Art. 19
Obbligo di comunicazione e di iscrizione delle autorità cantonali Le autorità cantonali competenti iscrivono nel casellario le comunicazioni del loro
Cantone oppure le trasmettono per iscrizione al servizio di coordinamento cantonale.
Art. 20
Obbligo di comunicazione delle autorità federali e straniere 1 La Corte penale federale e le autorità amministrative della Confederazione trasmettono le loro comunicazioni all'Ufficio federale per iscrizione nel casellario.
2 I tribunali militari trasmettono le loro comunicazioni agli uffici competenti della
giustizia militare per iscrizione nel casellario. L'Ufficio dell'uditore in capo disciplina i particolari.
3 Le comunicazioni di condanne pronunciate all'estero contro cittadini svizzeri sono
trasmesse per iscrizione all'Ufficio federale a norma della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195919 e dei trattati internazionali vigenti.
Art. 21
Controllo delle comunicazioni Se ha dubbi circa l'esattezza delle indicazioni o se queste sono incomplete, l'autorità
che procede all'iscrizione rinvia la comunicazione di sentenza all'autorità comunicante per un esame successivo oppure si procura le informazioni complementari.
Art. 22
Comunicazioni circa la mancata buona condotta 1 Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che contro una persona condannata già iscritta nel casellario e alla quale è stata accordata la sospensione condizionale della pena è stato pronunciato l'arresto per una contravvenzione commessa
nel periodo di prova, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la mancata
buona condotta al tribunale che ha ordinato la sospensione condizionale della pena
(art. 41 n. 3 cpv. 3 secondo periodo CP). Per le sentenze del tribunale militare la
mancata buona condotta è comunicata all'Ufficio dell'uditore in capo.
19
RS 0.351.1
Informatizzato
11
331
2 Se si tratta di una condanna a una pena privativa della libertà pronunciata all'estero
e sottoposta all'obbligo dell'iscrizione a norma del CP o della presente ordinanza, la
comunicazione avviene giusta il capoverso 1 per il tramite dell'Ufficio federale.
3 L'autorità che procede all'iscrizione comunica all'autorità competente la mancata
buona condotta di una persona liberata condizionalmente o a titolo di prova secondo
gli articoli 38 numero 4, 45 numero 3, 94 numero 2, 94bis, 95 numero 5 oppure 100ter
numero 1 CP nonché l'articolo 31 numero 4 CPM20. In caso di grazia condizionale,
comunica all'autorità competente in materia di grazia la condanna pronunciata per
un reato commesso durante il periodo di prova.
Art. 23
Obbligo d'informazione degli uffici di stato civile e del controllo
degli abitanti
Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle autorità abilitate al trattamento dei dati nel casellario per
stabilire i dati personali da trattare.
Sezione 5: Estratti del casellario
Art. 24
Rilascio a destinazione dell'estero L'Ufficio federale rilascia su richiesta estratti del casellario alle autorità straniere
soltanto se previsto da una convenzione internazionale o da un trattato o se lo Stato
richiedente concede la reciprocità. Nei casi dubbi decide il Dipartimento. Esso può
inoltre emanare istruzioni generali circa il rilascio di estratti alle autorità di uno Stato
estero.
Art. 25
Rilascio a persone private 1 Il rilascio di estratti a persone private avviene esclusivamente tramite l'Ufficio federale.
2 Ciascuna persona privata ha il diritto di farsi rilasciare un estratto che la concerne.
Deve dare la prova della sua identità.
3 Estratti su una persona terza possono essere rilasciati a persone private soltanto con
il consenso scritto della prima.
4 Negli estratti rilasciati a persone private non figurano le iscrizioni cancellate e le
richieste di estratti del casellario registrate nell'ambito di procedimenti penali pendenti.
Art. 26
Tasse per estratti del casellario a persone private 1 L'Ufficio federale riscuote tasse per estratti del casellario rilasciati a persone private.
20
RS 321.0
Casellario giudiziale 12
331
2 Il Dipartimento ne fissa l'ammontare.
3 La tassa può essere condonata nei casi di provata indigenza.
Sezione 6: Diritto all'informazione
Art. 27
1 Ogni persona può consultare presso l'Ufficio federale l'iscrizione completa che la
concerne; è fatto salvo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199221 sulla
protezione dei dati.
2 Essa deve dare la prova della sua identità e presentare una domanda scritta.
3 L'informazione è data oralmente. Non è rilasciato alcun documento scritto concernente le iscrizioni.
Sezione 7: Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche
Art. 28
Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni 1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e l'esercizio delle linee di trasmissione
di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nella capitale
cantonale.
2 I Cantoni si assumono le spese di installazione e di esercizio delle linee secondarie
necessarie sul loro territorio.
3 I Cantoni e le altre autorità collegate al casellario giudiziale informatizzato si assumono le spese d'acquisto e di esercizio dei loro apparecchi.
Art. 29
Esigenze tecniche
1 Le stazioni dei dati dei Cantoni devono corrispondere alle prescrizioni d'ordine
tecnico relative agli impianti informatici della Confederazione.
2 Il Centro di calcolo del Dipartimento fissa i dettagli.
Sezione 8: Ricerca, pianificazione e statistica
Art. 30
Principio
Il trattamento di dati personali rilevati dal casellario per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 22 della legge federale del 19 giugno 199222
sulla protezione dei dati.
21
RS 235.1
22
RS 235.1
Informatizzato
13
331
Art. 31
Comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica L'Ufficio federale mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma
informatizzata, i dati del casellario necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32
Potere d'impartire istruzioni L'Ufficio federale emana istruzioni per la fase transitoria nonché per la tenuta e l'uso
del casellario.
Art. 33
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 21 dicembre 197323 sul casellario giudiziale è abrogata.
Art. 34
Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 27 ottobre 197624 sull'ammissione alla circolazione di persone e
veicoli è modificata come segue: Art. 123
cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 35
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
23
[RU 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565] 24
RS 741.51
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