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01.01.2013 - 31.03.2014
01.03.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 28.02.2010
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
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1

Ordinanza

sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFE, OE-UFE) del 22 novembre 2006 (Stato 12 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19161 sulle forze idriche;
visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19982 sull'energia; visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 20033 sull'energia nucleare; visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19634 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19915 sulla radioprotezione; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato incaricate dall'Ufficio dell'esecuzione (altri organi di esecuzione).

2

Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare.

3

L'ordinanza generale dell'8 settembre 20047 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.


Art. 2

Rinuncia agli emolumenti Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.

RU 2006 4889 1 RS

721.80

2 RS

730.0

3 RS

732.1

4 RS

746.1

5 RS

814.50

6 RS

172.010

7 RS

172.041.1

730.05

Energia

2

730.05


Art. 3

Calcolo degli

emolumenti

1

Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.

2

Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.


Art. 4

Riduzione o condono degli emolumenti 1

L'Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti per: a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;

b. i progetti di ricerca; c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

2

Può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.


Art. 5

Supplementi sugli emolumenti 1

Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:

a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale; b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

2

Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

3

I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.


Art. 6

Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione 1

Se l'Ufficio trasferisce un compito a un altro organo di esecuzione, quest'ultimo fattura autonomamente gli emolumenti, decide in caso di controversie sulla fattura e si incarica dell'incasso. L'Ufficio può decidere, al momento del trasferimento di un compito di esecuzione, di incaricarsi della fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

2

L'Ufficio e l'altro organo di esecuzione concordano quale parte degli emolumenti quest'ultimo può utilizzare per coprire i propri investimenti.

O sugli emolumenti dell'UFE 3

730.05


Art. 7

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza 1

L'Ufficio o un organo incaricato dall'Ufficio possono riscuotere trimestralmente gli emolumenti di vigilanza dagli assoggettati.

2

L'Ufficio può riscuotere trimestralmente le tasse di vigilanza.

3

Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.


Art. 8

Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 9

Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine; b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche;

d. la perizia di progetti; e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti; 2

Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame: a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli; b. dei rapporti sui controlli quinquennali; c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;

d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza; e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti.

3

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti internazionali sono calcolati in proporzione alle quote di forza idrica destinate alla Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali contrari.

Energia

4

730.05


Art. 10

Emolumenti nel settore dell'energia in generale L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le

autorizzazioni;

b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.


Art. 11

Emolumenti nel settore dell'energia nucleare 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;

b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;

c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. i permessi di esecuzione; f.

le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radioattive; g. il riconoscimento di certificati per i modelli di colli; h. le perizie di progetti; i.

l'esercizio di un'organizzazione interna per i casi d'emergenza e di un servizio di picchetto; j. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione e al programma di gestione delle scorie nucleari; k. le attività legate al controllo dei materiali nucleari; l.

i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari; m. la vigilanza sugli impianti nucleari.

2

I compiti di vigilanza riguardano in particolare: a. le ispezioni degli impianti nucleari; b. il seguito della messa fuori servizio per revisione; c. la realizzazione delle misurazioni di radiazioni; d. il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni; e. il controllo dei rapporti; f. il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l'autorità di vigilanza; g. i pareri relativi alle comunicazioni e all'applicazione delle misure; h. la realizzazione dei calcoli di previsione;

O sugli emolumenti dell'UFE 5

730.05

i.

la trattazione di eventi e accertamenti; j.

l'attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.


Art. 12

Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare I costi dell'autorità di vigilanza per il controllo degli impianti nucleari non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. Essa comprende in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali; 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi; 3. l'attuazione e lo sviluppo dell'attività di vigilanza; b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare.


Art. 13

Emolumenti nel settore dell'elettricità L'Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.


Art. 14

Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le approvazioni dei piani; b. i permessi d'esercizio; c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi.

2

L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per: a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 20008 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC); b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC; c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto vigente: abrogazione L'ordinanza del 30 settembre 19859 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.

8 RS

746.11

9 [RU

1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 II 43, 1999 15]

Energia

6

730.05


Art. 16

Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.


Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

O sugli emolumenti dell'UFE 7

730.05

Allegato 1

(art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti 1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi: franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 5 000

per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milione di m3 7 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 12 000

2. Emolumenti nel settore dell'energia nucleare Gli emolumenti per le attività dell'Ufficio sono calcolate in base al tempo impiegato secondo le seguenti aliquote e ammontano a: franchi

a. per un'autorizzazione di massima 30 000-400 000

b. per una licenza di costruzione 10 000-150 000

c. per una licenza d'esercizio 10 000-150 000

d. per le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive 300-3 000

e. per le autorizzazioni per studi geologici 3 000-30 000

f.

per gli esami preliminari 300-8 000

g. per gli esami preliminari che implicano la collaborazione con altri Stati 3 000-80 000

Le spese della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari, dell'Ufficio nel settore della sicurezza e delle misure di salvaguardia e della Commissione federale della sicurezza degli impianti nucleari non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare.

Energia

8

730.05

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta Gli emolumenti ammontano a: franchi

a. Per un'approvazione dei piani tassa di base: supplemento per chilometro di condotta 1 000-8 000

800

b. Per la vigilanza annuale dell'esercizio tassa di base: supplemento per chilometro di condotta: 800

80

Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.

O sugli emolumenti dell'UFE 9

730.05

Allegato 2

(art. 16)

11 RS 730.01. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

Energia

10

730.05

Sezione 7 (art. 29-33) Abrogata 5. Ordinanza del 3 giugno 200514 sugli emolumenti dell'UFAFP Titolo

...

Sostituzione di espressioni ... Ingresso ...


Art. 8a

...

12 RS 734.25. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

13 RS 746.11 14 RS

814.014. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

O sugli emolumenti dell'UFE 11

730.05

Allegato, n. 1, 2a lett. b e c nonché 8 ...

Energia

12

730.05