01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 30.09.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.02.2001 - 31.05.2002
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01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1 del 20 dicembre 1946 (Stato 1° giugno 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34quater della Costituzione federale2;3
visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 19464, decreta: Parte prima: Assicurazione Capo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2

Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101bis).7 CS 8 437

1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

2 [CS

1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 111-113 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

4

FF 1946 349 661. Il messaggio del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.

5

Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

6 RS

830.1

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

831.10

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.10

Capo primo a:8 Persone assicurate
a9 Assicurazione obbligatoria10 1

Sono assicurati in conformità della presente legge: a.11 le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; c.12 I cittadini svizzeri che lavorano all'estero: 1. al servizio della Confederazione; 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12; 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 197613 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

1bis

Il Consiglio federale disciplina i particolari dell'articolo 1 lettera c.14 2

Non sono assicurati: a.15 gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

b. le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre; c. le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.

3

Possono continuare ad essere assicurati: a. le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso; 8 Originario

Capo

primo.

9 Originario

Art.

1.

10

I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

13 RS

974.0

14 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

3

831.10

b. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero.16 4

Possono aderire all'assicurazione: a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;

b.17 i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200718 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;

c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all'estero.19

5

Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.20

Art. 2


21

Assicurazione facoltativa 1

I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.22 2 Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

3

Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

4

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 64823 franchi all'anno.

16

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

17 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 192.12).

18 RS

192.12

19

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

20 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

22

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

23 Ora: 764 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.10

5

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo da 64824 a 8400 franchi all'anno, a seconda delle loro condizioni sociali.

6

Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

Capo secondo: Contributi25 A. Contributi degli assicurati I. Obbligo di pagare i contributi

Art. 3

Persone tenute al pagamento dei contributi 1

Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.26 2 Non sono tenuti a pagare i contributi: a.27 gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni; b. e c. …28 d.29 i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti; e. …30

3

Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo: a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa; b. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.31

24 Ora: 764 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

25

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).

28

Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

30

Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953 (RU 1954 102; FF 1953 449).

LAVS

5

831.10

II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 4


32

Calcolo dei contributi 1

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

2

Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo: a. i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero; b.33 i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.


Art. 5

Contributi sul reddito di un'attività dipendente 1. Regola 1

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.34 2

Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

3

Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

a. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.35

4

Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

5

…36

31

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

36

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Abrogato dal n. 6 dell'all.

alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.10


Art. 6


37

2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi 1

I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo e arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi38 l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.39 2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.40

Art. 7

3. Salari complessivi Per il calcolo dei contributi degli appartenenti a un gruppo professionale il cui salario, di regola, non può essere accertato o può esserlo soltanto con grande difficoltà, il Consiglio federale può, consultati i Cantoni e le associazioni professionali, fissare dei salari complessivi e dichiarare obbligatoria la loro applicazione a tutto il gruppo o a determinati membri di esso.


Art. 8


41

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola 1

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 48 300 franchi42, ma di almeno 7800 franchi43 l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.44 2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 770045 franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 franchi46 l'anno.47 Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto 37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

38 Ora: 54 800 fr. (art. 1 lett. a dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

39

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

40

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

42 Ora: 54 800 fr. (art. 1 lett. a dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

43 Ora: 9 200 fr. (art. 1 lett. b dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

44

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

45 Ora: 9 100 fr. (art. 2 cpv. 1 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

46 Ora: 382 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

47

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

LAVS

7

831.10

provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.


Art. 9

2. Nozione e determinazione 1

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

2

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo; b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite; c. le perdite commerciali subite e allibrate; d.48 le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge federale del 19 giugno 195949 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 195250 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile; e.51 i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f.52 l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

3

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.53 4 …54

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

49

RS 831.20

50

RS 834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

52

Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

54

Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 8

831.10

bis 55 Adeguamento della tavola scalare dei contributi Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli 6 e 8, e il contributo minimo di cui agli articoli 2 e 8.

III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa

Art. 10

56 1 Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 32457 a 8400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi58, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.59 Per gli assicurati la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a pieno tempo il Consiglio federale può aumentare questo importo in funzione delle loro condizioni sociali. L'articolo 9bis è applicabile.

2

Gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e alle quali il pagamento di contributi più alti non potrebbe essere ragionevolmente richiesto.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi.

Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

4

Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.60 55

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

57 Ora: 382 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

58 Ora: 382 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

59

Nuovo testo del per. 1 e 2 giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

60

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

9

831.10

IV. Riduzione e condono dei contributi

Art. 11

61 1 I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

2

Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

B. Contributi dei datori di lavoro

Art. 12

Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi 1

È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

2

Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.62 3

È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti.


Art. 13


63

Ammontare del contributo dei datori di lavoro Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

C. Riscossione dei contributi

Art. 14

Termini e procedura di riscossione 1

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 10

831.10

2

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.64 2bis

I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: a. tali persone sono riconosciute come rifugiati; b a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o c. in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI65.66

3

Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA67. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA.68 4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su: a. i termini di pagamento dei contributi; b. la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; c.69 il pagamento di contributi arretrati; d.70 il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA.

e. …71 72

5

Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.73 64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

65 RS

831.20

66 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817 4818; FF 2002 6087).

67 RS

830.1

68 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

69 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

70 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

71 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

73 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

LAVS

11

831.10

bis 74 Supplementi 1 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

2

La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88. 3

La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione dell'AVS. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.


Art. 15

Esecuzione per crediti di contributi dovuti 1

I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

2

Di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento75).


Art. 16


76

Prescrizione

1

I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere ne pretesi ne pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA77, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.78 79 80 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

74 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

75

RS 281.1

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

77 RS

830.1

78 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

79 RU

2009 5021

80

Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 12

831.10

2

Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.81 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC82) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149 capoverso 5 della legge federale dell'11 aprile 188983 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 384.

3

Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.85 86

Art. 17


87

Capo terzo: Rendite A. Diritto alla rendita I. In generale

Art. 18


88
Aventi diritto

1

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. …89 81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

82

RS 210

83

RS 281.1. Ora l'art. 149a cpv. 1.

84

All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.

85 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

87

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

89 Per. abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LAVS

13

831.10

2

Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA90) in Svizzera.91 Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.92 3 In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.93

Art. 19


94



Art. 20


95
Esecuzione forzata e compensazione delle rendite96 1

Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.97 2

Possono essere compensati con prestazioni scadute: a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI98, dalla legge federale del 25 settembre 195299 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura; b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.100

90 RS

830.1

91 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

92

Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

93

Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

94

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

96 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

97 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

98 RS

831.20

99 RS

834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 14

831.10

II. Diritto alla rendita di vecchiaia

Art. 21


101

Rendita semplice102

1

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia: a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

2

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.


Art. 22


103


bis 104 Rendita completiva 1 Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.105 2

In deroga all'articolo 20 LPGA106, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita: a. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia; b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati; c. d'ufficio, se i coniugi sono divorziati.107 3

Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.108

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

102 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

103 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

104 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

105 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

106 RS

830.1

107 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

108 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAVS

15

831.10

ter 109 Rendita per i figli 1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

2

La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGA110) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.111 III.112 Diritto alla rendita vedovile

Art. 23


113

Rendita vedovile

1

Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

2

Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;

b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

3

Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

4

Il diritto si estingue: a. con il passaggio a nuove nozze; b. con la morte della vedova o del vedovo.

109 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

110 RS

830.1

111 Nuovo testo del sec. e terzo per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

113 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 16

831.10

5

Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 24


114

Disposizioni particolari 1

Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

2

Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

a115 Coniugi divorziati

1

Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se: a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni; b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni; c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

2

Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI116, è versata soltanto la rendita più elevata.

IV. Diritto alla rendita per orfani

Art. 25


117

Rendita per orfani

1

Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

2

I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

114 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

115 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

116 RS 831.20 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

17

831.10

3

Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

4

Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

5

Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.


Art. 26

a 28118

Art. 28

bis 119 Concorso con altre rendite Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI120, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

B. Rendite ordinarie

Art. 29

Beneficiari: rendite complete e rendite parziali 1

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.121 2 Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di: a. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;

b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.122

118 Abrogati dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

119 Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

120 RS 831.20 121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 18

831.10

I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
bis 123 Disposizioni generali per il calcolo della rendita 1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

2

Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.124
ter 125 Periodo di contributo completo 1 Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

2

Sono considerati anni di contribuzione i periodi: a. durante i quali una persona ha pagato i contributi; b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo; c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

quater 126 Reddito annuo medio 1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone: a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa; b. degli accrediti per compiti educativi; c. degli accrediti per compiti assistenziali.

123 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

124 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

125 Originario art. 29bis . Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

126 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

19

831.10

quinquies 127 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa.

Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa 1

Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.

2

I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

3

I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia; c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio.128 4

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'articolo 29bis capoverso 2.

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura. Esso determina in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

sexies 129 3. Accrediti per compiti educativi 1 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:130 a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale; 127 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

128 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

129 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

130 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 20

831.10

b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti; c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile; d.131 genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale.

2

L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

3

L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

septies 132 4. Accrediti per compiti assistenziali 1 Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'AI per grandi invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

2

Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

3

Il Consiglio federale può definire più precisamente la condizione di vita in comunione domestica. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

a. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali; b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti; c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

4

L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

131 Introdotta dal n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I1).

132 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

21

831.10

5

Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

6

L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.


Art. 30


133

5. Determinazione del reddito annuo medio 1

La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

2

La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

bis 134 Tavole e disposizioni particolari Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale allestisce tavole il cui uso è obbligatorio. A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.135 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.136
ter 137 Conti individuali 1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

2

I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.138 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

134 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671)Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

135 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

136 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

137 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

138 Introdotto dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 22

831.10


Art. 31

139 140 Determinazione di una nuova rendita Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.


Art. 32


141



Art. 33

142 143 Rendita per superstiti 1 La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

2

Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.

3

Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell'attività lucrativa144 per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

bis 145 Commutazione di una rendita d'invalidità146 1 Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI147 sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

1bis

Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.148 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

140 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

141 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

143 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

144 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

145 Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20).

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

147 RS 831.20 148 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

23

831.10

2

Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.149 3

Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 1/3 per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita

completa.150 4

Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'articolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.151 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.152
ter 153 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari 1 Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

2

L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d'economia154, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3

Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.

4

Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.155

149 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

150 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

151 Nuovo testo del per. giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

152 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

153 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

154 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU 1992 1286 1287; FF 1991 I 181).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 24

831.10

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.

II. Rendite complete156

Art. 34


157

Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaia 1

La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a. una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);

b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

2

Sono applicabili le disposizioni seguenti: a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.

3

L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

4

L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

5

L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 550 franchi158 corrisponde a un indice delle rendite di 100 punti.


Art. 35


159

2. Somma delle due rendite per coniugi 1

La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se: 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

158 Ora: 1 140 fr. (art. 3 cpv. 1 dell'O 09 del 26 set. 2008 - RS 831.108).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

25

831.10

a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

2

Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

3

Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

bis 160 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

ter 161 4. Rendita per figli La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.


Art. 36


162

5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.


Art. 37


163

6. Rendita per orfani 1

La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

160 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo

161 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 26

831.10

2

Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

3

I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

bis 164 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

III. Rendite parziali

Art. 38


165

Calcolo

1

La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.166 2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.167 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.

Esso è autorizzato a emanare una regolamentazione speciale per gli assicurati con un lungo periodo di contribuzione e relativamente pochi anni di contribuzione mancanti.168 164 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

168 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

LAVS

27

831.10

IV. Età flessibile per il godimento della rendita169

Art. 39


170

Possibilità ed effetto del rinvio 1

Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.171 2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3

Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.


Art. 40


172

Possibilità ed effetto dell'anticipazione 1

Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

2

La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

3

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.173

169 Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

170 Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

172 Abrogato dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

173 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 28

831.10

V. Riduzione delle rendite ordinarie174

Art. 41


175

Riduzione per soprassicurazione176 1

In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA177, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultima.178 2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.179 3

Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.180

C. Rendite straordinarie181

Art. 42


182

Beneficiari

1

Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA183) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.184 Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

2

Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.

3

I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

174 Primitivo cap. IV dell'art. 39, poi prima dell'art. 40.

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

176 RU 1972 3568 177 RS

830.1

178 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

183 RS

830.1

184 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LAVS

29

831.10


Art. 43

Importo delle rendite straordinarie 1

Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.185 2 …186

3

In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA187, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio federale.188 D. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari189
bis 190 Assegno per grandi invalidi 1 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA191) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio.192 La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.193 2 Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione.

Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.194 3 L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.195 185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

186 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

187 RS

830.1

188 Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

189 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

190 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU 1956 707; FF 1955 871). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

191 RS

830.1

192 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 30

831.10

4

La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.196 4bis

Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.197 5 Le disposizioni della LAI198 sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.199 Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità200. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

ter 201 Mezzi ausiliari 1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA202) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.203 2

Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.204 3 Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI205 sono applicabili.

196 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

197 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, RU 1982 1724 art. 1 cpv. 1).

198 RS

831.20

199 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

200 Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149).

201 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

202 RS

830.1

203 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

204 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

205 RS 831.20

LAVS

31

831.10

E.206 Disposizioni varie
quater 207 Vigilanza sull'equilibrio finanziario Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.208

Art. 44


209

Pagamento di rendite parziali all'estero Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA210 una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.


Art. 45


211



Art. 46


212
Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi 1

Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'articolo 24 capoverso 1 LPGA213.

2

Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

3

Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

206 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

207 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

208 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

209 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

210 RS

830.1

211 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

212 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

213 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 32

831.10


Art. 47


214



Art. 48


215

bis a 48sexies 216 Capo quarto: Organizzazione A. In generale

Art. 49

217 Regola L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA218), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

a219 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:220 a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;

d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge; 214 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

215 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

216 Introdotti dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Abrogati dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

217 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

218 RS

830.1

219 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

LAVS

33

831.10

f. allestire

statistiche;

g221 assegnare o verificare il numero d'assicurato.

b222

Art. 50


223


a224 Comunicazione di dati 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA225:226 a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; bbis.227 agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero; bter.228 ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;

c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992229 sulla statistica federale; d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

221 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

222 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

223 Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

224 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

225 RS

830.1

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

227 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

228 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

229 RS

431.01

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 34

831.10

e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,

4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889230 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.231 2

Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005232 contro il lavoro nero.233 3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.234 4

Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:235 a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

5

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

6

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

7

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

230 RS

281.1

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

232 RS

822.41

233 Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

LAVS

35

831.10

b236 Procedura di richiamo 1

Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

a. l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993237 sul libero passaggio; b. le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI238.

2

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

c239 Numero d'assicurato

1

Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che: a. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA240); b. abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.

2

Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario: a. per attuare l'AVS; o b. nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.

3

Il numero d'assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

d241 Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale 1

I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto.

2

I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

236 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

237 RS

831.42

238 RS

831.20

239 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

240 RS

830.1

241 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 36

831.10

e242 Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori 1

Il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

2

I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:

a. i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;

b. i servizi incaricati dell'assistenza sociale; c. i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale; d. le istituzioni preposte all'educazione.

3

Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

f243 Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione: a. è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d'assicurato; b. nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o

c. nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

g244 Misure di sicurezza

1

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L'elenco è pubblicato annualmente.

242 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

243 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

244 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

LAVS

37

831.10

2

I servizi e le istituzioni annunciati devono: a. adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;

b. mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;

c. apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

3

Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

4

Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

B. Datori di lavoro

Art. 51

Compiti

1

I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.245 2 …246 247

3

I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.248 4 Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.


Art. 52


249

Responsabilità

1

Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

246 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

247 Vedi anche le disp. fin della modifica del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

249 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 38

831.10

2

La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione. 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.

4

Se il diritto al risarcimento del danno deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prescrive una prescrizione più lunga, vale quest'ultimo termine.

5

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA250, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

6

La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa.

C. Casse di compensazione I. Casse di compensazione professionali

Art. 53


251

1 Condizioni a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro252 1

Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora:253

a.254 si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno; b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'organo dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

2

Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.

250 RS

830.1

251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

39

831.10


Art. 54

b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche255 1

Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l'amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all'amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.

2

Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interessate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le questioni importanti relative alla gestione di essa.

3

A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità256. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.257 Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.258 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.259 4

Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.


Art. 55

2. Garanzia

1

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all'articolo 78 LPGA260 e all'articolo 70 della presente legge.261 255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

256 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

257 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

258 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Nuovo testo del per. giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

259 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

260 RS

830.1

261 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 40

831.10

2

La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante: a. deposito di una somma in valuta svizzera; b. pegno di cartevalori svizzere; c. atto di fideiussione.

3

La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.262 4 Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.


Art. 56

3. Procedura

1

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54.

2

Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all'articolo 55.

3

La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.


Art. 57

4. Regolamento della cassa 1

Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

2

Il regolamento deve contenere disposizioni su: a. la sede della cassa di compensazione; b. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa; c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;

d. l'organizzazione interna della cassa; e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse; f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;

262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

LAVS

41

831.10

g. la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro; h.263 la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell'articolo 55 e l'ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l'articolo 78 LPGA264 e l'articolo 70 della presente legge.


Art. 58

Organizzazione 1. Comitato direttivo della cassa 1

L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

2

Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

3

La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

4

Al comitato direttivo incombe: a. l'organizzazione interna della cassa; b. la nomina del gerente della cassa; c. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione; d. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;

e. l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.


Art. 59

2. Gerente della cassa 1

Il gerente della cassa è incaricato dell'amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.

2

Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d'esercizio.

263 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

264 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 42

831.10


Art. 60

Scioglimento

1

La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.

2

Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.265 3

Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.

II. Casse di compensazione cantonali

Art. 61

Decreti cantonali

1

Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

2

Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione266 e contenere disposizioni su:

a. i compiti e le competenze del gerente della cassa; b. l'organizzazione interna della cassa; c. l'istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse; d. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;

e. le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

266 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

LAVS

43

831.10

III. Casse di compensazione della Confederazione

Art. 62


267

Costituzione e compiti 1

Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale e delle aziende federali.

2

Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b.268 269 IV. Disposizioni comuni

Art. 63

Compiti delle casse di compensazione 1

I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

a. la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi; b. la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi270; c.271 la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

d. l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi272 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; e. la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;

f.

la tenuta dei conti individuali273; g. la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

268 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

270 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

272 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

273 Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 44

831.10

2

Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

3

Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.274 4 La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

5

Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGA275; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA e all'articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.276

Art. 64

Affiliazione alle casse e obbligo di informare277 1

Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

2

Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

3

L'affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.

3bis

Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.278 274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

275 RS

830.1

276 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

277 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

278 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

LAVS

45

831.10

4

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.

Può parimenti stabilire a quali condizioni gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere i limiti di età di cui all'articolo 21 capoverso 1 rimangono affiliate in qualità di persone non aventi un'attività lucrativa presso la cassa di compensazione professionale precedentemente competente.279 5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.280 6

In deroga all'articolo 35 LPGA281, le controversie sull'affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione.282
a283 Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.


Art. 65

Agenzie

1

Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.

2

Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

3

I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell'amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni

279 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

280 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

281 RS

830.1

282 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

283 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 46

831.10


Art. 66

Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo 1

…284

2

Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.


Art. 67

Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.


Art. 68

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro 1

Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.

2

Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

3

Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

4

Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.


Art. 69

Copertura delle spese di amministrazione 1

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate

284 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LAVS

47

831.10

facoltativamente secondo l'articolo 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.285 È applicabile l'articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

2

Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.

2bis

Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005286 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.287 3 I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.

4

Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.


Art. 70


288

Responsabilità per danni 1

Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968289 sulla procedura amministrativa.

2

Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'articolo 78 LPGA290 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

286 RS

822.41

287 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

288 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

289 RS

172.021

290 RS

830.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 48

831.10

3

La pretesa di risarcimento per danni si estingue: a. nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato; b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.

4

I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata.

All'occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione. 5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.

D. Ufficio centrale di compensazione

Art. 71

Costituzione e compiti 1

Il Consiglio federale costituisce, in seno all'Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.

2

L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi291 versati, con le casse di compensazione.

Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

3

L'Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, oppure che siano da quest'ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4

L'Ufficio centrale tiene: a.292 un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato; 291 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

292 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

LAVS

49

831.10

b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.293 5

L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.294
a295 Responsabilità

Per la responsabilità è applicabile per analogia l'articolo 70 capoversi 1-3.

E. Vigilanza della Confederazione

Art. 72

Autorità di vigilanza 1

Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA296, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.297 2

I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.

3

Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l'amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60.

4

Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.

5

Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.298 293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

294 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

295 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

296 RS

830.1

297 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

298 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 50

831.10


Art. 73

Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità299 1

Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità300, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione …301, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

2

La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.302 Capo quinto: …

Art. 74

a 83303 Capo sesto: Contenzioso

Art. 84


304

Foro speciale

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA305, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.


Art. 85


306

299 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

300 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

301 Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

302 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

303 Abrogati dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

304 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

305 RS

830.1

306 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LAVS

51

831.10

bis 307 Autorità federale di ricorso 1 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA308, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato.309 2 La procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.310 3 Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.311

Art. 86


312

Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima313

Art. 87

Reati Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un impiegato o di un operaio e li sottrae allo scopo cui sono destinati, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio, 307 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

308 RS

830.1

309 Nuovo testo giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

310 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

311 Nuovo testo giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

312 Abrogato dal n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

313 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 52

831.10

chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA314),315 chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri, chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esserne autorizzato,316 è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.317

Art. 88


318

Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti, chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a,319 è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.320

Art. 89

Infrazioni commesse nelle aziende 1

Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.

2

Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell'azienda di una corporazione o di una istituzione di diritto pubblico.

314 RS

830.1

315 Comma introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989).

316 Comma introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

317 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

319 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

320 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

LAVS

53

831.10


Art. 90


321

Notifica di sentenze passate in giudicato e dichiarazioni di non doversi procedere Le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale: a. al Ministero pubblico della Confederazione; b. alla cassa di compensazione che ha avviato l'indagine penale.


Art. 91


322

Multe d'ordine

1

Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.323 2 La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso.

Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

Art. 92


324


a325

Art. 93


326
Informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione L'Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall'assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d'ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione.

321 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

323 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

324 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

325 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

326 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 54

831.10


Art. 94


327



Art. 95


328
Assunzione delle spese e tasse postali 1

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione le spese: a. di amministrazione del Fondo di compensazione; b. dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure c. della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.329 330

1bis

Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.

Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.331 2 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Esse devono essere rifuse in una cifra globale all'amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l'affrancatura in blocco.

3

Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952332 sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.333 327 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

328 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

329 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

331 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

332 RS 836.1 333 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

LAVS

55

831.10

a334

Art. 96


335



Art. 97


336
Revoca dell'effetto sospensivo La cassa di compensazione può, nella sua decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2-4 della legge federale del 20 dicembre 1968337 sulla procedura amministrativa.


Art. 98


338



Art. 99


339


Art. 100


340


Art. 101


341

bis 342 Sussidi per l'assistenza alle persone anziane 1 L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:343 a. consulenza, assistenza e occupazione; b. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente; 334 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

335 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

336 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

337 RS

172.021

338 Abrogato dall'art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [RU 1996 537].

339 Abrogato dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

340 Abrogato dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

341 Abrogato dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

342 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

343 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349). Vedi anche le disp.

trans. alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 56

831.10

c.344 coordinamento e sviluppo; d.345 perfezionamento professionale per il personale ausiliario.

2

Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni e oneri. L'Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.346 3 …347

4

L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

ter348 Parte seconda: Finanziamento Capo primo: Mezzi finanziari

Art. 102


349

Norma350

1

Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro; b.351 il contributo della Confederazione; 344 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

345 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

346 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

347 Abrogato dal n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

348 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3475; FF 2002 715).

Abrogato dal n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

350 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

351 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

LAVS

57

831.10

c. gli interessi del Fondo di compensazione; d.352 le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.

2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.353

Art. 103


354

Contributo federale

1

Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.355 2 La Confederazione devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.


Art. 104


356

Copertura del contributo della Confederazione 1

Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell'articolo 111.

2

L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.


Art. 105

e 106357 Capo secondo:

Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti


Art. 107

Costituzione

1

Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli

352 Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

353 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

354 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349). Vedi anche le disp.

trans. alla fine del presente testo.

355 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953 5955; FF 2007 607).

356 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

357 Abrogati dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 58

831.10

72-75 LPGA358 e i sussidi previsti nell'articolo 69 capoverso 2 della presente legge.359 2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione.360 3

Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.361

Art. 108

Impiego di capitali e contabilità 1

L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.362 2

Il conto d'esercizio, il bilancio e un conto particolareggiato della situazione patrimoniale devono essere pubblicati.


Art. 109

Amministrazione

1

Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati.363 Il Consiglio di amministrazione decide dell'impiego del Fondo di compensazione, vigila sull'esecuzione delle proprie decisioni e presenta i rendiconti. Esso può formare delle sottocommissioni per l'esecuzione o la vigilanza di singole operazioni o di certe specie di esse.

2

Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l'attività del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni, l'organizzazione del segretariato e l'esecuzione delle sue decisioni.

358 RS

830.1

359 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

360 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

361 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 292 293; FF 2000 3447).

363 Nuovo testo del primo e del secondo periodo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 20 marzo 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

LAVS

59

831.10


Art. 110


364

Esenzione fiscale

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è esonerato dalle imposte secondo l'articolo 80 LPGA365; è fatta salva la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l'attività amministrativa del Fondo di compensazione.

Capo terzo: Riserva della Confederazione366

Art. 111

367 I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.


Art. 112


368

Capo quarto: …

Art. 113

a 153369 364 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

365 RS

830.1

366 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

368 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

369 Abrogati dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 60

831.10

Parte terza:370 Relazione con il diritto europeo

Art. 153

a371 1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71372 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.373 l'Accordo del 21 giugno 1999374 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circola-zione delle persone (Accordo sulla libera circolazionedelle persone), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004375 e del 27 maggio 2008376 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72377 nella loro versione aggiornata;

b.378 la Convenzione del 4 gennaio 1960379 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

370 Introdotta dal n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

371 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993;FF 2004 5203 5863).

372 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

373 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411 2420; FF 2008 1823).

374 RS

0.142.112.681 375 RU

2006 995

376 RS 0.142.112.681.1 377 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

378 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

379 RS

0.632.31

LAVS

61

831.10

Parte quarta:380 Disposizioni finali

Art. 154

Attuazione ed esecuzione 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione.

2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.


Art. 155


381

Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974382 Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977383 (9a revisione dell'AVS) a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale384 1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta l'articolo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

2

L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'articolo 34 capoverso 2385 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso 4386 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

3

Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

380 Originaria

parte

terza.

381 Introdotto dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

382 RU 1974 1589. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

383 RU 1978 391 n. III 1; FF 1976 III 1 384 Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell'O del 17 set. 1979 sull'entrata in vigore integrale della 9a revisione dell'AVS - RU 1979 1365].

385 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

386 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 62

831.10

b. a d. …387 e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili388
Gli articoli 72-75 LPGA389 si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS L'articolo 30 capoversi 2 e 2bis390 della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la
sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g. …391 Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981392 Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983393 Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1994394 (10a revisione dell'AVS) a. Assoggettamento 1 Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

2

Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione.

387 Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

388 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

389 RS

830.1

390 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

391 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

392 RS 832.20, All. n. 2. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

393 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100 101; FF 1983 II 149 III 843). Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

394 RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1

LAVS

63

831.10

b. …395 c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite 1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

2

Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

3

L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita

Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi

1945 e anni precedenti 16 anni

1946 14

anni

1947 12

anni

1948 10

anni

1949

8 anni

1950

6 anni

1951

4 anni

1952

2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto.

4

Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

5

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi; c. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

395 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 64

831.10

6

Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

7

Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi: a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato; c. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3; d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.

8

L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione.

9

Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

10

I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata 1 L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

2

Il versamento anticipato della rendita è introdotto: a. al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;

b. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

3

Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

LAVS

65

831.10

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'AVS 1 L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1396, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

2

La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi 1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

2

Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23-24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997.

Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente 1 L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992397 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997.

L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

2

L'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione.

3

I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera
L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

396 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

397 [RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5]

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 66

831.10

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999398 1

Il decreto federale del 4 ottobre 1985399 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

2

…400

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000401 1

I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge402. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2

I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge403 possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.

3

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 404

1

Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001405 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001406. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

398 RU

1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3 399 [RU

1985 2006, 1996 3441] 400 Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

401 RU

2000 2677; FF 1999 4303 402 In vigore dal 1° apr. 2001.

403 In vigore dal 1° apr. 2001.

404 RU

2002 685; FF 2001 4435 405 RS

0.632.31

406 In vigore dal 1° giu. 2002.

LAVS

67

831.10

2

Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003407 Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004408 1

Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004409 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2

Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006410 1

A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

2

Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

3

I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

407 RU

2004 1633. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

408 RU

2006 979; FF 2004 5203 5863 409 RU

2006 995

410 RU

2007 5259; FF 2006 471

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 68

831.10

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006411 1

Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell'assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all'articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell'anno precedente e dell'aliquota percentuale determinante per l'ammontare del contributo nell'anno civile prima dell'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006412 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell'istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.

2

…413

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008414 1

Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008415 relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2

Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

411 RU

2007 5779; FF 2005 5349 412 RU

2007 5779

413 Abrogato dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953 5955; FF 2007 607).

414 Introdotte dall'art. 3 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411 2420; FF 2008 1823).

415 RS

0.142.112.681.1

LAVS

69

831.10

Allegato

Tariffa dei dazi sui tabacchi416 416 Abrogata dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 70

831.10