01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.08.2023
01.07.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2011 - 31.12.2018
01.08.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.07.2008
01.04.2004 - 31.12.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell'8 giugno 1923 (Stato 22 luglio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli 35 capoverso 3, 34ter, 36 e 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 19182, decreta: A. Delle lotterie I. Proibizione

Art. 1

1 Sono proibite le lotterie.

2

Per lotteria s'intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d'una posta od a dipendenza della conclusione d'un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l'entità e la natura dipendono dell'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito.3


Art. 2

1 La proibizione non s'estende alle lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi non consistano in danaro e tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione col trattenimento stesso (tombole).4 2 Siffatte lotterie sono rette esclusivamente dalla legislazione cantonale, la quale può ammetterle, limitarle o vietarle.

RU 39 363 e CS 10 250 1

[CS 1 3; RU 1976 2001] 2

FF 1918 I 991 3

Contro le decisioni cantonali sulla nozione di lotterie, tombole e imprese analoghe alle lotterie, nel diritto federale, è ora ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 97 e segg. OG nel testo del 20 dic. 1968 - RS 173.110).

4

Contro le decisioni cantonali sulla nozione di lotterie, tombole e imprese analoghe alle lotterie, nel diritto federale, è ora ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 97 e segg. OG nel testo del 20 dic. 1968 - RS 173.110).

935.51

A. Proibizione

delle lotterie

B. Limitazione

della proibizione

Industria

2

935.51


Art. 3
Non sono proibite le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza5 (art. 5 e segg.) e i prestiti a premi (art. 17 e segg.), in quanto siano autorizzati.


Art. 4

La proibizione delle lotterie s'estende tanto alla loro emissione quanto
alla loro esecuzione. L'esecuzione comprende le operazioni per conseguire lo scopo della lotteria, come la pubblicazione di avvisi e annunci, la propaganda, l'emissione dei biglietti, l'esposizione in vendita, la senseria e la vendita dei biglietti, cedole e liste di estrazione, la distribuzione dei premi, l'impiego del prodotto.

II. Eccezioni alla proibizione 1. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza

Art. 5

6 1 Le lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza possono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente, per il territorio del Cantone nel quale sono emesse.

2

Non possono però essere autorizzate lotterie che abbiano lo scopo di assicurare l'adempimento d'obbligazioni legali di diritto pubblico.


Art. 6

1 L'autorizzazione non è data se non a corporazioni ed enti di diritto pubblico, nonché ad associazioni di persone e fondazioni di diritto privato che abbiano la loro sede nella Svizzera e offrano ogni garanzia per la retta esecuzione della lotteria.

2

Non è lecito al titolare di cedere l'autorizzazione a terzi.


Art. 7

1 L'autorizzazione non può essere data se non a condizione che l'impresa offra garanzie sufficienti per la sicurezza e la tutela dei diritti dei prenditori di biglietti e che il valore totale dei premi sia adeguatamente proporzionato all'ammontare dei biglietti da emettere.

2

L'autorizzazione può essere vincolata a certe condizioni di sicurezza.

È lecito, specialmente, richiedere che determinate persone domiciliate 5

Contro le decisioni cantonali sulla nozione di lotterie di utilità pubblica nel diritto federale, è ora ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 97 e segg. OG nel testo del 20 dic. 1968 - RS 173.110).

6

Nel testo francese questo articolo non è suddiviso in capoversi.

C. Eccezioni

alla proibizione

D. Operazioni

proibite

A. Lotterie di

utilità pubblica

secondo la legislazione federale I. Nel Cantone

dove sono

emesse 1. Autorizzazione

2. Titolare dell'autorizzazione

3. Condizione

per dare

l'autorizzazione

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - LF 3

935.51

nella Svizzera assumano la responsabilità della retta esecuzione della lotteria e che i premi siano depositati presso un'amministrazione pubblica.


Art. 8

1 La lotteria dev'essere condotta a termine entro due anni e, se viene estratta per serie successive, entro tre anni al più. L'autorità competente a dare l'autorizzazione (che più innanzi sarà detta «l'autorità» senz'altro) stabilisce entro questi limiti il termine per l'esecuzione di ogni singola lotteria.

2

Per giustificati motivi, l'autorità può consentire, a domanda del titolare dell'autorizzazione, una proroga del termine non maggiore di un anno.


Art. 9
È vietato lo spaccio di biglietti fatto per mestiere da venditori ambulanti.


Art. 10

L'autorità vigila o fa vigilare l'emissione e l'esecuzione della lotteria e principalmente l'estrazione dei numeri, la distribuzione dei premi e l'impiego del prodotto della lotteria.


Art. 11

1 L'estrazione della lotteria è fatta pubblicamente. Il suo risultato viene pubblicato.

2

Compiuta l'estrazione si deve render conto all'autorità dell'esito della lotteria.


Art. 12

1 Il termine, spirato il quale i premi non ritirati diventano caduchi, è stabilito e fatto noto pubblicamente dall'autorità. Questo termine comincia a correre dal giorno della pubblicazione del risultato dell'estrazione e deve protrarsi per sei mesi almeno.

2

I premi non reclamati sono devoluti allo scopo della lotteria.


Art. 13

1 L'autorizzazione dev'essere revocata se il titolare non adempia le condizioni che gli sono state poste o se trasgredisca le prescrizioni della legge o delle ordinanze.

4. Durata della

esecuzione

5. Spacciatori

ambulanti

di biglietti

6. Vigilanza

7. Misure

di sicurezza

8. Caducità

dei premi

9. Revoca e

caducità dell'autorizzazione

Industria

4

935.51

2

Quando l'autorizzazione sia revocata o l'esecuzione della lotteria, secondo il piano prestabilito, risulti inattuabile per altre ragioni, l'autorità deve prendere i provvedimenti necessari. Qualora il titolare intenda rinunziare all'esecuzione della lotteria come è prevista dal piano, deve darne avviso in tempo utile.


Art. 14

1 Per estendere la lotteria in un Cantone diverso da quello nel quale è stata emessa, occorre l'autorizzazione dell'autorità competente di questo Cantone.

2

Quest'autorizzazione dev'essere portata a notizia dell'autorità del Cantone nel quale la lotteria è stata emessa.

3

L'autorità del Cantone nel quale la lotteria è stata emessa informa l'autorità dei Cantoni che ne hanno autorizzato o en autorizzano unicamente l'esecuzione, delle condizioni a cui l'autorizzazione della lotteria è subordinata, nonché delle misure prese successivamente (proroga del termine per l'esecuzione, revoca dell'autorizzazione, ecc.).

4

Spetta al Consiglio federale di risolvere le contestazioni fra Cantoni.


Art. 15

1 L'autorità competente a dare le autorizzazioni è designata dalla legislazione cantonale.7 2

È pure in facoltà di quest'ultima di regolare in modo più particolareggiato le operazioni delle lotterie.


Art. 16

I Cantoni sono autorizzati a sottoporre le lotterie di utilità pubblica o di
beneficenza a maggiori restrizioni o a proibirle affatto.

2. Dei prestiti a premi

Art. 17

1 I prestiti a premi, in quanto non siano emessi dalla Confederazione stessa, non possono essere eseguiti nel territorio svizzero se non coll'autorizzazione del Consiglio federale.

2

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane esaminerà il programma del prestito e determinerà le condizioni alle quali va 7

Contro le decisioni cantonali sulla nozione di lotterie, tombole, lotterie d'utilità pubblica e imprese analoghe alle lotterie, nel diritto federale, è ora ammissibile il ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e segg. OG, nel testo del 20 dic. 1968 - RS 173.110).

II. Estensione

della lotteria in

altri Cantoni

III. Legislazione

cantonale completiva

B. Restrizioni

cantonali alle

lotterie d'utilità

pubblica

A. Prestiti

svizzeri a premi I. Autorizzazione

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - LF 5

935.51

assoggettato. Esso può specialmente limitare la durata del prestito, prescrivere il numero e l'ammontare dei premi nonché il modo di ripartirli sulla durata del prestito, e fissare il saggio d'interesse. L'impresa deve offrire ogni garanzia per la retta esecuzione di queste prescrizioni.

3

Per i prestiti a premi emessi da un Comune va inoltre chiesta l'autorizzazione del Governo cantonale.


Art. 18

Non possono essere autorizzati i prestiti a premi che hanno uno scopo
di lucro e non sono emessi dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune.


Art. 19
L'autorizzazione e le condizioni alle quali essa è sottoposta sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 20

L'autorizzazione vale per tutto il territorio della Confederazione.


Art. 21

1 Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane fissa in ogni singolo caso la tassa di autorizzazione.

2

Le spese della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.


Art. 22

1 È in facoltà del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane di dare all'impresa le istruzioni necessarie. Esso vigila che tali istruzioni e le condizioni del prestito siano osservate e prende i provvedimenti necessari in caso di inosservanza delle medesime.

2

L'impresa ha l'obbligo di dare all'autorità tutte le informazioni che occorressero per l'esercizio della vigilanza.


Art. 23

8 1 I prestiti svizzeri a premi sono sottoposti al diritto di bollo della Confederazione in conformità della legislazione federale.

8

I prestiti a premi emessi dopo il 30 giu. 1974 non sono più soggetti al diritto di bollo (LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo - RS 641.10).

II. Eccezione all'autorizzazione

III. Pubblicazione

IV. Effetto

V. Tassa e spese

VI. Vigilanza

VII. Bollo

Industria

6

935.51

2

Qualora un prestito sia esentato dal diritto di bollo dalla legislazione federale, i titoli del prestito sono presentati, compiuta la procedura d'autorizzazione, all'Amministrazione federale delle contribuzioni per esservi muniti d'un bollo di controllo. Questa bollatura è gratuita.


Art. 24

1 I prestiti a premi emessi all'estero non possono essere eseguiti nella Svizzera se non coll'autorizzazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane. Essi devono adempiere almeno le stesse condizioni che sono richieste per i prestiti a premi emessi nella Svizzera.

2

L'autorizzazione non è concessa che in via eccezionale.

3

Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4

Le spese della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.


Art. 25

1 I titoli dei prestiti a premi emessi all'estero non possono essere venduti, acquistati o accettati nella Svizzera se non quando siano stati bollati.

2

La bollatura è eseguita per cura dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, a presentazione dei titoli, dopo che l'autorizzazione sia stata pubblicata.

3

Le sole persone fisiche e ditte domiciliate nella Svizzera hanno facoltà di presentare i titoli a premi per la bollatura.

4

Per la bollatura dev'essere pagata una tassa stabilita per ogni singolo prestito dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane e il cui ammontare va indicato nella pubblicazione dell'autorizzazione.


Art. 26

1 È in facoltà del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane di prendere in ogni tempo i provvedimenti necessari per assicurare la retta esecuzione dei prestiti esteri a premi.

2

Esso può altresì revocare l'autorizzazione.

3

In quest'ultimo caso, rimane lecito di eseguire il commercio dei titoli del prestito già bollati.

B. Prestiti esteri

a premi I. Autorizzazione II. Bollatura

III. Vigilanza

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - LF 7

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Art. 27

1 Contro le decisioni prese dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane in applicazione degli articoli 17, 21, 22, 24, 25 e 26 è ammesso il ricorso al Consiglio federale entro il termine di 14 giorni a contare dalla loro notificazione9.

2

Il ricorso può essere esercitato dall'impresa che emette od eseguisce il prestito.

3

La risoluzione del Consiglio federale è inappellabile.


Art. 28

1 Il commercio professionale dei titoli a premi non può essere esercitato che in forza d'un'autorizzazione concessa dalla competente autorità cantonale. La legislazione cantonale designa codesta autorità e determina le condizioni e la procedura per ottenere l'autorizzazione nonché la durata della validità della stessa.

2

L'autorizzazione è concessa ad una persona fisica o ditta determinata, domiciliata nel Cantone ed iscritta nel registro di commercio.

I Cantoni hanno facoltà di subordinare la concessione dell'autorizzazione a determinate condizioni e specialmente alla prestazione di adeguate garanzie o al pagamento d'una tassa annuale.

3

I collaboratori e gli agenti del titolare dell'autorizzazione devono essere, a loro volta, specialmente autorizzati.

4

La concessione dell'autorizzazione al capo dell'impresa, ai suoi collaboratori ed ai suoi agenti deve essere comunicata al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane e adeguatamente pubblicata.


Art. 29

1 Chiunque eserciti professionalmente il commercio di titoli a premi è tenuto ad iscrivere in modo non interrotto in un libro giornale tutti gli affari conchiusi, indicandone la data, il compratore e le condizioni di vendita.

2

Per ogni affare di compra-vendita va steso, in due esemplari, un atto che ne comprovi la conclusione; un esemplare di questo atto va consegnato al compratore e l'altro al venditore, che dovrà conservarlo per un periodo di dieci anni.

3

Tanto l'atto di compra-vendita quanto il libro giornale devono, a richiesta, essere sottoposti per esame alle autorità di polizia, ai tribunali e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

9

Ora: è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al TF entro il termine di 30 giorni a contare dalla loro notificazione (art. 97 e segg. OG - RS 173.110).

C. Ricorso

D. Commercio

professionale di

titoli a premi I. Autorizzazione II. Controllo

Industria

8

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Art. 30

Chiunque eserciti professionalmente il commercio di titoli a premi
deve astenersi dal combinare con altri atti giuridici le operazioni d'alienazione di essi titoli.


Art. 31
L'autorizzazione può essere revocata quando il titolare si renda ripetutamente colpevole di trasgressione delle prescrizioni federali o cantonali.

Art 32 Sono proibiti: la vendita a pagamento rateale dei titoli a premi; l'alienazione delle probabilità di guadagno di prestiti a premi sotto qualunque forma, e specialmente sotto forma delle cosiddette promesse (vendita del diritto di partecipazione all'estrazione, locazione di obbligazioni a premi per l'estrazione ed altre operazioni simili) o per mezzo della creazione di società di partecipazione; il commercio ambulante di titoli a premi autorizzati o la cerca a domicilio di commissioni di tali titoli.

B. Delle scommesse professionalmente organizzate

Art. 33

1 Sono proibiti:

l'offerta, la senseria e la conclusione, esercitate professionalmente, di scommesse relative a corse di cavalli, regate, gare di giuoco del calcio e manifestazioni analoghe; l'esercizio di siffatte imprese di scommesse.

2

Sono parimente proibiti nel senso della disposizione che precede: gli avvisi e gli annunci delle operazioni sopra indicate, tanto verbali quanto scritti, mediante affissi, articoli di giornali, inserzioni, invii di lettere o di stampati o sotto altra forma; la cessione in affitto o a qualsiasi altro titolo di locali per l'esercizio dell'impresa; l'attività prestata come impiegato dell'impresa od in qualità analoga.

III. Divieto di

combinazioni

IV. Revoca dell'autorizzazione

E. Atti proibiti

A. Proibizione

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - LF 9

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Art. 34

È in facoltà della legislazione cantonale di autorizzare la senseria e la
conclusione professionale di scommesse al totalizzatore concernenti corse di cavalli, regate, gare di giuoco del calcio e manifestazioni analoghe che hanno luogo sul territorio del Cantone.

C. Provvedimenti circa il traffico postale

Art. 35

1 Gli invii aperti d'annunci, di biglietti di lotteria, di titoli a premi, nonché di cedole o di liste d'estrazione di lotterie e gli invii chiusi ma indicanti all'esterno un contenuto di tal genere, non sono trasportati dalla posta che se lo speditore provi che la lotteria è autorizzata.

2

L'autorità che concede o revoca un'autorizzazione deve informarne senz'indugio e d'ufficio la Direzione generale dell'Azienda delle PTT10.


Art. 36

I giornali e i periodici che servono essenzialmente alla diffusione di
annunci di lotterie che non siano prestiti a premi, sono esclusi dal trasporto per posta e ritornati allo speditore con l'indicazione del motivo.


Art. 37

La posta non trasporta gli invii aperti di comunicazioni provenienti da
un'impresa di scommesse proibite e relative alla conclusione di scommesse, né gli invii chiusi indicanti all'esterno un contenuto di tal genere.

D. Disposizioni penali e di procedura

Art. 38

1 Chiunque emette od eseguisce una lotteria proibita dalla presente legge, è punito con la prigionia o cogli arresti11 fino a tre mesi o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

2

L'acquisto dei biglietti non è punito.

10

Nuova denominazione giusta il n. 1 dell'all. alla L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni [RU 1992 581]. Ora: La Posta.

11

Vedi ora nondimeno l'art. 333 cpv. 2 CP (RS 311.0).

B. Eccezioni alla

proibizione

A. Lotterie I. Invio di biglietti, titoli

a premi, ecc.

II. Invii di giornali e periodici

B. Scommesse

professionali

A. Disposizioni

penali I. Lotterie 1. Emissione, esecuzione

Industria

10

935.51


Art. 39
Chiunque, senza autorizzazione della competente autorità, fa personalmente o con la mediazione di altre persone il commercio professionale di titoli a premi; chiunque, senza possedere l'autorizzazione dell'autorità, collabora o agisce per conto d'altra persona esercitante professionalmente il commercio dei titoli a premi; chiunque vende a pagamento rateale titoli a premio, aliena probabilità di guadagno, crea società di partecipazione, è punito con la prigionia o gli arresti12 fino a due mesi o con la multa fino a cinquemila franchi. Le due pene possono essere cumulate.


Art. 40

Chiunque esercita il commercio ambulante di titoli di prestiti a premi
autorizzati o sollecita a domicilio commissioni di tali titoli; chiunque fa per professione il commercio ambulante di titoli che non siano lotterie autorizzate, è punito con la multa fino a mille franchi.


Art. 41

1 Chiunque, esercitando per professione il commercio di titoli a premi, non si uniforma alle disposizioni concernenti la tenuta del libro giornale o gli atti di compravendita o altre misure di controllo; chiunque contravviene alle disposizioni delle leggi, ordinanze o decisioni concernenti l'emissione e l'esecuzione di lotterie; chiunque vende, espone in vendita o negozia titoli non bollati d'un prestito a premi autorizzato, in quanto tali titoli siano soggetti a bollo secondo la legislazione federale, è punito con la multa fino a mille franchi.

2

Restano salve le disposizioni penali della legislazione federale sul diritto di bollo.


Art. 42

Chiunque per professione conclude, negozia o fornisce l'occasione di
concludere scommesse proibite; chiunque esercita un'impresa di tal genere, è punito con la prigionia o cogli arresti13 fino a tre mesi o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

12

Vedi ora nondimeno l'art. 333 cpv. 2 CP (RS 311.0).

13

Vedi ora nondimeno l'art. 333 cpv. 2 CP (RS 311.0).

2. Commercio

proibito di titoli

a premi

3. Commercio

ambulante

4. Altre contravvenzioni

II. Scommesse

professionali

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - LF 11

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Art. 43
Oltre la pena comminata per gli atti punibili in conformità degli articoli 38, 39, 41 e 42, può essere ordinata la confisca dei biglietti di lotteria, dei titoli a premio, delle cedole, delle liste d'estrazione e dell'ammontare ricevuto in pagamento, in quanto sussista ancora, nonché degli stampati e di qualunque altro materiale di pubblicità destinati all'operazione proibita.


Art. 44

Il giudice può aumentare la pena fino al doppio del massimo previsto
o, nei casi di cui agli articoli 40 e 41, può anche cumulare la pena privativa della libertà con la multa in confronto di chi, essendo già stato punito per aver trasgredito la presente legge, si renda colpevole di una nuova trasgressione della stessa prima che siano trascorsi i tre anni dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.


Art. 45

Quando una persona giuridica od una società si renda colpevole,
nell'esercizio della propria attività, di una delle trasgressioni di legge previste dagli articoli 38 a 42, saranno puniti gli organi o i soci agenti della medesima.


Art. 46

Per le trasgressioni alla presente legge è applicabile, in quanto essa
non disponga altrimenti, la prima parte del Codice penale federale del 4 febbraio 185314 .


Art. 47
Spetta ai Cantoni di perseguire e di giudicare le trasgressioni alla presente legge.


Art. 48

Per il procedimento e il giudizio d'una trasgressione sono competenti
le autorità del Cantone in cui essa è stata commessa e quelle del Cantone di domicilio del colpevole. Il processo viene compiuto nel luogo in cui è stata prima aperta l'istruzione. Una trasgressione non può dar luogo a più d'un procedimento penale.

14

[RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 386 art. 342 cpv. 2 n. 3, 4 777 art. 61, 7 698 art. 69 n. 4 872 art. 48. CS 3 187 art. 398 cpv. 2 lett. a].

Ora: le disposizioni generali del CP (art. 334 CP - RS 311.0).

III. Disposizioni

comuni 1. Confisca

2. Recidiva

3. Persone giuridiche e società

4. Applicazione

del Codice penale federale

B. Procedura I. Giurisdizione II. Foro.

Unità del procedimento

Industria

12

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Art. 49

Se una trasgressione sia stata commessa da più persone in luoghi
diversi, le autorità che hanno competenza per il procedimento e il giudizio contro l'autore principale, sono competenti anche per il procedimento ed il giudizio contro gli istigatori, i complici e i favoreggiatori. Se alla trasgressione hanno partecipato più persone come autori, competenti sono le autorità del luogo, in cui è stata prima aperta l'istruzione.


Art. 50
Se contro alcuno si procede per più trasgressioni fra esse in correlazione e commesse in luoghi diversi, competenti sono per il procedimento e il giudizio anche degli altri fatti le autorità del luogo, in cui egli ha commesso il fatto al quale è comminata la pena più grave, e quelle del domicilio del colpevole.


Art. 51

15
Se esiste contestazione sul foro competente fra le autorità di più Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio

Art. 52

1 I Governi cantonali comunicano immediatamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia una copia integrale di tutte le sentenze, nonché delle ordinanze delle autorità di rinvio pronunciate sul loro territorio in applicazione della presente legge.

2

In conformità degli articoli 160 e seguenti della legge federale del 22 marzo 189316 sull'organizzazione giudiziaria federale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ricorrere in cassazione17 presso il Tribunale federale contro i giudizi di merito pronunciati dai tribunali cantonali in applicazione della presente legge, nonché contro le ordinanze delle autorità cantonali di rinvio.

15 Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

16

[RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. 20 giu. 1947, 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4. CS 3 499 art. 169]. Alle disp. cit.

corrispondono ora gli art. 268 e segg. PP (RS 312.0).

17

Ora: il procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione (art. 268 e segg. PP - RS 312.0).

III. Foro per

i partecipanti

IV. Concorso di

più trasgressioni

V. Contestazione

sul foro

VI. Ricorso in

cassazione

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - LF 13

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E. Disposizioni transitorie e finali

Art. 53


18



Art. 54

1 I titoli di prestiti a premi emessi all'estero possono, in via eccezionale, essere ammessi nel commercio in Isvizzera, anche se l'autorizzazione di vendita di cui all'articolo 24 non possa essere ottenuta, sempreché al momento dell'entrata in vigore della presente legge una persona o una ditta domiciliata nella Svizzera li detenga a titolo di proprietà o di pegno.

2

Le condizioni d'ammissione e la procedura da seguire saranno stabilite con un'ordinanza del Consiglio federale.


Art. 55

1 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

2

Saranno abrogate a contare da quel giorno le prescrizioni federali e cantonali ad essa contrarie.


Art. 56

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni e prende le misure necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2

Mediante ordinanza, esso può sottoporre delle imprese analoghe alle lotterie alle disposizioni della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 192419 18

Disp. trans. priva d'oggetto.

19

DCF del 30 ott. 1923 (RU 39 376).

A. Disposizioni

transitorie I. ...

II. Prestiti esteri a premi

B. Disposizioni

finali I. Entrata

in vigore

II. Esecuzione

Industria

14

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