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1

Ordinanza

concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) del 14 marzo 1994 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna;
visto l'articolo 95 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di battelli e installazioni delle imprese pubbliche di navigazione.

2

Per la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano gli articoli 5-12, 17-19, 21-40, 43, 44 capoversi 1-3, 45 capoversi 1 e 2, 46-49 e 57. 3 3 Sono salve le convenzioni internazionali e le prescrizioni che si fondano su di esse.


Art. 2

Definizioni

1

Sono considerate «imprese pubbliche di navigazione» le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e quelle titolari di un'autorizzazione federale.4 2 Sono considerate «installazioni» le costruzioni e gli impianti necessari per l'esercizio della navigazione, come ad esempio gli impianti d'approdo.


Art. 3

Vigilanza

1

Autorità di vigilanza per le imprese pubbliche di navigazione è l'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale).

RU 1994 1011 1

RS 747.201

2

RS 742.101

3

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

4

Nuovo testo giusta l'art. 52 n. 3 dell'O del 25 nov. 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 1999 [RU 1999 721].

747.201.7

Navigazione interna 2

747.201.7

2

Autorità di vigilanza per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale sono le autorità cantonali competenti.


Art. 4

Emolumenti

L'Ufficio federale riscuote emolumenti giusta l'ordinanza del 1° luglio 19875 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti.


Art. 5

Norme di diligenza

1

La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e delle installazioni devono essere eseguiti secondo le norme tecniche riconosciute e sotto la direzione di specialisti. 6 2 Sono considerate norme tecniche riconosciute segnatamente le prescrizioni concernenti la costruzione di battelli promulgate da società di classificazione riconosciute nonché le norme internazionali che interessano la costruzione di battelli. In caso di imprecisioni e di dubbi, decide l'Ufficio federale.

3

I pezzi dei battelli e delle installazioni devono garantire un esercizio sicuro ed essere costruiti in modo da permettere la manutenzione e i controlli.

4

Per i pezzi d'importanza essenziale per la sicurezza occorre poter dimostrare che i materiali utilizzati hanno le caratteristiche necessarie per il buon funzionamento.


Art. 6

Considerazione di altri interessi 1

Nella pianificazione, costruzione e manutenzione delle installazioni occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, nonché della protezione della natura e del paesaggio.

2

Nella pianificazione e nella costruzione di battelli e installazioni occorre considerare adeguatamente le esigenze degli handicappati.


Art. 7

Prescrizioni completive Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione non contemplino prescrizioni contrarie, sono applicabili: a. per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e delle installazioni, la legislazione federale sull'elettricità, in particolare l'ordinanza del 6 settembre 19897 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione;

5

[RU 1987 1052 1795, 1992 573 art. 25 cpv. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 n. I 3 470 art. 55 cpv. 3. RU 1999 754 all. n. 1]. Vedi ora l'O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti dell'UFT (RS 742.102).

6

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

7

[RU 1989 1834, 1990 924, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n. 3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l'O del 7 nov. 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

Costruzione dei battelli 3

747.201.7

b. per le caldaie a vapore, per analogia l'ordinanza del 9 aprile 19258 concernente l'impianto e l'esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;

c. per le installazioni ad aria compressa, per analogia l'ordinanza del 19 marzo 19389 concernente l'impianto e l'esercizio dei recipienti a pressione; d. per gli impianti di propulsione, l'ordinanza del 13 dicembre 199310 concernente i gas di scarico dei motori di battelli sulle acque svizzere;

e. per le installazioni, l'ordinanza del 21 agosto 196211 sulle norme edilizie; f.

per l'equipaggiamento dei battelli con fanali e apparecchi sonori, l'ordinanza dell'8 novembre 197812 sulla navigazione nelle acque svizzere.


Art. 8

Deroghe alle prescrizioni 1

In casi eccezionali l'autorità competente può ordinare misure che derogano alla presente ordinanza per evitare che persone o cose siano esposte a pericoli.

2

In casi eccezionali può autorizzare deroghe quando vi siano condizioni d'esercizio semplici o nuove conoscenze tecniche e sia garantito il medesimo livello di sicurezza.

3

In singoli casi può autorizzare per scopi speciali l'impiego di battelli che non soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo dev'essere garantita.


Art. 9

Riconoscimento di altri attestati L'autorità competente può rinunciare del tutto o parzialmente all'ispezione di singoli elementi di costruzione o del materiale di costruzione utilizzato se è esibito un attestato valido rilasciato da un'autorità svizzera o straniera o da un servizio d'ispezione o di omologazione riconosciuto.


Art. 10

Sorveglianza L'autorità competente sorveglia la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei battelli e delle installazioni.

8

[CS 8 383; RU 1974 1381 n. II, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 lett. a]. Vedi ora l'O del 15 giu. 2007 sull'utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12).

9

[CS 8 402; RU 2006 2437 art. 8 n. 2. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 lett. b]. Vedi ora l'O del 15 giu. 2007 sull'utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12).

10

RS 747.201.3 11

[RU 1962 942, 1997 2779 n. II 40. RU 2001 267 art. 32 lett. i] 12

RS 747.201.1

Navigazione interna 4

747.201.7


Art. 11

Collaborazione

Le imprese di navigazione sono tenute a fornire in ogni momento ai rappresentanti dell'autorità competente informazioni, a garantir loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e alle installazioni nonché a coadiuvarli gratuitamente nelle loro ispezioni.


Art. 12

Responsabilità delle imprese di navigazione Le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e delle installazioni nonché il loro esercizio e la loro manutenzione siano conformi alle prescrizioni.


Art. 13

Organizzazione d'esercizio L'organizzazione d'esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell'impresa pubblica di navigazione nonché allo stato tecnico dei battelli e delle installazioni; deve inoltre garantire la manutenzione.


Art. 14

Prescrizioni d'esercizio Le imprese pubbliche di navigazione emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.


Art. 15

Obbligo di notifica delle imprese pubbliche di navigazione 1

Le imprese pubbliche di navigazione presentano regolarmente all'Ufficio federale un rapporto sullo stato dei loro battelli e delle loro installazioni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni13 (Dipartimento) emana prescrizioni sul genere, sull'ampiezza e sullo scadenzario delle notificazioni da trasmettere.

2

Per il rimanente si applica l'ordinanza del 28 giugno 200014 concernente le inchieste sugli infortuni.15

Capitolo 2: Approvazione dei piani

Art. 16


16

Installazioni per la navigazione Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie e dell'ordinanza del 2 febbraio 200017 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari sono applicabili per analogia alla procedura d'approvazione dei 13 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

14 RS

742.161

15 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 28 giu. 2000 concernente le inchieste sugli infortuni, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 742.161).

16 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

17 RS

742.142.1

Costruzione dei battelli 5

747.201.7

piani relativi alle costruzioni e installazioni che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di un'impresa pubblica di navigazione e alle costruzioni e installazioni di terzi (impianti accessori).


Art. 17

Battelli

1

I battelli possono essere costruiti, trasformati o rinnovati soltanto quando l'autorità competente ha approvato i piani e i calcoli.

2

Qualora occorra acquistare battelli già esistenti, i relativi piani e calcoli devono essere approvati dall'autorità competente.

3

L'autorità competente può esigere documenti supplementari.

4

Per battelli, elementi di costruzione e oggetti dell'attrezzatura che sono utilizzati più volte nello stesso modo e per la medesima funzione l'autorità competente può semplificare la procedura d'approvazione dei piani.

Capitolo 3: Autorizzazione d'esercizio

Art. 18


18

Principio

I battelli possono entrare in servizio soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente. Per le costruzioni e le installazioni di imprese pubbliche di navigazione l'Ufficio federale determina, approvando i piani, se è necessario rilasciare un'autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'articolo 20.


Art. 19

Battelli

1

Per i battelli la licenza di navigazione vale quale autorizzazione.

2

I battelli senza licenza di navigazione possono essere impiegati soltanto per corse di prova. Le corse di prova devono essere autorizzate dall'autorità competente. A bordo possono trovarsi soltanto persone che partecipano direttamente alla costruzione o alla prova. L'autorità competente può vincolare l'autorizzazione per corse di prova ad altre condizioni.

3

L'ispezione d'ammissione, necessaria in virtù dell'articolo 96 dell'ordinanza dell'8 novembre 197819 sulla navigazione interna ai fini del rilascio della licenza di navigazione, deve dimostrare che il battello soddisfa le esigenze della presente ordinanza e delle disposizioni d'esecuzione.

18 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

19

RS 747.201.1

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Art. 20

Installazioni per la navigazione Effettuato il collaudo delle installazioni, l'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione d'esercizio per le installazioni. Essa può essere vincolata a condizioni. Il collaudo può comprendere una prova pratica.


Art. 21

Trasformazioni

1

Dopo trasformazioni che incidono essenzialmente sulla sicurezza, può essere ordinata una nuova prova dei battelli e delle installazioni.

2

Se del caso, la licenza di navigazione dovrà essere adeguata.

Capitolo 4: Costruzione ed attrezzatura dei battelli Sezione 1: Requisiti per la costruzione dei battelli

Art. 22

Principio

1

I battelli devono essere costruiti secondo le norme tecniche in modo che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita in tutte le condizioni d'esercizio prevedibili e che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e delle acque.

2

Il genere e le dimensioni dei battelli devono essere in sintonia con le condizioni locali e d'esercizio. Il Dipartimento suddivide le acque in zone.

3

L'autorità competente può esigere che sia fornita la prova della sicurezza d'esercizio e dell'idoneità di elementi di costruzione e di oggetti dell'attrezzatura. Può esigere documenti attestanti le caratteristiche e la qualità dei materiali di costruzione.


Art. 23

Carico

1

L'autorità competente stabilisce il numero massimo di passeggeri e il carico massimo in tonnellate, tenendo conto del genere del battello, della stabilità, del francobordo, della distanza di sicurezza e della galleggiabilità in caso di falla.

2

Su singoli battelli si può, con l'autorizzazione dell'autorità competente, contare tre bambini di età inferiore a dodici anni come due adulti. L'autorità competente stabilisce di quanto può essere superato il numero massimo di passeggeri, considerando la galleggiabilità in caso di falla, la stabilità, il francobordo e la distanza di sicurezza, nonché lo stato generale del battello. Il numero massimo di passeggeri non deve in nessun caso essere superato di più del 20 per cento.


Art. 24

Stabilità

1

La sufficiente stabilità del battello intatto (stabilità battello intatto) deve essere dimostrata notificando: a. il momento di sbandamento dovuto allo spostamento laterale di persone; b. il momento di sbandamento dovuto alla forza laterale del vento;

Costruzione dei battelli 7

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c. il momento di sbandamento dovuto alla forza centrifuga in seguito all'evoluzione del battello.

2

La sufficiente stabilità del battello in caso di falla (stabilità in caso di falla) deve essere dimostrata per tutti gli stadi d'invasione compreso lo stadio finale.


Art. 25

Francobordo e distanza di sicurezza 1

Il francobordo e la distanza di sicurezza risultano dal francobordo residuo, rispettivamente dalla distanza di sicurezza residua, e dall'immersione laterale dovuta a sbandamento.

2

Il francobordo residuo del battello carico e soggetto a sbandamento dev'essere superiore a 0,20 m; la distanza di sicurezza residua del battello carico e soggetto a sbandamento dev'essere superiore a 0,20 m per i battelli con il ponte completamente coperto e superiore a 0,30 m per battelli in cui il ponte manca del tutto o parzialmente.

3

Il francobordo minimo e la distanza di sicurezza minima di un battello dipendono dalla regione di navigazione (zona) in cui il battello naviga.


Art. 26

Galleggiabilità in caso di falla 1

Per ogni battello occorre dimostrare la galleggiabilità in caso di falla. Essa è dimostrata se le prescrizioni concernenti la stabilità in caso di falla sono soddisfatte e se durante tutti gli stadi d'invasione, compreso lo stadio finale, il limite d'immersione non è superato.

2

Quale linea di sovrimmersione si considera una linea tracciata sul fasciame esterno del battello che unisce la prua e la poppa passando almeno 100 mm sotto il punto d'intersezione tra il fasciame e la superficie superiore del ponte delle paratie e almeno 100 mm sotto il punto più profondo in cui il fasciame esterno non è più impermeabile.

3

Si considera caso di falla un'inondazione parziale del battello, la cui ampiezza dipende dalla classe del battello.


Art. 27

Paratie

1

Ogni battello dev'essere provvisto di una paratia di collisione stagna.

2

I battelli con una lunghezza superiore a 20 m alla linea d'acqua di costruzione devono essere muniti di una paratia stagna a debita distanza dalla perpendicolare posteriore.

3

Occorre inoltre montare paratie stagne supplementari il cui numero e la cui posizione nel battello risultano dai requisiti della galleggiabilità in caso di falla.

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Art. 28

Posto del timoniere

1

Il posto del timoniere dev'essere installato e costruito in modo da garantire una guida sicura del battello e una sufficiente visibilità sul percorso da seguire e sulle installazioni necessarie per approdare e per salpare.

2

Al posto del timoniere, all'altezza della testa del conducente, il livello di rumore dei battelli, in condizioni d'esercizio normali, non deve oltrepassare i 70 dB (A).

3

L'illuminazione del battello non deve disturbare il conducente.

Sezione 2: Requisiti delle macchine

Art. 29

Installazioni delle macchine, impianti per combustibile 1

Le macchine e i gruppi ausiliari nonché gli impianti annessi devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza.

2

Sono per principio proibiti i motori principali o ausiliari alimentati da combustibili il cui punto di infiammabilità è inferiore a 55°C. Per piccoli battelli con motori fuoribordo l'autorità competente può, in singoli casi, autorizzare eccezioni, sempre che la sicurezza non ne risulti pregiudicata.

3

Il propulsore del battello (elica, ruota a pale, ecc.) deve poter essere azionato e arrestato e invertire il senso di marcia in modo sicuro.

4

I recipienti di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battello. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo del battello dev'essere la più grande possibile. I recipienti devono essere costruiti in materiale idoneo alla conservazione continua di combustibili e resistere alle sollecitazioni prevedibili.


Art. 30

Impianti di comando, timoneria 1

I battelli devono essere equipaggiati con impianti di timoneria idonei ed affidabili corrispondenti al loro impiego, alle loro dimensioni principali e alle loro condizioni d'esercizio e che garantiscano una buona manovrabilità.

2

Qualora non vi siano due dispositivi di comando indipendenti, dev'essere disponibile un dispositivo di comando d'emergenza completamente indipendente dal dispositivo principale.

3

La posizione del timone dev'essere chiaramente riconoscibile nel posto del timoniere e dai posti di governo all'aperto.


Art. 31

Impianti per l'esaurimento della sentina 1

I battelli devono essere equipaggiati con impianti di esaurimento della sentina che consentano di vuotare i compartimenti delimitati da paratie.

Costruzione dei battelli 9

747.201.7

2

Le pompe di sentina devono essere auto-aspiranti. Devono essere mantenute costantemente pronte all'uso e poter essere impiegate facilmente e in modo sicuro.

La quantità, la disposizione e l'azionamento delle pompe di sentina dipendono dalla grandezza del battello.

3

Gli impianti per l'esaurimento della sentina devono essere montati in modo da restare utilizzabili in caso di collisione o in caso di falla.


Art. 32

Altri impianti

Il Dipartimento emana disposizioni concernenti la costruzione, l'impiego e la sicurezza di altri impianti necessari all'esercizio del battello, come caldaie a vapore, impianti ad aria compressa, impianti elettrici e impianti analoghi.

Sezione 3: Disposizioni speciali in materia di costruzione

Art. 33

Scafo

Lo scafo deve essere sufficientemente resistente per reggere alle sollecitazioni proprie dell'esercizio.


Art. 34

Uscite di soccorso e vie di scampo 1

Ogni battello deve disporre di uscite di soccorso dal sottocoperta e di vie di scampo, in modo da poter essere evacuato rapidamente e con sicurezza.

2

Le uscite di soccorso e le vie di scampo devono poter essere utilizzate in qualsiasi momento senza ostacoli.

3

Devono essere chiaramente marcate.


Art. 35

Circolazione sul battello 1

Le scale, le corsie e i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli.

2

Le scale devono trovarsi all'interno della soprastruttura del battello ed essere provviste di corrimano da entrambi i lati.

3

I ponti all'aperto accessibili ai passeggeri devono essere circondati da un'impavesata o da una ringhiera di almeno 1 m di altezza, costruite in modo che i bambini piccoli non possano passarvi attraverso e cadere dal battello.


Art. 36

Protezione contro gli incendi 1

I materiali impiegati per i locali interni come materiali di rivestimento e d'isolazione o rivestimenti del suolo devono essere difficilmente infiammabili. Vernici e lacche non devono bruciare facilmente. In caso d'incendio non devono sprigionare quantità pericolose di gas tossici o di fumo.

2

È proibito l'impiego e l'immagazzinamento di combustibili liquidi con un punto d'infiammazione inferiore a 55°C a fini di riscaldamento, illuminazione o cucina.

Navigazione interna 10

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Sezione 4: Attrezzatura

Art. 37

Principio

1

I battelli devono essere attrezzati conformemente alle loro dimensioni e allo scopo cui sono adibiti.

2

L'attrezzatura prescritta deve essere mantenuta pronta all'uso e sempre custodita a bordo in un luogo idoneo.


Art. 38

Dispositivo dell'ancora 1

I battelli devono essere muniti di un'ancora di guardia.

2

I battelli che navigano su fiumi devono essere inoltre equipaggiati di un'ancora di poppa. Si può rinunciare all'ancora di poppa se il battello, in caso di guasto di un propulsore principale, può essere girato con la forza delle macchine.


Art. 39

Dispositivi antincendio 1

I battelli devono disporre di dispositivi antincendio costantemente pronti all'uso, con i quali possa essere combattuto efficacemente ogni genere d'incendio.

2

L'attrezzatura antincendio minima comprende estintori nonché pompe e condotte antincendio.

3

I dispositivi antincendio devono essere disposti in modo da essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d'avvertimento.


Art. 40

Materiale di salvataggio 1

Ogni battello adibito al trasporto di passeggeri deve essere attrezzato con una quantità sufficiente di mezzi di salvataggio per l'equipaggio e per i passeggeri.

2

A bordo gli attrezzi di salvataggio devono essere custoditi in modo che in caso di necessità possano essere raggiunti facilmente e in modo sicuro e che la loro distribuzione sia possibile senza indugio. Gli attrezzi di salvataggio ed eventuali mezzi ausiliari vanno sottoposti regolarmente a lavori di manutenzione.

3

L'effettivo minimo di mezzi di salvataggio individuali sui battelli ammonta al 100 per cento del numero di passeggeri massimo iscritto nella licenza di navigazione.20 4 Il Dipartimento emana prescrizioni sul tipo di mezzi di salvataggio autorizzati e sulla composizione dell'effettivo totale.21 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 911).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 911).

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Capitolo 5:

Costruzione ed attrezzatura delle installazioni per la navigazione

Art. 41

Principio

Le installazioni devono essere costruite in modo che quando sono usate correttamente e osservando la dovuta diligenza non mettano in pericolo la vita e la salute delle persone.


Art. 42

Impianti d'approdo

1

Gli impianti d'approdo devono essere costruiti in modo che le persone non possano cadere in acqua involontariamente.

2

Gli impianti d'approdo devono essere equipaggiati con materiale di salvataggio e di regola devono disporre d'illuminazione.

3

Nelle grandi stazioni i passeggeri devono poter disporre, per quanto possibile, di una sala d'attesa protetta.

Capitolo 6: Esercizio

Art. 43

Personale

1

L'esercizio dei battelli può essere affidato soltanto a personale qualificato che ha superato i dovuti esami.

2

Il Dipartimento disciplina la formazione, l'esame e le condizioni di lavoro del personale di navigazione nelle imprese pubbliche di navigazione.


Art. 44

Equipaggio

1

L'equipaggio dei battelli durante la navigazione dev'essere composto e istruito in modo da garantire la sicurezza delle persone a bordo.

2

Sui battelli in stazionamento sui quali si trovano passeggeri l'equipaggio può essere adeguatamente ridotto.

3

Il Dipartimento stabilisce l'effettivo minimo dell'equipaggio sui battelli.

4

All'equipaggio dei battelli delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia gli articoli 14 e 15, i capitoli 4, 5 e 7 nonché l'articolo 41 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 200922 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario. 23 22 RS

742.141.2

23 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Navigazione interna 12

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5

Le persone designate dalle imprese di navigazione per i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre delle qualifiche corrispondenti.24

Art. 45

Conducente

1

Il conducente del battello esercita l'autorità di comando a bordo. Provvede alla quiete e all'ordine.

2

L'autorità competente rilascia in base ad un esame teorico e pratico la licenza di condurre. Questa può essere vincolata a condizioni.

3

Le imprese di navigazione titolari di una concessione federale notificano senza indugio all'Ufficio federale le modifiche degli effettivi dei conducenti di battello.25

Art. 46

Servizio di salvataggio e di sicurezza 1

Per quanto compatibile con la sicurezza del proprio battello, i conducenti di battello devono prestare immediatamente aiuto quando sentono segnali di soccorso o constatano che un altro battello o persona si trova in difficoltà.

2

Le imprese di navigazione sono tenute ad istruire il loro personale di navigazione sul servizio di salvataggio e di sicurezza, ad eseguire regolarmente esercitazioni e a tenere un registro in merito.

3

Il Dipartimento disciplina il servizio di salvataggio e di sicurezza.


Art. 47

Impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione 1

Quando la sicurezza di circolazione o la sicurezza a bordo lo esigono, occorre installare impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione per garantire il collegamento tra il battello e la terra ferma e tra i battelli stessi.

2

Tali impianti soggiacciono all'approvazione dei piani (art. 16).


Art. 48

Condizioni nautiche difficili 1

In caso di condizioni nautiche difficili, occorre limitare la navigazione o sospenderla.

2

Le imprese pubbliche di navigazione emanano norme per gli incroci dei loro battelli di linea in condizioni di scarsa visibilità. Qualora vi siano divergenze d'opinione, l'Ufficio federale decide definitivamente.

24 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

25 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Costruzione dei battelli 13

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Capitolo 7: Manutenzione

Art. 49

Principio

Le imprese di navigazione devono provvedere alla manutenzione e al rinnovamento dei loro battelli e installazioni in modo che in ogni momento la sicurezza d'esercizio sia garantita.


Art. 50

Controlli, ispezioni e libro di bordo 1

Le imprese pubbliche di navigazione provvedono affinché i controlli e le ispezioni prescritte siano eseguiti per tempo e conformemente alle norme tecniche.

2

Per ogni battello di un'impresa pubblica di navigazione deve essere tenuto un libro di bordo in cui sono registrati i risultati dei controlli e delle ispezioni prescritte nonché i lavori di manutenzione e le rinnovazioni effettuate. Occorre pure registrare guasti tecnici nel corso dell'esercizio e i provvedimenti attuati.


Art. 51

Provvedimenti in caso di difetti 1

Le imprese pubbliche di navigazione devono ritirare dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza. L'Ufficio federale può limitare o proibire l'esercizio di tali battelli e ritirare la licenza di navigazione.

2

Le imprese pubbliche di navigazione non possono più continuare ad utilizzare impianti d'approdo che non offrono più sufficiente sicurezza. L'Ufficio federale può ordinare la chiusura di detti impianti.

Capitolo 8: Norme completive e disposizioni penali26

Art. 52

Contratto di trasporto Per il contratto di trasporto sono applicabili le prescrizioni della legge del 4 ottobre 198527 sul trasporto pubblico e quelle della relativa ordinanza del 5 novembre 198628.

26 Nuovo testo giusta il n. II 73 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

27

[RU 1986 1974, 1994 2290 n. V, 1995 3517 n. I 10 4093 all. n. 13, 1998 2856.

RU 2009 5597 n. III]. Vedi ora la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

28

[RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697. RU 2009 6025 art. 6].

Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).

Navigazione interna 14

747.201.7


Art. 53


29



Art. 54

Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni d'esecuzione e decisioni sono punite giusta l'articolo 48 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 55

Disposizioni d'esecuzione Il Dipartimento emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 56

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 9 agosto 197230 concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1

Art. 57

Disposizioni transitorie 1

Le licenze di navigazione e i permessi di condurre rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli.

29 Abrogato dal n. II 73 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

30

[RU 1972 1895, 1974 1976, 1987 1052 art. 52 lett. d, 1988 1223 art. 42 cpv. 2, 1994 1011 art. 56 cpv. 1, 1996 146 n. I 8. RU 1999 721 art. 52 cpv. 1 lett. b] 31

RS 747.201.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Costruzione dei battelli 15

747.201.7

2

Le prescrizioni concernenti la costruzione e l'attrezzatura non sono in principio applicabili ai battelli che sono già in servizio all'entrata in vigore della presente ordinanza. Nelle disposizioni d'esecuzione il Dipartimento stabilisce le eccezioni. Il periodo transitorio per adeguarsi alle nuove prescrizioni è di 4 anni.

3

Per i battelli che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono già impostati, è applicabile il diritto precedente.

4

In caso di trasformazioni di battelli, occorre adeguare alle nuove prescrizioni soltanto le parti direttamente interessate dai lavori di trasformazione.

5

Qualora s'intenda aumentare la capacità di un battello, l'autorità competente stabilisce quali requisiti occorra soddisfare. Le ispezioni e le prove necessarie per l'autorizzazione di aumento di capacità saranno effettuate conformemente alle nuove prescrizioni.

6

Le prescrizioni concernenti la costruzione e l'attrezzatura di installazioni per la navigazione non sono per principio applicabili alle installazioni che sono già in esercizio all'entrata in vigore della presente ordinanza. In caso di ampliamenti, trasformazioni o riparazioni importanti occorre provvedere all'adeguamento alle nuove prescrizioni.


Art. 58

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1994.

Navigazione interna 16

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