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01.04.2016 - 25.11.2018
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1

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)1 del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20033, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali4

Art. 1

Oggetto5

La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:6 a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS); b. del Foglio federale (FF); c.7 di altri testi connessi con la legislazione.

a8 Pubblicazione in linea 1

La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).

2

…9

RU 2004 4929 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

2 RS

101

3 FF

2003 6699

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

5

Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

7

Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

8

Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

9

Entra in vigore ulteriormente.

170.512

Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 2

170.512

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2

Atti normativi della Confederazione Nella RU sono pubblicati: a. la Costituzione federale; b. le leggi

federali;

c. le ordinanze dell'Assemblea federale; d. le ordinanze del Consiglio federale; e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale; f.

i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali; h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.


Art. 3

Trattati e risoluzioni internazionali 1

Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;

b. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.10 2

Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.11

Art. 4

Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali12 Nella RU sono pubblicati: a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne; 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

L sulle pubblicazioni ufficiali 3

170.512

b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale; c.13 i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).


Art. 5

14 Pubblicazione mediante

rimando

1

I testi di cui agli articoli 2-4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se: a. concernono solo una cerchia ristretta di persone; b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o

d. una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

2

I testi di cui agli articoli 2-4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

3

Sono applicabili gli articoli 6-10 e 14.


Art. 6


15

Eccezioni all'obbligo di pubblicazione 1

Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

2

Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.


Art. 7


16

Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria 1

I testi di cui agli articoli 2-4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

2

I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

13 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

14 Nuovo testo, ad eccezione del cpv. 1 della frase introduttiva, giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 4

170.512

3

Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.

4

Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).


Art. 8

Effetti giuridici della pubblicazione 1

I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.

2

Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

3

Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.


Art. 9


17



Art. 10

Rettifiche formali

1

La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità competente: a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;

b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.18 2

Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 200219 sul Parlamento.

3

D'intesa con la Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell'Assemblea federale al momento della pubblicazione.20 17 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

19 RS

171.10

20 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

L sulle pubblicazioni ufficiali 5

170.512

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11

21 Contenuto La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato: a. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e

b. delle costituzioni cantonali.


Art. 12

Rettifiche e adeguamenti informali 1

La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.

2

La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

3

Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

1 Nel Foglio federale sono pubblicati: a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;

b.23 i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale; c.24 d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.; e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;

fbis.25 le istruzioni del Consiglio federale; 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

22 RS

171.10

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

24 Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 6

170.512

g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

2

Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1; b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale; c. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.26 3

Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

4

Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

Sezione 4a:27 Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione

a 1 Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati: a.28 … b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 200529 sulla consultazione; c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale; d. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.

2

Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

25 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

27 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

28 Entra in vigore ulteriormente.

29 RS

172.061

L sulle pubblicazioni ufficiali 7

170.512

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14

Lingue dei testi pubblicati30 1

La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.

2

Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che: a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure

b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.

3

La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.

4

La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione31.32 5 La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 200733 sulle lingue.34 6 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.35
a36 Atti normativi dell'Assemblea federale 1

La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell'Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli. 2

È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all'entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

31 RS

172.061 e 172.061.1 32 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

33 RS

441.1

34 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

35 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

36 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 8

170.512


Art. 15


37

Versione determinante 1

Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.

2

È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.

3

La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.


Art. 16

38 Versione stampata

1

I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.

2

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.

3

Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

a39 Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

b40 Protezione dei dati

1

Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199241 sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.

2

I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.

37 Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulle lingue (RU 2009 6605). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

39 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

40 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

41 RS

235.1

L sulle pubblicazioni ufficiali 9

170.512

3

Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.


Art. 17


42



Art. 18

43 Consultazione Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare: a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).


Art. 19

44 Emolumenti 1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

2

Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.

a45 Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Sezione 6: Disposizioni finali
b46 Esecuzione

1

La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

2

Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.


Art. 20

Diritto previgente:

abrogazione

La legge del 21 marzo 198647 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

42 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

45 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

46 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 10

170.512


Art. 21

Modifica del diritto vigente …48


Art. 22

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200549 47 [RU

1987 600]

48 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4929.

49 DCF del 18 giu. 2004.