01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) del 29 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 367 capoversi 3 e 6 del Codice penale1 (CP) e
l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Per il sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, la presente ordinanza disciplina, a tenore degli articoli 365-371a CP, in particolare:3 a. l'autorità

responsabile;

b. i dati raccolti, i diritti di trattamento dei dati e il momento dell'iscrizione; c. l'eliminazione dei dati; d. le autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione;

e. la comunicazione dei dati; f.

il diritto all'informazione delle persone interessate; g. la sicurezza dei dati e le esigenze tecniche; h. gli emolumenti e la ripartizione dei costi; i.

l'utilizzo dei dati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.

Sezione 2: Autorità responsabile

Art. 2

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile di VOSTRA.

RU 2006 4503 1 RS

311.0

2 RS

172.010

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

331

Casellario giudiziale 2

331

2

Coordina le attività delle autorità e dei servizi collegati a VOSTRA e provvede affinché assolvano i loro compiti conformemente alle prescrizioni.

3

Aiuta le autorità e i servizi collegati a VOSTRA a risolvere problemi di applicazione e tiene corsi di base e di perfezionamento per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

4

Controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine, è autorizzato ad accedere ai verbali. Può inoltre consultare i documenti utilizzati quale base dell'iscrizione o della comunicazione, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli. Può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione.

5

Rilascia e revoca i diritti di trattamento individuali.

6

Emana istruzioni per la tenuta e l'utilizzo di VOSTRA, in particolare il regolamento per il trattamento.

Sezione 3:

Dati raccolti, diritti di trattamento dei dati e momento dell'iscrizione

Art. 3

Sentenze

1

In VOSTRA sono iscritte: a. le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal Codice penale militare4 (CPM) o da altre leggi federali, tranne i casi di cui all'articolo 9 lettera b; b. le sentenze di assoluzione pronunciate dalle di autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal CPM o da altre leggi federali, se è stata ordinata una misura, tranne i casi di cui all'articolo 9 lettera c; c. le condanne per contravvenzioni previste dal CP, dal CPM o da altre leggi federali se: 1. è inflitta una multa superiore a 5000 franchi o lavoro di pubblica utilità per oltre 180 ore,

2. l'autorità giudicante è autorizzata o obbligata esplicitamente nella rispettiva legge federale a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva, o

3.5 è inflitta un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate; d. le condanne per contravvenzioni non soggette all'obbligo di iscrizione giusta la lettera c se sono parte di una sentenza soggetta all'obbligo di iscrizione; 4 RS

321.0

5

Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

3

331

e. le sentenze emesse all'estero contro cittadini svizzeri e quelle comunicate all'UFG conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19596 e ai trattati internazionali vigenti se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo il CP (art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c) e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere comparabili.

2

L'iscrizione delle sentenze contro minori è retta dall'articolo 366 capoversi 3 e 3bis CP.7 3

Le condanne con la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena sono iscritte con la pertinente indicazione (art. 42 e 43 CP, art. 36 e 37 CPM e art. 35 della LF del 20 giu. 20038 sul diritto penale minorile, DPMin).


Art. 4

Sanzioni

1

Al momento dell'iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni:

a. le

pene

principali;

b. le

pene

accessorie;

c

le pene detentive sostitutive inflitte dal giudice nella formulazione della sentenza (art. 106 cpv. 2 CP e art. 60c cpv. 2 CPM9); d

le misure terapeutiche e l'internamento (art. 59-61, 63 e 64 CP); e. la cauzione preventiva (art. 66 CP); f.10 l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP e art. 50 CPM) e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP e art. 50b CPM); g. il divieto di condurre (art. 67b CP e art. 50abis CPM); h. la degradazione (art. 35 CPM); i.

l'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM).

2

Nel caso di minori, l'iscrizione di sanzioni è retta dall'articolo 366 capoversi 3 e 3bis CP.11


Art. 5

Decisioni successive

In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica di iscrizioni esistenti: 6 RS

0.351.1

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

8 RS

311.1

9 RS

321.0

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 4

331

a. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale della pena; vanno iscritte anche le conseguenze di una revoca o di un rifiuto della revoca: la pena unica, l'ammonimento, la protrazione del periodo di prova, la disposizione dell'assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 46 e 95 CP, art. 40 CPM12 e art. 35 cpv. 2 DPMin13 in combinato disposto con l'art. 31 DPMin);

b. la sostituzione di una sanzione con un'altra sanzione ai sensi degli articoli 62c capoversi 3, 4 e 6, 63b capoverso 5, 65 capoversi 1 e 2 CP nonché dell'articolo 32 capoverso 4 DPMin, ordinata da un tribunale;

c. per le interdizioni di esercitare un'attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate: 1. la soppressione dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4-6 CP,

art. 19 DPMin, art. 50c cpv. 4-6 CPM), 2. l'attenuazione quanto a durata o contenuto dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 18 DPMin, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM),

3. l'estensione, quanto a contenuto, dell'interdizione o del divieto (art. 67d cpv. 1 CP, art. 18 DPMin, art. 50d cpv. 1 CPM), 4. la pronuncia di un'interdizione o di un divieto aggiuntivi o a posteriori (art. 67d cpv. 1 e 2 CP, art. 18 e 19 cpv. 4 DPMin, art. 50d cpv. 1-2 CPM), 5. la proroga dell'interdizione o del divieto (art. 67 cpv. 6 e 67b cpv. 5 CP, art. 18 DPMin, art. 50 cpv. 6 e 50b cpv. 5 CPM), 6. la disposizione o la soppressione dell'assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 CP, art. 50c cpv. 7 CPM).14

Art. 6

Decisioni d'esecuzione e dati relativi all'esecuzione15 1

In VOSTRA sono iscritte seguenti decisioni che concernono l'esecuzione delle pene o misure:

a. le decisioni dell'autorità competente o del tribunale di cui alle disposizioni seguenti: 1. CP: articoli 62 capoversi 1-4, 62a capoversi 1-3 e 5, 62c capoversi 14, 63a capoverso 2, 63b capoversi 2, 4 e 5, 64a capoversi 1-3, 95 capoversi 4 e 5, 86 (compresa la liberazione condizionale in caso di pena detentiva sostitutiva), 87 e 89 capoverso 2,

2. DPMin16: articoli 18, 19, 28 capoverso 1, 29 capoversi 1-3 e 31 capoversi 1-3;

b. la grazia e l'amnistia.

12 RS

321.0

13 RS

311.1

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

16 RS

311.1

O VOSTRA

5

331

2

Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM17, l'autorità competente per l'esecuzione della pena detentiva o della misura privativa della libertà iscrive in VOSTRA le relative date d'inizio e di fine, qualora debba essere iscritta in VOSTRA anche la sentenza alla base della privazione della libertà.18 3 Se una sentenza contiene un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM e se nell'esecuzione di tale sentenza è stata revocata la sospensione condizionale della pena o della misura, la liberazione definitiva dalla pena detentiva interamente eseguita o la liberazione definitiva di cui all'articolo 62b capoverso 2 CP è iscritta in VOSTRA.19

Art. 7

Procedimenti penali pendenti In VOSTRA sono iscritte: a. persone contro cui in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti secondo il diritto federale; sono indicati: 1. il numero attribuito ai dati personali dell'imputato, 2. la data in cui il procedimento è stato aperto, 3. l'autorità responsabile del procedimento (incluso il numero di riferi-

mento),

4. i reati di cui è accusato l'imputato.

b. modifiche rilevanti nei fatti di cui alla lettera a, in particolare la cessione del procedimento nonché la modifica dell'imputazione.


Art. 8

Richiesta di estratti di casellari giudiziali stranieri 1

Sono iscritte in VOSTRA le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate da autorità svizzere.

2

Questi dati sono accessibili soltanto all'UFG, che tiene il casellario, e alle autorità richiedenti.

3

L'autorizzazione a presentare tali richieste in via elettronica è disciplinata negli allegati 2 e 3.


Art. 9

Iscrizioni escluse

Non sono iscritte:

a. le sentenze per violazioni di disposizioni penali del diritto cantonale; b. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena; 17 RS

321.0

18 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 6

331

c. le sentenze di assoluzione che comprendono soltanto una pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50b CPM20), una confisca (art. 69-72 CP e art.

51-52 CPM) o assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM); d. le contravvenzioni, tranne quelle di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d;

e. le decisioni che commutano: 1. pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive, 2. lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive, 3.21 prestazioni personali in multe o privazione della libertà, 4.22 multe in prestazioni personali o privazione della libertà, 5.23 privazione della libertà in prestazioni personali; f.

le pene regolamentari e disciplinari; g. le spese conseguenti a una sentenza.


Art. 10

Dati e diritti di trattamento dei dati 1

L'allegato 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati di VOSTRA.24 2 Le autorizzazioni delle autorità federali e delle autorità cantonali per il trattamento di tali dati figurano in forma di tabelle rispettivamente nell'allegato 2 e nell'allegato 3.


Art. 11

Momento dell'iscrizione

1

Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato.

2

Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di grado superiore passata in giudicato o della decisione successiva.

3

In caso di procedimenti penali pendenti, i dati vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane dall'apertura del procedimento penale o dal cambiamento intervenuto.

4

L'iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché mette in questione lo scopo del procedimento penale.

20 RS

321.0

21 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

22 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

23 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

7

331

a25 Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati 1

I dati personali relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 24) o di estratti specifici per privati (art. 25b) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata. 2 Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Essa serve esclusivamente a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene: a. i dati personali necessari all'identificazione e all'ubicazione del richiedente; b. i dati necessari all'ordinazione; c. i dati necessari al trattamento dell'ordinazione; d. i dati relativi ai costi e al pagamento; e. i dati necessari all'invio dell'estratto; f.

i dati della conferma di cui all'articolo 371a capoverso 2 CP.

3

Ai fini dell'elaborazione dell'estratto, un'interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria.

4

L'allegato 1a disciplina i dati e i relativi campi di dati.

Sezione 4: Eliminazione dei dati

Art. 12

1 Sono eliminati senza indugio da VOSTRA: a.26 le iscrizioni nei casi di cui agli articoli 369 e 369a CP; b. le iscrizioni relative a persone la cui morte è comunicata da un'autorità; c. le sentenze annullate; d. i procedimenti penali pendenti abbandonati o conclusi con una sentenza; e. le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri, non appena le autorità estere hanno dato seguito alla richiesta.

2

L'eliminazione di iscrizioni relative a pene detentive con la sospensione condizionale parziale è retta dalle regole per l'eliminazione di pene con la condizionale (art. 369 cpv. 3 CP).

3

I termini per l'eliminazione di cui all'articolo 369a CP si applicano anche alle interdizioni dell'esercizio della professione pronunciate in base alle precedenti 25 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 8

331

versioni del CP o del CPM27 a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.28 4 In caso di sentenza straniera, la durata dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si fonda sulla durata indicata nella sentenza.29 5 I dati riguardanti l'ordinazione di estratti per privati o di estratti specifici per privati (art. 11a) sono eliminati un anno dopo l'ordinazione degli estratti.30

Sezione 5:

Autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione


Art. 13

Ufficio federale di giustizia 1

L'UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti: a. dati comunicati da autorità federali non collegate; b. sentenze straniere conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e; c.31 sentenze contenenti un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate; d.32 decisioni successive conformemente all'articolo 5 lettera c.

2

Tratta le seguenti richieste di estratto di VOSTRA: a. richieste di privati; b. richieste di autorità federali non collegate; c. richieste di autorità estere.

3

Tratta richieste di estratto di un casellario giudiziale straniero da parte di autorità svizzere collegate.

4

Comunica allo Stato d'origine, se noto, condanne e decisioni successive contro cittadini stranieri in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195933 e dei trattati internazionali vigenti. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni circa le comunicazioni alle autorità estere.


Art. 14

Servizi di coordinamento cantonali 1

I servizi di coordinamento cantonali hanno i compiti seguenti: 27 RS

321.0

28 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

31 Introdotta dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

33 RS

0.351.1

O VOSTRA

9

331

a.34 iscrivono in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità cantonali non collegate a VOSTRA. Sono fatti salvi i casi menzionati all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d;

b. allestiscono estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate; c. sono gli interlocutori cantonali per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni; d. aiutano l'UFG a controllare il trattamento dei dati.

2

I Cantoni possono demandare al loro servizio di coordinamento altri compiti relativi a VOSTRA, in particolare l'iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l'allestimento degli estratti di VOSTRA per le medesime.


Art. 15

Servizio di coordinamento della giustizia militare Il servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti: a.35 iscrive in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA. Sono fatti salvi i casi menzionati all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d; b. allestisce estratti di VOSTRA per le autorità della giustizia militare non collegate;

c. è l'interlocutore della giustizia militare per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.

d. aiuta l'UFG in occasione del suo controllo del trattamento dei dati.


Art. 16

Altre autorità collegate autorizzate all'iscrizione on line 1

Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati: a. le autorità della giustizia penale, comprese le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale; b. le autorità della giustizia militare; c. le autorità preposte all'esecuzione penale.

2

Sono fatti salvi i casi menzionati all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d.36 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 10

331


Art. 17

Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione 1

Le autorità cantonali della giustizia e dell'esecuzione penale non collegate a VOSTRA comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale.

2

Le autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA comunicano i loro dati al servizio di coordinamento della giustizia militare per iscrizione in VOSTRA.

L'Ufficio dell'uditore in capo disciplina i particolari.

2bis

I servizi di coordinamento cantonali e il servizio di coordinamento della giustizia militare comunicano all'UFG le sentenze e le decisioni successive di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d.37 3 Le autorità della giustizia penale della Confederazione non collegate a VOSTRA e le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale e non sono collegate a VOSTRA comunicano i dati all'UFG per iscrizione in VOSTRA.

4

Le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia all'UFG per iscrizione in VOSTRA.

5

Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.


Art. 18

Dovere di diligenza e principi del trattamento dei dati 1

Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

Si accertano che i dati che iscrivono in VOSTRA o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.

3

Se dubita dell'esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l'autorità che procede all'iscrizione invita l'autorità mittente a riesaminare la comunicazione o si procura i complementi necessari mediante richieste d'informazioni. Può stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un'iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti.

4

Le autorità che dispongono di un diritto di trattamento dei dati sono autorizzate a trattare i dati soltanto se questi sono necessari per l'adempimento dei loro compiti legali.

5

I dati del casellario giudiziale di cui all'articolo 366 capoversi 2-4 CP possono essere isolati in una nuova raccolta di dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

6

Le autorità possono trasmettere dati del casellario giudiziale soltanto se dispongono di una espressa base legale formale per tale trasmissione e solo per gli stessi obiettivi per i quali hanno ricevuto tali dati.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

11

331


Art. 19

Obbligo d'informazione degli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle autorità abilitate all'iscrizione per verificare i dati personali da trattare.


Art. 20

Comunicazione circa l'insuccesso del periodo di prova 1

Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che una pena sospesa condizionalmente è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all'articolo 46 capoverso 1 CP, all'articolo 40 capoverso 1 CPM38 o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin39, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della sentenza revocata.

2

Se in occasione dell'iscrizione di una sentenza pronunciata all'estero constata che il fatto giudicato all'estero rientra nel periodo di prova di una pena con la sospensione condizionale o con la sospensione condizionale parziale già iscritta, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova al tribunale svizzero che ha ordinato la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. Se una sentenza pronunciata all'estero rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova all'autorità d'esecuzione.

3

Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che una liberazione condizionale dall'esecuzione delle pene o delle misure è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

4

Se una persona è stata graziata condizionalmente, l'autorità che procede all'iscrizione comunica all'autorità competente in materia di grazia se tale persona è condannata per un reato commesso durante il periodo di prova.

Sezione 6: Comunicazione dei dati

Art. 21

Accesso mediante procedura di richiamo 1

L'accesso mediante procedura di richiamo è retto dall'articolo 367 capoversi 2, 2bis e 4 CP.40 2

L'Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d 38 RS

321.0

39 RS

311.1

40 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

Casellario giudiziale 12

331

e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):41 a.42 prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 199743 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui rientra nel suo settore di competenza; b. indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP; c. espletamento di procedimenti penali (indagini di polizia giudiziaria) relativi a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP; d. trasmissione di informazioni a Interpol: 1. nell'ambito di procedimenti penali avviati, 2. nell'ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP,

3. per la prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI; e. controllo legale del sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus);

f.

direzione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; g. pronuncia o revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 193144 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri come pure preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale45; h. trasmissione di informazioni all'Ufficio europeo di polizia Europol ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alle lettere a e b.

i.46 …

3

Inoltre, per quanto necessario all'espletamento di procedure di naturalizzazione, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione possono consultare, mediante una procedura di richiamo, dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP).47 41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

42 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

43 RS

120

44 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

45 RS

101

46 Abrogata dal n. 13 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2007 (RU 2008 51). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

13

331

4

Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):48 a. prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI, nella misura in cui rientra nel suo settore di competenza; b. trasmissione di informazioni all'Ufficio europeo di polizia (Europol) ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alla lettera a; c. esame delle misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri nonché preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale; d. trasmissione di informazioni ad autorità estere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta (richieste clearing); i dati la cui trasmissione non rientra nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo consenso.49

Art. 22

Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta 1

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP, necessari all'adempimento dei compiti elencati:50 a. le autorità di cui all'articolo 367 capoverso 2 CP:

per l'adempimento dei loro compiti legali secondo l'articolo 365 capoverso 2 CP; b. le autorità amministrative federali e cantonali che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale: per l'espletamento di procedimenti penali; c. il servizio dell'UFG competente per l'assistenza giudiziaria internazionale: per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione; 48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

49 Introdotto dal n. 13 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 14

331

d. le autorità tutorie cantonali e comunali51:

per la pronuncia e la revoca di misure tutorie52;

e. 53 le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali: per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali; f.

le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone: per controlli di sicurezza civili e militari secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI54;

g. le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia: per l'espletamento di procedure di grazia;

h.55 …

i.

il servizio federale competente per la protezione delle persone conformemente all'articolo 22 capoverso 1 LMSI: per la valutazione dei rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali
sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per persone degne di protezione giusta l'articolo 22
capoverso 1 LMSI; j.56 l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori:

per la concessione o la revoca delle abilitazioni di revisori e periti revisori nonché per l'irrogazione di misure nei confronti delle persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

1bis

L'autorità cantonale secondo l'articolo 316 capoverso 1bis del Codice civile57 può richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP e procedimenti penali pendenti ai fini della verifica dell'idoneità dei futuri genitori adottivi secondo l'articolo 5 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 giugno 201158 sull'adozione.59 51 Dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità cantonali di protezione degli adulti e dei minori.

52 Dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: misure di protezione degli adulti e dei minori

53 Priva d'oggetto dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013.

54 RS

120

55 Abrogata dal n. I dell'O del n. I dell'O del 14 dic. 2007, con effetto dal 15 feb. 2008 (RU 2008 51).

56 Introdotta dal n. II dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

57 RS

210

58 RS

211.221.36

59 Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione (RU 2011 3637 5195).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

15

331

1ter

Le autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, per l'adempimento dei compiti elencati nell'articolo 367 capoverso 2bis CP, un estratto concernente sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 e 3bis CP.60 2 A tale scopo le autorità presentano richiesta scritta all'UFG o al servizio di coordinamento cantonale.61


Art. 23

Estratti rilasciati ad autorità estere 1

L'UFG rilascia, su richiesta, estratti del casellario alle autorità estere soltanto se previsto da una convenzione, da un trattato internazionale o da una legge formale oppure se lo Stato richiedente concede la reciprocità.

2

Il DFGP può emanare istruzioni circa il rilascio di estratti alle autorità estere.


Art. 24

Estratto per privati. Principi62 1

Soltanto l'UFG è abilitato al rilascio di estratti a privati.

2

Il privato deve comprovare la propria identità.

3

L'UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest'ultima.63

Art. 25

Estratto per privati. Contenuto64 1

L'estratto rilasciato a privati riporta i seguenti dati personali (all. 1 n. 1): 1. cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2); 2. data di nascita (n. 1.4); 3. luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6); 4. indirizzo (n. 1.10).

2

Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell'estratto rilasciato a privati giusta l'articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive e decisioni d'esecuzione (all. 1 n. 5): 1. data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante (n. 4.2);

2. data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore (n. 4.3); 3. pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica (n. 4.7); 60 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5971 2011 5195). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

61 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 16

331

4. fattispecie e forma di perpetrazione (n. 4.8); 5. tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) (n. 4.11);

6. in caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera (n. 4.12);

7. in caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale (n. 4.13); 8. ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive (n. 4.14); 9. durata del periodo di prova (n. 4.15); 10. tipo di misura (n. 4.16); 11.65 in caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione), data di un eventuale nuovo inizio della decorrenza del termine e data prevista di fine dell'interdizione o del divieto (n. 4.17); 12. menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 4.19);

13. pene accessorie (n. 4.20); 14. data della decisione (n. 5.2); 15. autorità giudicante (n. 5.3); 16. tipo di decisione (n. 5.4); 17. data della liberazione (n. 5.5); 18. pena eseguita, non eseguita (n. 5.6); 19. misura (revoca, modifica o nuova misura) (n. 5.7); 20. durata del periodo di prova prorogato (n. 5.8); 21. menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 5.9);

22. ammonimento (n. 5.10); 23. menzione se vi è stata o no revoca (n. 5.11); 24. menzione se vi è stato o no un ripristino della misura (n. 5.12); 25. pena residua (n. 5.13); 26. esecuzione successiva della pena con la condizionale (n. 5.14); 27. grazia e amnistia (n. 5.15); 65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

17

331

28.66 in caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al numero 11, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento (n. 5.16).

3

Se il casellario giudiziale non contiene alcuna sentenza o nessuna sentenza che secondo l'articolo 371 CP andrebbe riportata nell'estratto rilasciato a privati, su quest'ultimo figura la menzione: non figura nel casellario giudiziale.

a67 Estratto per privati. Calcolo del periodo durante il quale i dati figurano nell'estratto per privati conformemente all'articolo 371 capoverso 4 CP 1

Per una sentenza che non contiene nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 369 CP, ma che contiene un'interdizione o un divieto secondo l'articolo 67 capoversi 2, 3 o 4 o 67b CP oppure secondo l'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 o 50b CPM68, il termine di riferimento ai sensi dell'articolo 369 CP è di dieci anni dal passaggio in giudicato. In applicazione dell'articolo 371 capoverso 4 CP, la sentenza non compare più nell'estratto per privati cinque anni dopo il passaggio in giudicato. Si applica l'articolo 371 capoverso 5 CP.

2

Per una sentenza che non contiene né una sanzione di cui all'articolo 369 CP né un'interdizione o un divieto secondo il capoverso 1, ma che contiene un'interdizione o un divieto secondo l'articolo 16a DPMin69, il termine di riferimento ai sensi dell'articolo 369 CP è di sette anni dal passaggio in giudicato. In applicazione dell'articolo 371 capoverso 4 CP, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 371 capoverso 2 CP, la sentenza non compare più nell'estratto per privati tre anni e mezzo dopo il passaggio in giudicato. Si applica l'articolo 371 capoverso 5 CP.

b70 Estratto specifico per privati. Principi 1

Soltanto l'UFG è abilitato a rilasciare a privati estratti specifici secondo l'articolo 371a CP.

2

Il privato deve comprovare la propria identità e allegare l'attestazione scritta di cui all'articolo 371a capoverso 2 CP.

3

L'UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest'ultima.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

68 RS

321.0

69 RS

311.1

70 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 18

331

c71 Estratto specifico per privati. Attestazione del datore di lavoro o dell'organizzazione 1

L'attestazione del datore di lavoro o dell'organizzazione che esige la presentazione dell'estratto specifico per privati deve in ogni caso contenere i seguenti dati: a. nome, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail del datore di lavoro o dell'organizzazione;

b. nome e firma di una persona dipendente dal datore di lavoro o dell'organizzazione che ha partecipato alla procedura di assunzione;

c. data

dell'attestazione;

d. cognome, nome e data di nascita del privato; e. attività del privato presso il datore di lavoro o l'organizzazione.

2

Con l'attestazione scritta, il datore di lavoro o l'organizzazione conferma che il privato si candida presso di sé a un'attività professionale o a un'attività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o che esercita presso di sé una siffatta attività e pertanto deve presentare un estratto specifico per privati. 3 L'attestazione è valida per tre mesi dal suo rilascio.

4

L'UFG verifica la correttezza del contenuto delle attestazioni mediante controlli a campione.

d72 Estratto specifico per privati. Contenuto 1

L'estratto specifico per privati riporta in ogni caso i seguenti dati personali (all. 1 n. 1):

a. cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2); b. data di nascita (n. 1.4); c. luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6); d. indirizzo (n. 1.10).

2

Se il casellario giudiziale contiene una sentenza che deve figurare nell'estratto specifico per privati giusta l'articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, in tale estratto sono indicati tutti i dati menzionati nell'articolo 25 capoverso 2 relativi a tale sentenza.

3

Se il casellario giudiziale non contiene nessuna sentenza che deve figurare nell'estratto specifico per privati giusta l'articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, su quest'ultimo figura la menzione: «Non è iscritta alcuna interdizione di esercitare un'attività e alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili».

71 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

72 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

19

331

4

Nell'estratto specifico per privati figurano anche le sentenze che contengono un'interdizione dell'esercizio di una professione secondo le precedenti versioni del CP o del CPM73 pronunciate a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.

e74 Estratto specifico per privati. Definizione delle attività per le quali può essere chiesto un estratto specifico per privati secondo l'articolo 371a CP 1

Le espressioni «attività professionale» e «attività extraprofessionale organizzata» sono definite nell'articolo 67a capoverso 1 CP e nell'articolo 50a capoverso 1 CPM75.

2

Sono considerate attività implicanti il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili: a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente: 1. l'insegnamento, 2. l'educazione e la consulenza, 3. l'assistenza e la sorveglianza, 4. la cura,

5. gli esami e i trattamenti di natura fisica, 6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica, 7. la ristorazione,

8. il

trasporto,

9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minori o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l'attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l'attività principale del privato in questione;

b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono fatte salve le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili.

3

Sono considerate particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 CP le persone che, a causa della loro età, di una malattia o di una deficienza fisica o psichica di lunga durata, dipendono dall'aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.

73 RS

321.0

74 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

75 RS

321.0

Casellario giudiziale 20

331

Sezione 7: Diritto all'informazione delle persone interessate

Art. 26

1 Ogni persona può chiedere all'UFG se in VOSTRA esiste un'iscrizione sul suo conto. All'occorrenza può consultare l'iscrizione completa che la concerne; sono fatte salve le restrizioni del diritto d'accesso secondo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199276 sulla protezione dei dati (LPD).

2

Chi intende far valere il proprio diritto all'informazione deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta.

3

L'informazione è data oralmente allo sportello. Non è consentito l'accesso diretto allo schermo del computer o alle singole parti del programma di VOSTRA. Se registrata, la persona interessata può consultare integralmente allo sportello un estratto con tutte le iscrizioni. Tale documento scritto non può essere rilasciato.

4

Se la persona in questione constata che l'estratto integrale contiene dati errati, può fare valere le sue pretese secondo l'articolo 25 LPD.

Sezione 8: Sicurezza dei dati ed esigenze tecniche

Art. 27

Sicurezza dei dati

1

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare: a. l'ordinanza del 26 settembre 200377 sull'informatica nell'Amministrazione federale;

b. l'ordinanza del 14 giugno 199378 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

2

Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico.

3

L'UFG provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.


Art. 28

Verbale d'aggiornamento

Ogni trattamento di dati in VOSTRA viene registrato.


Art. 29

Esigenze tecniche

1

L'infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare le esigenze tecniche applicabili nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione della Confederazione.

76 RS

235.1

77 RS

172.010.58

78 RS

235.11

O VOSTRA

21

331

2

Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.

Sezione 9: Emolumenti e ripartizione dei costi

Art. 30

Emolumenti per estratti per privati ed estratti specifici per privati79 1

L'UFG riscuote un emolumento di 20 franchi per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati.80 2 Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l'emolumento di 20 franchi è riscosso per ogni estratto.

3

Gli emolumenti versati non sono restituiti.

4

Nell'emolumento sono compresi gli esborsi, segnatamente i costi per la consultazione di terzi, le prestazioni in relazione al traffico dei pagamenti e all'incasso nonché nell'ambito della trasmissione, della comunicazione e del trattamento delle ordinazioni.

5

Per il resto è applicabile l'ordinanza generale dell'8 settembre 200481 sugli emolumenti.


Art. 31

Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni 1

La Confederazione si assume le spese d'installazione e d'esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

2

I Cantoni si assumono le spese d'installazione e d'esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

3

Le autorità collegate si assumono le spese d'acquisto e d'esercizio degli apparecchi utilizzati.

Sezione 10: Ricerca, pianificazione e statistica

Art. 32

Diritto applicabile

Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 22 della LPD82.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

81 RS

172.041.1

82 RS

235.1

Casellario giudiziale 22

331


Art. 33

Comunicazione dei dati ' 1

La comunicazione di dati personali di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica compete all'UFG.

2

L'UFG mette periodicamente a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di VOSTRA necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 34

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 1° dicembre 199983 sul casellario giudiziale informatizzato è abrogata.


Art. 35

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

83 [RU

1999 3509, 2000 2964, 2003 3669 all. n. 7 5267 all. n. 1, 2004 4813 all. n. 9, 2006 939]

O VOSTRA

23

331

Allegato 184 (art. 10 cpv. 1)

Dati e campi di dati di VOSTRA 1.

Dati personali

1.1

Numero attribuito ai dati personali (numero sistematico progressivo) 1.2

Cognome, cognome di nascita, nome 1.3 Cognomi

precedenti

1.4

Data, luogo e Paese di nascita 1.5 Sesso 1.6

Luogo di origine, cittadinanza 1.7 Genitori 1.8 Stato civile

1.9 Coniuge 1.10

Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora 1.11 Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone)

1.12

Statuto di soggiorno di uno straniero 1.13

Menzione di un'eventuale sentenza 1.14

Menzione di un eventuale procedimento penale pendente 1.15

Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero 1.16

Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione 2.

Dati concernenti false identità 2.1 Cognome,

nome

2.2 Data

di

nascita

3.

Dati su procedimenti penali pendenti 3.1

Numero attribuito ai dati personali giusta il numero 1.1 3.2

Data di notifica del procedimento 3.3

Autorità responsabile del procedimento 3.4

Numero di riferimento usato dall'autorità responsabile del procedimento 3.5 Imputazioni

84 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 24

331

4.

Dati su sentenze

4.1

Numero della sentenza (numero sistematico progressivo) 4.2

Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante 4.3

Data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore 4.4

Numero di riferimento usato dall'autorità giudicante 4.5

Cantone d'esecuzione (sentenza militare) 4.6

In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa 4.7

Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica 4.8

Fattispecie e forma di perpetrazione 4.9 Tasso

alcolemico

4.10

Data della perpetrazione (data o periodo) 4.11 Tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) 4.12

In caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera 4.13

In caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale 4.14

Ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive 4.15

Durata del periodo di prova 4.16 Tipo

di

misura

4.17

In caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di un'eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell'interdizione o del divieto 4.18

Durata in giorni del carcere preventivo computato 4.19

Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa 4.20 Pene

accessorie

4.21

Regole relative alla commisurazione della pena 5.

Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione 5.1

Numero della decisione (numero sistematico progressivo) 5.2

Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato 5.3 Autorità

giudicante

O VOSTRA

25

331

5.4 Tipo

di

decisione

5.5

Data della liberazione 5.6

Pena eseguita, non eseguita 5.7

Misura (revoca, modifica o nuova misura) 5.8

Durata del periodo di prova prorogato 5.9

Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa 5.10 Ammonimento 5.11 Menzione se vi è stata o no revoca 5.12

Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura 5.13 Pena

residua

5.14

Esecuzione successiva della pena con la condizionale in caso di pene residue 5.15

Grazia e amnistia

5.16

In caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al n. 4.17, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento 6.

Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri 6.1

Dati personali giusta il numero 1 6.2

Motivo della richiesta 6.3

Menzione di un eventuale arresto 6.4

Autorità richiedente e data della richiesta 6.5

Autorità estera richiesta

Casellario giudiziale 26

331

Allegato 1a85 (art. 11a cpv. 4) Dati e campi di dati relativi all'ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati 1.

Dati personali

1.1

Cognome, cognome di nascita, nome 1.2

Data di nascita

1.3 Sesso 1.4

Luogo di origine, cittadinanza 1.5

Stato civile

1.6

Indirizzo

1.7

Indirizzo e-mail

1.8

Numero di telefono

1.9

Genitori

1.10 Indirizzo di spedizione 1.11 Documento d'identità (numero/tipo) 2.

Dati sull'ordinazione 2.1

Numero di ordinazione generato automaticamente 2.2

Data e ora dell'ordinazione 2.3

Data e ora della stampa del modulo di ordinazione da parte del richiedente 2.4

In caso di ordinazione all'ufficio postale: ufficio postale, sportello, impiegato che ha trattato l'ordinazione 2.5

Stato dell'ordinazione 2.6

Numero di estratti richiesti 2.7

Modalità di ordinazione 2.8

Data e ora della trasmissione cumulativa di ordinazioni all'ufficio postale 3.

Dati relativi al trattamento delle ordinazioni dopo il loro ricevimento 3.1

Stato del trattamento dell'ordinazione 3.2

Data e ora dell'iscrizione elettronica della domanda presso l'UFG 3.3

Commento del supporto tecnico 85 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

O VOSTRA

27

331

3.4

In caso di rispedizione: motivo della rispedizione 3.5

In caso di rispedizione: data e ora della rispedizione 3.6

In caso di domanda di un estratto digitale: data e ora del download 3.7

Stato del download dell'estratto digitale 3.8

In caso di autenticazione: indicazione del Paese per il quale l'estratto deve essere autenticato 3.9

In caso di autenticazione: data dell'autenticazione 4.

Dati relativi ai costi e al pagamento 4.1

Importo totale dovuto in franchi svizzeri 4.2

Spese di autenticazione 4.3

Spese di spedizione 4.4

Modalità di pagamento 4.5

Stato del pagamento 4.6

Informazioni adminpay 4.7

Numero di transazione in caso di pagamento con carta di credito 4.8

Stato del pagamento con carta di credito 4.9

Data e ora della fine del processo di pagamento con carta di credito 5.

Dati relativi all'invio degli estratti 5.1

Data e ora previste per l'invio dell'estratto per privati 5.2

Data di invio

5.3

Modalità di invio dell'estratto 5.4

In caso di invio mediante corriere straniero: numero d'invio generato automaticamente 5.5

In caso di invio mediante corriere straniero: indicazione del corriere 5.6

In caso di invio per raccomandata: numero della raccomandata 5.7

Invio di estratto autenticato: data e ora 6.

Dati relativi all'attestazione del datore di lavoro o dell'organizzazione in caso di ordinazione di estratti per privati 6.1

Nome del datore di lavoro o dell'organizzazione 6.2

Indirizzo del datore di lavoro o dell'organizzazione 6.3

Numero di telefono del datore di lavoro o dell'organizzazione 6.4

Indirizzo e-mail del datore di lavoro o dell'organizzazione 6.5

Nome della persona che ha partecipato alla procedura di assunzione

Casellario giudiziale 28

331

6.6 Data

dell'attestazione

6.7

Descrizione dell'attività del privato presso il datore di lavoro o l'organizzazione

VOSTRA. O

29

331

Allegato 286 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali A =

Consultazione

E =

Iscrizione

(prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

1. Dati personali Numero attribuito ai dati

personali

(numero sistematico progres-

sivo)

A A A A A A A A A A A A A A A86 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU 2009 6937). Aggiornato dal n. I 2

dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5971), dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RU 2011 1031), dal n. II dell'O del 14 nov. 2012 (RU 2012 6071) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Casellario giudiziale 30

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

Cognome,

cognome di

nascita, nome

E E A E A A A A A A A E A A ACognomi

precedenti

E A A A A A A A A A A A A A AData, luogo e

Paese di nascita

E E A E A A A A A A A E A A ASesso E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

Luogo di

origine, cittadinanza

E E A E A A A A A A A E A A AGenitori E

E

A

E A

A A

A

A

A

A

E

A

A

A

Stato civile,

coniuge

E E A E A A A A A A A E A A AIndirizzo,

domicilio

sconosciuto,

senza fissa

dimora

E E A E A A A A A A A E A A A

VOSTRA. O

31

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

Annotazione

di trattamento

(informazioni

supplementari

per l'identificazione di

persone)

E A A A A A A A A A A A A A AStatuto di

soggiorno dello

straniero

E E A E - A A A A A - A A A AMenzione di

un'eventuale

sentenza

A A A A A A A A A A A A A A AMenzione di

un eventuale

procedimento

penale pendente

A A A A A A A A - A - A A - -Menzione di

un'eventuale

domanda

pendente al

A A A A - A A A A A - A A A A

Casellario giudiziale 32

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

casellario

giudiziale

straniero Data della prima iscrizione

e dell'ultima

mutazione

A A A A A A A A A A A A A A A2. Dati concernenti false identità Cognome, nome E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

Data di nascita E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

3. Dati su procedimenti penali pendenti Numero attri-

buito ai dati

personali giusta

il

n. 1.1

A A A A A A A A - A - A A - -Data di notifica

del procedimento

E E A E A A A A - A - E A - -

VOSTRA. O

33

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

Autorità responsabile del

procedimento

E E A E A A A A - A - E A - -Numero di

riferimento

utilizzato

dall'autorità

responsabile del

procedimento

E E A E A A A A - A - E A - -Imputazioni E E A E A A

A

A

A

E

A

-

4. Dati su sentenze Numero della

sentenza (numero sistematico

progressivo)

A A A A A A A A A A A A A A AData della

sentenza, della

notifica e del

passaggio in

giudicato

E E A E A A A A A A A E A A A

Casellario giudiziale 34

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

nonché autorità

giudicante Data della sentenza di grado

inferiore e

autorità di grado

inferiore

E E A E A A A A A A A E A A ANumero di

riferimento

utilizzato

dall'autorità

giudicante

E E A E A A A A A A A E A A ACantone d'ese-

cuzione (sentenza militare)

E A A E A A A A A A A A A A AIn contradditto-

rio, in contumacia, decreto

d'accusa

E E A E A A A A A A A E A A APena iniziale,

complementare,

E E A E A A A A A A A E A A A

VOSTRA. O

35

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

parzialmente

complementare,

unica Fattispecie e forma di perpetrazione

E E A E A A A A A A A E A A ATasso alcole-

mico

E E A E A A A A A A A E A A AData della

perpetrazione

(data o periodo)

E E A E A A A A A A A E A A ATipo e durata

della pena

principale

nonché forma

dell'esecuzione

(senza condizionale, con la

condizionale

parziale, con la

condizionale)

E E A E A A A A A A A E A A A

Casellario giudiziale 36

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

In caso di pena

pecuniaria,

numero di

aliquote giornaliere nonché

ammontare

(valuta) della

singola aliquota

giornaliera

E E A E A A A A A A A E A A AIn caso di pena

con la sospensione condizio-

nale parziale,

durata complessiva nonché

durata della

parte della pena

con la sospensione condizio-

nale

E E A E A A A A A A A E A A AAmmontare e

valuta delle

E E A E A A A A A A A E A A A

VOSTRA. O

37

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

multe, pene

detentive

sostitutive Durata del periodo di prova

E E A E A A A A A A A E A A ATipo

di

misura

E E A E A A A

A

A

A

A

E

A A A

In caso di

interdizione di

esercitare

un'attività e di

divieto di avere

contatti e di

accedere ad aree

determinate:

contenuto

secondo il

dispositivo della

sentenza, data

d'inizio, durata

secondo il

dispositivo della

sentenza,

E A A A A A A A A A A A A A A

Casellario giudiziale 38

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

informazioni

sulla sospensione dell'interdi-

zione o del

divieto (data di

inizio e di fine

dell'esecuzione,

autorità che

iscrive i dati),

data di

un'eventuale

ripresa della

decorrenza del

termine e data

prevista di fine

dell'interdizione

o del divieto Durata (in giorni) del

carcere preventivo computato

E E A E A A A A A A A E A A AMenzione di

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

VOSTRA. O

39

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

un'eventuale

norma di condotta o assisten-

za riabilitativa Pene accessorie E E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

Regole relative

alla commisurazione della pena

E E A E A A A A A A A E A A A5. Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione Numero della

decisione

(numero sistematico progres-

sivo)

A A A A A A A A A A A A A A AData della

decisione, della

notifica e del

passaggio in

giudicato

E E A E A A A A A A A E A A E M Autorità

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Casellario giudiziale 40

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

giudicante Tipo di

decisione

E E A E A A A A A A A E A A E M Data della

liberazione

E E A E A A A A A A A E A A E M Pena eseguita,

non eseguita

E E A E A A A A A A A E A A E M Misura (revoca,

modifica o

nuova misura)

E E A E A A A A A A A E A A E M Durata del

periodo di prova

prorogato

E E A E A A A A A A A E A A E M Menzione di

un'eventuale

norma di

condotta o

assistenza

riabilitativa

E E A E A A A A A A A E A A E M Ammonimento E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

VOSTRA. O

41

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

Menzione se vi

è stata o no

revoca

E E A E A A A A A A A E A A E M Menzione se vi

è stato o no un

ripristino della

misura

E E A E A A A A A A A E A A E M Pena residua

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Esecuzione

successiva della

pena con la

condizionale

E E A E A A A A A A A E A A E M Grazia e

amnistia

E E A E A A A A A A A E A A E M In caso di

interdizione di

esercitare

un'attività e di

divieto di avere

contatti e di

accedere ad aree

E A A A A A A A A A A A A A A

Casellario giudiziale 42

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

determinate:

dati di cui

all'all. 1 n. 4.17, informazioni

sull'interdizione

o sul divieto cui

si riferisce la

decisione

ulteriore, nuovo

contenuto

secondo il

dispositivo della

decisione,

informazioni

sulla nuova

durata, data di

passaggio in

giudicato della

modifica, data

di sospensione

dell'interdizione

o del divieto,

informazioni

VOSTRA. O

43

331

Nome del campo

di dati

con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta Ufficio

federale

di

giustizia

Casellario giu-

diziale

Autorità

della

giustizia

penale

Ufficio

federale

di polizia

Giustizia

militare

Personale

dell'

esercito

(AFC 1)

Autorità di

controllo

della

Confederazione

competenti

per i

controlli di

sicurezza

relativi alle

persone

Servizio

delle

attività

informative della

Confederazione

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

dell'asilo

Ufficio

federale

della

migrazione

Settore

degli

stranieri

Ufficio

federale

della

migrazione

Cittadinanza

Organo

preposto

all'esecuzione del

servizio

civile

Autorità

amministrative

federali

che pronunciano

decisioni

penali

Ufficio

federale

di

giustizia

Assistenza giu-

diziaria

Servizio

federale

di

sicurezza

(SFS) e

Autorità

federale

di

sorveglianza

dei

revisori

(ASR)

Autorità

competente in

materia

di grazia

Autorità

competente in

materia

di

amnistia

sulle misure di

accompagnamento

6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri Dati personali giusta il n. 1

E E - E - - E E - - - - - -Motivo della

richiesta

E E - E - - E E - - - - - -Menzione di un

eventuale

arresto

E E - E - - E E - - - - - -Autorità

richiedente e

data della

richiesta

E E - E - - E E - - - - - -Autorità stranie-

ra richiesta

E E - E - - E E - - - - - -

Casellario giudiziale 44

331

Allegato 387 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali A =

Consultazione

E =

Iscrizione

(prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo

di dati

Servizi di

coordinamento

(SCC)

Autorità

della

giustizia

penale

Autorità

preposte

all'esecuzione penale

Polizia degli

stranieri

Autorità

competenti

per la naturalizzazione

a livello

cantonale

Uffici della

circolazione

Autorità

tutorie88 e

autorità

competenti in

materia di

adozione

Autorità

competenti

per la priva- zione della

libertà per- sonale a fini

assistenziali89 Autorità

competenti

in materia

di controlli

di sicurezza

relativi alle

persone

secondo la

LMSI90

Autorità

competente

in materia

di grazia

Autorità

competente

in materia

di amnistia

1. Dati personali Numero d'identità (numero sistematico progressivo) A A A A A A A A A ACognome, cognome di

nascita, nome

E E A A A A A A A A87 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 14 dic. 2007 (RU 2008 51). Aggiornato dal n. II 2 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione (RU 2011 3637) e dal n. II

cpv. 3 dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

88 Dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione degli adulti e dei minori.

89 Colonna priva d'oggetto dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013.

90 RS

120

VOSTRA. O

45

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Nome del campo

di dati

Servizi di

coordinamento

(SCC)

Autorità

della

giustizia

penale

Autorità

preposte

all'esecuzione penale

Polizia degli

stranieri

Autorità

competenti

per la naturalizzazione

a livello

cantonale

Uffici della

circolazione

Autorità

tutorie88 e

autorità

competenti in

materia di

adozione

Autorità

competenti

per la priva- zione della

libertà per- sonale a fini

assistenziali89 Autorità

competenti

in materia

di controlli

di sicurezza

relativi alle

persone

secondo la

LMSI90

Autorità

competente

in materia

di grazia

Autorità

competente

in materia

di amnistia

Cognomi precedenti

E A A A

A

A

A

A

A ACon accesso diretto (on line)

Previa richiesta scritta Data, luogo e Paese di nascita

E E A A A A A A A ASesso

E

E

A

A

A

A

A

A

A AAttinenza, nazionalità

E

E

A

A

A

A

A

A

A AGenitori

E

E

A

A

A

A

A

A

A AStato civile, coniuge E E A A

A

A

A

A

A AIndirizzo, domicilio scono-

sciuto, senza fissa dimora E E A A A A A A A AAnnotazione di trattamento

(informazioni supplementari per l'identificazione

di persone)

A A A A A A A A A AStatuto di soggiorno dello

straniero

E E A A A - A A A AMenzione di un'eventuale

sentenza

A A A A A A A A A AMenzione di un eventuale

procedimento penale A A A - A - - - A -

Casellario giudiziale 46

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta pendente Menzione di un'eventuale domanda pendente al

casellario giudiziale straniero

A A A A A - A A A AData della prima iscrizione

e dell'ultima mutazione A A A A A A A A A A2. Dati concernenti false identità Cognome,

nome E E E A

A

A

A

A

A AData di nascita

E

E

E

A

A

A

A

A

A A3. Dati su procedimenti penali pendenti Numero d'identità giusta

il n. 1.1

A A A - A - - - A -Data di notifica del

procedimento

E E A - A - - - A -Autorità responsabile

del procedimento

E E E - A - - - A -Numero di riferimento

utilizzato dall'autorità responsabile del procedimento

E E A - A - - - A -Imputazioni

E

E

A

-

A

-

4. Dati su sentenze Numero della sentenza (numero sistematico

A A A A A A A A A A

VOSTRA. O

47

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta progressivo) Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante

E E E A A A A A A AData della sentenza

di grado inferiore e autorità di grado inferiore

E E E A A A A A A ANumero di riferimento

utilizzato dall'autorità giudicante

E E A A A A A A A ACantone d'esecuzione

(sentenza militare) A A A A A A A A A AIn contraddittorio,

in contumacia,

decreto d'accusa

E E A A A A A A A APena iniziale, complemen-

tare, parzialmente complementare, unica

E E A A A A A A A AFattispecie e forma

di perpetrazione

E E A A A A A A A ATasso alcolemico

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

Data della perpetrazione

(data o periodo)

E E E A A A A A A ATipo e gravità della pena

principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la

condizionale parziale, con la condizionale)

E E A A A A A A A A

Casellario giudiziale 48

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta In caso di pena pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare

(valuta) della singola aliquota giornaliera

E E A A A A A A A AIn caso di pena con la

sospensione condizionale parziale, gravità

complessiva nonché gravità della parte della pena con la sospensione condizionale E E A A A A A A A AAmmontare e valuta

delle multe, pene detentive alternative

E E A A A A A A A ADurata del periodo di prova E

E

A

A

A

A

A

A

A ATipo di misura

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

In caso di interdizione di

esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il

dispositivo della sentenza, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della

sentenza, informazioni sulla sospensione

dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di

un'eventuale ripresa della decorrenza del termine e A A A A A A A A A A

VOSTRA. O

49

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta data prevista di fine dell'interdizione o del divieto Durata (in giorni) del car-

cere preventivo computato E E A A A A A A A AMenzione di un'eventuale

norma di condotta o assistenza riabilitativa E E A A A A A A A APene accessorie

E

E

A

A

A

A

A

A

A ARegole relative alla

commisurazione della pena E E A A A A A A A A5. Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione Numero della decisione

(numero sistematico progressivo)

A A A A A A A A A AData della decisione,

della notifica e del passaggio in giudicato E E E A A A A A A E M

Autorità giudicante E E E A A

A

A

A

A E M

Tipo di decisione

E

E

E

A

A

A

A

A

A E M

Data

della

liberazione

E E E A

A

A

A

A

A E M

Pena eseguita, non eseguita E E E A

A

A

A

A

A E M

Misura (revoca, modifica o nuova misura)

E E E A A A A A A E M

Durata del periodo

di prova prorogato

E E E A A A A A A E M

Menzione di un'eventuale norma di condotta o

assistenza riabilitativa E E E A A A A A A E M

Casellario giudiziale 50

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta Ammonimento

E E E A

A

A

A

A

A E M

Menzione se vi è stata o no revoca

E E E A A A A A A E M

Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura E E E A A A A A A E M

Pena

residua

E E E A

A

A

A

A

A E M

Esecuzione successiva della pena con la condizionale

E E E A A A A A A E M

Grazia e

amnistia

E A A A A A A A A E M In caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui all'all. 1

n. 4.17, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il

dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione

dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento

A A A A A A A A A A

VOSTRA. O

51

331

Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta 6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri Dati personali giusta il n. 1 E E

E

E

-

-

-

Motivo della richiesta

E

E

E

E

-

-

-

Menzione di un eventuale

arresto

E E E E - - - - - -Autorità richiedente e

data della richiesta E E E E - - - - - -Autorità straniera richiesta E

E

E

E

-

-

-

Casellario giudiziale 52

331