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01.01.2004 - 01.02.2008
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1

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari1 del 21 febbraio 1985 (Stato 3 febbraio 2004) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, sentita l'Amministrazione federale delle finanze,2 visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 5 dicembre 19833 concernente il Fondo per lo
spegnimento di impianti nucleari (ordinanza),4 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principi 1 L'obbligo di contribuire dell'esercente comprende: a. i contributi annui durante l'esercizio; b. i contributi straordinari al momento dello spegnimento; c. i contributi annui dopo lo spegnimento; d. le restituzioni e i versamenti supplementari (art. 8 dell'ordinanza); e. la partecipazione alle spese d'amministrazione del Fondo.

2

I contributi e i versamenti supplementari per ogni impianto, sono calcolati in base ai probabili costi di spegnimento. Quest'ultimi sono i costi per lo spegnimento e lo smantellamento dell'impianto e per la gestione delle scorie prodotte durante queste operazioni.

3

Le pretese dell'esercente comprendono: a. le prestazioni ordinarie (art. 7 cpv. 3 dell'ordinanza); b. i rimborsi (art. 7 cpv. 4 dell'ordinanza); c. le prestazioni straordinarie (art. 7 cpv. 6 dell'ordinanza).

4

Ogni esercente può avanzare pretese secondo il capoverso 3 lettere a e b per una somma pari al capitale versato (art. 2 cpv. 1).

RU 1985 327

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

3

RS 732.013

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 22 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3433).

732.013.3

Energia

2

732.013.3


Art. 2

5 Capitale versato

1

Il capitale K accumulato (appendice n. 4) è costituito per ogni impianto: a. dal totale dei depositi; b. dalla partecipazione agli utili; c. dal valore nominale dei contratti d'assicurazione e dalle garanzie.

2

Sono dedotti dal capitale accumulato: a. i pagamenti effettuati dal Fondo a favore dell'impianto; b. la quota di spese amministrative corrispondente all'impianto in questione.

3

Le partecipazioni agli utili comprendono gli interessi semplici e composti nonché i profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Esse sono calcolate per ogni esercente entro il 31 dicembre dell'anno contabile e versate o addebitate sul suo conto.

a6 Spese amministrative

1

Per spese amministrative si intendono in particolare: a. le diarie e le indennità per i membri della commissione; b. le spese del segretariato; c i costi di gestione del patrimonio (comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari); d. le spese peritali; e. le spese dell'Ufficio federale dell'energia per le attività di sorveglianza sul Fondo;

f.

le spese decise dalla commissione; g. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico del Fondo.

2

Non fanno segnatamente parte delle spese amministrative le spese degli esercenti per il calcolo dei loro costi di spegnimento.

b7 Pagamento delle spese amministrative Le spese amministrative sono calcolate per ogni esercente al 31 dicembre dell'esercizio contabile e addebitate sul suo conto.


Art. 3

Aliquota d'interesse e di rincaro Le presunte aliquote d'interesse annuo i e di rincaro q vengono fissate dalla Commissione amministrativa (detta qui di seguito «la Commissione») al momento della tassazione.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

6

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

7

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari - R del DATEC 3

732.013.3


Art. 4

Durata dell'esercizio

1

Si ritiene che gli impianti restino in esercizio per un periodo complessivo di 40 anni.

2

Qualora sembri altamente probabile una durata d'esercizio diversa, per la Commissione fa stato quest'ultima.

Sezione 2: Costi di spegnimento

Art. 5

Calcolo dei

costi

1

Fanno parte dei costi di spegnimento, in particolare, quelli di: a. preparazione tecnica dello spegnimento; b. confinamento, protezione, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; c. decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate;

d. condizionamento, imballaggio, deposito intermedio, trasporto e gestione delle scorie radioattive; e. demolizione delle strutture edili e discarica dei rifiuti non radioattivi; f. pianificazione, progettazione,

direzione e sorveglianza dei lavori; g. misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; h. autorizzazione e controllo delle autorità; i. assicurazione.

2

Sono invece esclusi, in particolare, il trasporto e l'eliminazione degli elementi combustibili e delle altre scorie radioattive mobili prodotti prima dello spegnimento.

3

L'esercente può dedurre dai costi di spegnimento le spese già occasionate dalla gestione delle scorie derivanti dall'operazione di spegnimento.

4

I costi vengono calcolati, per tutti gli impianti, secondo principi unitari.


Art. 6

Base di

calcolo

1

I costi di spegnimento calcolati ai prezzi del giorno sono poi stimati, tenendo conto del rincaro sino al momento del presumibile spegnimento dell'impianto. Per la stima si applica la formula recata alla cifra 1 dell'appendice.

2

Non è ammessa nessun'altra stima per il periodo che intercorre tra lo spegnimento dell'impianto e l'esecuzione dei lavori.

Energia

4

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Art. 7

Periodicità 1 La Commissione stabilisce i costi di spegnimento per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente regolamento e li verifica ogni cinque anni. 8 2 Stabilisce, inoltre, i costi di spegnimento dei singoli impianti: a. quando l'esercente è di nuovo assoggettato all'obbligo di contribuire; b. in caso di spegnimento definitivo dell'impianto; c. in casi eccezionali, quando in seguito a circostanze imprevedibili è probabile una notevole modificazione dei costi.

Sezione 3: Contributi annui durante l'esercizio

Art. 8

Periodo di tassazione 1

La Commissione fissa i contributi, di regola, per un periodo di tassazione quinquennale, ogni volta nel primo anno dello stesso. 9 2

Se i costi sono ricalcolati (art. 7 cpv. 2), essa stabilisce, mediante tassazione intermedia, i contributi per il resto del periodo.


Art. 9

Somma da

versare

1

La somma E ancora da versare corrisponde ai costi stimati di spegnimento da cui sono dedotti il capitale accumulato K1 e K2 e gli interessi i di K1 fino al presunto spegnimento.

2

Per il calcolo si applica la formula recata alla cifra 2 dell'appendice.


Art. 10

Quotaparte dei contratti d'assicurazione e delle garanzie 1

Il capitale K

2 non deve mai superare un quarto dell'intero capitale accumulato K1 + K2.

2

Ogni esercente stabilisce la quotaparte E 2 della somma che intende versare sotto forma di contratti d'assicurazione o di garanzie.

3

Questa scelta deve essere approvata dalla Commissione.


Art. 11

Contributo annuo

1

Le somme E1 e E2 da pagare entro la data del presunto spegnimento sono convertite in contributi annui B1 e B2 di valore reale costante.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari - R del DATEC 5

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2

Nel calcolo dei contributi B1 che devono essere depositati è tenuto conto degli interessi composti.

3

Per il calcolo dei contributi annui si applicano le formule recate alla cifra 3 dell'appendice.

Sezione 4:

Contributi al momento dello spegnimento e dopo il medesimo

Art. 12

Al momento dello spegnimento 1

Se, al momento dello spegnimento di un impianto, il capitale accumulato risulta inferiore ai costi presunti di spegnimento, l'esercente deve in un periodo di cinque anni, versare la differenza, in quote annue uguali, indipendentemente dagli interessi e dal rincaro.

2

L'articolo 10 si applica alla ripartizione tra contratti d'assicurazione e garanzie.


Art. 13

Dopo lo spegnimento

1

Dopo lo spegnimento, i costi sono sempre calcolati secondo l'articolo 7, previa deduzione dei costi relativi ai lavori già eseguiti e pagati.

2

Il capitale accumulato, compresi i contributi pagati secondo l'articolo 12, deve essere sempre almeno pari alla somma dei costi calcolati secondo il capoverso 1.

3

Se il capitale accumulato risulta insufficiente, l'esercente deve pagare annualmente le eventuali differenze.

4

L'articolo 10 si applica alla ripartizione tra contratti d'assicurazione e garanzie.

Sezione 5: Rimborsi e versamenti supplementari

Art. 14

Rimborsi (art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza) 1

L'esercente deve rimborsare le differenze secondo condizioni fissate dalla Commissione (art. 25 cpv. 3).

2

I rimborsi sono fatti per norma sotto forma di depositi. Con il consenso della Commissione l'esercente può effettuare i rimborsi sotto forma di contratti d'assicurazione o di garanzie, per un importo massimo corrispondente ai pagamenti secondo l'articolo 25 effettuati a carico di detti contratti d'assicurazione e garanzie.


Art. 15

Versamenti supplementari

(art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza) 1

Se un esercente tenuto a versare rimborsi secondo l'articolo 14 non completa la restituzione nei 5 anni successivi all'approvazione della Commissione (art. 25), e se

Energia

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è rimasta infruttuosa l'azione legale del Fondo per far valere diritti al rimborso, gli altri esercenti devono pagare la somma dovuta.

2

La somma dovuta corrisponde a quella versata all'esercente insolvente (art. 25), aumentata degli interessi stabiliti dalla Commissione, e ridotta dei rimborsi effettuati da detto esercente.


Art. 16

Rate annuali

1

La Commissione suddivide la somma del rimborso in 5 rate annuali di uguale valore reale.

2

Essa ripartisce ogni anno le rate annuali tra gli esercenti tenuti a pagarle, in proporzione ai contributi ordinari dovuti per l'anno contabile (art. 11).

3

Gli articoli 11 e 14 capoverso 2 sono applicabili per analogia al calcolo e al pagamento dei versamenti supplementari.

4

I versamenti supplementari sono dovuti per la fine dell'anno contabile.


Art. 17

Surrogazione nell'obbligo dei versamenti supplementari (art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza) 1

Se un esercente obbligato ai versamenti supplementari secondo gli articoli 15 e 16 non ha effettuato il pagamento nei 90 giorni dalla scadenza e se è rimasta infruttuosa l'azione legale del Fondo per far valere i propri diritti ai versamenti, subentrano gli altri esercenti.

2

La Commissione ripartisce la rata annua tra gli esercenti subentranti proporzionalmente ai loro contributi ordinari per l'anno contabile (art. 11). Ogni esercente deve inoltre pagare gli interessi sulla propria parte a contare dalla scadenza secondo l'articolo 16 capoverso 4.

3

Questi versamenti supplementari scadono un anno dopo la scadenza di quelli che sostituiscono secondo l'articolo 15.

4

L'articolo 14 capoverso 2 si applica per analogia.


Art. 18

Regressi (art. 8 cpv. 4 dell'ordinanza) 1

Chi ha effettuato versamenti supplementari giusta gli articoli 15 a 17 subentra, per la somma versata, nei diritti del Fondo contro i debitori insolventi.

2

Le controversie relative al regresso competono alla giustizia civile.

Sezione 6: Forma dei contributi

Art. 19

Depositi I depositi devono essere pagati nella valuta nazionale.

Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari - R del DATEC 7

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Art. 20

Contratti d'assicurazione e garanzie 1

I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere riconosciuti come contributi se: 10

a. garantiscono al Fondo il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne; b. il diritto del Fondo nei confronti dell'assicuratore o del garante non si estingue qualora l'esercente disattenda i propri obblighi presso quest'ultimi;

c. ... 11 d. l'assicuratore o il garante può offrire garanzia di solvibilità a lungo termine; e. l'assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dagli articoli 6, 54 e 55 della legge federale del 2 aprile 190812 sul contratto d'assicurazione.

2

Sono esclusi, in particolare: a. le pretese che sorgono solo nel caso di spegnimento accidentale; b. le pretese che non sorgono nel caso di spegnimento accidentale; c. le garanzie di esercenti obbligati a contribuire.

3

Se le premesse non sono più soddisfatte a causa dell'insolvenza dell'assicuratore o del garante, la commissione revoca il suo riconoscimento. L'esercente tenuto a versare i contributi deve concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia, oppure versare entro un anno sotto forma di deposito il contributo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie. La commissione deve approvare la nuova assicurazione o garanzia. 13 4 In caso di disdetta dell'assicurazione o della garanzia, l'esercente tenuto a versare i contributi deve corrispondere sotto forma di deposito entro il termine di disdetta il contributo finora coperto con contratti di assicurazione o garanzie, oppure concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia. La commissione deve approvare la nuova assicurazione o garanzia. 14 5 È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1. 15 Sezione 7: 16 ...

Art. 21

e 22 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

11 Abrogata dal n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

12 RS

221.229.1

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

15 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

16 Abrogata dal n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

Energia

8

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Sezione 8: Pretese degli esercenti

Art. 23

Prestazioni ordinarie

(art. 7 cpv. 3 dell'ordinanza) 1

L'esercente che intende usufruire delle prestazioni ordinarie del Fondo deve farne richiesta alla Commissione, descrivendo in dettaglio i lavori previsti.

2

La Commissione concede la promessa di pagamento se i lavori previsti riguardano lo spegnimento, lo smantellamento o la gestione delle scorie prodotte durante queste operazioni.

3

Il pagamento viene effettuato in ragione dei lavori eseguiti.

4

Le prestazioni del Fondo sono compensate con eventuali crediti del medesimo nei confronti dell'esercente.

5

Per quanto non vi sia compensazione, l'esercente può scegliere di prelevare il pagamento dai suoi depositi oppure dai suoi contratti d'assicurazione e dalle garanzie. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1.


Art. 24

Rimborsi all'esercente

(art. 7 cpv. 4 dell'ordinanza) 1

La Commissione decide il rimborso dell'eccedenza se le autorità di sicurezza certificano che lo spegnimento e lo smantellamento dell'impianto sono stati eseguiti regolarmente, e che le scorie prodotte durante queste operazioni, secondo quanto accertato dalle autorità competenti, sono state gestite in modo sicuro.

2

Il rimborso avviene su dichiarazione dell'esercente di non avere altre pretese nei confronti del Fondo.


Art. 25

Prestazioni straordinarie

(art. 7 cpv. 6 dell'ordinanza) 1

La Commissione autorizza prestazioni straordinarie se l'esercente è stato dichiarato in fallimento.

2

Prima dell'apertura del fallimento, la Commissione può autorizzare prestazioni straordinarie solo con l'unanime consenso dei rappresentanti degli esercenti.

3

Se la Commissione, autorizza prestazioni straordinarie, ne fissa contemporaneamente la scadenza, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso (art. 14).

4

Per il rimanente, alle prestazioni si applica l'articolo 23 capoversi 1 a 3.

Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari - R del DATEC 9

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Sezione 9: Anticipazioni della Confederazione (Art. 9 dell'ordinanza)

Art. 26

1 Nella domanda intesa ad ottenere anticipazioni della Confederazione, la Commissione indica, in particolare:

a. l'ammontare

dell'anticipazione; b. l'impianto per il quale l'anticipazione sarà impiegata; c. i lavori da finanziare con l'anticipazione; d. i motivi che inducono a presentare la domanda d'anticipazione; e. il tasso d'interesse e le modalità di rimborso.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni17 decide circa la presentazione della domanda al Consiglio federale.

Sezione 10: Politica d'investimento e contabilità

Art. 27

18 Politica d'investimento

1

La Commissione prepara un programma finanziario e d'investimento pluriennale.

2

Gli attivi devono essere investiti in modo che il loro rendimento e la ripartizione dei rischi siano il più possibile redditizi. La Commissione ne fissa le direttive.

3

Le risorse finanziarie del Fondo non possono essere investite in: a. imprese tenute a versare i contributi; b. imprese con partecipazioni superiori al 20 % in un'impresa tenuta a versare contributi;

c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successivamente corrente elettrica. 19 4

Le restrizioni di cui al capoverso 3 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi. 20 17 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 4 lug. 1994 (RU 1994 1757).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

20 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 dic. 2003 (RU 2004 641).

Energia

10

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Art. 28

Contabilità 1 L'anno contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2

La contabilità del Fondo è tenuta conformemente agli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni21. Il bilancio ed il conto d'esercizio debbono informare sullo stato patrimoniale e sui risultati annuali del Fondo.

3

I titoli sono esposti a bilancio al corso fiscale oppure alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi. ...22 Per gli immobili fa stato il valore d'acquisto a cui va aggiunto il rincaro q ma al massimo il loro valore venale.

4

La Commissione pubblica il rendiconto annuo (art. 20 dell'ordinanza) al più tardi 6 mesi dopo chiusura della contabilità.

Sezione 11: Entrata in vigore

Art. 29

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1984.

21

RS 220

22

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del DFTCE del 4 lug. 1994 (RU 1994 1757).

Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari - R del DATEC 11

732.013.3

Appendice

(art. 6, 9 e 11)

Formule e significato dei simboli 1

Stima dei costi di spegnimento kn (art.

6)

kn = kt · (1 + q)n

2

Somma E da versare (art.

9)

E = Kn[K1(1 + i)n + K2]

3

Contributi annui B1 e B2 (art.

11)

B

1

1

1

1

=

∑ +

⋅ +

=

E

x 1

n

x

n x

q

i

(

) (

)

B2

2

1

=

∑ +

=

E

q

n

x

x 1

(

)

4

Significato dei simboli B1

Contributo annuo ordinario sotto forma di depositi B2

Contributo annuo ordinario sotto forma di contratti d'assicurazione e di garanzie E

Somma ancora da versare E1

Somma ancora da versare sotto forma di depositi E2

Somma ancora da versare sotto forma di contratti d'assicurazione e di garanzie i

interesse presunto in per cento, diviso 100 K

Capitale

accumulato

K1

Capitale accumulato sotto forma di deposito, compresa la parte- cipazione all'utile K2

Capitale accumulato sotto forma di contratti d'assicurazione e di garanzie k

Costi

di

spegnimento

kt

Costi di spegnimento alla data t

Energia

12

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kn

Costi di spegnimento dopo n anni (= al momento del probabile spegnimento) n

Numero di anni restanti fino al probabile spegnimento q

Aliquota del rincaro presunta in per cento, diviso 100 t

Data

attuale