01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 30.09.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
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01.02.2001 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.01.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)
1

del 20 dicembre 1946 (Stato 7 maggio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34quater della Costituzione federale2;3
visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del
24 settembre 19464,

decreta:

Parte prima: Assicurazione Capo primo: Persone assicurate

Art. 1

Assicurazione obbligatoria5 1 Sono assicurati in conformità della presente legge: a.6

le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b.

le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; c.7

I cittadini svizzeri che lavorano all'estero:
1.

al servizio della Confederazione; 2.

al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio
federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come
datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12; 3.

al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo
sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della CS 8 437

1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

2

[CS 1 3; RU 1973 429]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 111 a 113 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722;
FF 1999 5092).

4

FF 1946 349 661. Il messaggio del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.

5

I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994
(10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

831.10

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.10

legge federale del 19 marzo 19768 sulla cooperazione allo sviluppo e
l'aiuto umanitario internazionale.

1bis Il Consiglio federale disciplina i particolari dell'articolo 1 lettera c.9 2 Non sono assicurati: a.10 gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

b.

le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia
e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la presente
legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente
imporre;

c.

le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano
soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.

3 Possono continuare ad essere assicurati: a.

le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede
in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso; b.

fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza
attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a
una formazione all'estero.11 4 Possono aderire all'assicurazione: a.

le persone domiciliate in Svizzera che, in virtù di una convenzione internazionale, non sono assicurate; b.

le persone che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza
svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere12, non sono assicurate; c.

i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c, capoverso 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto
domiciliati all'estero.13 8

RS 974.0

9

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

11

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

12

RU 1997 609

13

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

LAVS

3

831.10

5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù
del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di
recesso e di esclusione.14

Art. 2


15

Assicurazione facoltativa 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della
Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente
per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione
facoltativa.16

2 Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

3 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le
informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

4 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per
cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 648 franchi
all'anno.

5 Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo da 648 a 8400 franchi
all'anno, a seconda delle loro condizioni sociali.

6 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa;,
disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la
concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione
facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il
computo dei contributi.

Capo secondo: Contributi17 A. Contributi degli assicurati I. Obbligo di pagare i contributi

Art. 3

Persone tenute al pagamento dei contributi 1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia 14

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

16

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

17

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del
19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.10

il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino
alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.18 2 Non sono tenuti a pagare i contributi: a.19 gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni;

b. e c. ...20

d.21 i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in
contanti;

e.

...22

3 Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari
almeno al doppio del contributo minimo: a.

i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa; b.

gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.23 II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 4


24

Calcolo dei contributi 1 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in
percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

2 Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo: a.

i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero; b.25 i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo
minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).

20

Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

22

Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953 (RU 1954 102; FF 1953 449).

23

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

5

831.10


Art. 5

Contributi sul reddito di un'attività dipendente
1. Regola

1 Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.26 2 Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza
d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni,
le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante
della retribuzione del lavoro.

3 Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: a.

fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure b.

dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli
uomini i 65 anni.27

4 Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi
dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di
poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di
lavoro e lavoratori, nel salario determinante. Possono parimenti essere escluse dal
salario determinante le borse di studio e prestazioni simili.28

Art. 6


29

2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei
contributi

1 I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di
pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo e arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente
inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l'anno, il tasso del
contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal
Consiglio federale.30

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

28

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

30

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.10

2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione
possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del
salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.31

Art. 7

3. Salari complessivi Per il calcolo dei contributi degli appartenenti a un gruppo professionale il cui salario, di regola, non può essere accertato o può esserlo soltanto con grande difficoltà,
il Consiglio federale può, consultati i Cantoni e le associazioni professionali, fissare
dei salari complessivi e dichiarare obbligatoria la loro applicazione a tutto il gruppo
o a determinati membri di esso.


Art. 8


32

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente
1. Regola

1 Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del
7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di
100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 48 300 franchi, ma
di almeno 7800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento,
secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.33 2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700
franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 franchi l'anno.34 Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.


Art. 9

2. Nozione e determinazione 1 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

2 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:

a.

le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo; b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso
commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite; c.

le perdite commerciali subite e allibrate; 31

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

33

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

34

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

LAVS

7

831.10

d.35 le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i
contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge
federale del 19 giugno 195936 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e
dalla legge federale del 25 settembre 195237 sulle indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile; e.38 i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f.39 l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo
proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

3 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio
impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati
alle casse di compensazione.40 4 ...41

bis42 Adeguamento della tavola scalare dei contributi Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i
limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli 6 e 8, e il contributo
minimo di cui agli articoli 2 e 8.

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

36

RS 831.20

37

RS 834.1

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

39

Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

41

Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1).

42

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391 419;
FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 8

831.10

III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa

Art. 10


43

1 Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 324 a 8400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo
di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi, sono considerati
non esercitanti un'attività lucrativa.44 Per gli assicurati la cui attività lucrativa non è
durevolmente esercitata a pieno tempo il Consiglio federale può aumentare questo
importo in funzione delle loro condizioni sociali. L'articolo 9bis è applicabile.

2 Gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e alle quali il pagamento di contributi più alti non potrebbe essere
ragionevolmente richiesto.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi.
Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di
un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone
non esercitanti un'attività lucrativa.

4 Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di
compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi
a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola
può essere incaricata di prelevare i contributi.45 IV. Riduzione e condono dei contributi

Art. 11


46

1 I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un
periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi
inferiori al contributo minimo.

2 Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le
persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e 43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

44

Nuovo testo del per. 1 e 2 giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

45

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

LAVS

9

831.10

previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi
assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far
contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

B. Contributi dei datori di lavoro

Art. 12

Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi 1 È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.47 3 È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti.


Art. 13


48

Ammontare del contributo dei datori di lavoro Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari
determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

C. Riscossione dei contributi

Art. 14

Termini e procedura di riscossione 1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti
da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al
suo contributo.

2 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono
essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.49 3 Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le
indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione
d'ufficio.

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954
(RU 1954 102; FF 1953 449).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 10

831.10

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su: a.

i termini di pagamento dei contributi; b.

la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; c.

il pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo; d.

il condono del pagamento di contributi arretrati; e.

la riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi.50

Art. 15

Esecuzione per crediti di contributi dovuti 1 I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati
senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati
con rendite scadute.

2 Di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche
contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LEF51).


Art. 16


52

Prescrizione

1 I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un
termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere ne pretesi ne pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6,
8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui
passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a
una procedura di ricupero d'imposta.53 54 Se il diritto di esigere il pagamento di
contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

2 Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è
passata in giudicato.55 56 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi
(art. 580 e segg. CC57) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane
sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149 capoverso 5 50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

51

RS 281.1

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954
(RU 1954 102; FF 1953 449).

53

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

54

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

56

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

57

RS 210

LAVS

11

831.10

della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento58 non è applicabile. Il credito
per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere
ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 359.

3 Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un
anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto
conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla
fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati
pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta
sul reddito netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un
anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.60 61

Art. 17


62

Capo terzo: Rendite A. Diritto alla rendita I. In generale

Art. 18


63
Aventi diritto

1 Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni
che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. Le rendite possono essere
rifiutate, diminuite o soppresse, durevolmente o temporaneamente, se il superstite,
intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha
cagionato la morte dell'assicurato.

2 Gli stranieri e i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno
diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale
in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative
allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in
particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e
ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.64 58

RS 281.1

59

All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l'art. 20
cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.

60

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1) 61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

62

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

64

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 12

831.10

3 In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8,
10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il
Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.65

Art. 19


66



Art. 20


67
Sicurezza e compensazione delle rendite 1 Il diritto a una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno ne soggetto a esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esso è nulla. È riservato
l'articolo 45.

2 Possono essere compensati con prestazioni scadute: a.

i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI68, dalla legge federale del
25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio
militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli
assegni familiari nell'agricoltura; b.

i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c.

i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.69 II. Diritto alla rendita di vecchiaia

Art. 21


70

Rendita semplice71

1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia: a.

gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; b.

le donne che hanno compiuto i 64 anni.

2 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a
quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la
morte del beneficiario.

65

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla
fine del presente testo.

66

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

68 RS

831.20

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

71

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

LAVS

13

831.10


Art. 22


72


bis73 Rendita completiva

1 Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce
il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata
alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono
assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.74 2 Se il coniuge che ha diritto a una rendita non provvede al sostentamento della
famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata, su richiesta,
all'altro coniuge. Se i coniugi sono divorziati, la rendita completiva è versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono salve le disposizioni diverse
imposte dal giudice civile.

ter75 Rendita per i figli

1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per
i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una
rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste
alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro
coniuge.

2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le
disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 45), come pure
le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può decretare
prescrizioni completive riguardo al versamento della rendita, segnatamente per figli
di genitori separati o divorziati.

72

Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1).

73

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

74

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

75

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 14

831.10

III.76 Diritto alla rendita per vedove

Art. 23


77

Rendita per vedove

1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno
figli.

2 Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: a.

i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui
affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; b.

gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge,
vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono
da lei o da lui adottati.

3 Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in
cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al
capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta
l'adozione.

4 Il diritto si estingue: a.

con il passaggio a nuove nozze; b.

con la morte della vedova o del vedovo.

5 Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.


Art. 24


78

Disposizioni particolari 1 Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della
morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno
compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova
si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva
dei diversi matrimoni.

2 Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

77

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

78

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

LAVS

15

831.10

a79 Coniugi divorziati

1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se: a.

ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni; b.

il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo
che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni; c.

il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha
compiuto i 45 anni.

2 Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1,
il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di
18 anni.

b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di
una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la
LAI80, è versata soltanto la rendita più elevata.

IV. Diritto alla rendita per orfani

Art. 25


81

Rendita per orfani

1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In
caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

2 I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

4 Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello
della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o
muore.

5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che
cosa si intende per formazione.


Art. 26 a 2882 79

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

80

RS 831.20

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

82

Abrogati dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 16

831.10


Art. 28

bis83 Concorso con altre rendite Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e
una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI84, è versata soltanto la rendita più
elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

B. Rendite ordinarie

Art. 29

Beneficiari: rendite complete e rendite parziali 1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli
aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.85 2 Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di: a.

rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo; b.

rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.86 I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
bis87 Disposizioni generali per il calcolo della rendita 1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il
1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il
31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto
alla rendita o decesso).

2 Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il
1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.88 83

Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità
(RS 831.20). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

84

RS 831.20

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

87

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

88

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

LAVS

17

831.10

ter89 Periodo di contributo completo 1 Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

2 Sono considerati anni di contribuzione i periodi: a.

durante i quali una persona ha pagato i contributi; b.

durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo; c.

durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza.

quater90 Reddito annuo medio 1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone: a.

dei redditi risultanti da un'attività lucrativa; b.

degli accrediti per compiti educativi; c.

degli accrediti per compiti assistenziali.

quinquies91 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa.
Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa 1 Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui
quali sono stati versati contributi.

2 I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

3 I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio
comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione
è effettuata se:

a.

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b.

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia; c.

il matrimonio è sciolto mediante divorzio.92 4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:

89

Originario art. 29bis . Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

90

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

91

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

92

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 18

831.10

a.

tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita; e b.

in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'articolo 29bis
capoverso 2.

5 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Esso determina in particolare quale
cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

sexies93 3. Accrediti per compiti educativi 1 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante
i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno
ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità
parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei
casi in cui:94

a.

uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare
l'autorità parentale;

b.

soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la
vecchiaia e i superstiti; c.

le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non
siano adempite per l'intero anno civile; d.95 genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale.

2 L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di
vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla
rendita.

3 L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni
civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno
che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

septies96 4. Accrediti per compiti assistenziali 1 Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché
di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'AI per grandi 93

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

94

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I1).

95

Introdotta dal n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I1).

96

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

19

831.10

invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione
domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi
devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

2 Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

3 Il Consiglio federale può definire più precisamente la condizione di vita in comunione domestica. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito
per compiti assistenziali nei casi in cui: a.

più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per
compiti assistenziali; b.

soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la
vecchiaia e per i superstiti; c.

le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non
siano adempite per l'intero anno civile.

4 L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del
diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

5 Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro
cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di
una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto
individuale.

6 L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti
acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei
20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il
coniuge che ha per primo diritto alla rendita.


Art. 30


97

5. Determinazione del reddito annuo medio 1 La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle
rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i
fattori di rivalutazione.

2 La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per
compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 20

831.10

bis98 Tavole e disposizioni particolari Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale allestisce tavole il cui uso è obbligatorio. A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.99 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di
anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.100
ter101 Conti individuali

1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale,
sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il
Consiglio federale precisa i particolari.

2 I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di
lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se
il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.102

Art. 31

103 104 Determinazione di una nuova rendita Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del
diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.


Art. 32


105

98

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;
FF 1968 I 671)Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione
dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

99

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

100

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

101

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;
FF 1968 I 671).

102

Introdotto dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

104

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

105

Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10 a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

LAVS

21

831.10


Art. 33

106 107 Rendita per superstiti 1 La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al
reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

2 Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla
durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi
generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.

3 Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito
medio dell'attività lucrativa108 per il calcolo della rendita per superstiti viene
aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

bis109 Commutazione di una rendita d'invalidità110 1 Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità
della LAI111 sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di
invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

1bis Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se
le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.112 2 Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.113 3 Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera,
almeno il 133 1/3 per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita
completa.114

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

107

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

108

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11) 109

Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità,
in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20).

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

111

RS 831.20

112

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

113

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).

114

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 22

831.10

4 Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha
beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al
momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta
l'articolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità
è inferiore a due terzi, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito annuo medio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.115
ter116 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari 1 Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le
rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della
Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
un nuovo indice delle rendite.

2 L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari,
determinato dal Segretariato di Stato d'economia117, e dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo.

3 Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione,
di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.

4 Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per
cento.118

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso
o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento
delle rendite.

II. Rendite complete119

Art. 34


120

Calcolo e importo della rendita completa
1. Rendita di vecchiaia 1 La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a.

una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della
rendita);

115

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

116

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

117 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU 1992 1286 1287; FF 1991 I 181).

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

23

831.10

b.

una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della
rendita).

2 Sono applicabili le disposizioni seguenti: a.

se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo
minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della
rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato
per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante
moltiplicato per 13/600; b.

se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della
rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita
equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per
104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante
moltiplicato per 8/600.

3 L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

4 L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a
dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo
medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

5 L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 550 franchi121 corrisponde a un indice delle rendite di 100 punti.


Art. 35


122

2. Somma delle due rendite per coniugi 1 La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se: a.

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia; b.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità.

2 Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in
comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

3

Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare
la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione
incompleta.

121

L'importo minimo è stato fissato a 1030 franchi (art. 1 cpv. 1 dell'O 01 del
18 set. 2000 - RS 831.109).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 24

831.10

bis123 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari
di una rendita di vecchiaia Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non
devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

ter124 4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al
reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita
per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per
cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per
determinare le modalità di riduzione.


Art. 36


125

5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente
al reddito annuo medio determinante.


Art. 37


126

6. Rendita per orfani 1 La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi
diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari
al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio
determinante.

2 Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora
superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica
per analogia per determinare le modalità di riduzione.

3 I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita
massima di vecchiaia.

bis127 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al mas123

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo 124

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

127

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

25

831.10

simo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per
analogia per determinare le modalità di riduzione.

III. Rendite parziali

Art. 38


128

Calcolo

1 La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.129 2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero
degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua
classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.130 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.
Esso è autorizzato a emanare una regolamentazione speciale per gli assicurati con un
lungo periodo di contribuzione e relativamente pochi anni di contribuzione mancanti.131 IV. Età flessibile per il godimento della rendita132

Art. 39


133

Possibilità ed effetto del rinvio 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno
almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà
di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.134 2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli
uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi
generi di rendite.

128

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 872 875; FF 1958 975).

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

131

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

132

Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

133

Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 26

831.10


Art. 40


135

Possibilità ed effetto dell'anticipazione 1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In
tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente
a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese
seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono
ridotte.

3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.136 V. Riduzione delle rendite ordinarie137

Art. 41


138

Riduzione per soprassicurazione139 1 Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme
con le rendite del padre o della madre, superino sensibilmente il reddito annuo
medio determinante per il calcolo di queste ultime.140 2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.141 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle
rendite parziali.142

135

Abrogato dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

136

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

137

Primitivo cap. IV dell'art. 39, poi prima dell'art. 40.

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

139

RU 1972 3568 140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

142

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

27

831.10

C. Rendite straordinarie143

Art. 42


144

Beneficiari

1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri, con domicilio e dimora
abituale in Svizzera, che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del
sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

2 Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di
domicilio e dimora abituale in Svizzera.

3 I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che
in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio,
sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.


Art. 43

Importo delle rendite straordinarie 1 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.145 2 ...146

3 Le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle
rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio
federale.147

143

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 872 875; FF 1958 975).

144

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

145

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

146

Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1).

147

Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 28

831.10

D. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari148
bis149 Assegno per grandi invalidi 1 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per
grandi invalidi, giusta la legge federale del 20 marzo 1981150 sull'assicurazione
contro gli infortuni (LAINF) o la legge federale del 19 giugno 1992151 sull'assicurazione militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una
rendita di vecchiaia.152 2 Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte
le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu
grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione.
Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non
sono più adempiute.153 3 L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello
per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita
di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.154 4 Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità
fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno
per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.155 4bis Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno
per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande
invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.156 5 Le disposizioni della LAI157 sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla
valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di 148

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

149

Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU 1956 707; FF 1955 871). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;
FF 1968 I 671).

150

RS 832.20

151

RS 833.1

152

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

153

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

154

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

156

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

157

RS 831.20

LAVS

29

831.10

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità158. Il
Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

ter159 Mezzi ausiliari

1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che abbisognano di apparecchi
costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere
autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.160 2 Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a
mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o l'attività loro abituale.

3 Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI161 sono
applicabili.

E.162 Disposizioni varie
quater163 Vigilanza sull'equilibrio finanziario Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario
propone un emendamento della legge.164

Art. 44

Pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi 1 Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi165 sono pagati in anticipo mese
per mese.

2 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono pagati interamente per il mese in
cui si estingue il diritto a queste prestazioni.166 158

Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI),
in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

159

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

160

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

161

RS 831.20

162

Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

163

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

164

Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

165

Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

166

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 30

831.10

3 Di regola, esse sono versate su un conto bancario o un conto corrente postale. Su
richiesta, possono essere versate direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale
disciplina la procedura.167

Art. 45

Garanzia di impiego delle prestazioni conformemente allo scopo168 Il Consiglio federale può, dopo aver consultato i Cantoni, prendere, se necessario,
misure atte per garantire che le rendite e gli assegni per grandi invalidi169 servano al
sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico.


Art. 46


170

Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi 1 Il diritto al pagamento arretrato di rendite e assegni per grandi invalidi si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.

2 Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici
mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta. Sono accordati pagamenti retroattivi, per periodi più lunghi,
se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni
e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza di tali fatti.171 3 Il Consiglio federale può limitare o escludere il pagamento di rendite ordinarie di
vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.


Art. 47

Restituzione di rendite e assegni per grandi invalidi172 indebitamente
riscossi173

1 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere
restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era di buona fede e se la
restituzione costituisce un onere troppo grave.174 2 Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in
cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque
anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della ren167

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

168

Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

169

Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

170

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

172

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III) 173

Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

174

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

31

831.10

dita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

3 Il Consiglio federale regola la procedura.


Art. 48


175


bis176 Rapporto con altri rami dell'assicurazione sociale Il Consiglio federale disciplina il rapporto con altri rami dell'assicurazione sociale
ed emana prescrizioni completive onde evitare casi di sovrindennizzo dovuti al
cumulo di prestazioni.

ter177 Regresso nei confronti di terzi responsabili
1. Principio

Al momento della morte o di un danno alla salute di un assicurato, l'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti è surrogata nei diritti di costui e dei suoi superstiti nei
confronti dei terzi responsabili, fino a concorrenza delle prestazioni che essa deve
legalmente fornire. È fatto salvo l'articolo 44 della LAINF178.179
quater180 2. Entità della surrogazione 1 L'assicurazione è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti soltanto
nella misura in cui le sue prestazioni aggiunte al risarcimento dovuto dal terzo, superano l'entità del danno.

2 Tuttavia, se le prestazioni dell'assicurazione sono state ridotte perché l'evento assicurato è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave, l'entità della surrogazione dei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti corrisponde al rapporto esistente tra le prestazioni dell'assicurazione e il danno.

3 I diritti non surrogati rimangono all'assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere
riscossa soltanto una parte del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, devono
essere soddisfatti per primi i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti.

175

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
(RS 832.20).

176

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Per gli art. 48ter a 48sexies vedi anche la
lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine della presente L.

177

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Per gli art. 48ter a 48sexies vedi anche la
lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine della presente L.

178

RS 832.20

179

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

180

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Per gli art. 48ter a 48sexies vedi anche la
lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine della presente L.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 32

831.10

quinquies181 3. Classificazione dei diritti 1 I diritti passano all'assicurazione per categorie di prestazioni della stessa natura.

2 Sono segnatamente prestazioni della stessa natura: a.

le rendite per vedove e per orfani e l'indennità per perdita di sostentamento; b.

le rendite di vecchiaia assegnate in sostituzione di una rendita d'invalidità,
comprese le rendite completive, le rendite per figli e le indennità per incapacità di guadagno; c.

le prestazioni per grande invalidità e il rimborso delle spese di cura e di altre
spese derivanti dalla grande invalidità.

sexies182 4. Esercizio del diritto di regresso Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate per quanto riguarda
l'esercizio del diritto di regresso.

Capo quarto: Organizzazione A. In generale

Art. 49

Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della
Confederazione, dai datori di lavoro, dagli impiegati od operai, ...183 dalle casse di
compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di
compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

a184 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne
l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i
compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle
con quelle di altre assicurazioni sociali; 181

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Per gli art. 48ter a 48sexies vedi anche la
lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine della presente L.

182

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Per gli art. 48ter a 48sexies vedi anche la
lett. e delle disp. fin. mod. del 24 giu. 1977, alla fine della presente L.

183

Locuzione abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

184

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;
FF 2000 205).

LAVS

33

831.10

c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego; d.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; f.

allestire statistiche.

b185 Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a.

la persona assicurata, per i dati che la concernono; b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente
legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di
tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù
della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto; d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della
presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito; e.

il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare
una pretesa di regresso fatta valere sulla base della presente legge.

2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi
negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può
essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.


Art. 50


186

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

a187 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su
richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o
modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti
indebiti;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio; 185

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;
FF 2000 205).

186

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2749; FF 2000 205).

187

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;
FF 2000 205).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 34

831.10

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per
accertare un crimine o un delitto; d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889188 sulla esecuzione e sul fallimento; e.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in
materia fiscale.

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere
comunicati:

a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i
compiti conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione
sia sancito da una legge federale; c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992189 sulla statistica federale; d.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3 I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
dell'assicurato.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

b190 Procedura di richiamo 1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4): 188

RS 281.1

189

RS 431.01

190

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;
FF 2000 205).

LAVS

35

831.10

a.

l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge
federale del 17 dicembre 1993191 sul libero passaggio; b.

le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'ufficio federale competente,
per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente
legge e dalla LAI192.

2 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da
raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti
nonché la sicurezza dei dati.

B. Datori di lavoro

Art. 51

Compiti

1 I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai
sensi dell'articolo 5 capoverso 2.193 2 ...194 195

3 I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le
indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione,
alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da
essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni
necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.196 4 Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla
riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.


Art. 52

Risarcimento dei danni Il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni.

191

RS 831.42

192

RS 831.20

193

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

194

Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1).

195

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS)
alla fine del presente testo.

196

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 36

831.10

C. Casse di compensazione I. Casse di compensazione professionali

Art. 53


197

1 Condizioni
a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro198 1 Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali
svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora:199 a.200 si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà
almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno; b.

la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'organo dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza
di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

2 Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una
cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla
gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve
prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la
gestione in comune della cassa.


Art. 54

b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche201 1 Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni
insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della
cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere
l'amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od
operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano
espressamente all'amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di
impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per
cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.

197

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954
(RU 1954 102; FF 1953 449).

198

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

199

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

200

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

201

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

37

831.10

2 Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel
capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interessate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le
questioni importanti relative alla gestione di essa.

3 A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità202. Nelle
sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti
dalla gestione della cassa.203 La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.204 Il
Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.205 4 Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa;
le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.


Art. 55

2. Garanzia

1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all'articolo 70.

2 La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante: a.

deposito di una somma in valuta svizzera; b.

pegno di cartevalori svizzere; c.

atto di fideiussione.

3 La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che
la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia
essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa
il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.206 4 Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.

202

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal
1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

203

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

204

Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

205

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS),
in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

206

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 38

831.10


Art. 56

3. Procedura

1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda
il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono
adempite le condizioni indicate nell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54.

2 Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell'articolo 53 ed eventualmente quelle
dell'articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all'articolo 55.

3 La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.


Art. 57

4. Regolamento della cassa 1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse
hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni
dello stesso devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

2 Il regolamento deve contenere disposizioni su: a.

la sede della cassa di compensazione; b.

la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa; c.

i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente
della cassa;

d.

l'organizzazione interna della cassa; e.

la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse; f.

le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione; g.

la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro; h.

la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni
alla prestazione della garanzia nel senso dell'articolo 55 e l'ordinamento del
regresso nei casi in cui è applicabile l'articolo 70.


Art. 58

Organizzazione
1. Comitato direttivo della cassa 1 L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

2 Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e,
all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad
esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici;
gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od

LAVS

39

831.10

operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati
membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa
di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

3 La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

4 Al comitato direttivo incombe: a.

l'organizzazione interna della cassa; b.

la nomina del gerente della cassa; c.

la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione; d.

il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di
lavoro;

e.

l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento
può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.


Art. 59

2. Gerente della cassa 1 Il gerente della cassa è incaricato dell'amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.

2 Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il
conto d'esercizio.


Art. 60

Scioglimento

1 La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve
essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di
tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.

2 Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le
casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per
mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano
contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite
applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata
in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.207 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.

207

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 40

831.10

II. Casse di compensazione cantonali

Art. 61

Decreti cantonali

1 Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

2 Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione208 e contenere
disposizioni su:

a.

i compiti e le competenze del gerente della cassa; b.

l'organizzazione interna della cassa; c.

l'istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse; d.

le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione; e.

le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.

III. Casse di compensazione della Confederazione

Art. 62


209

Costituzione e compiti 1 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale e delle aziende federali.

2 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare
l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni
internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di
compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b.210 IV. Disposizioni comuni

Art. 63

Compiti delle casse di compensazione 1 I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono
i seguenti:

a.

la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi; b.

la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi211; 208

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

209

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954
(RU 1954 102; FF 1953 449).

210

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

211

Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

LAVS

41

831.10

c.212 la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

d.

l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni
per grandi invalidi213 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro persone
che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; e.

la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione; f.

la tenuta dei conti individuali214; g.

la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate
all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.215 4 La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le
associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in
particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

5 Le casse di compensazione possono, con l'autorizzazione del Consiglio federale e
sotto la responsabilità delle associazioni fondatrici o dei Cantoni giusta l'articolo 70,
affidare a terzi l'esecuzione di determinati lavori. Gli incaricati ed il loro personale
sottostanno all'obbligo del segreto giusta l'articolo 50. L'autorizzazione può essere
subordinata a condizioni e oneri.216

Art. 64

Affiliazione alle casse e obbligo di informare217 1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le
persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle
associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di
un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di 212

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

213

Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

214

Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal
1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

215

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

216

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

217

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 42

831.10

compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che
non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro
non tenuti al pagamento dei contributi.

3 L'affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti
gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.

3bis Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 lettera c sono affiliate
alla stessa cassa di compensazione del coniuge.218 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sull'affiliazione di datori di
lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di
più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.
Può parimenti stabilire a quali condizioni gli assicurati che cessano di esercitare
un'attività lucrativa prima di raggiungere i limiti di età di cui all'articolo 21 capoverso 1 rimangono affiliate in qualità di persone non aventi un'attività lucrativa
presso la cassa di compensazione professionale precedentemente competente.219 5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di
lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati,
annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.220
a221 Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite
per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del
pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.


Art. 65

Agenzie

1

Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro
e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono
tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rile218

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

219

Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

220

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).

221

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

43

831.10

vante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,
affiliati a esse, ne fa richiesta.

2 Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni
Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

3 I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell'amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli
impiegati e gli operai dei Comuni

Art. 66

Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo 1 Le persone che agiscono come organo di una cassa di compensazione, di un ufficio
di revisione o di controllo o che esercitano qualsiasi altra funzione in una cassa di
compensazione sono responsabili, in via penale, come i membri di un'autorità o i
funzionari, a norma degli articoli 312 a 317 e 320 del Codice penale svizzero222.

2 Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non
devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.


Art. 67

Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei
pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività
lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità
delle casse di compensazione.


Art. 68

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro 1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a
revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa
deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un
idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se
occorre, delle revisioni complementari.

2 Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti
o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne
ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

3 Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in
conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne
eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cas222

RS 311.0

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 44

831.10

sa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività
di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i
controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli
uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei
datori di lavoro.


Art. 69

Copertura delle spese di amministrazione 1 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa
indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate
facoltativamente secondo l'articolo 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.223 È applicabile l'articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

2 Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti. L'importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà
equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.

3 I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per
coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.

4 Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni
particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.


Art. 70

Responsabilità per danni 1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono: a.

dei danni derivanti da atti illeciti commessi dagli organi della cassa o da
qualsiasi funzionario o impiegato della cassa nell'esercizio delle loro funzioni; b.

dei danni causati dagli organi della cassa o da qualsiasi funzionario o impiegato della cassa violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni.

223

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

LAVS

45

831.10

2 L'autorità federale competente fa valere eventuali pretese risultanti dalla responsabilità e se del caso decide. In caso di contestazioni sul rapporto tra Confederazione
e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116
lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria224.225 3 I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata.
All'occorrenza questa deve essere ricostituita nella somma prescritta, entro 3 mesi.
Allorché il danno sorpassa la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.

4 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni
della Confederazione.

D. Ufficio centrale di compensazione

Art. 71

Costituzione e compiti 1 Il Consiglio federale costituisce, in seno all'Amministrazione federale, un Ufficio
centrale di compensazione.

2 L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi226 versati, con le casse di compensazione.
Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i
conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

3 L'Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano
rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, oppure che siano da quest'ultimo accreditate
alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso
può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4 L'Ufficio centrale tiene: a.

un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati
agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato; b.

un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in
denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento
delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.227 224

RS 173.110

225

Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

226

Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

227

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2749; FF 2000 205).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 46

831.10

5 L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano
presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.228 E. Vigilanza della Confederazione

Art. 72

Autorità di vigilanza 1 Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Provvede a che
le disposizioni legali siano applicate in modo uniforme su tutto il territorio della
Confederazione. Emana le necessarie ordinanze e può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'esecuzione unitaria. Inoltre può autorizzare l'ufficio
federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.229 2 I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal
loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio
federale.

3 Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di
compensazione, il Consiglio federale può affidarne l'amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in
conformità dell'articolo 60.

4 Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di
revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle
sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti
rilevati.

5 Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i
dati statistici necessari.230

Art. 73

Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità231

1 Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità232 , nella quale devono essere rappresentati in 228 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

229

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell'AI), in vigore dal
1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

230

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

231

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal
1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

232

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal
1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

LAVS

47

831.10

adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti
di assicurazione ...233, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire
delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

2 La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà
parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore
sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale
può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte

al Consiglio federale.234 Capo quinto: Istituti di assicurazione Art. 74 a 83235 Capo sesto: Contenzioso

Art. 84

Regola

1 Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione in virtù della presente legge, gli interessati possono interporre ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione. Lo stesso diritto spetta ai parenti in linea ascendente e discendente, nonché ai
fratelli e alle sorelle di chi pretende aver diritto alla rendita.

2 I ricorsi sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso. I ricorsi interposti da persone all'estero sono giudicati dall'autorità federale di ricorso. Il Consiglio federale
può disciplinare altrimenti la competenza.236

Art. 85

Autorità cantonale di ricorso 1 I Cantoni designano un'autorità cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione. Come tale può essere designata un'autorità giudiziaria già esistente. Le persone che partecipano all'applicazione dell'assicurazione o alla vigilanza sull'assicurazione non possono appartenere all'autorità di ricorso ne alla segreteria della stessa.237 2 I Cantoni regolano la procedura di ricorso. Essa deve soddisfare i seguenti requisiti: 233

Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

234

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

235

Abrogati dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

236

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

237

Ultimo per. introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per
l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 48

831.10

a.

la procedura dev'essere semplice, spedita e, di principio, gratuita per le parti; tuttavia, in caso di ricorso temerario o per leggerezza, al ricorrente possono essere addossate una tassa di giustizia e le spese di procedura; b.

l'atto di ricorso deve contenere una esposizione dei fatti concisa, le conclusioni e una breve motivazione. Se il ricorso non soddisfa tali requisiti,
l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un termine sufficiente per l'adeguamento, con la comminatoria che, altrimenti, essa non entrerà nel merito; c.

l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio;
essa assume le prove necessarie e le apprezza liberamente; d.

l'autorità di ricorso non è vincolata dalle conclusioni delle parti. Essa può
riformare una decisione a svantaggio del ricorrente o aggiudicargli più di
quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità
di esprimere il loro parere; e.

se è giustificato dalle circostanze, le parti devono essere citate per un dibattimento. Le parti non possono assistere alle deliberazioni dell'autorità di
ricorso;

f.

è garantito il diritto di farsi patrocinare. Ove sia giustificato, al ricorrente è
concesso un'anticipazione sulle spese o l'assistenza giudiziaria. Inoltre, il
ricorrente che vince la causa ha diritto, nella misura stabilita dal giudice, al
rimborso delle spese processuali e dei disborsi, come anche delle spese di
patrocinio;

g.

le decisioni, motivate e con indicazione dei rimedi giuridici, devono essere
notificate, per iscritto entro 30 giorni dalla data in cui sono state pronunciate; h.

contro le decisioni deve essere garantita la revisione, se sono stati scoperti
nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito
sulla decisione.238

3 ...239

bis240 Autorità federale di ricorso 1 Il Consiglio federale designa l'autorità federale di ricorso. Questa è indipendente
dall'amministrazione.

2 Esso ne regola l'organizzazione e ne nomina i membri. Questi non devono appartenere all'amministrazione.

3 Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il
ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, un membro esercitante le sue
funzioni a pieno tempo può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata 238

Nuovo testo giusta l'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità,
in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20).

239

Abrogato dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

240

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° mag. 1978 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

LAVS

49

831.10

in materia o il rigetto. Per altro, s'applica la legge federale sulla procedura amministrativa241.


Art. 86


242

Autorità federale di ricorso Un ricorso di diritto amministrativo può essere interposto al Tribunale federale delle
assicurazioni contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso, secondo la legge
federale sull'organizzazione giudiziaria243.

Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima

Art. 87

Reati

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo,
ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli
spetta,

chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si
sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un
impiegato o di un operaio e li sottrae allo scopo cui sono destinati, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge,
abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo
vantaggio,

chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri, è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero244
cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa
fino a 30 000 franchi245. Le due pene possono essere cumulate.246

Art. 88


247

Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente
informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, 241

RS 172.021

242

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

243

RS 173.110

244

RS 311.0

245

Nuovo montante giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

246

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal
1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

247

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 50

831.10

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi
modo lo impedisce,

chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti, chiunque abusivamente forma un numero d'assicurato, lo modifica o lo utilizza, è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.


Art. 89

Infrazioni commesse nelle aziende 1 Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una
società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o
avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare
della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della
multa e delle spese.

2 Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell'azienda di una corporazione o di una istituzione di diritto pubblico.


Art. 90

Perseguimento e giudizio 1 Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.

2 Tutte le sentenze che sono passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi
procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo
integrale:

a.

al Ministero pubblico della Confederazione; b.

alla cassa di compensazione competente che ha avviato l'indagine penale.248

Art. 91


249

Multe d'ordine

1 Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia
punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo
ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei
due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.250 2 La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso.

248

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

249

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

250

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

51

831.10

Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

Art. 92


251


a252 Numero d'assicurato

Chiunque versi contributi o benefici di prestazioni riceve un numero d'assicurato. Il
Consiglio federale emana le prescrizioni dettagliate relative alla formazione e all'utilizzazione del numero d'assicurato. Le amministrazioni e le altre istituzioni che usano il numero d'assicurato a fini propri devono utilizzare il numero d'assicurato
autentico.


Art. 93


253

Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei
distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali
forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della
presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a.

determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; b.

prevenire versamenti indebiti; c.

fissare e riscuotere i contributi; d.

intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.


Art. 94

Esenzione fiscale

1 Le casse di compensazione sono esonerate dalle imposte dirette sul reddito e la
sostanza, nonché dalle imposte sulle successioni e le donazioni.

2 I documenti utilizzati nell'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti per le relazioni con gli assicurati o tra le persone e le organizzazioni designate nell'articolo 49, sono esonerati dalle tasse cantonali di bollo e di registro. La
riscossione dei contributi dovuti in virtù della presente legge non è soggetta alla tassa federale di bollo sulle quietanze dei premi di assicurazione.

3 ...254

251

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

252

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

253

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2749; FF 2000 205).

254

Abrogato dal n. 19 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni
(RS 173.51).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 52

831.10


Art. 95


255

Assunzione delle spese e tasse postali 1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
rimborsa alla Confederazione le spese: a.

di amministrazione del Fondo di compensazione; b.

dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure c.

della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per
quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti. Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa
sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai
contributi per le spese di amministrazione.256 257 1bis Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese
derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da
un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.
Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione, il
Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli
assicurati.258

2 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti. Esse devono essere rifuse in una cifra globale all'amministrazione
postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l'affrancatura in blocco.

3 Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della
legge federale del 20 giugno 1952259 sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso
4 e 19 di tale legge.260
a261 Domicilio. Nozione

Il domicilio è quello definito dal Codice civile262.

255

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954
(RU 1954 102; FF 1953 449).

256

Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

257

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

258

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

259

RS 836.1

260

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

261

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

262

RS 210

LAVS

53

831.10


Art. 96


263

Termini

Sono applicabili gli articoli 20 a 24 della legge federale sulla procedura amministrativa264.


Art. 97


265

Forza di cosa giudicata e forza esecutiva 1 Le decisioni delle casse di compensazione acquistano forza di cosa giudicata se
contro di esse non è stato interposto ricorso in tempo utile.

2 La cassa di compensazione può, nella decisione, togliere l'effetto sospensivo a un
eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto
trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2 a 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa266.

3 Le decisioni delle autorità di ricorso acquistano forza di cosa giudicata se contro di
esse non è stato interposto ricorso di diritto amministrativo in tempo utile.

4 Sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali, nel senso dell'articolo 80
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento267: a.

le decisioni passate in giudicato delle casse di compensazione, relative a
pagamenti in denaro a favore dell'assicurazione; b.

le decisioni delle casse di compensazione impugnate mediante un ricorso cui
è stato tolto l'effetto sospensivo; c.

le decisioni passate in giudicato delle autorità di ricorso.268

Art. 98


269



Art. 99


270


Art. 100


271
263

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

264

RS 172.021

265

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

266

RS 172.021

267

RS 281.1

268

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

269

Abrogato dall'art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30).

270

Abrogato dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

271

Abrogato dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 54

831.10


Art. 101


272


bis273 Sussidi per l'assistenza alle persone anziane 1 L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione
delle istituzioni private di utilità pubblica per l'esecuzione dei seguenti compiti a
favore delle persone anziane: a.

consulenza, assistenza e occupazione; b.

corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o
fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a
stabilire contatti col proprio ambiente; c.

prestazioni di assistenza, come l'aiuto domestico, l'aiuto per l'igiene personale e il servizio pasti; d.

formazione e perfezionamento professionale per il personale insegnante,
specializzato e ausiliario.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e le condizioni per la loro concessione.

3 Ogni Cantone designa un servizio di coordinazione dei provvedimenti di aiuto alle
persone anziane, il quale esamina le richieste di sussidio e le trasmette con preavviso
all'autorità federale competente. Le richieste di sussidi per un'attività estesa a tutto
il territorio nazionale o al di là delle frontiere cantonali sono presentate all'autorità
federale competente.

4 L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in
virtù di altre leggi federali.

Parte seconda: Finanziamento Capo primo: Mezzi finanziari

Art. 102


274

Norma275

1 Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate
con:

a.

i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro; b.276 il contributo della Confederazione; 272

Abrogato dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

273

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

274

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

275

Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).

276

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

LAVS

55

831.10

c.

gli interessi del Fondo di compensazione; d.277 le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.

2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico.278

Art. 103


279

Contributi degli enti pubblici 1 Gli enti pubblici partecipano come segue al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione: a.

la Confederazione assume il 16,36 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione, dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo
il capoverso 1bis lettera a; devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della
tassa sulle case da gioco; b.

i Cantoni assumono il 3,64 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione, dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il
capoverso 1bis lettera b.280 1bis L'assegno per grandi invalidi è finanziato: a.

per il 96,36 per cento dalla Confederazione; b.

per il 3,64 per cento dai Cantoni.281 2 Il Consiglio federale regola il calcolo dei contributi cantonali secondo i capoversi 1 e 1bis nello stesso modo come per l'assicurazione invalidità.282 3 Per finanziare l'anticipazione delle rendite la Confederazione fornisce inoltre un
contributo speciale di 170 milioni di franchi all'anno durante gli anni 2003-2013.

277

Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

278

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo
giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera
da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

279

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, i cpv. 1 e 2 entrano in vigore il 1° gen. 1999, il cpv. 3 entra in vigore il 1° set. 1999
(RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

280

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722;
FF 1999 5092).

281

Introdotto dal n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

282

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722;
FF 1999 5092).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 56

831.10


Art. 104


283

Copertura del contributo della Confederazione 1 Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione
del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista
nell'articolo 111.

2 L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.


Art. 105 e 106284 Capo secondo:
Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti


Art. 107

Costituzione

1 Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate
tutte le entrate nel senso dell'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonché i sussidi previsti nell'articolo 69 capoverso 2.

2 La Confederazione e i Cantoni versano ogni mese i loro contributi al Fondo di
compensazione.285

3 Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a
quello delle uscite di un anno.286

Art. 108

Impiego di capitali e contabilità 1 L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia
garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato.
In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare
alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.287 2 Il conto d'esercizio, il bilancio e un conto particolareggiato della situazione patrimoniale devono essere pubblicati.

283

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

284

Abrogati dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

285

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

286

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).

287

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° feb. 2001
(RU 2001 292 293; FF 2000 3447).

LAVS

57

831.10


Art. 109

Amministrazione

1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità288, un Consiglio di amministrazione composto di 15 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere,
gli istituti di assicurazione ...289, la Confederazione e i Cantoni vi devono essere
adeguatamente rappresentati. Il Consiglio di amministrazione decide dell'impiego
del Fondo di compensazione, vigila sull'esecuzione delle proprie decisioni e presenta i rendiconti. Esso può formare delle sottocommissioni per l'esecuzione o la
vigilanza di singole operazioni o di certe specie di esse.

2 Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l'attività del Consiglio
di amministrazione e delle sue commissioni, l'organizzazione del segretariato e
l'esecuzione delle sue decisioni.


Art. 110

Esenzione fiscale

1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è
esonerato dalle imposte dirette sul reddito e la sostanza, nonché dalle imposte sulle
successioni e le donazioni; è riservata la riscossione di imposte sulla sostanza per
quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con
l'attività amministrativa del Fondo di compensazione.

2 È applicabile l'articolo 94 capoverso 3.

Capo terzo: Riserva della Confederazione290

Art. 111


291

I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di
volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.


Art. 112


292

288

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120;£
FF 1968 I 671).

289

Termine abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

290

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

291

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

292

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 58

831.10


Capo quarto: Imposizione sul tabacco Art. 113 a 153293 Parte terza:294 Relazione con il diritto europeo

Art. 153

a295 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71296 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 1999297 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e

n. 574/72298

nella loro versione aggiornata299; b.

l'Accordo del 21 giugno 2001300 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata301.

293

Abrogati dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco
(RS 641.31).

294 Introdotta dal n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

295 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

296

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

297

RS 0.142.112.681; FF 1999 5978 298

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

299

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

300

RS 0.632.31; FF 2001 4499 301

RS 0.831.106.1/.11

LAVS

59

831.10

Parte quarta:302 Disposizioni finali

Art. 154

Attuazione ed esecuzione 1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale
delle leggi della Confederazione
, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948,
determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione.

2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.


Art. 155


303

Sussidi di costruzione 1 L'assicurazione può concedere sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di case e altre installazioni per persone anziane, per quanto il progetto sia
stato annunciato prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e i lavori comincino, il più tardi, due anni e mezzo dopo detta entrata in vigore.

2 Il Consiglio federale determina le case e installazioni sussidiabili. Fissa le condizioni di erogazione dei sussidi ed il loro ammontare.

3 Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade nella misura in cui sussidi ai sensi del
capoverso 1 siano concessi in virtù di altre leggi federali.

Disposizioni finali della modificazione del 28 giugno 1974304 IV Aumento delle rendite dal 1° gennaio 1975 1 Le rendite ordinarie dell'AVSI305 in corso il 1° gennaio 1975 sono commutate in
rendite intere e rendite parziali secondo il nuovo diritto. A tale scopo, il reddito
annuo medio finora determinante è aumentato per conversione con il fattore 1,25 per
le rendite sorte prima del 1° gennaio 1974 e con il fattore 1,2 per quelle sorte per la
prima volta nel 1974.

2 Le rendite convertite non possono essere in alcun caso inferiori alle vecchie, con
riserva delle riduzioni per soprassicurazione.

302

Originaria parte terza.

303

Introdotto dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

304

RU 1974 1589; FF 1974 I 21 305

RU 1974 1700

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 60

831.10

V Disposizioni transitorie 1 Sussidi per la costruzione durante il periodo transitorio I sussidi giusta l'articolo 101306 della legge federale sull'AVS possono essere concessi anche per costruzioni e installazioni la cui attuazione è cominciata dopo il
1 gennaio 1973. Le costruzioni già cominciate il 1° gennaio 1973 possono essere
parimente sussidiate per le parti e installazioni successivamente attuate.

Disposizioni finali della modificazione del 24 giugno 1977307
(9a revisione dell'AVS) a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale308 1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l'indice nazionale dei prezzi
al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta
l'articolo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei
prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

2 L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'articolo 34 capoverso 2309 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più
vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno
il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso 4310 della LAVS in base a
un indice di 167,5 punti.

3 Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1311 della
LAVS e 2 capoverso 1312 della legge federale del 19 marzo 1965313 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),
nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. Rendite in corso al momento del primo adeguamento da parte
del Consiglio federale
1 Le disposizioni della lettera a riguardanti il calcolo, l'importo e la riduzione delle
rendite ordinarie e straordinarie e degli assegni per grandi invalidi sono parimente
applicabili, a contare dal primo adeguamento delle rendite, ai casi in cui il diritto
alla rendita era già sorto precedentemente.

2

Le rendite ordinarie in corso, complete o parziali, sono commutate in rendite calcolate secondo il nuovo diritto. A tale scopo, l'attuale reddito annuo medio determinante è rivalutato con il fattore 1,10: 1,05.

306

Questa disp. è abrogata.

307

RU 1978 391 n. III 1; FF 1976 III 1 308

Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell'O del 17 set. 1979
sull'entrata in vigore integrale della 9 a revisione dell'AVS - RU 1979 1365].

309

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

310

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

311

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

312

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

313

RS 831.30

LAVS

61

831.10

3 L'importo delle nuove rendite ordinarie non può essere inferiore a quello delle rendite precedenti. È riservata la riduzione per soprassicurazione secondo l'articolo 41
della LAVS.

4 I titolari di rendite ordinarie in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cui rendita è stata surrogata a una rendita d'invalidità, continuano a beneficiare del supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo 36 capoverso 3314
della LAI315 anche nel caso in cui il genere della rendita e le basi di calcolo cambiano.

5 Le rendite ordinarie in corso per superstiti, per le quali mancano i dati necessari,
sono adeguate soltanto a richiesta, secondo l'articolo 33bis capoverso 2 della LAVS,
alle nuove aliquote previste nell'articolo 37 capoverso 2 della LAI.

c. Età minima della moglie per la riscossione di rendite di vecchiaia
per coniugi e di rendite completive della rendita semplice di vecchiaia
del marito

1 L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita di vecchiaia
per coniugi è portata al limite menzionato all'articolo 22 capoverso 1316 della LAVS
nel modo seguente: per il primo anno civile dopo l'entrata in vigore della presente
disposizione, il limite di età di 60 anni è aumentato di un anno e per il secondo
anno, di un altro anno.

2 L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita completiva è
portata al limite fissato nell'articolo 22bis capoverso 1317 della LAVS nel modo
seguente: per ogni anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il
limite di età di 45 anni è aumentato di un anno.

d. Diritto acquisito alle rendite straordinarie completive e alle rendite
semplici straordinarie di vecchiaia senza limiti di reddito per le donne
sposate o divorziate
1 La nuova aliquota secondo gli articoli 35bis capoverso 1318 e 43319 della LAVS è
parimenti applicabile alle rendite straordinarie in corso, completive di quella semplice di vecchiaia del marito. In nessun caso però la nuova rendita può essere inferiore alla precedente, riservata la riduzione per superamento dei limiti di reddito.

2 Le rendite semplici straordinarie di vecchiaia, senza limiti di reddito, già in corso a
favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS.

e. Applicazione del regresso nei confronti dei terzi responsabili Gli articoli 48ter a 48sexies della LAVS si applicano ai casi in cui l'evento che motiva
il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

314

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

315

RS 831.20

316

Questa disp. è abrogata.

317

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

318

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

319

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 62

831.10

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS L'articolo 30 capoversi 2 e 2bis320 della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la
sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972321 sull'ottava revisione dell'AVS
(capo VIII/1), sono abrogate.

Disposizioni finali della modificazione del 20 marzo 1981322 1 Se il padre defunto era tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione extragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento, per il diritto alla rendita per orfani
giusta gli articoli 25323 e 26324 LAVS il figlio naturale a tenore del Codice civile
svizzero325 nel testo vigente innanzi il 1° gennaio 1978 è considerato figlio dell'assicurato defunto.

2 Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LAVS, le rendite in corso
per orfani continueranno ad essere concesse secondo le norme previgenti.

Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1983326 Adesione tardiva all'assicurazione facoltativa delle mogli di Svizzeri all'estero
assicurati obbligatoriamente
1 Possono aderire retroattivamente all'assicurazione facoltativa, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione e indipendentemente dalla loro età: a.

le donne, domiciliate all'estero, che sono coniugate con un cittadino svizzero obbligatoriamente assicurato, o b.

le donne che hanno adempiuto tali condizioni in passato.

2 Con l'adesione, la donna è considerata assicurata per tutto il tempo durante il quale
essa è stata coniugata, all'estero, con un cittadino svizzero obbligatoriamente assicurato. Un obbligo di contribuzione non può iniziare anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la dichiarazione di adesione.

3 Il rapporto assicurativo retroattivo copre anche gli eventi assicurati insorti prima
dell'entrata in vigore della presente disposizione. Tuttavia, eventuali prestazioni o 320

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

321

RU 1972 2314 322

RS 832.20 allegato n. 2.

323

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

324

Questa disp. è abrogata.

325

CS 2 3; RU 1972 2653 326

Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100 101;
FF 1983 II 149 III 843).

LAVS

63

831.10

aumenti di prestazioni saranno concessi solo a partire dalla data dell'entrata in vigore.

4

Il Consiglio federale regola la procedura e i particolari, specialmente le conseguenze del cambiamento di stato civile. Può estendere la possibilità di adesione alle
Svizzere che sono od erano coniugate con uno straniero o un apolide obbligatoriamente assicurato.327 Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994328
(10a revisione dell'AVS) a. Assoggettamento 1 ...

2 ...

b. Prescrizione dei contributi 1 L'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo si applica soltanto ai contributi non
prescritti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione. Per i contributi
fissati in base ad una tassazione consecutiva e una procedura di ricupero d'imposta,
passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, il termine scade, giusta l'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo, il più tardi entro un
anno a partire dall'entrata in vigore.

2 L'articolo 16 capoverso 2 primo periodo si applica ai crediti per contributi che non
erano estinti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione.

c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite 1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso
di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre
1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

2 Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate
nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non
sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti
educativi o assistenziali.

3 L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue: 327

Vedi anche l'O del 28 nov. 1983 (RS 831.112).

328

RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 64

831.10

Anno di nascita

Accredito transitorio pari
alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi 1945 e anni precedenti 16 anni

1946

14 anni

1947

12 anni

1948

10 anni

1949

8 anni

1950

6 anni

1951

4 anni

1952

2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di
anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente
diritto.

4 Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica
l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto
prima del 1° gennaio 1997.

5 Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi: a.

è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b.

a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante
per la rendita per coniugi; c.

a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

6 Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere
dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione
della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

7 Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite
semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai
redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la
presente modificazione secondo i seguenti principi: a.

è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b.

il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato; c.

agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3; d.

le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.

LAVS

65

831.10

8 L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e
divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si
applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un
divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto
su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione.

9 Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita
semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza
prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

10 I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita
anticipata

1 L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata
in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata
in vigore.

2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto: a.

al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini; b.

quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il
1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione
giusta l'articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'AVS 1 L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il
previgente articolo 22bis capoverso 1329, è adeguata come segue: per ogni anno civile
trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

2 La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della
rendita per vedovi
1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste
nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

329

Questa disp. ha ora un nuovo testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 66

831.10

2 Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23-24a e 33
si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997.
Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire
dall'entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente 1 L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992330 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il
31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997.
L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

2 L'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il
1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima
revisione.

3 I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai
dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono
continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni
di sicurezza sociale con la Svizzera
L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con
l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i
contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è
ancora caduto in prescrizione.

Disposizioni finali della modificazione del 19 marzo 1999331 1 Il decreto federale del 4 ottobre 1985332 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

2 Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un nuovo disciplinamento
dell'articolo 103 in modo che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2005.
Tale disciplinamento deve possibilmente costituire una parte della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni; altrimenti esso deve sgravare
durevolmente le finanze della Confederazione.

Disposizioni finali della modificazione del 23 giugno 2000333 1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono
assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo 330

[RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5] 331

RU 1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3 332

RU 1995 2006, 1996 3441 333

RU 2000 2677; FF 1999 4303

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durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente
legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento
dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età
legale del pensionamento.334 2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e
sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione. 335 3 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a
esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001 336

1 Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in
vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001337 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere
assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto
50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato
fino all'età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in
Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell'importo che
ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia
di redditi.

334

In vigore dal 1° apr. 2001.

335

In vigore dal 1° apr. 2001.

336

RU 2002 685; FF 2001 4435 337

RS 0.632.31; FF 2001 4499

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Allegato

Tariffa dei dazi sui tabacchi338 338

Abrogata dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco
(RS 641.31).