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1

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20032, decreta: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina la pubblicazione: a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS); b. del Foglio federale (FF).

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2

Atti normativi della Confederazione Nella RU sono pubblicati: a. la Costituzione federale; b. le leggi

federali;

c. le ordinanze dell'Assemblea federale; d. le ordinanze del Consiglio federale; e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale; f.

i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali; h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

RU 2004 4929 1 RS

101

2 FF

2003 6699

170.512

Pubblicazioni ufficiali 2

170.512


Art. 3

Trattati e risoluzioni internazionali 1

Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a. i trattati internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.; b. gli altri trattati internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne;

c. le risoluzioni che contengono norme di diritto, o che autorizzano ad emanarne, di organizzazioni e organismi istituiti da trattati internazionali.

2

Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.

3

I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata non sono pubblicati. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.


Art. 4

Trattati tra Confederazione e Cantoni Nella RU sono pubblicati: a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne; b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.


Art. 5

Pubblicazione mediante

rimando

1

I testi di cui agli articoli 2-4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se: a. concernono solo una piccola cerchia di persone; b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un altro formato.

2

Sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi: a. per i quali una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU; b. pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera.

3

I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono forniti, su richiesta, dall'ufficio competente.

Gli articoli 6-10 e 14 sono applicabili.


Art. 6

Eccezioni all'obbligo di pubblicazione Gli atti normativi e i trattati internazionali che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU.

Legge

3

170.512


Art. 7

Pubblicazione ordinaria e straordinaria 1

I testi di cui agli articoli 2-4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

2

I trattati la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

3

Un atto normativo è pubblicato dapprima in via straordinaria se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di circostanze straordinarie.


Art. 8

Effetti giuridici della pubblicazione 1

I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.

2

Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

3

Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.


Art. 9

Versione determinante

1

Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

2

La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.


Art. 10

Rettifiche formali

1

Per gli atti normativi del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che ne modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati.

2

Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

3 RS

171.10

Pubblicazioni ufficiali 4

170.512

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11

Contenuto 1 La RS è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie, degli atti normativi federali, dei trattati e risoluzioni internazionali nonché dei trattati tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella RU e ancora in vigore, come pure delle costituzioni cantonali. Essa è aggiornata periodicamente.

2

Il Consiglio federale disciplina i casi in cui i testi di breve durata di validità non sono inseriti nella RS.


Art. 12

Rettifiche e adeguamenti informali 1

La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.

2

La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

3

Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

1 Nel Foglio federale sono pubblicati: a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;

b. i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale; c. altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;

d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.; e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;

g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

4 RS

171.10

Legge

5

170.512

2

Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

3

Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

4

Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14

Pubblicazione nelle lingue ufficiali 1

La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.

2

Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che: a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure

b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.

3

La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.


Art. 15


5



Art. 16

Forma stampata ed elettronica 1

Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica.

2

Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o a quella elettronica.

3

Per quanto la legislazione non preveda altrimenti, i testi che contengono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica.

5

Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla legge del 5 ott. 2007 sulle lingue, con effetto dal 1° gen.

2010 (RS 441.1).

6 RS

235.1

Pubblicazioni ufficiali 6

170.512


Art. 17

Portata della

pubblicazione

La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.


Art. 18

Consultazione Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consultati: a. le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale; b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 3).


Art. 19

Emolumenti 1 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti.

2

La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20

Diritto previgente:

abrogazione

La legge del 21 marzo 19867 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.


Art. 21

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 17 dicembre 19768 sui diritti politici Art. 32 cpv. 2 2 ...


Art. 52
cpv. 3 secondo periodo
3 ...

7 [RU

1987 600]

8 RS

161.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

9 RS

412.10. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Legge

7

170.512


Art. 28
cpv. 2 quarto periodo
2 …

3. Legge federale del 21 giugno 199110 sulla radiotelevisione Art. 6 cpv. 3 lett. b ...


Art. 22

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200511 10 [RU

1992 601, 1993 3354, 1997 2187 all. n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 all. n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9, 2006 1039 art. 2. RU 2007 737 all. n. I] 11 DCF del 18 giu. 2004 (RU 2004 4936)

Pubblicazioni ufficiali 8

170.512