1
Ordinanza
sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) del 29 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 367 capoversi 3 e 6 del Codice penale1 (CP) e
l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina: Sezione 1: Oggetto
Art. 1
Per il sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, la presente ordinanza disciplina, a tenore degli articoli 365-371 CP, in particolare: a. l'autorità
responsabile;
b. i dati raccolti, i diritti di trattamento dei dati e il momento dell'iscrizione; c. l'eliminazione dei dati; d. le autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione;
e. la comunicazione dei dati; f.
il diritto all'informazione delle persone interessate; g. la sicurezza dei dati e le esigenze tecniche; h. gli emolumenti e la ripartizione dei costi; i.
l'utilizzo dei dati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.
Sezione 2: Autorità responsabile
Art. 2
1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile di VOSTRA.
2
Coordina le attività delle autorità e dei servizi collegati a VOSTRA e provvede affinché assolvano i loro compiti conformemente alle prescrizioni.
RU 2006 4503 1 RS
311.0
2 RS
172.010
331
Casellario giudiziale 2
331
3
Aiuta le autorità e i servizi collegati a VOSTRA a risolvere problemi di applicazione e tiene corsi di base e di perfezionamento per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.
4
Controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine, è autorizzato ad accedere ai verbali. Può inoltre consultare i documenti utilizzati quale base dell'iscrizione o della comunicazione, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli. Può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione.
5
Rilascia e revoca i diritti di trattamento individuali.
6
Emana istruzioni per la tenuta e l'utilizzo di VOSTRA, in particolare il regolamento per il trattamento.
Sezione 3: Dati raccolti, diritti di trattamento dei dati e momento dell'iscrizione
Art. 3
Sentenze
1
In VOSTRA sono iscritte: a. le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal Codice penale militare3 (CPM) o da altre leggi federali, tranne i casi di cui all'articolo 9 lettera b; b. le sentenze di assoluzione pronunciate dalle di autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal CPM o da altre leggi federali, se è stata ordinata una misura, tranne i casi di cui all'articolo 9 lettera c; c. le condanne per contravvenzioni previste dal CP, dal CPM o da altre leggi federali se: 1. è inflitta una multa superiore a 5000 franchi o lavoro di pubblica utilità per oltre 180 ore, o
2. l'autorità giudicante è autorizzata o obbligata esplicitamente nella rispettiva legge federale a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva; d. le condanne per contravvenzioni non soggette all'obbligo di iscrizione giusta la lettera c se sono parte di una sentenza soggetta all'obbligo di iscrizione; e. le sentenze emesse all'estero contro cittadini svizzeri e quelle comunicate all'UFG conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19594 e ai trattati internazionali vigenti se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo il CP (art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c) e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere comparabili.
3 RS
321.0
4 RS
0.351.1
Ordinanza VOSTRA
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2
L'iscrizione delle sentenze contro minori è retta dall'articolo 366 capoverso 3 CP.
3
Le condanne con la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena sono iscritte con la pertinente indicazione (art. 42 e 43 CP, art. 36 e 37 CPM e art. 35 della LF del 20 giu. 20035 sul diritto penale minorile, DPMin).
Art. 4
Sanzioni
1
Al momento dell'iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni:
a. le
pene
principali;
b. le
pene
accessorie;
c
le pene detentive sostitutive inflitte dal giudice nella formulazione della sentenza (art. 106 cpv. 2 CP e art. 60c cpv. 2 CPM6); d
le misure terapeutiche e l'internamento (art. 59-61, 63 e 64 CP); e. la cauzione preventiva (art. 66 CP); f.
l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP e art. 50 CPM); g. il divieto di condurre (art. 67b CP e art. 50abis CPM); h. la degradazione (art. 35 CPM); i.
l'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM).
2
Nel caso di minori, l'iscrizione di sanzioni è retta dall'articolo 366 capoverso 3 CP.
Art. 5
Decisioni successive
In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica di iscrizioni esistenti: a. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale della pena; vanno iscritte anche le conseguenze di una revoca o di un rifiuto della revoca: la pena unica, l'ammonimento, la protrazione del periodo di prova, la disposizione dell'assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 46 e 95 CP, art. 40 CPM7 e art. 35 cpv. 2 DPMin8 in combinato disposto con l'art. 31 DPMin); b. la sostituzione di una sanzione con un'altra sanzione ai sensi degli articoli 62c capoversi 3, 4 e 6, 63b capoverso 5, 65 capoversi 1 e 2 CP nonché dell'articolo 32 capoverso 4 DPMin, ordinata da un tribunale;
c. l'attenuazione quanto a contenuto e durata nonché la revoca dell'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67a CP e art. 50a CPM).
5 RS
311.1
6 RS
321.0
7 RS
321.0
8 RS
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Casellario giudiziale 4
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Art. 6
Decisioni d'esecuzione
In VOSTRA sono iscritte seguenti decisioni che concernono l'esecuzione delle pene o misure: a. le decisioni dell'autorità competente o del tribunale di cui alle disposizioni seguenti: 1. CP: articoli 62 capoversi 1-4, 62a capoversi 1-3 e 5, 62c capoversi 14, 63a capoverso 2, 63b capoversi 2, 4 e 5, 64a capoversi 1-3, 95 capoversi 4 e 5, 86 (compresa la liberazione condizionale in caso di pena detentiva sostitutiva), 87 e 89 capoverso 2,
2. DPMin9: articoli 18, 19, 28 capoverso 1, 29 capoversi 1-3 e 31 capoversi 1-3;
b. la grazia e l'amnistia.
Art. 7
Procedimenti penali pendenti In VOSTRA sono iscritte: a. persone contro cui in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti secondo il diritto federale; sono indicati: 1. il numero attribuito ai dati personali dell'imputato, 2. la data in cui il procedimento è stato aperto, 3. l'autorità responsabile del procedimento (incluso il numero di riferi-
mento),
4. i reati di cui è accusato l'imputato.
b. modifiche rilevanti nei fatti di cui alla lettera a, in particolare la cessione del procedimento nonché la modifica dell'imputazione.
Art. 8
Richiesta di estratti di casellari giudiziali stranieri 1
Sono iscritte in VOSTRA le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate da autorità svizzere.
2
Questi dati sono accessibili soltanto all'UFG, che tiene il casellario, e alle autorità richiedenti.
3
L'autorizzazione a presentare tali richieste in via elettronica è disciplinata negli allegati 2 e 3.
Art. 9
Iscrizioni escluse
Non sono iscritte:
a. le sentenze per violazioni di disposizioni penali del diritto cantonale; b. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena; 9 RS
311.1
Ordinanza VOSTRA
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c. le sentenze di assoluzione che comprendono soltanto una pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50b CPM10), una confisca (art. 69-72 CP e art. 51-52 CPM) o assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM); d. le contravvenzioni, tranne quelle di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d;
e. le decisioni che commutano: 1. pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive, 2. lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive; f.
le pene regolamentari e disciplinari; g. le spese conseguenti a una sentenza.
Art. 10
Dati e diritti di trattamento dei dati 1
L'allegato 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati.
2 Le autorizzazioni delle autorità federali e delle autorità cantonali per il trattamento di tali dati figurano in forma di tabelle rispettivamente nell'allegato 2 e nell'allegato 3.
Art. 11
Momento dell'iscrizione
1
Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato.
2
Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di grado superiore passata in giudicato o della decisione successiva.
3
In caso di procedimenti penali pendenti, i dati vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane dall'apertura del procedimento penale o dal cambiamento intervenuto.
4
L'iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché mette in questione lo scopo del procedimento penale.
Sezione 4: Eliminazione dei dati
Art. 12
1 Sono eliminati senza indugio da VOSTRA: a. le iscrizioni nei casi di cui all'articolo 369 CP; b. le iscrizioni relative a persone la cui morte è comunicata da un'autorità; c. le sentenze annullate; d. i procedimenti penali pendenti abbandonati o conclusi con una sentenza; 10 RS
321.0
Casellario giudiziale 6
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e. le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri, non appena le autorità estere hanno dato seguito alla richiesta.
2
L'eliminazione di iscrizioni relative a pene detentive con la sospensione condizionale parziale è retta dalle regole per l'eliminazione di pene con la condizionale (art. 369 cpv. 3 CP).
Sezione 5: Autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione
Art. 13
Ufficio federale di giustizia (UFG) 1
L'UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti: a. dati comunicati da autorità federali non collegate; b. sentenze straniere conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e.
2
Tratta le seguenti richieste di estratto di VOSTRA: a. richieste di privati; b. richieste di autorità federali non collegate; c. richieste di autorità estere.
3
Tratta richieste di estratto di un casellario giudiziale straniero da parte di autorità svizzere collegate.
4
Comunica allo Stato d'origine, se noto, condanne e decisioni successive contro cittadini stranieri in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195911 e dei trattati internazionali vigenti. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni circa le comunicazioni alle autorità estere.
Art. 14
Servizi di coordinamento cantonali 1
I servizi di coordinamento cantonali hanno i compiti seguenti: a. iscrivono in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità cantonali non collegate a VOSTRA;
b. allestiscono estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate; c. sono gli interlocutori cantonali per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
d. aiutano l'UFG a controllare il trattamento dei dati.
11 RS
0.351.1
Ordinanza VOSTRA
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2
I Cantoni possono demandare al loro servizio di coordinamento altri compiti relativi a VOSTRA, in particolare l'iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l'allestimento degli estratti di VOSTRA per le medesime.
Art. 15
Servizio di coordinamento della giustizia militare Il servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti: a. iscrive in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA; b. allestisce estratti di VOSTRA per le autorità della giustizia militare non collegate;
c. è l'interlocutore della giustizia militare per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
d. aiuta l'UFG in occasione del suo controllo del trattamento dei dati.
Art. 16
Altre autorità collegate autorizzate all'iscrizione on line Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati: a. le autorità della giustizia penale, comprese le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale; b. le autorità della giustizia militare; c. le autorità preposte all'esecuzione penale.
Art. 17
Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione 1
Le autorità cantonali della giustizia e dell'esecuzione penale non collegate a VOSTRA comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale.
2
Le autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA comunicano i loro dati al servizio di coordinamento della giustizia militare per iscrizione in VOSTRA.
L'Ufficio dell'uditore in capo disciplina i particolari.
3
Le autorità della giustizia penale della Confederazione non collegate a VOSTRA e le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale e non sono collegate a VOSTRA comunicano i dati all'UFG per iscrizione in VOSTRA.
4
Le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia all'UFG per iscrizione in VOSTRA.
5
Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.
Casellario giudiziale 8
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Art. 18
Dovere di diligenza e principi del trattamento dei dati 1
Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.
2
Si accertano che i dati che iscrivono in VOSTRA o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.
3
Se dubita dell'esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l'autorità che procede all'iscrizione invita l'autorità mittente a riesaminare la comunicazione o si procura i complementi necessari mediante richieste d'informazioni. Può stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un'iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti.
4
Le autorità che dispongono di un diritto di trattamento dei dati sono autorizzate a trattare i dati soltanto se questi sono necessari per l'adempimento dei loro compiti legali.
5
I dati del casellario giudiziale di cui all'articolo 366 capoversi 2-4 CP possono essere isolati in una nuova raccolta di dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.
6
Le autorità possono trasmettere dati del casellario giudiziale soltanto se dispongono di una espressa base legale formale per tale trasmissione e solo per gli stessi obiettivi per i quali hanno ricevuto tali dati.
Art. 19
Obbligo d'informazione degli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle autorità abilitate all'iscrizione per verificare i dati personali da trattare.
Art. 20
Comunicazione circa l'insuccesso del periodo di prova 1
Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che una pena sospesa condizionalmente è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all'articolo 46 capoverso 1 CP, all'articolo 40 capoverso 1 CPM12 o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin13, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della sentenza revocata.
2
Se in occasione dell'iscrizione di una sentenza pronunciata all'estero constata che il fatto giudicato all'estero rientra nel periodo di prova di una pena con la sospensione condizionale o con la sospensione condizionale parziale già iscritta, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova al tribunale svizzero che ha ordinato la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. Se una sentenza pronunciata all'estero rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova all'autorità d'esecuzione.
12 RS
321.0
13 RS
311.1
Ordinanza VOSTRA
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3
Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che una liberazione condizionale dall'esecuzione delle pene o delle misure è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.
4
Se una persona è stata graziata condizionalmente, l'autorità che procede all'iscrizione comunica all'autorità competente in materia di grazia se tale persona è condannata per un reato commesso durante il periodo di prova.
Sezione 6: Comunicazione dei dati
Art. 21
Accesso mediante procedura di richiamo 1
L'accesso mediante procedura di richiamo è retto dall'articolo 367 capoversi 2 e 4 CP.
2
L'Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP): a.14 prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 199715 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui rientra nel suo settore di competenza; b. indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP; c. espletamento di procedimenti penali (indagini di polizia giudiziaria) relativi a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP; d. trasmissione di informazioni a Interpol: 1. nell'ambito di procedimenti penali avviati, 2. nell'ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP,
3. per la prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI; e. controllo legale del sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus);
f.
direzione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; g. pronuncia o revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 193116 concernente la dimora e il 14 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
15 RS
120
16 [CS
1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
Casellario giudiziale 10
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domicilio degli stranieri come pure preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale17; h. trasmissione di informazioni all'Ufficio europeo di polizia Europol ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alle lettere a e b.
i. ...18
3
Inoltre, per quanto necessario all'espletamento di procedure di naturalizzazione, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione possono consultare, mediante una procedura di richiamo, dati concernenti sentenze e procedure penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP).19 4 Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):20 a. prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI, nella misura in cui rientra nel suo settore di competenza; b. trasmissione di informazioni all'Ufficio europeo di polizia (Europol) ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alla lettera a; c. esame delle misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri nonché preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale; d. trasmissione di informazioni ad autorità estere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta (richieste clearing); i dati la cui trasmissione non rientra nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo consenso.21
Art. 22
Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta 1
Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze, necessari all'adempimento dei compiti elencati: a. le autorità di cui all'articolo 367 capoverso 2 CP:
per l'adempimento dei loro compiti legali secondo l'articolo 365 capoverso 2 CP; 17 RS
101
18 Abrogata dal n. 13 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
19 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2007, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 51).
20 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
21 Introdotto dal n. 13 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
Ordinanza VOSTRA
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b. le autorità amministrative federali e cantonali che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale: per l'espletamento di procedimenti penali;
c. il servizio dell'UFG competente per l'assistenza giudiziaria internazionale: per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione; d. le autorità tutorie cantonali e comunali:
per la pronuncia e la revoca di misure tutorie;
e. le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali: per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali; f.
le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone: per controlli di sicurezza civili e militari secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI22;
g. le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia: per l'espletamento di procedure di grazia;
h. ... 23
i.
il servizio federale competente per la protezione delle persone conformemente all'articolo 22 capoverso 1 LMSI: per la valutazione dei rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per persone degne di protezione giusta l'articolo 22 capoverso 1 LMSI.
1bis
L'autorità cantonale secondo l'articolo 316 capoverso 1bis del Codice civile24 può richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti ai fini della verifica dell'idoneità dei futuri genitori adottivi secondo l'articolo 5 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 giugno 201125 sull'adozione.26 2 A tale scopo le autorità presentano richiesta scritta all'UFG o al servizio di coordinamento cantonale.27
22 RS
120
23 Abrogata dal n. I dell'O del n. I dell'O del 14 dic. 2007, con effetto dal 15 feb. 2008 (RU 2008 51).
24 RS
210
25 RS
211.221.36
26 Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).
27 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).
Casellario giudiziale 12
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Art. 23
Estratti rilasciati ad autorità estere 1
L'UFG rilascia, su richiesta, estratti del casellario alle autorità estere soltanto se previsto da una convenzione, da un trattato internazionale o da una legge formale oppure se lo Stato richiedente concede la reciprocità.
2
Il DFGP può emanare istruzioni circa il rilascio di estratti alle autorità estere.
Art. 24
Estratti rilasciati a privati 1
Soltanto l'UFG è abilitato al rilascio di estratti a privati.
2
Il privato deve comprovare la propria identità.
3
Un privato può ottenere un estratto su terzi unicamente se questi danno il loro consenso scritto.
Art. 25
Contenuto degli estratti rilasciati a privati 1
L'estratto rilasciato a privati riporta i seguenti dati personali (all. 1 n. 1): 1. cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2); 2. data di nascita (n. 1.4); 3. luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6); 4. indirizzo (n. 1.10).
2
Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell'estratto rilasciato a privati giusta l'articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive e decisioni d'esecuzione (all. 1 n. 5): 1. data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante (n. 4.2);
2. data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore (n. 4.3); 3. pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica (n. 4.7); 4. fattispecie e forma di perpetrazione (n. 4.8); 5. tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) (n. 4.11);
6. in caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera (n. 4.12);
7. in caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale (n. 4.13); 8. ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive (n. 4.14); 9. durata del periodo di prova (n. 4.15); 10. tipo di misura (n. 4.16); 11. in caso di interdizione all'esercizio di una professione: durata, tipo di attività vietata nonché portata dell'interdizione (interdizione totale dell'esercizio dell'attività o interdizione di esercitare autonomamente l'attività) (n. 4.17);
Ordinanza VOSTRA
13
331
12. menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 4.19);
13. pene accessorie (n. 4.20); 14. data della decisione (n. 5.2); 15. autorità giudicante (n. 5.3); 16. tipo di decisione (n. 5.4); 17. data della liberazione (n. 5.5); 18. pena eseguita, non eseguita (n. 5.6); 19. misura (revoca, modifica o nuova misura) (n. 5.7); 20. durata del periodo di prova prorogato (n. 5.8); 21. menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 5.9);
22. ammonimento (n. 5.10); 23. menzione se vi è stata o no revoca (n. 5.11); 24. menzione se vi è stato o no un ripristino della misura (n. 5.12); 25. pena residua (n. 5.13); 26. esecuzione successiva della pena con la condizionale (n. 5.14); 27. grazia e amnistia (n. 5.15).
3
Se il casellario giudiziale non contiene alcuna sentenza o nessuna sentenza che secondo l'articolo 371 CP andrebbe riportata nell'estratto rilasciato a privati, su quest'ultimo figura la menzione: non figura nel casellario giudiziale.
Sezione 7: Diritto all'informazione delle persone interessate
Art. 26
1 Ogni persona può chiedere all'UFG se in VOSTRA esiste un'iscrizione sul suo conto. All'occorrenza può consultare l'iscrizione completa che la concerne; sono fatte salve le restrizioni del diritto d'accesso secondo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati (LPD).
2
Chi intende far valere il proprio diritto all'informazione deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta.
3
L'informazione è data oralmente allo sportello. Non è consentito l'accesso diretto allo schermo del computer o alle singole parti del programma di VOSTRA. Se registrata, la persona interessata può consultare integralmente allo sportello un estratto con tutte le iscrizioni. Tale documento scritto non può essere rilasciato.
28 RS
235.1
Casellario giudiziale 14
331
4
Se la persona in questione constata che l'estratto integrale contiene dati errati, può fare valere le sue pretese secondo l'articolo 25 LPD.
Sezione 8: Sicurezza dei dati ed esigenze tecniche
Art. 27
Sicurezza dei dati
1
Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare: a. l'ordinanza del 26 settembre 200329 sull'informatica nell'Amministrazione federale;
b. l'ordinanza del 14 giugno 199330 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
2
Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico.
3
L'UFG provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.
Art. 28
Verbale d'aggiornamento
Ogni trattamento di dati in VOSTRA viene registrato.
Art. 29
Esigenze tecniche
1
L'infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare le esigenze tecniche applicabili nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione della Confederazione.
2
Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.
Sezione 9: Emolumenti e ripartizione dei costi
Art. 30
Emolumenti per estratti rilasciati a privati 1
L'UFG riscuote un emolumento di 20 franchi per il rilascio di un estratto del casellario giudiziale a privati.
2
Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l'emolumento di 20 franchi è riscosso per ogni estratto.
3
Gli emolumenti versati non sono restituiti.
4
Nell'emolumento sono compresi gli esborsi, segnatamente i costi per la consultazione di terzi, le prestazioni in relazione al traffico dei pagamenti e all'incasso
29 RS
172.010.58
30 RS
235.11
Ordinanza VOSTRA
15
331
nonché nell'ambito della trasmissione, della comunicazione e del trattamento delle ordinazioni.
5
Per il resto è applicabile l'ordinanza generale dell'8 settembre 200431 sugli emolumenti.
Art. 31
Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni 1
La Confederazione si assume le spese d'installazione e d'esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
2
I Cantoni si assumono le spese d'installazione e d'esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.
3
Le autorità collegate si assumono le spese d'acquisto e d'esercizio degli apparecchi utilizzati.
Sezione 10: Ricerca, pianificazione e statistica
Art. 32
Diritto applicabile
Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 22 della LPD32.
Art. 33
Comunicazione dei dati ' 1
La comunicazione di dati personali di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica compete all'UFG.
2
L'UFG mette periodicamente a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di VOSTRA necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 34
Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 1° dicembre 199933 sul casellario giudiziale informatizzato è abrogata.
Art. 35
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
31 RS
172.041.1
32 RS
235.1
33 [RU
1999 3509, 2000 2964, 2003 3669 all. n. 7 5267 all. n. 1, 2004 4813 all. n. 9, 2006 939]
Casellario giudiziale 16
331
Allegato 1
(art. 10 cpv. 1)
Dati e campi di dati 1.
Dati personali
1.1
Numero attribuito ai dati personali (numero sistematico progressivo) 1.2
Cognome, cognome di nascita, nome 1.3 Cognomi
precedenti
1.4
Data, luogo e Paese di nascita 1.5 Sesso 1.6
Luogo di origine, cittadinanza 1.7 Genitori 1.8 Stato civile
1.9 Coniuge 1.10
Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora 1.11 Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone)
1.12
Statuto di soggiorno di uno straniero 1.13
Menzione di un'eventuale sentenza 1.14
Menzione di un eventuale procedimento penale pendente 1.15
Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero 1.16
Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione 2.
Dati concernenti false identità 2.1 Cognome,
nome
2.2 Data
di
nascita
3.
Dati su procedimenti penali pendenti 3.1
Numero attribuito ai dati personali giusta il numero 1.1 3.2
Data di notifica del procedimento 3.3
Autorità responsabile del procedimento 3.4
Numero di riferimento usato dall'autorità responsabile del procedimento 3.5 Imputazioni
Ordinanza VOSTRA
17
331
4.
Dati su sentenze
4.1
Numero della sentenza (numero sistematico progressivo) 4.2
Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante 4.3
Data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore 4.4
Numero di riferimento usato dall'autorità giudicante 4.5
Cantone d'esecuzione (sentenza militare) 4.6
In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa 4.7
Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica 4.8
Fattispecie e forma di perpetrazione 4.9 Tasso
alcolemico
4.10
Data della perpetrazione (data o periodo) 4.11 Tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) 4.12
In caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera 4.13
In caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale 4.14
Ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive 4.15
Durata del periodo di prova 4.16 Tipo
di
misura
4.17
In caso di interdizione all'esercizio di una professione: durata, tipo di attività vietata nonché portata dell'interdizione (interdizione totale dell'esercizio dell'attività interdizione di esercitare autonomamente l'attività o) 4.18
Durata in giorni del carcere preventivo computato 4.19
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa 4.20 Pene
accessorie
4.21
Regole relative alla commisurazione della pena 5.
Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione 5.1
Numero della decisione (numero sistematico progressivo) 5.2
Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato 5.3 Autorità
giudicante
5.4 Tipo
di
decisione
5.5
Data della liberazione 5.6
Pena eseguita, non eseguita
Casellario giudiziale 18
331
5.7
Misura (revoca, modifica o nuova misura) 5.8
Durata del periodo di prova prorogato 5.9
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa 5.10 Ammonimento 5.11 Menzione se vi è stata o no revoca 5.12
Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura 5.13 Pena
residua
5.14
Esecuzione successiva della pena con la condizionale in caso di pene residue 5.15
Grazia e amnistia
6.
Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri 6.1
Dati personali giusta il numero 1 6.2
Motivo della richiesta 6.3
Menzione di un eventuale arresto 6.4
Autorità richiedente e data della richiesta 6.5
Autorità estera richiesta
VOSTRA. O
19
331
Allegato 234 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali A = Consultazione
E =
Iscrizione
(prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
1. Dati personali Numero attribuito ai dati perso-
nali (numero
sistematico
progressivo)
A A A A A A A A A A A A A A ACognome,
cognome di
nascita, nome
E E A E A A A A A A A E A A A34 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU 2009 6937). Aggiornato dal n. 3
dell'all. 3 dell'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).
Casellario giudiziale 20
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Cognomi
precedenti
E A A A A A A A A A A A A A AData, luogo e
Paese di nascita
E E A E A A A A A A A E A A ASesso
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A A
Luogo di origi-
ne, cittadinanza
E E A E A A A A A A A E A A AGenitori E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A A
Stato civile,
coniuge
E E A E A A A A A A A E A A AIndirizzo,
domicilio
sconosciuto,
senza fissa
dimora
E E A E A A A A A A A E A A AAnnotazione
di trattamento
(informazioni
supplementari
per l'identificazione di
persone)
E A A A A A A A A A A A A A A
VOSTRA. O
21
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Statuto di
soggiorno dello
straniero
E E A E - A A A A A - A A A AMenzione di
un'eventuale
sentenza
A A A A A A A A A A A A A A AMenzione di
un eventuale
procedimento
penale pendente
A A A A A A A A - A - A A - -Menzione di
un'eventuale
domanda
pendente al
casellario
giudiziale
straniero
A A A A - A A A A A - A A A AData della
prima iscrizione
e dell'ultima
mutazione
A A A A A A A A A A A A A A A
Casellario giudiziale 22
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
2. Dati concernenti false identità Cognome, nome
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A A
Data
di
nascita
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A A
3. Dati su procedimenti penali pendenti Numero attribui-
to ai dati personali giusta il
n. 1.1
A A A A A A A A - A - A A - -Data di notifica
del procedimento
E E A E A A A A - A - E A - -Autorità respon-
sabile del
procedimento
E E A E A A A A - A - E A - -Numero di
riferimento
utilizzato
dall'autorità
responsabile del
procedimento
E E A E A A A A - A - E A - -Imputazioni E E A E
A A
A
A
A
E A
-
VOSTRA. O
23
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
4. Dati su sentenze Numero della sentenza (numero sistematico
progressivo)
A A A A A A A A A A A A A A AData della
sentenza, della
notifica e del
passaggio in
giudicato
nonché autorità
giudicante
E E A E A A A A A A A E A A AData della sen-
tenza di grado
inferiore e
autorità di grado
inferiore
E E A E A A A A A A A E A A ANumero di
riferimento
utilizzato
dall'autorità
giudicante
E E A E A A A A A A A E A A A
Casellario giudiziale 24
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Cantone d'esecuzione (senten-
za militare)
E A A E A A A A A A A A A A AIn contradditto-
rio, in contumacia, decreto
d'accusa
E E A E A A A A A A A E A A APena iniziale,
complementare,
parzialmente
complementare,
unica
E E A E A A A A A A A E A A AFattispecie e
forma di perpetrazione
E E A E A A A A A A A E A A ATasso alcole-
mico
E E A E A A A A A A A E A A AData della
perpetrazione
(data o periodo)
E E A E A A A A A A A E A A ATipo e durata
della pena
principale
E E A E A A A A A A A E A A A
VOSTRA. O
25
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
nonché forma
dell'esecuzione
(senza condizionale, con la
condizionale
parziale, con la
condizionale) In caso di pena pecuniaria,
numero di
aliquote giornaliere nonché
ammontare
(valuta) della
singola aliquota
giornaliera
E E A E A A A A A A A E A A A
Casellario giudiziale 26
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
In caso di pena
con la sospensione condizio-
nale parziale,
durata complessiva nonché
durata della
parte della pena
con la sospensione condizio-
nale
E E A E A A A A A A A E A A AAmmontare e
valuta delle
multe, pene
detentive sostitutive
E E A E A A A A A A A E A A ADurata del
periodo di prova
E E A E A A A A A A A E A A ATipo
di
misura
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A A
VOSTRA. O
27
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
In caso di
interdizione
dell'esercizio di
una professione,
durata, tipo di
attività vietata
nonché portata
dell'interdizione
(interdizione
totale dell'esercizio dell'attivi-
tà, interdizione
di esercitare
autonomamente
l'attività)
E E A E A A A A A A A E A A ADurata in giorni
del carcere
preventivo
computato
E E A E A A A A A A A E A A A
Casellario giudiziale 28
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Menzione di
un'eventuale
norma di condotta o assisten-
za riabilitativa
E E A E A A A A A A A E A A APene
accessorie
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A A
Regole relative
alla commisurazione della pena
E E A E A A A A A A A E A A A5. Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione Numero della
decisione (numero sistematico
progressivo)
A A A A A A A A A A A A A A AData della
decisione, della
notifica e del
passaggio in
giudicato
E E A E A A A A A A A E A A E M Autorità
giudicante
E E A E A A A A A A A E A A E M
VOSTRA. O
29
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Tipo di
decisione
E E A E A A A A A A A E A A E M Data della
liberazione
E E A E A A A A A A A E A A E M Pena eseguita,
non eseguita
E E A E A A A A A A A E A A E M Misura (revoca,
modifica o
nuova misura)
E E A E A A A A A A A E A A E M Durata del
periodo di prova
prorogato
E E A E A A A A A A A E A A E M Menzione di
un'eventuale
norma di condotta o assisten-
za riabilitativa
E E A E A A A A A A A E A A E M Ammonimento
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A E
M
Menzione se vi è
stata o no revoca
E E A E A A A A A A A E A A E M
Casellario giudiziale 30
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Menzione se vi
è stato o no un
ripristino della
misura
E E A E A A A A A A A E A A E M Pena
residua
E E A E
A A A
A
A
A
A
E A A E
M
Esecuzione
successiva della
pena con la
condizionale
E E A E A A A A A A A E A A E M Grazia e
amnistia
E E A E A A A A A A A E A A E M 6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri Dati personali giusta il n. 1
E E - E - - E E - - - - - -Motivo della
richiesta
E E - E - - E E - - - - - -Menzione di un
eventuale arresto
E E - E - - E E - - - - - -
VOSTRA. O
31
331
Nome del campo
di dati
con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio
federale
di
giustizia
Casellario giu-
diziale
Autorità
della
giustizia
penale
Ufficio
federale
di polizia
Giustizia
militare
Personale
dell'esercito (J1)
Autorità di
controllo
della
Confederazione
competenti
per i
controlli di
sicurezza
relativi alle
persone
Servizio
delle
attività
informative della
Confederazione
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
dell'asilo
Ufficio
federale
della
migrazione
Settore
degli
stranieri
Ufficio
federale
della
migrazione
Cittadinanza
Organo
preposto
all'esecuzione del
servizio
civile
Autorità
amministrative
federali
che pronunciano
decisioni
penali
Ufficio
federale
di
giustizia
Assistenza giu-
diziaria
Servizio
federale
di sicurezza
(SFS)
Autorità
competente in
materia
di grazia
Autorità
competente in
materia
di
amnistia
Autorità
richiedente e
data della
richiesta
E E - E - - E E - - - - - -Autorità stranie-
ra richiesta
E E - E - - E E - - - - - -
Casellario giudiziale 32
331
Allegato 335 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali A =
Consultazione
E =
Iscrizione
(prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI36
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
1. Dati personali Numero d'identità (numero sistematico progressivo) A A A A A A A A A ACognome, cognome di
nascita, nome
E E A A A A A A A ACognomi precedenti
E A A A
A
A
A
A
A AData, luogo e Paese di
nascita
E E A A A A A A A ASesso
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
35 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 14 dic. 2007 (RU 2008 51). Aggiornato dal n. II 2 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, in vigore dal 1° gen. 2012
(RU 2011 3637).
36 RS
120
VOSTRA. O
33
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
Attinenza, nazionalità E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
Genitori
E E A A
A
A
A
A
A AStato civile, coniuge
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
Indirizzo, domicilio scono-
sciuto, senza fissa dimora E E A A A A A A A AAnnotazione di trattamento
(informazioni supplementari per l'identificazione
di persone)
A A A A A A A A A AStatuto di soggiorno dello
straniero
E E A A A - A A A AMenzione di un'eventuale
sentenza
A A A A A A A A A AMenzione di un eventuale
procedimento penale pendente
A A A - A - - - A -Menzione di un'eventuale
domanda pendente al casellario giudiziale straniero
A A A A A - A A A AData della prima iscrizione
e dell'ultima mutazione A A A A A A A A A A
Casellario giudiziale 34
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
2. Dati concernenti false identità Cognome, nome E E E A
A
A
A
A
A AData di nascita
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
3. Dati su procedimenti penali pendenti Numero d'identità giusta
il n. 1.1
A A A - A - - - A -Data di notifica del
procedimento
E E A - A - - - A -Autorità responsabile
del procedimento
E E E - A - - - A -Numero di riferimento
utilizzato dall'autorità responsabile del procedimento
E E A - A - - - A -Imputazioni
E
E
A
-
A
-
4. Dati su sentenze Numero della sentenza (numero sistematico
progressivo)
A A A A A A A A A A
VOSTRA. O
35
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante
E E E A A A A A A AData della sentenza
di grado inferiore e autorità di grado inferiore
E E E A A A A A A ANumero di riferimento
utilizzato dall'autorità giudicante
E E A A A A A A A ACantone d'esecuzione
(sentenza militare) A A A A A A A A A AIn contraddittorio,
in contumacia,
decreto d'accusa
E E A A A A A A A APena iniziale, complemen-
tare, parzialmente complementare, unica
E E A A A A A A A AFattispecie e forma
di perpetrazione
E E A A A A A A A ATasso
alcolemico E E A A
A
A
A
A
A AData della perpetrazione
(data o periodo)
E E E A A A A A A A
Casellario giudiziale 36
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
Tipo e gravità della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la
condizionale parziale, con la condizionale)
E E A A A A A A A AIn caso di pena pecuniaria,
numero di aliquote giornaliere nonché ammontare
(valuta) della singola aliquota giornaliera
E E A A A A A A A AIn caso di pena con la
sospensione condizionale parziale, gravità
complessiva nonché gravità della parte della pena con la sospensione condizionale E E A A A A A A A AAmmontare e valuta
delle multe, pene detentive alternative
E E A A A A A A A ADurata del periodo di prova
E E A A
A
A
A
A
A ATipo di misura
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
VOSTRA. O
37
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
In caso di interdizione dell'esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell'interdizione (interdizione totale
dell'esercizio dell'attività interdizione di esercitare autonomamente l'attività) E E A A A A A A A A
Durata in giorni del carcere preventivo computato
E E A A A A A A A AMenzione di un'eventuale
norma di condotta o assistenza riabilitativa E E A A A A A A A APene
accessorie
E E A A
A
A
A
A
A ARegole relative alla
commisurazione della pena E E A A A A A A A A5. Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione Numero della decisione
(numero sistematico progressivo)
A A A A A A A A A A
Casellario giudiziale 38
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
Data della decisione, della notifica e del
passaggio in giudicato E E E A A A A A A E M Autorità giudicante E E E A A
A
A
A
A E M
Tipo di decisione
E
E
E
A
A
A
A
A
A
E
M
Data
della
liberazione
E E E A
A
A
A
A
A E M
Pena eseguita, non eseguita E E E A
A
A
A
A
A E M
Misura (revoca, modifica o nuova misura)
E E E A A A A A A E M Durata del periodo
di prova prorogato
E E E A A A A A A E M Menzione di un'eventuale norma di condotta o
assistenza riabilitativa E E E A A A A A A E M Ammonimento
E E E A
A
A
A
A
A E M
Menzione se vi è stata o no revoca
E E E A A A A A A E M Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura E E E A A A A A A E M Pena
residua
E E E A
A
A
A
A
A E M
VOSTRA. O
39
331
Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo
di dati
Servizi di
coordinamento
(SCC)
Autorità
della
giustizia
penale
Autorità
preposte
all'esecuzione penale
Polizia degli
stranieri
Autorità
competenti
per la naturalizzazione
a livello
cantonale
Uffici della
circolazione
Autorità
tutorie e
autorità
competenti in
materia di
adozione
Autorità
competenti
per la privazione della
libertà personale a fini
assistenziali
Autorità
competenti
in materia
di controlli
di sicurezza
relativi alle
persone
secondo la
LMSI
Autorità
competente
in materia
di grazia
Autorità
competente
in materia
di amnistia
Esecuzione successiva della pena con la condizionale
E E E A A A A A A E M Grazia
e
amnistia E A A A
A
A
A
A
A E M
6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri Dati personali giusta il n. 1 E E
E
E
-
-
-
Motivo della richiesta
E
E
E
E
-
-
-
Menzione di un eventuale
arresto
E E E E - - - - - -Autorità richiedente e
data della richiesta E E E E - - - - - -Autorità straniera richiesta E
E
E
E
-
-
-
Casellario giudiziale 40
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