01.04.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2019 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
01.06.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2016
01.06.2014 - 31.03.2015
01.06.2013 - 31.05.2014
15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
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01.01.2007 - 31.05.2007
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29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
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01.06.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.05.2004
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

del 22 maggio 2002 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del
26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), del Protocollo del 26 ottobre 20043 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, nonché dell'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),5 ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto (art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS) La presente ordinanza disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

RU 2002 1741 1 RS

142.20

2 RS

0.142.112.681 3 RU

2006 995

4 RS

0.632.31

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

142.203

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.203


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)6 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini dell'AELS)7.8 2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

3

Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE)9 o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell'AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell'AELS.10

Art. 3

Deroghe al campo d'applicazione 1

La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere a-d o dai capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 198611 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS).

2

Le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di contingenti massimi non si applicano ai cittadini di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna e Svezia (vecchi Stati membri della CE)12, di Malta e Cipro nonché dell'AELS, il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere e-g OLS.13 3

Le disposizioni del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli 6

Se non indicato altrimenti, tutti i 25 Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE.

7

Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell'Acc. di emendamento della Conv. AELS.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

9

Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

11 RS

823.21

12 Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Introduzione della libera circolazione delle persone 3

142.203

delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, (nuovi Stati membri della CE)14 il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere e-g OLS.15 Sezione 2: Tipi di permessi e documenti di legittimazione

Art. 4

Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, permesso di dimora CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 e 31 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

Ai cittadini della CE e dell'AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, un permesso di dimora CE/AELS o un permesso per frontalieri CE/AELS.

2

Il permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e il permesso di dimora CE/AELS valgono in tutta la Svizzera.

3

Il permesso per frontalieri CE/AELS vale entro l'insieme delle zone di frontiera16 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea fuori della zona di frontiera.

4

I cittadini dei vecchi Stati membri della CE, di Malta e Cipro nonché dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS.17

Art. 5

Permesso di domicilio CE/AELS Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato giusta l'articolo 6 LDDS e l'articolo 11 della relativa ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194918 (ODDS), nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

14 Nuovi Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE tranne Malta e Cipro.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

16 Le zone di frontiera sono determinate in base agli acc. conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33 17 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

18 RS

142.201

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.203


Art. 6

Documenti di legittimazione 1

Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS è rilasciato un libretto per stranieri.

2

Il libretto per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE/AELS è rilasciato a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, lo stesso va presentato per proroga all'autorità competente.

3

È applicabile l'articolo 13 ODDS19.

Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7

Procedura del visto (art. 1 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 Allegato K della Convenzione AELS) Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del 14 gennaio 199820 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri.

Il visto è rilasciato allorquando sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.


Art. 8

Assicurazione del permesso di dimora (art. 1 par. 1 e art. 27 par. 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinazione con l'art. 10 par. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 cpv. 1 e 26. cpv. 2 Allegato K Appendice 1 in combinazione. con l'art. 10 cpv. 2 Allegato K della Convenzione AELS) Per l'entrata in vista di esercitare un'attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell'AELS possono chiedere un'assicurazione giusta le disposizioni dell'ordinanza del 19 gennaio 196521 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego.


Art. 9

Procedura di notificazione e di permesso (art. 2 par. 4 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 cpv. 4 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli 2 e 3 LDDS, negli articoli 1 e 2 ODDS22, nell'articolo 6 della legge federale dell'8 ottobre 199923 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché

19 RS

142.201

20 RS

142.211

21 RS

142.261

22 RS 142.201 23 RS

823.20

Introduzione della libera circolazione delle persone 5

142.203

nell'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 200324 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).25 2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l'articolo 5 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200626.27 3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità competente nel luogo di lavoro.

4

I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 4: Dimora con attività lucrativa

Art. 10

Computo sui contingenti massimi (art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS) Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o nella Convenzione AELS se il cittadino della CE o dell'AELS: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'assunzione d'impiego; c. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un'attività lucrativa indipendente.


Art. 11

Contingenti massimi

1

L'Ufficio federale della migrazione (UFM)28 ripartisce in quote indicative e non vincolanti tra i Cantoni e la Confederazione i contingenti massimi giusta l'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'articolo 10 dell'Allegato K della Convenzione AELS.

2

I contingenti della Confederazione fungono da compensazione tra i Cantoni.

3

Nel ripartire i contingenti è tenuto conto dei bisogni economici e del mercato del lavoro durante l'intero periodo di contingentamento.

24 RS

823.201

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

26 RS

142.513

27 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

28 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.203


Art. 12

Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 3 e 4 e art. 13 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 cpv. 3 e 4 nonché art. 13 Allegato K della Convenzione AELS) 1

Le deroghe ai contingenti massimi sono disciplinate dagli articoli 12 capoverso 2 e 13 OLS29.

2

I permessi di dimora CE/AELS rilasciati in virtù dell'articolo 27 capoverso 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'articolo 26 capoverso 3 lettera a dell'Allegato K - Appendice 1 della Convenzione AELS sono eccettuati dai contingenti massimi.

3

I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della CE e dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche quando cambiano posto o professione.30 4

I contingenti massimi secondo l'articolo 10 dell'Allegato K alla Convenzione AELS non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.31 5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 3 OLS, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono essere ammessi per un periodo fino a quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per dimoranti temporanei. Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell'ambito dei contingenti massimi32 per dimoranti temporanei.33 Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 13


34

Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo (art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K della Convenzione AELS) Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE35 o l'AELS non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la durata del servizio.

29 RS

823.21

30 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

31 Introdotto dal n. II dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5307).

32 Contingenti massimi secondo l'art. 10 cpv. 3a e 4a dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

35 Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

Introduzione della libera circolazione delle persone 7

142.203


Art. 14


36

Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi 1

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini della CE e dell'AELS e i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

2

I cittadini dei nuovi Stati membri della CE nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dei nuovi Stati membri della CE necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, se forniscono prestazioni nell'ambito dei servizi connessi all'orticultura, dell'edilizia incluse le attività collegate, dei servizi di vigilanza o dei servizi di pulizia e disinfestazione. Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro, i controlli delle condizioni salariali e lavorative nonché le condizioni in materia di qualifiche giusta l'articolo 8 capoverso 3 OLS37.


Art. 15

Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi (art. 20 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 19 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio oltrepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE e dell'AELS può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS giusta l'articolo 4.

2

Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell'ODDS38 e dell'OLS39.40

Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16

Mezzi finanziari

(art. 24 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K della Convenzione AELS) 1

I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale41.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

37 RS

823.21

38 RS

142.201

39 RS

823.21

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

41 Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.203

2

I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196542 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.


Art. 17

Rinnovo del permesso di dimora CE/AELS (art. 24 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.


Art. 18

Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego (art. 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

2

Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS della validità di tre mesi per anno civile.

3

Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.


Art. 19

Destinatari di servizi (art. 23 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione e art. 22 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini della CE e dell'AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

2

Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS.


Art. 20

Rilascio di un permesso per motivi gravi Se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora CE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

42 RS

831.30

Introduzione della libera circolazione delle persone 9

142.203

Sezione 7:43 Assunzione di un'attività lucrativa da parte di famigliari

Art. 21

1 In caso di assunzione di un'attività lucrativa, ai famigliari dei cittadini dei nuovi Stati membri della CE si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative giusta l'articolo 10 capoverso 2a dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

2

Per famigliari si intende: a. i

coniugi;

b. i figli minori di 21 anni o a carico.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 4 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS)

Art. 22

Ai cittadini della CE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un
diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.

Sezione 9:

Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23

Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno (art. 6 par. 6 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6 cpv. 6 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

I permessi per dimoranti temporanei CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2

Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l'articolo 9 capoverso 4 LDDS.


Art. 24

Ordine di espulsione o rinvio (art. 5 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali giusta gli articoli 9-13 LDDS valgono per tutto il territorio della Svizzera.

43 Abrogata dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.203


Art. 25

Competenza in caso di cambiamento di Cantone (art. 5 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza

Art. 26

Competenza I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.


Art. 27


44

Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale.


Art. 28

Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS da parte dell'UFM è retto dall'articolo 18 LDDS e 47 OLS45.


Art. 29

Competenza dell'UFM

L'UFM è competente per: a. i casi giusta l'articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massimi;

b. l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini della CE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20; c. il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.


Art. 30


46

44 Abrogato dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

45 RS

823.21

46 Abrogato dal n. II dell'O del 20 ott. 2002 (RU 2002 3985).

Introduzione della libera circolazione delle persone 11

142.203

Sezione 11:47 ...

Art. 31

Sezione 12: Sanzioni amministrative

Art. 32

Le sanzioni amministrative sono rette dall'articolo 55 OLS48.

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33

L'UFM sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L'ordinanza del 23 maggio 200149 sull'introduzione della libera circolazione delle
persone è abrogata.

Sezione 15: Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 19 gennaio 196550 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego Art. 1 cpv. 2 e 3 ...

47 Abrogata dal n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

48 RS

823.21

49 [RU

2002 1729]

50 RS

142.261. La modifica menzionata è stata inserita nella detta ordinanza.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.203

2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194951 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 2 cpv. 6, secondo periodo ...

3. Ordinanza del 23 novembre 199452 sul Registro centrale degli stranieri Art. 2 cpv. 1 lett. a ...

4. Ordinanza del 31 agosto 198353 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 20a ...


Art. 119
cpv. 1 lett. f
...

Sezione 16: Disposizioni transitorie

Art. 36

Permessi secondo il diritto previgente (art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS)

1

I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.

2

I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.


Art. 37

Procedure Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

51 RS

142.201. La modifica menzionata è stata inserita nella detta ordinanza.

52 [RU

1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2003 1380 art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321. RU 2006 1945 art. 23].

53 RS

837.02. Le modifiche menzionate sono state inserite nella detta ordinanza.

Introduzione della libera circolazione delle persone 13

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Art. 38

Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 26-33 Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 10 Allegato K della Convenzione AELS e art. 25-32 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS) 1

...54

2

Le norme previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS relative ai contingenti massimi, alle prescrizioni speciali per i lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità professionale), alle zone frontaliere, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi nonché al diritto al ritorno si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

3

Le norme previste nel Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e relative alla priorità dei lavoratori indigeni, ai controlli delle condizioni salariali e lavorative e ai contingenti progressivi si applicano fino al 30 aprile 2011.55 Sezione 17: Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

54 Abrogato dal n. I dell'O del 18 feb. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

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