01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.08.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 30.06.2022
01.03.2021 - 30.06.2021
01.02.2020 - 28.02.2021
01.03.2019 - 31.01.2020
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
25.11.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 24.11.2014
21.01.2014 - 30.06.2014
01.05.2013 - 20.01.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
12.03.2013 - 30.03.2013
01.02.2013 - 11.03.2013
01.10.2012 - 31.01.2013
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2011 - 30.06.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2002 - 31.03.2004
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Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sulla procedura penale
del 15 giugno 1934 (Stato 5 dicembre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1929, decreta:

Parte prima: Organizzazione giudiziaria federale in materia penale I. Dell'ordinamento dei tribunali penali

Art. 1


3

1

La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

1.

...4

2.

...5

3. 6 la Corte penale federale, composta di cinque giudici del Tribunale federale, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali; 4.

la Camera d'accusa di tre giudici, i quali non possono appartenere alla Corte
penale federale;

5.

la Corte di cassazione incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro
le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa; 6. 7 la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revisione delle sentenze stesse.

RU 50 769 e CS 3 286 1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 188 e 190 (entrato in vigore che sia
il relativo decreto federale dell'8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [FF 1999 7454]:
art. 123, 188 e 189) della Cost. federale del 18 apr. 1999. (RS 101) 2

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

3

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

4

Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise
federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

5

Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise
federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

6

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

7

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

312.0

Procedura penale federale 2

312.0

2

È riservata la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da un decreto del Consiglio federale di giudicare le cause di diritto penale
federale, come pure la giurisdizione penale dell'Amministrazione federale secondo
la legge federale sul diritto penale amministrativo8.9

Art. 2


10

1

Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per due anni civili, quelli che compongono le autorità penali indicate nell'articolo 1 capoverso 1 numeri 3-5.11

2

Per lo stesso periodo, il Tribunale federale designa il presidente della Camera d'accusa e quello della Corte di cassazione.

3

La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo caso.12 4

La Corte di cassazione straordinaria è composta, del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici del Tribunale federale più anziani per elezione, purchè non appartengano nè alla Camera d'accusa nè alla Corte penale federale.

5

Ciascun giudice del Tribunale federale può essere tenuto a fungere in una sezione penale.


Art. 3

e 413

Art. 5


14



Art. 6


15
II. Della competenza dei tribunali penali16

Art. 7

Il Tribunale federale conosce, in materia penale, di tutte le cause che la legislazione
federale pone nella sua competenza.

8

RS 313.0

9

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal l° gen. 1975 (RS 313.0).

10

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

11

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

12

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

13

Abrogati dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise
federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

14

Abrogato dall'art. 88 n. 4 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici (RS 161.1).

15

Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise
federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

16

Per la competenza dei tribunali penali vedi anche gli art. 340 a 344 CP (RS 311.0).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 3

312.0


Art. 8

Il Tribunale federale è tenuto parimente a giudicare le cause penali che gli sono deferite dalla legislazione di un Cantone. Le disposizioni su quest'attribuzione di competenza devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea federale.


Art. 9


17



Art. 10

La Corte penale federale conosce: 1.

...18

2.19 delle cause penali secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo20, il cui giudizio è deferito dal Consiglio federale al Tribunale federale;

3.

delle domande di riabilitazione nei casi di sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione; 4.

...21


Art. 11

La Camera d'accusa esercita la vigilanza sull'istruzione preparatoria. Decide dei reclami presentati contro il giudice istruttore, nonché dell'ammissione dell'accusa.


Art. 12


22

1

La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità
amministrative cantonali, e le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità
cantonali di rinvio in materia penale. È riservato l'articolo 275bis 2

La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso di sette giudici: 1.

i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale; 2. 23 le domande di revisione delle sentenze della Corte penale federale.

17

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

18

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

19

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal l° gen. 1975 (RS 313.0).

20

RS 313.0

21

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

22

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

23

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Procedura penale federale 4

312.0

III. Del giudice istruttore

Art. 13

1

Il Tribunale federale nomina, a scrutinio segreto e per sei anni, un giudice istruttore e due supplenti per ciascuna delle regioni di lingua tedesca, francese ed italiana.

2

Esso nomina, occorrendo, giudici istruttori straordinari.

3

Il giudice istruttore designa un segretario per ogni singolo caso.

IV. Del procuratore generale della Confederazione

Art. 14

1

Il procuratore generale è sottoposto alla vigilanza e alla direzione del Consiglio federale.

2

Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento.


Art. 15

Il procuratore generale dirige le indagini della polizia giudiziaria. Sostiene l'accusa
davanti ai tribunali della Confederazione. Può intervenire davanti ai tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo24.25

Art. 16

1

Il procuratore generale può farsi sostituire dai propri sostituti ordinari e dai propri aggiunti. È autorizzato a farsi rappresentare da incaricati speciali davanti ai tribunali
della Confederazione e dei Cantoni nei procedimenti giusta la legge federale sul diritto penale amministrativo26.27 2

Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa un rappresentante permanente del procuratore generale; quest'ultimo può incaricarlo di sostenere
l'accusa nel dibattimento o già nell'istruzione preparatoria. La durata delle sue funzioni è di quattro anni.28 3

Il Consiglio federale può designare, per casi speciali, altri rappresentanti del Ministero pubblico.

24

RS 313.0

25

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

26

RS 313.0

27

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

28

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 5

312.0

V. Della polizia giudiziaria

Art. 17


29

1

La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale ed è sorvegliata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2

Essa è esercitata:

dai ministeri pubblici dei Cantoni;
dai funzionari ed impiegati di polizia della Confederazione e dei Cantoni;
dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti
delle loro attribuzioni.
3

Al Ministero pubblico federale sarà assegnato il personale necessario perchè possa assicurare in modo uniforme il servizio delle inchieste e delle informazioni
nell'interesse della sicurezza interna ed esterna della Confederazione. Esso opererà,
di regola, di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso darà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo o lo stadio
dell'inchiesta lo consenta.

VI. Della delegazione di giurisdizione

Art. 18

Il Consiglio federale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione ed il giudizio di
una causa di competenza della Corte penale federale.

Parte seconda: Procedura penale federale Capo primo: Disposizioni generali I. Dell'attribuzione di competenza

Art. 19

a 2130

Art. 22

La giurisdizione che giudica l'autore principale è pure competente a giudicare i
compartecipi al reato.

29

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

30

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

Procedura penale federale 6

312.0

II. Della sede e della pubblicità dei dibattimenti

Art. 23


31

Il presidente della Corte penale federale designa il luogo del dibattimento.


Art. 24


32

1

I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Confederazione sono pubblici.

2

Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di
buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona
che ha partecipato alla causa.

3

Le deliberazioni e le votazioni non sono pubbliche.

III. Delle attribuzioni disciplinari e della polizia delle udienze

Art. 25

1

Chiunque, essendo chiamato a cooperare, non importa in che qualità, ad un procedimento penale federale, viola i suoi doveri legali o tiene un contegno sconveniente, può essere condannato dal tribunale o dal giudice istruttore a una multa disciplinare fino a trecento franchi o all'arresto fino a ventiquattro ore. La pena
dell'arresto può essere fatta eseguire immediatamente.

2

Inoltre, i testimoni ed i periti che, citati, omettono di comparire senza sufficiente giustificazione, possono essere tradotti davanti al giudice; i periti che non adempiono il loro ufficio o non lo adempiono in tempo utile possono essere sostituiti.

3

Oltre a ciò, i contravventori possono essere condannati a pagare tutte le spese cagionate dalla loro mancanza.

4

Rimane salva l'azione penale.


Art. 26

1

Il presidente mantiene la tranquillità e l'ordine durante l'udienza. Può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano alle sue ingiunzioni e, dato il caso, farle
immediatamente arrestare fino a ventiquattro ore. Può parimente ordinare di procedere temporaneamente a porte chiuse quando ciò sia necessario per il mantenimento
della tranquillità e dell'ordine.

2

Tanto le parti, i loro rappresentanti e patrocinatori quanto i testimoni e i periti sono posti sotto la salvaguardia del presidente.

3

Il giudice istruttore ha le stesse attribuzioni che il presidente.

31

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

32

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 7

312.0

IV. Dell'assistenza giudiziaria33

Art. 27


34

1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assistono nell'adempimento dei loro compiti le autorità incaricate di perseguire e di giudicare le cause di
diritto penale federale; devono in particolare dare loro le informazioni necessarie e
permettere loro di consultare gli atti ufficiali che possono essere rilevanti ai fini del
perseguimento penale.

2

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri, se: a.

lo esigono interessi pubblici importanti o interessi manifestamente degni di
protezione di una persona interessata, o b.

vi si oppone il segreto professionale (art. 77).

3

L'accesso automatizzato diretto a dati personali contenuti in sistemi informatizzati può essere autorizzato soltanto se una specifica base legale lo consente.

4

Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di tali compiti, obbligate a prestare assistenza alla stessa stregua delle autorità.

5

Sulle contestazioni tra autorità amministrative federali decide il Dipartimento preposto o il Consiglio federale; sulle contestazioni tra Confederazione e Cantoni, la
Camera d'accusa del Tribunale federale.

6

In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352 e seguenti del Codice penale35 e l'articolo 18 della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria36.

Art. 27bis37

1

I Cantoni sono tenuti a cooperare gratuitamente all'esercizio della giustizia penale da parte della Confederazione. La cassa del tribunale rimborsa però le spese necessarie per i periti e i testimoni e per l'allestimento delle aule d'udienza o d'istruzione,
come pure le spese di mantenimento delle persone detenute in carcere preventivo.

2

...38


Art. 28

1

Il Cantone nel quale la Corte penale federale è chiamata a sedere mette a sua disposizione locali adatti. Esso è pure tenuto a preparare le stanze nelle quali il giudice
istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.39 33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

34

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

35

RS 311.0

36

RS 173.110

37

Originario art. 27

38

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

39

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Procedura penale federale 8

312.0

2

Guardie, scorte e carcerieri sono forniti, a richiesta del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale, dall'autorità del Cantone dove si
svolge il procedimento federale.


Art. 29

1

Gli individui arrestati sono rinchiusi nelle carceri giudiziarie cantonali.

2

Per il trattamento e la sorveglianza di essi, il carceriere deve uniformarsi agli ordini del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale.

IV.bis40 Del trattamento di dati personali
bis 1

I dati personali possono essere trattati soltanto in quanto essi siano necessari ai fini del perseguimento o del giudizio.

2

I dati personali sono raccolti anche presso la persona interessata o in modo per questa riconoscibile, eccetto che l'istruzione ne sia compromessa o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.

3

Se dati personali sono raccolti in modo non riconoscibile per la persona interessata, questa deve esserne successivamente informata, eccetto che vi si oppongano interessi
rilevanti ai fini del perseguimento penale o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.

4

I dati personali possono essere utilizzati nel quadro di un altro procedimento qualora esistano elementi concreti per presumere che essi potrebbero apportare chiarimenti.

5

I dati personali inesatti sono rettificati immediatamente dagli organi competenti al più tardi alla chiusura delle indagini preliminari o dell'istruzione preparatoria. Le
autorità, alle quali sono stati comunicati dati inesatti o contestati, devono essere informate immediatamente della rettifica o della menzione circa la contestazione (art.
102bis cpv. 3 e 4).

6

Per i dati che non sono più necessari, si applica l'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199241 sulla protezione dei dati.

40

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

41

RS 235.1

Organizzazione giudiziaria in materia penale 9

312.0

V. Delle citazioni e dei processi verbali

Art. 30

La citazione è firmata dall'autorità che la emette. Essa indica:
la persona citata, designata nel modo più esatto che sia possibile mediante il suo
nome, la sua professione ed il suo domicilio;
il giorno e l'ora nonchè il luogo della comparizione;
la qualità in cui la persona citata deve comparire (imputato, testimonio o perito);
la data in cui l'atto è stato steso;
le conseguenze della mancata comparizione.


Art. 31

1

Di regola, la citazione è intimata per mezzo della Posta svizzera nella forma prescritta per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di
un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere
raggiunta dalla Posta svizzera.42 2

Il latore consegna alla persona citata una copia della citazione e ne attesta l'avvenuta intimazione sul duplicato.

3

In assenza della persona citata, la citazione è consegnata, in busta chiusa, ad una persona della stessa abitazione.

4

Queste disposizioni si applicano parimente alle altre notificazioni giudiziarie.


Art. 32

Quando la persona citata non ha domicilio conosciuto in Isvizzera o se per altra ragione la citazione non può essere intimata, questa vien pubblicata nel Foglio federale e, se l'autorità che la emana lo ritiene opportuno, nel Foglio ufficiale cantonale
o in altri giornali.


Art. 33

1

Il processo verbale è steso seduta stante. Esso indica il luogo, il giorno e l'ora dell'operazione, i nomi delle persone che vi hanno preso parte, le richieste delle
parti, le decisioni e le ordinanze emanate; contiene anche una relazione dell'operazione e delle formalità legali compiute.

2

Il processo verbale è firmato dal giudice o funzionario che dirige l'operazione e dal segretario.

42

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Procedura penale federale 10

312.0

VI. Delle parti e della difesa

Art. 34

Sono parti, a norma della presente legge: l'imputato, il procuratore generale e ogni
persona lesa che si costituisca parte civile.


Art. 35

1

L'imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi un difensore. Il giudice ne lo deve informare fin dal primo interrogatorio.

2

Il presidente del tribunale può, in via eccezionale, permettere che un imputato sia assistito al dibattimento da due difensori.

3

Sono ammessi come difensori gli avvocati che esercitano la loro professione in un Cantone ed i professori di diritto delle università svizzere.

4

In via eccezionale, il tribunale può permettere ad avvocati stranieri di assistere un imputato al dibattimento, ove vi sia reciprocità.

5

Ove la legge non disponga altrimenti, i diritti dell'imputato possono essere esercitati tanto da lui personalmente quanto dal suo difensore, a condizione che l'imputato
non vi si opponga esplicitamente.


Art. 36

1

Quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sè per la sua giovinezza od inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore,
tenendo conto, per quanto possibile, de' suoi desideri, a meno che l'imputato stesso
non ne scelga uno.

2

È pure designato un difensore d'ufficio all'imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa.

3

La difesa di più imputati può essere affidata ad una sola persona, in quanto ciò sia compatibile con la missione della difesa.

4

...43


Art. 37

1

Durante l'istruzione preparatoria, il difensore d'ufficio è nominato dal giudice istruttore.

2

Egli conserva generalmente il proprio incarico per il seguito del procedimento. In via eccezionale, il presidente del tribunale può designare un altro difensore d'ufficio,
se ragioni particolari lo giustifichino.

43

Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise
federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 11

312.0


Art. 38

L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si
debba procedere, dal giudice istruttore.

VII. Dell'interrogatorio dell'imputato

Art. 39

L'imputato è citato in iscritto per l'interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di inobbedienza ad una citazione regolare.


Art. 40

1

Il giudice stabilisce, nel primo interrogatorio, le generalità e altre circostanze personali dell'imputato e, all'occorrenza, ordina le indagini necessarie.

2

Il giudice indica all'imputato il fatto che gli è attribuito. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a
completare, chiarire o rettificare l'esposizione e ad eliminare le contraddizioni.


Art. 41

1

È vietata al giudice ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera o domanda capziosa. Di mezzi siffatti non può particolarmente valersi per indurre
l'imputato a fare delle confessioni.

2

Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede oltre nell'istruzione.


Art. 42

Se l'imputato confessa il fatto, il giudice lo invita a spiegarne minutamente le circostanze ed a dire i suoi moventi.


Art. 43

1

Il processo verbale deve enunciare le circostanze della causa secondo il racconto dell'imputato, i fatti ammessi da quest'ultimo, quelli che egli contesta e quelli che
afferma. Esso deve pure indicare le prove dell'imputato.

2

Le dichiarazioni dell'imputato vi sono inserite in persona prima. Le interrogazioni non vi sono trascritte se non in quanto possano giovare alla chiarezza del verbale
stesso.

Procedura penale federale 12

312.0

VIII. Del carcere preventivo

Art. 44

L'imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza
a suo carico e ricorra inoltre una delle condizioni seguenti: 1.

se esiste presunzione della sua imminente fuga; la fuga è segnatamente presunta come imminente quando all'imputato sia attribuito un reato punibile
con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Isvizzera; 2.

se determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le
tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o
voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria.


Art. 45

Sono competenti ad emettere l'ordine di arresto: 1.

prima dell'istruzione preparatoria, il procuratore generale e i funzionari della
polizia giudiziaria che ne hanno la competenza in virtù della legislazione
cantonale; essi devono conformarsi alle norme della presente legge; 2.

durante l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore; 3.

nel seguito del procedimento, il tribunale adito o il suo presidente.


Art. 46

1

L'ordine d'arresto dev'essere dato in iscritto.

2

Esso designa esattamente l'imputato ed indica il fatto che gli si attribuisce, le disposizioni penali applicabili, nonchè il motivo dell'arresto.

3

Esso viene intimato all'imputato al momento dell'arresto o immediatamente dopo.

4

Il processo verbale enuncia i fatti sui quali si fonda l'ordine di arresto.


Art. 47

1

L'arrestato è condotto senza indugio dinanzi all'autorità che ha emesso l'ordine di arresto e, in caso di inchiesta della polizia giudiziaria, dinanzi al giudice cantonale
competente per statuire sull'arresto o dinanzi al giudice istruttore federale; deve essere interrogato, al più tardi il primo giorno feriale successivo alla sua consegna in
carcere, sui fatti che hanno determinato l'arresto. Se l'arresto è mantenuto, l'imputato deve essere informato dei motivi di questa misura.44 2

La decisione di mantenere l'arresto dev'essere motivata per iscritto negli atti.

44

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 13

312.0


Art. 48

1

L'arrestato è separato dai detenuti per condanna. È sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo dell'arresto e a mantenere la disciplina nelle carceri.

2

Ha diritto di farsi somministrare il vitto a proprie spese.


Art. 49

Il giudice provvede a che la carcerazione sia regolarmente eseguita. L'autorità cantonale competente vigila pure a che le norme sulla carcerazione siano osservate.


Art. 50

L'imputato dev'essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno
determinato l'arresto. Gli si può far obbligo d'impegnarsi per iscritto di ottemperare
a ogni citazione che gli fosse notificata nel luogo da lui designato.


Art. 51

1

La Camera d'accusa deve essere informata di ogni arresto o di ogni rilascio in libertà ordinato nel corso dell'istruzione preparatoria.

2

Salva autorizzazione speciale della Camera d'accusa, il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'articolo 44 numero 2 non può essere mantenuto oltre quattordici
giorni.


Art. 52

1

L'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà.

2

Se il giudice istruttore o il procuratore generale respinge la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Camera di accusa...45.46

Art. 53

L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena.


Art. 54

1

La cauzione consiste nel deposito di danaro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale federale o in una fideiussione.

2

Il giudice determina l'importo e la natura della cauzione, tenendo conto della gravità dell'imputazione e delle condizioni economiche dell'imputato. La cauzione mediante fideiussione dev'essere approvata dalla Camera d'accusa.

45

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1992 (RU 1993 1993; FF 1990 III 1001).

46

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Procedura penale federale 14

312.0


Art. 55

Nonostante la prestata cauzione, l'imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi
di fuga, se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è svincolata.


Art. 56

Il fideiussore rimane liberato se ha dato notizia al giudice di un tentativo di fuga
dell'imputato in tempo utile per renderne ancora possibile l'arresto.


Art. 57

La cauzione è svincolata se viene a cessare il motivo della carcerazione, se
l'istruttoria è chiusa con la dichiarazione di non doversi procedere, se l'imputato è
assolto o se si presenta per scontare la pena.


Art. 58

La cauzione diventa esigibile allorché l'imputato si sottrae al procedimento penale o
all'espiazione della condanna a pena privativa della libertà dandosi alla fuga o tenendosi nascosto.


Art. 59

La decisione circa lo svincolo o l'esigibilità della cauzione spetta all'autorità presso
cui pende la causa o che ne sia stata investita da ultimo.


Art. 60

La cauzione riscossa è destinata innanzitutto a pagare le spese, poi a risarcire i danni
e infine a pagare la multa. L'eccedenza è devoluta alla cassa del Tribunale federale,
ma viene restituita immediatamente al condannato se si presenta prima dello spirare
del termine di prescrizione.


Art. 61

1

A richiesta, il giudice ha diritto di concedere all'imputato assente dal paese un salvacondotto. La concessione può essere subordinata a determinate condizioni.

2

Il salvacondotto cessa d'esser valido allorché l'imputato è condannato ad una pena privativa della libertà o le condizioni della concessione non sono più adempite.


Art. 62

1

Gli agenti della polizia giudiziaria hanno il diritto di fermare provvisoriamente il presunto colpevole se vi sia pericolo nel ritardo.

2

Il fermato è condotto senza indugio da un giudice o funzionari petente ad emettere un ordine d'arresto. Questi interroga immediatamente il presunto colpevole e decide
se debba essere incarcerato o messo in libertà.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 15

312.0


Art. 63

1

Ha parimente il diritto di fermare un presunto colpevole ogni persona che sia richiesta dagli agenti della polizia giudiziaria di prestar loro aiuto in caso di resistenza.
Lo stesso diritto spetta a chi è testimonio d'un crimine o delitto ovvero sopraggiunge
immediatamente dopo la sua perpetrazione.

2

L'autore fermato dev'essere immediatamente consegnato alla polizia.


Art. 64

Se non è possibile eseguire l'ordine d'arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato.
L'ordine d'arresto può essere pubblicato. Nella pubblicazione si dovrà designare
l'imputato nel modo più esatto possibile, e si indicherà pure a chi debba essere condotto.

IX. Del sequestro, delle perquisizioni, della confisca e della sorveglianza47

Art. 65

Gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a consegnarli
a richiesta dell'autorità competente.


Art. 66


48

1

Il giudice istruttore può far sorvegliare la corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni dell'imputato o dell'indiziato, se:49 a.50 il procedimento penale concerne un crimine o un delitto la cui gravità o particolarità giustifica l'intervento e

b.

determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice
o compartecipe del reato e c.

le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni d'inchiesta siano rimaste infruttuose.51 1bis

Se le condizioni per la sorveglianza dell'imputato o indiziato sono adempite, la sorveglianza può essere diretta anche contro terze persone quando fatti determinati
consentono di presumere che esse ricevono o trasmettono comunicazioni che gli 47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta
personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

48

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

49

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in
vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

50

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in
vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta
personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

Procedura penale federale 16

312.0

sono destinate o provengono da lui. Sono eccettuate le persone che, giusta l'articolo
77, possono rifiutare la testimonianza. Il collegamento di telecomunicazione di terze
persone può essere sempre sorvegliato qualora vi sia fondato sospetto che l'imputato
lo usi.52 53

1ter

Annotazioni non necessarie per l'inchiesta sono conservate separatamente sotto chiave e distrutte a procedura ultimata.54 2

Telegrammi, invii postali, importi assegnati e averi di correntisti possono essere sequestrati e a richiesta l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è tenuta a
consegnarli. Essi sono rimessi al destinatario appena lo consenta lo scopo del provvedimento. Le lettere e i telegrammi sequestrati, nel limite in cui il loro contenuto è
innocuo, sono comunicati in copia al destinatario.

bis 55 1

Entro ventiquattro ore, il giudice istruttore sottopone per approvazione al presidente della Camera d'accusa una copia della decisione, corredata degli atti e brevemente motivata.

2

La decisione vige per al massimo sei mesi; il giudice istruttore può prorogarla di volta in volta di altri sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev'essere sottoposta per approvazione al presidente della Camera d'accusa
dieci giorni prima della scadenza del termine.

3

Il giudice istruttore pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua decisione sia revocata.

ter 56 1

Il presidente della Camera d'accusa esamina la decisione in base alla motivazione e all'inserto. Se accerta che è stato violato il diritto federale, compreso l'eccesso o
l'abuso del potere d'apprezzamento, revoca la decisione.

2

Egli può autorizzare provvisoriamente la sorveglianza; in tal caso assegna al giudice istruttore un termine per giustificare la misura mediante completamento degli
atti o discussione orale.

52

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. 7 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle
telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

53

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale,
in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

54

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale,
in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

55

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale,
in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

56

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale,
in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

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quater 57 1

La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa. Il presidente della Camera d'accusa motiva sommariamente la sua decisione e la notifica al giudice istruttore entro cinque giorni dall'inizio della sorveglianza o, in caso di proroga,
prima dell'inizio di questa.

2

Il presidente della Camera d'accusa vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del termine.

quinquies 58 1

Il giudice istruttore comunica alla persona in causa, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'inchiesta, i motivi, il genere e la durata della sorveglianza.

2

Può rinunciare a tale comunicazione soltanto se un interesse pubblico essenziale, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esige il mantenimento del segreto. A tal fine, chiede l'approvazione del presidente della Camera
d'accusa.

3

Se il giudice istruttore rifiuta di dire se la sorveglianza è stata eseguita, la persona in causa può ricorrere, entro 10 giorni, al presidente della Camera di accusa.


Art. 67

1

Se è probabile che in un'abitazione o in altri locali si trovi nascosto l'imputato o che vi si possano rintracciare elementi di prova o tracce del reato, il giudice dispone
la perquisizione domiciliare. In caso di necessità, l'imputato può essere sottoposto ad
una perquisizione personale.

2

Il giudice può affidare la perquisizione ad un funzionario della polizia giudiziaria che sia competente secondo il diritto cantonale.

3

Nei soli casi di pericolo imminente, si potrà procedere ad una perquisizione in tempo di notte.


Art. 68

Alla perquisizione è invitata ad assistere la persona che occupa l'abitazione da perquisire o, in assenza di questa persona, uno de'suoi congiunti o un abitante della
casa o un vicino. Vi può inoltre essere chiamato un membro di un'autorità comunale
o un funzionario del Comune.


Art. 69

1

Se si tratta di perquisizione di carte, si deve aver cura che il segreto di carattere privato venga rispettato nella maggior misura possibile e che il segreto professionale
contemplato nell'articolo 77 sia salvaguardato.

57

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale,
in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

58

Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

Procedura penale federale 18

312.0

2

In particolar modo le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione.

3

Se possibile, il detentore delle carte deve essere messo in grado di indicarne il contenuto prima della perquisizione. S'egli si oppone alla perquisizione, le carte
vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità di essa spetta alla Camera d'accusa fino al dibattimento e al tribunale durante
il dibattimento.


Art. 70

Gli oggetti sequestrati o custoditi in luogo sicuro devono venire inventariati esattamente. Copia dell'inventario è consegnata agli interessati. Gli oggetti custoditi in
luogo sicuro sono contrassegnati da un sigillo ufficiale od in altro modo.


Art. 71


59

Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, il procuratore generale o gli agenti
della polizia giudiziaria che ne hanno la competenza in virtù della legislazione cantonale possono ordinare un sequestro o una perquisizione.


Art. 72


60

1

Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, il procuratore generale può far sorvegliare la corrispondenza postale, e del traffico delle telecomunicazioni e avvalersi di
apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP 61).62 2

Egli può ordinare tali misure al fine di impedire un reato che giustifichi l'intervento, qualora determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un reato di tal tipo.

3

Gli articoli 66 a 66quinquies si applicano per analogia. 63

Art. 73

1

Quando le investigazioni sono sospese, la competenza per la confisca di oggetti e valori spetta al procuratore generale. Egli comunica all'interessato la decisione per
scritto, con indicazione sommaria dei motivi.64 59

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.01). Nuovo testo giusta il n. I della LF
del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979
(RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

60

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.01). Nuovo testo giusta il n. I della LF
del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979
(RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

61

RS 311.0

62

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in
vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

63

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta
personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

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2

La decisione di confisca è impugnabile, entro 10 giorni, con ricorso alla Camera di accusa.65

IXbis.66 Della perquisizione, dell'esame medico e delle misure d'identificazione delle persone
bis 67 1

La polizia giudiziaria può perquisire una persona, se: a.

sono soddisfatte le premesse di un arresto; b.

vi è il sospetto che la persona ha con sé oggetti che devono essere messi al
sicuro;

c.

è indispensabile per l'accertamento dell'identità; o d.

la persona si trova manifestamente in uno stato che le impedisce di intendere
e di volere e la perquisizione è indispensabile alla sua protezione.

2

La polizia giudiziaria può perquisire una persona al fine di ricercare armi, utensili pericolosi o materiale esplosivo se, date le circostanze, lo esige la sicurezza degli
agenti di polizia o dei terzi.

3

La perquisizione deve essere attuata da una persona dello stesso sesso o da un medico, eccetto che tale misura non possa essere differita.

ter68 1

Il giudice può ordinare l'esame fisico o psichico dell'imputato, ove sia necessario per:

a.

accertare i fatti; o b.

rilevare la capacità di discernimento, l'idoneità a partecipare a dibattimenti o
a sopportare una detenzione, oppure la necessità di prendere un provvedimento.

2

Nella procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria69, compete al procuratore generale della Confederazione ordinare un esame fisico o psichico.

3

Una persona non imputata può essere esaminata contro il proprio volere soltanto se si tratta di accertare un fatto rilevante che non può essere chiarito altrimenti.

65

Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale
(RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del
4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h;
FF 1991 II 413).

66

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

67

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

68

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

69

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

Procedura penale federale 20

312.0

4

L'esame dev'essere attuato da un medico o da un'altra persona qualificata. Violazioni dell'integrità fisica possono avvenire soltanto se è escluso qualsiasi rischio di
pregiudizio.

5

In caso di grave indizio di reato, la polizia giudiziaria può ordinare un prelievo di sangue o di urina.

Art. 73quater70 La polizia giudiziaria può sottoporre a misure d'identificazione: a.

l'imputato, se lo esige l'assunzione delle prove; b.

altre persone, onde chiarire l'origine di tracce.

X. Dei testimoni e delle vittime71

Art. 74

Di regola, nessuno può sottrarsi all'obbligo di testimoniare.


Art. 75

Possono rifiutare di testimoniare:
i parenti e gli affini dell'imputato in linea diretta,
i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, inoltre il coniuge, anche divorziato, ed il
fidanzato dell'imputato,
i genitori adottivi ed i figli adottivi.


Art. 76

1

Il giudice deve avvertire il testimonio della facoltà di rifiutare di deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.

2

Se il testimonio si è dichiarato nondimeno disposto a deporre, ha facoltà di revocare questa dichiarazione nel corso del suo interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.


Art. 77

Non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell'esercizio del
proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i
medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.

70

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

71

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 21

312.0


Art. 78

Nessun funzionario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimonio intorno ad un segreto d'ufficio o essere obbligato a produrre
documenti ufficiali. Sono del resto applicabili a questo proposito le disposizioni del
diritto amministrativo federale e cantonale.


Art. 79

Il testimonio può rifiutare di deporre su domande la cui risposta potrebbe esporre lui
stesso od uno dei suoi prossimi congiunti, nel senso dell'articolo 75, a procedimento
penale o a grave disonore. Il giudice deve astenersi dal porre scientemente domande
siffatte.


Art. 80

Di regola, i testimoni sono citati mediante un atto scritto. Devono essere avvertiti
delle conseguenze legali della mancata comparizione.


Art. 81

Ciascun testimonio dev'essere sentito fuori della presenza degli altri. Può essere
messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato.


Art. 82

Il giudice avverte il testimonio dell'obbligo di dire la verità in tutta coscienza e di
nulla dissimulare; gli rammenta le conseguenze del rifiuto di testimoniare e le pene
stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza; lo avverte inoltre che può essere
costretto a confermare la sua dichiarazione con giuramento o affermazione solenne.


Art. 83

1

Ove il giudice constati che una delle norme degli articoli 76 o 82 non è stata ottemperata, egli deve riparare l'omissione e domandare al testimonio se vuol rifiutare o
modificare la sua deposizione. Se non è possibile riparare l'omissione o se il testimonio rifiuta o modifica la sua deposizione, la testimonianza primitiva dev'essere
considerata come nulla.

2

Deve pure essere considerata come nulla la deposizione richiesta al testimonio in violazione dell'articolo 77.


Art. 84

1

Il giudice stabilisce le generalità e altre circostanze personali del testimonio e determina particolarmente i suoi vincoli coll'imputato e colla parte lesa, in quanto possano influire sulla sua credibilità.

2

Egli deve constatare se esistono circostanze che danno al testimonio il diritto di rifiutare la sua deposizione.

Procedura penale federale 22

312.0

3

Egli non ha il diritto di domandare al testimonio se sia già stato condannato. Se si afferma che in un caso determinato sia stata pronunciata una pena non radiata dal
casellario giudiziario, il giudice può interrogare a questo proposito il testimonio, ove
lo reputi indispensabile per valutare la sua credibilità.


Art. 85

1

Il testimonio deve fare oralmente un'esposizione continuata distinguendo esattamente ciò ch'egli sa per averlo constatato personalmente e ciò che egli ha udito da
terzi.

2

Se la sua deposizione è incompleta, oscura o contradditoria, il giudice pone domande particolari.

3

Il giudice non deve fare le sue interrogazioni in modo da influire sulle risposte del testimonio. Gli è proibito di formulare domande capziose.

4

Le deposizioni vengono inserite nel processo verbale nel loro tenore essenziale.


Art. 86

1

Il tribunale, d'ufficio o a domanda di parte, può costringere il testimonio a confermare la sua deposizione con giuramento o, se lo chiede, con affermazione solenne.

2

Per il giuramento la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Giuro d'aver detto in tutta coscienza la pura verità e di non aver nulla dissimulato».72 3

Dopo di ciò il testimonio alzando la mano destra pronuncia le parole: «Lo giuro, così come è vero che desidero che Dio mi sia propizio».73 4

Per l'affermazione solenne la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Consapevole del mio dovere di dire la verità, affermo che la mia deposizione è sincera e senza reticenze».

5

Dopo di ciò il testimonio tende la mano destra al giudice e pronuncia le parole: «Lo affermo».
Il giuramento e l'affermazione solenne non possono essere imposti: 1.

alle persone che sono autorizzate a rifiutare di deporre; 2.

alle persone che non hanno compiuto gli anni diciotto; 3.

alle persone incapaci di discernimento, nonchè a quelle la cui percezione
sensitiva o la cui memoria sia molto debole; 4.

alle persone che sono state private dei loro diritti politici da una sentenza penale.

72

Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.

73

Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 23

312.0


Art. 87

Di regola, i testimoni non sono obbligati a confermare con giuramento o affermazione solenne la loro deposizione se non al dibattimento. Possono essere costretti a
farlo in precedenza quando sia presumibile che tornerà impossibile o particolarmente
difficile procedere al loro interrogatorio durante il dibattimento.


Art. 88

1

Il giudice può far arrestare fino a ventiquattro ore il testimonio che senza motivo legale rifiuta di deporre ovvero di confermare con giuramento o con affermazione
solenne la sua deposizione. L'arresto cessa tosto che lo scopo ne sia conseguito.

2

Se il testimonio persiste senza motivo legale nel suo rifiuto di deporre ovvero di confermare con giuramento o affermazione solenne la sua deposizione, il giudice lo
punisce con una multa disciplinare fino a trecento franchi o con l'arresto fino a dieci
giorni. Il testimonio deve pagare le spese cagionate dal suo rifiuto.

bis 74 La protezione e i diritti della vittima sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli
da 5 a 7, 8 capoverso 2 e 10 della legge federale del 4 ottobre 199175 concernente
l'aiuto alle vittime di reati.

XI. Delle ispezioni oculari e delle perizie

Art. 89

1

Il giudice ordina un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.

2

Quando vi sia probabilità di trovare tracce del reato nel luogo dove è stato commesso, il giudice procede senz'indugio all'ispezione oculare.

3

L'ispezione dev'essere fatta, possibilmente, in presenza dell'imputato, del difensore, del procuratore generale e della parte lesa.


Art. 90

1

Il processo verbale dell'ispezione oculare deve dare un'idea quanto più possibile esatta dell'oggetto ispezionato.

2

Occorrendo, il processo verbale sarà corredato di disegni, piani e fotografie.

74

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di
reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

75

RS 312.5

Procedura penale federale 24

312.0


Art. 91

1

Ogni qualvolta l'opera di periti possa contribuire a far luce sulle circostanze della causa, il giudice ordina una perizia.

2

Si assumeranno dei periti, quando esistano dubbi sulla responsabilità dell'imputato.

Questi può, su parere d'un medico, essere mandato in osservazione in un manicomio.


Art. 92

1

Il giudice nomina uno o più periti e comunica il loro nome alle parti.

2

Di regola, nessuno è tenuto ad accettare l'ufficio di perito. In via eccezionale, quando le circostanze lo esigano, il giudice può rendere obbligatorio l'ufficio di perito.


Art. 93

I periti promettono di prestare la loro opera secondo scienza e coscienza.


Art. 94

1

Il giudice designa l'oggetto della perizia.

2

Egli può permettere ai periti di esaminare gli atti e autorizzarli, per chiarire le circostanze della causa, a rivolgere domande, sotto la sua direzione, ai testimoni ed
all'imputato.


Art. 95

Se è possibile, i periti fanno mettere immediatamente a verbale le loro constatazioni.
Di regola, danno il loro parere per iscritto.


Art. 96

1

Tanto il giudice quanto le parti hanno il diritto di domandare schiarimenti ai periti.

2

Il giudice può, specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni o le loro relazioni sono incomplete, ordinare, d'ufficio o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 25

312.0

XII. Della lingua da usarsi nel dibattimento

Art. 97


76

1 Il dibattimento davanti alla Corte penale federale si svolge nella lingua dell'imputato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi
dubbi decide il presidente.

2 Davanti alla Corte penale federale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in
una delle tre lingue ufficiali.


Art. 98

1

Di regola, quando persone che non conoscono la lingua nella quale si svolge il dibattimento debbano partecipare ad un'operazione della procedura, si ricorrerà ad un
interprete. Le dichiarazioni o deposizioni importanti sono inserite nel processo verbale anche nella lingua in cui sono state fatte.

2

Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

XIII. Dell'esclusione e della ricusa, dei termini e della restituzione

Art. 99

1

L'esclusione e la ricusa di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge federale del 22 marzo
189377 sull'organizzazione giudiziaria federale.

2

Le disposizioni sull'esclusione e sulla ricusa si applicano anche ai periti ed agli interpreti.

Capo secondo: Procedura I. Delle indagini preliminari della polizia giudiziaria

Art. 100

1

Chiunque può denunciare i reati perseguibili d'ufficio in virtù della legislazione federale.

2

Le denunzie devono essere presentate per iscritto od oralmente al Ministero pubblico della Confederazione o a un agente della polizia giudiziaria. Ne deve essere
steso processo verbale.

76

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

77

[RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine,
disp. fin. mod. 20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169]. Ora: sono retti dall'OG (RS 173.110).

Procedura penale federale 26

312.0


Art. 101

1

Gli agenti della polizia giudiziaria inquiriscono sui reati perseguibili d'ufficio in virtù della legislazione federale.

2

Se l'azione penale non può essere promossa che a querela di parte, l'autorità competente attende la presentazione della denuncia. Nei casi urgenti possono essere
prese anticipatamente delle misure provvisionali.

bis 78 La polizia giudiziaria può richiedere informazioni orali o scritte o interrogare persone tenute a dare informazioni. Chi ha il diritto di rifiutare la testimonianza deve
prima essere avvertito della facoltà di non deporre.


Art. 102

Gli agenti della polizia giudiziaria rilevano le tracce dei reati e provvedono alla loro
sicura custodia. Essi compiono gli atti di istruttoria che non possono essere differiti.

bis 79 1

Ogni persona può chiedere al Ministero pubblico della Confederazione quali dati che la concernono sono trattati dalla polizia giudiziaria.

2

Il procuratore generale della Confederazione può rifiutare l'informazione se: a.

questa potrebbe compromettere le indagini; b.

lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna
o esterna della Confederazione; o c.

lo esigono interessi preponderanti di un terzo.

3

Ogni persona interessata può esigere che la polizia giudiziaria rettifichi dati inesatti80.

4

La prova dell'esattezza dei dati dev'essere fornita dalla polizia giudiziaria. Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza, ne vien fatta menzione negli atti.

ter 81 Se il procuratore generale della Confederazione respinge una domanda d'informazione, rettifica o distruzione, il richiedente può impugnare entro dieci giorni la decisione con ricorso alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

78

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

79

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

80

Testo rettificato dalla commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

81

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 27

312.0

quater 82 1

Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicati alle autorità
e agli organi seguenti: a.

al Consiglio federale; b.

agli organi di polizia giudiziaria, alle autorità giudiziarie nonché ad altre autorità amministrative federali e cantonali incaricate di compiti di polizia83, se
essi hanno bisogno dei dati per un procedimento; c.

agli organi preposti alla protezione dello Stato e alla sicurezza militare; d.

agli organi di polizia giudiziaria e ad altri organi amministrativi incaricati di
compiti di polizia degli Stati esteri, nell'ambito dell'articolo 19 della legge
federale del 19 giugno 199284 sulla protezione dei dati; e.

all'Incaricato federale della protezione dei dati; f.

all'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui i dati siano necessari allo
svolgimento dei suoi compiti nell'ambito delle leggi federali sull'assistenza
giudiziaria in materia penale o nella misura in cui i dati devono essere registrati nel sistema di ricerche automatizzato RIPOL; g.

al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se deve rilasciare l'autorizzazione necessaria per il perseguimento penale di un funzionario, come pure
all'autorità preposta al funzionario, che deve prendere posizione in merito
all'autorizzazione.

2

La comunicazione può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri come in caso di assistenza giudiziaria (art. 27 cpv. 2 e 3).

3

Dati possono essere comunicati ad altre autorità o a persone private al fine di prevenire un pericolo imminente.

4

Sono salve le disposizioni in materia d'assistenza giudiziaria contenute in altre leggi in senso formale giusta l'articolo 3 lettera k della legge federale del 19 giugno
199285 sulla protezione dei dati.


Art. 103

1

Le operazioni della polizia giudiziaria, particolarmente gli arresti e le perquisizioni, sono soggette alle disposizioni della presente legge, anche quando esse siano eseguite dalla polizia cantonale.

2

Il funzionario inquirente ha piena facoltà di permettere all'imputato detenuto di conferire col proprio difensore.

82

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

83

Testo rettificato dalla commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

84

RS 235.1

85

RS 235.1

Procedura penale federale 28

312.0


Art. 104

1

Il procuratore generale dirige le indagini preliminari.

2

Gli agenti della polizia giudiziaria gli fanno immediatamente rapporto, in via di servizio, intorno alle loro indagini e prendono le sue istruzioni.


Art. 105

Se si tratta di reati politici, la risoluzione per promuovere l'azione giudiziaria spetta
al Consiglio federale. Fino a questa risoluzione, il procuratore generale prende, in
unione cogli agenti della polizia giudiziaria, le misure provvisionali necessarie.

bis 86 1

Gli atti della polizia giudiziaria possono essere impugnati con ricorso al procuratore generale.

2

Le misure coercitive ordinate o confermate dal procuratore generale della Confederazione nonché i relativi atti possono essere impugnati entro dieci giorni con ricorso
alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

3

Ai ricorsi contro gli ordini di detenzione sono applicabili per analogia gli articoli 215-219.


Art. 106

1

Se non vi sono ragioni per aprire l'istruzione preparatoria, il procuratore generale sospende le indagini. L'imputato deve essere informato della sospensione. Si può
rinunciare alla notifica soltanto se: a.

il perseguimento penale o altri importanti interessi pubblici lo esigano, o b.

terze persone siano altrimenti esposte a grave pericolo.87 1bis

Notifica parimenti questa sospensione alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199188 concernente l'aiuto alle vittime di reati.
Contro la sospensione delle indagini la vittima può ricorrere entro dieci giorni alla
Camera d'accusa del Tribunale federale.89 2

Le spese straordinarie cagionate dalle dette indagini vanno a carico della cassa federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide le contestazioni.

86

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
(RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

88

RS 312.5

89

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di
reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 29

312.0


Art. 107

Se l'affare penale compete alla giurisdizione cantonale o se il Consiglio federale deferisce all'autorità cantonale l'incarico di perseguire e di giudicare un caso che rientra nella competenza della Corte penale federale, il procuratore generale trasmette gli
atti all'autorità cantonale competente.

bis 90 1

Al termine della procedura federale o cantonale, il Ministero pubblico della Confederazione distrugge o archivia gli atti, nella misura in cui non debbano essere consegnati all'Archivio federale.

2

Il Ministero pubblico della Confederazione può utilizzare gli atti archiviati presso i suoi servizi o nell'Archivio federale per un'altra procedura e per scopi impersonali
qualora esistano elementi concreti per presumere che tali atti potrebbero apportare
chiarimenti.

3

Il Consiglio federale regola le modalità.

II. Dell'istruzione preparatoria

Art. 108

1

Il procuratore generale ordina al giudice istruttore di aprire l'istruzione preparatoria. Nella sua richiesta egli designa la persona dell'imputato e il reato di cui la s'incolpa. Comunica al giudice istruttore gli atti delle indagini preliminari e gli elementi
di prova.

2

Il procuratore generale può ordinare che l'istruzione sia aperta anche contro uno sconosciuto.


Art. 109

Se il giudice istruttore decide di aprire l'istruzione preparatoria, ne dà avviso alla
Camera d'accusa.


Art. 110

1

Se il giudice istruttore dubita dell'ammissibilità di un'istruzione preparatoria, egli provoca una decisione della Camera d'accusa. Questa decide dopo aver udito il procuratore generale.

2

Se si tratta di reati politici, la risoluzione del Consiglio federale ha effetto obbligatorio per il giudice istruttore.

90

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
1998; FF 1990 III 1001).

Procedura penale federale 30

312.0


Art. 111

Il giudice istruttore può, d'ufficio o a richiesta del procuratore generale, estendere
l'istruzione preparatoria ad altri fatti e ad altre persone. Deve far indicare negli atti i
motivi di questa estensione e portarli a conoscenza del procuratore generale e della
Camera d'accusa.


Art. 112

Se l'imputato non può essere raggiunto dal giudice istruttore, questi ha il diritto, col
consenso del procuratore generale, di sospendere provvisoriamente l'istruzione preparatoria. In caso di divergenza di opinioni, decide la Camera d'accusa.


Art. 113

1

Il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in istato d'accusa o sospendere l'istruzione.

2

Egli raccoglie i mezzi di prova per il dibattimento.


Art. 114

1

Il processo verbale deve essere letto alle persone che hanno partecipato all'operazione. Esse lo sottoscrivono dopo avervi apportate le rettifiche e le aggiunte che loro
fossero suggerite dalla lettura.

2

Se questa lettura fa nascere dubbi sull'esattezza del processo verbale, si deve procedere ad una nuova audizione.

3

Se qualcuno ricusa di sottoscriversi, ne vien fatta menzione nel verbale con indicazione del motivo.


Art. 115

1

L'imputato, la parte lesa ed il procuratore generale possono chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti d'istruzione.91 Lo stesso diritto spetta alla
parte lesa nella misura necessaria per la tutela delle sue ragioni civili.

2

Il giudice istruttore decide sulle richieste delle parti.


Art. 116

Il procuratore generale ha il diritto di esaminare gli atti. Quando lo scopo
dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere l'esame
degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza.

91

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 31

312.0


Art. 117

L'imputato detenuto è autorizzato a conferire a voce e per iscritto col proprio difensore. Il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o far cessare per un tempo
determinato queste comunicazioni quando l'interesse dell'istruzione lo esiga.


Art. 118

Il giudice istruttore può, nella misura compatibile col buon andamento dell'istruzione, permettere al procuratore generale, al difensore e alla parte lesa di assistere
all'interrogatorio dell'imputato. Alle stesse condizioni può permettere alle parti di
esser presenti all'assunzione di prove.


Art. 119

1

Quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento
d'istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso.

2

Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l'imputato, occorrendo, sotto sorveglianza.

3

Decise tutte le richieste, il giudice istruttore chiede l'istruzione preparatoria dandone avviso alla Camera d'accusa e trasmettendo al procuratore generale gli atti accompagnati dal suo rapporto finale.


Art. 120


92

1

Il procuratore generale può, nel corso dell'istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento. Egli deve motivare brevemente questa decisione e comunicarla al giudice istruttore. Quest'ultimo sospende allora l'istruzione
riferendosi alla decisione motivata del procuratore generale e ne informa la Camera
d'accusa, il procuratore generale, l'imputato, la parte lesa nonché la vittima di un
reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199193 concernente
l'aiuto alle vittime di reati.

2

Contro la sospensione dell'istruzione la parte lesa può ricorrere entro dieci giorni alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Anche la vittima può presentare ricorso,
indipendentemente dal fatto che faccia valere pretese civili.


Art. 121

La cassa federale sopporta le spese dell'istruzione sospesa. Il giudice istruttore può
metterle totalmente o parzialmente a carico dell'imputato, s'egli abbia determinato
per sua colpa l'apertura dell'istruzione o se abbia con raggiri intralciato notevolmente il procedimento.

92

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

93

RS 312.5

Procedura penale federale 32

312.0


Art. 122

1

All'imputato che è messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per pregiudizio risultante dal carcere
preventivo o da altri atti dell'istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza.

2

Se il procedimento è stato provocato da dolo o da grave negligenza del denunziante o della parte lesa, questi possono essere condannati a rimborsare, in tutto o in parte,
l'indennità alla Confederazione.

3

Il giudice istruttore sottopone gli atti, insieme con la sua proposta, alla Camera d'accusa, la quale decide. E' dato modo al procuratore generale ed alle persone in
causa di presentare le loro osservazioni.

4

Queste disposizioni si applicano altresì alla procedura per le indagini preliminari.


Art. 123

Se si scoprono nuove prove o nuovi fatti che rendono verosimile la colpevolezza
dell'imputato, il procuratore generale può ordinare la riapertura dell'istruzione.


Art. 124

Il procuratore generale deve prendere in custodia gli atti dell'istruzione sospesa.
Questi atti non possono essere esaminati se non allo scopo di salvaguardare un legittimo interesse. Se il procuratore generale ne rifiuta l'esame, la Camera d'accusa
decide.

III. Della messa in istato d'accusa

Art. 125

Se vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, il procuratore generale
emette l'atto d'accusa.


Art. 126

L'atto d'accusa deve indicare: 1.

l'accusato;

2.

il reato imputatogli, co' suoi elementi di fatto e di diritto; 3.

le disposizioni applicabili della legge penale; 4.

i mezzi di prova invocati per il dibattimento; 5.

la giurisdizione competente.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 33

312.0


Art. 127

1

Il procuratore generale trasmette alla Camera d'accusa l'atto di accusa accompagnato dall'incartamento e da un rapporto esplicativo. Notifica l'atto d'accusa e il
rapporto in copia ad ogni accusato e al suo difensore.

2

L'accusato ed il suo difensore hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l'accusato, occorrendo, sotto sorveglianza.

3

L'accusato può presentare, entro dieci giorni, un memoriale a propria difesa alla Camera d'accusa. Il procuratore generale, nell'intimargli l'atto d'accusa, avverte
l'accusato di questo diritto. Il presidente della Camera d'accusa può prorogare questo termine.


Art. 128

La Camera d'accusa esamina se i risultati dell'istruzione preparatoria giustificano
che si metta in istato di accusa l'imputato e se la giurisdizione designata nell'atto
d'accusa è competente.


Art. 129

1

Se è necessario chiarire meglio le circostanze della causa, la Camera d'accusa ordina un completamento d'istruzione. A questo uopo essa rinvia gli atti al giudice
istruttore.

2

Se questo completamento viene a modificare nella loro essenza le risultanze, il procuratore generale ha il diritto di ritirare l'accusa o di presentare un nuovo atto
d'accusa.


Art. 130

1

Se la Camera d'accusa valuta la natura giuridica del caso altrimenti che l'atto d'accusa, il suo presidente ne informa le parti e dà loro modo di presentare un memoriale
a questo riguardo.

2

Se essa ordina in seguito di modificare l'accusa, il procuratore generale presenta un nuovo atto d'accusa.


Art. 131

1

Se la Camera d'accusa ritiene che non sia il caso di dar corso all'accusa, desiste dal procedimento con un decreto motivato. Essa decide se sia dovuta un'indennità
all'accusato.

2

La Camera d'accusa deferisce, se ne è il caso, la causa all'autorità cantonale competente a promuovere un'azione penale.

Procedura penale federale 34

312.0


Art. 132

1

Se la Camera d'accusa dà corso all'accusa, essa trasmette gli atti alla giurisdizione competente.94

2

Il decreto di rinvio non è motivato.


Art. 133

Il decreto della Camera d'accusa che dà corso o si oppone all'accusa vien comunicato al procuratore generale, all'accusato e alla parte lesa.


Art. 134

Se nuove prove o nuovi fatti rendono verosimile la colpevolezza dell'accusato, la
Camera d'accusa può, a richiesta del procuratore generale, chiedere la riapertura
dell'istruzione.

IV. 95 Della preparazione del dibattimento ...


Art. 135


96

Dopo il deposito dell'atto d'accusa, la Corte penale federale designa il suo presidente.


Art. 136


97

Se l'accusato non ha ancora un difensore, il presidente lo avverte che ha il diritto di
provvederselo e gli designa, se è il caso, un difensore d'ufficio.


Art. 137

1

Il presidente fissa all'accusato e alla parte lesa un termine per indicare i mezzi di prova. Sì l'uno che l'altra sono tenuti a precisare nei loro memoriali i fatti che suffragano di prove. ...98 94

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

95

Nuovo testo. giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

96

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

97

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

98

Ultimo per. abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle
vittime di reati (RS 312.5).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 35

312.0

2

Il presidente porta a conoscenza del procuratore generale i memoriali presentati dalle altre parti e gli fissa un termine per completare l'esposizione delle prove indicate nell'atto d'accusa.

3

Le parti hanno il diritto di esaminare gli atti; l'accusato, occorrendo, sotto sorveglianza. Il presidente prende le disposizioni necessarie.


Art. 138

1

Il presidente può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni o di periti o l'assunzione di altre prove in vista del dibattimento.

2

Egli può rifiutare di citare testimoni o periti ovvero respingere altri mezzi di prova, se non li ritiene pertinenti. Le parti hanno, in questo caso, il diritto di rinnovare le
loro richieste alla Corte.

3

Il presidente comunica alle parti la sua ordinanza circa le prove.


Art. 139

Se si prevede che una prova non potrà essere prodotta al dibattimento, per esempio a
cagione della malattia di un testimonio, o se è indicato di far eseguire prima del processo un'ispezione dall'autorità giudiziaria, il presidente o la Corte può ordinare che
questa prova sia raccolta prima del dibattimento dalla Corte o per mezzo di uno o più
giudici delegati o incaricati. È data facoltà, se possibile, alle parti di assistere
all'operazione. Se non vi assistono, deve essere loro comunicato il processo verbale
prima del dibattimento.


Art. 140

1

Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale federale.99 2

Egli stabilisce il luogo, il giorno e l'ora d'apertura del dibattimento.

3

Emette le citazioni; di regola, queste sono notificate al più tardi sette giorni prima del dibattimento.

4

L'accusato a piede libero è citato sotto comminatoria d'essere tradotto con la forza pubblica se rimane assente senza una giustificazione sufficiente.


Art. 141


100

La Corte penale federale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, istituire dibattimenti distinti per singoli accusati.

99

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

100 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Procedura penale federale 36

312.0

...101


Art. 142

a 145 V. Del dibattimento102

Art. 146

1

Il presidente dirige il dibattimento e prende le disposizioni che non sono riservate alla Corte.

2

Il presidente e la Corte devono far emergere con tutti i mezzi legali la verità.


Art. 147

1

I giudici devono assistere al dibattimento per tutta la sua durata. L'accusato non può assentarsi dall'udienza se non col permesso o per ordine del presidente.

2

La Corte può, in via eccezionale, dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire e permettergli di farsi rappresentare da un difensore.


Art. 148

1

Il dibattimento avviene anche in assenza dell'accusato. Il difensore deve esservi nondimeno ammesso.

2

Se la Corte reputa necessaria la comparsa personale dell'accusato, rinvia il dibattimento. Essa raccoglie nondimeno le prove la cui produzione non consenta dilazione.

3

Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiedere per iscritto alla Corte penale federale, entro il termine di
dieci giorni a contare da quello in cui ha avuto notizia della sentenza, che questa sia
revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento.

4

La richiesta non sospende l'esecuzione della sentenza che se la Corte o il suo presidente lo ordini.


Art. 149

Se il difensore non si presenta al dibattimento, questo viene dalla Corte rimandato. È
riservato l'articolo 25.

101 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

102 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 37

312.0


Art. 150

Il dibattimento ha luogo senza interruzioni. Il presidente può peraltro ordinare delle
brevi sospensioni.


Art. 151

Aperto il dibattimento, il presidente invita l'accusato a dichiarare le sue generalità:
nome, età, professione, domicilio e luogo d'origine.


Art. 152

1

Dopo l'appello dei testimoni e dei periti, il presidente invita i testimoni a ritirarsi nella sala loro riservata, vietando loro di intrattenersi sulla causa.

2

I periti assistono al dibattimento.

3

Fatto l'appello, il presidente può licenziare testimoni o periti per un tempo determinato.


Art. 153

Fatto l'appello dei testimoni, il presidente fa leggere l'atto d'accusa dal cancelliere.


Art. 154

1

Ciò fatto, il presidente chiede alle parti se desiderano proporre eccezioni circa la competenza o la composizione della Corte ovvero altre questioni pregiudiziali.

2

Resta riservato il diritto delle parti di proporre, sino alle fine del dibattimento, l'eccezione della cosa giudicata e quella di prescrizione, nonchè gli incidenti per vizi
di procedura che risultassero soltanto nel corso successivo del dibattimento stesso.


Art. 155

1

Risolte le questioni pregiudiziali, il presidente invita l'accusato a spiegarsi sui capi d'accusa.

2

Se l'accusato contraddice le sue dichiarazioni precedenti, queste possono essergli contrapposte.

3

Se l'accusato non compare, può essere data lettura delle sue dichiarazioni anteriori.


Art. 156

Se l'accusato confessa in modo fededegno il reato imputatogli nell'atto di accusa, la
Corte può, col consenso del procuratore generale e dell'accusato, rinunciare interamente o in parte all'assunzione delle prove.

Procedura penale federale 38

312.0


Art. 157

1

Se è necessaria l'assunzione di prove, il presidente avverte anzitutto le parti ch'esse hanno diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova indicati prima del dibattimento.

2

Questo diritto può essere esercitato fino all'esaurimento della procedura probatoria.

La Corte vigila tuttavia a che il dibattimento non sia prolungato senza necessità.

3

La Corte può, sino alla fine del dibattimento, ordinare d'ufficio l'assunzione di altre prove.


Art. 158

1

Il presidente stabilisce l'ordine nel quale le prove devono essere assunte. Egli interroga i testimoni ed i periti.

2

Di regola, i testimoni citati a richiesta dell'accusato o del difensore sono interrogati da ultimo.


Art. 159

1

I giudici, il procuratore generale, la parte lesa, il difensore e l'accusato possono, per mezzo del presidente, fare ai testimoni e ai periti domande atte a chiarire circostanze della causa. Il presidente può accordare la facoltà di rivolgere direttamente
queste domande. Nella stessa guisa, possono essere poste domande all'imputato.

2

La Corte decide le contestazioni circa l'ammissibilità di una domanda.


Art. 160

Se un testimonio non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha
già precedentemente deposto, o se si mette in contraddizione con la precedente deposizione, può essergli letto il corrispondente brano della sua deposizione.


Art. 161

1

I periti esprimono oralmente il loro parere. Possono consultare le loro relazioni.

2

La Corte può far allontanare l'accusato dalla sala d'udienza, quando sia da temere che dando in presenza di lui un parere sul suo stato fisico o mentale, gliene possa
derivare pregiudizio nella salute.


Art. 162

La Corte decide se e in quale misura le testimonianze e le perizie debbano essere inserite nel processo verbale.


Art. 163

Il presidente non può congedare i testimoni e i periti prima della chiusura del dibattimento, senza il consenso delle parti.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 39

312.0


Art. 164

1

Sarà data lettura dei documenti e dei processi verbali relativi alle ispezioni oculari.

2

Se un testimonio, un perito od un accusato è morto o se, per una ragione perentoria, non gli è possibile comparire nel dibattimento, può essere data lettura delle sue dichiarazioni.


Art. 165

Se, durante il dibattimento, il procuratore generale emette un nuovo atto d'accusa
motivato da un altro reato dell'accusato, la Corte penale può, col consenso di questo,
giudicare nello stesso tempo il nuovo reato, purchè essa ne sia competente.


Art. 166

Se il procuratore generale si convince nel corso del dibattimento che il fatto costituisce un altro reato o che è punibile con una pena maggiore di quanto avesse ammesso, egli può rettificare l'accusa. La Corte sente a questo proposito le parti. Essa
aggiorna, d'ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all'accusa o alla difesa
sia necessaria una più ampia preparazione.


Art. 167

1

Esaurita l'assunzione delle prove, il procuratore generale motiva le proprie conclusioni circa la colpevolezza e la pena.

2

Ha, in seguito, la parola la parte civile. Il procuratore generale è autorizzato, col consenso di essa, a rappresentarla.

3

Successivamente prende la parola la difesa.

4

Ogni parte ha diritto alla replica. Se per diversi accusati si presentano più difensori, il presidente può dar loro la parola una seconda volta, anche se il procuratore generale rinunzia alla replica.

5

L'accusato ha per ultimo la parola.


Art. 168

1

Se non è il caso di altri provvedimenti, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e ordina di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza.

2

La Corte pronuncia o l'assoluzione o la condanna dell'accusato. Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.

3

La sentenza deve essere pronunciata a maggioranza.


Art. 169

1

La Corte non si pronuncia che sul fatto indicato nell'accusa.

2

Non deve tener conto che delle risultanze del dibattimento.

Procedura penale federale 40

312.0

3

Sull'attendibilità e sul valore delle prove raccolte, la Corte decide secondo il suo libero convincimento.


Art. 170

Se la Corte reputa che il fatto costituisce un altro reato o è punibile con una pena
maggiore di quella prevista dall'accusa, il presidente ne informa l'accusato avvertendolo che può difendersi da questa imputazione. La Corte aggiorna, d'ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all'accusa o alla difesa sia necessaria una più
ampia preparazione.


Art. 171

1

La Corte deduce dalla pena privativa della libertà il carcere preventivo sofferto, in quanto esso o il suo prolungamento non sia stato determinato dal contegno del condannato dopo il reato. In caso di condanna alla sola multa, essa può tener conto in
equa misura della durata del carcere preventivo.

2

È considerata come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruttoria o per ragioni di sicurezza.


Art. 172

1

Le spese processuali vanno, di regola, a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte.

2

La Corte decide se e in quale misura più condannati rispondano solidalmente delle spese.

3

In caso di sospensione del procedimento secondo l'articolo 168, la Confederazione assume, di regola, le spese a proprio carico.


Art. 173

1

L'accusato assolto può essere condannato a pagare le spese causate dalla sua mancata comparsa ad un atto di procedura.

2

La Corte lo può anche condannare a pagare interamente o in parte delle spese, s'egli abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'istruzione o se abbia con raggiri intralciato notevolmente il procedimento.

3

Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso di sospensione del procedimento, nel senso dell'articolo 168.


Art. 174

Se la Corte respinge le pretese della parte civile, essa la può condannare a pagare le
spese di procedura che sono state causate dall'esame delle pretese stesse.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 41

312.0


Art. 175

1

Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l'accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a
quest'ultima interamente o in parte le proprie spese.

2

Se le pretese della parte civile sono respinte, questa deve, a richiesta dell'accusato, rimborsare una parte adeguata delle spese delle parti.

3 ...103


Art. 176

In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell'articolo 122 capoverso 1,
sull'assegnazione di un'indennità all'accusato assolto.


Art. 177

Se il procedimento è stato provocato con dolo o per negligenza grave del denunciante, la Corte può condannarlo a rimborsare alla Confederazione, in tutto od in
parte, le spese processuali e le indennità. Essa lo invita in precedenza, se è possibile,
a far valere le sue ragioni.


Art. 178

Il presidente pronuncia la sentenza in udienza pubblica, dà lettura del dispositivo,
comunica la parte essenziale dei considerandi e avverte le parti del diritto di ricorrere
in cassazione entro dieci giorni dall'intimazione della sentenza. Il ricorso va presentato al presidente della Corte di cassazione.


Art. 179

1

La sentenza deve indicare: 1.

il luogo e la data dei dibattimenti; 2.

i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere,
dell'imputato e del suo difensore, della parte civile e del suo patrocinatore o
rappresentante;

3.

il reato specificato nell'atto di accusa; 4.

le conclusioni delle parti.

2

La sentenza deve enunciare: 1.

in caso di condanna:
a.

i fatti ritenuti provati; b.

in quali di questi fatti sono stati ravvisati del reato; c.

le circonstanze che determinano la misura della pena; 103

Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati
(RS 312.5).

Procedura penale federale 42

312.0

d.

le disposizioni della legge che sono state applicate; e.

il dispositivo;

2.

in caso di assoluzione:
a.

la constatazione che il fatto imputato all'accusato non risulta provato o
non è punibile;

b.

il dispositivo;

3.

in caso di sospensione:
a.

le circostanze che motivano la sospensione; b.

il dispositivo.

3

La sentenza deve contenere, in tutti e tre i casi, una decisione motivata concernente le spese e le conclusioni della parte civile.


Art. 180

1

La redazione della sentenza con i considerandi deve essere compiuta, di regola, entro i dieci giorni da quando fu pronunciata.

2

Una copia deve essere mandata, esente da spese, a ciascuna delle parti.

3

Ove la sentenza non possa essere intimata nè all'accusato nè al suo difensore, ne sarà pubblicato il dispositivo nel Foglio federale.


Art. 181

1

Il processo verbale del dibattimento indica il luogo e la data di esso, i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'accusato e
del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonchè il
reato indicato nell'atto d'accusa. Riferisce lo svolgimento del dibattimento e constata
l'osservanza delle formalità prescritte. Riproduce le istanze e le conclusioni delle
parti e le decisioni prese a questo proposito, nonchè il dispositivo della sentenza.

2

In via eccezionale, il presidente può ordinare altre inserzioni nel processo verbale.

VI. ...104


Art. 182

a 209 104 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 43

312.0

VII. Delle pretese di diritto civile

Art. 210


105

1

Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dai tribunali penali federali nella misura in cui
l'imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato.

2

Il tribunale penale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

3

Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per
il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però
giudicare integralmente le pretese di lieve entità.


Art. 211

L'azione civile deve essere prodotta al più tardi all'apertura del dibattimento.


Art. 212

1

La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso per cassazione importa la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.

2

Se la causa penale è ripresa, l'azione civile può essere riproposta.


Art. 213


106

Il giudice istruttore ed il presidente della giurisdizione federale penale possono accordare alla parte lesa il patrocinio gratuito e farla assistere da un avvocato (art. 152
OG107).

Capo terzo: Dei mezzi di ricorso I. Del reclamo

Art. 214

1

È ammesso il reclamo contro le operazioni od omissioni del giudice istruttore.

2

Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno.

105

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

106

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

107

RS 173.110

Procedura penale federale 44

312.0


Art. 215

1

Il rappresentante legale dell'imputato può presentare reclamo di moto proprio.

2

Se l'imputato è detenuto, dev'esser posto in grado di esercitare il proprio diritto di reclamo.


Art. 216

Il reclamo deve essere presentato per iscritto al presidente della Camera d'accusa. Il
detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire
immediatamente al presidente della Camera d'accusa.


Art. 217

Il reclamo contro un'operazione del giudice istruttore dev'essere presentato entro tre
giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione
stessa.


Art. 218

Il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso
in cui la Camera di accusa o il suo presidente lo ordini.


Art. 219

1

Se il reclamo non appare senz'altro irricevibile o infondato, il presidente della Camera d'accusa lo comunica al giudice istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Camera d'accusa decide.

2

Se il reclamo è dichiarato fondato, la Camera d'accusa ordina le misure necessarie.

3

Le spese sono sopportate dalla Confederazione. Esse possono peraltro essere messe a carico del reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.

II. Del ricorso per cassazione

Art. 220

1

Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze della Corte penale federale:108

1.

se il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente; 2.

se il tribunale non è stato costituito nel modo richiesto dalla legge; 3.

...109

108 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

109 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 6784).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 45

312.0

4.

se sono stati lesi i diritti delle parti.

2

Il ricorso per cassazione per uno di questi motivi non è ricevibile che se il ricorrente abbia già presentato delle conclusioni o rilevata la pretesa irregolarità durante il
dibattimento.

3

Il ricorso per cassazione è inoltre ammesso contro le sentenze della Camera criminale per falsa applicazione della legge.


Art. 221

1

Possono ricorrere per cassazione il procuratore generale, l'accusato e il condannato.110

1bis

La parte lesa può ricorrere in cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il
giudizio in merito a quest'ultime.111 2

È applicabile per analogia l'articolo 215.


Art. 222

1

Il ricorso deve essere presentato per iscritto al presidente della Corte di cassazione112 entro dieci giorni dall'intimazione della sentenza.

2

Esso deve contenere la precisa indicazione dei motivi di nullità e dei fatti sui quali si fonda.

3

Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza che se la Corte di cassazione o il suo presidente lo ordini.


Art. 223

1

Il ricorso è dichiarato irricevibile se è presentato tardivamente o se non è motivato.

2

Se il ricorso è regolare e tempestivo, il giudice incaricato dal presidente di istruire la causa comunica il memoriale alle altre parti ed assegna loro un termine per presentare le loro osservazioni. Egli si fa rimettere gli atti dalla giurisdizione che ha
giudicato.

3

La Corte o il giudice incaricato dell'istruzione ordina, se ne è il caso, delle inchieste sui fatti che hanno importanza per la decisione del ricorso.


Art. 224

A richiesta d'una delle parti, il presidente può ordinare un dibattimento orale. Le
parti sono libere di comparire o di presentare dei memoriali.

110

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

111

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di
reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

112

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

Procedura penale federale 46

312.0


Art. 225

1

Al dibattimento, il presidente comunica il risultato delle indagini ordinate.

2

Il ricorrente espone i motivi d'impugnazione. Se egli non è presente, nè si è fatto rappresentare, il cancelliere dà lettura della dichiarazione di ricorso e delle osservazioni del ricorrente.

3

Le altre parti rispondono a voce; altrimenti vien data lettura delle loro obiezioni.


Art. 226

1

La Corte di cassazione113 esamina in che misura i motivi di nullità addotti nella dichiarazione di ricorso siano fondati. In conformità annulla la sentenza impugnata e il
procedimento.

2

Se la giurisdizione che ha pronunciato la sentenza non aveva competenza di giudicare il merito, la Corte di cassazione rinvia la causa alla giurisdizione competente.
Se la giurisdizione che ha giudicato si è dichiarata a torto incompetente, la Corte di
cassazione le rinvia la causa.

3

...114

4

Negli altri casi, la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte penale federale.

Quest'ultima è vincolata dai considerandi della sentenza di cassazione.115 5

...116


Art. 227

1

Se il procuratore generale ricorre per nullità, la Corte di cassazione117 può annullare o modificare la sentenza anche a favore dell'accusato o del condannato.

2

Se il ricorso è presentato da un'altra parte, la sentenza non può essere annullata nè modificata a suo pregiudizio.


Art. 228

1

Le spese vanno a carico della parte soccombente.

2

Se il ricorso dell'accusato o della parte lesa è dichiarato fondato o quello del procuratore generale infondato, non vengono assegnate spese.118

3

Può essere assegnata un'indennità all'accusato, al condannato o alla parte lesa se il suo ricorso è stato dichiarato fondato o quello della controparte infondato. Se la 113

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

114 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

115 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

116 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

117

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

118

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 47

312.0

parte lesa è ricorrente o controparte, la parte soccombente può essere condannata a
rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale.119 4

...120

III. Della revisione

Art. 229

La revisione di una sentenza della Corte penale federale passata in giudicato può essere domandata:121 1.

a favore del condannato, in ogni tempo:
a.

se elementi di prova o fatti decisivi, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, mettono in dubbio la colpevolezza dell'accusato o
dimostrano che il reato da lui commesso era meno grave di quello per il
quale è stato condannato; b.

se, dopo la condanna, è stata pronunciata una seconda sentenza penale
inconciliabile con la prima; 2.

contro l'accusato assolto o il condannato, fin tanto che il reato non sia prescritto, se i fatti o elementi di prova di carattere decisivo, che non sono stati
sottoposti al tribunale giudicante, stabiliscono la sua colpevolezza o dimostrano che il reato commesso era più grave di quello per il quale è stato condannato, specialmente se, dopo la sentenza, egli ha fatto una confessione degna di fede; 3.

se la sentenza è stata pronunciata in conseguenza di atti punibili; 4.122 se la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950123 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile
soltanto mediante revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere
presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione delle autorità
europee da parte dell'Ufficio federale di giustizia.

119

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

120

Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati
(RS 312.5).

121 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

122

Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

123

RS 0.101

Procedura penale federale 48

312.0


Art. 230

1

Per ciò che concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere domandata: 1.

nei casi previsti dall'articolo 229 numeri 1 lettera b e 3; 2.

nei casi in cui non sono stati sottoposti al tribunale giudicante dei fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa delle pretese civili.

2

La revisione per i motivi indicati al numero 2 dev'essere domandata entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere domandata spirati che siano dieci anni dalla intimazione della sentenza.


Art. 231

1

La revisione può essere domandata: a.

dal procuratore generale; b.

dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge; c.

dal danneggiato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.124 2

È applicabile per analogia l'articolo 215.


Art. 232

1

La domanda di revisione dev'essere presentata per iscritto al presidente della Corte di cassazione125.

2

Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.

3

La domanda di revisione non sospende l'esecuzione della sentenza che se la Corte lo ordini.


Art. 233

Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, il presidente della
Corte di cassazione126 la comunica alle altre parti ed assegna loro un termine per la
presentazione delle loro osservazioni scritte.

124

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime
di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

125

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

126

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 49

312.0


Art. 234

La Corte di cassazione127 ordina, se ne è il caso, l'assunzione di prove. Può incaricare di ciò uno de' suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all'autorità cantonale. La
Corte di cassazione128 dà alle parti la facoltà di assistere all'assunzione delle prove.


Art. 235

1

Esaurita l'assunzione delle prove, il presidente fissa alle parti un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

2

A richiesta di una parte, il presidente ordina una discussione orale. Le parti sono libere di comparire personalmente o di presentare per iscritto dei memoriali.


Art. 236

1

Se la domanda di revisione è fondata, la Corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia l'accusato davanti alla Corte penale federale, la quale ordina un nuovo dibattimento.129 2

Se la domanda di revisione concerne esclusivamente le pretese di diritto civile o è fatta nell'interesse di un condannato che sia morto o colpito da malattia mentale, la
Corte di cassazione130 giudica essa stessa.


Art. 237

1

Se, nella procedura di revisione, il condannato è assolto o se il verdetto toglie il procedimento iniziato contro di lui, egli deve essere reintegrato in tutti i suoi diritti.
Le multe e le spese gli sono rimborsate. A sua richiesta, gli viene assegnata
un'indennità adeguata, e la sentenza è pubblicata, a spese della Confederazione, nel
Foglio federale e, se il tribunale lo reputa indicato, in altri giornali.

2

Se il condannato è morto, la Corte di cassazione131 può, a richiesta degli interessati, assegnare un'adeguata indennità alle persone verso le quali il condannato aveva obblighi di assistenza o che hanno subito un torto particolare a cagione della sua condanna.


Art. 238

1

Se la domanda di revisione è respinta, le spese di procedura possono essere messe a carico del richiedente.

2

Può essere assegnata un'indennità alla controparte.132 127

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

128

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

129 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

130

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

131

Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

132

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di
reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale federale 50

312.0

Capo quarto: Dell'esecuzione

Art. 239

1

Le sentenze della Corte penale federale acquistano forza di cosa giudicata quando il termine di ricorso per cassazione è spirato senza che ne sia stato fatto uso o quando
il ricorso è stato respinto.133 2

Quando si tratta di una pena di reclusione o d'un condannato che potrebbe sottrarsi all'esecuzione della pena o frapporvi ostacoli, il tribunale può ordinare l'immediata
incarcerazione.


Art. 240

1

Il Consiglio federale provvede che le sentenze e le decisioni delle giurisdizioni penali federali siano eseguite.

2

I Cantoni sono obbligati ad eseguire queste sentenze e decisioni.

3

La pena è fatta eseguire in conformità della legislazione cantonale, in quanto il diritto federale non disponga altrimenti. L'alta vigilanza spetta alla Confederazione.


Art. 241

1

Il tribunale giudicante designa il Cantone incaricato d'eseguire una pena privativa della libertà o una misura.134 2

La Confederazione rimborsa al Cantone le spese di mantenimento dei detenuti. La Camera d'accusa decide le contestazioni.


Art. 242

L'esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa o interrotta dal Consiglio
federale se le condizioni di salute del condannato o altre circostanze speciali lo esigano.


Art. 243

1

Le autorità cantonali riscuotono le multe e ne versano l'importo alla cassa federale.

2

In caso di morte del condannato, la multa cade.


Art. 244

Le spese processuali che il condannato non avesse pagate entro il termine fissato saranno riscosse dalla cassa del Tribunale federale in via esecutiva.

133 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

134

Nuovo testo giusta il n. III 4 della LF del 18 mar. 1971 che modifica il CP, in vigore dal
1° lug. 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 51

312.0

Capo quinto: Delle spese processuali

Art. 245


135

Le spese sono stabilite secondo gli articoli da 146 a 161 della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria136, in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.


Art. 246


137

Parte terza:
Procedura davanti ai tribunali cantonali in materia penale federale
I. Disposizioni generali

Art. 247

1

Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che loro sono attribuite dalla legislazione federale o deferite dal Consiglio federale.

2

Esse applicano in questi casi il diritto penale federale.

3

Ove il diritto federale non disponga altrimenti, la causa viene istruita e la pena eseguita secondo le norme della legislazione cantonale. La Confederazione esercita
l'alta vigilanza sull'esecuzione delle pene.


Art. 248

Se la procedura penale del Cantone permette alla persona lesa di costituirsi parte civile nel processo penale, la stessa facoltà le spetta anche per le cause di diritto penale
federale.


Art. 249

L'autorità giudicante valuta liberamente le prove; essa non è vincolata da regole
concernenti le prove legali.


Art. 250

Il tribunale che, in caso di concorso di più reati o di più disposizioni penali, deve
applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella del Cantone, commisurerà la pena a norma dell'articolo 21138.

135

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

136

RS 173.110

137

Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

138

L'art. 21 è abrogato. Ora: a norma dell'art. 68 n. 1 CP (RS 311.0).

Procedura penale federale 52

312.0


Art. 251

1

Le decisioni devono essere comunicate alle parti a voce o per iscritto. Se la comunicazione è stata fatta a voce, il processo verbale delle deliberazioni deve indicare
quando essa è stata fatta.

2

In tutti i casi devono essere indicati i termini e le autorità di ricorso.

3

Alla parte che ne fa richiesta sarà rilasciata gratuitamente copia della decisione.


Art. 252


139

1

Nelle cause di diritto penale federale le autorità d'un Cantone devono prestare il loro concorso a quelle degli altri Cantoni, tanto durante il procedimento quanto per
l'esecuzione della sentenza.

2

...140

3

La Camera d'accusa del Tribunale federale decide le contestazioni circa il rifiuto di assistenza o il rimborso di spese.


Art. 253

1

La Confederazione non rimborsa nessuna spesa ai Cantoni.

2

Ove nessuna legge federale disponga altrimenti, l'importo delle multe è devoluto ai Cantoni.

II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite
dal Consiglio federale alle autorità cantonali


Art. 254

1

Se il Consiglio federale deferisce una causa di diritto penale federale a un Cantone, il procedimento non può essere chiuso che con una sentenza o con una dichiarazione
di non doversi procedere.

2

Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all'estero, ovvero se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il loro domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l'obbligo di istruire e giudicare la causa spetta al Cantone a cui il Consiglio
federale l'ha deferita.


Art. 255

Le sentenze di prima e di ultima istanza, nonchè le dichiarazioni di non doversi procedere, devono essere comunicate senz'indugio ed in copia integrale al Consiglio
federale.

139

Vedi anche gli art. 352 e 357 CP (RS 311.0).

140

Abrogato (art. 354 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CP - RS 311.0).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 53

312.0


Art. 256

Il Consiglio federale provvede all'esecuzione delle sentenze cresciute in giudicato.


Art. 257

La cassa federale può rimborsare interamente o in parte le spese straordinarie che
fossero cagionate dalla procedura investigatoria o dall'istruzione. In caso di contestazioni, decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

III. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale attribuite
dalla legislazione federale alle autorità cantonali


Art. 258

Se l'autorità federale competente chiede alle autorità cantonali di perseguire reati
contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto di alta vigilanza, la giurisdizione del Cantone deve senz'altro aprire il procedimento e provvedere all'istruzione.


Art. 259

Nei casi di procedimento per reati contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto particolare di alta vigilanza, il procuratore generale può ordinare indagini, se gli atti punibili sono stati totalmente o parzialmente commessi
all'estero o in più Cantoni.


Art. 260

e 261141

Art. 262

1

e 2 ...142

3

Per quanto concerne il foro in caso di reati commessi da più coautori, la Camera d'accusa del Tribunale federale può derogare alle norme dell'articolo 349 del Codice
penale svizzero.143

141

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

142

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

143

Nuovo testo giusta l'art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0).

Procedura penale federale 54

312.0


Art. 263

1

e 2 ...144

3

Per quanto concerne il foro in caso di concorso di reati, la Camera d'accusa del Tribunale federale può derogare alle norme dell'articolo 350 del Codice penale svizzero.145 4

...146


Art. 264


147

Se esiste contestazione sul foro competente tra le autorità di più Cantoni ovvero se
l'accusato contesta la giurisdizione di un Cantone, la Camera d'accusa del Tribunale
federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.


Art. 265

1

Il Consiglio federale può, mediante decreto, disporre, per un determinato periodo, che gli siano trasmessi in copia integrale, immediatamente e senza spese, le sentenze,
le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emanate in cause di diritto penale federale.

2

Copia integrale della sentenza o della dichiarazione di non doversi procedere sarà trasmessa gratuitamente al procuratore generale ogni qualvolta egli lo richieda.

IV. Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali

Art. 266

Il procuratore generale può interporre il ricorso previsto dal diritto cantonale quando
il Consiglio federale ha deferito alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di
una causa di diritto penale federale ovvero quando una legge federale o un decreto
preso dal Consiglio federale in applicazione dell'articolo 265 capoverso 1 prescrivono che siano comunicate al Consiglio federale le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse
dall'autorità cantonale.


Art. 267

Entro dieci giorni, a contare dalla comunicazione della sentenza o della risoluzione
del Consiglio federale148, il procuratore generale notifica per iscritto il suo ricorso
all'autorità designata dalla legislazione cantonale come competente per riceverlo.

144

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

145

Nuovo testo giusta l'art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0).

146

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

147

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

148

Nel testo tedesco «Beschluss an den Bundesrat» e in quello francese «décision au Conseil
fédéral».

Organizzazione giudiziaria in materia penale 55

312.0

V. Del ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale
149


Art. 268


150

Il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale è ammissibile: 1.

contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale. Sono escluse le sentenze
dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica; 2.

contro le dichiarazioni di non doversi procedere, emesse in ultima istanza; 3.

contro le decisioni penali delle autorità amministrative che non sono suscettive di ricorso ai tribunali.


Art. 269

1

Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale.

2

È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali.


Art. 270


151

Possono ricorrere per cassazione: a.

l'accusato; l'articolo 215 è applicabile; b.

dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge, i suoi fratelli e sorelle e i suoi
parenti e affini in linea ascendente e discendente; c.

l'accusatore pubblico del Cantone; d.

il procuratore generale della Confederazione se:
1.

ha deferito l'istruzione e il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale, 2.

ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali, 3.

secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra
autorità federale;

e.

la vittima se:
1.

era già parte nella procedura, nella misura in cui la decisione concerna
le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 8 cpv. 1 lett. c della legge federale del 4 ottobre 1991152 concernente l'aiuto alle vittime di reati), o 149

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. II OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

150

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 907 908; FF 1964 2047).

151 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

152

RS 312.5

Procedura penale federale 56

312.0

2.

fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati; f.

il querelante, per quanto si tratti del diritto di querela come tale; g.

l'accusatore privato, se conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale
ha sostenuto l'accusa da solo e senza l'intervento dell'accusatore pubblico; h.

chiunque sia toccato da una confisca o dalla pubblicazione di una sentenza e
ha un interesse giuridicamente tutelato all'annullamento o alla modifica della
decisione.


Art. 271

1

Quando l'azione civile è stata giudicata insieme con l'azione penale, possono ricorrere per cassazione, sulle conclusioni civili, tanto il danneggiato quanto il condannato e il terzo dichiarato corresponsabile. È escluso il ricorso per riforma.

2

Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato conformemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma in materia civile, non raggiunge l'importo
necessario e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma in materia
civile è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle
conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata
adita anche dell'azione penale.153 3

Il ricorso per cassazione è ammissibile senza questa restrizione, ove sia stato applicato il diritto cantonale invece di quello federale.

4

Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti il ricorso adesivo.154

Art. 272

1

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'articolo 273 entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della
decisione.155

2

...156

3

Se l'accusato muore prima della scadenza di questo termine, esso è computato dalla sua morte.157

4

Se le conclusioni civili non possono formare l'oggetto di un ricorso per cassazione che congiuntamente con quelle penali (art. 271 cpv. 2), il termine per presentare e
motivare il ricorso è prorogato, in favore della parte che impugna la decisione sol153

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

154

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

155 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

156 Abrogato dal n. II 3 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2719; FF 1999 8431 8512).

157 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 57

312.0

tanto sulle conclusioni civili, di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso di un
altro interessato sulle conclusioni penali.

5

Per il procuratore generale della Confederazione, il termine decorre dal giorno in cui l'autorità federale competente ha ricevuto il testo integrale della decisione impugnata.158 6

Le parti devono poter consultare gli atti prima di presentare la motivazione del ricorso.

7

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione od il suo presidente lo ordini.


Art. 273

1

La motivazione del ricorso deve essere sottoscritta e presentata in un numero sufficiente di esemplari per il tribunale e per ogni controparte, ma in ogni caso in due
esemplari; essa deve designare la decisione impugnata e contenere inoltre: a.

l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni; b.

la giustificazione delle conclusioni. Deve esporre in modo conciso quali
sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che
consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto nè addurre
fatti nuovi nè proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi nè
prevalersi della violazione del diritto cantonale.

2

L'atto di motivazione che non è conforme a queste regole, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro un breve termine con la comminatoria
d'inammissibilità del ricorso. È applicabile l'articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge
federale sulla organizzazione giudiziaria159.


Art. 274


160

1 La Corte di cassazione comunica il ricorso all'istanza inferiore e le assegna un termine per depositare gli atti e le sue eventuali osservazioni.

2 Le decisioni impugnabili con ricorso per cassazione devono essere motivate per
scritto alle parti.

3 Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza
motivarla. In questo caso, le parti possono esigere, entro 30 giorni dalla notifica, il
testo integrale della decisione.


Art. 275

1

Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per cassazione fondato sulla violazione del diritto cantonale o 158 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

159

RS 173.110

160 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

Procedura penale federale 58

312.0

una domanda di revisione, la Corte di cassazione soprassiede alla sentenza fino a che
l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti
del procedimento cantonale alla Corte di cassazione.

2

La Corte di cassazione può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

3

L'autorità cantonale adita comunica immediatamente alla Corte di cassazione in qual senso ha deciso. Se essa ha respinto la domanda di revisione, deve trasmetterle
la sua decisione con i nuovi atti.

4

Sui risultati della procedura di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. La Corte di cassazione deve tenerne conto nella sua sentenza.

5

Di regola, la Corte di cassazione soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per cassazione fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

bis 161 È fatta salva la procedura semplificata secondo l'articolo 36a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria162.


Art. 276

1

Se ordina uno scambio di scritti, la Corte di cassazione comunica l'atto di ricorso agli interessati e assegna loro un termine per presentare le osservazioni scritte.163 2

In via eccezionale, può essere consentito uno scambio ulteriore di scritti oppure un dibattimento.

3

Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 15 000 franchi almeno.164

4

Le parti sono libere di presentarsi al dibattimento o di mandare al tribunale una memoria.


Art. 277

Quando la decisione impugnata è così difettosamente redatta che è impossibile riconoscere in quale modo sia stata applicata la legge, la Corte di cassazione l'annulla
senza comunicare l'atto di motivazione agli interessati e rinvia la causa all'autorità
cantonale per nuovo giudizio.

161

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

162

RS 173.110

163

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

164

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 921 926).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 59

312.0

bis 1

La Corte di cassazione non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente.

È vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale. Essa rettifica d'ufficio
gli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

2

La Corte di cassazione non è vincolata dai motivi fatti valere dalle parti.

ter 1

Se la Corte di cassazione dichiara fondato il ricorso per quanto concerne l'azione penale, essa annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale
perchè decida di nuovo.

2

L'autorità cantonale deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione.

quater 1

Sulle conclusioni civili la Corte di cassazione statuisce essa medesima o rinvia la causa all'autorità cantonale perchè decida di nuovo.

2

Nel caso previsto dall'articolo 271 capoverso 2, la Corte di cassazione non esamina il ricorso riguardo alle conclusioni civili se non in quanto dichiari il ricorso fondato
riguardo all'azione penale e ciò possa avere importanza anche per il giudizio delle
conclusioni civili; essa rinvia le conclusioni civili con l'azione penale all'autorità
cantonale perchè decida di nuovo.


Art. 278

1

Le spese sono a carico della parte soccombente. Esse sono determinate giusta l'articolo 245. La Corte di cassazione, quando decide sulle conclusioni civili nel ricorso per cassazione, applica le tasse concernenti il ricorso per riforma in materia
civile.165

2

Se sono soccombenti, l'accusatore pubblico e il procuratore generale della Confederazione sono dispensati dal pagamento delle spese.166

3

Alla parte vincente può essere assegnata un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della
Confederazione non hanno diritto ad indennità. La parte soccombente può essere
condannata a rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale. L'accusatore
pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non sono in
nessun caso tenuti a rimborsare le spese.167 165

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 921 926).

166

Introdotto dal n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 921 926).

167

Primitivo cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

Procedura penale federale 60

312.0

bis 168 La revisione e l'interpretazione di sentenze della Corte di cassazione sono disciplinate dagli articoli 136-145 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria169.

Parte quarta: 170 ...

Art. 279

a 320 Parte quinta: 171 ...

Art. 321

a 326 Parte sesta: Riabilitazione. Sospensione della pena I. Della riabilitazione

Art. 327

a 330172

Art. 331

1

Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale federale, la domanda di riabilitazione deve essere presentata a tale Corte.173

2

Il presidente della Corte penale federale assume le informazioni necessarie.

3

Egli sottopone, per preavviso, la domanda e gli atti al procuratore generale.


Art. 332

Se la Corte penale federale pronuncia la riabilitazione, la sua decisione viene comunicata al governo del Cantone di domicilio del riabilitato, nonchè al riabilitato stesso.


Art. 333

1

A domanda del riabilitato, la decisione della Corte penale federale è pubblicata nel Foglio federale ed in altri giornali.

168

Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

169

RS 173.110

170

Abrogata dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).

171

Abrogata dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).

172

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

173 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 61

312.0

2

Le spese della procedura di riabilitazione sono sopportate dal richiedente. Possono essere condonate, se questi provi il suo stato di povertà.


Art. 334

Se la sentenza è stata pronunciata dal tribunale di un Cantone, l'autorità cantonale
competente decide circa la domanda di riabilitazione in conformità delle disposizioni
della presente legge.

II. Della sospensione della pena

Art. 335

a 338174

Art. 339


175



Art. 340

Se il tribunale deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione
e quella di un Cantone, la sospensione dell'esecuzione della pena deve essere regolata dalle disposizioni della legge applicabile al reato più grave.


Art. 341

1

Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale, la revoca è pronunciata, a richiesta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.176

2

I Cantoni designano le autorità competenti e regolano la procedura per la revoca nelle cause di diritto penale federale giudicate dalle loro autorità.

Parte settima: Disposizioni finali

Art. 342

1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

2

Sono particolarmente abrogati: 1.

la legge federale del 30 giugno 1849177 sul modo di procedere nei casi di
contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione; 2.

la legge federale del 27 agosto 1851178 sulla procedura penale federale;

Procedura penale federale 62

312.0

3.

gli articoli 73 e 76 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853179; 4.

l'articolo 10 e il capitolo III (art. 105 a 174), nonchè l'articolo 220 numero 2
della legge del 22 marzo 1893180 sull'organizzazione giudiziaria federale.


Art. 343

Con l'attuazione del Codice penale svizzero181, le disposizioni della presente legge
relative alla confisca (art. 71 e 72), alla competenza locale (art. 260 a 263), alla riabilitazione (art. 327 a 330) ed alla sospensione dell'esecuzione della pena (art. 335
a 338) saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di esso Codice.


Art. 344

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1935182 174

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

175

Abrogato dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).

176 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

177

[RU I 88, 28 127 art. 227 cpv. 2] 178

[RU II 734]

179

[RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6. RU 54 799 art. 398 cpv. 2
lett. a]

180

[RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine,
disp. fin. mod. 20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169] 181

RS 311.0

182

DCF del 2 ott. 1934 (RU 50 842).