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1

Ordinanza
sulla procedura d'approvazione dei piani
di impianti elettrici
(OPIE)

del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle legge del 24 giugno 19021 sugli impianti
elettrici (LIE) e l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di: a.

impianti ad alta tensione; b.

impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase
di oltre 10 kVA collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione; c.

impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo
d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza
del 30 marzo 19943 sulla corrente debole.

2 Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti
di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono
autorizzati dall'Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione
delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i
piani e la documentazione.

3 Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di: a.

impianti definiti nell'articolo 2 dell'ordinanza del 6 settembre 19894 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione sempreché non si tratti di impianti di cui al capoverso 1 lettera b; RU 2000 734

1

RS 734.0

2

RS 611.010

3

RS 734.1

4

RS 734.27

734.25

Energia

2

734.25

b.

prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 aprile 19975
sui prodotti elettrici a bassa tensione; c.

prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 marzo
19986 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti
esplosivi.

4 Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i filoveicoli si applica l'ordinanza del 2 febbraio 20007 sulla procedura d'approvazione
dei piani di impianti ferroviari.

Sezione 2: Procedura d'approvazione dei piani

Art. 2

Documenti da allegare alla domanda 1 I documenti da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere
tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su: a.

proprietario, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come
pure la sua situazione rispetto agli impianti già esistenti; b.

la motivazione del piano; c.

tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza; d.

le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti; e.

gli effetti sull'ambiente e la pianificazione del territorio; f.

la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori
e d'utilizzazione cantonali.

2 L'Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e
la quantità dei documenti da presentargli.

3 Se necessario l'Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la
prova che i prodotti utilizzati nell'impianto sono conformi alle norme tecniche riconosciute.

4 Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i
documenti su cui si fondano quelli presentati.

5 Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati
approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all'approvazione
di tali piani.

5

RS 734.26

6

RS 734.6

7

RS 742.142.1

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici 3

734.25


Art. 3

Impianti a corrente debole nell'area d'influenza di impianti
a corrente forte

1 Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente
debole situati nell'area d'influenza dell'impianto a corrente forte progettato.

2 Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a corrente debole esistente è sottoposto all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 19948 sulla corrente debole, i
piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la
protezione dell'impianto a corrente debole.

3 Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a
disposizione le informazioni necessarie all'allestimento dei piani.


Art. 4

Picchettamento

L'Ispettorato emana direttive per il picchettamento.


Art. 5

Procedura seguita dall'Ispettorato 1 L'Ispettorato ordina la pubblicazione della domanda, conduce la procedura di opposizione e raccoglie i pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate.

2 L'Ispettorato valuta i differenti pareri, assume le prove necessarie e, se del caso,
ordina le necessarie ispezioni. Esso concilia le parti.


Art. 6

Procedura seguita dall'Ufficio federale dell'energia 1 Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle
autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli opponenti e le autorità federali, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale).
In casi eccezionali quest'ultimo può prolungare congruamente il termine.

2 L'Ufficio federale sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli opponenti e agli uffici
federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa perché si pronuncino in
merito.

3 Esso può assumere prove ulteriori, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.


Art. 7

Modifiche del piano nel corso della procedura Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d'approvazione
dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato
dev'essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e,
se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

8

RS 734.1

Energia

4

734.25


Art. 8

Termini di trattazione 1 Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani l'Ispettorato applica di
regola i seguenti termini: a.

dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai
Cantoni e alle autorità federali interessate; b.

30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

2 Le disposizioni circa i termini di trattazione sono applicabili per analogia anche
alla procedura dell'Ufficio federale.

3 Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all'intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.


Art. 9

Decisione d'approvazione dei piani 1 La decisione d'approvazione dei piani dev'essere notificata al richiedente, agli opponenti, alle autorità federali interessate nonché ai Cantoni e ai Comuni partecipanti
alla procedura.

2 È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto
a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato.

Sezione 3: Inizio dei lavori e attivazione

Art. 10

Inizio dei lavori

1 La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d'approvazione dei piani è passata in giudicato.

2 Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal
piano approvato, occorre informare immediatamente l'Ispettorato. Nel caso di divergenze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l'Ispettorato
decide senza avviare una nuova procedura d'approvazione.

3 Negli altri casi l'Ispettorato deve avviare una nuova procedura d'approvazione del
piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell'impianto non interessate dalla modifica possono continuare.


Art. 11

Prolungamento della validità dell'approvazione dei piani Se l'esecuzione di un piano di costruzione iniziato entro i termini previsti è
interrotta per più di un anno, si deve chiedere all'Ispettorato il prolungamento della
validità dell'approvazione dei piani qualora siano trascorsi oltre 3 anni da quando la
decisione di approvazione è passata in giudicato.

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici 5

734.25


Art. 12

Attivazione

L'impresa deve notificare per scritto all'Ispettorato il completamento dell'impianto e
allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i
requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.


Art. 13

Controllo

Entro un anno dal completamento l'Ispettorato controlla se l'impianto è stato costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state applicate
le misure prese per la protezione dell'ambiente.

Sezione 4: Piani generali e garanzia della sicurezza

Art. 14

Piani generali

1 I proprietari di impianti elettrici allestiscono un piano generale della loro rete.
Questo dev'essere costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione
degli uffici cantonali competenti.

2 Il piano generale deve permettere la valutazione globale di un progetto in rapporto
agli impianti già esistenti.


Art. 15

Garanzia della sicurezza con condizioni modificate 1 Se una modifica delle condizioni pregiudica la sicurezza, il proprietario dell'impianto è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie per ristabilirla.

2 Le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valutazione, le modifiche del regime di proprietà dell'impianto e lo smantellamento dell'impianto devono essere notificati all'Ispettorato.

3 Le misure prese o previste in seguito alla modifica delle condizioni e i relativi documenti devono essere sottoposti per approvazione all'Ispettorato.

Sezione 5: Emolumenti e spese di pubblicazione

Art. 16

Emolumenti

1 Gli emolumenti per attività nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani
sono disciplinati per l'Ispettorato conformemente all'ordinanza del 7 dicembre
19929 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

2 Se l'Ispettorato trasmette la procedura secondo l'articolo 7 capoverso 1 all'Ufficio
federale, quest'ultimo stabilisce gli emolumenti giusta l'articolo 10 dell'ordinanza
menzionata nel capoverso 1 e li fattura al richiedente.

9

RS 734.24

Energia

6

734.25

3 Per attività effettuate dopo la trasmissione all'Ufficio federale l'Ispettorato esige
un emolumento secondo l'articolo 10 dell'ordinanza menzionata nel capoverso 1.

4 L'Ufficio federale calcola i propri emolumenti secondo il tempo impiegato sulla
base dei costi del personale e dei posti di lavoro nell'Amministrazione generale
della Confederazione. Le spese causate dall'intervento di esperti e dall'utilizzo di
officine di prova o dall'allestimento di perizie sono fatturate separatamente.


Art. 17

Spese di pubblicazione Le spese di pubblicazione della domanda sono a carico del richiedente. L'organo
preposto alla pubblicazione le incassa direttamente dal richiedente.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18

Diritto previgente: abrogazione 1 L'ordinanza del 26 giugno 199110 sulla procedura d'approvazione dei piani d'impianti a corrente forte è abrogata.


Art. 19


Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 30 marzo 199411 sulla corrente debole è modificata come segue: Art. 8a
cpv. 1 lett. f
...

2. L'ordinanza del 9 aprile 199712 sui prodotti elettrici a bassa tensione è modificata
come segue:

Sostituzione di espressioni: 1 Nell'articolo 11 l'espressione «prodotto a bassa tensione» è sostituita da «prodotto
elettrico».

2 Nell'articolo 12 capoverso 1 e 2 lettera a l'espressione «prodotto a bassa tensione» è sostituita da «prodotto».


Art. 20

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

10

[RU 1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704
II 19 754 all. n. 2]

11

RS 734.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

12

RS 734.26. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.