01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
25.06.2020 - 17.12.2021
01.01.2017 - 24.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.08.2008 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
07.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 06.10.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
01.09.2000 - 31.12.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
per la lotta contro le malattie trasmissibili
dell'uomo
(Legge sulle epidemie)
del 18 dicembre 1970 (Stato 2 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis capoverso 2, 64bis e 69 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 19703, decreta:

I. In generale

Art. 1

1

Per combattere le malattie trasmissibili dell'uomo, la Confederazione e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica.

2

La legge federale del 13 giugno 19284 per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l'articolo 37 della presente legge, è applicabile
sussidiariamente.

3

Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni, compresi quelli geneticamente modificati.5


Art. 2

1

Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s'intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all'uomo.

RU 1974 1071 1

[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 95,
118 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1970 I 269 4

RS 818.102

5

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

6

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

818.101

Principio

Definizioni6

Lotta contro le malattie 2

818.101

2

Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell'uomo una malattia
trasmissibile.7

3

Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile
naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.8 4

Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l'importazione, la messa in commercio, la liberazione, l'impiego, il deposito, il trasporto o l'eliminazione.9

II. Provvedimenti della Confederazione

Art. 3

1

L'Ufficio federale della sanità pubblica10 (detto qui di seguito «Ufficio federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all'articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali.

2

All'occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico mediante altre comunicazioni.

3

L'Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e l'utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna secondo le nuove conoscenze scientifiche.11


Art. 4

Il Consiglio federale provvede affinchè il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento.


Art. 5

1

Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del Cantone competente, l'Ufficio federale riconosce ufficialmente i labo7

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

8

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

9

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

10

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

11

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Informazione

Formazione e
perfezionamento
del personale
specializzato

Laboratorio

Epidemie - LF

3

818.101

ratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare
la presenza di malattie trasmissibili.

1bis

I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un'elaborazione, necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica.12

1ter

Il Consiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.13

2

L'Ufficio federale verifica periodicamente se sussistono i presupposti per l'autorizzazione e, d'intesa con i Cantoni, se il riconoscimento permane giustificato.14 3

Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari.


Art. 6

Il Consiglio federale adotta provvedimenti allo scopo di assicurare, per
la popolazione civile, una sufficiente disponibilità dei prodotti immunobiologici più importanti.


Art. 7

1

Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire l'introduzione dall'estero di malattie trasmissibili.

2

Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.


Art. 8

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano
da considerare come costituenti un del pericolo di contagio.

2

Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall'estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all'estero. È inoltre autorizzato a concludere
autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo.

12

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

13

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

14

Nuovo testo giusta l'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei
suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

Scorte di prodotti
immunobiologici

Traffico
internazionale

Trasporto
di cadaveri
a. all'interno
del Paese

b. internazionale

Lotta contro le malattie 4

818.101


Art. 9

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e
coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni.


Art. 10

1

Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti
del territorio nazionale.

2

Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di tali provvedimenti.

III. Provvedimenti dei Cantoni

Art. 11

I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l'articolo 10.


Art. 12

1

Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest'ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento
necessari alla sua attività.

2

I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato.


Art. 13

1

I Cantoni provvedono affinchè i medici abbiano la possibilità di fare eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche.

2

Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi.


Art. 14

I Cantoni provvedono alla disponibilità d'istallazioni adeguate di isolamento e di cura.


Art. 15

1

Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio
lo esiga.

Alta vigilanza,
coordinazione

Circostanze
straordinarie

Principio

Personale
specializzato

Analisi microbiologiche
e sierologiche

Istallazioni
d'isolamento
e di cura

Sorveglianza
medica

Epidemie - LF

5

818.101

2

La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che: a.

eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretori sospetti); b.

sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti
di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto
sospetti);

c.

sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano
sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti).


Art. 16

Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate
all'articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere
ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato.


Art. 17

Le persone menzionate all'articolo 15 capoverso 2 possono essere obbligate a subire visite o prelevamenti di materiale d'analisi, semprechè
tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una
malattia trasmissibile.


Art. 18

1

Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli
15, 16 e 17.

2

Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate, devono assumersi le spese, semprechè i Cantoni non decidano diversamente.


Art. 19

1

I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi
possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone.

2

I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all'articolo 15 capoverso 2, l'esercizio di determinate attività o professioni. Le persone
colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediatamente all'autorità competente ogni cambiamento d'occupazione o di
domicilio. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale il trasferimento
domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale.

Isolamento

Visite

Assunzione
delle spese

Determinate
attività
o professioni

Lotta contro le malattie 6

818.101


Art. 20

I Cantoni possono concedere un'indennità alle persone, di cui agli articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso 1, che devono interrompere o cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso 1, 16, 17 e 19, subendo una perdita di guadagno.


Art. 21

1

I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività, al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili.

2

In particolare, essi possono a.

vietare o limitare riunioni; b.

chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private; c.

vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi, come
anche il bagno in determinati posti.

3

Non è permessa l'interdizione di località intere o regioni.


Art. 22

I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie.


Art. 23

1

I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la
popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono
liberi di offrire alla popolazione, d'intesa con l'Ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie.

2

I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od obbligatorie.

3

Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall'autorità, i Cantoni accordano un'indennità,
semprechè il rischio non sia altrimenti coperto. L'obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave.


Art. 24

I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni.


Art. 25

I Cantoni curano la coordinazione dell'attività dei servizi di medicina
umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari,
partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili.

Assunzione
delle spese

Provvedimenti
rispetto alla
collettività

Indagini epidemiologiche Vaccinazioni

Disinfezione,
disinfestazione

Coordinazione

Epidemie - LF

7

818.101


Art. 26

I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su
l'esecuzione della legge e le osservazioni fatte.

IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori

Art. 27


15

1 Nell'ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo, il
Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare: a.

i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del
settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le
malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L'autorità cantonale trasmette la dichiarazione all'Ufficio federale della sanità
pubblica;

b.

i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e
all'Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi
infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le
persone contagiate o malate.

2 L'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell'ambito del
capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare
malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di
svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del
settore sanitario.

3 Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire
la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella
loro trasmissione.


Art. 28

1

Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici diplomati, titolari dell'autorizzazione cantonale d'esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti.

2

Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per
prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa
il medico ufficiale competente.

15

Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Rapporto

Obbligo
di dichiarare

Cura, altri
provvedimenti

Lotta contro le malattie 8

818.101

V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione
e controllo ufficiale


Art. 29


16

Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i
provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all'uomo o agli
animali.

a17 1

Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in commercio, deve essere in possesso di un'autorizzazione.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di
liberazione a titolo sperimentale.

3

Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze
scientifiche o all'esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute.

b18 1.

Chi mette in commercio agenti patogeni, deve: a.

informare l'acquirente delle proprietà che incidono sulla salute; b.

comunicare all'acquirente le indicazioni idonee a garantire che
un'utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in
pericolo l'uomo.

2.

Chi mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati deve informarne l'acquirente.

c19 1

Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a),
deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto
della pericolosità di questi agenti patogeni.

16

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

17

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

18

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

19

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

Precauzioni
obbligatorie

Liberazione o
messa in commercio
intenzionali

Informazione
dell'acquirente

Misure di
confinamento

Epidemie - LF

9

818.101

2

Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di questi agenti patogeni.

3

Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

d20 1

Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di agenti patogeni.

2

Può in particolare: a.

disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni; b.

limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni; c.

stabilire le esigenze da osservare sull'equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione
del personale che utilizza agenti patogeni; d.

prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati.

e21 1

La commissione di esperti per la sicurezza biologica di cui all'articolo 29h della legge del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell'ambiente presta consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni
e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle domande di autorizzazione e può emettere raccomandazioni relative a tali
domande. In casi importanti e motivati, può richiedere preventivamente
perizie e analisi.

2

La commissione informa periodicamente il pubblico in merito a importanti accertamenti e fa annualmente rapporto al Consiglio federale.


Art. 30

1

Chiunque, professionalmente, fabbrica, importa o smercia prodotti immunobiologici, destinati a prevenire, ad accertare e a curare malattie
trasmissibili dell'uomo, dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'Uf20

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

21

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

22

RS 814.01

Ulteriori
prescrizioni del
Consiglio
federale

Commissione di
esperti per la
sicurezza
biologica

Prodotti immunobiologici

Lotta contro le malattie 10

818.101

ficio federale, la quale può essere rilasciata solo su preavviso del Cantone. Per le diagnosi in vitro è applicabile l'articolo 30a.23 2

Per dispensare i prodotti menzionati nel capoverso 1, le farmacie pubbliche e d'ospedale non abbisognano dell'autorizzazione.

3

Il commercio di detti prodotti soggiace ad un controllo esercitato dall'Ufficio federale con la collaborazione dei Cantoni.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'esecuzione di esperimenti clinici con prodotti immunobiologici.24
a25 1

Le diagnosi in vitro possono essere smerciate soltanto se corrispondono alle prescrizioni stabilite dal Consiglio federale.

2

Per lo smercio di diagnosi in vitro destinate ad individuare malattie umane trasmissibili, il Consiglio federale può introdurre l'obbligo d'autorizzazione o di notifica.


Art. 31

I prodotti e gli apparecchi che agiscono indipendentemente dall'organismo umano possono essere designati o offerti, come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili, soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 32

1

...26

2

La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell'ambito
dei loro compiti particolari.

23

Per. introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

24

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

25

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

26

Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia
di sanità (RU 1985 1992; FF 1981 III 677).

Diagnosi in vitro

Prodotti e
apparecchi di
disinfezione e di
disinfestazione

Sussidi federali

Epidemie - LF

11

818.101


Art. 33

La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all'isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel
traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi organi.

VII. Giurisdizione amministrativa

Art. 34

1

Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'interno.

2

A tale ricorso, come anche ai ricorsi contro il Dipartimento federale dell'interno, i decreti cantonali e le decisioni cantonali di ultima istanza,
sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

VIII. Disposizioni penali

Art. 35

1

Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale svizzero, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8); b.

si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15); c.

si sottrae all'isolamento a cui è sottoposto (art. 16); d.

si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d'analisi a cui è
stato obbligato (art. 17); e.

viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti
l'esercizio di determinate attività o professioni (art. 19); f.

omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1); g.

mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patogeni (art. 29a); h.

mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi,
utilizzandoli, non metta in pericolo l'ambiente o indirettamente
l'uomo (art. 29b cpv. 1); Spese addossate
alla
Confederazione

Ricorsi

Infrazioni

Lotta contro le malattie 12

818.101

i.

mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati
senza informarne l'acquirente (art. 29b cpv. 2); k.

fabbrica, importa o smercia senza autorizzazione prodotti immunobiologici (art. 30 cpv. 1); l.

senza autorizzazione, designa o offre come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili
prodotti e apparecchi (art. 31).27 2

È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene agli articoli 5 capoversi 1bis e 1ter, 7 capoverso
1, 10, 11, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27, 28, 29, 29d, 30 e
30a della presente legge o a provvedimenti e disposizioni esecutive
emanati in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista.28 3

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.


Art. 36

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, d'una
società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale,
oppure nell'esercizio d'incombenze commerciali o professionali a favore
di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che
hanno compiuto l'atto.

IX. Disposizioni finali

Art. 37

La legge federale del 13 giugno 192829 per la lotta contro la tubercolosi
Abrogati

Abrogato

Abrogato

27

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

28

Abrogato dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti (RS 818.111). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic.
1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

29

RS 818.102. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Persone
giuridiche,
società e ditte
individuali

Modificazione
della legge sulla
tubercolosi

Epidemie - LF

13

818.101

Abrogata

...

...

Abrogato


Art. 38

1

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti.

2

I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione per il loro territorio: ...31

a32 I laboratori riconosciuti che necessitano di un'autorizzazione giusta l'articolo 5 capoverso 1bis devono presentare una domanda d'autorizzazione
entro il 1° febbraio 1997. Il riconoscimento resta valido fino alla decisione circa il rilascio dell'autorizzazione.


Art. 39

1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio
188633 sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197434 30

L'art. 14 ha ora un nuovo testo.

31

Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

32

Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005
(RS 818.111).

33

[CS 4 349; RU 1959 953 art. 11 lett. a] 34

Cpv. 2 del DCF del 17 giu. 1974 (RU 1974 1081).

Disposizioni
d'esecuzione

Disposizione
transitoria

Entrata in vigore,
abrogazione del
diritto anteriore

Lotta contro le malattie 14

818.101