01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
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01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2000 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) del 24 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG); ordina: Capitolo 1: Indennità per persone che prestano servizio Sezione 1: Diritto all'indennità

Art. 1

Persone che esercitano un'attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 LIPG) 1

È considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei dodici mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

2

Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: a. disoccupati; b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo; c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio.


Art. 2

Persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 10 cpv. 2 LIPG) Le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.

RU 2005 1251 1 RS

830.1

2 RS

834.1

834.11

Indennità per perdita di guadagno 2

834.11


Art. 3

Formazione di monitori per Gioventù e Sport (G+S) (art. 1a cpv. 4 LIPG) L'Ufficio federale dello sport definisce quali sono i corsi che danno diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4 LIPG.

Sezione 2: Calcolo dell'indennità

Art. 4

Indennità per lavoratori salariati (art. 11 LIPG) 1

L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di: a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG; e. maternità; f.

altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2

Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

3

Per chi collabora ad un'azienda della propria famiglia senza essere retribuito in termini monetari e presta servizio prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha compiuto vent'anni, l'indennità è calcolata sulla base del salario mensile globale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 19473 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).


Art. 5

Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare (art. 11 LIPG) 1

È considerato salariato con reddito regolare chi: a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni; 3 RS

831.101

Ordinanza

3

834.11

b. ha interrotto il lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2

Il reddito giornaliero medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:

a. per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.

b. Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.

c. Per i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28.

3

Se il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 2, poiché l'inizio dell'ultimo rapporto lavorativo del salariato risale a poco prima dell'entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.

4

Le parti del salario pagate regolarmente ma solo una volta all'anno o a intervalli di più mesi, sono convertite in salario giornaliero medio e aggiunte al reddito determinato in base al capoverso 2.


Art. 6

Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare (art. 11 LIPG) 1

Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.

2

Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo.


Art. 7

Indennità per lavoratori indipendenti (art. 11 LIPG) 1

L'indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

2

Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività indipendente per un periodo più lungo, l'indennità è calcolata sulla base del reddito che avrebbe potuto conseguire.

Indennità per perdita di guadagno 4

834.11

3

Nel caso di un lavoratore indipendente che non è tenuto a pagare prima dell'entrata in servizio i contributi previsti dalla legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l'indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l'anno precedente l'entrata in servizio.


Art. 8

Indennità per lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti (art. 11 LIPG) L'indennità è calcolata sommando i redditi da attività dipendente e quelli da attività indipendente, accertati in base agli articoli 4-7.


Art. 9

Indennità per persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera (art. 11 LIPG) Per le persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'indennità corrisponde complessivamente almeno all'ammontare dell'indennità giornaliera percepita in precedenza.


Art. 10

Indennità durante l'istruzione di base per la protezione civile (art. 9 cpv. 4 terzo periodo LIPG) Nel caso di persone che hanno prestato almeno 40 giorni di servizio ai sensi dell'articolo 1a capoversi 1 e 2bis LIPG, l'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento del reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio.


Art. 11

Numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute (art. 9 cpv. 3 LIPG) Sono considerati equivalenti alla durata di una scuola reclute: a. i primi 124 giorni di servizio civile computabili, nel caso in cui la persona che presta servizio civile non è stata attribuita a un'arma; b. la durata della scuola reclute corrispondente all'arma a cui una persona è stata attribuita prima di essere ammessa al servizio civile.

Sezione 3: Assegni per spese di custodia

Art. 12

Spese supplementari per la custodia dei figli (art. 7 cpv. 1 LIPG) Sono rimborsate come spese per la custodia dei figli in particolar modo: a. spese per pasti dei figli consumati fuori casa; 4 RS

831.10

Ordinanza

5

834.11

b. spese di viaggio e di alloggio per figli che vengono accuditi da terzi; c. retribuzioni per aiuti famigliari o domestici; d. retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola; e. spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che presta servizio per accudirne i figli.


Art. 13

Ammontare degli assegni (art. 7 cpv. 2 LIPG) 1

Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell'indennità totale massima, moltiplicata per il numero dei giorni di servizio.

2

Spese inferiori a 20 franchi non sono rimborsate.

Sezione 4: Assegni per l'azienda a favore di persone che lavorano per l'azienda agricola di famiglia (art. 8 cpv. 2 LIPG)

Art. 14

Ha diritto all'assegno per l'azienda chi svolge la sua attività lucrativa principale
nell'azienda agricola di famiglia e che: a. può essere qualificato come lavoratore salariato del settore agricolo ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19525 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) oppure è sposato al capo dell'azienda; b. presta servizio per almeno dodici giorni consecutivi; e c. per sostituire il quale è assunta, per lavorare nell'azienda, una persona retribuita per almeno dieci giorni con un salario che raggiunge, sulla base di una media giornaliera, almeno l'importo dell'assegno per l'azienda.

Sezione 5: Esercizio del diritto

Art. 15

Domanda (art. 19 cpv. 3 LIPG) 1

Il diritto a un'indennità si esercita mediante un formulario ufficiale, completo della documentazione necessaria.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità e i formulari particolari presso i seguenti uffici:

5 RS

836.1

Indennità per perdita di guadagno 6

834.11

a. gli stati maggiori e le unità militari; b. gli uffici della protezione civile incaricati di convocare; c. l'organo federale responsabile dell'esecuzione del servizio civile e i suoi incaricati;

d. l'Ufficio federale dello sport.

3

Il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, il formulario è consegnato dopo dieci giorni e in seguito alla fine di ogni mese civile.

4

Se una persona o i suoi congiunti necessitano il versamento dell'indennità in tempi più ristretti, i formulari per l'esercizio del diritto all'indennità vanno consegnati durante tutto il servizio ogni dieci giorni.


Art. 16

Attestazione dei giorni di servizio (art. 19 cpv. 3 LIPG) 1

I contabili dello stato maggiore, delle unità militari e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano il numero di giorni di servizio rimborsati.

2

L'organo federale responsabile dell'esecuzione del servizio civile e i suoi incaricati attestano il numero dei giorni di servizio computabili.

3

Il responsabile per l'organizzazione della formazione federale e cantonale dei monitori di Gioventù e Sport (G+S) e dei corsi per monitori di giovani tiratori attesta i giorni di servizio che danno diritto a un'indennità.

4

Ogni giorno di servizio che dà diritto a un'indennità può essere attestato una volta sola.

5

Nel caso sia stato consegnato un formulario per l'esercizio del diritto all'indennità sbagliato o il formulario sia andato perduto, la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo su cui attesta, sulla base del libretto di servizio o dell'attestazione di frequenza del corso, i giorni di servizio che danno diritto a un'indennità.


Art. 17

Dichiarazione di salario da parte del datore di lavoro (art. 19 cpv. 3 LIPG) Se una persona che presta servizio è indennizzata come lavoratore salariato, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l'esercizio del diritto a un'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il servizio nonché la durata dell'impiego.


Art. 18

Esercizio del diritto all'indennità da parte di terzi (art. 17 cpv. 1 LIPG) 1

I congiunti e il datore di lavoro della persona che presta servizio, in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 LIPG, sono autorizzati ad esercitare il diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente e si procurano direttamente, se

Ordinanza

7

834.11

necessario, l'attestato dei giorni di servizio che danno diritto a un'indennità e la dichiarazione di salario. Gli articoli 15-17 si applicano per analogia.

2

Nel caso sussista un diritto ad un assegno a favore di persone che lavorano per l'azienda di famiglia ai sensi dell'articolo 14, l'articolo 17 capoverso 1 lettera b LIPG è applicabile, per analogia, anche per il titolare dell'azienda.


Art. 19

Cassa di compensazione competente (art. 17 cpv. 2 LIPG) 1

Competente per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità è: a. per le persone tenute a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi prima dell'entrata in servizio; b. per le persone domiciliate in Svizzera, non soggette al pagamento dei contributi: la cassa di compensazione cantonale del loro Cantone di domicilio;

c. per le persone domiciliate all'estero, che non sono obbligatoriamente assicurate in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.

2

Se più casse di compensazione sono competenti, la persona avente diritto all'indennità sceglie tra di esse.

3

La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

Sezione 6: Fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 20

Fissazione dell'indennità

(art. 18 LIPG)

1

La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di fissare l'indennità di base e gli assegni per i figli, purché la persona avente diritto all'indennità non sia legata a più datori di lavoro o svolga contemporaneamente un'attività dipendente ed un'attività indipendente. La cassa di compensazione verifica il calcolo del datore di lavoro.

2

Su domanda della persona avente diritto all'indennità la cassa di compensazione, o il datore di lavoro nel caso l'indennità sia stata fissata da lui, è tenuta a fornire spiegazioni sul calcolo dell'indennità.


Art. 21

Pagamento dell'indennità

(art. 19 LIPG)

1

Una volta ricevuto il formulario, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l'importo dovuto o lo compensa ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS6.

6 RS

831.10

Indennità per perdita di guadagno 8

834.11

2

L'articolo 19 capoverso 2 LPGA può essere applicato anche nel caso in cui il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del lavoratore salariato o il datore di lavoro sia domiciliato all'estero.

3

Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere pagate in contanti.

4

Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.


Art. 22

Indennità per persone all'estero (art. 18 e 19 LIPG) 1

L'indennità per persone che abitano all'estero è fissata in franchi svizzeri.

2

Il pagamento dell'indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 maggio 19617 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Capitolo 2: Indennità in caso di maternità Sezione 1: Inizio ed estinzione del diritto all'indennità

Art. 23

Inizio del diritto (art. 16c LIPG) Si dà un diritto all'indennità se: a. il neonato è in grado di vivere; o b. la gravidanza è durata almeno 23 settimane.


Art. 24

Proroga del diritto all'indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato (art. 16c cpv. 2 LIPG) 1

L'inizio del diritto all'indennità è prorogato se: a. la madre ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 16c capoverso 2 LIPG; e b. mediante un attestato medico si dimostra che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, deve essere ospitalizzato durante almeno tre settimane.

2

La proroga inizia il giorno della nascita e finisce il giorno in cui il neonato torna dalla madre o muore.

7 RS

831.111

Ordinanza

9

834.11


Art. 25

Estinzione del diritto in caso di ripresa dell'attività lucrativa (art. 16d LIPG) Il diritto all'indennità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.

Sezione 2: Durata minima del periodo d'assicurazione

Art. 26

Computo di periodi d'assicurazione all'estero (art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG) Per determinare la durata minima del periodo d'assicurazione conformemente all'articolo 16b capoverso 1 lettera a LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la madre avente diritto è stata obbligatoriamente assicurata in uno Stato: a. che applica l'accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con il suo allegato II, e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/729 nella loro versione modificata10; b. facente parte dell'Associazione europea di libero scambio.


Art. 27

Riduzione del periodo d'assicurazione minimo in caso di parto prematuro (art. 16b cpv. 2 LIPG) In caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione stabilito all'articolo 16b capoverso 1 lettera a LIPG è ridotto: a. a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo e il nono mese di gravidanza; b. a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza; c. a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.

8 RS

0.142.112.681 9

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 mar. 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).

10 RS 0.831.109.268.1/.11 Una versione consolidata provvisoria del testo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, ivi comprese le modifiche introdotte mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 307/1999, può essere richiesta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa fede solo la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Indennità per perdita di guadagno 10

834.11

Sezione 3: Durata minima del periodo di attività lucrativa

Art. 28

Computo di periodi di attività lucrativa all'estero (art 16b cpv. 1 lett. b LIPG) Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa conformemente all'articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la madre avente diritto ha esercitato un'attività lucrativa in uno Stato: a. che applica l'accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con il suo allegato II, e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7212 nella loro versione modificata13; b. facente parte dell'Associazione europea di libero scambio.


Art. 29

Madre disoccupata

(art. 16b cpv. 3 LIPG) La madre che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG, ha diritto all'indennità se: a. fino al parto ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione; oppure b. il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge federale del 25 giugno 198214 sull'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 30

Madre incapace al lavoro (art. 16b cpv. 3 LIPG) 1

La madre che, al momento del parto, è incapace al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempie le condizioni di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG, ha diritto all'indennità se, fino al parto, ha beneficiato di: 11 RS

0.142.112.681 12 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 mar. 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).

13 RS

0.831.109.268.1/.11 Una versione consolidata provvisoria del testo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, ivi comprese le modifiche introdotte mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 307/1999, può essere richiesta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa fede solo la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

14 RS

837.0

Ordinanza

11

834.11

a. un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o incidente versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata; oppure b. un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

2

Una madre incapace al lavoro che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 ha comunque, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, diritto all'indennità nel caso in cui al momento del parto il suo rapporto di lavoro sia ancora valido.

Sezione 4: Calcolo dell'indennità

Art. 31

Indennità per lavoratrici salariate (art. 16e LIPG) 1

L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima del parto, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di: a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG; e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2

Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.


Art. 32

Indennità per lavoratrici indipendenti (art. 16e LIPG) Alle madri lavoratrici indipendenti si applica per analogia l'articolo 7 capoverso 1.


Art. 33

Indennità per lavoratrici contemporaneamente salariate e indipendenti (art. 16e LIPG) L'indennità è calcolata sommando i redditi da attività dipendente e quelli da attività indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoverso 1 e 30.

Sezione 5: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 34

Cassa di compensazione competente e attestati (art. 17-19 LIPG) 1

L'articolo 19 capoversi 1 lettere a e b, 2 e 3 è applicabile per analogia allo scopo di determinare la cassa di compensazione competente per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità.

Indennità per perdita di guadagno 12

834.11

2

Per la madre che prima del parto ha esercitato fino all'ultimo un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

3

Per la madre che, al momento del parto, è disoccupata o incapace al lavoro, ma che prima del periodo di disoccupazione o di incapacità al lavoro ha esercitato un'attività lucrativa, l'ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell'impiego.


Art. 35

Fissazione e pagamento delle indennità (art. 18 e 19 LIPG) 1

Per la fissazione dell'indennità si applicano per analogia gli articoli 20 e 22.

2

L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente. Un'indennità inferiore a 200 franchi mensili è versata in una sola volta alla fine del diritto. È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS15.

3

Per il pagamento dell'indennità è applicabile per analogia l'articolo 21 capoversi 3 e 4.

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Art. 36

16 Contributi (art. 19a LIPG) 1

I contributi ammontano allo 0,3 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui agli articoli 16 e 21 OAVS17, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito

di almeno fr.

ma inferiore a fr.

9 200

16 000

0,162

16 000

20 300

0,165

20 300

22 600

0,169

22 600

24 900

0,173

24 900

27 200

0,177

27 200

29 500

0,181

29 500

31 800

0,188

15 RS

831.10

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4727).

17 RS

831.101

Ordinanza

13

834.11

Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito

di almeno fr.

ma inferiore a fr.

31 800

34 100

0,196

34 100

36 400

0,204

36 400

38 700

0,212

38 700

41 000

0,219

41 000

43 300

0,227

43 300

45 600

0,238

45 600

47 900

0,250

47 900

50 200

0,262

50 200

52 500

0,273

52 500

54 800

0,285

2

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo minimo compreso tra i 14 e i 300 franchi l'anno. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.


Art. 37

Conteggio dei contributi per i lavoratori salariati (art. 19a LIPG) 1

Nel caso in cui paga l'indennità alla persona avente diritto o la versa assieme al salario, il datore di lavoro tratta nel conteggio per la cassa di compensazione la somma versata come fosse una parte integrante del salario determinante ai sensi dell'AVS. 2 I contributi per l'AVS, per l'assicurazione per l'invalidità, per l'indennità di perdita di guadagno e per l'assicurazione contro la disoccupazione prelevati sull'indennità possono essere rimborsati al datore di lavoro dalla cassa di compensazione o direttamente assieme al rimborso dell'indennità o attraverso un accredito ad hoc.

3

I contributi per gli assegni familiari nell'agricoltura versati dal datore di lavoro sulla base dell'indennità gli vengono rimborsati o assieme a quest'ultima o attraverso un accredito ad hoc, conformemente all'articolo 18 capoverso 1 LAF18. La cassa di compensazione addebita il montante corrispondente al conto dei contributi prelevati in virtù della LAF.

4

La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa o direttamente a lavoratori salariati oppure a datori di lavoro non soggetti all'obbligo di versare contributi i contributi dei lavoratori salariati per l'AVS, per all'assicurazione per l'invalidità, per l'indennità di perdita di guadagno e per l'assicurazione contro la disoccupazione. Inscrive l'indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.

5

Sull'assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi a carico dei lavoratori salariati.

6 L'articolo 34d OAVS19 concernente il salario di poco conto non è applicabile.20 18 RS

836.1

19 RS

831.101

Indennità per perdita di guadagno 14

834.11


Art. 38

Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 19a LIPG) 1

La cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l'AVS, per l'assicurazione per l'invalidità e per l'indennità di perdita di guadagno applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati. Inscrive l'indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.

2

Sull'assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi.

3

L'articolo 19 OAVS21 concernente le rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie non è applicabile.


Art. 39

Conteggio (art. 21 LIPG)

Il datore di lavoro tiene conto delle indennità da lui versate nel conteggio per la cassa di compensazione.


Art. 40

Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili (art. 20 LIPG) Ai crediti per restituzione di rendite irrecuperabili è applicato l'articolo 79bis OAVS22.


Art. 41

Copertura delle spese di amministrazione (art. 22 LIPG) 1

Per i contributi alle spese di amministrazione versati da datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone che non esercitano un'attività lucrativa valgono le stesse aliquote applicate dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce eventuali sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell'indennità di perdita di guadagno per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione.


Art. 42

Disposizioni applicabili

Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni del capo quarto come pure degli articoli 34-43, 200-203, 205-211, 212bis e 213 OAVS23.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5191).

21 RS

831.101

22 RS

831.101

23 RS

831.101

Ordinanza

15

834.11

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 43

Esecuzione

1

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato dell'esecuzione.

2

Può emanare disposizioni d'esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d'accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, raccomandazioni rivolte ai contabili dell'esercito e della protezione civile, ai responsabili per l'organizzazione della formazione di monitori per Gioventù e Sport (G+S) e agli organi responsabili dell'esecuzione del servizio civile.


Art. 44

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 24 dicembre 195924 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)

2. ordinanza del 31 luglio 197225 sulle indennità per perdita di guadagno ai partecipanti ai corsi per monitori di «Gioventù e Sport»

Art. 45


Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 27 giugno 199526 sull'assicurazione malattie Art. 1102. Ordinanza del 20 dicembre 198227 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 7 cpv. 1 lett. bArt. 115
cpv. 1 lett. d
… 24 [RU

1959 2240, 1964 332, 1969 324, 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1996 2685 app. 3 n. 9, 1999 1854, 2002 723 all. 2 n. 8 3350 3942, 2003 5215 n. II, 2004 4377] 25 [RU

1972 1954]

26 RS

832.102. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

27 RS

832.202. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Indennità per perdita di guadagno 16

834.11


Art. 46

Disposizione transitoria

L'indennità giornaliera di base per persone che prestano servizio civile e che, il 31 dicembre 2003, hanno prestato almeno 103 giorni di servizio ai sensi dell'articolo 1a capoversi 1-3 LIPG, è calcolata durante i restanti giorni di servizio sulla base dell'articolo 10 LIPG.


Art. 47

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005.