01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
25.06.2020 - 17.12.2021
01.01.2017 - 24.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.08.2008 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
07.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 06.10.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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01.09.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
per la lotta contro le malattie trasmissibili
dell'uomo
(Legge sulle epidemie)
del 18 dicembre 1970 (Stato 27 novembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis capoverso 2, 64bis e 69 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 19703, decreta:

I. In generale

Art. 1

1 Per combattere le malattie trasmissibili dell'uomo, la Confederazione
e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti
necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica.

2 La legge federale del 13 giugno 19284 per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l'articolo 37 della presente legge, è applicabile sussidiariamente.

3 Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti
necessari per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni, compresi quelli
geneticamente modificati.5

Art. 2

1 Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s'intendono le
malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse
direttamente o indirettamente all'uomo.

RU 1974 1071 1

[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95,
118 e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1970 I 269 4

RS 818.102

5

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

6

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

818.101

Principio

Definizioni6

Lotta contro le malattie 2

818.101

2 Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni,
i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell'uomo una malattia
trasmissibile.7

3 Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il
loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile
naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.8 4 Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l'importazione, la messa in commercio, la liberazione, l'impiego, il deposito, il trasporto o l'eliminazione.9 II. Provvedimenti della Confederazione

Art. 3

1 L'Ufficio federale della sanità pubblica10 (detto qui di seguito «Ufficio
federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all'articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali.

2 All'occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico
mediante altre comunicazioni.

3 L'Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le
malattie trasmissibili e l'utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna
secondo le nuove conoscenze scientifiche.11

Art. 4

Il Consiglio federale provvede affinchè il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento.

7

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

8

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

9

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

10

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

11

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Informazione

Formazione e
perfezionamento
del personale
specializzato

Epidemie - LF

3

818.101


Art. 5

1 Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del
Cantone competente, l'Ufficio federale riconosce ufficialmente i laboratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare
la presenza di malattie trasmissibili.

1bis I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di
un'elaborazione, necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero
per gli agenti terapeutici.12 1ter Il Consiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e definisce gli obblighi del
titolare dell'autorizzazione.13 2 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici verifica periodicamente se
sussistono i presupposti per l'autorizzazione e l'Ufficio federale della
sanità pubblica, in collaborazione con i Cantoni, se il riconoscimento
permane giustificato.14 3 Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari.


Art. 6

Il Consiglio federale adotta provvedimenti allo scopo di assicurare, per
la popolazione civile, una sufficiente disponibilità dei prodotti immunobiologici più importanti.


Art. 7

1 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire
l'introduzione dall'estero di malattie trasmissibili.

2 Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.


Art. 8

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e
la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano
da considerare come costituenti un del pericolo di contagio.

12

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti
terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

13

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti
terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

14

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Laboratorio

Scorte di prodotti
immunobiologici

Traffico
internazionale

Trasporto
di cadaveri
a. all'interno
del Paese

Lotta contro le malattie 4

818.101

2 Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall'estero verso o attraverso
la Svizzera e dalla Svizzera all'estero. È inoltre autorizzato a concludere
autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo.


Art. 9

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e
coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni.


Art. 10

1 Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti
del territorio nazionale.

2 Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di tali provvedimenti.

III. Provvedimenti dei Cantoni

Art. 11

I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l'articolo 10.


Art. 12

1 Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le
malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest'ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento
necessari alla sua attività.

2 I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato.


Art. 13

1 I Cantoni provvedono affinchè i medici abbiano la possibilità di fare
eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche.

2 Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi.


Art. 14

I Cantoni provvedono alla disponibilità d'istallazioni adeguate di isolamento e di cura.

b. internazionale

Alta vigilanza,
coordinazione

Circostanze
straordinarie

Principio

Personale
specializzato

Analisi microbiologiche
e sierologiche

Istallazioni
d'isolamento
e di cura

Epidemie - LF

5

818.101


Art. 15

1 Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno
sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio
lo esiga.

2 La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che: a.

eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretori sospetti); b.

sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti
di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto
sospetti);

c.

sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano
sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati
sospetti).


Art. 16

Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate
all'articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere
ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato.


Art. 17

Le persone menzionate all'articolo 15 capoverso 2 possono essere
obbligate a subire visite o prelevamenti di materiale d'analisi, semprechè tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una
malattia trasmissibile.


Art. 18

1 Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto
sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli 15, 16 e 17.

2 Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate,
devono assumersi le spese, semprechè i Cantoni non decidano diversamente.


Art. 19

1 I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata
attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi
possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone.

2 I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all'articolo 15
capoverso 2, l'esercizio di determinate attività o professioni. Le persone
colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediaSorveglianza
medica

Isolamento

Visite

Assunzione
delle spese

Determinate attività
o professioni

Lotta contro le malattie 6

818.101

tamente all'autorità competente ogni cambiamento d'occupazione o di
domicilio. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale il trasferimento
domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale.


Art. 20

I Cantoni possono concedere un'indennità alle persone, di cui agli
articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso 1, che devono interrompere o
cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso 1, 16, 17 e 19,
subendo una perdita di guadagno.


Art. 21

1 I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività,
al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili.

2 In particolare, essi possono a.

vietare o limitare riunioni; b.

chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private; c.

vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi,
come anche il bagno in determinati posti.

3 Non è permessa l'interdizione di località intere o regioni.


Art. 22

I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie.


Art. 23

1 I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro
le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la
popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono
liberi di offrire alla popolazione, d'intesa con l'Ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie.

2 I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od
obbligatorie.

3 Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni
ordinate o raccomandate dall'autorità, i Cantoni accordano un'indennità, semprechè il rischio non sia altrimenti coperto. L'obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha
provocato o aumentato il danno mediante colpa grave.


Art. 24

I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni.

Assunzione
delle spese

Provvedimenti
rispetto alla
collettività

Indagini epidemiologiche Vaccinazioni

Disinfezione,
disinfestazione

Epidemie - LF

7

818.101


Art. 25

I Cantoni curano la coordinazione dell'attività dei servizi di medicina
umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari,
partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili.


Art. 26

I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su
l'esecuzione della legge e le osservazioni fatte.

IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori

Art. 27


15

1 Nell'ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo, il
Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare: a.

i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del
settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le
malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L'autorità cantonale trasmette la dichiarazione all'Ufficio federale della sanità
pubblica;

b.

i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e
all'Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi
infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le
persone contagiate o malate.

2 L'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell'ambito del
capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare
malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di
svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del
settore sanitario.

3 Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire
la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella
loro trasmissione.


Art. 28

1 Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici
diplomati, titolari dell'autorizzazione cantonale d'esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti.

15

Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Coordinazione

Rapporto

Obbligo
di dichiarare

Cura, altri
provvedimenti

Lotta contro le malattie 8

818.101

2 Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti
di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per
prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa
il medico ufficiale competente.

V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione
e controllo ufficiale


Art. 29


16

Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i
provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all'uomo o agli
animali.

a17 1 Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in
commercio, deve essere in possesso di un'autorizzazione.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di
liberazione a titolo sperimentale.

3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere
deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze
scientifiche o all'esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute.

b18 1 Chi mette in commercio agenti patogeni, deve: a.

informare l'acquirente delle proprietà che incidono sulla salute; b.

comunicare all'acquirente le indicazioni idonee a garantire che
un'utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in
pericolo l'uomo.

2 Chi mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati
deve informarne l'acquirente.

16

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

17

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

18

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Precauzioni
obbligatorie

Liberazione o
messa in
commercio
intenzionali

Informazione
dell'acquirente

Epidemie - LF

9

818.101

c19 1 Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a),
deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto
della pericolosità di questi agenti patogeni.

2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di questi agenti patogeni.

3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere
deroghe all'obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

d20 1 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di agenti patogeni.

2 Può in particolare: a.

disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni; b.

limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni; c.

stabilire le esigenze da osservare sull'equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione
del personale che utilizza agenti patogeni; d.

prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati.

e21 1 La commissione di esperti per la sicurezza biologica di cui all'articolo
29h della legge del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell'ambiente presta consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle
domande di autorizzazione e può emettere raccomandazioni relative a
tali domande. In casi importanti e motivati, può richiedere preventivamente perizie e analisi.

2 La commissione informa periodicamente il pubblico in merito a importanti accertamenti e fa annualmente rapporto al Consiglio federale.

19

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

20

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

21

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

22

RS 814.01

Misure di
confinamento

Ulteriori
prescrizioni del
Consiglio
federale

Commissione di
esperti per la
sicurezza
biologica

Lotta contro le malattie 10

818.101


Art. 30


23


a24

Art. 31

I prodotti e gli apparecchi che agiscono indipendentemente dall'organismo umano possono essere designati o offerti, come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili, soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 32

1 ...25

2 La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri
nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell'ambito
dei loro compiti particolari.


Art. 33

La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all'isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel
traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi
organi.

VII. Giurisdizione amministrativa

Art. 34

1 Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile il ricorso al
Dipartimento federale dell'interno.

2 A tale ricorso, come anche ai ricorsi contro il Dipartimento federale
dell'interno, i decreti cantonali e le decisioni cantonali di ultima istanza,
sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

23

Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

24 Introdotto

dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111). Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici
(RS 812.21).

25

Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia
di sanità (RU 1985 1992; FF 1981 III 677).

Prodotti e
apparecchi di
disinfezione e di
disinfestazione

Sussidi federali

Spese addossate
alla
Confederazione

Ricorsi

Epidemie - LF

11

818.101

VIII. Disposizioni penali

Art. 35

1 Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale
svizzero, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8); b.

si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15); c.

si sottrae all'isolamento a cui è sottoposto (art. 16); d.

si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d'analisi a cui è
stato obbligato (art. 17); e.

viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti
l'esercizio di determinate attività o professioni (art. 19); f.

omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1); g.

mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patogeni (art. 29a); h.

mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi,
utilizzandoli, non metta in pericolo l'ambiente o indirettamente
l'uomo (art. 29b cpv. 1); i.

mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati
senza informarne l'acquirente (art. 29b cpv. 2); k.

...26

l.

senza autorizzazione, designa o offre come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili
prodotti e apparecchi (art. 31).27 2 È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per
negligenza, contravviene alle disposizioni degli articoli 5 capoversi 1bis
e 1ter, 7 capoverso 1, 10, 11, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27,
28, 29 e 29d o a provvedimenti e a disposizioni di esecuzione emanati
in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista.28 3 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

26

Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

27

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

28

Abrogato dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti (RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del
15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Infrazioni

Lotta contro le malattie 12

818.101


Art. 36

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, d'una
società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale,
oppure nell'esercizio d'incombenze commerciali o professionali a favore di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che
hanno compiuto l'atto.

IX. Disposizioni finali

Art. 37

La legge federale del 13 giugno 192829 per la lotta contro la tubercolosi

Abrogati

Abrogato

Abrogato

...

...

Abrogato

29

RS 818.102. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

30

L'art. 14 ha ora un nuovo testo.

Persone
giuridiche,
società e ditte
individuali

Modificazione
della legge sulla
tubercolosi

Epidemie - LF

13

818.101


Art. 38

1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione,
dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti.

2 I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione per il loro territorio:
...31

a32

Art. 39

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio
188633 sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197434 31

Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

32 Introdotto

dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111). Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici
(RS 812.21).

33

[CS 4 349; RU 1959 953 art. 11 lett. a] 34

Cpv. 2 del DCF del 17 giu. 1974 (RU 1974 1081).

Disposizioni
d'esecuzione

Entrata in vigore,
abrogazione del
diritto anteriore

Lotta contro le malattie 14

818.101