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01.01.2013 - 31.03.2014
01.03.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 28.02.2010
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
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1

Ordinanza

sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)1 del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20102 sugli impianti di
accumulazione (LImA); visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche; visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (LEne); visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20076 sull'approvvigionamento elettrico; visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19637 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l'articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque; visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19919 sulla radioprotezione; visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,11 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell'Ufficio federale dell'energia (UFE); b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi d'esecuzione); e RU 2006 4889

1

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

2 RS

721.101

3 RS

721.80

4 RS

730.0

5 RS

732.1

6 RS

734.7

7 RS

746.1

8 RS

814.20

9 RS

814.50

10 RS

172.010

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

730.05

Energia in generale 2

730.05

c. dell'organo

d'esecuzione.12

2

Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.13 3 L'ordinanza generale dell'8 settembre 200414 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

4

...15


Art. 2


16

Rinuncia agli emolumenti 1

Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.

2

Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di contributi per l'esplorazione geotermica e di garanzie per la geotermia.


Art. 3

Calcolo degli

emolumenti

1

Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.

2

Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.

a17 Esborsi Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell'UFE nel quadro dell'espletamento dei suoi compiti.


Art. 4

Riduzione o condono degli emolumenti 1

L'UFE18 e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:19

a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

13 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

14 RS

172.041.1

15 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Abrogato dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

18 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

19 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 3

730.05

b. i progetti di ricerca; c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

2

Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.20

Art. 5

Supplementi sugli emolumenti 1

Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:

a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale; b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

2

Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

3

I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

a21 Acconti Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l'UFE può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.


Art. 6


22

Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione 1

Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'UFE, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all'incasso.

2

Quando trasferisce un compito d'esecuzione l'UFE può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

3

Se l'UFE affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.


Art. 7


23

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza 1

L'UFE o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

20 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

22 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

23 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

Energia in generale 4

730.05

2

Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.


Art. 8

Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 9

Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche 1

L'UFE riscuote emolumenti in particolare per: a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine; b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; c.24 le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche e sulla legge sulla protezione delle acque;

d. la perizia di progetti; e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti; 2

Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame: a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli; b. dei rapporti sui controlli quinquennali; c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;

d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza; e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti; f.25 dei dossier relativi alla pianificazione in caso d'emergenza.

3

Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.26

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 5

730.05

a27 Tassa di vigilanza nel settore degli impianti di accumulazione 1

Per la tassa di vigilanza prevista dall'articolo 28 LImA sono computabili i costi per:

a. l'elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d'emergenza; b. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica; c. la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;

d. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.

2

Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LImA.

3

La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi: franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 2 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3 4 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 13 000

4

Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.

5

L'UFE può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

6

Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.


Art. 10


28

Emolumenti nel settore dell'energia in generale 1

L'UFE riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni; b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.

27 Introdotto dal n. II dell'all. all'O del 17 ott. 2012 sugli impianti di accumulazione, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5995).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

Energia in generale 6

730.05

2

L'UFE e l'organo d'esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l'articolo 99 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 201729 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.


Art. 11


30

Emolumenti nel settore dell'energia nucleare L'UFE riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;

b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;

c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. le perizie di progetti; f. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari; g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari; h.31 le attività di vigilanza riguardanti il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento.


Art. 12


32

Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare 1

I costi dell'UFE non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. 2 Questi costi comprendono in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi; b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).


Art. 13

Emolumenti nel settore dell'elettricità L'UFE riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.

29 RS

730.03

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

31 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1427).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 7

730.05

a33 Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico e della produzione di energia L'UFE e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito: a. all'approvvigionamento elettrico;

b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia; c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

b34 Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico L'UFE e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per: a. la partecipazione al forum dei regolatori europei; b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;

c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

c35 Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi I terzi incaricati dall'UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell'ordinanza del 1° novembre 201736 sull'energia riscuotono emolumenti per: a. l'elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le imprese;

b. il sostegno alle imprese nell'elaborazione del rapporto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi.


Art. 14

Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta 1

L'UFE riscuote emolumenti in particolare per: a. le approvazioni dei piani; b. i permessi d'esercizio; c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi; 33 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).

34 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

35 Introdotto dal n. III 1 dell'O del 7 mar. 2014 (RU 2014 611). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

36 RS

730.01

Energia in generale 8

730.05

d.37 le decisioni in relazione all'obbligo di trasporto per terzi.

2

L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per: a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 200038 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC); b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC; c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

a39 Emolumenti nel settore della geotermia 1

L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di: a. un contributo per l'esplorazione geotermica per la prospezione (art. 33 cpv.

1 LEne);

b. un contributo per l'esplorazione geotermica per l'attività di perforazione (art. 33 cpv. 1 LEne); c. un contributo per l'impiego diretto della geotermia (art. 34 cpv. 2 della legge del 23 dicembre 201140 sul CO2).

2

L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 2 LEne).

b41 Riscossione di emolumenti da parte dell'organo d'esecuzione Per le spese di esecuzione nell'ambito delle garanzie di origine, l'organo d'esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto vigente:

abrogazione

L'ordinanza del 30 settembre 198542 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.


Art. 16

Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

37 Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 2015, in vigore dal 13 mag. 2015 (RU 2015 1427).

38 RS

746.11

39 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

40 RS

641.71

41 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

42 [RU

1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 II 43, 1999 15]

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 9

730.05


Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Energia in generale 10

730.05

Allegato 143 (art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti 1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei
progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all'articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi: franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 7 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3 10 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 17 000

2. …

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta Gli emolumenti ammontano a: franchi

a. Per un'approvazione dei piani tassa di base

1000-8000

supplemento per chilometro di condotta 800

b. Per la vigilanza annuale dell'esercizio tassa di base

800

supplemento per chilometro di condotta: 80

Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.

43 Aggiornato dai n. I delle O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5739) e del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 11

730.05

Allegato 2

(art. 16)

Modifica del diritto vigente …44

44 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 4889.

Energia in generale 12

730.05

Allegato 345 (art. 14b)

Emolumenti riscossi nell'ambito delle garanzie di origine Emolumento in franchi Unità 1. Registrazione e rilevamento Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto) max. 200

all'anno

Emolumento di base per un conto utente (a seconda del tipo di conto) max. 200

all'anno

Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto) max. 0.03

per MWh

2. Transazioni Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto) max. 0.03

per MWh

Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale max. 0.03

per MWh

Importazione ed esportazione di garanzie di origine max. 0.03

per MWh

Registrazione di un ordine permanente max. 200

per operazione

3. Annullamento Annullamento di garanzie di origine max. 0.03

per MWh

Elaborazione di una conferma di annullamento max. 100

per operazione

45 Introdotto dal n. II dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).