03.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 02.03.2024
13.02.2022 - 31.12.2023
28.11.2021 - 12.02.2022
07.03.2021 - 27.11.2021
01.01.2021 - 06.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
23.09.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
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12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
01.01.2000 - 09.06.2001
07.02.1999 - 31.12.1999
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1

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 24 settembre 2017) Preambolo In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato,
Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione1: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.


Art. 2

Scopo 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

2

Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

3

Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

RU 1999 2556 1

Accettata nella votazione popolare del 18 apr. 1999 (DF del 18 dic. 1998, DCF dell'11 ago. 1999 - RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).

101

Costituzione federale 2

101

4

Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.


Art. 3

Federalismo I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.


Art. 4

Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.


Art. 5

Stato di diritto

1

Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

2

L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3

Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4

La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

a2 Sussidiarietà Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.


Art. 6

Responsabilità individuale e sociale Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7

Dignità umana

La dignità della persona va rispettata e protetta.

2

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Della Confederazione Svizzera 3

101


Art. 8

Uguaglianza giuridica

1

Tutti sono uguali davanti alla legge.

2

Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

3

Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

4

La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.


Art. 9

Protezione dall'arbitrio

e tutela della buona fede Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.


Art. 10

Diritto alla vita e alla libertà personale 1

Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2

Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3

La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.


Art. 11

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 1

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

2

Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.


Art. 12

Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.


Art. 13

Protezione della sfera privata 1

Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

2

Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Costituzione federale 4

101


Art. 14

Diritto al matrimonio e alla famiglia Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.


Art. 15

Libertà di credo e di coscienza 1

La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3

Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

4

Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.


Art. 16

Libertà d'opinione e d'informazione 1

La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

2

Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.

3

Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.


Art. 17

Libertà dei media

1

La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

2

La censura è vietata.

3

Il segreto redazionale è garantito.


Art. 18

Libertà di

lingua

La libertà di lingua è garantita.


Art. 19

Diritto all'istruzione scolastica di base Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.


Art. 20

Libertà della scienza La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.


Art. 21

Libertà artistica

La libertà dell'arte è garantita.

Della Confederazione Svizzera 5

101


Art. 22

Libertà di riunione

1

La libertà di riunione è garantita.

2

Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.


Art. 23

Libertà d'associazione

1

La libertà d'associazione è garantita.

2

Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3

Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.


Art. 24

Libertà di domicilio

1

Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

2

Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.


Art. 25

Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato 1

Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

2

I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

3

Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.


Art. 26

Garanzia della proprietà 1

La proprietà è garantita.

2

In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.


Art. 27

Libertà economica

1

La libertà economica è garantita.

2

Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.


Art. 28

Libertà sindacale

1

I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

2

I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

Costituzione federale 6

101

3

Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

4

La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.


Art. 29

Garanzie procedurali generali 1

In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

2

Le parti hanno diritto d'essere sentite.

3

Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

a3 Garanzia della via giudiziaria Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.


Art. 30

Procedura giudiziaria

1

Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.

2

Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

3

L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.


Art. 31

Privazione della

libertà

1

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

2

Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano.

Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

3

Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la libera3

Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

Della Confederazione Svizzera 7

101

zione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

4

Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.


Art. 32

Procedura penale

1

Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

2

L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

3

Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore.

Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.


Art. 33

Diritto di petizione

1

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

2

Le autorità devono prendere atto delle petizioni.


Art. 34

Diritti politici

1

I diritti politici sono garantiti.

2

La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.


Art. 35

Attuazione dei diritti fondamentali 1

I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

2

Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

3

Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.


Art. 36

Limiti dei diritti fondamentali 1

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3

Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4

I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Costituzione federale 8

101

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37

Diritti di cittadinanza 1

Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2

Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle

quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.


Art. 38

Acquisizione e perdita della cittadinanza 1

La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

2

La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

3

Essa agevola la naturalizzazione: a. degli stranieri della terza generazione; b. dei fanciulli apolidi.4

Art. 39

Esercizio dei diritti politici 1

La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.

2

I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

3

Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

4

I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.


Art. 40

Svizzeri all'estero

1

La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2

La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempi4

Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 12 feb. 2017 (DF del 30 set. 2016, DCF del 13 apr. 2017- RU 2017 2643; FF 2015 717 1201, 2017 2821).

Della Confederazione Svizzera 9

101

mento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;

f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

2

La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza.

3

La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4

Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 42

Compiti della Confederazione 1

La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.

2

…5

5

Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Costituzione federale 10

101


Art. 43

Compiti dei Cantoni

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

a6 Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali 1

La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. 2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

3

La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

4

Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

5

I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44

Principi 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

2

Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3

Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni7 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.


Art. 45

Partecipazione al processo decisionale della Confederazione 1

I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2

La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.


Art. 46

Attuazione e esecuzione del diritto federale 1

I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

6

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

7

Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».

Della Confederazione Svizzera 11

101

2

Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.8 3

La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.9

Art. 47

Autonomia dei

Cantoni

1

La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

2

Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro com-

piti.10


Art. 48

Trattati intercantonali

1

I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

2

La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3

I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

4

Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.11 5

I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.12 8

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

9

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

10 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

11 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

12 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Costituzione federale 12

101

a13 Obbligatorietà generale

e obbligo di partecipazione 1

Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

a. esecuzione di pene e misure; b.14 scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4; c.15 scuole universitarie cantonali; d. istituzioni culturali d'importanza sovraregionale; e. gestione dei rifiuti; f.

depurazione delle acque; g. trasporti

negli

agglomerati;

h. medicina di punta e cliniche speciali; i.

istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

2

L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

3

La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.


Art. 49

Preminenza e rispetto del diritto federale 1

Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

2

La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Comuni

Art. 50

1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

2

Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

3

La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

13 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

14 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

15 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Della Confederazione Svizzera 13

101

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51

Costituzioni cantonali

1

Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza

del Popolo lo richieda.

2

Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.


Art. 52

Ordine costituzionale

1

La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

2

La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.


Art. 53

Esistenza e territorio dei Cantoni 1

La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

2

Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

3

Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale.

4

Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54

Affari esteri

1

Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2

La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3

La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Costituzione federale 14

101


Art. 55

Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera 1

I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2

La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

3

Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.


Art. 56

Relazioni dei Cantoni con l'estero 1

I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

2

Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

3

I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57

Sicurezza 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2

Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.


Art. 58

Esercito 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

2

L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

3

Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.16 16 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Della Confederazione Svizzera 15

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Art. 59

Servizio militare e servizio sostitutivo 1

Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

2

Per le donne il servizio militare è volontario.

3

Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa.

Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

4

La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5

Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.


Art. 60

Organizzazione, istruzione

e

equipaggiamento dell'esercito 1

La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

2

…17

3

La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.


Art. 61

Protezione civile

1

La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

2

La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3

Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

4

La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5

Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

17 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Costituzione federale 16

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Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura
a18 Spazio formativo svizzero 1

La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

2

La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

3

Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.


Art. 62

Scuola*

1

Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2

I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.19 3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.20 4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la

durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.21 5 La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.22 6

È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.23 18 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).

*

Con disposizione transitoria.

19 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

20 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

21 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

22 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

23 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Della Confederazione Svizzera 17

101


Art. 63

24 Formazione professionale

1

La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

2

In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

a25 Scuole universitarie

1

La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. 2 La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

3

La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

4

Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

5

Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.


Art. 64

Ricerca

1

La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.26 2

Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.27 3

Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

24 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

25 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

26 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

27 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Costituzione federale 18

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a28 Perfezionamento 1 La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

2

Può promuovere il perfezionamento.

3

La legge ne determina i settori e i criteri.


Art. 65

Statistica

1

La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.29 2 Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.


Art. 66

Sussidi all'istruzione30 1

La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori.

Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.31 2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.


Art. 67

Promozione dell'infanzia e della gioventù32 1

Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

2

A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.33 28 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

29 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

30 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

31 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

32 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

33 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Della Confederazione Svizzera 19

101

a34 Formazione musicale

1

La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

2

Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

3

Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.


Art. 68

Sport

1

La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

2

Gestisce una scuola di sport.

3

Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.


Art. 69

Cultura

1

Il settore culturale compete ai Cantoni.

2

La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3

Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.


Art. 70

Lingue

1

Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2

I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le mino-

ranze linguistiche autoctone.

3

La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4

La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

5

La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

34 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 - RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 3059 6177, 2013 1015).

Costituzione federale 20

101


Art. 71

Cinematografia

1

La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

2

Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica.


Art. 72

Chiesa e

Stato

1

Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

2

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse

comunità religiose.

3

L'edificazione di minareti è vietata.35 Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73

Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.


Art. 74

Protezione dell'ambiente 1

La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2

Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

3

L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.


Art. 75

Pianificazione del

territorio

1

La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

2

La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

3

Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

35 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 - RU 2010 2161; FF 2008 6017 6659, 2009 3763, 2010 2991).

Della Confederazione Svizzera 21

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a36 Misurazione

1

La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

2

La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

3

Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

b37 Abitazioni secondarie* 1

La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.

2

La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.


Art. 76

Acque 1 Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

2

Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

3

Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4

I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.

5

Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

6

Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

36 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

37 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 - RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 22

101


Art. 77

Foreste 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

2

Emana principi sulla protezione delle foreste.

3

Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.


Art. 78

Protezione della natura e del paesaggio 1

La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

2

Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

3

Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

4

Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5

Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo.

Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.


Art. 79

Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.


Art. 80

Protezione degli

animali

1

La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2

Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l'utilizzazione di animali; d. l'importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l'uccisione di

animali.

3

L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Della Confederazione Svizzera 23

101

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81

Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

a38 Trasporti pubblici

1

La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.

2

I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.


Art. 82

Circolazione stradale

1

La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

2

Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

3

L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni.


Art. 83

Strade nazionali*

1

La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

2

La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.39 3 …40

38 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

*

Con disposizione transitoria.

39 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

40 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Costituzione federale 24

101


Art. 84

Transito alpino*

1

La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2

Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

3

La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.

Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.


Art. 85

Tassa sul traffico pesante* 1

La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

2

Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.41 3

Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.


Art. 86

Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1

La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.

2

Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

3

Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:42 a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; b.43 provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

*

Con disposizione transitoria.

*

Con disposizione transitoria.

41 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

42 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 - RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).

43 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Della Confederazione Svizzera 25

101

bbis.44provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

c.45 contributi ai costi delle strade principali; d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

e.46 contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

f.47 contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

3bis

Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo: a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;

b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.48 4

Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.49

Art. 87

Ferrovie e altri mezzi di trasporto* La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione.

44 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

45 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

46 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

47 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

48 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 - RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).

49 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 - RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 26

101

a50 Infrastruttura ferroviaria 1

La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

2

L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;

b. il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3bis;

c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;

d. 2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

3

I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

4

La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.


Art. 88

Sentieri e percorsi pedonali 1

La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.

2

Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.

3

Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89

Politica energetica

1

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

2

La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

3

Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

50 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

Della Confederazione Svizzera 27

101

4

Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

5

Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.


Art. 90

Energia nucleare*

La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.


Art. 91

Trasporto di energia

1

La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.

2

La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.


Art. 92

Poste e

telecomunicazioni

1

Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

2

La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.


Art. 93

Radiotelevisione 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

2

La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

3

L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

4

Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

5

I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 28

101

Sezione 7: Economia

Art. 94

Principi dell'ordinamento

economico

1

La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

2

Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3

Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.

4

Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.


Art. 95

Attività economica

privata*

1

La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

2

Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante.

Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.

3

Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi: a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata; b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supple-

mentari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica; c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione; *

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 29

101

d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.51

Art. 96

Politica di concorrenza 1

La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2

Prende provvedimenti: a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;

b. contro

la

concorrenza sleale.


Art. 97

Protezione dei

consumatori

1

La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

2

Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.

3

I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.


Art. 98

Banche e assicurazioni 1

La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2

Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3

Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.


Art. 99

Politica monetaria

1

Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

2

La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

3

La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

51 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 - RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).

Costituzione federale 30

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4

L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.


Art. 100

Politica congiunturale

1

La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

2

Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese.

Collabora con i Cantoni e l'economia.

3

Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.

4

Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

5

Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare

occasioni di lavoro.

6

La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.


Art. 101

Politica economica esterna 1

La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

2

In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.


Art. 102

Approvvigionamento del Paese* 1

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

2

Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.


Art. 103

Politica strutturale* La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

*

Con disposizione transitoria.

*

Con disposizione transitoria.

Della Confederazione Svizzera 31

101


Art. 104

Agricoltura

1

La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

a. garantire

l'approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; c. garantire un'occupazione decentrata del territorio.

2

A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

3

La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;

c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; d. protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento; f.

può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

4

Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

a52 Sicurezza alimentare

Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari la Confederazione crea presupposti per: a. preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive; b. una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse;

c. un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato; 52 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 24 set. 2017 (DF del 14 mar. 2017, DCF del 30 nov. 2017 - RU 2017 6735; FF 2014 5289, 2015 4749, 2017 2177 6715).

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101

d. relazioni

commerciali

transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare;

e. un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse.


Art. 105

Alcol La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.


Art. 106

53 Giochi in

denaro

1

La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

2

Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti;

questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3

I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza: a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco; b. delle scommesse sportive; c. dei giochi di destrezza.

4

I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

5

La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

6

I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

7

La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

53 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 29 set. 2011, DCF del 20 giu. 2012 - RU 2012 3629; FF 2009 6125, 2010 7023, 2012 5909).

Della Confederazione Svizzera 33

101


Art. 107

Armi e materiale bellico 1

La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

2

Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108

Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà

1

La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

2

Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3

Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

4

In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.


Art. 109

Settore locativo

1

La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e

sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2

Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.


Art. 110

Lavoro* 1 La Confederazione può emanare prescrizioni su: a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici; b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; c. il servizio di collocamento; d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 34

101

2

I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

3

Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.


Art. 111

Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità 1

La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

2

La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la

loro funzione.

3

Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

4

In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.


Art. 112

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità 1

La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2

In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. l'assicurazione è obbligatoria; abis.54 versa prestazioni in denaro e in natura; b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

3

L'assicurazione è finanziata: a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;

b.55con prestazioni finanziarie della Confederazione.

54 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

55 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Della Confederazione Svizzera 35

101

4

Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.56 5

Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6

…57

a58 Prestazioni complementari

1

La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2

La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

b59 Promozione dell'integrazione degli invalidi* 1

La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

2

I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. 3

La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi.

c60 Aiuto agli anziani e ai disabili* 1

I Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.

2

La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.


Art. 113

Previdenza professionale* 1

La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

56 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

57 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

58 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

59 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

*

Con disposizione transitoria.

60 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

*

Con disposizione transitoria.

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 36

101

2

In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;

c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; e. per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3

La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4

Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.


Art. 114

Assicurazione contro la disoccupazione 1

La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2

In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. l'assicurazione

garantisce

un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;

b. l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;

c. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

3

L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4

La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

5

La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.


Art. 115

Assistenza agli indigenti Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.

Della Confederazione Svizzera 37

101


Art. 116

Assegni familiari e assicurazione per la maternità 1

Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

2

Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

3

La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4

La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.


Art. 117

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 1

La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2

Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

a61 Cure mediche di base

1

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità.

Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.

2

La Confederazione emana prescrizioni concernenti: a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l'esercizio delle stesse; b. l'adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.


Art. 118

Protezione della

salute

1

Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

2

Emana prescrizioni su: a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute; b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali;

c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

61 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 - RU 2014 2769; FF 2010 2581, 2011 6713, 2013 6299, 2014 5431).

Costituzione federale 38

101

a62 Medicina complementare Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.

b63 Ricerca sull'essere umano 1

La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società. 2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata

sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante; b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta; c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un be-

neficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo; d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.


Art. 119

Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano 1

L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

2

La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti: a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili; b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo; 62 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 17 mag. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 21 ott. 2009 - RU 2009 5325; FF 2005 5341, 2006 6953, 2008 7191, 2009 6571).

63 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25 set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 - RU 2010 1569; FF 2007 6099, 2009 5789, 2010 2317).

Della Confederazione Svizzera 39

101

c.64 le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita; d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;

f.

il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;

g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

a65 Medicina dei trapianti 1

La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2

Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

3

La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.


Art. 120

Ingegneria genetica in ambito non umano* 1

L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

2

La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

64 Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 2015, in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 - RU 2015 2887; FF 2013 5041, 2014 8363, 2015 5163).

65 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 - RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 40

101

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121

Legislazione sugli stranieri e sull'asilo* 66 1

La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

2

Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

3

A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno

se:

a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.67 4

Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.68 5

L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.69 6 Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.70 *

Con disposizione transitoria.

66 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 - RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).

67 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

68 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

69 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

70 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

Della Confederazione Svizzera 41

101

a71 Regolazione dell'immigrazione* 1

La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

2

Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

3

I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

4

Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

5

La legge disciplina i particolari.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 122


72

Diritto civile

1

La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

2

L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.


Art. 123

73 Diritto penale

1

La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

2

L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

*

Con disposizione transitoria.

71 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 - RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).

*

Con disposizione transitoria.

72 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

73 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2003 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 - RU 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

Costituzione federale 42

101

3

La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni: a. per la costruzione di stabilimenti; b. per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure; c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.74

a75 1 Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita.

Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

2

È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

3

Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

b76 Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

c77 Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.

74 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

75 Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 2004, in vigore dall'8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del 21 apr. 2004 - RU 2004 2341; FF 2000 2947, 2001 3063, 2003 3833, 2004 1935).

76 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008 (DF del 13 giu. 2008, DCF del 23 gen. 2009 - RU 2009 471; FF 2006 3529, 2007 4931, 2008 4577, 2009 483).

77 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 18 mag. 2014 (DCF del 20 feb. 2014 - RU 2014 2771; FF 2009 6127, 2011 3995, 2012 7765, 2014 1611 5431).

Della Confederazione Svizzera 43

101


Art. 124

Aiuto alle vittime di reati La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.


Art. 125

Metrologia La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126

78 Gestione finanziaria

1

La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2

L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3

In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4

Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

5

La legge disciplina i particolari.


Art. 127

Principi dell'imposizione fiscale 1

Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

2

Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

3

La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.


Art. 128

Imposte dirette*

1

La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta: a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;

78 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

*

Con disposizione transitoria.

Costituzione federale 44

101

b.79 sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.

c.80 …

2

Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

3

Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

4

I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.81

Art. 129

Armonizzazione fiscale

1

La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

2

L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse

dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

3

La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.


Art. 130


82

Imposta sul valore aggiunto* 1

La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2

Per l'imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un'aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.83 79 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

80 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

81 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

82 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

*

Con disposizione transitoria.

83 Dal 1° gen. 2011 al 31 dic. 2017 l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8 % (art. 25 cpv. 4 della legge del 12 giu. 2009 sull'IVARS 641.20).

Della Confederazione Svizzera 45

101

3

Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di

0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.84 3bis Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.85 4

Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.


Art. 131

Imposte speciali di consumo* 1

La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su: a. il tabacco greggio e manufatto; b. le bevande distillate; c. la birra;

d. le automobili e le loro parti costitutive; e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

2

Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.

3

Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti,

l'abuso di sostanze che generano dipendenza.


Art. 132

Tassa di bollo e imposta preventiva 1

La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

2

La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni.87 84 Dal 1° gen. 2011 al 31 dic. 2017 l'aliquota normale ammonta all'8 % e l'aliquota ridotta al 2,5 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della legge del 12 giu. 2009 sull'IVA - RS 641.20).

85 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

*

Con disposizione transitoria.

87 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Costituzione federale 46

101


Art. 133

Dazi La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.


Art. 134

Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale Ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 135

88 Perequazione finanziaria e degli oneri 1

La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

2

La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di: a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria; b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime; c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;

d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri; e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.

3

La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all'80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136

Diritti politici

1

I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

2

Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

88 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Della Confederazione Svizzera 47

101


Art. 137

Partiti I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138

Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale 1

100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.89 2

Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.


Art. 139


90

Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

1

100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

2

L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

3

Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

4

Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

5

L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

89 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

90 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

Costituzione federale 48

101

a91
b92 Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

1

Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.93 2

Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3

Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto

complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.


Art. 140

Referendum obbligatorio

1

Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: a. le modifiche della Costituzione; b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;

c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

2

Sottostanno al voto del Popolo: a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; abis.94 … b.95 le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale; 91 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione

popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo art. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

92 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

93 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

94 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione

popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

95 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

Della Confederazione Svizzera 49

101

c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.


Art. 141

Referendum facoltativo

1

Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:96 a. le

leggi

federali;

b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;

c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; d. i trattati internazionali: 1. di durata indeterminata e indenunciabili, 2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, 3.97 comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

2

…98

a99 Attuazione dei trattati internazionali 1

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

2

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.


Art. 142

Maggioranze richieste

1

I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

2

I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

96 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

97 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

98 Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott.

2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

99 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

Costituzione federale 50

101

3

L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

4

I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143

Eleggibilità È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.


Art. 144

Incompatibilità 1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

2

I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

3

La legge può prevedere altre incompatibilità.


Art. 145

Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.


Art. 146

Responsabilità dello Stato La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.


Art. 147

Procedura di

consultazione

I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

Della Confederazione Svizzera 51

101

Capitolo 2: Assemblea federale Sezione 1: Organizzazione

Art. 148

Statuto 1 L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

2

L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.


Art. 149

Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 1

Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

2

I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

3

Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

4

I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.


Art. 150

Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati 1

Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

2

I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

3

La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.


Art. 151

Sessioni 1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.

2

Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.


Art. 152

Presidenza Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.


Art. 153

Commissioni parlamentari

1

Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

2

La legge può prevedere commissioni congiunte.

3

La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto.

Costituzione federale 52

101

4

Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta. L'estensione di tali diritti è determinata dalla legge.


Art. 154

Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.


Art. 155

Servizi del Parlamento L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156

Deliberazione separata

1

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

2

Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

3

La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente: a. la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare; b.100 la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo; c.101 la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

d. il preventivo o un'aggiunta al medesimo.102

Art. 157

Deliberazione in

comune

1

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per: a. procedere alle elezioni; b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; c. decidere sulle

domande di grazia.

100 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

101 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

102 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

Della Confederazione Svizzera 53

101

2

L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.


Art. 158

Pubblicità delle

sedute

Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.


Art. 159

Quorum e maggioranza richiesta 1

Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

2

Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.

3

Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: a. la

dichiarazione

dell'urgenza di leggi federali; b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; c.103 l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

4

L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.104

Art. 160

Diritto di iniziativa e di proposta 1

Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

2

I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.


Art. 161

Divieto di ricevere istruzioni 1

I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

2

Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.

103 Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

104 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

Costituzione federale 54

101


Art. 162

Immunità 1 I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

2

La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163

Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale 1

L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

2

Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.


Art. 164

Legislazione 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a. esercizio dei diritti politici; b. restrizioni dei diritti costituzionali; c. diritti e doveri delle persone; d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; e. compiti e prestazioni della Confederazione; f.

obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; g. organizzazione e procedura delle autorità federali.

2

Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.


Art. 165

Legislazione d'urgenza

1

Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

2

Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

3

Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

Della Confederazione Svizzera 55

101

4

Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.


Art. 166

Relazioni con l'estero e trattati internazionali 1

L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.

2

Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.


Art. 167

Finanze L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.


Art. 168

Elezioni 1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2

La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d'elezioni.


Art. 169

Alta vigilanza

1

L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

2

L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.


Art. 170

Verifica dell'efficacia L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.


Art. 171

Mandati al Consiglio federale L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.


Art. 172

Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1

L'Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

2

Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

Costituzione federale 56

101

3

Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.


Art. 173

Altri compiti e attribuzioni 1

L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera; b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna; c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b; d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti; e. prende misure per attuare il diritto federale; f.

decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite; g. coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato; h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;

i.

decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2

L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

3

La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174

Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.


Art. 175

Composizione e

elezione

1

Il Consiglio federale è composto di sette membri.

2

I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

Della Confederazione Svizzera 57

101

3

Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.105 4

Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.106


Art. 176

Presidenza 1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3

La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.


Art. 177

Principio collegiale e dipartimentale 1

Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2

Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3

Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.


Art. 178

Amministrazione federale

1

Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

2

L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

3

Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale.


Art. 179

Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

105 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

106 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

Costituzione federale 58

101

Sezione 2: Competenze

Art. 180

Politica governativa

1

Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo.

Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2

Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.


Art. 181

Diritto di

iniziativa

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale disegni di atti legislativi.


Art. 182

Competenze normative ed esecuzione 1

Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2

Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.


Art. 183

Finanze 1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione. 2

Provvede a una gestione finanziaria corretta.


Art. 184

Relazioni con l'estero 1

Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

2

Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.

3

Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni.

La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.


Art. 185

Sicurezza esterna e interna 1

Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

2

Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

3

Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

Della Confederazione Svizzera 59

101

4

In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.


Art. 186

Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1

Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

2

Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

3

Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero.

4

Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.


Art. 187

Altri compiti e attribuzioni 1

Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: a. sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;

b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese; c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità; d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

2

La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4:107 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188

Statuto del Tribunale federale 1

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

2

La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

3

Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.


Art. 189

Competenze del Tribunale federale 1

Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; 107 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

Costituzione federale 60

101

c. del diritto intercantonale; d. dei diritti costituzionali cantonali; e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; f.

delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

1bis

… 108

2

Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

3

La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

4

Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.


Art. 190

Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.


Art. 191

Possibilità di adire il Tribunale federale 1

La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.

2

Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.

3

In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.

4

La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

a109 Altre autorità giudiziarie della Confederazione 1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.

2

La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

3

La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

108 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione

popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

109 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764 e 2004 4228).

Della Confederazione Svizzera 61

101

b Autorità giudiziarie dei Cantoni 1

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

2

Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

c Indipendenza del giudice Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie Capitolo 1: Revisione

Art. 192

Principio 1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

2

Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.


Art. 193

Revisione totale

1

La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

2

Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

3

Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

4

Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.


Art. 194

Revisione parziale

1

La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.

2

Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

3

L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell'unità della forma.

Costituzione federale 62

101


Art. 195

Entrata in

vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale110 1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino) Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 85 (Tassa sul traffico pesante) 1 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2

La tassa ammonta a: a. per gli autocarri e i veicoli articolati: Fr.

di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate

650

di oltre 12 fino a 18 tonnellate

2000

di oltre 18 fino a 26 tonnellate

3000

di oltre 26 tonnellate

4000

b. per i rimorchi:

di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate

650

di oltre 8 fino a 10 tonnellate

1500

di oltre 10 tonnellate

2000

c. per gli autobus: 650

3

L'ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

4

Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958111 sulla circolazione

stradale.

110 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 - RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

111 RS

741.01

Della Confederazione Svizzera 63

101

5

Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l'ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

6

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine.

I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

7

In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

8

Il presente articolo ha effetto sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997112 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2

Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l'articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all'anno. La legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.113 3

Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.114 4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L'Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5

La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

112 RS 641.81 113 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

114 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

Costituzione federale 64

101

4. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare) Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 95 (Attività economica privata) Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a
riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell'art. 102 (Approvvigionamento del Paese) 1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

2

La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Politica strutturale) Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l'esistenza di parti significative di un determinato ramo dell'industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. ...115

9. Disposizione transitoria dell'art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale) 1 Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

2

Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964116 sul lavoro.

10. …117 11. Disposizione transitoria dell'art. 113 (Previdenza professionale) Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

115 L'art. 106 ha un nuovo testo dall'11 mar. 2012, le disp. trans. sono prive d'oggetto.

116 RS

822.11

117 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Della Confederazione Svizzera 65

101

12. ...118

13.119 Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta) La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2020.

14.120 Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)121 1 La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.

2

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue: a. di 0,4 punti percentuali l'aliquota normale secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 1999122 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA); b. di 0,1 punti percentuali l'aliquota ridotta secondo l'articolo 36 capoverso 1 della legge sull'IVA123; c. di 0,2 punti percentuali l'aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero secondo l'articolo 36 capoverso 2 della legge sull'IVA124.125

3

Il provento dell'aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.126 4 Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l'articolo 25 118 L'art. 126 ha un nuovo testo dal 2 dic. 2001, le disp. trans. sono prive d'oggetto.

119 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

120 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

121 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 - RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).

122 [RU

2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 all. n. II 5, 2005 4545 all. n. 2, 2006 2197 all. n. 52 2673 3243 5379 all. n. II 5, 2007 1411 all. n. 7 3425 all. n. 1 6637 all. n. II 5. RU 2009 5203 art. 110]. Vedi ora l'art. 25 cpv. 1 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20)

123 Vedi ora l'art. 25 cpv. 2 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20) 124 Vedi ora l'art. 25 cpv. 4 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20) 125 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 - RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).

126 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 - RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).

Costituzione federale 66

101

della legge del 12 giugno 2009127 sull'IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l'aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.128 5 Il provento dell'aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all'articolo 87a.129 15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra) Fino all'emanazione della nuova legge federale130, l'imposta sulla birra è riscossa
secondo il diritto anteriore.

16. …131

Art. 197


132

Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Adesione della Svizzera all'ONU 1 La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2

Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi

che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite133.

2.134 Disposizione transitoria dell'art. 62 (Scuola) Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003135 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all'adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 della LF del 19 giu. 1959136 sull'assicurazione per l'invalidità).

127 RS

641.20

128 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

129 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

130 RS

641.411. La L del 6 ott. 2006 è entrata in vigore il 1° lug. 2007.

131 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

132 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 - RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

133 RS

0.120

134 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

135 RU

2007 5765

136 RS

831.20

Della Confederazione Svizzera 67

101

3.137 Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali) I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960138 concernente la rete delle strade nazionali (stato all'entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003139 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest'ultime e alla loro capacità finanziaria.

4.140 Disposizione transitoria dell'art. 112b (Promozione dell'integrazione degli invalidi) Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003141 concernente la
nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all'adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

5.142 Disposizione transitoria dell'art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)
Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l'assistenza e le cure a domicilio conformemente all'articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946143 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

7.144 Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione: 137 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

138 RS

725.113.11

139 RU

2007 5765

140 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

141 RU

2007 5765

142 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

143 RS

831.10

144 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 - RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).

Costituzione federale 68

101

a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;

b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

8.145 Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri) Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

9.146 Disposizioni transitorie dell'art. 75b (Abitazioni secondarie) 1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

2

I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75b e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

10.147 Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3 Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

11.148 Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione) 1 I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

145 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

146 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 - RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).

147 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 - RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).

148 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 - RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).

Della Confederazione Svizzera 69

101

2

Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2000149 Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998 II

1

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874150 è abrogata.

2

Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative: a. Art. 32quater cpv. 6151 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all'ultimo periodo, e 4 secondo periodo152 1

La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. … 2 … [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio 149 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).

150 [RS

1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341] 151 Art.

105

152 Art. 86 cpv. 2

Costituzione federale 70

101

federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4

… Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo153 1 Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: 1. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente; 2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; 3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2

La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3

Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. … III

L'Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

153 Ora art. 139b

Della Confederazione Svizzera 71

101

Indice analitico I numeri arabi si riferiscono agli articoli e i numeri romani alle disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998.

Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.

A Abitazioni 41, 108-109 Abitazioni secondarie 75b Abrogazione della Costituzione federale del 29 maggio 1874 cifra II Abusi nel settore locativo 109 Accesso - a un'attività economica privata 27 - ai propri dati genetici 119 - alla proprietà 108 Accessori di armi 107 Accusa 32 Acque 76, 78 Acquisizione della cittadinanza 38 Acquisizioni (Preambolo) Acquisto - di appartamenti e case 108 - di materiale bellico 107 - di terreni 108 Adeguamento del disegno di revisione, cifra III Adesione a organizzazioni o a comunità 140 Adolescenti - attività extrascolastica 67 - misure educative 123 - obiettivi sociali 41 - protezione

11

Adozione 38 Adulti, obiettivi sociali 41 Affari esteri 54 Affidamento - di compiti amministrativi 178 - di pratiche 177 Agevolazioni fiscali 100, 111, 129 Agglomerati 50, 86 Agricoltura 104, 104a, 197 n. 7 Aiuto - di altri Cantoni 52 - alle vittime di reati 124 - agli anziani e ai disabili 112c - in situazioni di bisogno 12 Alcol 105, 131, 196 n. 15, cifra II Alimenti 118 Aliquita

- armonizzazione fiscale 129 - imposta sul valore aggiunto 130 - imposte dirette 128 Alpi - contributi a strade alpine 86 - protezione dal traffico di transito 84, 196 n. 1

Alta vigilanza - dell'Assemblea federale 169 - sulle strade d'importanza nazionale 82 Ambiente - competenza della Confederazione 73-80 - produzione rispettosa 104 - protezione 74, 104

- provvedimenti di protezione 86 - statistica

65

- utilizzazione di organismi geneticamente modificati 120, 197 n. 7 Ambito

- non umano dell'ingegneria genetica 120, 197 n. 7

- sociale 106 Amministrazione della giustizia in materia penale 123 Amministrazione federale 178-179, 191a Amnistia 173 Anno d'età 136 Anno scolastico 62 Anziani 108, 112c Apparecchi, consumo energetico di 89 Appenzello - Esterno

1

- Interno

1

Approvazione - del Popolo 51

- di atti normativi dei Cantoni 186 - di trattati dei Cantoni 172 - di trattati internazionali 184 Approvvigionamento - del Paese 102, 196 n. 6 - della popolazione con prodotti agricoli 104, 104a

- energetico

89

Arbitrio, protezione dall'- 9 Argovia 1

Costituzione federale 72

101

Armi 107 Armonizzazione - delle imposte dirette 129 - di registri ufficiali 65 - fiscale

129

- nel settore scolastico 62 - intercantonale degli aiuti all'istruzione 66 - delle informazioni fondiarie ufficiali 75a Arte 69 Asilo 121, 121a Assegni familiari 116 Assemblea federale - competenze

163-173

- diritti di partecipazione 184 - organizzazione

148-155

- plenaria

157

- procedura

156-162

Assicurazione - contro gli infortuni 117 - contro la disoccupazione 114 - contro le malattie 117, 130 - per la maternità 116 - vecchiaia, superstiti e invalidità 106, 112 - 112c, 130, 196 n. 14 Assicurazioni 98 Assicurazioni obbligatorie 112, 113, 116, 117, 196 n. 11 Assicurazioni private 98 Assicurazioni sociali 111 ss - svizzeri

all'estero

40

Assistenza

- amministrativa

44

- agli indigenti 12, 115 - agli Svizzeri all'estero 40 - ai disoccupati 114

- giudiziaria

44

Associazioni 23, 28, 97 Astronautica 87 Attesa, termine di 39 Atti - consultazione su 147 - disegni del Consiglio federale 181 - emanati dall'Assemblea federale, forma degli 163

Attività

- dello Stato 5, 173, 180 - economica, in generale 95, 196 n. 5 - extrascolastica giovanile 67 - indipendente 113, 114 - lucrativa, delle autorità federali 144 Atto, religioso 15 Attrezzatura dei terreni 108 Attuazione

- dei diritti fondamentali 35 - del diritto federale 46, 156, 164 - dei trattati 141a - d'una iniziativa 156 Autobus 196 n. 2 Autonomia cantonale nell'ambito scolastico 62, 66 Autonomia comunale 50, 189 Autonomia - dei Cantoni 3, 43, 43a, 47 - nella concezione dei programmi radiotelevisivi 93

Autorità

- amministrative

29

- civili

58

- di ricorso in materia di programmi 93 - estere

56

- federali

143-191a

- giudiziarie 29, 29a, 188-191c Aviazione 87 Avviso dei congiunti 31 Aziende - contadine

104

- di trasporto della Confederazione 76 Azioni civili 30 B Bacini di accumulazione 76 Banca nazionale 99 Banche 98 Banconote 99 Base costituzionale delle leggi dichiarate urgenti 165 Base legale 5, 36 Basi naturali della vita 2, 54, 104 Basilea - Campagna

1

- Città

1

Benessere (Preambolo), 54, 94, Beni vitali 102, 196 n. 6 Berna 1 Bilancio 126 Bisogno - popolazioni nel 54

- situazioni di 12 Borse 98 Borse di studio 66

Della Confederazione Svizzera 73

101

Buona fede 5, 9 Budget 126, 167, 156, 183 C Caccia 79 Calcolo - dell'imponibile

127

- delle imposte 129 Camere 148, 151 Cancelleria federale 179 Cancelliere federale - durata del mandato 145 - elezione

168

Cantone di domicilio 115 Cantoni - al Consiglio nazionale 149 - al Consiglio degli Stati 150 - autorità giudiziarie 191b - concorrenzialità fiscale 135 - Confederazione

1

- consultazione dei 45, 55 - diritto

d'iniziativa

160

- in generale (Preambolo) - maggioranza

dei 139, 142

- partecipazione alla procedura di consultazione 147

- plurilingui

70

- referendum facoltativo dei 141 - relazioni con la Confederazione 3, 42-53 - sovranità

3

- statuto

148

Capacità delle strade di transito 84, 196 n. 1 Capacità finanziaria - dei Cantoni 135 Capo di dipartimento 178 Carburanti - imposta sui 86, 131 - trasporto in condotta di 91 - per l'aviazione 86 Carcerazione 31 Carcerazione preventiva 31 Carica, incompatibilità con una 144 Cartelli 96 Casinò 112 Casa da gioco 106 Cassa di compensazione familiare 116 Catastrofi 61 Categorie di veicoli - in merito alla tassa sul traffico pesante 196 n. 2

- in merito alla tassa sulle strade nazionali cifra II

Cellule germinali 119 Censura 17 Cereali panificabili 196 n. 6 Chiesa 72 Chimica - prodotti

104

- sostanze

118

Ciclo idrologico 76 Cinematografia 71 Circolazione - messa in - di organismi geneticamente modificati 197 n. 7

Circolazione stradale - competenza della Confederazione 82 - impiego delle tasse 86 - spese 85, 86, 196 n. 2 Circondario elettorale 149 Città 50 - infrastruttura dei trasporti 86 Cittadinanza 37, 38 Cittadini 2 Clonazione 119 Coesione interna del Paese 2 Collaborazione - dei Cantoni alle decisioni di politica estera 55

- fra Confederazione e Cantoni 44-49, 172, 185

- fra Confederazione e Cantoni, nell'ambito della pianificazione del territorio 75

Combustibili, trasporto in condotta 91 Commercio - ambulante di bevande spiritose cifra II - di patrimonio germinale umano e prodotti da embrioni 119

- estero

100

Commissioni

- di vigilanza 169

- diritto

d'iniziativa

160

- parlamentari

153

Compensazione della perdita di guadagno 114 Competenze - dell'Assemblea federale 163-173 - dei Cantoni 3

- dei Cantoni con l'estero 56 - della Confederazione 54-125 - del Consiglio federale 180-187 - del Tribunale federale 189

Costituzione federale 74

101

Competenze normative - del Consiglio federale 182 - delega

164

- dell'Assemblea federale 163-165 - partecipazione dei Cantoni 45 Compiti - statali 35, 43, 43a - regionali

48

- dell'Amministrazione federale 178 Comune prosperità 2 Comuni 50 Comunicazione 92-93 Comunità - religiose 15, 72

- sopranazionali

140

Concessione

- dei programmi 93

- per case da gioco 106 Conciliazione, trattative di 28 Conclusione di trattati internazionali 166 Concorrenza - limitazione

96

- politica di 96

- principio

94

- sleale 96, 97 Condannati 121, 121a Condizioni quadro per l'economia privata 94 Confederazione - aziende di trasporto della 76 - competenze

54-125

- in generale (Preambolo), 1 - relazione tra Confederazione e Cantoni 3, 42-53

- relazioni svolte per il tramite della 56 - scopo

2

Confederazione Svizzera 1, 2 Conferimento dell'obbligatorietà generale - a contratti collettivi di lavoro 110 - a contratti quadro di locazione 109 Conflitti - armati

61

- di competenza tra le autorità federali supreme 157, 173

- tra lavoratori e datori di lavoro 28 Congiunti, avviso 31 Congiuntura 100, 126 Consiglio degli Stati - composizione ed elezione 150 - incompatibilità

144

- procedura

156-162

- sistema bicamerale 148 Consiglio federale - competenze

180-187

- composizione

175

- diritto di proposta 160 - durata del mandato 145 - elezione 168, 175

- incompatibilità

144

- organizzazione e procedura 174-179 - stato maggiore del 179 Consiglio nazionale - composizione ed elezione 149 - durata del mandato 145 - elezioni

136

- incompatibilità

144

- procedura

156-162

- rielezione in caso di revisione totale della Costituzione federale 193 - sistema bicamerale 148 Consulenza, agricola 104 Consumatori 97 Consumo di alcol 105 Consuntivo 167, 183 Contrassegno autostradale 86, cifra II Contratti - collettivi di lavoro 110 - contratti quadro di locazione 109 Contributi d'investimento 104 Controprogetto 139, 139b Controversie - di competenza del Tribunale federale 189 - procedura giudiziaria per 97 - tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni 44, 189

Convinzioni

- filosofiche 8, 15 - politiche

8

- religiose 8, 15 Convocazione delle Camere 151 Coordinamento - della ricerca 64

- di istituti di formazione 63 Corporazioni 37 Corrispondenza epistolare 13 Corte penale 191a Costi - abitativi

108

- dei trasporti pubblici 81a - per la protezione dell'ambiente 74 Costituzione federale - attuazione

173

- entrata in vigore 195 - limitazione della sovranità - cantonale 3

Della Confederazione Svizzera 75

101

- revisione

192-194

- rielezione in caso di revisione totale 193 - scopo

2

Costituzione federale del 29 maggio 1874, abrogazione cifra II Costituzioni cantonali 51, 172, 186 Costruzione d'abitazioni - promozione

108

- permessi di 197 n. 9 Costruzione di minareti 72 Creato (Preambolo) Creatura 120 Creazione di occasioni di lavoro 100 Criminale sessuomane o violento 123a Cultura 69, 106 Cure 41 - mediche di base 117a D Danni

- all'ambiente

104

- alla salute 59, 61 - causati illecitamente dagli organi della Confederazione 146

Dati

- genetici

119

- protezione dei 13 - statistici

65

Datori di lavoro 28, 110, 111, 112, 113, 114 Dazi 133 Debolezza mentale 136 Decisioni - dell'Assemblea federale 156 - per far fronte a gravi turbamenti 185 Decreto federale - forma degli atti 163 - referendum facoltativo 141, 141a Deflussi 76 Delega delle competenze normative 164 Delegazioni di commissioni di vigilanza 169 Deliberazioni - dei Consigli 156, 157 - quorum dei Consigli 159 Democrazia - costituzioni democratiche 51 - in generale (Preambolo) - nel

mondo

54

Deputati

- dei Cantoni 150

- del Popolo 149

Deroga al diritto cantonale 49 Destinazione vincolata delle imposte 85, 86, 112, 196 n. 3 Determinazione dell'imposta 128 Dichiarazione - del Consiglio federale 157 - dell'urgenza di leggi federali 159, 165 - relativa alle derrate alimentari 104 Difesa - diritti di 32

- nazionale

57-61

Dignità

- della persona 7

- umana 7, 12, 118b, 119, 120 Dimora 121 Dio (Preambolo) Dipartimenti 177-178 Dipendenza, da sostanze 131 Diritti - costituzionali, restrizione 164 - costituzionali, violazione 189 - dei Cantoni 3

- dei fanciulli e degli adolescenti 11 - del Popolo 2

- di difesa 32

- d'informazione delle commissioni 153 - di partecipazione dell'Assemblea federale 184

- e doveri degli Svizzeri all'estero 40 - politici 34, 37, 39, 136, 164, 189 - umani

54

Diritti fondamentali - attuazione

35

- limiti

36

- lista diritti fondamentali 7-34 Diritto - al giudizio 31

- civile

122

- competenza del Tribunale federale 189 - delle lingue 70

- determinante

190

- di cittadinanza 37, 38 - di essere sentito 29 - di petizione 33

- di proposta 160

- di voto in materia cantonale e comunale 39

- in generale 5

- internazionale 5, 139, 141a, 190, 193, 194

- penale 123, 123a - di dimora e soggiorno, perdita 121 Diritto federale - esecuzione e osservanza 186

Costituzione federale 76

101

- preminenza

49

Disabili 8, 62, 108, 112c Disaccordo fra Camere 140 Disavanzo 126 Discriminazione 8 Disdette nel settore locativo 109 Disegni del Consiglio federale 181 Disoccupazione 41, 100, 114 Disposizioni - finali cifre II-IV

- in materia di sussidi 159 - transitorie 196, 197 Distillati 105, 131 Divieto - dell'arbitrio

9

- dell'edificazione di minareti 72 - d'entrata

121

- di ricevere istruzioni 161 Domanda di grazia 157, 173 Domenica 110 Domicilio 24, 30, 39, 115, 121 Donazione di embrioni 119 Donna - assicurazione per la maternità 116 - servizio

militare

59

- uguaglianza giuridica 8 Doppia imposizione, intercantonale 127 Doveri - degli Svizzeri all'estero 40 - politici

136

Drenaggio fiscale 128 Durata del mandato - dei membri del Consiglio nazionale, dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale 145 - dei presidenti delle Camere 152 Durata di validità delle leggi federali 140, 141

E Economia

- competenze della Confederazione 94-107 - nazionale

94

- privata, condizioni quadro 94 - statistica

65

Edifici, consumo di energia negli 89 Educazione sportiva 68 Educazione musicale 67a Effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente 74 Effetto orizzontale dei diritti fondamentali 35 Efficacia dei provvedimenti 170 Eleggibilità nelle Autorità federali 143 Elezione - da parte del Consiglio federale 187 - da parte dell'Assemblea federale 157, 168

- del Consiglio degli Stati 150 - del Consiglio nazionale 149 - del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale, del generale 168 Embrioni 119 Energia - competenze della Confederazione 89-91 - erogazione

91

- nucleare 90, 196 n. 4 Enti dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica 108 Entrata in Svizzera 24, 121 Entrata in vigore - della Costituzione cifra IV - di leggi dichiarate urgenti 165 - di revisioni della Costituzione 195 Entrate 126 Epidemie 118 Equilibrio delle uscite e delle entrate 126 Equipaggiamento dell'esercito 60 Erogazione di energia 91 Esecuzione - del diritto federale 46, 164, 186 - disposizioni fondamentali in materia di 164

- in generale 46, 182 Esercito 58, 60, 173 Esercizio - autonomo dei propri diritti, da parte dei fanciulli e degli adolescenti 11 - autorizzazioni di 196 n. 4 - dei diritti politici 39, 40, 164 - dell'attività economica privata 95 - della pesca e della caccia 79 - delle attività ufficiali 146 - delle strade nazionali 86 - libero esercizio di un'attività economica privata 27

Esigenze ecologiche 104 Esistenza - dei Cantoni 53

- dignitosa

12

Della Confederazione Svizzera 77

101

Esportazione di materiale bellico 107 Espressione - del voto 34

- musicale

69

Espropriazione volta a proteggere la natura e il paesaggio 78 Espulsione 25, 121 Essenza dei diritti fondamentali 36 Esteri, affari 54, 184 Estero 54-56, 166, 184 Estinzione, protezione delle specie minacciate di 78 Estradizione 25 Estrazione a sorte 106 Età 8, 41 Evoluzione dei prezzi, adattamento delle rendite alla 112

F Fabbisogno 112, 108 - finanziario eccezionale 126, 159 Fabbricazione - di distillati 105

- di materiale bellico 107 Famiglia 8, 14, 41, 108, 116 Fanciulli - apolidi

38

- misure educative 123 - naturalizzazione agevoltata 38 - obiettivi sociali 41 - protezione

11

- reati sessuali commessi su 123b, 123c - disabili, istruzione speciale 62 Farina panificabile 196 n. 6 Farmaci 118 Fecondazione 119 Ferrovia 2000 196 n. 3 Ferrovie - grandi progetti ferroviari 196 n. 3 - in generale 87, 196 n. 3 - infrastruttura ferroviaria 87a - protezione contro l'inquinamento fonico 196 n. 3

- traffico ferroviario 87, 196 n. 3 - trasporto di merci per 81a Fertilizzanti 104 Festa nazionale, giorno della 110, 196 n. 9 Filovie 87 Finanze pubbliche 100, 167, 183 Finanziamento

- autonomia dei Cantoni 47 - dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità 130

- dell'infrastruttura ferroviaria 87a - sostegno alle scuole universitarie 63a Fondo - compensazione dell'assicurazione invalidità disp. trans.

- infrastruttura ferroviaria 87a, disp. trans. Fonti di finanziamento 46, 47 Foreste 77 Formazione 61a-68 Formazione - degli adolescenti 67 - dei fanciulli 67

- dei prezzi 96

- della volontà 34, 137 - delle opinioni 93, 137 - musicale

67a

- professionale

63

- spazio formativo svizzero 61a Forme di produzione 104 Foro 30 Forze della natura 86 Francese 4, 70 Friburgo 1 Funzioni protettive delle foreste 77 G Garanzia

- della proprietà 26 - della via giudiziaria 29 - federale alle costituzioni cantonali 51, 172

Garanzie

- cantonali

189

- federali

51-53

- procedurali

29

Gas naturale, imposte su 131 Generale, elezione del 168 Generazione d'entrata 196 n. 11 Generazioni future (Preambolo) Gestione - delle case da gioco 106 - finanziaria 126, 183 - delle strade nazionali 83 Ginevra 1 Giochi - di destrezza 106

Costituzione federale 78

101

- in denaro 106

- offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione 106 Giorno festivo 110, 196 n. 9 Giudici - al Tribunale federale, incompatibilità 144 - del Tribunale federale, elezione 168 - in merito alla privazione della libertà 31 - indipendenza dei 191c Giudici federali - durata del mandato 145 - elezione

168

- incompatibilità

144

Giudizio

- di un'autorità giudiziaria 29, 29a - di un tribunale superiore 32 Giura 1 Giurisdizione costituzionale - competenza del Tribunale federale 189 - non applicabile alle leggi federali 190 Giurisprudenza - del Tribunale federale 188-189 - in materia civile 122 - in materia penale 123 Glarona 1 Gravi turbamenti, ordinanze e decisioni per far fronte a 185 Grigioni 1, 70 Gruppi parlamentari - costituzione

154

- diritto di iniziativa 160 Guerra, prevenzione 58 I Immigrazione 121a, 197 n.11 Immunità 162 Impianti - consumo energetico di 89 - di trasporto in condotta 91 - in paludi 78 Impiego - abusivo di dati personali 13 - dell'esercito 58, 185 Importazione - di distillati 105

- di materiale bellico 107 - di organismi geneticamente modificati 197 n. 7

Imposizione fiscale - esclusione

134

- princìpi

127

Imposizione secondo la capacità economica 127 Imposta

- di consumo sui carburanti, supplemento sulla 86, 131

- preventiva 132, 134, 196 n. 16 - sul reddito 128, 129, 196 n. 13 - sul tabacco 112, 131 - sul valore aggiunto 130, 134, 196 n. 14 - sulla birra 131, 196 n. 15 - sulle automobili 131 Imposte - destinazione vincolata delle 85, 86, 112, 196 n. 3

- determinazione

128

- di consumo 131, 134 - dirette 128, 196 n. 13 - indirette 85, 86, 130-132, 196 n. 14 e 15 - princìpi

127

- regime fiscale 127 Imprescrittibilità 123b Imprese dominanti sul mercato 96 Impugnabilità di disdette abusive 109 Incompatibilità 144 Indebitamento freno all' 126 Indennità di espropriazione 26 Indigenti 108, 115 Indipendenza - del giudice 191c - del Paese (Preambolo), 2, 54, 173, 185 - della radio e della televisione 93 - giudiziaria

30

Industria alberghiera e della ristorazione 196 n. 7 Infecondità 119 Infermità mentale 136 Informazione - da parte del Consiglio federale 180 - dei Cantoni da parte della Confederazione 55

- della Confederazione da parte dei Cantoni 56

- tramite radio e televisione 93 Infortunio 41 Infrastruttura - dei trasporti 86

- ferroviaria 87a, 130 Ingegneria genetica 119, 120, 197 n. 7 Iniziativa - da parte di membri del Parlamento, gruppi, commissioni parlamentari e Cantoni 160

Della Confederazione Svizzera 79

101

- del Consiglio federale 181 - privata

41

- popolare 138, 139, 139b, 142 Iniziativa popolare - con controprogetto 139, 139b - in generale 136, 138-139, 142, 156, 173 Innocenza, presunzione di 32 Inquinamento fonico, protezione contro 196 n. 3 Insediamento 75 Insegnamento - istruzione scolastica di base 19 - religioso

15

- scientifico

20

Installazioni militari 60 Integrazione - degli invalidi 112, 112b - obiettivi sociali 41 Integrità 10, 11, 124 - sessuale

123c

Interdizione 136 Interesse, pubblico 5, 36 Interessi dei Cantoni 45, 54, 55 Internato a vita 123a Interventi su animali vivi 80 Intrattenimento 93 Invalidi, integrazione 112, 112b Invalidità 41 Istituti di formazione superiore 63 Istituto di previdenza 113 Istituzioni intercantonali 48 Istruzione - sussidi

66

- attestati di fine studi 95, 196 n. 5 - da parte di radio e televisione 93 - formazione

professionale 63

- formazione accademica 95, 196 n. 5 - formazione agricola 104 - formazione artistica e musicale 69 - formazione

musicale

67a

- militare

60

- obiettivi sociali 41 - educazione sportiva 68 - scolastica di base 19, 62 - scolastica

speciale

62

- perfezionamento

64a

Italiano 4, 70 J Jackpot 106

L Lavoratori, Lavoratrici 28, 110, 111, 112, 113, 114 Lavoro 8, 41, 110, 196 n. 9 Legami con gruppi d'interesse da parte dei parlamentari 161 Legge federale - determinante per il Tribunale federale 190

- dichiarata urgente 140, 141, 165 - emanata sotto forma di 163, 164 - referendum facoltativo 141, 141a - referendum obbligatorio 140 Leggi - federali 164, 165

- cantonali

37

- dichiarate

urgenti

165

- forma di atti 163 - contenuto

164

- uguaglianza giuridica 8 - esecuzione

182

Legislazione - cantonale

37

- militare

60

- nel campo del diritto civile 122 - nel campo del diritto penale 123 Libertà - artistica

21

- d'azione dei Cantoni 46 - d'informazione

16

- d'opinione

16

- dei

media

17

- della scienza 20

- della ricerca 118b - di associazione 23

- di coscienza 15

- di credo 15

- di domicilio 24

- di

movimento

10

- di riunione 22

- economica 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 n. 7

- in generale (Preambolo), 2 - personale

10

- privazione della 31 - sindacale 28, 110 Limite - del valore litigioso nell'ambito della protezione dei consumatori 97 - dell'attività dello Stato 5 Limiti dei diritti fondamentali 36 Lingue - Cantoni plurilingui 70 - comunità

linguistiche

70

Costituzione federale 80

101

- della procedura giudiziaria 31 - diritto delle 70

- discriminazione

8

- libertà

18

- minoranze linguistiche 70 - nazionali

4

- principio della territorialità 70 - ufficiali 70, 188 Locazione, contratti quadro 109 Lotterie Lucerna 1 Luoghi storici 78 M Maggioranza

- dei Cantoni 139, 139b, 142 - richiesta 139, 139b, 142 Maggioranze - nelle votazione nelle Camere 159 - nelle votazione popolari 142 Maggiore uscita 126 Malattia - lotta contro 118

- obiettivi sociali 41 - pericolo di trasmissione 119 Mammiferi 79 Mandati al Consiglio federale 171 Mantenimento dell'ordine pubblico 52, 58 Manutenzione - delle strade nazionali 83 Materiale bellico 107 Maternità 41 Maternità sostitutiva 119 Matrimonio 14, 38 Medicina - complementare

118a

- dei trapianti 119a - di famiglia 117a - ricerca sull'essere umano 118b - riproduttiva

119

Membri del Parlamento, diritto di iniziativa e di proposta 160 Menomazione 8 Mercato agricolo 104 Merci, traffico transfrontaliero di 133 Metrologia 125 Mezzi - di comunicazione sociale 93 - di trasporto 87

- disponibili

41

- giuridici delle organizzazioni dei consumatori 97

Militare, servizio 59 Milizia 58 Minacce 58, 102 Minareti 72 Minoranze linguistiche 70 Minorenni 123c Misure - di solidarietà dal settore agricolo 104 - educative

123

Misurazione 75a Mobilitazione - dell'esercito

173,

185

- di truppe 185 Modifica - della Costituzione 140 - del numero dei Cantoni 53 Modifiche - del suolo in paludi 78 - territoriali tra Cantoni 53 Modo di vita 8 Molteplicità delle specie 79 Moneta 99 Monumenti naturali 78 Munizioni 107 N Natura 73 Naturalizzazione - dei fanciulli apolidi 38 - permesso

38

- degli stranieri 38 - agevolata degli stranieri della terza generazione 38

Navigazione 87 Negoziati internazionali 55 Neodomiciliati 39 Neuchâtel 1 Neutralità 173, 185 NFTA (nuova ferrovia transalpina) 196 n. 3 Nidvaldo 1 Norme, di diritto 163, 164 Nullità di un'iniziativa 139, 156

Della Confederazione Svizzera 81

101

O Obbligatorietà generale 48a Obbligo (i) - di partecipazione 48a - dei Cantoni, disposizioni fondamentali 164

- di mantenere il segreto 169 Obiettivi sociali 41 Obvaldo 1 Occupazione del territorio 104 Offerta - cinematografica

71

- dei trasporti pubblici 81a - formazione

professionale 63

- giochi in denaro 106 Ognuno 6, 9 Oli minerali, imposte 131, 196 n. 3 Oneri - perequazione degli 135 ONU Adesione della Svizzera 197 n. 1 Oociti 119 Operazioni fondiarie e ipotecarie, tassazione 132 Opere - di protezione contro le forze della natura 86

- idrauliche

76

- pubbliche

81

Ordinamento

- economico

94

- finanziario 126-135, 196 n. 13-15 Ordinanze - a sé stanti 184

- a validità limitata nel tempo 184, 185 - emanate dal Consiglio federale 182 - emanate

dall'Assemblea federale 163, 173

- per far fronte a gravi turbamenti 185 Ordine - costituzionale

52

- internazionale

2

- interno di un Cantone 52 Orfanità 41 Organi dello Stato 5, 9 Organismi 118, 120, 197 n. 7 Organizzazione - dei Cantoni 48

- dei tribunali 122, 123 - del Tribunale federale 188 - dell'esercito

60

- dell'Amministrazione federale 178 - dell'Assemblea federale 148-155 - delle autorità federali, disposizioni fondamentali 164

Organizzazioni - dedite alla costruzione di abitazioni 108 - dei consumatori 97

- di sicurezza collettiva 140 - dominanti sul mercato 96 - internazionali

141

Origine 8, 38 Oro 99 P Pace

- del lavoro 28

- in generale (Preambolo), 58 - pace pubblica fra comunità religiose 72 Paesaggi 78 Paesaggio rurale 104 Paese - costruzione di abitazioni 108 - difesa

58

- indipendenza

2

- sicurezza 2, 57 Pagamenti diretti 104 Paludi 78 Pari opportunità 2 Partecipazione dei Cantoni al processo decisionale della Confederazione 45 Partiti - consultazione dei 147 - istituzione

137

Patrimonio genetico - di animali, piante e organismi 120 - umano

119

Patrimonio germinale - umano

119

- di animali 120 Patriziati 37 Pedofili 123c Pena di morte 10 Percorsi pedonali 88 Perdita della cittadinanza 38 Perdita di guadagno - in ambito militare 59 - in ambito di protezione civile 61 Perequazione finanziaria - in generale 46, 128, 135, 196 n. 16 - nel settore stradale 86

Costituzione federale 82

101

Pericoli

- dei giochi in denaro 106 Periodo di contribuzione nella previdenza professionale 196 n. 11 Persone - abili al lavoro, obiettivi sociali 41 - di cittadinanza svizzera 25, 59 - dipendenti

123c

Pesca 79 Pesci 79 Peso complessivo 196 n. 2 Petizioni 33 Petrolio, imposte su 131 Pianificazione del territorio 75 Pianificazioni dell'attività dello Stato 173 Piano - delle quote di abitazioni 75b - finanziario

183

Pigioni 109 Pilastri della previdenza 111-113 Pluralità - del Paese (Preambolo), 2 - culturale e linguistica 69 Plurilinguismo 70 Politica - congiunturale

100

- della proprietà 111 - economica

esterna

101

- energetica

89

- estera 54, 55, 166 - governativa

180

- in materia di entrate 100 - in materia di uscite 100 - monetaria 99, 100

- strutturale 103, 196 n. 7 Popolazione - protezione della 57, 58 - statistica

65

Popolo e Cantoni 136-142, 195 Popolo svizzero (Preambolo), 1 Popolo, approvazione del 51 Pornografia 123b Posizione sociale 8 Poste 92 Potere - di disporre dell'esercito 58 - supremo

148

Povertà nel mondo 54 Pratica musicale 67a Precipitazioni atmosferiche 76 Premi - d'assicurazione, tasse su 132 - riduzioni di 130 Preminenza del diritto federale 49 Prescrizioni - concernenti la formazione delle cure mediche di base 117a - concernenti la remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia 117a

- concernenti le professioni delle cure mediche di base 117a - in materia di ricerca sull'essere umano 118a

- sui giochi in denaro 106 Presidente della Confederazione 176 Presidenza - delle Camere 152

- del Consiglio federale 176 - del Consiglio nazionale 157 Prestazioni - complementari

112a

Prestazioni assicurative - dell'assicurazione per la maternità 116 - imposta su 132 Presunzione di innocenza 32 Pretese volte a ottenere prestazioni dello Stato 41 Preventivo 126, 167, 183 Previdenza - individuale

111

- invalidità

111

- istituto di 113

- pilastri

111-113

- professionale 111, 113, 196 n. 11 - vecchiaia, superstiti e invalidità 111 Prezzi, formazione dei 96 Principio - collegiale

177

- della legalità 5

- della proporzionalità 5, 36 - di

milizia

58

- dipartimentale

177

Privati 5 Privazione della libertà 31 Probabilità di successo 29 Procedura - civile

122

- della revisione della Costituzione federale 192-195

- di consultazione 147 - diritto alla gratuità 29

Della Confederazione Svizzera 83

101

- garanzie

29

- giudiziaria 30, 97, 123 - penale

32

Processo decisionale della Confederazione 45 Procreazione assistita 119 Produzione - agricola 104, 104a - cinematografica

71

- energetica

76

- di derrate alimentari 104a - forme di 104 Professioni - in generale 95, 196 n. 5 - promozione delle 103, 196 n. 7 - scelta delle 27 Progetto - elaborato 139b Progressione a freddo 128 Promozione - dell'accesso alla proprietà 108 - della costruzione d'abitazioni 108 - professionale

63a

- dell'infanzia e della gioventù 67 Proporzionalità, principio della 5, 36 Proposta - generica

140

- diritto di 160 Proprietà 26 Proprietà fondiaria rurale 104 Prosperità 2 Protezione - civile

61

- dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica 119, 120 - dall'arbitrio

9

- dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato 25

- degli animali 80

- dei lavoratori e delle lavoratrici 110 - dei fanciulli 11, 123b, 123c - del paesaggio 78, 86 - dell'ambiente, costi 74 - dell'economia indigena 101 - della dignità umana, della personalità e della famiglia 119

- della natura 78

- della salute 118

- delle acque 76, 78 - delle foreste 77

- delle

paludi 78

- delle risorse idriche 76 - di persone e beni 61 - giuridica nell'amministrazione 177 - servizio

di 61

Protrazione dei rapporti di locazione 109 Prova del bisogno nell'industria alberghiera e della ristorazione 196 n. 7 Provvedimenti, efficacia dei 170 Pubblicità - dell'udienza

30

- della pronuncia della sentenza 30 Punizione, crudele, inumana o degradante 10, 25

Q Quanto espresso nelle Camere 162 Quorum 159 Quota - delle abitazioni secondarie 75b Quota cantonale - del prodotto della tassa sul traffico pesante 85, 196 n. 2

- del prodotto delle imposte federali dirette 128

- di partecipazione all'imposta preventiva 196 n. 16

R Radiazioni ionizzanti 118 Radio 17, 93 Raffreddamento, acque per 76 Rami economici 103, 196 n. 7 Rapporti - di lavoro 28

- di locazione 109 Rapporto - del Consiglio federale all'Assemblea federale 187

- sulla gestione del Consiglio federale 187 Rappresentanza della Svizzera nei confronti dell'estero 184 Ratifica 184 Razionalizzazione edilizia 108 Razza 8 Realizzazione - di opere pubbliche 81 - delle strade nazionali 83 Reati sessuali 123b, 123c Reclamo contro i trattati intercantonali 172, 186 Reddito contadino 104 Referendum

Costituzione federale 84

101

- facoltativo 141, 141a - in generale 136

- maggioranze richieste 142 - obbligatorio 140, 141a Regalie cantonali 94 Regioni - di montagna 50, 85

- economicamente minacciate 103, 196 n.

7

- periferiche

85

Registro fondiario 197 n. 9 Registri ufficiali 65 Reintegrazione della cittadinanza 38 Relazioni - con l'estero 54, 166 - tra Confederazione e Cantoni 44-49, 172, 186

Religione 15 Rendite 112, 196 n. 14 Responsabilità - dello Stato 146

- in generale (Preambolo), 6 - privata

41

Restrizione della proprietà 26 Rete di strade nazionali 83 Reti - elettroniche di telecomunicazione, giochi 106

- di percorsi pedonali 88 Retribuzioni 95 Rettificazione di distillati 105 Rettifiche di confine tra Cantoni 53 Revisione - della Costituzione federale 140, 141a 192-195

- delle costituzioni cantonali 51 Revisione parziale della Costituzione federale

- iniziativa sulla 139 - procedura

194

- referendum obbligatorio 140 Revisione totale della Costituzione federale - iniziativa sulla 138 - procedura 156, 193

- referendum obbligatorio 140 Ribassi per stabilizzare la congiuntura 100 Ricerca - agricola

104

- biologica e medica sulle persone 118a - centri di 64

- competenza della Confederazione 64 - libertà della ricerca 20 - nella medicina riproduttiva 119 - sull'essere

umano

118b

Riconoscimento di attestati di fine studi 95, 196 n. 5 Ricorsi - al Consiglio federale 187 - in materia di programmi 93 Riduzione - del prezzo della costruzione d'abitazioni 108

- dei costi abitativi 108 - di premi 130 Rielezione - dei presidenti delle Camere 152 - del presidente della Confederazione 176 - in caso di revisione totale della Costituzione 193

Rifugiati 25 Rimorchi 196 n. 2, cifra II Rincaro - adattamento di importi al 159 - adeguamento delle imposte al 128 - provvedimenti contro il 100 Rinnovo - di leggi dichiarate urgenti 165 - integrale del Consiglio nazionale 149 Rinvio forzato 25 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 3, 54-135 Riserve - in oro 99

- monetarie

99

- Risorse idriche, protezione 78 Risorse - perequazione finanziaria delle 135 Rispetto - del diritto federale 49, 186 - in generale (Preambolo) - reciproco tra Confederazione e Cantoni 44

Romancio 4, 70 S Salario 8 Salute 41, 118-119a San Gallo 1 Sciaffusa 1 Sciopero 28 Scommesse sportive 106 Scopo 2

Della Confederazione Svizzera 85

101

Scuola 62

- di sport 68

- universitaria

63a

Sedute, pubblicità delle 158 Segreto redazionale 17 Semicantoni 1, 142, 150 Sentenza - delle autorità giudiziarie federali 182 - di un tribunale superiore 32 - diritto di far esaminare la 32 - passata in giudicato 32 121 - pronuncia della 30

- pubblicità

30

Sentieri 88 Separazione dei diversi modi di traffico 86 Serrata 28 Servizi del Parlamento 155 Servizi - finanziari

98

- postali e di telecomunicazione 92 - vitali

102

Servizio

- attivo 173, 185

- civile sostitutivo 40, 59 - di collocamento 110 - di protezione 61

- militare 40, 59 Sessioni 151 Sesso 8 Settore - agricolo, misure di solidarietà 104 - creditizio

100

- locativo

109

- monetario

99

- scolastico

62

Sfera privata 13 , doppio 139b Sicurezza - alimentare

104a

- dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente 120

- economica

94

- esterna

185

- in generale 2, 57, 121, 173, 185 - interna 52, 57, 58, 173, 185 - sociale 41, 110-117 Singoli atti 173 Sistema - bicamerale

148

- proporzionale

149

Siti caratteristici 78 Situazione economica 126 Situazioni

- di bisogno 12

- di emergenza 61

- di penuria 102 Soggiorno 121, 121a Società - anonime svizzere quotate in borsa 95 - in generale 6

- statistica

65

Soletta 1 Solidarietà (Preambolo) Sorveglianza, sulle case da gioco 106 Sostanze ausiliarie 104 Sostegno - agli indigenti 115

- agli Svizzeri all'estero 40 - ai congiunti di chi perisce prestando servizio civile 59, 61 - ai congiunti di chi perisce prestando servizio militare 59

- tra Confederazione e Cantoni 44 Sostentamento 41 Sovranità dei Cantoni 3 Spazi vitali 78 Spazio - economico

95

- formativo svizzero 61a Specie - animali 120, 197 n. 7 - minacciate

78

- vegetali 120, 197 n. 7 Spese - connesse ai trasporti terrestri 85 - connesse al traffico pesante 85 - connesse al traffico stradale 85, 196 n. 2 - connesse alla circolazione stradale 86 - per strade aperte a veicoli a motore 86 - per strade nazionali 83 Sport 68, 106 Stabilizzazione congiunturale 100 Stampa 17, 93 Statistica 65 Stato - attività dello 173, 180 - di diritto 5

- in rapporto alla Chiesa 72 - in rapporto alla Società 6 - maggiore del Consiglio federale 179 - responsabilità dello 146 Strade - di circonvallazione 84, 196 n. 1 - di transito 82

Costituzione federale 86

101

- nazionali

83

- principali

86

- pubbliche

82

Stranieri 121, 121a - naturalizzazione 38
Stupefacenti 118
Suolo 75, 75a Supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti 86, 131 Sussidiarietà 5a Sussidi - disposizioni in materia di 159 - svantaggi

8

- a studenti di scuole universitarie 66 Sviluppo - dei fanciulli e degli adolescenti 11 - sostenibile

73

Svitto 1 Svizzeri all'estero 40 T Tabacco, imposta sul 112, 131 Talenti musicali 67a Tariffe dei servizi postali e di telecomunicazione 92 Tassa

- d'esenzione al servizio militare o civile 59

- di bollo 132, 134 - per l'utilizzazione delle strade 82 - sul traffico pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3 - sulle case da gioco 106 - sulle strade nazionali 86, cifra II Tasse su premi d'assicurazione 132 Tedesco 4, 70 Telecomunicazioni 13, 92 Telediffusione 17 Televisione 17, 93 - Tenore di vita abituale 113 - Termine d'attesa 39 Territorio - dei Cantoni 53

- statistica

65

Ticino 1, 70 Titoli 132 Tortura 10, 25 Traffico - combinato 84, 86, 196 n. 1 - competenze della Confederazione 82-88, 196 n. 2

- di transito 84, 196 n. 1 - internazionale

86

- pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3 - transfrontaliero di merci 133 - tasse sul 82, 85, 86 Transito - alpino 84, 196 n. 1 - di materiale bellico 107 - Trapianti

119a

- Trasmissione di malattie 118, 119 Trasporto - aziende di 76

- costi del 81a - di animali 80

- di energia 91

- di merci 84, 81a - di veicoli a motore accompagnati 86 - in condotta 91

- merci di transito 84, 196 n. 1 - mezzi di 87

- offerta del 81a - pubblico

81a

- per ferrovia 81a - spese connesse ai trasporti terrestri 85 - su strada 81a Trattamento, crudele, inumano o degradante 10, 25 Trattati

- tra Cantoni 48, 48a, 172, 186, 189 - tra Cantoni ed estero 56, 172, 186 Trattati internazionali - competenza del Consiglio federale 184 - competenza dell'Assemblea federale 166 - consultazione

147

- diritto determinante 190 - referendum facoltativo 141, 141a - referendum obbligatorio 140, 141a - violazione di 189 Trattative di conciliazione 28 Tribunale - competente

30

- del domicilio 30 Tribunale federale - amministrazione

del 188

- come istanza unica 32 - Corte penale 191a - in generale 188-191 - organizzazione

188

- possibilità di adirlo 191 Tribunali - d'eccezione

30

- organizzazione 122, 123

Della Confederazione Svizzera 87

101

Tributi

- disposizioni fondamentali in materia di 164

- supplementi per stabilizzare la congiuntura 100

- alternativa al servizio militare e al servizio sostitutivo (tassa d'esenzione) 59

- utilizzazione delle strade nazionali 86, cifra II

- traffico pesante, 196 n. 2 - imposte

127-134

- utilizzazione delle acque 76 Truppe, mobilitazione in casi urgenti 185 Turgovia 1 Turismo Tutela - degli interessi 28

- degli interessi del Paese 184 - degli interessi dell'economia nazionale 94, 101

- dei consumatori 97 - dei diritti 2, 29

- dell'approvvigionamento della

popolazione

- dell'indipendenza della Svizzera 173 - dell'ordine

costituzionale dei Cantoni 52 - della buona fede 9

- della famiglia 116, 119 - della fauna e della flora 78 - della salute 118, 119 - della dignità umana 118b, 119 - della libertà 2

- della neutralità della Svizzera 173 - della personalità 119 - della sicurezza esterna 173, 185 - della sicurezza interna 173, 185 U Uccelli 79 Uccisione di animali 80 Udienza 30 Uguaglianza giuridica 8, 109 Unificazione del diritto 141 Unità - abitative 75b - della forma 139, 194 - della materia 139, 194 - disciplinamento unitario 42 - in generale (Preambolo) Uri 1 Uscite - dalla Svizzera 24, 121 - in generale 126, 167 - maggioranza richiesta per 159 Utenti - dei trasporti pubblici 81a Utilità pubblica, - enti e organizzazioni dedite alla costruzione d'abitazioni a scopi di 108

- utili netti dei giochi utilizzati per scopi di 106

Utilizzazione delle strade 85, 86, 196 n. 2, cifra II V Validità delle iniziative popolari 156, 173 Vallese 1 Valore litigioso 97 Varietà genetica 120 Vaud 1 Vedovanza 41 Veicoli - a motore 82-86, cifra II - articolati 196 n. 2 - consumo energetico di 89 Vendita di distillati 105 Verifica dell'efficacia 170 Vestiario dell'esercito 60 Via giudiziaria 29a Viabilità delle strade nazionali 83 Vigilanza - sull'amministrazione federale 187 - sulle scuole 62 Vincite 132 Violazione dei diritti - Controversie di competenza del Tribunale federale 189

Vita

- diritto alla 10

- familiare

13

- privata

13

Vittime Volontà, formazione della 34, 137 Votazioni federali 136 - referendum facoltativo 141, 141a - referendum obbligatorio 140, 141a - su iniziative 138, 139, 139b - su leggi dichiarate urgenti 165 Voto - di Cantone 142

- espressione fedele del 34

Costituzione federale 88

101

Z Zugo, Zurigo 1

Della Confederazione Svizzera 89

101

Indic11e

...............................................................................................Preambolo Titolo primo: Disposizioni generali Confederazione Svizzera .............................................................. Art. 1 Scopo ............................................................................................ Art. 2 Federalismo .................................................................................. Art. 3 Lingue nazionali ........................................................................... Art. 4 Stato di diritto ............................................................................... Art. 5 Sussidiarietà ................................................................................ Art. 5a Responsabilità individuale e sociale ............................................. Art. 6 Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali Capitolo 1: Diritti fondamentali Dignità umana ............................................................................... Art. 7 Uguaglianza giuridica ................................................................... Art. 8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede .......................... Art. 9 Diritto alla vita e alla libertà personale ....................................... Art. 10 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti ................................. Art. 11 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno ..................................... Art. 12 Protezione della sfera privata ...................................................... Art. 13 Diritto al matrimonio e alla famiglia ........................................... Art. 14 Libertà di credo e di coscienza .................................................... Art. 15 Libertà d'opinione e d'informazione .......................................... Art. 16 Libertà dei media ........................................................................ Art. 17 Libertà di lingua .......................................................................... Art. 18 Diritto all'istruzione scolastica di base ....................................... Art. 19 Libertà della scienza ................................................................... Art. 20 Libertà artistica ........................................................................... Art. 21 Libertà di riunione ...................................................................... Art. 22 Libertà d'associazione ................................................................ Art. 23 Libertà di domicilio .................................................................... Art. 24 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato ......................................................................................... Art. 25 Garanzia della proprietà .............................................................. Art. 26 Libertà economica ...................................................................... Art. 27 Libertà sindacale ......................................................................... Art. 28

Costituzione federale 90

101

Garanzie procedurali generali ...................................................... Art. 29 Garanzia della via giudiziaria .................................................... Art. 29a Procedura giudiziaria ................................................................... Art. 30 Privazione della libertà ................................................................ Art. 31 Procedura penale .......................................................................... Art. 32 Diritto di petizione ....................................................................... Art. 33 Diritti politici ............................................................................... Art. 34 Attuazione dei diritti fondamentali .............................................. Art. 35 Limiti dei diritti fondamentali ...................................................... Art. 36 Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici Diritti di cittadinanza ................................................................... Art. 37 Acquisizione e perdita della cittadinanza ..................................... Art. 38 Esercizio dei diritti politici .......................................................... Art. 39 Svizzeri all'estero ........................................................................ Art. 40 Capitolo 3: Obiettivi sociali ..................................................................................................... Art. 41 Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni Compiti della Confederazione ..................................................... Art. 42 Compiti dei Cantoni ..................................................................... Art. 43 Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali ........................................................................................ Art. 43a Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni Principi ........................................................................................ Art. 44 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione ............................................................................ Art. 45 Attuazione e esecuzione del diritto federale ................................ Art. 46 Autonomia dei Cantoni ................................................................ Art. 47 Trattati intercantonali................................................................... Art. 48 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione .................. Art. 48a Preminenza e rispetto del diritto federale .................................... Art. 49 Sezione 3: Comuni ..................................................................................................... Art. 50

Della Confederazione Svizzera 91

101

Sezione 4: Garanzie federali Costituzioni cantonali ................................................................. Art. 51 Ordine costituzionale .................................................................. Art. 52 Esistenza e territorio dei Cantoni ................................................ Art. 53 Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l'estero Affari esteri ................................................................................. Art. 54 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera ........ Art. 55 Relazioni dei Cantoni con l'estero .............................................. Art. 56 Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile Sicurezza ..................................................................................... Art. 57 Esercito ....................................................................................... Art. 58 Servizio militare e servizio sostitutivo ........................................ Art. 59 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito ................................................................................ Art. 60 Protezione civile ......................................................................... Art. 61 Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura Spazio formativo svizzero......................................................... Art. 61a Scuola ......................................................................................... Art. 62 Formazione professionale ........................................................... Art. 63 Scuole universitarie .................................................................. Art. 63a Ricerca ........................................................................................ Art. 64 Perfezionamento ....................................................................... Art. 64a Statistica ..................................................................................... Art. 65 Sussidi all'istruzione ................................................................... Art. 66 Promozione dell'infanzia e della gioventù .................................. Art. 67 Formazione musicale ............................................................... Art. 67a Sport ........................................................................................... Art. 68 Cultura ........................................................................................ Art. 69 Lingue ......................................................................................... Art. 70 Cinematografia ........................................................................... Art. 71 Chiesa e Stato ............................................................................. Art. 72 Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio Sviluppo sostenibile .................................................................... Art. 73 Protezione dell'ambiente ............................................................ Art. 74 Pianificazione del territorio ......................................................... Art. 75 Misurazione .............................................................................. Art. 75a

Costituzione federale 92

101

Abitazioni secondarie ............................................................... Art. 75b Acque ........................................................................................... Art. 76 Foreste ......................................................................................... Art. 77 Protezione della natura e del paesaggio ....................................... Art. 78 Pesca e caccia .............................................................................. Art. 79 Protezione degli animali .............................................................. Art. 80 Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti Opere pubbliche ........................................................................... Art. 81 Trasporti pubblici ..................................................................... Art. 81a Circolazione stradale ................................................................... Art. 82 Strade nazionali ........................................................................... Art. 83 Transito alpino ............................................................................. Art. 84 Tassa sul traffico pesante ............................................................. Art. 85 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico ......... Art. 86 Ferrovie e altri mezzi di trasporto ................................................ Art. 87 Infrastruttura ferroviaria ........................................................... Art. 87a Sentieri e percorsi pedonali .......................................................... Art. 88 Sezione 6: Energia e comunicazioni Politica energetica ........................................................................ Art. 89 Energia nucleare .......................................................................... Art. 90 Trasporto di energia ..................................................................... Art. 91 Poste e telecomunicazioni ............................................................ Art. 92 Radiotelevisione .......................................................................... Art. 93 Sezione 7: Economia Principi dell'ordinamento economico .......................................... Art. 94 Attività economica privata ........................................................... Art. 95 Politica di concorrenza ................................................................ Art. 96 Protezione dei consumatori .......................................................... Art. 97 Banche e assicurazioni ................................................................. Art. 98 Politica monetaria ........................................................................ Art. 99 Politica congiunturale ................................................................ Art. 100 Politica economica esterna ......................................................... Art. 101 Approvvigionamento del Paese ................................................. Art. 102 Politica strutturale ...................................................................... Art. 103 Agricoltura ................................................................................. Art. 104 Sicurezza alimentare ................................................................ Art. 104a Alcol .......................................................................................... Art. 105

Della Confederazione Svizzera 93

101

Giochi in denaro ....................................................................... Art. 106 Armi e materiale bellico ........................................................... Art. 107 Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà ............................................................................. Art. 108 Settore locativo ......................................................................... Art. 109 Lavoro ....................................................................................... Art. 110 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità ............................. Art. 111 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità ......................... Art. 112 Prestazioni complementari ...................................................... Art. 112a Promozione dell'integrazione degli invalidi ........................... Art. 112b Aiuto agli anziani e ai disabili ................................................. Art. 112c Previdenza professionale .......................................................... Art. 113 Assicurazione contro la disoccupazione ................................... Art. 114 Assistenza agli indigenti ........................................................... Art. 115 Assegni familiari e assicurazione per la maternità .................... Art. 116 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni ........................ Art. 117 Cure mediche di base ............................................................. Art. 117a Protezione della salute .............................................................. Art. 118 Medicina complementare ........................................................ Art. 118a Ricerca sull'essere umano ...................................................... Art. 118b Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano ....................................................................................... Art. 119 Medicina dei trapianti ............................................................. Art. 119a Ingegneria genetica in ambito non umano ................................ Art. 120 Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri Legislazione sugli stranieri e sull'asilo ..................................... Art. 121 Regolazione dell'immigrazione .............................................. Art. 121a Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia Diritto civile .............................................................................. Art. 122 Diritto penale ............................................................................ Art. 123 ................................................................................................ Art. 123a Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli
autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi .................................................................... Art. 123b Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli
o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento ...... Art. 123c Aiuto alle vittime di reati .......................................................... Art. 124

Costituzione federale 94

101

Metrologia ................................................................................. Art. 125 Capitolo 3: Ordinamento finanziario Gestione finanziaria ................................................................... Art. 126 Principi dell'imposizione fiscale................................................ Art. 127 Imposte dirette ........................................................................... Art. 128 Armonizzazione fiscale ............................................................. Art. 129 Imposta sul valore aggiunto ....................................................... Art. 130 Imposte speciali di consumo ...................................................... Art. 131 Tassa di bollo e imposta preventiva ........................................... Art. 132 Dazi ........................................................................................... Art. 133 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale ................... Art. 134 Perequazione finanziaria e degli oneri ....................................... Art. 135 Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali Diritti politici ............................................................................. Art. 136 Partiti ......................................................................................... Art. 137 Capitolo 2: Iniziativa e referendum Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale ................................................................. Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale ................................................................. Art. 139 Abrogato .................................................................................. Art. 139a Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul
relativo controprogetto ............................................................. Art. 139b Referendum obbligatorio ........................................................... Art. 140 Referendum facoltativo ............................................................. Art. 141 Attuazione dei trattati internazionali ........................................ Art. 141a Maggioranze richieste ................................................................ Art. 142 Titolo quinto: Autorità federali Capitolo 1: Disposizioni generali Eleggibilità ................................................................................ Art. 143 Incompatibilità ........................................................................... Art. 144 Durata del mandato .................................................................... Art. 145 Responsabilità dello Stato .......................................................... Art. 146 Procedura di consultazione ........................................................ Art. 147

Della Confederazione Svizzera 95

101

Capitolo 2: Assemblea federale Sezione 1: Organizzazione Statuto ....................................................................................... Art. 148 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale .................. Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati ................. Art. 150 Sessioni ..................................................................................... Art. 151 Presidenza ................................................................................. Art. 152 Commissioni parlamentari ........................................................ Art. 153 Gruppi parlamentari .................................................................. Art. 154 Servizi del Parlamento .............................................................. Art. 155 Sezione 2: Procedura Deliberazione separata .............................................................. Art. 156 Deliberazione in comune .......................................................... Art. 157 Pubblicità delle sedute .............................................................. Art. 158 Quorum e maggioranza richiesta .............................................. Art. 159 Diritto di iniziativa e di proposta .............................................. Art. 160 Divieto di ricevere istruzioni .................................................... Art. 161 Immunità ................................................................................... Art. 162 Sezione 3: Competenze Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale .................... Art. 163 Legislazione .............................................................................. Art. 164 Legislazione d'urgenza ............................................................. Art. 165 Relazioni con l'estero e trattati internazionali ........................... Art. 166 Finanze ..................................................................................... Art. 167 Elezioni ..................................................................................... Art. 168 Alta vigilanza ............................................................................ Art. 169 Verifica dell'efficacia ............................................................... Art. 170 Mandati al Consiglio federale ................................................... Art. 171 Relazioni tra Confederazione e Cantoni ................................... Art. 172 Altri compiti e attribuzioni........................................................ Art. 173 Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale Sezione 1: Organizzazione e procedura Consiglio federale ..................................................................... Art. 174 Composizione e elezione .......................................................... Art. 175 Presidenza ................................................................................. Art. 176

Costituzione federale 96

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Principio collegiale e dipartimentale ......................................... Art. 177 Amministrazione federale .......................................................... Art. 178 Cancelleria federale ................................................................... Art. 179 Sezione 2: Competenze Politica governativa ................................................................... Art. 180 Diritto di iniziativa ..................................................................... Art. 181 Competenze normative ed esecuzione ....................................... Art. 182 Finanze ...................................................................................... Art. 183 Relazioni con l'estero ................................................................ Art. 184 Sicurezza esterna e interna ......................................................... Art. 185 Relazioni tra Confederazione e Cantoni .................................... Art. 186 Altri compiti e attribuzioni ........................................................ Art. 187 Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie Statuto del Tribunale federale .................................................... Art. 188 Competenze del Tribunale federale ........................................... Art. 189 Diritto determinante ................................................................... Art. 190 Possibilità di adire il Tribunale federale .................................... Art. 191 Altre autorità giudiziarie della Confederazione ....................... Art. 191a Autorità giudiziarie dei Cantoni............................................... Art. 191b
Indipendenza del giudice ......................................................... Art. 191c Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie Capitolo 1: Revisione Principio .................................................................................... Art. 192 Revisione totale ......................................................................... Art. 193 Revisione parziale ...................................................................... Art. 194 Entrata in vigore ........................................................................ Art. 195 Capitolo 2: Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale .............. Art. 196 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 .................................... Art. 197 Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998