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01.01.2019 - 30.06.2019
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1

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell'8 giugno 1923 (Stato 1° agosto 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli 35 capoverso 3, 34ter, 36 e 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 19182, decreta: A. Delle lotterie I. Proibizione

Art. 1

1 Sono proibite le lotterie.

2

Per lotteria s'intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d'una posta od a dipendenza della conclusione d'un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l'entità e la natura dipendono dell'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito.


Art. 2

1 La proibizione non s'estende alle lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi non consistano in danaro e tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione col trattenimento stesso (tombole).

2

Siffatte lotterie sono rette esclusivamente dalla legislazione cantonale, la quale può ammetterle, limitarle o vietarle.


Art. 3
Non sono proibite le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza (art. 5 e segg.) e i prestiti a premi (art. 17 e segg.), in quanto siano autorizzati.

RU 39 363 e CS 10 250 1

[CS 1 3; RU 1976 2001] 2

FF 1918 I 991 935.51

A. Proibizione

delle lotterie

B. Limitazione

della proibizione

C. Eccezioni

alla proibizione

Industria

2

935.51


Art. 4

La proibizione delle lotterie s'estende tanto alla loro emissione quanto
alla loro esecuzione. L'esecuzione comprende le operazioni per conseguire lo scopo della lotteria, come la pubblicazione di avvisi e annunci, la propaganda, l'emissione dei biglietti, l'esposizione in vendita, la senseria e la vendita dei biglietti, cedole e liste di estrazione, la distribuzione dei premi, l'impiego del prodotto.

II. Eccezioni alla proibizione 1. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza

Art. 5

3 1 Le lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza possono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente, per il territorio del Cantone nel quale sono emesse.

2

Non possono però essere autorizzate lotterie che abbiano lo scopo di assicurare l'adempimento d'obbligazioni legali di diritto pubblico.


Art. 6

1 L'autorizzazione non è data se non a corporazioni ed enti di diritto pubblico, nonché ad associazioni di persone e fondazioni di diritto privato che abbiano la loro sede nella Svizzera e offrano ogni garanzia per la retta esecuzione della lotteria.

2

Non è lecito al titolare di cedere l'autorizzazione a terzi.


Art. 7

1 L'autorizzazione non può essere data se non a condizione che l'impresa offra garanzie sufficienti per la sicurezza e la tutela dei diritti dei prenditori di biglietti e che il valore totale dei premi sia adeguatamente proporzionato all'ammontare dei biglietti da emettere.

2

L'autorizzazione può essere vincolata a certe condizioni di sicurezza.

È lecito, specialmente, richiedere che determinate persone domiciliate nella Svizzera assumano la responsabilità della retta esecuzione della lotteria e che i premi siano depositati presso un'amministrazione pubblica.


Art. 8

1 La lotteria dev'essere condotta a termine entro due anni e, se viene estratta per serie successive, entro tre anni al più. L'autorità compe3

Nel testo francese questo art. non è suddiviso in capoversi.

D. Operazioni

proibite

A. Lotterie di

utilità pubblica

secondo la legislazione federale I. Nel Cantone

dove sono

emesse 1. Autorizzazione

2. Titolare

dell'autorizzazione

3. Condizione

per dare

l'autorizzazione

4. Durata della

esecuzione

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate. LF 3

935.51

tente a dare l'autorizzazione (che più innanzi sarà detta «l'autorità» senz'altro) stabilisce entro questi limiti il termine per l'esecuzione di ogni singola lotteria.

2

Per giustificati motivi, l'autorità può consentire, a domanda del titolare dell'autorizzazione, una proroga del termine non maggiore di un anno.


Art. 9
È vietato lo spaccio di biglietti fatto per mestiere da venditori ambulanti.


Art. 10

L'autorità vigila o fa vigilare l'emissione e l'esecuzione della lotteria e principalmente l'estrazione dei numeri, la distribuzione dei premi e l'impiego del prodotto della lotteria.


Art. 11

1 L'estrazione della lotteria è fatta pubblicamente. Il suo risultato viene pubblicato.

2

Compiuta l'estrazione si deve render conto all'autorità dell'esito della lotteria.


Art. 12

1 Il termine, spirato il quale i premi non ritirati diventano caduchi, è stabilito e fatto noto pubblicamente dall'autorità. Questo termine comincia a correre dal giorno della pubblicazione del risultato dell'estrazione e deve protrarsi per sei mesi almeno.

2

I premi non reclamati sono devoluti allo scopo della lotteria.


Art. 13

1 L'autorizzazione dev'essere revocata se il titolare non adempia le condizioni che gli sono state poste o se trasgredisca le prescrizioni della legge o delle ordinanze.

2

Quando l'autorizzazione sia revocata o l'esecuzione della lotteria, secondo il piano prestabilito, risulti inattuabile per altre ragioni, l'autorità deve prendere i provvedimenti necessari. Qualora il titolare intenda rinunziare all'esecuzione della lotteria come è prevista dal piano, deve darne avviso in tempo utile.

5. Spacciatori

ambulanti

di biglietti

6. Vigilanza

7. Misure

di sicurezza

8. Caducità

dei premi

9. Revoca e

caducità dell'autorizzazione

Industria

4

935.51


Art. 14

1 Per estendere la lotteria in un Cantone diverso da quello nel quale è stata emessa, occorre l'autorizzazione dell'autorità competente di questo Cantone.

2

Quest'autorizzazione dev'essere portata a notizia dell'autorità del Cantone nel quale la lotteria è stata emessa.

3

L'autorità del Cantone nel quale la lotteria è stata emessa informa l'autorità dei Cantoni che ne hanno autorizzato o en autorizzano unicamente l'esecuzione, delle condizioni a cui l'autorizzazione della lotteria è subordinata, nonché delle misure prese successivamente (proroga del termine per l'esecuzione, revoca dell'autorizzazione, ecc.).

4

Spetta al Consiglio federale di risolvere le contestazioni fra Cantoni.


Art. 15

1 L'autorità competente a dare le autorizzazioni è designata dalla legislazione cantonale. 2

È pure in facoltà di quest'ultima di regolare in modo più particolareggiato le operazioni delle lotterie.


Art. 16

I Cantoni sono autorizzati a sottoporre le lotterie di utilità pubblica o di
beneficenza a maggiori restrizioni o a proibirle affatto.

2. ...


Art. 17

a 264

Art. 27


5



Art. 28

a 326 4

Abrogati dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

5

Abrogato dal n. 132 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

6

Abrogati dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

II. Estensione

della lotteria in

altri Cantoni

III. Legislazione

cantonale

completiva

B. Restrizioni

cantonali alle

lotterie d'utilità

pubblica

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate. LF 5

935.51

B. Delle scommesse professionalmente organizzate

Art. 33

1 Sono proibiti:

l'offerta, la senseria e la conclusione, esercitate professionalmente, di scommesse relative a corse di cavalli, regate, gare di giuoco del calcio e manifestazioni analoghe; l'esercizio di siffatte imprese di scommesse.

2

Sono parimente proibiti nel senso della disposizione che precede: gli avvisi e gli annunci delle operazioni sopra indicate, tanto verbali quanto scritti, mediante affissi, articoli di giornali, inserzioni, invii di lettere o di stampati o sotto altra forma; la cessione in affitto o a qualsiasi altro titolo di locali per l'esercizio dell'impresa; l'attività prestata come impiegato dell'impresa od in qualità analoga.


Art. 34

È in facoltà della legislazione cantonale di autorizzare la senseria e la
conclusione professionale di scommesse al totalizzatore concernenti corse di cavalli, regate, gare di giuoco del calcio e manifestazioni analoghe che hanno luogo sul territorio del Cantone.

C. Provvedimenti circa il traffico postale

Art. 35

1 Gli invii aperti d'annunci, di biglietti di lotteria, di titoli a premi, nonché di cedole o di liste d'estrazione di lotterie e gli invii chiusi ma indicanti all'esterno un contenuto di tal genere, non sono trasportati dalla posta che se lo speditore provi che la lotteria è autorizzata.

2

L'autorità che concede o revoca un'autorizzazione deve informarne senz'indugio e d'ufficio la Direzione generale dell'Azienda delle PTT7.


Art. 36

I giornali e i periodici che servono essenzialmente alla diffusione di
annunci di lotterie che non siano prestiti a premi, sono esclusi dal trasporto per posta e ritornati allo speditore con l'indicazione del motivo.

7

Nuova denominazione giusta il n. 1 dell'all. alla L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni [RU 1992 581]. Ora: La Posta.

A. Proibizione

B. Eccezioni alla

proibizione

A. Lotterie I. Invio di biglietti, titoli

a premi, ecc.

II. Invii di

giornali e

periodici

Industria

6

935.51


Art. 37

La posta non trasporta gli invii aperti di comunicazioni provenienti da
un'impresa di scommesse proibite e relative alla conclusione di scommesse, né gli invii chiusi indicanti all'esterno un contenuto di tal genere.

D. Disposizioni penali e di procedura

Art. 38

1 Chiunque emette od eseguisce una lotteria proibita dalla presente legge, è punito con la prigionia o cogli arresti fino a tre mesi o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

2

L'acquisto dei biglietti non è punito.


Art. 39


9



Art. 40

10
Chiunque fa per professione il commercio ambulante di titoli di lotterie autorizzate, è punito con la multa fino a mille franchi.


Art. 41

1 ... 11

chiunque contravviene alle disposizioni delle leggi, ordinanze o decisioni concernenti l'emissione e l'esecuzione di lotterie, ... 12 è punito con la multa fino a mille franchi.

2

... 13

8

A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

9

Abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

10 Nuovo testo giusta il n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

11 Per. abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

12 Per. abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

13 Abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

B. Scommesse

professionali

A. Disposizioni

penali8 I. Lotterie 1. Emissione, esecuzione

2. ...

3. Commercio

ambulante

4. Altre

contravvenzioni

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate. LF 7

935.51


Art. 42

Chiunque per professione conclude, negozia o fornisce l'occasione di
concludere scommesse proibite; chiunque esercita un'impresa di tal genere, è punito con la prigionia o cogli arresti fino a tre mesi o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.


Art. 43
Oltre la pena comminata per gli atti punibili in conformità degli articoli 38, 39, 41 e 42, può essere ordinata la confisca dei biglietti di lotteria, dei titoli a premio, delle cedole, delle liste d'estrazione e dell'ammontare ricevuto in pagamento, in quanto sussista ancora, nonché degli stampati e di qualunque altro materiale di pubblicità destinati all'operazione proibita.


Art. 44

Il giudice può aumentare la pena fino al doppio del massimo previsto
o, nei casi di cui agli articoli 40 e 41, può anche cumulare la pena privativa della libertà con la multa in confronto di chi, essendo già stato punito per aver trasgredito la presente legge, si renda colpevole di una nuova trasgressione della stessa prima che siano trascorsi i tre anni dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.


Art. 45

Quando una persona giuridica od una società si renda colpevole,
nell'esercizio della propria attività, di una delle trasgressioni di legge previste dagli articoli 38 a 42, saranno puniti gli organi o i soci agenti della medesima.


Art. 46


14


Art. 47
Spetta ai Cantoni di perseguire e di giudicare le trasgressioni alla presente legge.


Art. 48


15

14 Abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

15 Abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

II. Scommesse

professionali

III. Disposizioni

comuni 1. Confisca

2. Recidiva

3. Persone

giuridiche e

società

B. Procedura I. Giurisdizione II. ...

Industria

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Art. 49

Se una trasgressione sia stata commessa da più persone in luoghi
diversi, le autorità che hanno competenza per il procedimento e il giudizio contro l'autore principale, sono competenti anche per il procedimento ed il giudizio contro gli istigatori, i complici e i favoreggiatori. Se alla trasgressione hanno partecipato più persone come autori, competenti sono le autorità del luogo, in cui è stata prima aperta l'istruzione.


Art. 50

e 5116

Art. 52

1 I Governi cantonali comunicano immediatamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia una copia integrale di tutte le sentenze, nonché delle ordinanze delle autorità di rinvio pronunciate sul loro territorio in applicazione della presente legge.

2

In conformità degli articoli 160 e seguenti della legge federale del 22 marzo 189317 sull'organizzazione giudiziaria federale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ricorrere in cassazione18 presso il Tribunale federale contro i giudizi di merito pronunciati dai tribunali cantonali in applicazione della presente legge, nonché contro le ordinanze delle autorità cantonali di rinvio.

E. Disposizioni transitorie e finali

Art. 53


19



Art. 54


20


Art. 55

1 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

16 Abrogati dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

17

[RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. 20 giu. 1947, 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4. CS 3 499 art. 169]. Alle disp. cit.

corrispondono ora gli art. 268 e segg. PP (RS 312.0).

18

Ora: il procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione (art. 268 e segg. PP - RS 312.0).

19

Disp. trans. priva d'oggetto.

20 Abrogato dal n. II 54 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

III. Foro per

i partecipanti

IV. e V ...

VI. Ricorso in

cassazione

A. ...

B. Disposizioni

finali I. Entrata

in vigore

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate. LF 9

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2

Saranno abrogate a contare da quel giorno le prescrizioni federali e cantonali ad essa contrarie.


Art. 56

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni e prende le misure necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2

Mediante ordinanza, esso può sottoporre delle imprese analoghe alle lotterie alle disposizioni della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 192421 21

DCF del 30 ott. 1923 (RU 39 376).

II. Esecuzione

Industria

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