01.04.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2019 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
01.06.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2016
01.06.2014 - 31.03.2015
01.06.2013 - 31.05.2014
15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
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01.06.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.05.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.05.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr);
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in applicazione del Protocollo del 26 ottobre 20043 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),6 ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto (art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 All. K della Conv. AELS) La presente ordinanza disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

RU 2002 1741 1 RS

142.20

2 RS

0.142.112.681 3 RU

2006 995

4 RU

2003 2658

5 RS

0.632.31

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

142.203

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.203


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)7 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini dell'AELS)8.9 2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

3

Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE)10 o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell'AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell'AELS.11

Art. 3


12

Deroghe al campo d'applicazione 1

La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 dell'ordinanza del 24 ottobre 200713 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

2

Le disposizioni del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, (nuovi Stati membri della CE)14, il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

7

Se non indicato altrimenti, tutti i 25 Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE.

8

Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell'Acc. di emendamento della Conv. AELS.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

10 Salvo indicazione contraria, tutti i 25 Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

13 RS

142.201

14 Nuovi Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, esclusi Malta e Cipro.

Introduzione della libera circolazione delle persone 3

142.203

Sezione 2: Tipi di permessi e documenti di legittimazione

Art. 4

Permesso di soggiorno di breve durata15 CE/AELS, permesso di dimora CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K Appendice 1 Conv. AELS)16 1

Ai cittadini della CE e dell'AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS, un permesso di dimora CE/AELS o un permesso per frontalieri CE/AELS.

2

Il permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS e il permesso di dimora CE/AELS valgono in tutta la Svizzera.

3

Il permesso per frontalieri CE/AELS rilasciato ai cittadini di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Spagna (vecchi Stati membri della CE)17, di Malta, Cipro e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.18 3bis Il permesso per frontalieri CE/AELS rilasciato ai cittadini dei nuovi Stati membri della CE vale entro l'insieme delle zone di frontiera19 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea fuori della zona di frontiera.20 4

I cittadini dei vecchi Stati membri della CE, di Malta e Cipro nonché dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS.21

Art. 5


22

Permesso di domicilio CE/AELS Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato in virtù dell'articolo 34 LStr e gli articoli 60-63 della OASA23, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

17 Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

19 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

23 RS

142.201

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.203


Art. 6


24

Documenti di legittimazione 1

Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l'articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.

2

La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni.

Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all'autorità competente.

3

Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71 e 72 OASA25.

Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7


26

Procedura di rilascio del visto (art. 1 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS) Per i familiari e i prestatori di servizi di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 24 ottobre 200727 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS secondo le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.


Art. 8


28

Assicurazione del permesso (art. 1 cpv. 1 e 27 cpv. 2 dell'all. I in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2a Acc. sulla libera circolazione delle persone) Per l'entrata in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che necessita di un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono chiedere l'assicurazione del permesso (art. 5 OASA29).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

25 RS

142.201

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

27 RS 142.204 28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

29 RS

142.201

Introduzione della libera circolazione delle persone 5

142.203


Art. 9

Procedura di notificazione e di permesso (art. 2 par. 4 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 cpv. 4 All. K Appendice 1 della Conv. AELS) 1

La procedura di notificazione e la procedura di permesso sono rette dagli articoli 10-13 e 15 LStr, nonché dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA30. In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione di cui all'articolo 6 della legge federale dell'8 ottobre 199931 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 200332 sui lavoratori distaccati in Svizzera.33 2

Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l'articolo 5 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200634.35 3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità competente nel luogo di lavoro.

4

I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 4: Dimora con attività lucrativa (nuovi Stati membri della CE)36

Art. 10


37

Computo sui contingenti massimi (art. 10 Acc. sulla libera circolazione delle persone) Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino del nuovo Stato membro della CE: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'assunzione d'impiego.


Art. 11

38 Contingenti massimi

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ripartisce i contingenti massimi stabiliti all'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i cittadini dei nuovi Stati membri della CE.

30 RS

142.201

31 RS

823.20

32 RS

823.201

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

34 RS

142.513

35 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.203


Art. 12

Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 cpv. 3a e 4a e art. 13 Acc. sulla libera circolazione delle persone)39 1

Per i contingenti massimi per cittadini dei nuovi Stati membri della CE, le deroghe previste dalla LStr e dall'OASA40 si applicano per analogia.41 2 I permessi di dimora CE/AELS rilasciati a cittadini dei nuovi Stati membri della CE in virtù dell'articolo 27 capoverso 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.42 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini dei nuovi Stati membri della CE che svolgono un'attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche quando cambiano posto o professione.43 4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.44 5

Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all'articolo 23 LStr, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata.45 Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell'ambito dei contingenti massimi46 per dimoranti temporanei.47 Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 13


48

Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo (art. 5 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 All. K della Conv. AELS) Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE49 o l'AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la durata del servizio.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

40 RS

142.201

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

44 Introdotto dal n. II dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

46 Contingenti massimi secondo l'art. 10 cpv. 3a e 4a dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

47 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

49 Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

Introduzione della libera circolazione delle persone 7

142.203


Art. 14


50

Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi 1

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini della CE e dell'AELS e i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

2

I cittadini dei nuovi Stati membri della CE nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dei nuovi Stati membri della CE necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS, se forniscono prestazioni nell'ambito dei servizi connessi all'orticultura, dell'edilizia incluse le attività collegate, dei servizi di vigilanza o dei servizi di pulizia e disinfestazione. Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro, i controlli delle condizioni salariali e lavorative, nonché le condizioni in materia di qualifiche secondo l'articolo 23 LStr.51

Art. 15

Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi (art. 20 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 All. K Appendice 1 della Conv. AELS)

1

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio oltrepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE e dell'AELS può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS giusta l'articolo 4.

2

Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LStr e dell'OASA52.53 Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16

Mezzi finanziari

(art. 24 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 All. K della Conv.

AELS)

1

I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale54.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

51 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

52 RS

142.201

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

54 Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.203

2

I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196555 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.


Art. 17

Rinnovo del permesso di dimora CE/AELS (art. 24 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 All. K Appendice 1 della Conv. AELS) Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.


Art. 18

Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego (art. 2 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 All. K Appendice 1 della Conv. AELS)

1

Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

2

Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS della validità di tre mesi per anno civile.

3

Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.


Art. 19

Destinatari di servizi (art. 23 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione e art. 22 All. K Appendice 1 della Conv. AELS) 1

Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini della CE e dell'AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

2

Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS.


Art. 20

Rilascio di un permesso per motivi gravi Se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora CE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

55 RS

831.30

Introduzione della libera circolazione delle persone 9

142.203

Sezione 7:56 Assunzione di un'attività lucrativa da parte di famigliari

Art. 21

1 In caso di assunzione di un'attività lucrativa, ai famigliari dei cittadini dei nuovi Stati membri della CE titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative secondo l'articolo 10 capoverso 2a dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.57 2 Per famigliari si intende: a. i

coniugi;

b. i figli minori di 21 anni o a carico.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 4 All. K Appendice 1 della Conv. AELS)

Art. 22

Ai cittadini della CE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un
diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.

Sezione 9:

Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23

Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno (art. 6 par. 6 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6 cpv. 6 All. K Appendice 1 della Conv. AELS) 1

I permessi di soggiorno di breve durata CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2

Per quanto concerne il permesso di domicilio CE/AELS si applica l'articolo 63 LStr.58

56 Abrogata dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.203


Art. 24


59

Misure di allontanamento o di respingimento (art. 5 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K Appendice I della Conv. AELS)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60-68 LStr valgono per tutto il territorio della Svizzera.


Art. 25

Competenza in caso di cambiamento di Cantone (art. 5 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 All. K Appendice 1 della Conv. AELS)

Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza

Art. 26

Competenza I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.


Art. 27


60

Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale.


Art. 28


61

Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS da parte dell'UFM è retto dall'articolo 99 LStr e dagli articoli 83 e 85 OASA62.


Art. 29

Competenza dell'UFM

L'UFM è competente per: a. i casi giusta l'articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massimi;

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

62 RS

142.201

Introduzione della libera circolazione delle persone 11

142.203

b. l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini della CE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20; c. il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.


Art. 30


63

Sezione 11:64 ...

Art. 31

Sezione 12: Sanzioni amministrative

Art. 32

65 Le sanzioni amministrative sono rette dall'articolo 122 LStr.

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33

L'UFM sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L'ordinanza del 23 maggio 200166 sull'introduzione della libera circolazione delle
persone è abrogata.

Sezione 15: Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 63 Abrogato dal n. II dell'O del 20 ott. 2002 (RU 2002 3985).

64 Abrogata dal n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

66 [RU

2002 1729]

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.203

1. Ordinanza del 19 gennaio 196567 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego Art. 1 cpv. 2 e 3 ...

2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194968 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 2 cpv. 6, secondo periodo ...

3. Ordinanza del 23 novembre 199469 sul Registro centrale degli stranieri Art. 2 cpv. 1 lett. a ...

4. Ordinanza del 31 agosto 198370 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 20a ...


Art. 119
cpv. 1 lett. f
...

Sezione 16: Disposizioni transitorie

Art. 36

Permessi secondo il diritto previgente (art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 All. K della Conv. AELS) 1

I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.

2

I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.

67 [RU

1965 62, 1996 2243 n. I 34: RU 2007 5497 art. 91 n. 4] 68 [RU

1949 233, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 cpv. 2, 1987 1669 art. 13 n. 2, 1989 2234 art. 57 cpv. 2, 1996 2243 n. I 31, 2006 965 all. n. 2 4705 n. II 2.

RU 2007 5497 art. 91 n. 1] 69 [RU

1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2003 1380 art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321. RU 2006 1945 art. 23].

70 RS

837.02. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Introduzione della libera circolazione delle persone 13

142.203


Art. 37

Procedure Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.


Art. 38

Disciplinamento transitorio

(art. 10 Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26-34 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone)71 1

...72

2

...73

3

Le norme transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, ai controlli delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno nonché alle zone frontaliere, previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dei nuovi Stati membri della CE che svolgono un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, si applicano fino al 30 aprile 2011 al più tardi.74 3bis Le norme transitorie relative alle zone frontaliere, previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dei nuovi Stati membri della CE che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera, si applicano fino al 30 aprile 2011 al più tardi.75 Sezione 17: Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

72 Abrogato dal n. I dell'O del 18 feb. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

73 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005 (RU 2006 923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.203