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01.07.2008 - 01.01.2012
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1

Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG) del 5 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geologia
nazionale (OGN), ordina:

Art. 1

Composizione La Commissione federale di geologia (CFG) si compone di sette a dieci specialisti esterni all'Amministrazione federale.


Art. 2

Vicepresidente La CFG designa tra i propri membri un vicepresidente.


Art. 3

Durata del mandato, periodo amministrativo, indennità La durata del mandato, il periodo amministrativo e le indennità si fondano sull'ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.


Art. 4

Sottocommissioni 1 Il DDPS e il dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC), mediante decisione congiunta, possono istituire delle sottocommissioni. La decisione stabilisce i compiti e designa i membri e il segretariato.

2

La presidenza di una sottocommissione è assunta da un membro della CFG.

3

All'organizzazione delle sottocommissioni si applicano per analogia gli articoli 5-10.

RU 2008 2857 1 RS

510.624

2 RS

172.31

510.624.1

Organizzazione e amministrazione 2

510.624.1


Art. 5

Segretariato 1 Il segretariato è subordinato, sotto il profilo tecnico, al presidente della CFG.

2

Adempie i compiti seguenti: a. si occupa delle pratiche di ordine amministrativo della CFG e cura i contatti e la collaborazione con le autorità; b. segue l'attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente;

c. redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e agli altri partecipanti; d. gestisce gli atti della Commissione.


Art. 6

Sedute 1 La CFG stabilisce ogni anno nel quarto trimestre le date delle sedute dell'anno civile successivo.

2

L'invito alle sedute è spedito dal segretariato su incarico del presidente. Esso contiene l'ordine del giorno.

3

Il presidente può invitare alle sedute altre persone, segnatamente rappresentanti dell'Amministrazione federale e specialisti esterni.


Art. 7

Lavori preparatori

1

Le sedute della CFG sono preparate dal segretariato.

2

Il presidente può incaricare sottocommissioni o singoli membri della Commissione di preparare determinate pratiche.

3

La CFG, nei limiti delle risorse finanziarie che le sono annualmente concesse, può far elaborare perizie da terzi se nella valutazione di singole questioni importanti non dispone di sufficienti conoscenze specialistiche.


Art. 8

Decisione 1 La CFG decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

2

Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.

3

Le persone invitate non hanno diritto di voto.

4

Se i membri della Commissione non raggiungono l'unanimità su questioni geologiche di principio, sono pubblicate le diverse opinioni unitamente alle motivazioni ed è indicata la proporzione dei voti.

Commissione federale di geologia 3

510.624.1


Art. 9

Confidenzialità, segreto d'ufficio 1

L'operato e i documenti delle sedute della CFG sono confidenziali.

2

I membri della Commissione e tutte le persone invitate o incaricate dalla CFG sono tenute a serbare il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività commissionale, sempre che il DDPS non li svincoli espressamente di volta in volta dal segreto d'ufficio.

3

Il segreto d'ufficio sussiste anche dopo la fine dell'attività in seno alla Commissione.


Art. 10

Ricusazione I membri della CFG sono tenuti a ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa o se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.


Art. 11

Diritti di valorizzazione 1

Il Consiglio federale, il DDPS, il DATEC e i servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono utilizzare per scopi ufficiali le opere protette dal diritto d'autore elaborate dai membri della Commissione nell'esercizio della loro attività in seno alla stessa.

2

Il diritto di valorizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue di organizzazioni e manifestazioni internazionali, nonché l'archiviazione integrale o parziale in forma digitale e analogica.

3

L'autore ha diritto a un'indennità supplementare soltanto se la sua opera è sfruttata per scopi commerciali.


Art. 12

Informazione La CFG informa periodicamente il pubblico, almeno ogni due anni, su questioni generali del suo campo d'attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e su ulteriori necessità in materia di ricerca.


Art. 13

Rapporto annuale

La CFG presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività.


Art. 14

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Organizzazione e amministrazione 4

510.624.1