1
Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato del 1° dicembre 1999 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 360bis capoverso 6 e 397bis capoverso 1 lettera h
del Codice penale1 (CP), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto 1 Il servizio competente dell'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) tiene in collaborazione con altre autorità federali e con i Cantoni un casellario giudiziale informatizzato (casellario).2 2 Nel casellario sono tenuti dati concernenti: a. le
persone
condannate,
comprese le sentenze penali nel territorio della Confederazione;
b. gli Svizzeri condannati, comprese le sentenze penali all'estero; c. le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
Art. 2
Scopo Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: a. espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e della Corte penale federale; b. espletamento di procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e d'estradizione;
c. esecuzione delle pene e delle misure, in particolare modifica o revoca delle misure e pianificazione dell'esecuzione; d. esecuzione di controlli di sicurezza civili e militari; RU 1999 3509
1 RS
311.0
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
331
Casellario giudiziale 2
331
e. pronuncia o revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero, in particolare di espulsioni pronunciate da un giudice e misure d'allontanamento d'ordine politico;
f.
esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 28 giugno 19984 sull'asilo;
g. espletamento
di
procedure di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre e licenze per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale; i.
esecuzione della protezione consolare; j.
trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale; k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali;
l.7 esame delle condizioni d'ammissione e d'esclusione nel quadro della legge federale del 6 ottobre 19958 sul servizio civile sostitutivo.
Art. 3
Autorità partecipanti 1
Le autorità seguenti possono iscrivere direttamente (online) nel casellario condanne o decisioni successive: a. il servizio dell'Ufficio federale competente per la tenuta del casellario; b. le autorità
della giustizia penale; c. le autorità della giustizia militare; d. le autorità preposte all'esecuzione penale; e. i servizi di coordinamento cantonali.
2
Le seguenti autorità non collegate al casellario notificano all'Ufficio federale o al servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive per l'iscrizione nel casellario: a. le autorità di cui al capoverso 1 lettere b-d, se non sono collegate al casellario;
b. la Corte penale federale; c. le autorità amministrative federali.
3 RS
142.20
4 RS
142.31
5 RS
741.01
6 RS
431.01
7
Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 5 dic. 2003 sulla procedura d'ammissione al servizio civile (RS 824.016).
8 RS
824.0
Informatizzato
3
331
3
Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l'adempimento dei loro compiti legali:
a.9 le autorità di cui al capoverso 1 e il Servizio INTERPOL dell'Ufficio federale di polizia;
b. il Ministero pubblico della Confederazione; c.10 l'Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria nonché per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento; d. il Gruppo del personale dell'esercito, per compiti concernenti esclusioni, promozioni e mutazioni; e. l'Ufficio federale dei rifugiati; f.
l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione 11; g. le autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale; i.
le autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
j.13 l'organo d'esecuzione del servizio civile.
4
Le autorità seguenti non collegate al casellario possono, per l'adempimento dei loro compiti legali, chiedere un estratto del casellario presso l'Ufficio federale o il servizio di coordinamento cantonale: a. le autorità di cui ai capoversi 1 a 3 che non sono collegate al casellario; b. il servizio dell'Ufficio federale competente per l'assistenza giudiziaria internazionale;
c. le autorità tutorie cantonali e comunali; d. le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali;
e. le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone; f.
le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia; g. le autorità cantonali competenti per la procedura di naturalizzazione; 9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
12 RS
120
13 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 5 dic. 2003 sulla procedura d'ammissione al servizio civile (RS 824.016).
Casellario giudiziale 4
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h.14 il servizio della Confederazione competente dell'esecuzione della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
Art. 4
Alta vigilanza e coordinamento da parte dell'Ufficio federale 1
L'Ufficio federale esercita l'alta vigilanza sul trattamento del casellario ai sensi della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
2
Coordina le proprie attività con le autorità della Confederazione e dei servizi di coordinamento cantonali partecipanti al casellario.
3
Rilascia i diritti individuali di trattamento del casellario.
Art. 5
Dovere di diligenza delle autorità partecipanti 1
Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.
2
Si accertano che i dati che iscrivono nel sistema o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.
Art. 6
Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali 1
I servizi di coordinamento cantonali: a. richiamano periodicamente le sentenze con periodo di prova secondo gli articoli 41 numero 4, 49 numero 4 e 96 numero 4 CP nonché articoli 32 numero 4 e 34 numero 4 del Codice penale militare15 (CPM); predispongono decisioni sulla cancellazione e le registrano; per gli altri periodi di prova impartiti
da un'autorità della Confederazione, questi compiti sono garantiti dall'Ufficio federale; b. iscrivono le sentenze e le decisioni successive delle autorità cantonali non collegate al casellario (art. 3 cpv. 2); c. allestiscono
estratti
del casellario per le autorità cantonali non collegate (art. 3 cpv. 4);
d. assolvono i compiti di un servizio di riferimento per l'Ufficio federale per quanto concerne l'osservanza della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
2
I Cantoni possono demandare altri compiti al loro servizio di coordinamento, in particolare l'iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l'allestimento degli estratti del casellario per le medesime.
14 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2964).
15 RS
321.0
Informatizzato
5
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Art. 7
Sicurezza dei dati
1
Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 10 giugno 199116 concernente la protezione delle applicazioni dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale, le pertinenti istruzioni sulla sicurezza informatica dell'Ufficio federale dell'informatica e l'ordinanza del 14 giugno 199317 sulla protezione dei dati.
2
Le autorità collegate prendono nei propri settori provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico.
3
L'Ufficio federale provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.
Art. 8
Verbale d'aggiornamento
Nel casellario sono registrate tutte le operazioni effettuate da una persona.
Sezione 2: Contenuto del registro
Art. 9
Iscrizioni e mutazioni Nel casellario sono iscritti: a. le condanne per crimini o delitti pronunciate dai tribunali civili o militari, senza riguardo alla gravità della pena inflitta; b. le condanne per contravvenzioni previste dal CP o da altre leggi federali quando sia stata pronunciata la pena dell'arresto; c. le condanne a una multa superiore a 500 franchi per contravvenzioni al CP o ad altre leggi federali, laddove l'autorità giudicante è autorizzata o obbligata a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena di arresto o di detenzione; d. le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne ivi pronunciate e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione a norma del CP e della presente ordinanza;
e. il fatto che una condanna è stata pronunciata con il beneficio condizionale della pena o con un periodo di prova per la cancellazione della multa (art. 41, 49 e 96 CP nonché art. 32 e 34 CPM18); f.
i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni: 1. la cancellazione della sentenza (art. 41, 49, 80, 94, 95, 96 e 99 CP nonché art. 32, 34 e 59 CPM); nel caso dell'articolo 49 numero 4 CP anche l'eventuale rifiuto di cancellazione,
16 [RU
1991 1288, 1993 1962 art. 36 n. 2, 1997 2779 II 3, 1999 704 II 1. RU 2000 1227 all. I 2]. Vedi ora l'O del 26 sett. 2003 sull'informatica nell'Amministrazione federale (RS 172.010.58).
17 RS
235.11
18 RS
321.0
Casellario giudiziale 6
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2. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale della pena, l'ammonimento e la protrazione del periodo di prova (art. 41 e 96 CP nonché art. 32 CPM), 3. la reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio, nell'esercizio della potestà dei genitori o della tutela, come anche la revoca dell'interdizione di esercitare una professione, un'industria o un commercio (art. 77-79 CP e art. 58 CPM); g. i fatti che concernono l'esecuzione delle pene o misure: 1. le decisioni dell'autorità giudicante secondo gli articoli 42 numero 5, 43 numeri 3 e 5, 44 numeri 3 e 5, 45 numeri 3 e 6, 93 e 100ter numeri 3 e 4 CP,
2. le decisioni delle autorità competenti o esecutive secondo gli articoli 38, 42 numero 4, 43 numero 4, 44 numero 4, 45 numeri 2-4, 94, 94bis, 95 numeri 4 e 5 e 100ter numeri 1 e 2 CP nonché giusta l'articolo 31 CPM, 3. la grazia e l'amnistia; h. le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
Art. 10
Iscrizione di sentenze 1
Nell'iscrizione di sentenze si devono menzionare le pene principali, le pene accessorie (art. 51, 53-56 CP e art. 36, 38 e 40 CPM19), le misure di sicurezza (art. 42-44
CP) e le misure secondo l'articolo 100bis CP.
2
Se la condanna comprende anche contravvenzioni non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione, queste ultime vanno parimente iscritte.
Art. 11
Iscrizioni concernenti gli adolescenti 1
Nel casellario sono inoltre iscritte le misure e le pene pronunciate contro adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto, eccettuati l'ammonimento, l'obbligo di prestare un lavoro e la multa. Le iscrizioni relative a un delitto devono essere immediatamente cancellate (art. 361 CP).
2
Il rinvio secondo l'articolo 97 CP della decisione circa l'inflizione di una pena o una misura non dà luogo a iscrizione.
Art. 12
Iscrizioni escluse
Nel casellario non sono iscritte: a. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena o si è esentato dalla medesima;
b. le misure e le pene disciplinari inflitte ai fanciulli; 19 RS
321.0
Informatizzato
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331
c. le multe inflitte per contravvenzioni; sono fatti salvi gli articoli 9 lettera c e 10 capoverso 2;
d. la commutazione delle multe in arresto; e. le pene disciplinari pronunciate in base al CPM20 o ad altre disposizioni del diritto penale militare nonché l'obbligo di prestare un lavoro (art. 226 CPM);
f.
le pene regolamentari e disciplinari; g. le
spese.
Art. 13
Comunicazione di sentenze contro cittadini stranieri 1
L'Ufficio federale comunica allo Stato d'origine pene e decisioni successive contro cittadini stranieri a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195921 e dei trattati internazionali vigenti. Nei casi dubbi decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento). Esso può inoltre emanare istruzioni generali circa le comunicazioni alle autorità di uno Stato estero.
2
Se lo Stato d'origine di un condannato non è noto, la sentenza e le decisioni successive sono iscritte soltanto nel casellario.
Art. 14
Eliminazione delle iscrizioni Sono eliminate dal casellario le iscrizioni sulle seguenti persone, condanne o procedimenti penali pendenti:
a. le persone la cui morte è comunicata da un'autorità; b. le persone che hanno compiuto gli 80 anni; c. le condanne a una pena privativa della libertà non superiore a tre mesi o a una multa: un anno dopo la cancellazione secondo gli articoli 80 e 99 CP o l'articolo 59 CPM22;
d. le condanne a una pena privativa della libertà condizionalmente sospesa: cinque anni dopo il periodo di prova per pene non superiori a tre mesi; dieci anni dopo tale periodo per pene di oltre tre fino a diciotto mesi, se l'iscrizione è stata cancellata in base agli articoli 41 numero 4 o 96 CP o all'articolo 32 numero 4 CPM;
e. le condanne a una multa: cinque anni dopo il periodo di prova, a condizione che l'iscrizione sia stata cancellata in base all'articolo 49 numero 4 CP o all'articolo 34 numero 4 CPM; f. le condanne di adolescenti a una misura o alla carcerazione (art. 91, 92 e 95 CP): dieci anni dalla sentenza o quindici anni dalla sentenza in caso di collocamento in uno stabilimento giusta l'articolo 91 numero 2 CP; g. le
sentenze
annullate;
20 RS
321.0
21 RS
0.351.1
22 RS
321.0
Casellario giudiziale 8
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h. le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale nell'ambito di procedimenti penali pendenti, qualora siano trascorsi due anni dalla registrazione o se il procedimento è stato sospeso oppure è stata decisa l'assoluzione o se la sentenza non è sottoposta all'obbligo di iscrizione.
Art. 15
Cancellazione di sentenze straniere 1
I Cantoni designano l'autorità competente a decidere sulla cancellazione di sentenze pronunciate dai tribunali esteri contro i cittadini attinenti del loro Cantone.
2
Nella sua decisione, l'autorità applica per analogia le disposizioni sulla cancellazione previste dal CP.
Sezione 3: Dati e trattamento dei dati
Art. 16
Dati 1 I dati personali sono i seguenti: a. numero d'identità (numero sistematico progressivo); b. cognome, cognome di nascita, nome; c. data, luogo e Paese di nascita; d. sesso; e. attinenza, nazionalità;
f. genitori; g. stato civile,
coniuge;
h. indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora; i.
menzione di un'eventuale sentenza; j.
menzione di un eventuale procedimento penale pendente; k. menzione di un'eventuale annotazione di trattamento; l. menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero;
m. statuto di soggiorno dello straniero; n. data di mutazione.
2
I dati concernenti le false identità sono i seguenti: a. cognome,
nome;
b. data di nascita.
3
I dati sulle richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera sono i seguenti:
a. numero
d'identità;
Informatizzato
9
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b. data
dell'informazione;
c. autorità
richiedente;
d. numero di riferimento usato dall'autorità richiedente; e. imputazione.
4
I dati sulle condanne sono i seguenti: a. numero della sentenza (numero sistematico progressivo); b. data della sentenza, della notifica e autorità giudicante; c. data della sentenza di prima istanza e autorità di prima istanza; d. numero di riferimento usato dall'autorità giudicante; e. Cantone d'esecuzione;
f.
in contradittorio, in contumacia, decreto d'accusa; g. sentenza iniziale, complementare, parzialmente complementare; h. tipo e forma del reato; i. tasso alcolemico;
j.
data della perpetrazione (data o periodo) k. tipo e durata della pena principale; l.
ammontare e valuta delle multe; m. durata del periodo di prova; n. misura; o. durata in giorni del carcere preventivo computato; p. menzione di un'eventuale norma di condotta; q. tipo e durata della pena accessoria, con o senza sospensione condizionale; r.
regole relative alla misura della pena.
5
I dati sulle decisioni successive che costituiscono parte integrante dei dati sulle condanne sono i seguenti: a. numero della decisione (numero sistematico progressivo); b. data della decisione, della notifica; c. autorità giudicante;
d. tipo di decisione; e. data della liberazione; f.
pena eseguita, non eseguita; g. espulsione
giudiziaria
eseguita, non eseguita; h. misura; i.
durata del periodo di prova, del patronato;
Casellario giudiziale 10
331
j.
menzione di un'eventuale norma di condotta; k. durata
computata;
l. grazia; m. pena successiva secondo l'articolo 100ter CP.
6
I dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri sono i seguenti: a. motivo della richiesta; b. menzione di un'eventuale detenzione; c. autorità richiedente e data della richiesta; d. autorità straniera richiesta.
Art. 17
Destinazione vincolata
del trattamento dei dati 1
Le autorità sono autorizzate a trattare soltanto i dati di cui abbisognano per adempiere i propri compiti legali.
2
L'autorizzazione a trattare dati è disciplinata nell'allegato.
Sezione 4: Obbligo di comunicazione e di iscrizione
Art. 18
Principio
Tutte le sentenze e le decisioni successive che sottostanno all'obbligo di iscrizione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il passaggio in giudicato.
Art. 19
Obbligo di comunicazione e di iscrizione delle autorità cantonali Le autorità cantonali competenti iscrivono nel casellario le comunicazioni del loro Cantone oppure le trasmettono per iscrizione al servizio di coordinamento cantonale.
Art. 20
Obbligo di comunicazione delle autorità federali e straniere 1
La Corte penale federale e le autorità amministrative della Confederazione trasmettono le loro comunicazioni all'Ufficio federale per iscrizione nel casellario.
2
I tribunali militari trasmettono le loro comunicazioni agli uffici competenti della giustizia militare per iscrizione nel casellario. L'Ufficio dell'uditore in capo disciplina i particolari. 3
Le comunicazioni di condanne pronunciate all'estero contro cittadini svizzeri sono trasmesse per iscrizione all'Ufficio federale a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195923 e dei trattati internazionali vigenti.
23 RS
0.351.1
Informatizzato
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Art. 21
Controllo delle comunicazioni Se ha dubbi circa l'esattezza delle indicazioni o se queste sono incomplete, l'autorità che procede all'iscrizione rinvia la comunicazione di sentenza all'autorità comunicante per un esame successivo oppure si procura le informazioni complementari.
Art. 22
Comunicazioni circa la mancata buona condotta 1
Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che contro una persona condannata già iscritta nel casellario e alla quale è stata accordata la sospensione condizionale della pena è stato pronunciato l'arresto per una contravvenzione commessa
nel periodo di prova, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la mancata buona condotta al tribunale che ha ordinato la sospensione condizionale della pena (art. 41 n. 3 cpv. 3 secondo periodo CP). Per le sentenze del tribunale militare la mancata buona condotta è comunicata all'Ufficio dell'uditore in capo.
2
Se si tratta di una condanna a una pena privativa della libertà pronunciata all'estero e sottoposta all'obbligo dell'iscrizione a norma del CP o della presente ordinanza, la comunicazione avviene giusta il capoverso 1 per il tramite dell'Ufficio federale.
3
L'autorità che procede all'iscrizione comunica all'autorità competente la mancata buona condotta di una persona liberata condizionalmente o a titolo di prova secondo gli articoli 38 numero 4, 45 numero 3, 94 numero 2, 94bis, 95 numero 5 oppure 100ter numero 1 CP nonché l'articolo 31 numero 4 CPM24. In caso di grazia condizionale, comunica all'autorità competente in materia di grazia la condanna pronunciata per un reato commesso durante il periodo di prova.
Art. 23
Obbligo d'informazione degli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti
Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle autorità abilitate al trattamento dei dati nel casellario per stabilire i dati personali da trattare.
Sezione 5: Estratti del casellario
Art. 24
Rilascio a destinazione dell'estero L'Ufficio federale rilascia su richiesta estratti del casellario alle autorità straniere soltanto se previsto da una convenzione internazionale o da un trattato o se lo Stato richiedente concede la reciprocità. Nei casi dubbi decide il Dipartimento. Esso può inoltre emanare istruzioni generali circa il rilascio di estratti alle autorità di uno Stato estero.
24 RS
321.0
Casellario giudiziale 12
331
Art. 25
Rilascio a persone private 1
Il rilascio di estratti a persone private avviene esclusivamente tramite l'Ufficio federale.
2
Ciascuna persona privata ha il diritto di farsi rilasciare un estratto che la concerne.
Deve dare la prova della sua identità.
3
Estratti su una persona terza possono essere rilasciati a persone private soltanto con il consenso scritto della prima.
4
Negli estratti rilasciati a persone private non figurano le iscrizioni cancellate e le richieste di estratti del casellario registrate nell'ambito di procedimenti penali pendenti.
Art. 26
Tasse per estratti del casellario a persone private 1
L'Ufficio federale riscuote tasse per estratti del casellario rilasciati a persone private. 2
Il Dipartimento ne fissa l'ammontare.
3
La tassa può essere condonata nei casi di provata indigenza.
Sezione 6: Diritto all'informazione
Art. 27
1 Ogni persona può consultare presso l'Ufficio federale l'iscrizione completa che la concerne; è fatto salvo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati.
2
Essa deve dare la prova della sua identità e presentare una domanda scritta.
3
L'informazione è data oralmente. Non è rilasciato alcun documento scritto concernente le iscrizioni.
Sezione 7: Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche
Art. 28
Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni 1
La Confederazione finanzia l'allacciamento e l'esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nella capitale cantonale.
2
I Cantoni si assumono le spese di installazione e di esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.
3
I Cantoni e le altre autorità collegate al casellario giudiziale informatizzato si assumono le spese d'acquisto e di esercizio dei loro apparecchi.
25 RS
235.1
Informatizzato
13
331
Art. 29
Esigenze tecniche
1
Le stazioni dei dati dei Cantoni devono corrispondere alle prescrizioni d'ordine tecnico relative agli impianti informatici della Confederazione.
2
Il Centro di calcolo del Dipartimento fissa i dettagli.
Sezione 8: Ricerca, pianificazione e statistica
Art. 30
Principio Il trattamento di dati personali rilevati dal casellario per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 22 della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati.
Art. 31
Comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica L'Ufficio federale mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati del casellario necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32
Potere d'impartire istruzioni L'Ufficio federale emana istruzioni per la fase transitoria nonché per la tenuta e l'uso del casellario.
Art. 33
Diritto previgente:
abrogazione
L'ordinanza del 21 dicembre 197327 sul casellario giudiziale è abrogata.
Art. 34
Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 27 ottobre 197628 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue: Art. 123
cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 35
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
26 RS
235.1
27 [RU
1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565] 28 RS
741.51
Casellar
io giudiziale
14
331
Allega
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29
(art. 17
cpv. 2)
Diritt
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enzione di un'
eventuale
sentenza
A A A A A A A A A A A A A A A A
M
enzione di un'
eventuale
pr
ocedim
ento penale pendente A A A A A A A AA -
A A A-
29
Nuovo testo giusta
il n.
1 dell'all.
all'O del 5 dic.
2003 sulla pr
ocedur
a d'
am
m
issione
al ser
vizio civile (
R
S
824.
016
).
Inf
or
m
ati
zzato
15
331
No
m
e
del
ca
mpo
dei
d
ati
Conf
ederazione
Cantoni
UFGCG
UFP- IP
IMES- NAZ
GM MPC
POLFED
GrPE
UFR
IMES
DPIO
OESC
GP
EP
SCC
PS
UCS
M
enzione di un'
eventuale
annotazione di tr
attam
ento
E
- - - - - - - - -- - - - -
M
enzione di un'
eventuale
do
m
anda pendente al casellar io
giudiziale str
aniero
A A A A A AA A A -
A A A AStatuto
soggior
no
dello
str
anier
o
E
A A A A AA A A -
E
A E
AData
di
m
ut
azione
A A A A A A A A A A A A A A A A
2.
D
at
i p
er
so
n
al
i f
al
si
Cognom
e,
no
m
e
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Data
di
nascita
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
3. Richiest
e di
aut
orità giudi
zi
arie p
enali di est ratti
d
el case
llario nell'a m
bi
to di p
rocedi
m
en
ti
pe
nali pend
enti in
Svi
zz
era
Nu
m
ero
d'identità
A AA A A A A -
-
A A A-
Data
dell'
inform
azione
A AE
A A A A-
E
A E
-
Autorità
richiedent
e
A AE
A A A A-
E
A E
-
Nu
m
er
o
di
ri
fer
im
ento
A AE
A A A A-
E
A E
-
Im
putazione
A AE
A A A A-
E
A E
-
4.
C
on
d
an
n
e
Nu
m
ero sentenza
(
nu
m
er
o
sistem
atico pr
ogr
essivo)
A A A A A A A A A A A A A A A A
Data sentenza,
notifica, autorità
giudicante
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Data sentenza di p
ri
m
a istanza,
autorità di pri
m
a is
tanza
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Casellar
io giudiziale
16
331
No
m
e
del
ca
mpo
dei
d
ati
Conf
ederazione
Cantoni
UFGCG
UFP- IP
IMES- NAZ
GM MPC
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DPIO
OESC
GP
EP
SCC
PS
UCS
Nu
m
ero
di
rif
eri
mento
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Cantone
d'esecuzione
E
A A E
A A A A A A A
A A A A A
In presenza, in
contu
m
acia,
decreto d'accusa
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Sentenza iniziale,
co
m
ple
m
enta
re, par
zial
m
ente co
m
pl
em
enta
re
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Tipo
e
fo
rm
a
del
r
eato
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
T
asso
alcolem
ico
E
- - E
- - - - - -E
- E
-Data della per
petr
azione
(d
ata o per
iodo)
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Tipo,
durata
pena
principale
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
A
m
m
onta
re
e
valuta
delle
m
ult
e
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Dur
ata
del
per
iodo
di
pr
ova
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Misura
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Durata
del
ca
rce
re
preventivo
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
M
enzione di eventuali norm e di
condotta
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Tipo e durata della pena accessori
a,
con o senza sospensione condizionale
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
Regole relative all a
m
isura
della
pena
E
A A E
A A A A A A A
E
A E
A A
5.
D
ec
is
io
n
i s
u
cc
es
si
ve
Nu
m
er
o decisione
(n
um
er
o
sistem
atico pr
ogr
essivo)
A A A A A A A A A A A A A A A A
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or
m
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17
331
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m
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Cantoni
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IMES- NAZ
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GP
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UCS
Data della decisione, della
notifica
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Autorità
giudicante
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Tipo
di
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E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Data
della
li
berazi
one
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Pena
eseguita,
non
eseguita
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
E
spulsione giudizi
ar
ia eseguita,
non eseguita
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Misura
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A A E
A A A A A A A
E
E
E
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Dur
ata del per
iodo di pr
ova,
del
patr
onato
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
M
enzione di eventuali norm e di
condotta
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Durata
co
m
putata
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
Grazia
E
A A E
A A A A A A A
A A E
A A
Pena successiva secondo l' ar
ticolo 100
ter
CP
E
A A E
A A A A A A A
E
E
E
A A
6. Richiesta di cas
ellario giudiz iale
straniero
Mo
tiv
o
de
lla
rich
ie
sta
E A
A
E A
A
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E E E E -
M
enzione di un'
eventuale
detenzione
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A
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rità
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en
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Au
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rità
stran
ier
a
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ch
iesta
E A
A
E A
A
E E A
E E E E -
Casellar
io giudiziale
18
331
A
bbreviazioni: DPIO
Divisione della protezione delle inf orm
az
ioni
e delle
opere /
controllo di sicurezza pe rsonale
M
P
C
M
inister
o pubblico
della Confeder
azione
U
F
P
-IP
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di polizia - Inte
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Ufficio feder
ale dei r
ifugiati
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Ufficio feder
ale di gi
ustizia - Casellario giudiziale POLFE
D
Polizia federale
PS
Polizia cantonale degli stranieri IM
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Ufficio feder
ale de
ll'
im
m
igr
azione, dell'
integr
azione e
dell'
em
igr
azione
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S
-N
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Ufficio federale dell'i m
m
igrazione,
de
ll'integrazione e
dell'e
m
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zioneNazionalità
SCC
Ser
vizio di coor
dinam
ento cantonale
GM Giustizia
m
il
itare
GP
Autorità cantonali
di giustizia penale EP
Autorità cantonali
preposte all'esecuz ione penale
UCS
Uffici cantonali di cir colazione str
adale
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PE
Gr
uppo del per
son
ale dell'
eser
cito
OE
SC
Or
gano d'
esecuzione del ser
vizio civile