01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.09.2019
01.03.2017 - 28.02.2019
29.09.2015 - 28.02.2017
01.07.2015 - 28.09.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
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05.12.2008 - 11.12.2008
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01.08.2001 - 01.08.2002
01.01.2000 - 31.07.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza 1

sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) dell'11 agosto 1999 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (legge),
ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella legge e nell'ordinanza s'intendono per: a. identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;

b. documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo; c.2 documento di legittimazione o documento d'identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l'identità del titolare; d. minorenne: chi giusta l'articolo 14 del Codice civile3 non ha ancora compiuto i 18 anni;

e.4 famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

RU 1999 2302 1 RS

142.31

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

3 RS 210

4

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

142.311

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.311

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2

Consegna di documenti (art. 8 cpv. 1 lett. a e b)5 Il richiedente l'asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull'itinerario seguito oppure consentono di dedurle.


Art. 3

Trasmissione e notificazione di decisioni (art. 13 cpv. 3) La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 13 capoverso 3 della legge, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l'asilo.


Art. 4

Lingua della

procedura

(art. 16 cpv. 2)

L'Ufficio federale della migrazione6 (UFM7) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:8 a. il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;

b. in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; o

c.9 il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l'articolo 29 capoverso 4 della legge ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.


Art. 5


10

Domande d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie (art. 17 cpv. 2) Per la domanda d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l'asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all'asilo.

5

I rinvii che figurano dopo i tit. degli art. si riferiscono ai relativi art. della L.

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

7

Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2002, in vigore dal 2 ago. 2002 (RU 2002 2046).

9

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2002, in vigore dal 2 ago. 2002 (RU 2002 2046).

10 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

O 1 sull'asilo

3

142.311


Art. 6

Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso (art. 17 cpv. 2) Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso.


Art. 7


11

Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo (art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi) 1

Nel quadro dell'accertamento dei fatti può essere chiarito con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva.

2

Per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 3

La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d'asilo il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato.

4

L'autorità cantonale comunica senza indugio all'UFM o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.

5

Le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

a12 Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale (art. 17 cpv. 4 LAsi) 1

In caso di domanda d'asilo depositata all'aeroporto o presso un centro di registrazione, l'UFM informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato adeguato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a un consulente giuridico.

2

L'UFM mette a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto o in un centro di registrazione, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresentante legale.

3

Il contatto personale tra il rappresentante legale o il consulente giuridico e il mandante deve essere reso possibile nel quadro dell'ordinanza del DFGP del 24 novembre 200713 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

12 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

13 RS

142.311.23

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.311

b14 Emolumenti per prestazioni (art. 17a LAsi) L'UFM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

c15 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple (art. 17b LAsi) 1

L'emolumento per procedure giusta l'articolo 17b della LAsi ammonta a 1200 franchi.

2

Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento.

3

I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell'anticipo dell'emolumento.

4

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200416 sugli emolumenti.

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 8

Deposito della

domanda

(art. 19 cpv. 1)

1

Se uno straniero si annuncia a un'autorità cantonale o federale, questa: a. registra le generalità complete del richiedente; b. lo assegna al centro di registrazione più vicino e ne informa quest'ultimo, e c. rilascia un

lasciapassare.

2

Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro di registrazione al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.

3

Le domande d'asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.

4

I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d'asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

16 RS

172.041.1

O 1 sull'asilo

5

142.311


Art. 9

Autorizzazione di

residenza

(art. 19 cpv. 2)

Fatto salvo l'articolo 8 capoversi 3 e 4, il deposito della domanda presso le autorità cantonali presuppone un permesso di dimora o domicilio ancora valido.


Art. 10

Procedura presso la rappresentanza svizzera all'estero (art. 20 cpv. 1) 1

La rappresentanza svizzera all'estero procede di norma a un interrogatorio del richiedente l'asilo.

2

Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo.

3

La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo.


Art. 11

Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata alla frontiera (art. 21 LAsi)17 1

Per Paese dal quale il richiedente l'asilo è direttamente giunto in Svizzera si intende uno Stato confinante.18 2

L'UFM può parimenti autorizzare l'entrata se il richiedente l'asilo: a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure b. non è giunto direttamente dal Paese d'origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

3

Se l'entrata è autorizzata, il posto di confine assegna il richiedente l'asilo a un centro di registrazione. Il richiedente l'asilo vi si deve annunciare entro 24 ore.

a19 Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata all'aeroporto (art. 21-23 LAsi) 1

Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l'entrata diretta.

2

L'UFM può parimenti autorizzare l'entrata se il richiedente l'asilo: a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure b. non è giunto direttamente dal Paese d'origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.311

all'articolo 3 capoverso 1 della LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.


Art. 12


20

Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto (art. 22 LAsi) 1

L'autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio all'UFM le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero.

2

L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 200721 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo disciplina la gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.

3

L'UFM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura presso l'aeroporto.


Art. 13

a 1522 Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 16


23

Soggiorno nel centro di registrazione (art. 26) 1

Nel centro di registrazione, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

2

La durata del soggiorno nei centri di registrazione è di al massimo 60 giorni.24 In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.

a25 Alloggio in centri esterni in situazioni particolari (art. 26 cpv. 1 LAsi) 1

Se è data una situazione particolare dovuta a un aumento temporaneo o duraturo delle domande d'asilo, i centri di registrazione possono, per garantire un alloggio ai richiedenti l'asilo, gestire centri esterni quali centri di transito, dormitori d'emergenza o alloggi d'emergenza. In questi centri esterni non possono essere presentate domande d'asilo.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

21 RS

142.311.23

22 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 931).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

O 1 sull'asilo

7

142.311

2

Il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali dispongono delle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.


Art. 17


26

Gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni (art. 26 cpv. 1 LAsi) Per garantire il funzionamento dei centri di registrazione e dei centri esterni, l'UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Tali persone sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.


Art. 18


27

Esercizio dei centri di registrazione e dei centri esterni (art. 26 cpv. 3 LAsi) L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 200728 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo disciplina l'esercizio dei centri di registrazione e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.


Art. 19


29

Verifica dell'identità e interrogatorio sommario (art. 26 cpv. 2 LAsi) 1

Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione o nei centri esterni.

2

Per l'interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell'interrogatorio viene ritradotto al richiedente l'asilo e firmato dai partecipanti.

L'interrogatorio sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta l'articolo 29 della LAsi.


Art. 20


30



Art. 21

Ripartizione fra i Cantoni (art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi)31 1

I richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono ripartiti dall'UFM tra i Cantoni secondo l'indice seguente: 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

28 RS

142.311.23

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

30 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.311

in

% in

%

Zurigo 17,0

Sciaffusa

1,1

Berna 13,5

Appenzello

Esterno

0,8

Lucerna

4,9

Appenzello Interno

0,2

Uri

0,5

San Gallo

6,0

Svitto

1,8

Grigioni

2,7

Obvaldo

0,5

Argovia

7,7

Nidvaldo

0,5

Turgovia

2,8

Glarona

0,6

Ticino

3,9

Zugo

1,4

Vaud

8,4

Friburgo

3,3

Vallese

3,9

Soletta

3,5

Neuchâtel

2,4

Basilea Città

2,3

Ginevra

5,6

Basilea Campagna

3,7

Giura

1,0.32

2

I richiedenti l'asilo che hanno presentato una domanda giusta l'articolo 19 capoverso 2 della legge presso un'autorità cantonale sono censiti come richiedenti l'asilo assegnati.

3

Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione sono attribuite al Cantone d'ubicazione del centro di registrazione.33


Art. 22

Ripartizione da parte dell'UFM (art. 27 cpv. 3 e 4)34 1

L'UFM ripartisce per quanto possibile equamente tra i Cantoni i richiedenti l'asilo tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.

2

Un cambiamento di Cantone è disposto dall'UFM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l'asilo o altre persone.


Art. 23


35

Annuncio nel Cantone (art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi) I Cantoni designano l'ufficio presso il quale il richiedente l'asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione o l'aeroporto. I richiedenti l'asilo devono annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 64). Vedi anche la disp. fin.

13 dic. 1999 alla fine del presente testo.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

O 1 sull'asilo

9

142.311

a36 Audizione sui motivi d'asilo (art. 29 cpv. 4 LAsi) L'UFM può accordarsi con i Cantoni in merito all'esecuzione di audizioni sui motivi d'asilo, in particolare per quanto concerne: a. il momento a partire dal quale le autorità cantonali eseguono le audizioni; b. la formazione da parte dell'UFM delle persone preposte alle audizioni nei Cantoni.


Art. 24

Istituzioni di soccorso autorizzate (art. 30 cpv. 2) 1

Le istituzioni di soccorso svizzere che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono affiliate all'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati sono considerate autorizzate.

2

Altre istituzioni svizzere di soccorso sono considerate autorizzate se garantiscono di poter adempiere a lungo termine i compiti giusta l'articolo 30 della legge.


Art. 25

Comunicazione delle date delle audizioni (art. 30 cpv. 3) 1

Le date delle audizioni secondo l'articolo 30 capoverso 3 della legge sono comunicate, di regola, con almeno 5 giorni feriali di anticipo all'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati o a un servizio da questa designato.

2

Se il rappresentate dell'istituzione di soccorso non dà seguito all'invito o non si presenta puntualmente all'audizione, l'audizione può iniziare ed essere svolta senza la sua presenza. L'audizione esplica pieno effetto giuridico.


Art. 26

Partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione (art. 30 cpv. 4) 1

Il rappresentante dell'istituzione di soccorso ha la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dei verbali già allestiti dell'interrogatorio o dell'audizione di regola due ore prima dell'audizione.

2

Durante l'audizione, egli può prendere appunti manoscritti su eventuali sue osservazioni. Questi ultimi possono essere mostrati al richiedente l'asilo solamente dopo la conclusione della procedura di prima istanza. La consegna ad eventuali rappresentanti legali o a terzi può avvenire solo dopo la conclusione della procedura di prima istanza e solo con l'approvazione del richiedente l'asilo.

3

Se con il suo comportamento impedisce un'esecuzione regolare dell'audizione, il rappresentante dell'istituzione di soccorso è ammonito dalla persona incaricata dell'audizione. Se l'ammonimento non ha effetto, quest'ultima può escludere dall'audizione il rappresentante dell'istituzione di soccorso. I motivi di un'eventuale 36 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.311

esclusione sono registrati nel verbale. Il rappresentante delle istituzioni di soccorso può prendere posizione in merito al caso.

4

Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso è escluso dall'audizione, questa può essere portata a termine senza la sua presenza. L'audizione esplica pieno effetto giuridico.


Art. 27

Preparazione delle decisioni sull'asilo da parte dei Cantoni (art. 31) 1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)37 disciplina i principi materiali e organizzativi per l'approntamento delle decisioni sull'asilo nonché lo scambio di informazioni tra l'UFM e i Cantoni.

2

Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, l'UFM può chiedere un parere al Cantone.38 3 Tutte le persone, a cui il Cantone affida l'approntamento delle decisioni sull'asilo, sottostanno all'obbligo di diligenza e all'obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni dell'UFM.


Art. 28


39

Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (art. 32-35a e 41 LAsi) Per l'esame delle domande d'asilo, l'UFM può richiedere il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

a40 Ulteriori chiarimenti (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi) Non sono considerati ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: a. i provvedimenti adottati dall'UFM per accertare l'identità del richiedente l'asilo, in particolare analisi linguistiche, test di conoscenza del Paese, analisi dell'età ossea, verifica dell'autenticità di documenti o accertamenti dattiloscopici; b. ricerche interne, in particolare in Internet o nei sistemi d'informazione e di documentazione di cui all'articolo 102 della LAsi; c. esami interni di documenti.

37 Nuovo termine giusta il n. il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

38 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

O 1 sull'asilo

11

142.311

b41 Collaborazione all'accertamento dei fatti (art. 41 cpv. 3 LAsi) Accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti garantiscono l'osservanza dell'articolo 98 della LAsi.


Art. 29


42

Ripresa della procedura (art. 35a LAsi) 1

Se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d'asilo. 2 Se un richiedente l'asilo conferma la sua domanda d'asilo dopo una decisione di stralcio o presenta una nuova domanda, la ripresa della procedura va fissata in una decisione incidentale.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 30

(art. 42 cpv. 1) 1

Se il richiedente l'asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla conclusione della procedura, l'autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a sei mesi al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera.

2

Dalla durata di validità del libretto N non può essere desunto un diritto di residenza. 3

Il libretto N è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

42 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

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Sezione 5: Allontanamento

Art. 31


43



Art. 32

Allontanamento (art. 44 cpv. 1) L'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo: a. possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; b. è colpito da una decisione di estradizione; o c.44 è colpito da una decisione d'allontanamento secondo l'articolo 121 della Costituzione federale45.


Art. 33


46



Art. 34

Esecuzione (art. 46)

1

Se più membri di una famiglia sono colpiti dalla medesima decisione d'allontanamento e lasciano passare il termine di partenza senza utilizzarlo, l'esecuzione dell'allontanamento può all'occorrenza essere eseguita a tappe.

1bis

Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.47 2

L'autorità cantonale comunica all'UFM, entro quattordici giorni, l'esecuzione dell'allontanamento, la partenza controllata, la constatazione del passaggio alla clandestinità o il disciplinamento delle condizioni di residenza.


Art. 35

Iscrizione nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL (art. 47) I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all'UFM di polizia.

43 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

45 RS

101

46 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

47 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

O 1 sull'asilo

13

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Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 36

Secondo asilo

(art. 50)

1

Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.

2

Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all'estero. Con un'assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l'assenza.


Art. 37


48

Inclusione nella qualità di rifugiato (art. 17 cpv. 2 e 51) L'inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l'articolo 51 capoverso 1 della legge avviene soltanto se, in applicazione dell'articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'articolo 3 della legge.


Art. 38

Asilo accordato a famiglie (art. 51 cpv. 2) Gli altri parenti prossimi entrano in considerazione, segnatamente se sono invalidi o hanno bisogno, per altri motivi, dell'aiuto di una persona che vive in Svizzera.


Art. 39


49



Art. 40


50
Sezione 2: Statuto dei rifugiati

Art. 41

Disciplinamento delle condizioni di residenza (art. 60) 1

La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l'asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l'asilo dopo l'entrata 48 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

49 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

50 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

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in Svizzera. Se, durante la procedura d'asilo, l'UFM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l'articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.

2

...51


Art. 42

Ammissione agli esami federali per le professioni mediche (art. 62) L'ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni mediche è disciplinata dall'ordinanza generale del 19 novembre 198052 sugli esami federali per le professioni mediche e dall'ordinanza del 21 febbraio 197953 riguardante l'ammissione di rifugiati agli esami federali per le arti sanitarie.

Sezione 3: Fine dell'asilo

Art. 43

(art. 64) 1

La fine dell'asilo è preminente alla revoca.

2

Prima dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa o giudiziaria, l'autorità cantonale può sentire il parere dell'UFM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.

Capitolo 4:

Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione Sezione 1: Procedura

Art. 44

(art. 72) Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l'articolo 68 capoverso 1 o l'articolo 69 capoverso 2 della legge sono assegnate ai Cantoni in base alla chiave di riparto stabilita nell'articolo 21 capoverso 1.

La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l'asilo. La ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall'articolo 22.

51 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

52 RS

811.112.1

53 RS

811.112.16

O 1 sull'asilo

15

142.311

Sezione 2: Statuto

Art. 45

Documento d'identità

(art. 74)

1

Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono un libretto S limitato ad al massimo un anno e rinnovabile. Esso vale come documento d'identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

2

Dalla durata di validità del libretto S non può essere desunto un diritto di residenza.

3

Il libretto S è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 46

Permesso di dimora (art. 74 cpv. 2) 1

Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l'articolo 33 della legge federale del 16 dicembre 200554 sugli stranieri ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.55 2 Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l'abrogazione della protezione provvisoria.

3

L'ulteriore dimora dello straniero sino all'esecuzione dell'allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della legge.

Sezione 3: Fine della protezione provvisoria

Art. 47

Abrogazione della protezione provvisoria (art. 76 cpv. 1) La decisione generale concernente l'abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.


Art. 48

Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria (art. 35 e 76 cpv. 2) La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.

54 RS

142.20

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

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Art. 49

Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato (art. 76 cpv. 4) Con la decisione d'allontanamento, un'eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d'oggetto ed è stralciata dai ruoli.


Art. 50

Decisione d'allontanamento

(art. 76 cpv. 4)

Il tenore della decisione d'allontanamento deve essere conforme all'articolo 45 della legge. L'UFM stabilisce in particolare il termine per la partenza.


Art. 51

Soggiorno nel Paese d'origine o di provenienza (art. 78 cpv. 1 lett. c) L'espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.


Art. 52

Rinuncia all'audizione in caso di revoca della protezione provvisoria (art. 78 cpv. 4) Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo gli articoli 29 e 30 della legge, gli viene concesso, invece di un'altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.

Capitolo 5:56 Termine di ricorso

Art. 53

Calcolo del termine di ricorso Nel calcolo del termine per i ricorsi di cui all'articolo 108 capoverso 2 della LAsi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

a Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati Se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all'ultima notifica di tale decisione.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

O 1 sull'asilo

17

142.311

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54

Abrogazione del diritto previgente È abrogata l'ordinanza 1 del 22 maggio 199157 sull'asilo.


Art. 55

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.


Art. 56

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l'articolo 21, il 1° ottobre 1999.

2

L'articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 199958 Nel 2000 il 5,4 per cento e l'8,6 per cento dei richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.

57 [RU

1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775] 58 RU

2000 64

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