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1

Ordinanza

sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)1 del 22 novembre 2006 (Stato 1° aprile 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20102 sugli impianti di
accumulazione (LImA); visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche; visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19984 sull'energia; visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20076 sull'approvvigionamento elettrico; visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19637 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l'articolo 42 della legge federale del 22 marzo 19918 sulla radioprotezione; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,10 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e b.11 delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione).

RU 2006 4889 1

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

2 RS

721.10

3 RS

721.80

4 RS

730.0

5 RS

732.1

6 RS

734.7

7 RS

746.1

8 RS

814.50

9 RS

172.010

10 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ott. 2012 sugli impianti di accumulazione, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5995).

11 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

730.05

Energia in generale 2

730.05

2

Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.12 3 L'ordinanza generale dell'8 settembre 200413 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

4

Sono fatti salvi gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sull'energia.15


Art. 2

Rinuncia agli emolumenti Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.


Art. 3

Calcolo degli

emolumenti

1

Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.

2

Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.


Art. 4

Riduzione o condono degli emolumenti 1

L'Ufficio e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:16

a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;

b. i progetti di ricerca; c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

2

Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.17

Art. 5

Supplementi sugli emolumenti 1

Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:

a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale; 12 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

13 RS

172.041.1

14 RS 730.01 15 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 3

730.05

b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

2

Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

3

I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

a18 Acconti Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l'Ufficio può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.


Art. 6


19

Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione 1

Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'Ufficio, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all'incasso.

2

Quando trasferisce un compito d'esecuzione l'Ufficio può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

3

Se l'Ufficio affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.


Art. 7


20

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza 1

L'Ufficio o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

2

Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.


Art. 8

Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

19 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

20 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

Energia in generale 4

730.05

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 9

Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine; b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche;

d. la perizia di progetti; e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti; 2

Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame: a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli; b. dei rapporti sui controlli quinquennali; c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;

d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza; e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti; f.21 dei dossier relativi alla pianificazione in caso d'emergenza.

3

Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.22

a23 Tassa di vigilanza nel settore degli impianti di accumulazione 1

Per la tassa di vigilanza prevista dall'articolo 28 LImA sono computabili i costi per:

a. l'elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d'emergenza; b. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica; c. la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;

21 Introdotta dal n. I dell'O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

23 Introdotto dal n. II dell'all. all'O del 17 ott. 2012 sugli impianti di accumulazione, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5995).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 5

730.05

d. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.

2

Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LImA.

3

La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi: franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 2 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3 4 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 13 000

4

Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.

5

L'Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

6

Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.


Art. 10

Emolumenti nel settore dell'energia in generale L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le

autorizzazioni;

b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.


Art. 11


24

Emolumenti nel settore dell'energia nucleare L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;

b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;

c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; 24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

Energia in generale 6

730.05

e. le perizie di progetti; f. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari; g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.


Art. 12


25

Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare 1

I costi dell'Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. 2 Questi costi comprendono in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi; b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).


Art. 13

Emolumenti nel settore dell'elettricità L'Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.

a26 Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico e della produzione di energia L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito: a. all'approvvigionamento elettrico;

b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia; c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

b27 Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico L'Ufficio e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per: a. la partecipazione al forum dei regolatori europei; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

26 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).

27 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223).

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell'energia. O 7

730.05

b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;

c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

c28 Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi Le organizzazioni private incaricate dall'Ufficio secondo l'articolo 3oocties capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 7 dicembre 199829 sull'energia riscuotono emolumenti per le loro prestazioni.


Art. 14

Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le approvazioni dei piani; b. i permessi d'esercizio; c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi.

2

L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per: a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 200030 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC); b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC; c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto vigente:

abrogazione

L'ordinanza del 30 settembre 198531 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.


Art. 16

Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.


Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

28 Introdotto dal n. III 1 dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

29 RS

730.01

30 RS

746.11

31 [RU

1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 II 43, 1999 15]

Energia in generale 8

730.05

Allegato 132 (art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti 1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all'articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi: franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 7 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3 10 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 17 000

2. …

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta Gli emolumenti ammontano a: franchi

a. Per un'approvazione dei piani tassa di base: supplemento per chilometro di condotta 1 000-8 000

800

b. Per la vigilanza annuale dell'esercizio tassa di base: supplemento per chilometro di condotta: 800

80

Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.

32 Aggiornato dai n. I delle O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5739) e del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

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Allegato 2

(art. 16)

Modifica del diritto vigente …33 33 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 4889.

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