01.04.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2019 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
01.06.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2016
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01.06.2014 - 31.03.2015
01.06.2013 - 31.05.2014
15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.06.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.05.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.05.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

del 22 maggio 2002 (Stato 1° aprile 2015) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr);
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in applicazione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in applicazione del Protocollo del 27 maggio 20085 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 20016 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),8 ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto (art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS) La presente ordinanza disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

RU 2002 1741 1

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS

142.20

3 RS

0.142.112.681 4 RU

2006 995

5 RS

0.142.112.681.1 6 RU

2003 2685

7 RS

0.632.31

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

142.203

Migrazione

2

142.203


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (cittadini della UE9)10 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini dell'AELS)11.12 2

Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

3

Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dell'UE o dell'AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell'UE o dell'AELS.13


Art. 3


14

Deroghe al campo d'applicazione 1

La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 dell'ordinanza del 24 ottobre 200715 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

2

…16

3

Le disposizioni sui contingenti massimi, sulla priorità dei lavoratori indigeni e sul controllo delle condizioni salariali e lavorative del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania non si applicano ai cittadini di Bulgaria e Romania il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.17 4 …18

9

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Se non indicato altrimenti, tutti i 27 Stati membri al momento della firma del Prot. del 27 mag. 2008 relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.

11 Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell'Acc. di emendamento della Conv. AELS.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

15 RS

142.201

16 Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 2391).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

O sull'introduzione della libera circolazione delle persone 3

142.203

Sezione 2: Tipi di permessi e carte di soggiorno19

Art. 4

Permesso di soggiorno di breve durata20 UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)21 1

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.

2

Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.22 3 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria23 e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.24 3bis Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini di Bulgaria e Romania25 vale entro l'insieme delle zone di frontiera26 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea fuori della zona di frontiera.27 4

I cittadini degli Stati membri dell'UE menzionati al capoverso 3 e dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.28 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

20 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

23 Stati membri al momento della firma del Prot. del 26.8.2004 relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone Bulgaria e Romania.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

25 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

Migrazione

4

142.203


Art. 5


29

Permesso di domicilio UE/AELS Ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato in virtù dell'articolo 34 LStr e gli articoli 60-63 della OASA30, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.


Art. 6


31

Carte di soggiorno32

1

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l'articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.

2

La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio UE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni.

Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all'autorità competente.

3

Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71-72 OASA33.34 Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7


35

Procedura di rilascio del visto (art. 1 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS) Per i familiari di cittadini dell'UE o dell'AELS e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 22 ottobre 200836 concernente l'entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

30 RS

142.201

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

33 RS

142.201

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

36 RS

142.204

O sull'introduzione della libera circolazione delle persone 5

142.203


Art. 8


37

Assicurazione del permesso (art. 1 par. 1 e 27 par. 2 dell'Allegato I in combinato disposto con l'art. 10 par. 2b, 4 e 4c dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone) Per l'entrata in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che necessita di un permesso di dimora UE/AELS, i cittadini di Bulgaria e Romania possono chiedere l'assicurazione del permesso (art. 5 OASA38).


Art. 9

Procedure di notificazione e di permesso39 (all. I art. 2 par. 4 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)40

1

Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10-15 LStr e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA41.42 1bis In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all'articolo 6 della legge dell'8 ottobre 199943 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 200344 sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l'attività.45 1ter L'articolo 6 capoverso 4 della legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1bis primo periodo OLCP).46 2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l'articolo 5 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200647.48 37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

38 RS

142.201

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

41 RS

142.201

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

43 RS

823.20

44 RS

823.201

45 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

47 RS

142.513

48 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

Migrazione

6

142.203

3

I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità competente nel luogo di lavoro.

4

I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 4: Dimora con attività lucrativa49

Art. 10


50

Computo sui contingenti massimi (art. 10 par. 4 e 4c dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)51 Il permesso non è computato sui contingenti definiti in applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Bulgaria o della Romania:52 a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'assunzione d'impiego.


Art. 11

53 Contingenti massimi

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)54 ripartisce i contingenti massimi definiti in applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i cittadini di Bulgaria e Romania.


Art. 12

Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 4 e 4c nonché 13 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)55 1

Per i contingenti massimi per i cittadini di Bulgaria e Romania, le deroghe previste dalla LStr e dall'OASA56 si applicano per analogia.57 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2013 (Mantenimento dei contingenti di permessi B nei confronti degli Stati dell'UE-8), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1247).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

54 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

56 RS

142.201

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

O sull'introduzione della libera circolazione delle persone 7

142.203

2

I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini di Bulgaria e Romania in virtù dell'articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.58 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini di Bulgaria e Romania che svolgono un'attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere, neanche quando cambiano posto o professione.59 4

I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.60 5

Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all'articolo 23 LStr, i cittadini di Bulgaria e Romania possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata. Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell'ambito dei contingenti massimi61 per dimoranti temporanei.62 Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 13


63

Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo (art. 5 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS) Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE64 o l'AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.


Art. 14


65

Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi 1

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell'UE e dell'AELS e i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 non necessitano di 58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

60 Introdotto dal n. II dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

61 Contingenti massimi secondo l'art. 10 par. 3a e 4a dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone.

62 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005 (RU 2006 923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

64 Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Migrazione

8

142.203

un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

2

I cittadini di Bulgaria e Romania nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della Bulgaria o della Romania necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, se forniscono prestazioni nell'ambito dei servizi connessi all'orticultura, dell'edilizia incluse le attività collegate, dei servizi di vigilanza o dei servizi di pulizia e disinfestazione.66Il permesso è rilasciato se la loro ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera e se sono rispettati i controlli delle condizioni salariali e lavorative, nonché le condizioni in materia di qualifiche secondo l'articolo 23 LStr.67

Art. 15

Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi (art. 20 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv.

AELS)

1

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell'UE e dell'AELS e alle persone di cui all'articolo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l'articolo 4.68 2 Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LStr e dell'OASA69.70 Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16

Mezzi finanziari

(art. 24 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS) 1

I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale71.

2

I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire 66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

67 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

69 RS

142.201

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

71 Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.

O sull'introduzione della libera circolazione delle persone 9

142.203

le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196572 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.


Art. 17

Rinnovo del permesso di dimora UE/AELS (art. 24 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS) Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.


Art. 18

Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego (art. 2 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K appendice 1 della Conv.

AELS)

1

Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

2

Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.73 3

Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.


Art. 19

Destinatari di servizi (art. 23 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS) 1

Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell'UE e dell'AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

2

Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS.


Art. 20

Rilascio di un permesso per motivi gravi Se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

72 [RU

1965 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 849).

Migrazione

10

142.203

Sezione 7: Assunzione di un'attività lucrativa da parte di famigliari74

Art. 21

75 In caso di assunzione di un'attività lucrativa, ai familiari dei cittadini di Bulgaria e
Romania titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative secondo l'articolo 10 paragrafo 2b dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 4 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

Art. 22

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un
diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.

Sezione 9:

Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23

Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno (all. I art. 6 par. 6 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)76

1

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2

Per quanto concerne il permesso di domicilio UE/AELS si applica l'articolo 63 LStr.77

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

O sull'introduzione della libera circolazione delle persone 11

142.203


Art. 24


78

Misure di allontanamento o di respingimento (art. 5 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv.

AELS)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60-68 LStr valgono per tutto il territorio della Svizzera.


Art. 25

Competenza in caso di cambiamento di Cantone (art. 5 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice 1 della Conv.

AELS)

Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza

Art. 26

Competenza I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.


Art. 27


79

Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino della Bulgaria o della Romania un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso sotto il profilo del mercato del lavoro.80 La procedura è retta dal diritto cantonale.


Art. 28


81

Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini dell'UE e dell'AELS da parte della SEM è retto dall'articolo 99 LStr e dagli articoli 83 e 85 OASA82.


Art. 29

Competenza della SEM

La SEM è competente per: a. i casi giusta l'articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massimi;

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

82 RS

142.201

Migrazione

12

142.203

b. l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell'UE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20; c. il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.


Art. 30


83

Sezione 11:

Art. 31


84
Sezione 12: Disposizioni penali e sanzioni amministrative85

Art. 32

86 Le sanzioni amministrative sono rette dall'articolo 122 LStr.

a87
È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione previsti all'articolo 9 capoverso 1bis.

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33

La SEM sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L'ordinanza del 23 maggio 200188 sull'introduzione della libera circolazione delle
persone è abrogata.

83 Abrogato dal n. II dell'O del 20 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3985).

84 Abrogato dal n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

88 [RU

2002 1729]

O sull'introduzione della libera circolazione delle persone 13

142.203

Sezione 15: Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…89

Sezione 16: Disposizioni transitorie

Art. 36

Permessi secondo il diritto previgente (art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS) 1

I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.

2

I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.


Art. 37

Procedure Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.


Art. 38

Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26-34 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone)90 1

…91

2

…92

3

…93

3bis

…94

4

Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Bulgaria e la Romania dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicano soltanto durante i primi sette anni dopo l'entrata in 89 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 1741.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

91 Abrogato dal n. I dell'O del 18 feb. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

92 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005 (RU 2006 923). Abrogato dal n. I dell'O del 30 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

94 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Abrogato dal n. I dell'O del 30 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

Migrazione

14

142.203

vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.95 5 Le disposizioni transitorie relative alle zone frontaliere, previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone per i frontalieri cittadini di Bulgaria e Romania che esercitano un'attività lucrativa indipendente sul territorio svizzero, si applicano soltanto durante i primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.96 6 …97

7

…98

Sezione 17: Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

95 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1371).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2011 (RU 2011 1371). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2013 (Mantenimento dei contingenti di permessi B nei confronti degli Stati dell'UE-8), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1247).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2012 (RU 2012 2391). Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

98 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).