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Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) del 18 dicembre 2015 (Stato 27 maggio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta: Sezione: 1 a 10 ...
Art. 1
a 383 Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 39
Competenza di
approvazione
L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice: a. l'inclusione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI4;
b. i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale di contribuenti conclusi con Stati di cui è prevista l'inclusione in detto elenco.
Art. 40
a 415
Art. 42
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
RU 2016 1297 1 RS
101
2 FF
2015 4467
3
In vigore dal 1° gen. 2017.
4 RS
0.653.1
5
In vigore dal 1° gen. 2017.
653.1
Scambio automatico di informazioni 2
653.1
Data dell'entrata in vigore:6 1° gennaio 2017 Art. 39: 27 maggio 2016 6
DCF del 20 apr. 2016.