01.04.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2019 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
01.06.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2016
01.06.2014 - 31.03.2015
01.06.2013 - 31.05.2014
15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.06.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.05.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.05.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
concernente l'introduzione graduale della libera circolazione
delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea
di libero scambio

(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone,
OLCP)

del 22 maggio 2002 (Stato 17 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS);
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone),
nonché dell'Accordo del 21 giugno 20013 di emendamento della Convenzione del
4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione
AELS),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto
(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K
della Convenzione AELS) La presente ordinanza disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione
delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)4 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato
di Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini dell'AELS)5.

RU 2002 1741 1

RS 142.20

2

RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 3

RS 0.632.31

4

Stati membri al momento della firma dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
(21 giugno 1999).

5

I rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein sono retti da un protocollo del 21 giugno 2001
che è parte integrante dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS.

142.203

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.203

2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente
al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o
sede principale si trova nel territorio della CE o dell'AELS e che già prima erano
state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della
CE o dell'AELS.


Art. 3

Deroghe al campo d'applicazione 1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro
familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere a-d o dai capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 19866 che limita l'effettivo degli stranieri
(OLS).

2 Le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni
e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini della
CE e dell'AELS il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere e-g
OLS.

Sezione 2: Tipi di permessi e documenti di legittimazione

Art. 4

Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, permesso di dimora
CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS
(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
e art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 e 31 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Ai cittadini della CE e dell'AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso per
dimoranti temporanei CE/AELS, un permesso di dimora CE/AELS o un permesso
per frontalieri CE/AELS.

2 Il permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e il permesso di dimora CE/AELS
valgono in tutta la Svizzera.

3 Il permesso per frontalieri CE/AELS vale entro l'insieme delle zone di frontiera7
della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea fuori
della zona di frontiera.

6

RS 823.21

7

Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in
materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33

Introduzione della libera circolazione delle persone 3

142.203


Art. 5

Permesso di domicilio CE/AELS Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato giusta l'articolo 6 LDDS e l'articolo 11 della relativa
ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 19498 (ODDS), nonché giusta gli accordi di
domicilio conclusi dalla Svizzera.


Art. 6

Documenti di legittimazione 1 Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi
giusta l'articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso giusta l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone o la Convenzione AELS è rilasciato un libretto per stranieri.

2 Il libretto per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE/AELS è rilasciato
a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima
della scadenza, lo stesso va presentato per proroga all'autorità competente.

3 È applicabile l'articolo 13 ODDS9.

Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7

Procedura del visto
(art. 1 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 Allegato K della
Convenzione AELS)

Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 che non
possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del 14 gennaio 199810 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri.
Il visto è rilasciato allorquando sono adempite le condizioni per il rilascio di un
permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS
giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della
Convenzione AELS.


Art. 8

Assicurazione del permesso di dimora
(art. 1 par. 1 e art. 27 par. 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in
combinazione con l'art. 10 par. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1
cpv. 1 e 26. cpv. 2 Allegato K-Appendice 1 in combinazione. con l'art. 10 cpv. 2 Allegato K
della Convenzione AELS) Per l'entrata in vista di esercitare un'attività lucrativa che necessita un permesso di
dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell'AELS possono chiedere un'assicurazione giusta le disposizioni dell'ordinanza del 19 gennaio 196511 concernente
l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego.

8

RS 142.201

9

RS 142.201

10

RS 142.211

11

RS 142.261

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.203


Art. 9

Procedura di notificazione e di permesso
(art. 2 par. 4 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 cpv. 4
Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli 2 e 3 LDDS nonché negli articoli 1 e 2 ODDS12.

2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l'articolo 4 dell'ordinanza
RCS del 23 novembre 199413.

3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità
competente nel luogo di lavoro.

4 I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi
presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 4: Dimora con attività lucrativa

Art. 10

Computo sui contingenti massimi
(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K
della Convenzione AELS) Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o nella Convenzione AELS se il cittadino della CE o dell'AELS: a.

non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b.

ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'assunzione d'impiego; c.

alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un'attività lucrativa indipendente.


Art. 11

Contingenti massimi

1 L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ripartisce in quote indicative e non vincolanti tra i Cantoni e la Confederazione i contingenti massimi giusta l'articolo 10
dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'articolo 10 dell'Allegato K
della Convenzione AELS.

2 I contingenti della Confederazione fungono da compensazione tra i Cantoni.

3 Nel ripartire i contingenti è tenuto conto dei bisogni economici e del mercato del
lavoro durante l'intero periodo di contingentamento.

12

RS 142.201

13

RS 142.215

Introduzione della libera circolazione delle persone 5

142.203


Art. 12

Deroghe ai contingenti massimi
(art. 10 par. 3 e 4 e art. 13 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10
cpv. 3 e 4 nonché art. 13 Allegato K della Convenzione AELS) 1 Le deroghe ai contingenti massimi sono disciplinate dagli articoli 12 capoverso 2
e 13 OLS14.

2 I permessi di dimora CE/AELS rilasciati in virtù dell'articolo 27 capoverso 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'articolo 26 capoverso 3 lettera a dell'Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS
sono eccettuati dai contingenti massimi.

Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 13

Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo
(art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K
della Convenzione AELS) Alle persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo
di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE o l'AELS è rilasciato un permesso
per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la durata del servizio.


Art. 14

Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi
(art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 17, 21 del suo allegato I
nonché art. 5 Allegato K della Convenzione AELS e art. 16 e 20 Allegato K-Appendice 1
della Convenzione AELS) In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, ai cittadini della CE e dell'AELS e ai prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS per la durata del servizio, ma al massimo
per 90 giorni lavorativi per anno civile.


Art. 15

Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi
(art. 20 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 19 Allegato KAppendice 1 della Convenzione AELS) 1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio
oltrepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE e dell'AELS può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o
un permesso di dimora CE/AELS giusta l'articolo 4.

2 Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell'ODDS15 e
dell'OLS16, ad eccezione dell'articolo 12 OLS. Il computo sui contingenti avviene
secondo l'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o secondo
l'articolo 10 dell'Allegato K della Convenzione AELS.

14

RS 823.21

15

RS 142.201

16

RS 823.21

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.203

Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16

Mezzi finanziari
(art. 24 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K
della Convenzione AELS) 1 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell'AELS e i suoi
familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro
situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul
calcolo dell'aiuto sociale17.

2 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano
l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a
percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196518
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.


Art. 17

Rinnovo del permesso di dimora CE/AELS
(art. 24 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato KAppendice 1 della Convenzione AELS) Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.


Art. 18

Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego
(art. 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 Allegato KAppendice 1 della Convenzione AELS) 1 Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE e dell'AELS non necessitano di un
permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

2 Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS della validità di tre mesi per anno civile.

3 Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE e
dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.


Art. 19

Destinatari di servizi
(art. 23 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione e art. 22 Allegato K-Appendice 1
della Convenzione AELS) 1 Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini della CE e dell'AELS che entrano
in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

17

Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni
dell'azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.

18

RS 831.30

Introduzione della libera circolazione delle persone 7

142.203

2 Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso per
dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS.


Art. 20

Rilascio di un permesso per motivi gravi Se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza
attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora CE/AELS se motivi
gravi lo giustificano.

Sezione 7: Ricongiungimento familiare (art. 3 allegato I e art. 10 par. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
nonché art. 3 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS e art. 10 cpv. 2
Allegato K della Convenzione AELS)

Art. 21

In caso di assunzione di un'attività lucrativa, per il coniuge e per i figli minori di
21 anni o a carico, entrati in Svizzera nell'ambito virtù del ricongiungimento familiare, si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative giusta
l'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'articolo 10
dell'Allegato K della Convenzione AELS.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 4 Allegato KAppendice 1 della Convenzione AELS)

Art. 22

Ai cittadini della CE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.

Sezione 9:
Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento


Art. 23

Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno
(art. 6 par. 6 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6 cpv. 6
Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 I permessi per dimoranti temporanei CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i
permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se
non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2 Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l'articolo 9 capoverso 4 LDDS.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.203


Art. 24

Ordine di espulsione o rinvio
(art. 5 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato KAppendice 1 della Convenzione AELS) Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità
federali o cantonali giusta gli articoli 9-13 LDDS valgono per tutto il territorio della
Svizzera.


Art. 25

Competenza in caso di cambiamento di Cantone
(art. 5 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato KAppendice 1 della Convenzione AELS) Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza

Art. 26

Competenza

I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.


Art. 27

Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che l'autorità cantonale degli stranieri rilasci un permesso a un cittadino della
CE o dell'AELS in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente, l'autorità preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se
sono adempiti i presupposti per il rilascio del permesso dal punto di vista del mercato del lavoro.


Art. 28

Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS da parte dell'UFDS è
retto dall'articolo 18 LDDS e 47 OLS19.


Art. 29

Competenza dell'UFDS

L'UFDS è competente per: a.

i casi giusta l'articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massimi; b.

l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini
della CE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20; c.

il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.

19

RS 823.21

Introduzione della libera circolazione delle persone 9

142.203


Art. 30


20

Sezione 11: Rimedi giuridici

Art. 31

1 La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre
196821 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194322
sull'organizzazione giudiziaria.

2 La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

Sezione 12: Sanzioni amministrative

Art. 32

Le sanzioni amministrative sono rette dall'articolo 55 OLS23.

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33

L'UFDS sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L'ordinanza del 23 maggio 200124 sull'introduzione della libera circolazione delle
persone è abrogata.

Sezione 15: Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 20

Abrogato dal n. II dell'O del 20 ott. 2002 (RU 2002 3985).

21

RS 172.021

22

RS 173.110

23

RS 823.21

24 [RU

2002 1729]

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.203

1. Ordinanza del 19 gennaio 196525 concernente l'assicurazione d'un permesso

2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194926 della legge federale concernente

4. Ordinanza del 31 agosto 198328 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 20a

...


Art. 119
cpv. 1 lett. f
...

25

RS 142.261. La modifica menzionata è stata inserita nella detta ordinanza.

26

RS 142.201. La modifica menzionata è stata inserita nella detta ordinanza.

27

RS 142.215. Le modifiche menzionate sono state inserite nella detta ordinanza.

28

RS 837.02. Le modifiche menzionate sono state inserite nella detta ordinanza.

Introduzione della libera circolazione delle persone 11

142.203

Sezione 16: Disposizioni transitorie

Art. 36

Permessi secondo il diritto previgente
(art.10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della
Convenzione AELS)

1 I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.

2 I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.


Art. 37

Procedure

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza
è applicabile il nuovo diritto.


Art. 38

Disciplinamento transitorio
(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 26-33 Allegato I dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone nonché art. 10 Allegato K della Convenzione AELS e
art. 25-32 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Le norme previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla
Convenzione AELS relative alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle
condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo
l'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Le norme previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla
Convenzione AELS relative ai contingenti massimi, alle prescrizioni speciali per i
lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità professionale), alle zone
frontaliere, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi nonché al diritto al ritorno
si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente
ordinanza.

Sezione 17: Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.203