03.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 02.03.2024
13.02.2022 - 31.12.2023
28.11.2021 - 12.02.2022
07.03.2021 - 27.11.2021
01.01.2021 - 06.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
23.09.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
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07.02.1999 - 31.12.1999
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1

Costituzione
federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Stato 26 ottobre 1999) Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al
fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito
di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si
commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione1: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Confederazione Svizzera Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e
Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna,
Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia,
Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.


Art. 2

Scopo

1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda
l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai citt adini.

RU 1999 2556 1

Accettata nella votazione popolare del 18 aprile 1999 (DF dell'11 ago. 1999 RU 1999 2556- e DF del 18 dic. 1999; FF 1999 839 151, 1997 I 1, 1999 4968).

101

Costituzione federale 2

101

4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.


Art. 3

Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.


Art. 4

Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.


Art. 5

Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata
allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona
fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.


Art. 6

Responsabilità individuale e sociale Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla
realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7

Dignità umana

La dignità della persona va rispettata e protetta.


Art. 8

Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.

2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza,
del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e
di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei
disabili.

Della Confederazione Svizzera 3

101


Art. 9

Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato.


Art. 10

Diritto alla vita e alla libertà personale 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica
e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o
degradante sono vietati.


Art. 11

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.


Art. 12

Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.


Art. 13

Protezione della sfera privata 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione,
della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

2 Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abus ivo dei suoi dati personali.


Art. 14

Diritto al matrimonio e alla famiglia Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.


Art. 15

Libertà di credo e di coscienza 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire
un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte,
nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Costituzione federale 4

101


Art. 16

Libertà d'opinione e d'informazione 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e
diffonderla senza impedimenti.

3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele
presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.


Art. 17

Libertà dei media

1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

2 La censura è vietata.

3 Il segreto redazionale è garantito.


Art. 18

Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.


Art. 19

Diritto all'istruzione scolastica di base Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.


Art. 20

Libertà della scienza La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.


Art. 21

Libertà artistica

La libertà dell'arte è garantita.


Art. 22

Libertà di riunione

1 La libertà di riunione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.


Art. 23

Libertà d'associazione 1 La libertà d'associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.


Art. 24

Libertà di domicilio

1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Della Confederazione Svizzera 5

101


Art. 25

Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono
essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere
di trattamento o punizione crudele o inumano.


Art. 26

Garanzia della proprietà 1 La proprietà è garantita.

2 In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena
indennità.


Art. 27

Libertà economica

1 La libertà economica è garantita.

2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a
un'attività economica privata e il suo libero esercizio.


Art. 28

Libertà sindacale

1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di
unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conc iliativa.

3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e
non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative
di conciliazione.

4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.


Art. 29

Garanzie procedurali generali 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto
alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

2 Le parti hanno diritto d'essere sentite.

3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la
sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio
gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Costituzione federale 6

101


Art. 30

Procedura giudiziaria 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.

2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale
del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

3 L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere
eccezioni.


Art. 31

Privazione della libertà 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una
lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano.
Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto
davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole.

4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni
tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.


Art. 32

Procedura penale

1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata
in giudicato.

2 L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente
sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti
di difesa che gli spettano.

3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore.
Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.


Art. 33

Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Della Confederazione Svizzera 7

101


Art. 34

Diritti politici

1 I diritti politici sono garantiti.

2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e
l'espressione fedele del voto.


Art. 35

Attuazione dei diritti fondamentali 1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad
attuarli.

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino,
siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.


Art. 36

Limiti dei diritti fondamentali 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in
caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse
pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37

Diritti di cittadinanza 1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2 Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché
sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della
legislazione cantonale.


Art. 38

Acquisizione e perdita della cittadinanza 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera
per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

Costituzione federale 8

101


Art. 39

Esercizio dei diritti politici 1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i
Cantoni in materia cantonale e comunale.

2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni
possono prevedere eccezioni.

3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Ca ntone.

4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in
materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.


Art. 40

Svizzeri all'estero

1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la
Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero,
in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come
pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i
Cantoni si adoperano affinché: a.

ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b.

ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c.

la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; d.

le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con
un lavoro a condizioni adeguate; e.

ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; f.

i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano
istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; g.

i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino
persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro
le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza.

Della Confederazione Svizzera 9

101

3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle
loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 42

Compiti della Confederazione 1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati della Costituzione.

2 Assume i compiti che esigono un disciplinamento unitario.


Art. 43

Compiti dei Cantoni

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44

Principi

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte
per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.


Art. 45

Partecipazione al processo decisionale della Confederazione 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare
all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione fed erale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi
progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.


Art. 46

Attuazione e esecuzione del diritto federale 1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dalla legge.

2 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene
conto delle loro particolarità.

Costituzione federale 10

101

3 La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario derivante dall'attuazione del
diritto federale. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede a
un'adeguata perequazione finanziaria.


Art. 47

Autonomia dei Cantoni La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.


Art. 48

Trattati intercantonali 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e
istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse
regionale.

2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della
Confederazione.


Art. 49

Preminenza e rispetto del diritto federale 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Comuni

Art. 50

1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

2 Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città,
degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51

Costituzioni cantonali 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione
conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Della Confederazione Svizzera 11

101


Art. 52

Ordine costituzionale 1 La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

2 La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di
altri Cantoni.


Art. 53

Esistenza e territorio dei Cantoni 1 La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei
Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale.

4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54

Affari esteri

1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del
Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare
contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli
interessi.


Art. 55

Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera 1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Costituzione federale 12

101


Art. 56

Relazioni dei Cantoni con l'estero 1 I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro comp etenza.

2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli
altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57

Sicurezza

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla
sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.


Art. 58

Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente
secondo il principio di milizia.

2 L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il
Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi
minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. Per mantenere
l'ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a
gravi minacce per la sicurezza interna.


Art. 59

Servizio militare e servizio sostitutivo 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

2 Per le donne il servizio militare è volontario.

3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa.
Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da
parte dei Cantoni.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce
ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Della Confederazione Svizzera 13

101


Art. 60

Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito 1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento
dell'esercito competono alla Confederazione.

2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime,
nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.

3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni
militari cantonali.


Art. 61

Protezione civile

1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso
di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne
questo servizio è volontario.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5 Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o
perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte
della Confederazione.

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 62

Scuola

1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a
tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello
Stato. Nelle scuole pubbliche essa è gratuita. L'anno scolastico inizia tra metà agosto e metà settembre.


Art. 63

Formazione professionale e scuole universitarie 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

2 La Confederazione gestisce politecnici federali; può istituire, gestire o sostenere
altre scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore. Può subordinare il
suo sostegno all'esistenza di un coordinamento.


Art. 64

Ricerca

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica.

Costituzione federale 14

101

2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all'esistenza di un coordinamento.

3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di r icerca.


Art. 65

Statistica

1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della
popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

2 Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per
contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.


Art. 66

Aiuti all'istruzione

1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di borse di
studio e di altri aiuti all'istruzione.

2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell'autonomia cantonale nel
campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la
formazione.


Art. 67

Gioventù e formazione degli adulti 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto
degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività
extrascolastica giovanile nonché la formazione degli adulti.


Art. 68

Sport

1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

2 Gestisce una scuola di sport.

3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.


Art. 69

Cultura

1 Il settore culturale compete ai Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.


Art. 70

Lingue

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il
romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

Della Confederazione Svizzera 15

101

2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le
comunità linguistiche.

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.


Art. 71

Cinematografia

1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la
cultura cinematografica.

2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta
cinematografica.


Art. 72

Chiesa e Stato

1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

3 L'istituzione di diocesi sottostà all'approvazione della Confederazione.

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73

Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte
dell'uomo.


Art. 74

Protezione dell'ambiente 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione
sono a carico di chi li ha causati.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la
riservi alla Confederazione.

Costituzione federale 16

101


Art. 75

Pianificazione del territorio 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa
spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e
a un ordinato insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con
loro.

3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le
esigenze della pianificazione territoriale.


Art. 76

Acque

1 Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione
parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti
dannosi delle acque.

2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri
interventi nel ciclo idrologico.

3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi
minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul
modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale
possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il
diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un
canone e un'indennità.

5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la
Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui
i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche
intercantonali.

6 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione
gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.


Art. 77

Foreste

1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni
protettive, economiche e ricreative.

2 Emana principi sulla protezione delle foreste.

3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.


Art. 78

Protezione della natura e del paesaggio 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

2 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione
gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei

Della Confederazione Svizzera 17

101

siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali;
quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi
vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono
protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo.
Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.


Art. 79

Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e
degli uccelli.


Art. 80

Protezione degli animali 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2 Disciplina in particolare: a.

la detenzione e la cura di animali; b.

gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c.

l'utilizzazione di animali; d.

l'importazione di animali e di prodotti animali; e.

il commercio e il trasporto di animali; f.

l'uccisione di animali.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81

Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e
gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.


Art. 82

Circolazione stradale 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

Costituzione federale 18

101

2 Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali
strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

3 L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può
consentire eccezioni.


Art. 83

Strade nazionali

1 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

2 I Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione
secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione.

3 La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere ch'essi devono
sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.


Art. 84

Transito alpino*

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.
Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di
transito.


Art. 85

Tassa sul traffico pesante* 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle
prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non
possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico
stradale.

3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna
e periferiche.


Art. 86

Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1 La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.

2 Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e
rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 19

101

3 Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché
il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: a.

costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; b.

provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico; c.

contributi alla costruzione di strade principali; d.

contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico
stradale;

e.

contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale; f.

contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al
traffico internazionale.

4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo.


Art. 87

Ferrovie e altri mezzi di trasporto* La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione.


Art. 88

Sentieri e percorsi pedonali 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.

2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la
manutenzione di queste reti.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89

Politica energetica

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per
un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed
ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

2 La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di
quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 20

101

3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio
energetico e delle energie rinnovabili.

4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo
luogo ai Cantoni.

5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso
dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.


Art. 90

Energia nucleare*

La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.


Art. 91

Trasporto di energia

1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.

2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili
liquidi o gassosi compete alla Confederazione.


Art. 92

Poste e telecomunicazioni 1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi
postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe
sono stabilite secondo principi unitari.


Art. 93

Radiotelevisione

1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

2 La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla
libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità
del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

3 L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione
sociale, soprattutto della stampa.

5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente
di ricorso.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 21

101

Sezione 7: Economia

Art. 94

Principi dell'ordinamento economico 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

2 Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia
privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3 Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli
all'economia privata.

4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche
i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.


Art. 95

Attività economica privata* 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica
privata.

2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale,
cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in
tutta la Svizzera.


Art. 96

Politica di concorrenza 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2 Prende provvedimenti: a.

per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul
mercato;

b.

contro la concorrenza sleale.


Art. 97

Protezione dei consumatori 1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni
dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale,
queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni
professionali e economiche.

3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria
semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 22

101


Art. 98

Banche e assicurazioni 1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito,
tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.


Art. 99

Politica monetaria

1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una
politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

4 L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.


Art. 100

Politica congiunturale 1 La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese.
Collabora con i Cantoni e l'economia.

3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche
può derogare se necessario al principio della libertà economica.

4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi
così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare
occasioni di lavoro.

6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare
altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei
limiti delle destinazioni fissate dalla legge.


Art. 101

Politica economica esterna 1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. Se
necessario può derogare al principio della libertà economica.

Della Confederazione Svizzera 23

101


Art. 102

Approvvigionamento del Paese* 1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali
in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni
di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.


Art. 103

Politica strutturale* La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate
nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.


Art. 104

Agricoltura

1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: a.

garantire l'approvvigionamento della popolazione; b.

salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; c.

garantire un'occupazione decentrata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere
dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la
Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione
sono in particolare i seguenti: a.

completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in
modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le
esigenze ecologiche sono rispettate; b.

promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e
degli animali;

c.

emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la
qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; d.

protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; e.

può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare
contributi d'investimento; f.

può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 24

101

4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e
proprie risorse generali.


Art. 105

Alcol

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di
distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare
degli effetti nocivi del consumo di alcol.


Art. 106

Giochi d'azzardo*

1 La legislazione sui giochi d'azzardo e le lotterie compete alla Confederazione.

2 Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel
rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e
dei pericoli insiti nel gioco d'azzardo.

3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la
tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa
è impiegata per coprire il contributo federale all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4 L'ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di
vincita compete ai Cantoni.


Art. 107

Armi e materiale bellico 1 La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e
munizioni.

2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108

Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso
alla proprietà

1 La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà
di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e
organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

2 Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione
d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della
costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3 Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 25

101

4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie,
degli anziani, degli indigenti e dei disabili.


Art. 109

Settore locativo

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e
sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti
quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà
generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e
delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.


Art. 110

Lavoro*

1 La Confederazione può emanare prescrizioni su: a.

la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici; b.

i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la
regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; c.

il servizio di collocamento; d.

il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale
soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a
una domenica ed è rimunerato.


Art. 111

Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità 1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia
di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la
previdenza individuale.

2 La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la
loro funzione.

3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale
nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su
contributi e aspettative.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 26

101

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.


Art. 112

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità* 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

l'assicurazione è obbligatoria; b.

le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c.

la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; d.

le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

3 L'assicurazione è finanziata: a.

con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro; b.

con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo
preveda, dei Cantoni.

4 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre
la metà delle spese.

5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto
dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6 La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a
favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.


Art. 113

Previdenza professionale* 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di
vita abituale;

b.

la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti ; la legge può
prevedere eccezioni;

c.

i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per
quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i
lavoratori presso un istituto di previdenza federale; *

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 27

101

d.

chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso
un istituto di previdenza; e.

per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la
metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure
a livello nazionale.


Art. 114

Assicurazione contro la disoccupazione 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione; b.

l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; c.

chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

3 L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi
dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.


Art. 115

Assistenza agli indigenti Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.


Art. 116

Assegni familiari e assicurazione per la maternità 1 Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i
bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di
compensazione familiare.

3 La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi
della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Costituzione federale 28

101


Art. 117

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli
infortuni.

2 Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della
popolazione.


Art. 118

Protezione della salute 1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela
della salute.

2 Emana prescrizioni su: a.

l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze
chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute; b.

la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo
e degli animali;

c.

la protezione dalle radiazioni ionizzanti.


Art. 119

Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano 1 L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e
genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e
la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti: a.

tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule
germinali e embrioni umani sono inammissibili; b.

il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel
patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo; c.

le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando
non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di
trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri
nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del
corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori
del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti
umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente; d.

la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono
inammissibili;

e.

non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni; f.

il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale; g.

ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

Della Confederazione Svizzera 29

101

a2 Medicina dei trapianti 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e
cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2 Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi
umani è vietato.


Art. 120

Ingegneria genetica in ambito non umano 1 L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e
genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità
della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121

1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché
sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 122

Diritto civile

1 La legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

2 L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della
giustizia in materia civile competono ai Cantoni.

3 Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera.


Art. 123

Diritto penale

1 La legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.

2 La Confederazione può concedere contributi ai Cantoni: a.

per la costruzione di stabilimenti; 2

Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DCF del 23 mar. 1999 RU 1999 1341 - e DF del 26 giu. 1998 - FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).

Costituzione federale 30

101

b.

per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure; c.

per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

3 L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della
giustizia in materia penale competono ai Cantoni.


Art. 124

Aiuto alle vittime di reati La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa
indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.


Art. 125

Metrologia

La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126

Gestione finanziaria* 1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2 Ammortizza l'eventuale disavanzo del suo bilancio; ciò facendo, prende in considerazione la situazione economica.


Art. 127

Principi dell'imposizione fiscale 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo
calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in
particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure
il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.


Art. 128

Imposte dirette*

1 La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta: a.

sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per
cento;

b.

sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima del 9,8
per cento;

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 31

101

c.

sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massima
dello 0,825 per mille.

2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione
l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

3 Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche sono compensate periodicamente.

4 I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione . Tre decimi del gettito fiscale
lordo spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.


Art. 129

Armonizzazione fiscale 1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali,
cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei
Cantoni.

2 L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse
dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da
imposta.

3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.


Art. 130

Imposta sul valore aggiunto* 1 La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota
massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2 Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti di sgravio
delle classi di reddito inferiori.

3 Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo
mediante legge federale3.


Art. 131

Imposte speciali di consumo* 1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su: a.

il tabacco greggio e manufatto; b.

le bevande distillate; *

Con disposizione transitoria.

3

Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito il decreto federale del
20 marzo 1998 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore
dell'AVS/AI/ (RU 1998 1803). A partire dal 1° gennaio 1999, le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto sono: 7,5% (aliquota normale), 2,3% (aliquota ridotta) e 3,5% (aliquota
speciale per le prestazioni del settore alberghiero).

Costituzione federale 32

101

c.

la birra;

d.

le automobili e le loro parti costitutive; e.

il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.

3 Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti,
l'abuso di sostanze che generano dipendenza.


Art. 132

Tassa di bollo e imposta preventiva* 1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di
premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono
eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

2 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali
mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.


Art. 133

Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle
merci compete alla Confederazione.


Art. 134

Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale Ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara
esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da
parte dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 135

Perequazione finanziaria 1 La Confederazione promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

2 Nel concedere i contributi federali prende in considerazione la capacità finanziaria
dei Cantoni e delle regioni di montagna.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136

Diritti politici

1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per
infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 33

101

2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.


Art. 137

Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138

Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.

2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.


Art. 139

Iniziativa popolare per la revisione parziale
della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.

2 L'iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta
generica o progetto elaborato.

3 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in
tutto o in parte.

4 Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea
federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto
del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo
decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

5 L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto.
Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.

6 Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto. I votanti possono approvare entrambi i testi. Possono indicare a quale dei due va la loro
preferenza nel caso risultino entrambi accettati; tuttavia, qualora un testo ottenesse la
maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, nessuno dei due entra
in vigore.


Art. 140

Referendum obbligatorio 1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: a.

le modifiche della Costituzione;

Costituzione federale 34

101

b.

l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali; c.

le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata
di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

2 Sottostanno al voto del Popolo: a.

le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; b.

le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate
in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale; c.

il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo
fra le due Camere.


Art. 141

Referendum facoltativo 1 Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al voto
del Popolo:

a.

le leggi federali;

b.

le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un
anno;

c.

i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; d.

i trattati internazionali:
1.

di durata indeterminata e indenunciabili, 2.

prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, 3.

implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.

2 L'Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati internazionali.


Art. 142

Maggioranze richieste 1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza
dei votanti.

2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla
maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

3 L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Della Confederazione Svizzera 35

101

Titolo quinto: Autorità federali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143

Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale
chiunque abbia diritto di voto.


Art. 144

Incompatibilità

1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del
Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale
non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un
Cantone né esercitare altre attività lucrative.

3 La legge può prevedere altre incompatibilità.


Art. 145

Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della
Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono
eletti per sei anni.


Art. 146

Responsabilità dello Stato La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.


Art. 147

Procedura di consultazione I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della
preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché
su importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale Sezione 1: Organizzazione

Art. 148

Statuto

1 L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i
diritti del Popolo e dei Cant oni.

2 L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio
degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Costituzione federale 36

101


Art. 149

Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo int egrale.

3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni
Cantone ha diritto almeno a un seggio.


Art. 150

Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati 1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

3 La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.


Art. 151

Sessioni

1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la
convocazione.

2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che
le Camere siano convocate in sessione straordinaria.


Art. 152

Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.


Art. 153

Commissioni parlamentari 1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

2 La legge può prevedere commissioni congiunte.

3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino
l'emanazione di norme di diritto.

4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta. L'estensione di tali diritti è determinata dalla
legge.


Art. 154

Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Della Confederazione Svizzera 37

101


Art. 155

Servizi del Parlamento L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156

Deliberazione separata 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

2 Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.


Art. 157

Deliberazione in comune 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale
plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per: a.

procedere alle elezioni; b.

risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; c.

decidere sulle domande di grazia.

2 L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.


Art. 158

Pubblicità delle sedute Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.


Art. 159

Quorum e maggioranza richiesta 1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

2 Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei
votanti.

3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: a.

la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali; b.

le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di
obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie
implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese
ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

4 L'Assemblea federale può adattare questi importi al rincaro mediante ordinanza.


Art. 160

Diritto di iniziativa e di proposta 1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

Costituzione federale 38

101

2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito
a un oggetto in deliberazione.


Art. 161

Divieto di ricevere istruzioni 1 I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.


Art. 162

Immunità

1 I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere
della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per
quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

2 La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163

Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale 1 L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non
sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.


Art. 164

Legislazione

1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate
sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali
in materia di:

a.

esercizio dei diritti politici; b.

restrizioni dei diritti costituzionali; c.

diritti e doveri delle persone; d.

cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; e.

compiti e prestazioni della Confederazione; f.

obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto feder ale; g.

organizzazione e procedura delle autorità federali.

2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.

Della Confederazione Svizzera 39

101


Art. 165

Legislazione d'urgenza 1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere
dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei
membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un
anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non
sono state accettate dal Popolo.

3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la
loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.


Art. 166

Relazioni con l'estero e trattati internazionali 1 L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla
cura delle relazioni con l'estero.

2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.


Art. 167

Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e
ne approva il consuntivo.


Art. 168

Elezioni

1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della
Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2 La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d'elezioni.


Art. 169

Alta vigilanza

1 L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti
federali.

2 L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di
commissioni di vigilanza previste dalla legge.


Art. 170

Verifica dell'efficacia L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Costituzione federale 40

101


Art. 171

Mandati al Consiglio federale L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.


Art. 172

Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1 L'Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i
Cantoni.

2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.


Art. 173

Altri compiti e attribuzioni 1 L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a.

prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e
della neutralità della Svizzera; b.

prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna; c.

se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti
federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b; d.

ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti; e.

prende misure per attuare il diritto federale; f.

decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite; g.

coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato; h.

decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente; i.

decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; k.

decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2 L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della
Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

3 La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174

Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Della Confederazione Svizzera 41

101


Art. 175

Composizione e elezione 1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.

2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.4 4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente
rappresentate.5


Art. 176

Presidenza

1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono
eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente
uscente alla carica di vicepresidente.


Art. 177

Principio collegiale e dipartimentale 1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.


Art. 178

Amministrazione federale 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

2 L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è
diretto da un membro del Consiglio federale.

3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione fede rale.


Art. 179

Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

4

Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DCF del 2 mar. 1999 RU 1999 1239 - e DF del 9 ott. 1998 - FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787,
1999 2144 7589).

5

Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DCF del 2 mar. 1999 RU 1999 1239 - e DF del 9 ott. 1998 - FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787,
1999 2144 7589).

Costituzione federale 42

101

Sezione 2: Competenze

Art. 180

Politica governativa

1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo.
Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività,
sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.


Art. 181

Diritto di iniziativa Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale disegni di atti legislativi.


Art. 182

Competenze normative ed esecuzione 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto
ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2 Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e
delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.


Art. 183

Finanze

1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.


Art. 184

Relazioni con l'estero 1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione
dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.

3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.


Art. 185

Sicurezza esterna e interna 1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni
per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della
sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel
tempo.

Della Confederazione Svizzera 43

101

4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000
militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane,
convoca immediatamente l'Assemblea federale.


Art. 186

Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora
con questi ultimi.

2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo
richieda.

3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli dai Cantoni
con l'estero.

4 Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e
dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.


Art. 187

Altri compiti e attribuzioni 1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a.

sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali; b.

fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché
sulla situazione del Paese; c.

procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità; d.

tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: Tribunale federale

Art. 188

Statuto

1 Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.

2 La legge regola l'organizzazione e la procedura.

3 Il Tribunale federale regola la propria amministrazione.

4 Nell'elezione dei giudici federali l'Assemblea federale prende in considerazione il
criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali.


Art. 189

Giurisdizione costituzionale 1 Il Tribunale federale giudica: a.

i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali; b.

i ricorsi per violazione dell'autonomia comunale e di altre garanzie cantonali
in favore di enti di diritto pubblico;

Costituzione federale 44

101

c.

i ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantonali; d.

le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i
Cantoni.

2 La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.


Art. 190

Giurisdizione civile, penale e amministrativa 1 La legge regola la competenza del Tribunale federale in materia civile, penale e
amministrativa nonché in altri campi del diritto.

2 Con il consenso dell'Assemblea federale, i Cantoni possono deferire al giudizio
del Tribunale federale controversie nell'ambito del diritto amministrativo cantonale.


Art. 191

Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Titolo sesto:
Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1: Revisione

Art. 192

Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata
in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.


Art. 193

Revisione totale

1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una
delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle
due Camere.

4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.


Art. 194

Revisione parziale

1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa
dall'Assemblea federale.

Della Confederazione Svizzera 45

101

2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non
può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

3 L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio
dell'unità della forma.


Art. 195

Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con
l'accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196

1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere
ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione
della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 85 (Tassa sul traffico pesante) 1 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso
complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2 La tassa ammonta a: a.

per gli autocarri e i veicoli articolati:
di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate

Fr. 650

di oltre 12 fino a 18 tonnellate

Fr. 2000

di oltre 18 fino a 26 tonnellate

Fr. 3000

di oltre 26 tonnellate

Fr. 4000

b.

per i rimorchi:
di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate

Fr. 650

di oltre 8 fino a 10 tonnellate

Fr. 1500

di oltre 10 tonnellate

Fr. 2000

c.

per gli autobus:

Fr. 650

3 L'ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i
costi del traffico stradale lo giustifichino.

4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle
categorie di peso nella legge sulla circolazione stradale6.

6 RS

741.01

Costituzione federale 46

101

5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l'ammontare della tassa; considera il dispendio causato
dalla riscossione.

6 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può
stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine.
I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni
riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

8 Il presente articolo ha effetto sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre
1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di tr asporto) 1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA),
Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria
europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: a.

fino all'entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni o al consumo di cui all'articolo 85, utilizzare l'intero prodotto
della tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all'articolo 196 numero 2 e, a
tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote; b.

utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all'articolo 85; c.

utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo
86 capoverso 3 lettera b per coprire nella misura del 25 per cento le spese
globali per le linee di base della NFTA; d.

prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza
del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad
alta velocità;

e.

aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell'imposta sul valore
aggiunto (supplemento compreso) di cui all'articolo 196 numero 14, stabilite
secondo l'articolo 130; f.

avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo
complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli
introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo
anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L'Assemblea federale
emana il regolamento del fondo per mezzo di un'ordinanza.

Della Confederazione Svizzera 47

101

4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante
leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto
nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata
nella legge federale. L'Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e
del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al
capoverso 1.

4. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare) Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia
nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 95 (Attività economica privata) Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a
riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell'art. 102 (Approvvigionamento del Paese) 1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al
più tardi.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Politica strutt urale) Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni
possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l'esistenza di parti significative di un determinato ramo dell'industria alberghiera e della ristorazione,
subordinano alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. Disposizione transitoria dell'art. 106 (Giochi d'azzardo) 1 L'articolo 106 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui
giochi d'azzardo e sulle case da gioco.

2 Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appre sso: a.

è vietato istituire ed esercitare case da gioco; b.

i Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene
pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della
primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere il turismo e sia attuato da un'impresa di «Kursaal» adatta a questo
scopo. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere; c.

il Consiglio federale emana un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi; d.

ogni permesso cantonale dev'essere approvato dal Consiglio federale;

Costituzione federale 48

101

e.

un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giochi è versato alla Confederazione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie
prestazioni;

f.

la Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

9. Disposizione transitoria dell'art. 110 cpv. 3 (Festa n azionale) 1 Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale
disciplina i particolari.

2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro7.

10. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità)
Fintanto che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre il
fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.

11. Disposizione transitoria dell'art. 113 (Previdenza pr ofessionale) Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono
pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro
10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

12. Disposizione transitoria dell'art. 126 (Gestione fina nziaria) 1 Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte mediante risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l'equilibrio dei conti.

2 La maggiore uscita dell'esercizio 1999 non può superare i 5 miliardi di franchi e
quella dell'esercizio 2000 i 2,5 miliardi di franchi; per l'esercizio 2001, essa non
può superare il 2 per cento delle entrate.

3 Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può,
mediante ordinanza, prorogare le scadenze di cui al capoverso 2, per una durata
complessiva non superiore a due anni.

4 Nell'allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché nell'esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l'Assemblea federale
e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso 2.

5 Nell'attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di risparmio a disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d'impegno e di pagamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei
casi specifici, le prestazioni garantite formalmente.

6 Se gli obiettivi fissati nel capoverso 2 non sono raggiunti, il Consiglio federale stabilisce l'importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine: 7 RS

822.11

Della Confederazione Svizzera 49

101

a.

decide i risparmi supplementari di sua competenza; b.

propone all'Assemblea federale le modifiche di leggi necessarie per la realizzazione di risparmi supplementari.

7 Il Consiglio federale fissa l'importo totale dei risparmi supplementari in modo che
gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si applicano tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confederazione.

8 Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante
la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all'articolo
165 della Costituzione federale; esse sono vincolate dall'importo di risparmio fissato
dal Consiglio federale conformemente al capoverso 6.

9 Se, nell'ambito di un esercizio ulteriore, l'eccedenza di uscite supera nuovamente
del 2 per cento le entrate, l'importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel
corso dell'esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l'Assemblea federale può, mediante ordinanza, prorogare il termine di due anni al massimo.
Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4-8.

10 La presente disposizione resta in vigore sino alla sua sostituzione tramite misure
costituzionali volte a limitare il disavanzo e l'indebitamento.

13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della r iscossione dell'imposta) La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2006 al più
tardi.

14. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul v alore aggiunto) 1 Fino all'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, le
disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio federale. Per le disposizioni
d'esecuzione valgono i principi seguenti: a.

sono assoggettati all'imposta:
1.

le forniture di beni e i servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso
sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio), 2.

le importazioni di beni; b.

sono esentati dall'imposta, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
1. i servizi forniti dalla Posta Svizzera nell'ambito dei servizi riservati, escluso il trasporto di persone, 2. i servizi nel settore della sanità,
3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale,
4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento e della protezione dell'infanzia e della gioventù,

5. le prestazioni culturali,
6. le operazioni assicurative,
7. le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti,

Costituzione federale 50

101

8. il trasferimento, la locazione a lungo termine e l'affitto di fondi,
9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo,
10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri in corrispettivo di quote stabilite dagli statuti, 11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto
alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta; c.

sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
1.

l'esportazione di beni e i servizi effettuati all'estero, 2.

i servizi connessi all'esportazione e al transito di beni; d.

non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero:
1.

le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000
franchi,

2.

le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000
franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno, 3.

gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente
prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame, 4.

i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento fiscale volontario con diritto alla deduzione dell'imposta
precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta; e.

l'imposta ammonta:
1.

al 2,0 per cento sulle forniture e l'importazione dei beni seguenti, che
possono essere precisati dal Consiglio federale:
acqua trasportata in condotta,

derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche,

bestiame, pollame, pesce,

cereali,

semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari,

foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante,

medicinali,

giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita
dal Consiglio federale; 2.

al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, escluse
quelle di natura commerciale;

Della Confederazione Svizzera 51

101

3.

al 6,5 per cento sulle forniture e l'importazione di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta; f.

l'imposta è calcolata sulla controprestazione; se non vi è controprestazione o
se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio; g.

l'imposta è dovuta:
1.

dal contribuente che effettua una transazione imponibile, 2.

dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo
complessivo superi 10 000 franchi all'anno, 3.

dalla persona che per l'importazione di un bene è assoggettata al dazio
doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana; h.

il contribuente deve l'imposta sulla cifra d'affari imponibile; se destina i
beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera
o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta pr ecedente:
1.

l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e 2.

l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione dei servizi in provenienza dall'estero, 3.

il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese non assoggettate all'imposta secondo la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente; i.

il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma al trimestre civile; k.

per l'imposizione della cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate
norme derogatorie;

l.

possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti; m.

la sottrazione fiscale e la messa in pericolo dell'imposta sono punite analogamente a quanto previsto dall'altro diritto penale fiscale della Confederazione; n.

la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle aziende, prevista
nell'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo8, può essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di conto una multa superiore
ai 5000 franchi.

2 Durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il 5 per
cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea
federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

8 RS

313.0

Costituzione federale 52

101

3 Per l'imposta sul valore aggiunto relativa a determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, la Confederazione può stabilire per legge un'aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga9.

4 La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2006.

15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra) Fino all'emanazione della nuova legge federale, l'imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto anteriore.

16. Disposizione transitoria dell'art. 132 (Quota cantonale di partecipazione
all'imposta preventiva)
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la
quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del 12 per
cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al 10 per cento.

Data dell'entrata in vigore: 1 gennaio 200010 Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 199811 II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 è
abrogata.

2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere
trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative: 9

Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito il decreto federale del
22 marzo 1996 che istituisce un'aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni alberghiere (RU 1996 2379). A partire dal 1° ottobre 1996 e fino al 31
dicembre 2001 l'aliquota speciale per le prestazioni alberghiere ammonta al 3%).

10

DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784) 11 [RS

1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2
1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329
art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049
art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2
1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244,
1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II
1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122
1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e
II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502,
1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]

Della Confederazione Svizzera 53

101

a.


Art. 32quat
er cpv. 6
12
Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di
vendita girovaga.

b.


Art. 36quin
quies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all'ultimo periodo, e 4
secondo periodo
13

1 La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di
prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e
sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo
non superi le 3,5 tonnellate. ...

2 ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di
confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati
all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e
sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli
che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

c.


Art. 121bis
cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo
14 1 Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste
sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
1.

se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente; 2.

se preferisce il controprogetto al diritto vigente; 3.

quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e
Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non
è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante
l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a
questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei
Cantoni. ...

III

L'Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le
modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

12

Art. 105

13

Art. 86 cpv. 2

14

Art. 139 cpv. 6

Costituzione federale 54

101