01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.08.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.09.2019
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29.09.2015 - 28.02.2017
01.07.2015 - 28.09.2015
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01.10.2013 - 31.01.2014
01.01.2011 - 30.09.2013
12.12.2008 - 31.12.2010
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
02.08.2002 - 31.03.2004
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01.01.2000 - 31.07.2001
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1

Ordinanza 1

sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) dell'11 agosto 1999 (Stato 1° marzo 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (LAsi2),
ordina:

Capitolo 1:3 Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

2

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 1.4

a Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per:5 a. identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;

b. documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo; c.

documento di legittimazione o documento d'identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l'identità del titolare; d. minorenne: chi giusta l'articolo 14 del Codice civile6 non ha ancora compiuto i 18 anni;

RU 1999 2302 1 RS

142.31

2

Nuova espr. giusta il n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

3

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

5

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

6 RS

210

142.311

Migrazione

2

142.311

e.7 famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/20138.

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2


9

Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni (art.

6a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi) 1

Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati:

a. la stabilità politica; b. il rispetto dei diritti dell'uomo; c. la valutazione di altri Stati membri dell'UE o dell'AELS e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);

d. altre caratteristiche specifiche del Paese.

2

Gli Stati elencati nell'allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.

a10 Consegna di documenti (art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi11) Il richiedente l'asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull'itinerario seguito oppure consentono di dedurle.


Art. 3


12

Trasmissione e notificazione di decisioni (art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi) La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 13 capoverso 3 o 7

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

8

Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

10 Originario art. 2.

11 Espr. introdotta dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

O 1 sull'asilo

3

142.311

all'articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l'asilo.


Art. 4


13



Art. 5


14
Domande d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie (art. 17 cpv. 2 LAsi) Per la domanda d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l'asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all'asilo.


Art. 6

Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso (art. 17 cpv. 2 LAsi) Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso.


Art. 7


15

Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo (art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi)16 1

Nel quadro dell'accertamento dei fatti può essere chiarito con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva.

2

Per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

2bis

L'attività della persona di fiducia inizia con l'interrogazione sommaria secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAsi e si protrae fino al passaggio in giudicato della decisione riguardante la domanda d'asilo. Nella procedura Dublino, l'attività si protrae fino al trasferimento del minore nello Stato Dublino competente e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri (LStr).18 13 Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

14 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

16 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

17 RS

142.20

18 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Migrazione

4

142.311

3

La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene nella procedura d'asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti: a. consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse; b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi di prova; c. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.19

4

L'autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)20

o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.21

5

Le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

a22 Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale (art. 17 cpv. 4 LAsi) 1

In caso di domanda d'asilo depositata all'aeroporto o presso un centro di registrazione e di procedura23, la SEM informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato adeguato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a un consulente giuridico.

2

La SEM mette senza indugio a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto, nei centri di registrazione e di procedura e nei centri speciali di cui all'articolo 26 capoverso 1bis LAsi, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresentante legale.24 3 Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni su come allestire il contatto personale tra il rappresentante legale o il consulente giuridico e il mandante.25 19 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

20 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

22 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal

1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

23 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° feb. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

O 1 sull'asilo

5

142.311

b26 Emolumenti per prestazioni (art.

17a LAsi)

La SEM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

c27 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple (art.

111d cpv. 4 LAsi)28 1

L'emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.29 2

Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento.

3

I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell'anticipo dell'emolumento.

4

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200430 sugli emolumenti.

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 8

Deposito della

domanda

(art. 19 cpv. 1 LAsi) 1

Se uno straniero si annuncia a un'autorità cantonale o federale, questa: a. registra le generalità complete del richiedente; b. lo assegna al centro di registrazione e di procedura più vicino e ne informa quest'ultimo, e

c. rilascia

un

lasciapassare.

2

Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro di registrazione e di procedura al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.

3

Le domande d'asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.

4

I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d'asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

30 RS

172.041.1

Migrazione

6

142.311


Art. 9

e 1031

Art. 11


32


a33 Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata all'aeroporto (art.

21-23

LAsi)

1

Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l'entrata diretta.

2

La SEM può parimenti autorizzare l'entrata se: a. il richiedente l'asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure

b.34 la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201335 e il richiedente l'asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d'origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.36 3

La SEM può autorizzare l'entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.37

Art. 12


38

Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto (art. 22 LAsi)

1

L'autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero.

2

Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso 31 Abrogati dal n. I dell'O del 4 set. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogati sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 4).

32 Abrogato dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

34 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

36 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

37 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

O 1 sull'asilo

7

142.311

l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.39 3 La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di ZurigoKloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura presso l'aeroporto.


Art. 13

a 1540 Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 16


41

Soggiorno nel centro di registrazione e di procedura (art. 26 LAsi)

1

Nel centro di registrazione e di procedura, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

2

La durata del soggiorno è di al massimo 90 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.42
a43 Alloggio in centri esterni in situazioni particolari (art. 26 cpv. 1 LAsi) 1

Se è data una situazione particolare dovuta a un aumento temporaneo o duraturo delle domande d'asilo, i centri di registrazione e di procedura possono, per garantire un alloggio ai richiedenti l'asilo, gestire centri esterni quali centri di transito, dormitori d'emergenza o alloggi d'emergenza. In questi centri esterni non possono essere presentate domande d'asilo.

2

Il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali dispongono delle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.

b44 Assegnazione a un centro speciale (art. 26 cpv. 1bis e 1ter LAsi) 1

La SEM può assegnare a un centro speciale i richiedenti l'asilo che alloggiano in un centro di registrazione e di procedura e che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente 39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

40 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1653).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5773).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

Migrazione

8

142.311

l'esercizio regolare del centro di registrazione e di procedura. Essa tiene conto del principio dell'unità della famiglia.

2

Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il comportamento del richiedente l'asilo in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3

Vi è disturbo considerevole dell'esercizio del centro di registrazione e di procedura in particolare se il richiedente l'asilo: a. viola gravemente il regolamento interno del centro di registrazione e di procedura, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d'uscita;

b. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal responsabile del centro di registrazione e di procedura o dal suo rappresentante e, per questo motivo, disturba, minaccia o mette in pericolo, ripetutamente, il personale o altri richiedenti l'asilo; oppure c. ostacola ripetutamente l'esercizio regolare del centro di registrazione e di procedura, in particolare rifiutandosi di svolgere lavori domestici o disturbando la quiete notturna.

4

La SEM informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 LStr45 sui motivi dell'assegnazione a un centro speciale.46 5 Se ritiene che potrebbero essere soddisfatte le condizioni per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 LStr, la SEM è tenuta a comunicarlo senza indugio all'autorità cantonale competente.

6

La decisione d'assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale.

c47 Soggiorno in un centro speciale (art. 26 cpv. 1bis e 1ter LAsi) 1

Durante il soggiorno nel centro speciale, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

2

Dopo che la decisione d'allontanamento è passata in giudicato, il soggiorno nel centro speciale può essere prorogato dalla SEM. La durata massima del soggiorno non supera 140 giorni dalla data dell'assegnazione.

45 RS

142.20

46 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 4).

O 1 sull'asilo

9

142.311


Art. 17


48

Gestione dei centri esterni (art. 26 cpv. 2ter LAsi) Per garantire l'esercizio dei centri esterni, la SEM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.


Art. 18


49

Esercizio dei centri di registrazione e di procedura, dei centri speciali e dei centri esterni (art. 26 cpv. 3 LAsi) Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni sull'esercizio dei centri di registrazione e di procedura, dei centri speciali di cui all'articolo 26 capoverso 1bis LAsi e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.


Art. 19


50

Verifica dell'identità e interrogatorio sommario (art. 26 cpv. 1ter e 2 LAsi)51 1

Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione e di procedura, nei centri speciali o nei centri esterni.52 2 Per l'interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell'interrogatorio viene ritradotto al richiedente l'asilo e firmato dai partecipanti.

L'interrogatorio sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta l'articolo 29 della LAsi.


Art. 20

53 Colloquio preliminare

consultivo

(art.

25a LAsi)

1

Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell'ambito dell'interrogatorio sommario di cui all'articolo 26 capoverso 2 LAsi.

2

Se l'interrogatorio sommario è sostituito dall'audizione secondo l'articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell'audizione.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Migrazione

10

142.311

a54 Accertamento medico

(art.

26bis LAsi)

1

La SEM informa il richiedente l'asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento.

2

In collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica, la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell'accertamento medico secondo l'articolo 26bis capoverso 2 LAsi rispetto alle misure sanitarie di confine fondandosi sulla legge del 18 dicembre 197055 sulle epidemie.


Art. 21

Ripartizione fra i Cantoni (art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi)56 1

I richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione e di procedura o negli aeroporti svizzeri sono ripartiti dalla SEM tra i Cantoni secondo l'indice seguente: in %

in %

Zurigo 17,0

Sciaffusa

1,1

Berna 13,5

Appenzello

Esterno

0,8

Lucerna

4,9

Appenzello Interno

0,2

Uri

0,5

San Gallo

6,0

Svitto

1,8

Grigioni

2,7

Obvaldo

0,5

Argovia

7,7

Nidvaldo

0,5

Turgovia

2,8

Glarona

0,6

Ticino

3,9

Zugo

1,4

Vaud

8,4

Friburgo

3,3

Vallese

3,9

Soletta

3,5

Neuchâtel 2,4

Basilea Città

2,3

Ginevra

5,6

Basilea Campagna

3,7

Giura

1,0.57

2

... 58

3

Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione e di procedura o dal centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1bis LAsi sono assegnate al Cantone d'ubicazione di tale centro.59

54 Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

55 RS

818.101

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 64). Vedi anche la disp. fin. del 13 dic. 1999 alla fine del presente testo.

58 Abrogato dal n. I dell'O del 4 set. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 4).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

O 1 sull'asilo

11

142.311


Art. 22

Ripartizione da parte della SEM (art. 27 cpv. 3 e 4)60 1

La SEM ripartisce per quanto possibile equamente tra i Cantoni i richiedenti l'asilo tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.

2

Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l'asilo o altre persone.


Art. 23


61

Annuncio nel Cantone

(art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi) I Cantoni designano l'ufficio presso il quale il richiedente l'asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione e di procedura, il centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1bis LAsi o l'aeroporto. Il richiedente l'asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

a62 Audizione sui motivi d'asilo (art. 29 cpv. 4 LAsi) La SEM può accordarsi con i Cantoni in merito all'esecuzione di audizioni sui motivi d'asilo, in particolare per quanto concerne: a. il momento a partire dal quale le autorità cantonali eseguono le audizioni; b. la formazione da parte della SEM delle persone preposte alle audizioni nei Cantoni.


Art. 24

Istituzioni di soccorso autorizzate (art. 30 cpv. 2 LAsi) 1

Le istituzioni di soccorso svizzere che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono affiliate all'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati sono considerate autorizzate.

2

Altre istituzioni svizzere di soccorso sono considerate autorizzate se garantiscono di poter adempiere a lungo termine i compiti giusta l'articolo 30 della LAsi.


Art. 25

Comunicazione delle date delle audizioni (art. 30 cpv. 3 LAsi) 1

Le date delle audizioni secondo l'articolo 30 capoverso 3 della LAsi sono comunicate, di regola, con almeno 5 giorni feriali di anticipo all'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati o a un servizio da questa designato.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1653).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Migrazione

12

142.311

2

Se il rappresentate dell'istituzione di soccorso non dà seguito all'invito o non si presenta puntualmente all'audizione, l'audizione può iniziare ed essere svolta senza la sua presenza. L'audizione esplica pieno effetto giuridico.


Art. 26

Partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione (art. 30 cpv. 4 LAsi) 1

Il rappresentante dell'istituzione di soccorso ha la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dei verbali già allestiti dell'interrogatorio o dell'audizione di regola due ore prima dell'audizione.

2

Durante l'audizione, egli può prendere appunti manoscritti su eventuali sue osservazioni. Questi ultimi possono essere mostrati al richiedente l'asilo solamente dopo la conclusione della procedura di prima istanza. La consegna ad eventuali rappresentanti legali o a terzi può avvenire solo dopo la conclusione della procedura di prima istanza e solo con l'approvazione del richiedente l'asilo.

3

Se con il suo comportamento impedisce un'esecuzione regolare dell'audizione, il rappresentante dell'istituzione di soccorso è ammonito dalla persona incaricata dell'audizione. Se l'ammonimento non ha effetto, quest'ultima può escludere dall'audizione il rappresentante dell'istituzione di soccorso. I motivi di un'eventuale esclusione sono registrati nel verbale. Il rappresentante delle istituzioni di soccorso può prendere posizione in merito al caso.

4

Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso è escluso dall'audizione, questa può essere portata a termine senza la sua presenza. L'audizione esplica pieno effetto giuridico.


Art. 27

Preparazione delle decisioni sull'asilo da parte dei Cantoni (art. 31 LAsi)

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)63 disciplina i principi materiali e organizzativi per l'approntamento delle decisioni sull'asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.

2

Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone.64 3 Tutte le persone, a cui il Cantone affida l'approntamento delle decisioni sull'asilo, sottostanno all'obbligo di diligenza e all'obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM.

63 Nuovo termine giusta il n. il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

64 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

O 1 sull'asilo

13

142.311


Art. 28


65

Parere dell'ACNUR

(art.

31a LAsi)

Per l'esame delle domande d'asilo, la SEM può richiedere il parere dell'ACNUR.

a66
b67 Collaborazione all'accertamento dei fatti (art.

29a LAsi)68

Accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti garantiscono l'osservanza dell'articolo 98 della LAsi.


Art. 29


69


a70 Esame della competenza secondo Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)71 1

La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201372.73 2 Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.

3

Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

70 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic.

2008 (RU 2008 5421).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

72 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

73 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Migrazione

14

142.311

4

La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200374.75
b76 Ripresa della procedura d'asilo conformemente alla competenza secondo Dublino (art.

35a LAsi)

1

La ripresa della procedura d'asilo è constatata in una decisione incidentale.

2

Se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d'asilo.

c77 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento (art.

31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi) 1

La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all'articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se: a. la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure

b. si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.

2

Le spese di esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE78 e alla decisione 2004/191/CE79. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.

74 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda

d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.

75 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

76 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

77 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

78 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della

GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

79 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione

della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004,

pag. 55.

O 1 sull'asilo

15

142.311

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 30

(art. 42 cpv. 1 LAsi) 1

Se il richiedente l'asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla conclusione della procedura, l'autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a sei mesi al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera.

2

Dalla durata di validità del libretto N non può essere desunto un diritto di residenza. 3

Il libretto N è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Sezione 5: Allontanamento

Art. 31


80



Art. 32

Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento (art. 44 LAsi)81

1

L'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo: a. possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; b. è colpito da una decisione di estradizione; o c.82 è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale83 o l'articolo 68 LStr84; o d.85 è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale86 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192787 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.88 80 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

81 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

82 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

83 RS 101

84 RS 142.20 85 Introdotta dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

86 RS

311.0

87 RS

321.0

88 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Migrazione

16

142.311


Art. 33


89



Art. 34

Esecuzione (art. 46 LAsi)

1

Se più membri di una famiglia sono colpiti dalla medesima decisione d'allontanamento e lasciano passare il termine di partenza senza utilizzarlo, l'esecuzione dell'allontanamento può all'occorrenza essere eseguita a tappe.

1bis

Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.90 2

... 91

a92 Comunicazioni delle autorità cantonali L'autorità cantonale comunica alla SEM, entro quattordici giorni, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione giudiziaria, la partenza controllata, la constatazione del passaggio alla clandestinità o il disciplinamento delle condizioni di residenza.


Art. 35

Iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)93 (art. 47 LAsi)

I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all'Ufficio federale di polizia.

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 36

Secondo asilo

(art. 50 LAsi)

1

Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.

2

Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all'estero. Con un'assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l'assenza.

89 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

90 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

91 Abrogato dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

92 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

93 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

O 1 sull'asilo

17

142.311


Art. 37


94

Inclusione nella qualità di rifugiato (art. 17 cpv. 2 e 51 LAsi) L'inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l'articolo 51 capoverso 1 della LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell'articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'articolo 3 della LAsi.


Art. 38


95



Art. 39


96


Art. 40


97
Sezione 2: Statuto dei rifugiati

Art. 41

Disciplinamento delle condizioni di residenza (art. 60 LAsi)

1

La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l'asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l'asilo dopo l'entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d'asilo, la SEM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l'articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.

2

…98


Art. 42

Ammissione agli esami federali per le professioni mediche (art. 62 LAsi)

L'ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni mediche è disciplinata dall'ordinanza generale del 19 novembre 198099 sugli esami federali per le professioni mediche e dall'ordinanza del 21 febbraio 1979100 riguardante l'ammissione di rifugiati agli esami federali per le arti sanitarie.

94 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

95 Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

96 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

97 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

98 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

99 [RU

1982 563, 1995 4367, 1999 2643. RU 2008 6007 all. 1 n. 1]. Vedi ora l'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed (RS 811.113.3).

100 [RU

1979 1298. RU 2008 6007 all. 1 n. 9]. Vedi ora l'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed (RS 811.113.3).

Migrazione

18

142.311

Sezione 3: Fine dell'asilo

Art. 43

(art. 64 LAsi)

1

La fine dell'asilo è preminente alla revoca.

2

Prima dell'esecuzione dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.101

Capitolo 4:

Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione Sezione 1: Procedura

Art. 44

(art. 72 LAsi)

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l'articolo 68 capoverso 1 o l'articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono assegnate ai Cantoni in base alla chiave di riparto stabilita nell'articolo 21 capoverso 1.

La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l'asilo. La ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall'articolo 22.

Sezione 2: Statuto

Art. 45

Documento d'identità

(art. 74 LAsi)

1

Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono un libretto S limitato ad al massimo un anno e rinnovabile. Esso vale come documento d'identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

2

Dalla durata di validità del libretto S non può essere desunto un diritto di residenza.

3

Il libretto S è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 46

Permesso di dimora

(art. 74 cpv. 2 LAsi) 1

Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l'articolo 33 LStr102 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di 101 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

102 RS

142.20

O 1 sull'asilo

19

142.311

dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.103 2 Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l'abrogazione della protezione provvisoria.

3

L'ulteriore dimora dello straniero sino all'esecuzione dell'allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.

Sezione 3: Fine della protezione provvisoria

Art. 47

Abrogazione della protezione provvisoria (art. 76 cpv. 1 LAsi) La decisione generale concernente l'abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.


Art. 48

Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria (art. 35 e 76 cpv. 2 LAsi) La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.


Art. 49

Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato (art. 76 cpv. 4 LAsi) Con la decisione d'allontanamento, un'eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d'oggetto ed è stralciata dai ruoli.


Art. 50

Decisione d'allontanamento

(art. 76 cpv. 4 LAsi) Il tenore della decisione d'allontanamento deve essere conforme all'articolo 45 della LAsi. La SEM stabilisce in particolare il termine per la partenza.


Art. 51

Soggiorno nel Paese d'origine o di provenienza (art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi) L'espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.

103 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Migrazione

20

142.311


Art. 52

Rinuncia all'audizione in caso di revoca della protezione provvisoria (art. 78 cpv. 4 LAsi) Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo gli articoli 29 e 30 della LAsi, gli viene concesso, invece di un'altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.

Capitolo 5:104 Termine di ricorso

Art. 53

Calcolo del termine di ricorso Nel calcolo del termine per i ricorsi di cui all'articolo 108 capoverso 2 della LAsi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

a Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati Se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all'ultima notifica di tale decisione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54

Abrogazione del diritto previgente È abrogata l'ordinanza 1 del 22 maggio 1991105 sull'asilo.


Art. 55

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.

bis 106 Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013 A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008107.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

105 [RU

1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775] 106 Introdotto dal n. I dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 56 cpv. 3).

107 RU

2008 5421

O 1 sull'asilo

21

142.311


Art. 56


108

Entrata in vigore e durata di validità109 1

La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l'articolo 21, il 1° ottobre 1999.

2

L'articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

3

La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015110 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16b, 16c, 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis. 111 4 L'abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 112 Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 1999113 Nel 2000 il 5,4 per cento e l'8,6 per cento dei richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione e di procedura o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

110 RU

2013 3065

111 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

113 RU

2000 64

Migrazione

22

142.311

Allegato 1114 (art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004115 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b. Accordo del 17 dicembre 2004116 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. Protocollo del 28 febbraio 2008117 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008118 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

114 Originario

all.

Introdotto dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

115 RS

0.142.392.68 116 RS

0.362.32

117 RS

0.142.393.141 118 RS

0.142.395.141

O 1 sull'asilo

23

142.311

Allegato 2119 (art. 2)

Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni Albania

Moldova (Transnistria esclusa) Austria Mongolia Belgio Montenegro Benin Norvegia

Bosnia ed Erzegovina Paesi Bassi

Bulgaria Polonia Burkina Faso Portogallo

Cipro Regno

Unito

Croazia Repubblica

Ceca

Danimarca Romania Estonia Senegal Finlandia Serbia Francia Slovacchia Germania Slovenia Ghana Spagna Grecia Svezia India Ungheria Irlanda Islanda Italia Kosovo Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malta 119 Introdotto dal n. II dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Migrazione

24

142.311