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1

Ordinanza

sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) del 2 febbraio 2000 (Stato 1° settembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle legge del 24 giugno 19021 sugli impianti
elettrici (LIE) e l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di:

a. impianti ad alta tensione; b. impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase di oltre 10 kVA collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione; c. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 19943 sulla corrente debole.

2

Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall'Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione.

3

Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di: a. impianti definiti nell'articolo 2 dell'ordinanza del 6 settembre 19894 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione sempreché non si tratti di impianti di cui al capoverso 1 lettera b;

RU 2000 734

1 RS

734.0

2 RS

611.010

3 RS

734.1

4 [RU

1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n.3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l'O del 7 nov. 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

734.25

Energia

2

734.25

b. prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 aprile 19975 sui prodotti elettrici a bassa tensione; c. prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 marzo 19986 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi.

4

Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i filoveicoli si applica l'ordinanza del 2 febbraio 20007 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Sezione 1a:8 Procedura del piano settoriale
a 1 Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale.

2

Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

a. la loro lunghezza non supera i due chilometri; b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 19999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

3

La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se: a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee;

b. i pali esistenti vengono spostati di non oltre 50 metri lateralmente all'asse della linea e innalzati di non oltre 10 metri; c. i conflitti di utilizzazione all'interno del corridoio della linea esistente possono essere risolti;

d. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e e. i requisiti definiti nell'ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

5 RS

734.26

6 RS

734.6

7 RS

742.142.1

8

Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

9 RS

814.710

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici 3

734.25

4

Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

Sezione 2: Procedura d'approvazione dei piani

Art. 2

Documenti da allegare alla domanda 1

I documenti da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su: a. proprietario, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la sua situazione rispetto agli impianti già esistenti; b. la motivazione del piano; c. tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza; d. le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti; e. gli effetti sull'ambiente e la pianificazione del territorio; f.

la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d'utilizzazione cantonali; g.10 l'esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

2

L'Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.

3

Se necessario l'Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la prova che i prodotti utilizzati nell'impianto sono conformi alle norme tecniche riconosciute. 4 Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i documenti su cui si fondano quelli presentati.

5

Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all'approvazione di tali piani.


Art. 3

Impianti a corrente debole nell'area d'influenza di impianti a corrente forte 1

Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell'area d'influenza dell'impianto a corrente forte progettato.

10 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

Energia

4

734.25

2

Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a corrente debole esistente è sottoposto all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 199411 sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la protezione dell'impianto a corrente debole. 3

Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all'allestimento dei piani.


Art. 4

Picchettamento L'Ispettorato emana direttive per il picchettamento.


Art. 5

Procedura seguita dall'Ispettorato 1

L'Ispettorato ordina la pubblicazione della domanda, conduce la procedura di opposizione e raccoglie i pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate.

2

L'Ispettorato valuta i differenti pareri, assume le prove necessarie e, se del caso, ordina le necessarie ispezioni. Esso concilia le parti.

3

L'Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un'intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.12

Art. 6


13

Procedura seguita dall'Ufficio federale in caso di mancata intesa fra le parti 1

Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli opponenti e le autorità, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'Ufficio federale per decisione.

2

In casi eccezionali, l'Ufficio federale può prolungare congruamente il termine.

3

L'Ufficio federale sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli opponenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa affinché si pronuncino in merito.

4

L'Ufficio federale può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

11 RS

734.1

12 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici 5

734.25

a14 Procedura seguita dall'Ufficio federale in caso di rinuncia a trattative concernenti le opposizioni 1

Se decide di non condurre trattative concernenti le opposizioni, l'Ispettorato invia all'Ufficio federale i documenti accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura.

2

L'Ufficio federale conduce quindi una trattativa concernente le opposizioni.

3

L'Ufficio federale può assumere ulteriori prove e ordinare ispezioni.


Art. 7

Modifiche del piano nel corso della procedura Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d'approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.


Art. 8

Termini di trattazione 1

Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani l'Ispettorato applica di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate; b. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

2

Le disposizioni circa i termini di trattazione sono applicabili per analogia anche alla procedura dell'Ufficio federale.

3

Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all'intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.


Art. 9

Decisione d'approvazione dei piani 1

La decisione d'approvazione dei piani dev'essere notificata al richiedente, agli opponenti, alle autorità federali interessate nonché ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura.

2

È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

Energia

6

734.25

Sezione 3: Inizio dei lavori e attivazione

Art. 10

Inizio dei lavori

1

La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d'approvazione dei piani è passata in giudicato.

2

Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, occorre informare immediatamente l'Ispettorato. Nel caso di divergenze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l'Ispettorato decide senza avviare una nuova procedura d'approvazione. 3 Negli altri casi l'Ispettorato deve avviare una nuova procedura d'approvazione del piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell'impianto non interessate dalla modifica possono continuare.


Art. 11

Prolungamento della validità dell'approvazione dei piani Se l'esecuzione di un piano di costruzione iniziato entro i termini previsti è interrotta per più di un anno, si deve chiedere all'Ispettorato il prolungamento della validità dell'approvazione dei piani qualora siano trascorsi oltre 3 anni da quando la decisione di approvazione è passata in giudicato.


Art. 12

Attivazione L'impresa deve notificare per scritto all'Ispettorato il completamento dell'impianto e
allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.


Art. 13

Controllo Entro un anno dal completamento l'Ispettorato controlla se l'impianto è stato
costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state applicate le misure prese per la protezione dell'ambiente.

Sezione 4: Piani generali e garanzia della sicurezza

Art. 14

Piani generali

1

I proprietari di impianti elettrici allestiscono un piano generale della loro rete. Questo dev'essere costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione degli uffici cantonali competenti.

2

Il piano generale deve permettere la valutazione globale di un progetto in rapporto agli impianti già esistenti.

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici 7

734.25


Art. 15

Garanzia della sicurezza con condizioni modificate 1

Se una modifica delle condizioni pregiudica la sicurezza, il proprietario dell'impianto è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie per ristabilirla.

2

Le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valutazione, le modifiche del regime di proprietà dell'impianto e lo smantellamento dell'impianto devono essere notificati all'Ispettorato.

3

Le misure prese o previste in seguito alla modifica delle condizioni e i relativi documenti devono essere sottoposti per approvazione all'Ispettorato.

Sezione 5: Spese di pubblicazione15

Art. 16


16



Art. 17

…17

Le spese di pubblicazione della domanda sono a carico del richiedente. L'organo preposto alla pubblicazione le incassa direttamente dal richiedente.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18

Diritto previgente:

abrogazione

1

L'ordinanza del 26 giugno 199118 sulla procedura d'approvazione dei piani d'impianti a corrente forte è abrogata.


Art. 19


Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 30 marzo 199419 sulla corrente debole è modificata come segue: Art. 8a
cpv. 1 lett. f
… 15 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

16 Abrogato dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

17 Abrogatadal n. 3 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

18 [RU

1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704 II 19 754 all. n. 2] 19 RS

734.1. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Energia

8

734.25

2. L'ordinanza del 9 aprile 199720 sui prodotti elettrici a bassa tensione è modificata come segue: Sostituzione di espressioni: 1 Nell'articolo 11 l'espressione «prodotto a bassa tensione» è sostituita da «prodotto elettrico».

2

Nell'articolo 12 capoverso 1 e 2 lettera a l'espressione «prodotto a bassa tensione» è sostituita da «prodotto».


Art. 20

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

20 RS

734.26. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.