03.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 02.03.2024
13.02.2022 - 31.12.2023
28.11.2021 - 12.02.2022
07.03.2021 - 27.11.2021
01.01.2021 - 06.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
23.09.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
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01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
01.01.2000 - 09.06.2001
07.02.1999 - 31.12.1999
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 15 luglio 2003) Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al
fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito
di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel
rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si
commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione1: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Confederazione Svizzera Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e
Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna,
Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia,
Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la
Confederazione Svizzera.


Art. 2

Scopo

1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda
l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la
pluralità culturale del Paese.

3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

RU 1999 2556 1

Accettata nella votazione popolare del 18 aprile 1999 (DF del 18 dic. 1998, DCF
dell'11 ago. 1999 - RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).

101

Costituzione federale 2

101

4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un
ordine internazionale giusto e pacifico.


Art. 3

Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.


Art. 4

Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.


Art. 5

Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata
allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona
fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.


Art. 6

Responsabilità individuale e sociale Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla
realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7

Dignità umana

La dignità della persona va rispettata e protetta.


Art. 8

Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.

2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza,
del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle
convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o
psichiche.

3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e
di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei
disabili.

Della Confederazione Svizzera 3

101


Art. 9

Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato.


Art. 10

Diritto alla vita e alla libertà personale 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica
e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o
degradante sono vietati.


Art. 11

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.


Art. 12

Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere
aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.


Art. 13

Protezione della sfera privata 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione,
della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

2 Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.


Art. 14

Diritto al matrimonio e alla famiglia Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.


Art. 15

Libertà di credo e di coscienza 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie
convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire
un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte,
nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Costituzione federale 4

101


Art. 16

Libertà d'opinione e d'informazione 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e
diffonderla senza impedimenti.

3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele
presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.


Art. 17

Libertà dei media

1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di
telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

2 La censura è vietata.

3 Il segreto redazionale è garantito.


Art. 18

Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.


Art. 19

Diritto all'istruzione scolastica di base Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.


Art. 20

Libertà della scienza La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.


Art. 21

Libertà artistica

La libertà dell'arte è garantita.


Art. 22

Libertà di riunione

1 La libertà di riunione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.


Art. 23

Libertà d'associazione 1 La libertà d'associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di
partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.


Art. 24

Libertà di domicilio

1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Della Confederazione Svizzera 5

101


Art. 25

Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono
essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere
di trattamento o punizione crudele o inumano.


Art. 26

Garanzia della proprietà 1 La proprietà è garantita.

2 In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena
indennità.


Art. 27

Libertà economica

1 La libertà economica è garantita.

2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a
un'attività economica privata e il suo libero esercizio.


Art. 28

Libertà sindacale

1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di
unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di
aderirvi o no.

2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e
non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative
di conciliazione.

4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.


Art. 29

Garanzie procedurali generali 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto
alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine
ragionevole.

2 Le parti hanno diritto d'essere sentite.

3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la
sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio
gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Costituzione federale 6

101


Art. 30

Procedura giudiziaria 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale
fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali
d'eccezione sono vietati.

2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale
del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

3 L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere
eccezioni.


Art. 31

Privazione della libertà 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e
secondo le modalità da questa prescritte.

2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una
lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano.
Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il
diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto
davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole.

4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni
tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.


Art. 32

Procedura penale

1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata
in giudicato.

2 L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente
sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti
di difesa che gli spettano.

3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore.
Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.


Art. 33

Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Della Confederazione Svizzera 7

101


Art. 34

Diritti politici

1 I diritti politici sono garantiti.

2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e
l'espressione fedele del voto.


Art. 35

Attuazione dei diritti fondamentali 1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad
attuarli.

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino,
siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.


Art. 36

Limiti dei diritti fondamentali 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi,
devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate
in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse
pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37

Diritti di cittadinanza 1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2 Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono
eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché
sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della
legislazione cantonale.


Art. 38

Acquisizione e perdita della cittadinanza 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per
origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza
svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

2

La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

Costituzione federale 8

101


Art. 39

Esercizio dei diritti politici 1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i
Cantoni in materia cantonale e comunale.

2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni
possono prevedere eccezioni.

3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in
materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.


Art. 40

Svizzeri all'estero

1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la
Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero,
in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come
pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i
Cantoni si adoperano affinché: a.

ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b.

ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c.

la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; d.

le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con
un lavoro a condizioni adeguate; e.

ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione
adeguata e a condizioni sopportabili; f.

i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano
istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; g.

i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino
persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro
le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia,
dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza.

Della Confederazione Svizzera 9

101

3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle
loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 42

Compiti della Confederazione 1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati della Costituzione.

2 Assume i compiti che esigono un disciplinamento unitario.


Art. 43

Compiti dei Cantoni

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44

Principi

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte
per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.


Art. 45

Partecipazione al processo decisionale della Confederazione 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare
all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi
progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.


Art. 46

Attuazione e esecuzione del diritto federale 1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dalla legge.

2 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene
conto delle loro particolarità.

Costituzione federale 10

101

3 La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario derivante dall'attuazione del
diritto federale. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede a
un'adeguata perequazione finanziaria.


Art. 47

Autonomia dei Cantoni La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.


Art. 48

Trattati intercantonali 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e
istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse
regionale.

2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della
Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza
della Confederazione.


Art. 49

Preminenza e rispetto del diritto federale 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Comuni

Art. 50

1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

2 Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città,
degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51

Costituzioni cantonali 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale
richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione
conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto
federale.

Della Confederazione Svizzera 11

101


Art. 52

Ordine costituzionale 1 La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

2 La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di
altri Cantoni.


Art. 53

Esistenza e territorio dei Cantoni 1 La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei
Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei
Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale.

4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54

Affari esteri

1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del
Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare
contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli
interessi.


Art. 55

Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera 1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che
toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li
consulta.

3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Costituzione federale 12

101


Art. 56

Relazioni dei Cantoni con l'estero 1 I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli
altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57

Sicurezza

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla
sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.


Art. 58

Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente
secondo il principio di milizia.

2 L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il
Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi
minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. Per mantenere
l'ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio
cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a
gravi minacce per la sicurezza interna.


Art. 59

Servizio militare e servizio sostitutivo 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

2 Per le donne il servizio militare è volontario.

3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa.
Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da
parte dei Cantoni.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della
perdita di guadagno.

5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce
ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della
Confederazione.

Della Confederazione Svizzera 13

101


Art. 60

Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito 1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento
dell'esercito competono alla Confederazione.

2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di
formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime,
nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.

3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni
militari cantonali.


Art. 61

Protezione civile

1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di
conflitti armati compete alla Confederazione.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso
di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne
questo servizio è volontario.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della
perdita di guadagno.

5 Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o
perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte
della Confederazione.

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 62

Scuola

1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a
tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello
Stato. Nelle scuole pubbliche essa è gratuita. L'anno scolastico inizia tra metà
agosto e metà settembre.


Art. 63

Formazione professionale e scuole universitarie 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

2 La Confederazione gestisce politecnici federali; può istituire, gestire o sostenere
altre scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore. Può subordinare il
suo sostegno all'esistenza di un coordinamento.

Costituzione federale 14

101


Art. 64

Ricerca

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica.

2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all'esistenza di un coordinamento.

3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.


Art. 65

Statistica

1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della
popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

2 Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per
contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.


Art. 66

Aiuti all'istruzione

1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di borse di
studio e di altri aiuti all'istruzione.

2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell'autonomia cantonale nel
campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la
formazione.


Art. 67

Gioventù e formazione degli adulti 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto
degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività
extrascolastica giovanile nonché la formazione degli adulti.


Art. 68

Sport

1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

2 Gestisce una scuola di sport.

3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.


Art. 69

Cultura

1 Il settore culturale compete ai Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

Della Confederazione Svizzera 15

101


Art. 70

Lingue

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il
romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le
comunità linguistiche.

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro
compiti speciali.

5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.


Art. 71

Cinematografia

1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la
cultura cinematografica.

2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta
cinematografica.


Art. 72

Chiesa e Stato

1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse
comunità religiose.

3 ...2

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73

Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte
dell'uomo.


Art. 74

Protezione dell'ambiente 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo
ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2

Abrogato nella votazione popolare del 10 giugno 2001 (DF del 15 dic. 2000, DCF del
22 ago. 2001 - RU 2001 2262; FF 2000 3510 4860 5344, 2001 4200).

Costituzione federale 16

101

2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione
sono a carico di chi li ha causati.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la
riservi alla Confederazione.


Art. 75

Pianificazione del territorio 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa
spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e
a un ordinato insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con
loro.

3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le
esigenze della pianificazione territoriale.


Art. 76

Acque

1 Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione
parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti
dannosi delle acque.

2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri
interventi nel ciclo idrologico.

3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi
minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul
modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale
possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il
diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un
canone e un'indennità.

5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la
Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui
i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche
intercantonali.

6 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione
gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.


Art. 77

Foreste

1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni
protettive, economiche e ricreative.

2 Emana principi sulla protezione delle foreste.

3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Della Confederazione Svizzera 17

101


Art. 78

Protezione della natura e del paesaggio 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

2 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione
gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei
siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per
contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi
vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono
protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo.
Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o
l'utilizzazione agricola già esistente.


Art. 79

Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e
degli uccelli.


Art. 80

Protezione degli animali 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2 Disciplina in particolare: a.

la detenzione e la cura di animali; b.

gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c.

l'utilizzazione di animali; d.

l'importazione di animali e di prodotti animali; e.

il commercio e il trasporto di animali; f.

l'uccisione di animali.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la
riservi alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81

Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e
gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Costituzione federale 18

101


Art. 82

Circolazione stradale 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

2 Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali
strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

3 L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può
consentire eccezioni.


Art. 83

Strade nazionali

1 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade
nazionali.

2 I Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione
secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione.

3 La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere ch'essi devono
sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.


Art. 84

Transito alpino*

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del
traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura
inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene
tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono
ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.
Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di
transito.


Art. 85

Tassa sul traffico pesante* 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle
prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non
possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico
stradale.

3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote
cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di
montagna e periferiche.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 19

101


Art. 86

Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1 La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.

2 Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e
rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

3 Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché
il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti
compiti e spese connessi alla circolazione stradale: a.

costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; b.

provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di
veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico; c.

contributi alla costruzione di strade principali; d.

contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico
stradale;

e.

contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a
motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale; f.

contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al
traffico internazionale.

4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo.


Art. 87

Ferrovie e altri mezzi di trasporto* La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché
sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione.


Art. 88

Sentieri e percorsi pedonali 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.

2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la
manutenzione di queste reti.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi
pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 20

101

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89

Politica energetica

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per
un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed
ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

2 La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di
quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi.
Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo
luogo ai Cantoni.

5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso
dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.


Art. 90

Energia nucleare*

La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.


Art. 91

Trasporto di energia

1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.

2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili
liquidi o gassosi compete alla Confederazione.


Art. 92

Poste e telecomunicazioni 1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi
postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe
sono stabilite secondo principi unitari.


Art. 93

Radiotelevisione

1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

2 La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla
libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità
del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e
riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 21

101

3 L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione
sociale, soprattutto della stampa.

5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente
di ricorso.

Sezione 7: Economia

Art. 94

Principi dell'ordinamento economico 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

2 Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia
privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3 Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli
all'economia privata.

4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche
i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente
Costituzione o fondate su regalie cantonali.


Art. 95

Attività economica privata* 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica
privata.

2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante.
Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale,
cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in
tutta la Svizzera.


Art. 96

Politica di concorrenza 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2 Prende provvedimenti: a.

per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul
mercato;

b.

contro la concorrenza sleale.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 22

101


Art. 97

Protezione dei consumatori 1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni
dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale,
queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni
professionali e economiche.

3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria
semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio
federale stabilisce tale limite.


Art. 98

Banche e assicurazioni 1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito,
tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.


Art. 99

Politica monetaria

1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di
battere moneta e di emettere banconote.

2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una
politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

4 L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.


Art. 100

Politica congiunturale 1 La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese.
Collabora con i Cantoni e l'economia.

3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche
può derogare se necessario al principio della libertà economica.

4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi
così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare
occasioni di lavoro.

Della Confederazione Svizzera 23

101

6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare
altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei
limiti delle destinazioni fissate dalla legge.


Art. 101

Politica economica esterna 1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. Se
necessario può derogare al principio della libertà economica.


Art. 102

Approvvigionamento del Paese* 1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali
in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni
di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.


Art. 103

Politica strutturale* La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate
nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.


Art. 104

Agricoltura

1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: a.

garantire l'approvvigionamento della popolazione; b.

salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; c.

garantire un'occupazione decentrata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere
dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la
Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione
sono in particolare i seguenti: a.

completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in
modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le
esigenze ecologiche sono rispettate; *

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 24

101

b.

promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e
degli animali;

c.

emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la
qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle
derrate alimentari;

d.

protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; e.

può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare
contributi d'investimento; f.

può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e
proprie risorse generali.


Art. 105

Alcol

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di
distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare
degli effetti nocivi del consumo di alcol.


Art. 106

Giochi d'azzardo*

1 La legislazione sui giochi d'azzardo e le lotterie compete alla Confederazione.

2 Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel
rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e
dei pericoli insiti nel gioco d'azzardo.

3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la
tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa
è impiegata per coprire il contributo federale all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità.

4 L'ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di
vincita compete ai Cantoni.


Art. 107

Armi e materiale bellico 1 La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e
munizioni.

2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 25

101

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108

Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso
alla proprietà

1 La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà
di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e
organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

2 Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione
d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della
costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3 Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie,
degli anziani, degli indigenti e dei disabili.


Art. 109

Settore locativo

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in
particolare contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e
sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti
quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà
generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e
delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.


Art. 110

Lavoro*

1 La Confederazione può emanare prescrizioni su: a.

la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici; b.

i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la
regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; c.

il servizio di collocamento; d.

il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale
soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle
diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a
una domenica ed è rimunerato.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 26

101


Art. 111

Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità 1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia
di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la
previdenza individuale.

2 La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la
loro funzione.

3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale
nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su
contributi e aspettative.

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.


Art. 112

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità* 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

l'assicurazione è obbligatoria; b.

le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c.

la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; d.

le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

3 L'assicurazione è finanziata: a.

con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a
carico del datore di lavoro; b.

con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo
preveda, dei Cantoni.

4 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre
la metà delle spese.

5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto
dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6 La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a
favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 27

101


Art. 113

Previdenza professionale* 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di
vita abituale;

b.

la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può
prevedere eccezioni;

c.

i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per
quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i
lavoratori presso un istituto di previdenza federale; d.

chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso
un istituto di previdenza; e.

per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la
metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal
diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere
misure a livello nazionale.


Art. 114

Assicurazione contro la disoccupazione 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di
guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione; b.

l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere
eccezioni;

c.

chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

3 L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi
dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 28

101


Art. 115

Assistenza agli indigenti Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.


Art. 116

Assegni familiari e assicurazione per la maternità 1 Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i
bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di
compensazione familiare.

3 La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi
della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei
Cantoni.


Art. 117

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli
infortuni.

2 Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della
popolazione.


Art. 118

Protezione della salute 1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela
della salute.

2 Emana prescrizioni su: a.

l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze
chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute; b.

la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo
e degli animali;

c.

la protezione dalle radiazioni ionizzanti.


Art. 119

Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano 1 L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e
genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e
la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti: a.

tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule
germinali e embrioni umani sono inammissibili;

Della Confederazione Svizzera 29

101

b.

il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel
patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo; c.

le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando
non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di
trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri
nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del
corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori
del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti
umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente; d.

la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono
inammissibili;

e.

non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di
prodotti da embrioni;

f.

il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o
rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale; g.

ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

a3 Medicina dei trapianti 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e
cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2 Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi
umani è vietato.


Art. 120

Ingegneria genetica in ambito non umano 1 L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e
genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità
della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e
dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

3

Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 26 giu. 1998, DCF del
23 mar. 1999 - RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).

Costituzione federale 30

101

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121

1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché
sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 122

Diritto civile

1 La legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

2 L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della
giustizia in materia civile competono ai Cantoni.

3 Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera.


Art. 123


4

Diritto penale

1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla
Confederazione.

2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo
diversa disposizione della legge.

3 La Confederazione può concedere contributi ai Cantoni: a.

per la costruzione di stabilimenti; b.

per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure; c.

per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di
fanciulli, adolescenti e giovani adulti.


Art. 124

Aiuto alle vittime di reati La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua
integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa
indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.


Art. 125

Metrologia

La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

4

Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 e in vigore dal 1° apr. 2003
(DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 - RU 2002 3148 3147;
FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

Della Confederazione Svizzera 31

101

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126


5

Gestione finanziaria

1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2 L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle
entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al
capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in
merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai
capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni
successivi.

5 La legge disciplina i particolari.


Art. 127

Principi dell'imposizione fiscale 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo
calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in
particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure
il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.


Art. 128

Imposte dirette*

1 La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta: a.

sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per
cento;

b.

sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima del
9,8 per cento;

c.

sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massima
dello 0,825 per mille.

2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione
l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

3 Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche sono compensate periodicamente.

5

Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del
4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 32

101

4 I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione . Tre decimi del gettito fiscale
lordo spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.


Art. 129

Armonizzazione fiscale 1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali,
cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei
Cantoni.

2 L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di
calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse
dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da
imposta.

3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.


Art. 130

Imposta sul valore aggiunto* 1 La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota
massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi,
compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2 Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti di sgravio
delle classi di reddito inferiori.

3 Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo
mediante legge federale6.


Art. 131

Imposte speciali di consumo* 1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su: a.

il tabacco greggio e manufatto; b.

le bevande distillate; c.

la birra;

d.

le automobili e le loro parti costitutive; e.

il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro
lavorazione nonché i carburanti.

2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.

*

Con disposizione transitoria.

6

Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito l'art. 36 cpv. 1-3 della
L del 2 set. 1999 sull'IVA nel testo del 23 dic. 1999 (RS 641.20). A partire dal
1° gen. 2001, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto ammontano a: 7,6 % (aliquota
normale), 2,4 % (aliquota ridotta) e 3,6 % (aliquota speciale per le prestazioni del settore
alberghiero fino al 31 dic. 2003).

Della Confederazione Svizzera 33

101

3 Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è
devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti,
l'abuso di sostanze che generano dipendenza.


Art. 132

Tassa di bollo e imposta preventiva* 1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di
premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono
eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

2 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali
mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.


Art. 133

Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle
merci compete alla Confederazione.


Art. 134

Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale Ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle
imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che
dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso
genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 135

Perequazione finanziaria 1 La Confederazione promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

2 Nel concedere i contributi federali prende in considerazione la capacità finanziaria
dei Cantoni e delle regioni di montagna.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136

Diritti politici

1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza
svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette
per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni
federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia
federale.


Art. 137

Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Costituzione federale 34

101

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138

Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.7 2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.


Art. 139


8

Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale
della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa
presentata in forma di progetto elaborato.

2 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o
in parte.

3 L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne
raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

a9 Iniziativa popolare generica 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.

2 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o
in parte.

3 Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

4 L'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto alla modifica che essa
ha elaborato nel senso dell'iniziativa. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il
relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.

7

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ag. 2003 (DF 4 ott. 2002,
DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002
5783, 2003 2713 3394 3401).

8

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ag. 2003 (DF 4 ott. 2002,
DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002
5783, 2003 2713 3394 3401). Vedere anche i cpv. 1- 4 e 6 1.a frase, dell'art. 139, nel
tenore del 18 apr. 1999 ancora in vigore, prima dell'indice analitico del presente
documento.

9

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU
2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Questo articolo non è ancora in vigore.

Della Confederazione Svizzera 35

101

5 Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se
l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale elabora una
corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

b10 Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto 1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo: a.

sull'iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un'iniziativa
popolare; e

b.

sul controprogetto dell'Assemblea federale.

2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a
quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella
domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la
maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha
ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei
Cantoni.


Art. 140

Referendum obbligatorio 1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: a.

le modifiche della Costituzione; b.

l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali; c.

le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata
di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

2 Sottostanno al voto del Popolo: a.

le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; b.

le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate
in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale; c.

il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo
fra le due Camere.

10

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago 2003
(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949 1953; FF 2001
4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 entra in vigore a data da stabilirsi.

Costituzione federale 36

101


Art. 141

Referendum facoltativo 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni
dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:11 a.

le leggi federali;

b.

le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un
anno;

c.

i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; d.

i trattati internazionali:
1.

di durata indeterminata e indenunciabili, 2.

prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, 3.12 comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

2 ...13

a14 Attuazione dei trattati internazionali 1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum
obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum
facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative
necessarie per l'attuazione del trattato.


Art. 142

Maggioranze richieste 1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza
dei votanti.

2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla
maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

3 L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

11

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003 (DF 4 ott. 2002,
DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002
5783, 2003 2713 3394 3401).

12

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003 (DF 4 ott. 2002,
DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002
5783, 2003 2713 3394 3401).

13

Abrogato in votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF
19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

14

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003 (DF 4 ott. 2002,
DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002
5783, 2003 2713).

Della Confederazione Svizzera 37

101

Titolo quinto: Autorità federali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143

Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale
chiunque abbia diritto di voto.


Art. 144

Incompatibilità

1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del
Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale
non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un
Cantone né esercitare altre attività lucrative.

3 La legge può prevedere altre incompatibilità.


Art. 145

Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della
Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono
eletti per sei anni.


Art. 146

Responsabilità dello Stato La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi
nell'esercizio delle attività ufficiali.


Art. 147

Procedura di consultazione I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della
preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché
su importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale Sezione 1: Organizzazione

Art. 148

Statuto

1 L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i
diritti del Popolo e dei Cantoni.

2 L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio
degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Costituzione federale 38

101


Art. 149

Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni
Cantone ha diritto almeno a un seggio.


Art. 150

Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati 1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

3 La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.


Art. 151

Sessioni

1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la
convocazione.

2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che
le Camere siano convocate in sessione straordinaria.


Art. 152

Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente
nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l'anno
successivo è esclusa.


Art. 153

Commissioni parlamentari 1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

2 La legge può prevedere commissioni congiunte.

3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino
l'emanazione di norme di diritto.

4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta. L'estensione di tali diritti è determinata dalla
legge.


Art. 154

Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Della Confederazione Svizzera 39

101


Art. 155

Servizi del Parlamento L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi
dell'Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156

Deliberazione separata 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

2 Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due
Camere, sia presa una decisione concernente: a.

la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare; b.

la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo; c.

la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale
della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo; d.

il preventivo o un'aggiunta al medesimo.15

Art. 157

Deliberazione in comune 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale
plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per: a.

procedere alle elezioni; b.

risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; c.

decidere sulle domande di grazia.

2 L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per
prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.


Art. 158

Pubblicità delle sedute Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.


Art. 159

Quorum e maggioranza richiesta 1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

2 Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei
votanti.

15

Accettato in votazione popolare il 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le
lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU
2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Le lettere b e c
entrano in vigore a data da stabilirsi.

Costituzione federale 40

101

3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: a.

la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali; b.

le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di
obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie
implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese
ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; c.16 l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

4 L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di
cui al capoverso 3 lettera b.17

Art. 160

Diritto di iniziativa e di proposta 1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito
a un oggetto in deliberazione.


Art. 161

Divieto di ricevere istruzioni 1 I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.


Art. 162

Immunità

1 I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere
della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per
quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

2 La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163

Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale 1 L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o
ordinanza.

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non
sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

16

Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del
4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

17

Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del
4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

Della Confederazione Svizzera 41

101


Art. 164

Legislazione

1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate
sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali
in materia di:

a.

esercizio dei diritti politici; b.

restrizioni dei diritti costituzionali; c.

diritti e doveri delle persone; d.

cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; e.

compiti e prestazioni della Confederazione; f.

obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; g.

organizzazione e procedura delle autorità federali.

2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.


Art. 165

Legislazione d'urgenza 1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere
dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei
membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un
anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non
sono state accettate dal Popolo.

3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la
loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state
accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.


Art. 166

Relazioni con l'estero e trattati internazionali 1 L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla
cura delle relazioni con l'estero.

2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di
competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.


Art. 167

Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e
ne approva il consuntivo.

Costituzione federale 42

101


Art. 168

Elezioni

1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della
Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2 La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o
conferme d'elezioni.


Art. 169

Alta vigilanza

1 L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti
federali.

2 L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di
commissioni di vigilanza previste dalla legge.


Art. 170

Verifica dell'efficacia L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della
Confederazione.


Art. 171

Mandati al Consiglio federale L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.


Art. 172

Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1 L'Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i
Cantoni.

2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.


Art. 173

Altri compiti e attribuzioni 1 L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a.

prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e
della neutralità della Svizzera; b.

prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna; c.

se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti
federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b; d.

ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti; e.

prende misure per attuare il diritto federale; f.

decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;

Della Confederazione Svizzera 43

101

g.

coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato; h.

decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente; i.

decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; k.

decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2 L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della
Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

3 La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174

Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.


Art. 175

Composizione e elezione 1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.

2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni
rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio
nazionale.18

4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente
rappresentate.19


Art. 176

Presidenza

1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono
eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente
uscente alla carica di vicepresidente.

18

Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 9 ott. 1998, DCF del
2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787,
1999 2144 7589).

19

Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 9 ott. 1998, DCF del
2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787,
1999 2144 7589).

Costituzione federale 44

101


Art. 177

Principio collegiale e dipartimentale 1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo
autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.


Art. 178

Amministrazione federale 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

2 L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è
diretto da un membro del Consiglio federale.

3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e
persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale.


Art. 179

Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal
cancelliere della Confederazione.

Sezione 2: Competenze

Art. 180

Politica governativa

1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo.
Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività,
sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.


Art. 181

Diritto di iniziativa Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale disegni di atti legislativi.


Art. 182

Competenze normative ed esecuzione 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto
ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2 Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e
delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Della Confederazione Svizzera 45

101


Art. 183

Finanze

1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e
allestisce il consuntivo della Confederazione.

2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.


Art. 184

Relazioni con l'estero 1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione
dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

2

Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.

3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.


Art. 185

Sicurezza esterna e interna 1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni
per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della
sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel
tempo.

4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di
4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.


Art. 186

Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora
con questi ultimi.

2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo
richieda.

3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli dai Cantoni
con l'estero.

4 Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e
dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.


Art. 187

Altri compiti e attribuzioni 1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a.

sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti
federali;

Costituzione federale 46

101

b.

fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché
sulla situazione del Paese; c.

procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità; d.

tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: Tribunale federale

Art. 188

Statuto

1 Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.

2 La legge regola l'organizzazione e la procedura.

3 Il Tribunale federale regola la propria amministrazione.

4 Nell'elezione dei giudici federali l'Assemblea federale prende in considerazione il
criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali.


Art. 189

Giurisdizione costituzionale 1 Il Tribunale federale giudica: a.

i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali; b.

i ricorsi per violazione dell'autonomia comunale e di altre garanzie cantonali
in favore di enti di diritto pubblico; c.

i ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantonali; d.

le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i
Cantoni.

2 La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.


Art. 190

Giurisdizione civile, penale e amministrativa 1 La legge regola la competenza del Tribunale federale in materia civile, penale e
amministrativa nonché in altri campi del diritto.

2 Con il consenso dell'Assemblea federale, i Cantoni possono deferire al giudizio
del Tribunale federale controversie nell'ambito del diritto amministrativo cantonale.


Art. 191

Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale
federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Della Confederazione Svizzera 47

101

a20 Altre autorità giudiziarie della Confederazione 1

La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.

2

La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

3

La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Titolo sesto:
Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1: Revisione

Art. 192

Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o
parzialmente.

2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata
in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.


Art. 193

Revisione totale

1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una
delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla
revisione totale.

3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle
due Camere.

4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.


Art. 194

Revisione parziale

1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa
dall'Assemblea federale.

2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non
può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

3 L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio
dell'unità della forma.

20

Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 e in vigore per il cpv. 1 dal
1° apr. 2003 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 RU 2002 3148 3147 ; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). L'entrata in
vigore delle altre disposizioni sarà stabilita ulteriormente.

Costituzione federale 48

101


Art. 195

Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con
l'accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale
del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale21 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere
ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione
della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 85 (Tassa sul traffico pesante) 1 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione
riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un
peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2 La tassa ammonta a: a.

per gli autocarri e i veicoli articolati: Fr.

- di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate 650

- di oltre 12 fino a 18 tonnellate 2000

- di oltre 18 fino a 26 tonnellate 3000

- di oltre 26 tonnellate 4000

b.

per i rimorchi:

650

- di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate 650

- di oltre 8 fino a 10 tonnellate 1500

- di oltre 10 tonnellate 2000

c.

per gli autobus:

650

3 L'ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i
costi del traffico stradale lo giustifichino.

4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle
categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 195822 sulla circolazione
stradale.

5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale
gradua corrispondentemente l'ammontare della tassa; considera il dispendio causato
dalla riscossione.

21

Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del
26 apr. 2002 - RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

22 RS

741.01

Della Confederazione Svizzera 49

101

6 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può
stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati
veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di
confine. I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a
quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

8 Il presente articolo ha effetto sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre
1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA),
Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria
europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e
passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: a.

fino all'entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni o al consumo di cui all'articolo 85, utilizzare l'intero prodotto
della tassa forfetaria sul traffico pesante di cui all'articolo 196 numero 2 e, a
tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote; b.

utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all'articolo 85; c.

utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettera b per coprire nella misura del 25 per cento le
spese globali per le linee di base della NFTA; d.

prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza
del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del
raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea
ad alta velocità;

e.

aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell'imposta sul valore
aggiunto (supplemento compreso) di cui all'articolo 196 numero 14, stabilite
secondo l'articolo 130; f.

avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo
complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è
garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli
introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo
anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L'Assemblea federale
emana il regolamento del fondo per mezzo di un'ordinanza.

4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante
leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto
nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata

Costituzione federale 50

101

nella legge federale. L'Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari
mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e
del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al
capoverso 1.

4. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare) Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di
costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia
nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 95 (Attività economica privata) Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a
riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell'art. 102 (Approvvigionamento del Paese) 1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina
panificabili.

2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al
più tardi.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Politica strutturale) Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni
possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l'esistenza di parti
significative di un determinato ramo dell'industria alberghiera e della ristorazione,
subordinano alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. Disposizione transitoria dell'art. 106 (Giochi d'azzardo) 1 L'articolo 106 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui
giochi d'azzardo e sulle case da gioco.

2 Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso: a.

è vietato istituire ed esercitare case da gioco; b.

i Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene
pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della
primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere il turismo e sia attuato da un'impresa di «Kursaal» adatta a questo
scopo. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere; c.

il Consiglio federale emana un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal
pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi; d.

ogni permesso cantonale dev'essere approvato dal Consiglio federale; e.

un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giochi è versato alla Confederazione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai

Della Confederazione Svizzera 51

101

cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue
proprie prestazioni;

f.

la Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

9. Disposizione transitoria dell'art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale) 1 Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale
disciplina i particolari.

2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi
secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro23.

10. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità)
Fintanto che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre il
fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.

11. Disposizione transitoria dell'art. 113 (Previdenza professionale) Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono
pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro
10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

12. Disposizione transitoria dell'art. 12624 (Gestione finanziaria) 1 Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte
mediante risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l'equilibrio dei conti.

2 La maggiore uscita dell'esercizio 1999 non può superare i 5 miliardi di franchi e
quella dell'esercizio 2000 i 2,5 miliardi di franchi; per l'esercizio 2001, essa non
può superare il 2 per cento delle entrate.

3 Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può,
mediante ordinanza, prorogare le scadenze di cui al capoverso 2, per una durata
complessiva non superiore a due anni.

4 Nell'allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché
nell'esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l'Assemblea federale e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso 2.

5 Nell'attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di
risparmio a disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d'impegno e di pagamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei
casi specifici, le prestazioni garantite formalmente.

6 Se gli obiettivi fissati nel capoverso 2 non sono raggiunti, il Consiglio federale
stabilisce l'importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine: a.

decide i risparmi supplementari di sua competenza; 23

RS 822.11

24

Trattasi dell' art. 126 nel testo del 18 apr. 1999.

Costituzione federale 52

101

b.

propone all'Assemblea federale le modifiche di leggi necessarie per la
realizzazione di risparmi supplementari.

7 Il Consiglio federale fissa l'importo totale dei risparmi supplementari in modo che
gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si applicano tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confederazione.

8 Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante
la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all'articolo
165 della Costituzione federale; esse sono vincolate dall'importo di risparmio fissato
dal Consiglio federale conformemente al capoverso 6.

9 Se, nell'ambito di un esercizio ulteriore, l'eccedenza di uscite supera nuovamente
del 2 per cento le entrate, l'importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel
corso dell'esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, prorogare il termine di due anni al massimo.
Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4-8.

10 La presente disposizione resta in vigore sino alla sua sostituzione tramite misure
costituzionali volte a limitare il disavanzo e l'indebitamento.

13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta) La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2006 al più
tardi.

14. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) 1 Fino all'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, le
disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio federale. Per le disposizioni
d'esecuzione valgono i principi seguenti: a.

sono assoggettati all'imposta:
1.

le forniture di beni e i servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso
sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio), 2.

le importazioni di beni; b.

sono esentati dall'imposta, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
1.

i servizi forniti dalla Posta Svizzera nell'ambito dei servizi riservati,
escluso il trasporto di persone, 2.

i servizi nel settore della sanità, 3.

i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale, 4.

i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento e della protezione dell'infanzia e della gioventù, 5.

le prestazioni culturali, 6.

le operazioni assicurative, 7.

le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti, 8.

il trasferimento, la locazione a lungo termine e l'affitto di fondi,

Della Confederazione Svizzera 53

101

9.

le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo, 10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri in corrispettivo di quote stabilite dagli statuti, 11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto
alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta; c.

sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
1.

l'esportazione di beni e i servizi effettuati all'estero, 2.

i servizi connessi all'esportazione e al transito di beni; d.

non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul
territorio svizzero:
1.

le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000
franchi,

2.

le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000
franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo
dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno, 3.

gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente
prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame, 4.

i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento fiscale volontario con diritto alla deduzione dell'imposta
precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta; e.

l'imposta ammonta:
1.

al 2,0 per cento sulle forniture e l'importazione dei beni seguenti, che
possono essere precisati dal Consiglio federale:
acqua trasportata in condotta,

derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche,

bestiame, pollame, pesce,

cereali,

semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli,
innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari, foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante,

medicinali,

giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita
dal Consiglio federale; 2.

al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, escluse
quelle di natura commerciale;

Costituzione federale 54

101

3.

al 6,5 per cento sulle forniture e l'importazione di altri beni, nonché
sugli altri servizi assoggettati all'imposta; f.

l'imposta è calcolata sulla controprestazione; se non vi è controprestazione o
se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio; g.

l'imposta è dovuta:
1.

dal contribuente che effettua una transazione imponibile, 2.

dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo
complessivo superi 10 000 franchi all'anno, 3.

dalla persona che per l'importazione di un bene è assoggettata al dazio
doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana; h.

il contribuente deve l'imposta sulla cifra d'affari imponibile; se destina i
beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera
o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:
1.

l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e 2.

l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione dei servizi in provenienza dall'estero, 3.

il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da
imprese non assoggettate all'imposta secondo la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla
deduzione dell'imposta precedente; i.

il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma al trimestre civile; k.

per l'imposizione della cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino,
nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere
emanate norme derogatorie; l.

possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti; m.

la sottrazione fiscale e la messa in pericolo dell'imposta sono punite analogamente a quanto previsto dall'altro diritto penale fiscale della Confederazione; n.

la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle aziende, prevista
nell'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale
amministrativo, può essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di
conto una multa superiore ai 5000 franchi.

25 RS

313.0

Della Confederazione Svizzera 55

101

2 Durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il 5 per
cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea
federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

3 Per l'imposta sul valore aggiunto relativa a determinate prestazioni turistiche
fornite sul territorio svizzero, la Confederazione può stabilire per legge un'aliquota
inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in larga misura da stranieri e la
situazione concorrenziale lo esiga26.

4 La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2006.

15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra) Fino all'emanazione della nuova legge federale, l'imposta sulla birra è riscossa
secondo il diritto anteriore.

16. Disposizione transitoria dell'art. 132 (Quota cantonale di partecipazione
all'imposta preventiva)
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la
quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del 12 per
cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al 10 per cento.


Art. 197


27

Disposizioni transitorie successive all'accettazione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Adesione della Svizzera all'ONU 1 La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in
seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli
obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Data dell'entrata in vigore: 1 gennaio 200028 26

Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito l'art. 36 cpv. 2 della L
del 2 set. 1999 sull'IVA, nel testo del 23 dic. 1999 che istituisce un'aliquota speciale
dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni alberghiere (RS 641.20). Fino al
31 dic. 2003 l'aliquota speciale per le prestazioni alberghiere ammonta al 3,6 %.

27

Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del
26 apr. 2002 - RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

28

DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784)

Costituzione federale 56

101

Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998 II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 187429 è
abrogata.

2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere
trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all'entrata in
vigore delle pertinenti disposizioni legislative: a. Art. 32quater cpv. 630 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita
girovaga.

b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all'ultimo periodo, e 4 secondo periodo31 1 La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e
seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi
immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5
tonnellate. ...

2 ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere
disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste
disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio
federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la
tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non
sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

29

[RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804
art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2
1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329
art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049
art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2
1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244,
1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II
1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122
1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263
n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492
2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341] 30

Art. 105

31

Art. 86 cpv. 2

Della Confederazione Svizzera 57

101

c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo32 1 Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa
scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: 1.

se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente; 2.

se preferisce il controprogetto al diritto vigente; 3.

quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li
abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è
tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito
della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa
domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...

III

L'Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le
modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Disposizioni ancora applicabili fino all'entrata in vigore dell'art. 139b,
cpv. 1, innanzi33.

Iniziativa popolare per la revisione parziale
della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.

2 L'iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta
generica o progetto elaborato.

3 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in
tutto o in parte.

4 Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea
federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto 32

Art. 139 cpv. 6

33

Cifra II DF 19 giu. 2003 (RU 2003 1853).

Costituzione federale 58

101

del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo
decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale
elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

5 ...

6 Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto. I
votanti possono approvare entrambi i testi. ...

Della Confederazione Svizzera 59

101

Indice analitico I numeri arabi si riferiscono agli articoli e i numeri romani alle disposizioni finali del Decreto
federale del 18 dicembre 1998.
Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.

A
Abitazioni
41, 108-109 Abrogazione della Costituzione federale del
29 maggio 1874 cifra II Abusi nel settore locativo 109 Accesso
- a un'attività economica privata 27
- ai propri dati genetici 119
- alla proprietà 108

Accessori di armi 107 Accusa 32

Acque 76, 78 Acquisizione della cittadinanza 38 Acquisizioni (Preambolo) Acquisto
- di appartamenti e case 108
- di materiale bellico 107
- di terreni 108

Adeguamento del disegno di revisione,
cifra III

Adesione a organizzazioni o a comunità 140 Adolescenti
- attività extrascolastica 67
- misure educative 123
- obiettivi sociali 41
- protezione 11

Adozione 38

Adulti, obiettivi sociali 41 Affari esteri 54 Affidamento
- di compiti amministrativi 178
- di pratiche 177

Agevolazioni fiscali 100, 111, 129 Agglomerati 50 Agricoltura 104 Aiuto
- di altri Cantoni 52
- in situazioni di bisogno 12
- alle vittime di reati 124 Alcol 105, 131, 196 n. 14, n. 15, cifra II Alimenti 118

Alpi
- contributi a strade alpine 86
- protezione dal traffico di transito 84, 196 n. 1

Alta vigilanza
- dell'Assemblea federale 169
- sulle strade d'importanza nazionale 82
- sulle strade nazionali 83 Ambiente
- competenza della Confederazione 73-80
- produzione rispettosa 104
- protezione 74, 104
- provvedimenti di protezione 86
- statistica 65

Ambito non umano dell'ingegneria genetica
120

Amministrazione della giustizia in materia
penale 123

Amministrazione federale 178-179 Amnistia 173

Anno d'età 136 Anno scolastico 62 Anziani 108

Apparecchi automatici per giochi di abilità
106

Apparecchi, consumo energetico di 89 Appenzello
- Esterno 1
- Interno 1

Approvazione
- del Popolo 51
- di atti normativi dei Cantoni 186
- di trattati dei Cantoni 172
- di trattati internazionali 184 Approvvigionamento
- del Paese 102, 196 n. 6
- della popolazione con prodotti agricoli 104

Arbitrio, protezione dall'- 9 Argovia 1

Armi 107

Costituzione federale 60

101

Armonizzazione
- delle imposte dirette 129
- di registri ufficiali 65
- fiscale 129

Arte 69

Asilo 121

Assegni familiari 116 Assemblea federale
- competenze 163-173
- diritti di partecipazione 184
- organizzazione 148-155
- plenaria 157
- procedura 156-162

Assicurazione
- contro gli infortuni 117
- contro la disoccupazione 114
- contro le malattie 117, 196 n. 14
- per la maternità 116
- vecchiaia, superstiti e invalidità 112, 130, 196 n. 10

Assicurazioni 98 Assicurazioni obbligatorie 112, 113, 116,
117, 196 n. 11

Assicurazioni private 98 Assicurazioni sociali 40 Assistenza
- amministrativa 44
- agli indigenti 12, 115
- agli Svizzeri all'estero 40
- ai disoccupati 114
- giudiziaria 44

Associazioni 23, 28, 97 Astronautica 87 Attesa, termine di 39 Atti
- consultazione su 147
- disegni del Consiglio federale 181
- emanati dall'Assemblea federale, forma degli 163

Attività
- dello Stato 5, 173, 180
- economica, in generale 95, 196 n. 5
- extrascolastica giovanile 67
- indipendente 113, 114
- lucrativa, delle autorità federali 144 Atto, religioso 15 Attrezzatura dei terreni 108 Attuazione
- dei diritti fondamentali 35
- del diritto federale 46, 156, 164
- dei trattati 141a
- d'una iniviativa 156 Autobus 196 n. 2 Autonomia cantonale nell'ambito scolastico 62, 66 Autonomia comunale 50, 189 Autonomia
- dei Cantoni 3, 43, 47
- nella concezione dei programmi radiotelevisivi 93

Autorità
- amministrative 29
- civili 58
- di ricorso in materia di programmi 93
- estere 56
- federali 143-191
- giudiziarie 29

Aviazione 87 Avviso dei congiunti 31 Aziende
- contadine 104
- di trasporto della Confederazione 76 Azioni civili 30 B
Bacini di accumulazione
76 Banca nazionale 99 Banche 98

Banconote 99 Base costituzionale delle leggi dichiarate
urgenti 165

Base legale 5, 36 Basi naturali della vita 2, 54, 104 Basilea
- Campagna 1
- Città 1

Benessere (Preambolo), 54, 94, Beni vitali 102, 196 n. 6 Berna 1

Bilancio 126 Bisogno
- popolazioni nel 54
- situazioni di 12

Borse 98

Borse di studio 66 Buona fede 5, 9 Budget 126, 167, 156, 183

Della Confederazione Svizzera 61

101

C
Caccia
79

Calcolo
- dell'imponibile 127
- delle imposte 129

Camere 148, 151 Cancelleria federale 179 Cancelliere federale, Cancelliera federale
- durata del mandato 145
- elezione 168

Cantone di domicilio 115 Cantoni
- al Consiglio nazionale 149
- al Consiglio degli Stati 150
- Confederazione 1
- consultazione dei 45, 55
- diritto d'iniziativa 160
- in generale (Preambolo)
- maggioranza dei 139, 142
- partecipazione alla procedura di consultazione 147

- plurilingui 70
- referendum facoltativo dei 141
- relazioni con la Confederazione 3, 42-53
- sovranità 3
- statuto 148

Capacità delle strade di transito 84, 196 n. 1 Capacità finanziaria
- dei Cantoni 135
- per le spese delle strade nazionali 83 Capo di dipartimento 178 Carburanti
- imposta sui 86, 131
- trasporto in condotta di 91 Carcerazione 31 Carcerazione preventiva 31 Carica, incompatibilità con una 144 Cartelli 96

Casinò 106, 112, 196 n. 8 Cassa di compensazione familiare 116 Catastrofi 61

Categorie di veicoli
- in merito alla tassa sul traffico pesante 196 n. 2

- in merito alla tassa sulle strade nazionali cifra II

Cellule germinali 119 Censura 17

Cereali panificabili 196 n. 6 Chiesa 72

Chimica
- prodotti 104
- sostanze 118

Ciclo idrologico 76 Cinematografia 71 Circolazione stradale
- competenza della Confederazione 82
- impiego delle tasse 86
- spese 85, 86, 196 n. 2 Circondario elettorale 149 Città 50

Cittadinanza 37, 38 Cittadini 2

Clonazione 119 Coesione interna del Paese 2 Collaborazione
- dei Cantoni alle decisioni di politica estera 55

- fra Confederazione e Cantoni 44-49, 172, 185

- fra Confederazione e Cantoni, nell'ambito della pianificazione del territorio 75 Combustibili, trasporto in condotta 91 Commercio
- ambulante di bevande spiritose cifra II
- di patrimonio germinale umano e prodotti da embrioni 119

- estero 100

Commissioni
- di vigilanza 169
- diritto d'iniziativa 160
- parlamentari 153

Compensazione della perdita di guadagno
114 Competenze
- dell'Assemblea federale 163-173
- dei Cantoni 3
- dei Cantoni con l'estero 56
- della Confederazione 54-125
- del Consiglio federale 180-187
- del Tribunale federale 189 Competenze normative
- del Consiglio federale 182
- delega 164
- dell'Assemblea federale 163-165
- partecipazione dei Cantoni 45 Compiti
- statali 35
- regionali 48
- dell'Amministrazione federale 178 Comune prosperità 2

Costituzione federale 62

101

Comuni 50

Comunicazione 92-93 Comunità
- religiose 15, 72
- sopranazionali 140

Concessione
- dei programmi 93
- per casinò 106, 196 n. 8 Conciliazione, trattative di 28 Conclusione di trattati internazionali 166 Concorrenza
- limitazione 96
- neutralità concorrenziale 196 n. 14
- politica di 96
- principio 94
- sleale 96, 97

Condizioni quadro per l'economia privata
94

Confederazione
- aziende di trasporto della 76
- competenze 54-125
- in generale (Preambolo), 1
- relazione tra Confederazione e Cantoni 3, 42-53

- relazioni svolte per il tramite della 56
- scopo 2

Confederazione Svizzera 1, 2 Conferimento dell'obbligatorietà generale
- a contratti collettivi di lavoro 110
- a contratti quadro di locazione 109 Conflitti
- armati 61
- di competenza tra le autorità federali supreme 157, 173

- tra lavoratori e datori di lavoro 28 Congiunti, avviso 31 Congiuntura 100, 126 Consiglio degli Stati
- composizione ed elezione 150
- incompatibilità 144
- procedura 156-162
- sistema bicamerale 148 Consiglio federale
- competenze 180-187
- composizione 175
- diritto di proposta 160
- durata del mandato 145
- elezione 168, 175
- incompatibilità 144
- organizzazione e procedura 174-179
- stato maggiore del 179 Consiglio nazionale
- composizione ed elezione 149 - durata del mandato 145
- elezioni 136
- incompatibilità 144
- procedura 156-162
- rielezione in caso di revisione totale della Costituzione federale 193 - sistema bicamerale 148 Consulenza, agricola 104 Consumatori 97 Consumo di alcol 105 Consuntivo 167, 183 Contrassegno autostradale 86, cifra II Contratti
- collettivi di lavoro 110
- contratti quadro di locazione 109 Contributi d'investimento 104 Controprogetto 139, 139a, 139b, 139 originario Controversie
- di diritto pubblico 44, 189
- nell'ambito del diritto amministrativo cantonale 190

- procedura giudiziaria per 97
- tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni 44, 189

Convinzioni
- filosofiche 8, 15
- politiche 8
- religiose 8, 15

Convocazione delle Camere 151 Coordinamento
- della ricerca 64
- di istituti di formazione 63 Corporazioni 37 Corrispondenza epistolare 13 Corte penale 191a Costi
- abitativi 108
- per la protezione dell'ambiente 74 Costituzione federale
- attuazione 173
- entrata in vigore 195
- limitazione della sovranità - cantonale 3
- revisione 192-194
- rielezione in caso di revisione totale 193
- scopo 2

Costituzione federale del 29 maggio 1874,
abrogazione cifra II

Costituzioni cantonali 51, 172, 186 Costruzione d'abitazioni, promozione 108 Creato (Preambolo)

Della Confederazione Svizzera 63

101

Creatura 120 Creazione di occasioni di lavoro 100 Cultura 69

Cure 41

D
Danni
- all'ambiente 104
- alla salute 59, 61
- cagionati dai cataclismi 196 n. 8
- causati illecitamente dagli organi della Confederazione 146

Dati
- genetici 119
- protezione dei 13
- statistici 65

Datori di lavoro 28, 110, 111, 112, 113,
114

Dazi 133

Debolezza mentale 136 Decisioni
- dell'Assemblea federale 156
- per far fronte a gravi turbamenti 185 Decreto federale
- forma degli atti 163
- referendum facoltativo 141, 141a Deflussi 76

Delega delle competenze normative 164 Delegazioni di commissioni di vigilanza 169 Deliberazioni
- dei Consigli 156, 157
- quorum dei Consigli 159 Democrazia
- costituzioni democratiche 51
- in generale (Preambolo)
- nel mondo 54

Deputati
- dei Cantoni 150
- del Popolo 149

Deroga al diritto cantonale 49 Destinazione vincolata delle imposte 85,
86, 112, 196 n. 3

Determinazione dell'imposta 128 Dichiarazione
- del Consiglio federale 157
- dell'urgenza di leggi federali 159, 165
- relativa alle derrate alimentari 104 Difesa
- diritti di 32
- nazionale 57-61

Dignità 7, 120 Dignità
- della persona 7
- umana 7, 12, 119

Dimora 121

Dio (Preambolo) Dipartimenti 177-178 Dipendenza, da sostanze 131 Diritti
- costituzionali, restrizione 164
- costituzionali, violazione 189
- dei Cantoni 3
- dei fanciulli e degli adolescenti 11
- del Popolo 2
- di difesa 32
- d'informazione delle commissioni 153
- di partecipazione dell'Assemblea federale 184

- e doveri degli Svizzeri all'estero 40
- politici 34, 37, 39, 136, 164, 189
- umani 54

Diritti fondamentali
- attuazione 35
- limiti 36
- lista diritti fondamentali 7-34 Diritto
- al giudizio 31
- civile 122
- competenza del Tribunale federale 190
- delle lingue 70
- determinante 191
- di cittadinanza 37, 38
- di essere sentito 29
- di petizione 33
- di proposta 160
- di voto in materia cantonale e comunale 39

- in generale 5
- internazionale 5, 139, 139a, 141a, 191, 193, 194

- penale 123

Diritto federale
- esecuzione e osservanza 186
- preminenza 49

Disabili 8, 108 Disaccordo fra Camere 140 Disavanzo 126

Disciplinamento unitario 42 Discriminazione 8 Disdette nel settore locativo 109 Disegni del Consiglio federale 181 Disoccupazione 41, 100, 114

Costituzione federale 64

101

Disposizioni
- finali cifre II-IV
- in materia di sussidi 159
- transitorie 196

Distillati 105, 131 Divieto
- dell'arbitrio 9
- di ricevere istruzioni 161 Domanda di grazia 157, 173 Domenica 110

Domicilio 24, 30, 39, 115, 121 Donazione di embrioni 119 Donna
- assicurazione per la maternità 116
- servizio militare 59
- uguaglianza giuridica 8 Doppia imposizione, intercantonale 127 Doveri
- degli Svizzeri all'estero 40
- politici 136

Drenaggio fiscale 128 Durata del mandato
- dei membri del Consiglio nazionale, dei membri del Consiglio federale, del
cancelliere della Confederazione, dei
giudici del Tribunale federale 145 - dei presidenti delle Camere 152 Durata di validità delle leggi federali 140,
141

E
Economia
- competenze della Confederazione 94-107
- nazionale 94
- privata, condizioni quadro 94
- statistica 65

Edifici, consumo di energia negli 89 Educazione sportiva 68 Effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente 74 Effetto orizzontale dei diritti fondamentali
35

Efficacia dei provvedimenti 170 Eleggibilità nelle Autorità federali 143 Elezione
- da parte del Consiglio federale 187
- da parte dell'Assemblea federale 157, 167
- del Consiglio degli Stati 150
- del Consiglio nazionale 149
- del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del
Tribunale federale, del generale 168 Embrioni 119

Energia
- competenze della Confederazione 89-91
- erogazione 91
- nucleare 90, 196 n. 4 Enti dediti alla costruzione d'abitazioni a
scopi d'utilità pubblica 108 Entrata in Svizzera 24, 121 Entrata in vigore
- della Costituzione cifra IV
- di leggi dichiarate urgenti 165
- di revisioni della Costituzione 195 Entrate 126

Epidemie 118 Equilibrio delle uscite e delle entrate 126 Equipaggiamento dell'esercito 60 Erogazione di energia 91 Esecuzione
- del diritto federale 46, 164, 186
- disposizioni fondamentali in materia di 164

- in generale 46, 182 Esercito 58, 60, 173 Esercizio
- autonomo dei propri diritti, da parte dei fanciulli e degli adolescenti 11 - autorizzazioni di 196 n. 4
- dei diritti politici 39, 40, 164
- dell'attività economica privata 95
- della pesca e della caccia 79
- delle attività ufficiali 146
- delle strade nazionali 86
- di giochi 196 n. 8
- libero esercizio di un'attività economica privata 27

Esigenze ecologiche 104 Esistenza
- dei Cantoni 53
- dignitosa 12

Esportazione di materiale bellico 107 Espressione
- del voto 34
- musicale 69

Espropriazione volta a proteggere la natura
e il paesaggio 78

Espulsione 25 Essenza dei diritti fondamentali 36 Esteri, affari 54, 184 Estero 54-56, 166, 184 Estinzione, protezione delle specie minacciate di 78

Della Confederazione Svizzera 65

101

Estradizione 25 Età 8, 41

Evoluzione dei prezzi, adattamento delle
rendite alla 112

F
Fabbisogno
112, 108, 196 n. 10
- finanziario eccezionale 126, 159 Fabbricazione
- di distillati 105
- di materiale bellico 107 Famiglia 8, 14, 41, 108, 116 Fanciulli
- misure educative 123
- naturalizzazione dei fanciulli apolidi 38
- obiettivi sociali 41
- protezione 11

Farina panificabile 196 n. 6 Farmaci 118

Fecondazione 119 Ferrovia 2000 196 n. 3 Ferrovie
- grandi progetti ferroviari 196 n. 3
- in generale 87, 196 n. 3
- protezione contro l'inquinamento fonico 196 n. 3

- traffico ferroviario 87, 196 n. 3 Fertilizzanti 104 Festa nazionale, giorno della 110, 196 n. 9 Filovie 87

Finanze pubbliche 100, 167, 183 Fonti di finanziamento 46 Foreste 77

Formazione 62-68 Formazione
- degli adulti 67
- dei prezzi 96
- della volontà 34, 137
- delle opinioni 93, 137
- professionale 63

Formazioni cantonali 58, 60 Forme di produzione 104 Foro 30

Forze della natura 86 Francese 4, 70 Friburgo 1

Funzioni protettive delle foreste 77 G
Garanzia
- della proprietà 26
- della via giudiziaria 29
- federale alle costituzioni cantonali 51, 172

Garanzie
- cantonali 189
- federali 51-53
- procedurali 29

Gas naturale, imposte su 131 Generale, elezione del 168 Generazione d'entrata 196 n. 11 Generazioni future (Preambolo) Gestione finanziaria 126, 183, 196 n. 12 Ginevra 1

Giochi
- d'azzardo 106, 196 n. 8
- di svago 196 n. 8

Giorno festivo 110, 196 n. 9 Giudici
- al Tribunale federale, incompatibilità 144
- del Tribunale federale, elezione 168
- in merito alla privazione della libertà 31 Giudici federali
- durata del mandato 145
- elezione 168
- incompatibilità 144

Giudizio
- di un'autorità giudiziaria 29
- di un tribunale superiore 32 Giura 1

Giurisdizione costituzionale
- competenza del Tribunale federale 189
- non applicabile alle leggi federali 191 Giurisprudenza
- del Tribunale federale 188-189
- in materia civile 122
- in materia penale 123 Glarona 1

Gravi turbamenti, ordinanze e decisioni per
far fronte a 185

Grigioni 1, 70 Gruppi parlamentari
- costituzione 154
- diritto di iniziativa 160 Guerra, prevenzione 58 I
Immunità
162

Costituzione federale 66

101

Impianti
- consumo energetico di 89
- di trasporto in condotta 91
- in paludi 78

Impiego
- abusivo di dati personali 13
- dell'esercito 58, 185 Importazione
- di distillati 105
- di materiale bellico 107 Imposizione fiscale
- esclusione 134
- princìpi 127

Imposizione secondo la capacità economica
127

Imposta
- di consumo sui carburanti, supplemento sulla 86, 131

- preventiva 132, 134, 196 n. 16
- sul reddito 128, 129, 196 n. 13
- sul tabacco 112, 131
- sul valore aggiunto 130, 134, 196 n. 14
- sulla birra 131, 196 n. 15
- sulle automobili 131 Imposte
- destinazione vincolata delle 85, 86, 112, 196 n. 3

- determinazione 128
- di consumo 131, 134
- dirette 128, 196 n. 13
- indirette 85, 86, 106, 130-132, 196 n. 14 e15

- princìpi 127
- regime fiscale 127

Imprese dominanti sul mercato 96 Impugnabilità di disdette abusive 109 Incompatibilità 144 Indebitamento freno all'- 126 Indennità di espropriazione 26 Indigenti 108, 115 Indipendenza
- del Paese (Preambolo), 2, 54, 173, 185
- della radio e della televisione 93
- giudiziaria 30

Industria alberghiera e della ristorazione
196 n. 7 Infecondità 119 Infermità mentale 136 Informazione
- da parte del Consiglio federale 180
- dei Cantoni da parte della Confederazione 55

- della Confederazione da parte dei Cantoni 56

- tramite radio e televisione 93 Infortunio 41

Ingegneria genetica 119, 120 Iniziativa
- da parte di membri del Parlamento, gruppi, commissioni parlamentari e
Cantoni 160

- del Consiglio federale 181
- privata 41
- popolare 138, 139, 139a, 139b, 142, 139 originario

Iniziativa popolare
- con controprogetto 139, 139a, 139b
- in generale 136, 138-139a, 142, 156, 173, 139 originario

Innocenza, presunzione di 32 Inquinamento fonico, protezione contro
196 n. 3

Insediamento 75 Insegnamento
- istruzione scolastica di base 19
- religioso 15
- scientifico 20

Installazioni militari 60 Integrazione
- degli invalidi 112
- obiettivi sociali 41 Integrità 10, 11, 124 Interdizione 136 Interesse, pubblico 5, 36 Interessi dei Cantoni 45, 54, 55 Interventi su animali vivi 80 Intrattenimento 93 Invalidi, integrazione 112 Invalidità 41

Istituti di formazione superiore 63 Istituto di previdenza 113 Istituzioni intercantonali 48 Istruzione
- aiuti 66
- attestati di fine studi 95, 196 n. 5
- da parte di radio e televisione 93
- formazione professionale 63
- formazione artistica e musicale 69
- formazione agricola 104
- formazione accademica 95, 196 n. 5
- militare 60
- obiettivi sociali 41
- educazione sportiva 68

Della Confederazione Svizzera 67

101

- scolastica di base 19, 62 Italiano 4, 70 K
Kursaal
196 n. 8

L
Lavoratori
, Lavoratrici 28, 110, 111, 112,
113, 114

Lavoro 8, 41, 110, 196 n. 9 Legami con gruppi d'interesse da parte dei
parlamentari 161

Legge federale
- determinante per il Tribunale federale 191
- dichiarata urgente 140, 141, 165
- emanata sotto forma di 163, 164
- referendum facoltativo 141, 141a
- referendum obbligatorio 140 Leggi
- federali 164, 165
- cantonali 37
- dichiarate urgenti 165
- forma di atti 163
- contenuto 164
- uguaglianza giuridica 8
- esecuzione 182

Legislazione
- cantonale 37
- militare 60
- nel campo del diritto civile 122
- nel campo del diritto penale 123 Libertà
- artistica 21
- d'azione dei Cantoni 46
- d'informazione 16
- d'opinione 16
- dei media 17
- della scienza 20
- di associazione 23
- di coscienza 15
- di credo 15
- di domicilio 24
- di movimento 10
- di riunione 22
- economica 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 n. 7

- in generale (Preambolo), 2
- personale 10
- privazione della 31
- sindacale 28, 110

Limite
- del valore litigioso nell'ambito della protezione dei consumatori 97 - dell'attività dello Stato 5 Limiti dei diritti fondamentali 36 Lingue
- Cantoni plurilingui 70
- comunità linguistiche 70
- della procedura giudiziaria 31
- diritto delle 70
- discriminazione 8
- libertà 18
- minoranze linguistiche 70
- nazionali 4
- principio della territorialità 70
- ufficiali 70

Locazione, contratti quadro 109 Lotterie 106, 196 n. 8, 14 Lucerna 1

Luoghi storici 78 M
Maggioranza
- dei Cantoni 139, 139b, 142, 139 originario

- richiesta 139, 139a, 139b, 142, 139 originario

Maggioranze
- nelle votazione nelle Camere 159
- nelle votazione popolari 142
Maggiore uscita 126 Malattia
- lotta contro 118
- obiettivi sociali 41
- pericolo di trasmissione 119 Mammiferi 79

Mandati al Consiglio federale 171 Mantenimento dell'ordine pubblico 52, 58 Materiale bellico 107 Maternità 41

Maternità sostitutiva 119 Matrimonio 14, 38 Medicina
- dei trapianti 119a
- riproduttiva 119

Membri del Parlamento, diritto di iniziativa e di proposta 160 Menomazione 8

Mercato agricolo 104 Merci, traffico transfrontaliero di 133 Metrologia 125 Mezzi
- di comunicazione sociale 93

Costituzione federale 68

101

- di trasporto 87
- disponibili 41
- giuridici delle organizzazioni dei consumatori 97

Militare, servizio 59 Minacce 58, 102 Minoranze linguistiche 70 Misure
- di solidarietà dal settore agricolo 104
- educative 123

Mobilitazione
- dell'esercito 173, 185
- di truppe 185

Modifica
- della Costituzione 140
- del numero dei Cantoni 53 Modifiche
- del suolo in paludi 78
- territoriali tra Cantoni 53 Modo di vita 8 Molteplicità delle specie 79 Moneta 99

Monumenti naturali 78 Munizioni 107

N
Natura
73

Naturalizzazione
- degli stranieri 38
- dei fanciulli apolidi 38
- permesso 38

Navigazione 87 Negoziati internazionali 55 Neodomiciliati 39 Neuchâtel 1

Neutralità 173, 185 NFTA (nuova ferrovia transalpina) 196 n. 3 Nidvaldo 1

Norme, di diritto 163, 164 Nullità di un'iniziativa 139, 139a, 156, 139
originario

O
Obblighi
dei Cantoni, disposizioni fondamentali in materia di 164 Obbligo di mantenere il segreto 169 Obiettivi sociali 41 Obvaldo 1

Occupazione del territorio 104 Ognuno 6, 9

Oli minerali, imposte 131, 196 n. 3 ONU Adesione della Svizzera 197 n. 1 Oociti 119

Operazioni fondiarie e ipotecarie,
tassazione 132

Opere
- di previdenza sociale 196 n. 8
- di protezione contro le forze della natura 86

- idrauliche 76
- pubbliche 81

Ordinamento
- economico 94
- finanziario 126-135, 196 n. 13-15 Ordinanze
- a sé stanti 184
- a validità limitata nel tempo 184, 185
- emanate dal Consiglio federale 182
- emanate dall'Assemblea federale 163, 173
- per far fronte a gravi turbamenti 185 Ordine
- costituzionale 52
- internazionale 2
- interno di un Cantone 52
- pubblico 58

Orfanità 41

Organi dello Stato 5, 9 Organismi 118, 120 Organizzazione
- dei Cantoni 48
- dei tribunali 122, 123
- del Tribunale federale 188
- dell'esercito 60
- dell'Amministrazione federale 178
- dell'Assemblea federale 148-155
- delle autorità federali, disposizioni fondamentali 164

Organizzazioni
- dedite alla costruzione di abitazioni 108
- dei consumatori 97
- di sicurezza collettiva 140
- dominanti sul mercato 96
- internazionali 141

Origine 8, 38 Oro 99

Della Confederazione Svizzera 69

101

P
Pace
- del lavoro 28
- in generale (Preambolo), 58
- pace pubblica fra comunità religiose 72 Paesaggi 78

Paesaggio rurale 104 Paese
- costruzione di abitazioni 108
- difesa 58
- indipendenza 2
- sicurezza 2, 57

Pagamenti diretti 104 Paludi 78

Pari opportunità 2 Partecipazione dei Cantoni al processo
decisionale della Confederazione 45 Partiti
- consultazione dei 147
- istituzione 137

Patrimonio genetico
- di animali, piante e organismi 120
- umano 119

Patrimonio germinale
- umano 119
- di animali 120

Patriziati 37 Pena di morte 10 Percorsi pedonali 88 Perdita della cittadinanza 38 Perdita di guadagno
- in ambito militare 59
- in ambito di protezione civile 61 Perequazione finanziaria
- in generale 46, 128, 135, 196 n. 16
- nel settore stradale 86 Perfezionamento 41 Periodo di contribuzione nella previdenza
professionale 196 n. 11 Persone abili al lavoro, obiettivi sociali 41 Persone di cittadinanza svizzera
- divieto d'espulsione 25
- servizio militare 59 Pesca 79

Pesci 79

Peso complessivo 196 n. 2 Petizioni 33

Petrolio, imposte su 131 Pianificazione del territorio 75 Pianificazioni dell'attività dello Stato 173 Piano finanziario 183 Pigioni 109

Pilastri della previdenza 111-113 Pluralità
- del Paese (Preambolo), 2
- culturale e linguistica 69 Plurilinguismo 70 Politica
- congiunturale 100
- della proprietà 111
- economica esterna 101
- energetica 89
- estera 54, 55, 166
- governativa 180
- in materia di entrate 100
- in materia di uscite 100
- monetaria 99, 100
- strutturale 103, 196 n. 7 Popolazione
- protezione della 57, 58
- statistica 65

Popolo e Cantoni 136-142, 195 Popolo svizzero (Preambolo), 1 Popolo, approvazione del 51 Posizione sociale 8 Poste 92

Potere supremo 148 Povertà nel mondo 54 Precipitazioni atmosferiche 76 Premi
- d'assicurazione, tasse su 132
- riduzioni di 196 n. 14 Preminenza del diritto federale 49 Presidente della Confederazione 176 Presidenza
- delle Camere 152
- del Consiglio federale 176
- del Consiglio nazionale 157 Prestazioni
- complementari 196 n. 10
- turistiche 196 n. 14 Prestazioni assicurative
- dell'assicurazione per la maternità 116
- imposta su 132

Presunzione di innocenza 32 Pretese volte a ottenere prestazioni dello
Stato 41

Preventivo 126, 167, 183 Previdenza

Costituzione federale 70

101

- individuale 111
- invalidità 111
- istituto di 113
- pilastri 111-113
- professionale 111, 113, 196 n. 11
- sociale, opere 196 n. 8
- vecchiaia, superstiti e invalidità 111 Prezzi, formazione dei 96 Principio
- collegiale 177
- della legalità 5
- della proporzionalità 5, 36
- di milizia 58
- dipartimentale 177

Privati 5

Privazione della libertà 31 Probabilità di successo 29 Procedura
- civile 122
- della revisione della Costituzione federale 192-195

- di consultazione 147
- diritto alla gratuità 29
- garanzie 29
- giudiziaria 30, 97, 123
- penale 32

Processo decisionale della Confederazione
45

Procreazione assistita 119 Produzione, forme di 104 Professioni
- in generale 95, 196 n. 5
- promozione delle 103, 196 n. 7
- scelta delle 27

Progetto
- elaborato 139b
- iniziativa popolare generale 139a Progressione a freddo 128 Promozione
- dell'accesso alla proprietà 108
- della costruzione d'abitazioni 108 Proporzionalità, principio della 5, 36 Proposta
- generica 139a, 140
- diritto di 160

Proprietà 26 Proprietà fondiaria rurale 104 Prosperità 2

Protezione
- civile 61
- dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica 119, 120 - dall'arbitrio 9
- dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato 25

- degli animali 80
- dei lavoratori e delle lavoratrici 110
- del paesaggio 78, 86
- dell'ambiente, costi 74
- dell'economia indigena 101
- della dignità umana, della personalità e della famiglia 119

- della natura 78
- della salute 118
- delle acque 76, 78
- delle foreste 77
- delle paludi 78
- delle risorse idriche 76
- di persone e beni 61
- giuridica nell'amministrazione 177
- servizio di 61

Protrazione dei rapporti di locazione 109 Prova del bisogno nell'industria alberghiera
e della ristorazione 196 n. 7 Provvedimenti, efficacia dei 170 Pubblicità
- dell'udienza 30
- della pronuncia della sentenza 30 Punizione, crudele, inumana o degradante
10, 25

Q
Quanto espresso
nelle Camere 162 Quorum 159

Quota cantonale
- del prodotto della tassa sul traffico pesante 85, 196 n. 2

- del prodotto delle imposte federali dirette 128

- di partecipazione all'imposta preventiva 196 n. 16

R
Radiazioni
ionizzanti 118 Radio 17, 93

Raffreddamento, acque per 76 Rami economici 103, 196 n. 7 Rapporti
- di lavoro 28
- di locazione 109

Rapporto
- del Consiglio federale all'Assemblea federale 187

- sulla gestione del Consiglio federale 187

Della Confederazione Svizzera 71

101

Rappresentanza della Svizzera nei confronti dell'estero 184 Ratifica 184

Razionalizzazione edilizia 108 Razza 8

Realizzazione di opere pubbliche 81 Reclamo contro i trattati intercantonali 172,
186

Reddito contadino 104 Referendum
- facoltativo 141, 141a
- in generale 136
- maggioranze richieste 142
- obbligatorio 140, 141a Regalie cantonali 94 Regioni
- di montagna 50, 85, 135
- economicamente minacciate 103, 196 n. 7
- periferiche 85

Registri ufficiali 65 Reintegrazione della cittadinanza 38 Relazioni
- con l'estero 54, 166
- tra Confederazione e Cantoni 44-49, 172, 186

Religione 15 Rendite 112, 196 n. 10 Responsabilità
- dello Stato 146
- in generale (Preambolo), 6
- privata 41

Restrizione della proprietà 26 Rete di strade nazionali 83 Reti di percorsi pedonali 88 Rettificazione di distillati 105 Rettifiche di confine tra Cantoni 53 Revisione
- della Costituzione federale 140, 141a 192-195

- delle costituzioni cantonali 51 Revisione parziale della Costituzione
federale
- iniziativa sulla 139, 139a
- procedura 194
- referendum obbligatorio 140 Revisione totale della Costituzione federale
- iniziativa sulla 138
- procedura 156, 193
- referendum obbligatorio 140 Ribassi per stabilizzare la congiuntura 100 Ricerca
- agricola 104
- centri di 64
- competenza della Confederazione 64
- libertà della ricerca 20
- nella medicina riproduttiva 119 Riconoscimento di attestati di fine studi 95,
196 n. 5

Ricorsi
- al Consiglio federale 187
- in materia di programmi 93 Riduzione
- del prezzo della costruzione d'abitazioni 108

- dei costi abitativi 108
- di premi 196 n. 14

Rielezione
- dei presidenti delle Camere 152
- del presidente della Confederazione 176
- in caso di revisione totale della Costituzione 193

Rifugiati 25 Rimorchi 196 n. 2, cifra II Rincaro
- adattamento di importi al 159
- adeguamento delle imposte al 128
- provvedimenti contro il 100 Rinnovo
- di leggi dichiarate urgenti 165
- integrale del Consiglio nazionale 149 Rinvio forzato 25 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 3, 54-135 Riserve
- in oro 99
- monetarie 99
- Risorse idriche, protezione 78 Rispetto
- del diritto federale 49, 186
- in generale (Preambolo)
- reciproco tra Confederazione e Cantoni 44

Romancio 4, 70 S
Salario
8

Salute 41, 118-119a San Gallo 1

Sciaffusa 1

Sciopero 28

Scopo 2

Costituzione federale 72

101

Scuola di sport 68 Scuole 62, 68

Scuole universitarie 63 Sedute, pubblicità delle 158 Segreto redazionale 17 Semicantoni 1, 142, 150 Sentenza
- civile 122
- delle autorità giudiziarie federali 182
- di un tribunale superiore 32
- diritto di far esaminare la 32
- passata in giudicato 32
- pronuncia della 30
- pubblicità 30

Sentieri 88

Separazione dei diversi modi di traffico 86 Serrata 28

Servizi del Parlamento 155 Servizi
- finanziari 98
- postali e di telecomunicazione 92
- vitali 102

Servizio
- attivo 173, 185
- civile sostitutivo 40, 59
- di collocamento 110
- di protezione 61
- militare 40, 59

Sessioni 151 Sesso 8

Settore
- agricolo, misure di solidarietà 104
- creditizio 100
- locativo 109
- monetario 99
- scolastico 62

Sfera privata 13 , doppio 139b Sicurezza
- dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente 120

- economica 94
- esterna 185
- in generale 2, 57, 121, 173, 185
- interna 52, 57, 58, 173, 185
- sociale 41, 110-117

Singoli atti 173 Sistema
- bicamerale 148
- proporzionale 149

Siti caratteristici 78 Situazione economica 126 Situazioni
- di bisogno 12
- di emergenza 61
- di penuria 102

Società
- in generale 6
- statistica 65

Soletta 1

Solidarietà (Preambolo) Sostanze ausiliarie 104 Sostegno
- agli indigenti 115
- agli Svizzeri all'estero 40
- ai congiunti di chi perisce prestando servizio civile 59, 61 - ai congiunti di chi perisce prestando servizio militare 59

- tra Confederazione e Cantoni 44 Sostentamento 41 Sovranità dei Cantoni 3 Spazi vitali 78 Spazio economico 95 Specie
- animali 120
- minacciate 78
- vegetali 120

Spese
- connesse al traffico pesante 85
- connesse al traffico stradale 85, 196 n. 2
- connesse alla circolazione stradale 86
- per strade aperte a veicoli a motore 86
- per strade nazionali 83 Sport 68

Stabilizzazione congiunturale 100 Stampa 17, 93

Statistica 65 Stato
- attività dello 173, 180
- di diritto 5
- in rapporto alla Chiesa 72
- in rapporto alla Società 6
- maggiore del Consiglio federale 179
- responsabilità dello 146 Strade
- di circonvallazione 84, 196 n. 1
- di transito 82
- nazionali 83, cifra II
- principali 86
- pubbliche 82

Stranieri 121 Stupefacenti 118

Della Confederazione Svizzera 73

101

Suolo 75

Supplemento sull'imposta di consumo sui
carburanti 86, 131

Sussidi, disposizioni in materia di 159
- Sussidiarietà 3, 42
- Svantaggi 8

Sviluppo
- dei fanciulli e degli adolescenti 11
- sostenibile 73

Svitto 1

Svizzeri all'estero 40 T
Tabacco,
imposta sul 112, 131 Tariffe dei servizi postali e di telecomunicazione 92 Tassa
- d'esenzione al servizio militare o civile 59
- di bollo 132, 134
- per l'utilizzazione delle strade 82
- sui casinò 106, 112, 196 n. 8
- sul traffico pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3
- sulle strade nazionali 86, cifra II Tasse su premi d'assicurazione 132 Tedesco 4, 70

Telecomunicazioni 13, 92 Telediffusione 17 Televisione 17, 93
- Tenore di vita abituale 113
- Termine d'attesa 39

Territorio
- dei Cantoni 53
- statistica 65

Ticino 1, 70 Titoli 132

Tortura 10, 25 Traffico
- combinato 84, 86, 196 n. 1
- competenze della Confederazione 82-88, 196 n. 2

- di transito 84, 196 n. 1
- internazionale 86
- pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3
- transfrontaliero di merci 133
- tasse sul 82, 85, 86 Transito
- alpino 84, 196 n. 1
- di materiale bellico 107
- Trapianti 119a
- Trasmissione di malattie 118, 119 Trasporto

- aziende di 76
- di animali 80
- di energia 91
- di merci 84
- di persone 196 n. 14
- di veicoli a motore accompagnati 86
- in condotta 91
- merci di transito 84, 196 n. 1
- mezzi di 87

Trattamento, crudele, inumano o degradante 10, 25 Trattati
- tra Cantoni 48, 172, 186, 189
- tra Cantoni ed estero 56, 172, 186 Trattati internazionali
- competenza del Consiglio federale 184
- competenza dell'Assemblea federale 166
- consultazione 147
- diritto determinante 191
- referendum facoltativo 141, 141a
- referendum obbligatorio 140, 141a
- violazione di 189 Trattative di conciliazione 28 Tribunale
- competente 30
- del domicilio 30

Tribunale federale
- amministrazione del 188
- come istanza unica 32
- Corte penale 191a
- in generale 188-191
- organizzazione 188

Tribunali
- d'eccezione 30
- organizzazione 122, 123 Tributi
- disposizioni fondamentali in materia di 164

- supplementi per stabilizzare la congiuntura 100

- alternativa al servizio militare e al servizio sostitutivo (tassa d'esenzione) 59 - utilizzazione delle strade nazionali 86, cifra II

- traffico pesante, 196 n. 2
- casinò 106
- imposte 127-134
- utilizzazione delle acque 76 Truppe, mobilitazione in casi urgenti 185 Turgovia 1

Turismo 196 n. 8 Tutela
- degli interessi 28
- degli interessi del Paese 184

Costituzione federale 74

101

- degli interessi dell'economia nazionale 94, 101

- dei consumatori 97
- dei diritti 2, 29
- dell'indipendenza della Svizzera 173
- dell'ordine costituzionale dei Cantoni 52
- della buona fede 9
- della famiglia 116, 119
- della fauna e della flora 78
- della salute 118, 119
- della dignità umana 119
- della libertà 2
- della neutralità della Svizzera 173
- della personalità 119
- della sicurezza esterna 173, 185
- della sicurezza interna 173, 185 U
Uccelli
79

Uccisione di animali 80 Udienza 30

Ufficiali, nomina e promozione 60 Uguaglianza giuridica 8, 109 Unificazione del diritto 141 Unità
- della forma 139, 139a, 194, 139 originario

- della materia 139, 139a, 194, 139 originario

- disciplinamento unitario 42
- in generale (Preambolo) Uri 1

Uscita dalla Svizzera 24, 121 Uscite
- in generale 126, 167
- maggioranza richiesta per 159 Utilità pubblica, enti e organizzazioni
dedite alla costruzione d'abitazioni a scopi di
108

Utilizzazione delle strade 85, 86, 196 n. 2,
cifra II

V
Validità
delle iniziative popolari 156, 173 Vallese 1

Valore litigioso 97 Varietà genetica 120 Vaud 1

Vedovanza 41 Veicoli
- a motore 82-86, cifra II
- articolati 196 n. 2
- consumo energetico di 89 Vendita di distillati 105 Verifica dell'efficacia 170 Vestiario dell'esercito 60 Viabilità delle strade nazionali 83 Vigilanza
- sull'amministrazione federale 187
- sulle scuole 62

Vincite 106, 132 Violazione dei diritti costituzionali 189 Vita
- diritto alla 10
- familiare 13
- privata 13

Vittime dei danni cagionati dai cataclismi
196 n. 8

Volontà, formazione della 34, 137 Votazioni federali 136
- referendum facoltativo 141, 141a
- referendum obbligatorio 140, 141a
- su iniziative 138, 139, 139a, 139b, 139 originario

- su leggi dichiarate urgenti 165 Voto
- di Cantone 142
- espressione fedele del 34 Z
Zugo
1

Zurigo 1