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1

Ordinanza

sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) del 2 febbraio 2000 (Stato 1° dicembre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 4 capoverso 3 e 16 capoverso 7 della legge federale
del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici (LIE),2 ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di:

a. impianti ad alta tensione; b.3 impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA collegati a una rete di distribuzione;

c. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 19944 sulla corrente debole.

2

Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall'Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione.

3

Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di: RU 2000 734

1 RS

734.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

4 RS

734.1

734.25

Impianti elettrici

2

734.25

a. impianti definiti nell'articolo 2 dell'ordinanza del 6 settembre 19895 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione sempreché non si tratti di impianti di cui al capoverso 1 lettera b;

b. prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 aprile 19976 sui prodotti elettrici a bassa tensione; c. prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 marzo 19987 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi.

4

Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i filoveicoli si applica l'ordinanza del 2 febbraio 20008 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Sezione 1a:9 Procedura del piano settoriale
a10 In generale

1

Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale.

2

Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

a. la loro lunghezza non supera i 5 chilometri; b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 199911 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

3

La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se: a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee o altre infrastrutture; b. in caso di spostamento del tracciato della linea, i conflitti di utilizzazione possono essere presumibilmente risolti nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani; 5 [RU

1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n.3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l'O del 7 nov. 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

6 RS

734.26

7 RS

734.6

8 RS

742.142.1

9

Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

11 RS

814.710

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici. O 3

734.25

c. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e d. i requisiti definiti nell'ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

4

Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

5

L'UFE conduce la procedura del piano settoriale.

b12 Informazione preliminare e preparazione della procedura del piano settoriale 1

Chi intende inoltrare una domanda d'approvazione dei piani per un progetto (richiedente), inserito nel piano settoriale come informazione preliminare, ne informa tempestivamente l'UFE.

2

Nel contempo il richiedente conclude un accordo di coordinamento con i Cantoni interessati e informa l'UFE al riguardo. L'accordo di coordinamento definisce in particolare: a. un calendario per la determinazione di una zona per possibili corridoi di pianificazione (zona di pianificazione) e la procedura per l'adeguamento della pianificazione cantonale;

b. gli obiettivi pianificatori per le zone di pianificazione da esaminare; c. le competenze per l'organizzazione delle singole fasi della procedura; d. la partecipazione dei Comuni.

3

Il richiedente presenta all'UFE i documenti per la valutazione delle possibili zone di pianificazione. Da tali documenti deve risultare che il richiedente ha individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell'utilizzazione del territorio.

4

D'intesa con i Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, nei casi che presentano una situazione di partenza in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una tale proposta deve essere motivata dettagliatamente.

5

L'UFE trasmette i documenti agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi.

c13 Determinazione di una zona di pianificazione 1

Una volta ricevuti i pareri, l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi ed organizzazioni:

12 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Impianti elettrici

4

734.25

a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale; b. l'Ufficio federale dell'ambiente; c. eventualmente altri uffici federali; d. la Commissione federale dell'energia elettrica; e. l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato); f.

ogni Cantone coinvolto; g. le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale; h. il richiedente.

2

L'UFE può organizzare entro due mesi un sopralluogo delle zone proposte per la realizzazione dei corridoi di pianificazione con il gruppo di accompagnamento.

3

Sulla base di un esame d'insieme, il gruppo di accompagnamento raccomanda la determinazione di una zona di pianificazione sufficientemente ampia da permettere al richiedente di elaborare diverse varianti di corridoio.

4

L'UFE conduce la procedura di audizione e di partecipazione di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 200014 sulla pianificazione del territorio (OPT) e chiede al Consiglio federale di determinare la zona di pianificazione.

5

Su richiesta motivata dei Cantoni coinvolti, nei casi di cui all'articolo 1b capoverso 4 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, l'UFE può rinunciare a una decisione formale concernente il piano settoriale e comunicare direttamente al richiedente la zona di pianificazione.

d15 Determinazione del corridoio di pianificazione 1

In collaborazione con il Cantone, il richiedente elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all'UFE i documenti necessari.

2

L'UFE emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.

3

Entro 30 giorni dal ricevimento, l'UFE trasmette la documentazione completa al gruppo di accompagnamento. Quest'ultimo formula entro due mesi una raccomandazione per la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare.

4

L'UFE avvia una procedura di audizione e di partecipazione di cui all'articolo 19 OPT entro due mesi dal ricevimento della raccomandazione del gruppo di accompagnamento.

5

Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare è chiesta:

14 RS

700.1

15 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici. O 5

734.25

a. dal Dipartimento al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;

b. dall'UFE al Dipartimento nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

Sezione 2: Procedura d'approvazione dei piani

Art. 2

Documenti da allegare alla domanda 1

I documenti da allegare alla domanda da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:16

a.17 gestore, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti; b. la motivazione del piano; c. tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza; d. le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti; e. gli effetti sull'ambiente e la pianificazione del territorio; f.

la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d'utilizzazione cantonali; g.18 l'esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

2

L'Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.

3

Se necessario l'Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la prova che i prodotti utilizzati nell'impianto sono conformi alle norme tecniche riconosciute. 4 Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i documenti su cui si fondano quelli presentati.

5

Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all'approvazione di tali piani.


Art. 3

Impianti a corrente debole nell'area d'influenza di impianti a corrente forte 1

Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell'area d'influenza dell'impianto a corrente forte progettato.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

18 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

Impianti elettrici

6

734.25

2

Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a corrente debole esistente è sottoposto all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 199419 sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la protezione dell'impianto a corrente debole. 3

Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all'allestimento dei piani.


Art. 4

Picchettamento L'Ispettorato emana direttive per il picchettamento.


Art. 5

Procedura seguita dall'Ispettorato 1

L'Ispettorato ordina la pubblicazione della domanda, conduce la procedura di opposizione e raccoglie i pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate.

2

L'Ispettorato valuta i differenti pareri, assume le prove necessarie e, se del caso, ordina le necessarie ispezioni. Esso concilia le parti.

3

L'Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un'intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.20

Art. 6


21

Procedura condotta dall'UFE22 1

Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli opponenti e le autorità, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'UFE23 per decisione.

2

In casi eccezionali, l'UFE può prolungare congruamente il termine.

3

L'UFE sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli opponenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa affinché si pronuncino in merito.

4

L'UFE può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

19 RS

734.1

20 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

23 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici. O 7

734.25

a24

Art. 7

Modifiche del piano nel corso della procedura Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d'approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.


Art. 8

Termini di trattazione per l'Ispettorato25 1

Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani l'Ispettorato applica di regola i seguenti termini: a. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate; b. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

2

I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per: a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente; b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.26 3

Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all'intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.

a27 Termini di trattazione per l'UFE 1

Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti: a. un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l'articolo 6 capoverso 1;

b. tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni; c. otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

2

I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per: a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente; b. l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3507). Abrogato dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, con effetto dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Impianti elettrici

8

734.25

b28 Sospensione Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con autorità e opponenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.


Art. 9

Decisione d'approvazione dei piani 1

La decisione d'approvazione dei piani dev'essere notificata al richiedente, agli opponenti, alle autorità federali interessate nonché ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura.

2

È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato.

a29 Lavori di manutenzione di impianti 1

I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.

2

Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

a. la sostituzione equivalente di puntelli, sostegni di legno e soppressori di sovratensioni come pure la sostituzione di isolatori di uguale o minore lunghezza; b. la sostituzione 1:1 di funi di linee aeree e di cavi; c. la sostituzione di trasformatori di uguale potenza e modello di costruzione e la sostituzione 1:1 di interruttori e impianti di distribuzione; d. i lavori di pittura ai piloni d'una stessa tonalità, le misure di protezione anticorrosione e di risanamento di piloni, zoccoli e fondazioni;

e. le riparazioni di zoccoli di piloni, edifici di sottostazioni e stazioni di trasformazione, di passaggi per veicoli in sottostazioni come pure di impalcature in impianti di distribuzione a cielo aperto, nella misura in cui il loro aspetto esteriore non sia alterato.

3

L'Ispettorato decide negli altri casi se il lavoro previsto corrisponde a una manutenzione.

Sezione 3: Inizio dei lavori e attivazione

Art. 10

Inizio dei lavori

1

La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d'approvazione dei piani è passata in giudicato.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici. O 9

734.25

1bis

Una volta approvati i piani, l'autorità competente può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti purché:

a. non vi siano opposizioni pendenti; b. non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione; e

c. l'inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.30 2

Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, occorre informare immediatamente l'Ispettorato. Nel caso di divergenze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l'Ispettorato decide senza avviare una nuova procedura d'approvazione. 3 Negli altri casi l'Ispettorato deve avviare una nuova procedura d'approvazione del piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell'impianto non interessate dalla modifica possono continuare.


Art. 11

Prolungamento della validità dell'approvazione dei piani Se l'esecuzione di un piano di costruzione iniziato entro i termini previsti è interrotta per più di un anno, si deve chiedere all'Ispettorato il prolungamento della validità dell'approvazione dei piani qualora siano trascorsi oltre 3 anni da quando la decisione di approvazione è passata in giudicato.


Art. 12

Attivazione L'impresa deve notificare per scritto all'Ispettorato il completamento dell'impianto e
allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.


Art. 13

Controllo Entro un anno dal completamento l'Ispettorato controlla se l'impianto è stato
costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state applicate le misure prese per la protezione dell'ambiente.

Sezione 4: Piani generali e garanzia della sicurezza

Art. 14

Piani generali

1

I proprietari di impianti elettrici allestiscono un piano generale della loro rete. Questo dev'essere costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione degli uffici cantonali competenti.

2

Il piano generale deve permettere la valutazione globale di un progetto in rapporto agli impianti già esistenti.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Impianti elettrici

10

734.25


Art. 15

Garanzia della sicurezza con condizioni modificate 1

Se una modifica delle condizioni pregiudica la sicurezza, il proprietario dell'impianto è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie per ristabilirla.

2

Le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valutazione, le modifiche del regime di proprietà dell'impianto e lo smantellamento dell'impianto devono essere notificati all'Ispettorato.

3

Le misure prese o previste in seguito alla modifica delle condizioni e i relativi documenti devono essere sottoposti per approvazione all'Ispettorato.

Sezione 5: Spese di pubblicazione31

Art. 16


32



Art. 17

…33

Le spese di pubblicazione della domanda sono a carico del richiedente. L'organo preposto alla pubblicazione le incassa direttamente dal richiedente.

Sezione 6: Disposizioni finali
a34 Disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 2013 1

Gli articoli 1b-1d si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all'articolo 1b capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.

2

Su domanda del richiedente, l'UFE può applicare gli articoli 1b-1d alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all'articolo 1c capoverso 1 vi si opponga.


Art. 18

Diritto previgente:

abrogazione

1

L'ordinanza del 26 giugno 199135 sulla procedura d'approvazione dei piani d'impianti a corrente forte è abrogata.

31 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

32 Abrogato dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

33 Abrogata dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

35 [RU

1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704 II 19 754 all. n. 2]

Procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici. O 11

734.25


Art. 19

Modifica del diritto vigente …36


Art. 20

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

36 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 734.

Impianti elettrici

12

734.25