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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) del 24 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 116 capoversi 2 e 4 della Costituzione federale1;
visti il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 20 novembre 19982, nonché il rapporto complementare dell'8 settembre 20043; visti i pareri del Consiglio federale del 28 giugno 20004 e del 10 novembre 20045, decreta: Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 2

Definizione e scopo degli assegni familiari Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.


Art. 3

Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni 1

Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapaRU 2008 131

1 RS

101

2 FF

1999 2759

3 FF

2004 6103

4 FF

2000 4167

5 FF

2004 6159

6 RS

830.1

836.2

Assegni familiari

2

836.2

cità al guadagno (art. 7 LPGA7), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età; b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

2

Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. 3 L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto.


Art. 4

Persone che danno diritto agli assegni familiari 1

Danno diritto agli assegni familiari: a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile8;

b. i

figliastri;

c. gli

affiliati;

d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.


Art. 5

Importo e adeguamento degli assegni familiari 1

L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.

2

L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

3

Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.

7 RS

830.1

8 RS

210

Legge federale

3

836.2


Art. 6

Divieto di cumulare gli assegni Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento della differenza di cui all'articolo 7 capoverso 2.


Art. 7

Concorso di diritti

1

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: a. la persona che esercita un'attività lucrativa; b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;

e.9 la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f.10 la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2

Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone.11

Art. 8

Assegni familiari e contributi di mantenimento Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.


Art. 9

Versamento a terzi

1

Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA12, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2

Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

10 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

12 RS

830.1

Assegni familiari

4

836.2


Art. 10

Esclusione dell'esecuzione forzata Gli assegni familiari non sottostanno all'esecuzione forzata.

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola13

Art. 11

Assoggettamento

1

Sottostanno alla presente legge: a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); e

b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'articolo 6 LAVS;

c.15 le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

2

È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.


Art. 12

Ordinamento applicabile 1

Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.16 2 I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.17 3 I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

14 RS

831.10

15 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Legge federale

5

836.2


Art. 13

Diritto agli assegni familiari 1

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2

Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2bis

Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l'estinzione del diritto.18 3 Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

4

Il Consiglio federale disciplina: a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;


b.19 la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e un'attività lucrativa dipendente.Art. 14
Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate

Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari: a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni; b. cantonali; c. gestite dalle casse di compensazione AVS.


Art. 15

Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari 1

Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: a. fissare e versare gli assegni familiari; 18 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Assegni familiari

6

836.2

b. fissare e riscuotere i contributi; c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione.

2

Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.

3

Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.


Art. 16

Finanziamento

1

I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.

2

I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS.

3

I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.20 4 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.21


Art. 17

Competenze dei Cantoni 1

I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS.

2

Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare:

a. l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;

b. l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1;

c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; d. la revoca del riconoscimento; e. la fusione e lo scioglimento delle casse; f.

i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; g. le condizioni per il cambiamento di cassa; 20 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Legge federale

7

836.2

h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;

i.

la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; j.

il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; k. l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse; l.

l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.

Sezione 2: Persone che esercitano un'attività agricola

Art. 18

I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 195222 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Sezione 3: Persone prive di attività lucrativa

Art. 19

Diritto agli assegni familiari 1

Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

1bis

Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.23 2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI.


Art. 20

Finanziamento

1

Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

22 RS

836.1

23 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Assegni familiari

8

836.2

2

I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS24.


Art. 21

Competenze dei Cantoni Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento.

Capitolo 3a:25 Registro degli assegni familiari
a Scopo

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di: a. prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6; b. creare trasparenza sugli assegni familiari versati; c. assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge; d. informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rilevazioni statistiche.

b Accesso ai dati

1

Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo.

2

Sono accessibili al pubblico le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio. Per la consultazione vanno indicati il numero d'assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

c Obbligo di notifica

I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari: a. le casse di compensazione, per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14; b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 198226 sull'assicurazione contro la disoccupazione; 24 RS

831.10

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

26 RS

837.0

Legge federale

9

836.2

c. le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 195227 sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195928 su l'assicurazione per l'invalidità; d. i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

d Finanziamento

Il registro degli assegni familiari è finanziato dalla Confederazione.

e Disposizioni d'esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 21c. Le disposizioni d'esecuzione regolano in particolare: a. i dati da registrare e il loro trattamento; b. l'accesso ai dati; c. le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati; d. la durata di conservazione dei dati.

Capitolo 4: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22

Particolarità del contenzioso In deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA29, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.


Art. 23

Disposizioni penali

Gli articoli 87-91 LAVS30 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni.

27 RS

836.1

28 RS

831.20

29 RS

830.1

30 RS

831.10

Assegni familiari

10

836.2

Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo

Art. 24

1 Alle persone designate nell'articolo 2 del Regolamento CEE n. 1408/7131 e per quanto concerne le prestazioni previste nell'articolo 4 di tale regolamento, nella misura in cui rientrino nel campo d'applicazione della presente legge, sono pure applicabili: a.32 l'Accordo del 21 giugno 199933 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200434 e del 27 maggio 200835 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti n.

1408/71 e n. 574/7236 nelle loro versioni rivedute; b. la Convenzione del 4 gennaio 196037 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, nella versione dell'Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, il suo Allegato K con la rispettiva appendice 2, nonché i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. CE 574/72 nelle loro versioni rivedute.

2

Nella presente legge, l'espressione «Stati membri della Comunità europea» indica gli Stati cui si applica l'Accordo menzionato nel capoverso 1 lettera a.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 25

Applicabilità della legislazione sull'AVS Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA38, si applicano per analogia: a. al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS39); 31 R (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nell'ultima versione vigente dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), rispettivamente della Conv. AELS riveduta (RS 0.632.31).

32 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 10 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411; FF 2008 1823).

33 RS

0.142.112.681 34 RU

2006 995

35 RS

0.142.112.681.1 36 R (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Acc. AELS riveduto.

37 RS

0.632.31

38 RS

830.1

39 RS

831.10

Legge federale

11

836.2

b. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); c. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); d. alla compensazione (art. 20 LAVS); e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi; f.40 al numero d'assicurato AVS (art. 50c LAVS); g.41 all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (art. 50d LAVS).


Art. 26

Prescrizioni dei Cantoni 1

I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 17.

2

Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.

3

Le disposizioni cantonali d'esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.


Art. 27

Disposizioni d'esecuzione 1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per un'applicazione uniforme.

2

Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA42, il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.


Art. 28

Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

a43 Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010 1

Per la notifica all'Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all'articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all'entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2

Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all'Ufficio centrale di compensazione.

40 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

41 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

42 RS

830.1

43 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

Assegni familiari

12

836.2

b44 Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari entro l'entrata in vigore della presente modifica.


Art. 29

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

3

Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200945 Art. 17 e 26 cpv. 3: 1° marzo 2007 44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3973; FF 2009 5193 5211).

45 DCF del 31 ott. 2007.

Legge federale

13

836.2

Allegato

(art. 28)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...46 46 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 131.

Assegni familiari

14

836.2