01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En Vigur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
25.06.2020 - 17.12.2021
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01.01.2016 - 31.12.2016
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07.10.2006 - 31.12.2006
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01.09.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 18 dicembre 1970 (Stato 1° agosto 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 118 capoverso 2, 119, 120 e 123
della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 19703, decreta: I. In generale

Art. 1

1 Per combattere le malattie trasmissibili dell'uomo, la Confederazione e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica.

2

La legge federale del 13 giugno 19284 per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l'articolo 37 della presente legge, è applicabile sussidiariamente.

3

Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni.5 4

Se un agente patogeno è un organismo geneticamente modificato, è inoltre applicabile la legge del 21 marzo 20036 sull'ingegneria genetica.7 RU 1974 1071

1 RS

101

2

Nuovo testo giusta in n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

3

FF 1970 I 269 4

RS 818.102

5

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Nuovo testo giusta in n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

6 RS

814.91

7

Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

818.101

Principio

Lotta contro le malattie 2

818.101


Art. 2

1 Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s'intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all'uomo.

2

Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell'uomo una malattia trasmissibile.9 3 Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.10 4 Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l'importazione, la messa in commercio, la liberazione, l'impiego, il deposito, il trasporto o l'eliminazione.11

II. Provvedimenti della Confederazione

Art. 3

1 L'Ufficio federale della sanità pubblica12 (detto qui di seguito «Ufficio federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all'articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali.

2

All'occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico mediante altre comunicazioni.

3

L'Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e l'utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna secondo le nuove conoscenze scientifiche.13 8

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

9

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

10

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

11

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

12

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Definizioni8

Informazione

Epidemie - LF

3

818.101


Art. 4
Il Consiglio federale provvede affinché il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento.


Art. 5

1 Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del Cantone competente, l'Ufficio federale riconosce ufficialmente i laboratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare la presenza di malattie trasmissibili.

1bis

I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un'elaborazione, necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.14 1ter

Il Consiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.15 2

L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici verifica periodicamente se sussistono i presupposti per l'autorizzazione e l'Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con i Cantoni, se il riconoscimento permane giustificato.16 3 Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari.


Art. 6

17 Il Consiglio federale provvede all'approvvigionamento sufficiente della
popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 198218 sull'approvvigionamento del Paese.

14

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 [RU 1996 2296]. Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

15

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 [RU 1996 2296]. Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

16

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici), in vigore sino al 31 dic. 2012 (RU 2006 4137; FF 2006 5135).

18 RS

531

Formazione e

perfezionamento

del personale

specializzato

Laboratorio

Approvvigionamento con agenti

terapeutici

Lotta contro le malattie 4

818.101


Art. 7

1 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire l'introduzione dall'estero di malattie trasmissibili.

2

Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.


Art. 8

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano da considerare come costituenti un del pericolo di contagio.

2

Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall'estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all'estero. È inoltre autorizzato a concludere autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo.


Art. 9

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e
coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni.


Art. 10

1 Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti del territorio nazionale.

2

Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di tali provvedimenti.


III. Provvedimenti dei Cantoni Art. 11
I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l'articolo 10.


Art. 12

1 Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest'ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento necessari alla sua attività.

2

I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato.

Traffico

internazionale

Trasporto

di cadaveri a. all'interno del Paese

b. internazionale

Alta vigilanza,

coordinazione

Circostanze

straordinarie

Principio

Personale

specializzato

Epidemie - LF

5

818.101


Art. 13

1 I Cantoni provvedono affinché i medici abbiano la possibilità di fare eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche.

2

Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi.


Art. 14
I Cantoni provvedono alla disponibilità d'istallazioni adeguate di isolamento e di cura.


Art. 15

1 Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio lo esiga.

2

La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che: a. eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretori sospetti);

b. sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto sospetti); c. sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti).


Art. 16

Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate
all'articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato.


Art. 17

Le persone menzionate all'articolo 15 capoverso 2 possono essere
obbligate a subire visite o prelevamenti di materiale d'analisi, sempreché tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.


Art. 18

1 Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli 15, 16 e 17.

Analisi microbiologiche

e sierologiche

Istallazioni

d'isolamento

e di cura

Sorveglianza

medica

Isolamento

Visite

Assunzione

delle spese

Lotta contro le malattie 6

818.101

2

Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate, devono assumersi le spese, sempreché i Cantoni non decidano diversamente.


Art. 19

1 I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone.

2

I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all'articolo 15 capoverso 2, l'esercizio di determinate attività o professioni. Le persone colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediatamente all'autorità competente ogni cambiamento d'occupazione o di domicilio. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale il trasferimento domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale.


Art. 20

I Cantoni possono concedere un'indennità alle persone, di cui agli
articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso 1, che devono interrompere o cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso 1, 16, 17 e 19, subendo una perdita di guadagno.


Art. 21

1 I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività, al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili.

2

In particolare, essi possono a. vietare o limitare riunioni; b. chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private; c. vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi, come anche il bagno in determinati posti.

3

Non è permessa l'interdizione di località intere o regioni.


Art. 22

I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie.


Art. 23

1 I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono liberi di offrire alla popolazione, d'intesa con l'Ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie.

Determinate

attività

o professioni

Assunzione

delle spese

Provvedimenti

rispetto alla

collettività

Indagini epidemiologiche

Vaccinazioni

Epidemie - LF

7

818.101

2

I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od obbligatorie.

3

Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall'autorità, i Cantoni accordano un'indennità, sempreché il rischio non sia altrimenti coperto. L'obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave.


Art. 24

I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni.


Art. 25

I Cantoni curano la coordinazione dell'attività dei servizi di medicina
umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari, partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili.


Art. 26

I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su
l'esecuzione della legge e le osservazioni fatte.

IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori

Art. 27

19 1 Nell'ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo, il Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare: a. i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L'autorità cantonale trasmette la dichiarazione all'Ufficio federale della sanità pubblica; b. i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all'Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell'ambito del capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare 19 Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Disinfezione,

disinfestazione

Coordinazione

Rapporto

Obbligo

di dichiarare

Lotta contro le malattie 8

818.101

malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.

3

Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.


Art. 28

1 Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici diplomati, titolari dell'autorizzazione cantonale d'esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti.

2

Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa il medico ufficiale competente.

V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione e controllo ufficiale

Art. 29

20 Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i
provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all'uomo o agli animali.

a21 1 Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in commercio, deve essere in possesso di un'autorizzazione.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di liberazione a titolo sperimentale.

3

Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute.

20

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

21

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Cura, altri

provvedimenti

Precauzioni

obbligatorie

Liberazione o

messa in

commercio

intenzionali

Epidemie - LF

9

818.101

b22 1 Chi mette in commercio agenti patogeni, deve: a. informare l'acquirente delle proprietà che incidono sulla salute; b. comunicare all'acquirente le indicazioni idonee a garantire che un'utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in pericolo l'uomo.

2

...23

c24 1 Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto della pericolosità di questi agenti patogeni.

2

Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di questi agenti patogeni.

3

Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

d25 1 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di agenti patogeni.

2

Può in particolare: a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni;

b. limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni; c. stabilire le esigenze da osservare sull'equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione del personale che utilizza agenti patogeni;

d. prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati.

22

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

23 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

24

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

25

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Informazione

dell'acquirente

Misure di

confinamento

Ulteriori

prescrizioni del

Consiglio

federale

Lotta contro le malattie 10

818.101

e26 La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica secondo
la legge federale del 21 marzo 200327 sull'ingegneria genetica presta consulenza al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione della presente legge.


Art. 30


28


a29

Art. 31


30
VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 32

1 ...31

2

La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell'ambito dei loro compiti particolari.

a32 1 La Confederazione assume le spese dell'approvvigionamento sufficiente della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 6.

2

L'assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di distribuzione alla popolazione si conforma alle condizioni previste:

a. nella legge federale del 18 marzo 199433 sull'assicurazione malattie;

26

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Nuovo testo giusta in n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

27 RS

814.91

28 Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

29 Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 [RU 1996 2296]. Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

30 Abrogato dal n. II 3 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

31

Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU 1985 1992; FF 1981 III 677).

32 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici), in vigore sino al 31 dic. 2012 (RU 2006 4137; FF 2006 5135).

33 RS

832.10

Commissione di

esperti per la

sicurezza

biologica

Sussidi federali

Spese per

l'approvvigionamento con

agenti terapeutici

Epidemie - LF

11

818.101

b. nella legge federale del 20 marzo 198134 sull'assicurazione contro gli infortuni;

c. nella legge federale del 19 giugno 199235 sull'assicurazione militare.

3

Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, le spese per gli agenti terapeutici sono a carico della Confederazione.

b36 1 Se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può promuovere con aiuti finanziari la fabbricazione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l'articolo 6.

2

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.

3

Essa può versare i contributi se il fabbricante: a. dispone di provate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o produzione di siffatti agenti terapeutici; b. si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e c. garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di circostanze straordinarie.

c37 1 La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbricante di un agente terapeutico secondo l'articolo 6 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.

2

L'entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il fabbricante.


Art. 33
La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all'isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi organi.

34 RS

832.20

35 RS

833.1

36 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici), in vigore sino al 31 dic. 2012 (RU 2006 4137; FF 2006 5135).

37 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici), in vigore sino al 31 dic. 2012 (RU 2006 4137; FF 2006 5135).

Promozione

della fabbricazione di agenti

terapeutici

Copertura dei

danni

Spese addossate

alla

Confederazione

Lotta contro le malattie 12

818.101

VII. ...


Art. 34


38

VIII. Disposizioni penali

Art. 35

1 Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale svizzero39, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:40 a. trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8);

b. si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15); c. si sottrae all'isolamento a cui è sottoposto (art. 16); d. si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d'analisi a cui è stato obbligato (art. 17); e. viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti l'esercizio di determinate attività o professioni (art. 19); f. omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1); g. mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patogeni (art. 29a);

h. mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi, utilizzandoli, non metta in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29b cpv. 1);

i.41 ...

k.42 ...

l. ...

43

. 44

38 Abrogato dal n. 95 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

39 RS

311.0

40 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

41 Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

42 Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

43 Abrogata dal n. II 34 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

44

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Infrazioni

Epidemie - LF

13

818.101

2

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza,45 contravviene alle disposizioni degli articoli 5 capoversi 1bis e 1ter, 7 capoverso 1, 10, 11, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27, 28, 29 e 29d o a provvedimenti e a disposizioni di esecuzione emanati in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista.46 3 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.


Art. 36

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, d'una
società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale, oppure nell'esercizio d'incombenze commerciali o professionali a favore di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno compiuto l'atto.

IX. Disposizioni finali

Art. 37

La legge federale del 13 giugno 192847 per la lotta contro la tubercolosi

45 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

46

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

47

RS 818.102. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Persone

giuridiche,

società e ditte

individuali

Modificazione

della legge sulla

tubercolosi

Lotta contro le malattie 14

818.101


Art. 38

1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti.

2

I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione per il loro territorio: ...48

a49

Art. 39

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio 188650 sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197451 48

Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

49 Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 [RU 1996 2296]. Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

50

[CS 4 349; RU 1959 953 art. 11 lett. a] 51

Cpv. 2 del DCF del 17 giu. 1974 (RU 1974 1081).

Disposizioni

d'esecuzione

Entrata in vigore,

abrogazione del

diritto anteriore