01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2005
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)1 del 24 dicembre 1959 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG),4 ordina: I. Diritto all'indennità e rispettivo calcolo5

Art. 1

6 Aventi diritto

1

Hanno diritto all'indennità: a. le persone prestanti servizio nell'esercito svizzero o nella Croce Rossa; b. le persone prestanti servizio civile; c. le persone prestanti servizio nella protezione civile; d. i partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport; e. i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori; è considerato come persona esercitante un'attività lucrativa chi nel corso dei dodici mesi che precedono l'entrata in servizio ha esercitato un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

2

Sono equiparati alle persone esercitanti un'attività lucrativa i disoccupati e le persone i quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa di lunga durata se non fossero stati chiamati in servizio. Si considera che essi avrebbero assunto un'occupazione lucrativa nel caso in cui abbiano portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o durante il medesimo.

RU 1959 2240 1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1973 (RU 1973 2153). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

2 RS

830.1

3 RS

834.1

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

834.11

Indennità per perdita di guadagno 2

834.11

3

Le persone che non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 1 non sono considerate come esercitanti un'attività lucrativa.


Art. 2


7

Indennità per salariati in generale 1

L'indennità per salariati è stabilita sulla base del salario determinate ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ossia l'ultimo salario percepito prima dell'entrata in servizio e convertito in somma giornaliera. Per tale conversione non sono tenuti in considerazione i giorni in cui il salariato non ha percepito un salario o lo ha percepito solo in parte a causa di: a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d.9 servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG; e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2

L'indennità per i salariati i quali rendono plausibile che durante il servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa dipendente di lunga durata oppure percepire un salario notevolmente superiore se non fossero stati chiamati in servizio è calcolata sul salario che essi avrebbero potuto percepire. Se hanno portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o durante il medesimo, l'indennità è calcolata in base al salario iniziale consuetamente applicato nella loro regione e nella rispettiva professione.

3

L'indennità per membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola e non percepiscono un salario in contanti, che prestano servizio anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto il 20° anno di età, è calcolata sulla base del salario globale di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del 31 ottobre 194710 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

4

L'ammontare totale dell'indennità per perdita di guadagno di persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento.


Art. 3


11

Indennità per salariati con reddito regolare 1

Sono considerate come salariati con reddito regolare le persone che: a. hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni;

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

8 RS

831.10

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

10 RS

831.101

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

OIPG

3

834.11

b. hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà.

2

Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno.

3

Il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato nel modo seguente:

a. per i salariati retribuiti a ora, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate durante la settimana di lavoro normale che precede l'entrata in servizio e in seguito diviso per sette; b. per i salariati retribuiti mensilmente, il salario mensile percepito durante l'ultimo mese civile che precede l'entrata in servizio è diviso per 30; c. per tutti i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane che precedono l'entrata in servizio è diviso per 28.

4

Se il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 3 poiché il salariato ha lasciato il posto di lavoro poco prima dell'entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.

5

Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l'anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono convertiti in una somma giornaliera e aggiunti al reddito determinato in base al capoverso 3.


Art. 4


12

Indennità per salariati con reddito irregolare 1

Se il salariato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 3, il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base di un reddito percepito sull'arco di tre mesi e convertito in somma giornaliera.

2

Se anche in questo modo non è possibile calcolare un adeguato salario medio, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo.


Art. 5

Indennità per persone di condizione indipendente 1

Il calcolo delle indennità per indipendenti si basa sul reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio13, convertito in somma giornaliera. Se in seguito, per l'anno di servizio, è deciso un altro contributo, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.14 2 L'indennità per le persone prestanti servizio15, le quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

13 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 1° apr. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 324). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

15 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 RU 1987 1397). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Indennità per perdita di guadagno 4

834.11

indipendente di lunga durata, è calcolata sul reddito che avrebbero potuto conseguire.16 3 Per una persona indipendente che non è tenuta a pagare i contributi conformemente alla LAVS17, l'indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l'anno precedente l'entrata in servizio.18 4 L'ammontare totale dell'indennità per perdita di guadagno di persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento.19

Art. 6


20

Indennità per persone contemporaneamente salariate e indipendenti Il reddito medio conseguito prima dell'entrata in servizio da persone che sono nel contempo salariate e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipendente e indipendente determinati in base agli articoli 2-5 e convertiti in somme giornaliere.

a21 Indennità per persone che non esercitano attività lucrativa Le persone che non esercitano attività lucrativa hanno diritto ad un'indennità minima conformemente all'articolo 10 o 11 LIPG. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 4.


Art. 7

22 Tabelle delle

indennità

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali compila tabelle vincolanti delle indennità23, con importi arrotondati a vantaggio degli aventi diritto.

II. Gli assegni per spese di custodia24

Art. 8


25

Spese supplementari per accudire i figli 1

Le spese supplementari per accudire i figli sono i costi che una persona deve affrontare nel caso in cui, durante il servizio, non può assolvere da sola i compiti di custodia dei figli che prima dell'entrata in servizio si assumeva in modo regolare e durevole.

16

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 332).

17 RS 831.10 18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

19

Introdotto dall'art. 5 dell'O 84 del 6 lug. 1983 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1983 919 1180 1376]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

23

Ottenibili presso l'UFCL, Diffusione pubblicazioni, 3003 Berna.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

OIPG

5

834.11

2

Sono rimborsati in particolare: a. spese per pasti consumati fuori casa; b. spese di viaggio e di alloggio per figli accolti da terzi; c. retribuzioni per aiuti famigliari o domestici; d. retribuzioni per asili nido e doposcuola; e. spese di viaggio di terzi, che per accudire i figli della persona prestante servizio si recano al suo domicilio.


Art. 9


26

Ammontare degli assegni 1

Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell'indennità totale massima, corrispondente al numero dei giorni di servizio.

2

Spese inferiori ai 20 franchi non sono rimborsate.


Art. 10

a 1227 IIa. Gli assegni per l'azienda a favore dei membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola28

Art. 12

a29 1 Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che, come familiari collaboranti, svolgono la loro attività principale in una azienda agricola, e che possono essere qualificati come contadini di condizione indipendente secondo l'articolo 1a capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 195230 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).31 2 Il diritto all'assegno per l'azienda è riconosciuto soltanto alle persone che prestano servizio per almeno 12 giorni consecutivi e per cui è assunto un sostituto retribuito durante almeno 10 giorni con un salario giornaliero in contanti, che raggiunge in media almeno l'importo dell'assegno per l'azienda.32 26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

27

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

29

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

30 RS

836.1

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2177).

Indennità per perdita di guadagno 6

834.11

III. Indennità per le giornate di reclutamento e i servizi di avanzamento33
b34 Giornate di reclutamento L'indennità giornaliera di base è calcolata, per la durata delle giornate di reclutamento, in base all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG).


Art. 13

35 Servizi di

avanzamento

1

Sono considerati servizi d'istruzione di durata più lunga conformemente all'articolo 10 LIPG:

a. tutti i servizi in scuole e corsi; b. i servizi speciali che servono unicamente all'istruzione supplementare per un grado o una funzione superiori e che, di per sé o nell'ambito di un periodo di istruzione congiunto, durano almeno 18 giorni.36 2

Qualora un servizio di avanzamento di una certa durata venga interrotto prima del tempo, l'indennità speciale è accordata per ogni giorno di servizio attestato.

3

...37

IIIa.38 Numero di giorni del servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute
a Alla durata della scuola reclute corrispondono: a.39 se la persona che presta servizio civile non è stata attribuita a un'Arma, i primi 124 giorni di servizio civile computabili; b. se la persona è stata attribuita a un'Arma prima di essere ammessa al servizio civile, la durata della scuola reclute corrispondente a tale Arma.

33 Originariamente avanti l'art. 13. Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

34 Introdotto dal n. 8 dell'allegato 2 dell'O del 10 apr. 2002 (RU 2002 723).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

37 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

38 Introdotta dal n. II dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215).

39 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 5 dic. 2003 alla fine del presente testo.

OIPG

7

834.11

IV. L'esercizio del diritto all'indennità

Art. 14

40 Formulari 1 Il diritto è esercitato su: a. l'indennità di base, gli assegni per figli e gli assegni per l'azienda presentando l'apposito questionario al datore di lavoro oppure alla cassa di compensazione competente di cui all'articolo 19;

b. l'assegno per spese di cura presentando l'apposito formulario, completo della documentazione necessaria, direttamente alla cassa di compensazione competente.

2

Se non è possibile iscrivere nel questionario tutte le indicazioni necessarie per l'accertamento del diritto all'indennità o per il rispettivo calcolo, occorre compilare un foglio completivo. Per quanto possibile, la persona prestante servizio deve consegnarlo al datore di lavoro o alla cassa di compensazione prima dell'entrata in servizio.

3

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il questionario, il formulario per l'accertamento del diritto agli assegni per spese di custodia e il foglio completivo ai seguenti uffici:

a. gli stati maggiori o le unità in cui è registrata la persona prestante servizio; b. gli uffici della protezione civile incaricati di convocare; c. l'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile e i rispettivi incaricati.

4

Il formulario per l'accertamento del diritto degli assegni per spese di custodia e il foglio completivo possono essere ritirati anche presso il datore di lavoro o la cassa di compensazione.


Art. 15

Attestazione dei giorni di servizio41 1

I contabili dello stato maggiore, delle unità e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano sul questionario il numero di giorni di servizio o i giorni interi rimborsati.42 1bis L'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile e gli incaricati dell'esecuzione nell'ambito dei compiti loro delegati assumono la funzione di contabile per il servizio civile prestato ai sensi della legge del 6 ottobre 199543 sul servizio civile.44 2 Il questionario è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, un primo questionario è consegnato dopo dieci giorni di servizio e in seguito alla fine di ogni mese civile. Se la persona prestante servizio o i suoi con40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

41

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 1° apr. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 324).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

43

RS 824.0

44

Introdotto dal n. 9 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

Indennità per perdita di guadagno 8

834.11

giunti hanno bisogno di beneficiare dell'indennità a intervalli più brevi, i questionari devono esserle consegnati, durante tutto il servizio, circa ogni dieci giorni. Ogni giorno di servizio può essere attestato una volta sola.45 3 Se il contabile ha erroneamente consegnato un questionario errato o se il questionario va smarrito, la competente cassa di compensazione rilascia un duplicato, nel quale, fondandosi sul libretto di servizio, attesta il numero dei giorni con soldo. ...46

a47 Disciplinamento speciale concernente i corsi per monitori Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l'accertamento di indennità per perdita di guadagno a favore di partecipanti a corsi di cui all'articolo 1a capoverso 348 LIPG.

b49 Compilazione e trasmissione dei formulari La persona prestante servizio compila il questionario o il formulario per l'esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia. Trasmette senza indugio il questionario al suo datore di lavoro (art. 16) o alla cassa di compensazione competente (art. 19).

Il formulario per l'esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia deve essere trasmesso alla cassa di compensazione competente.


Art. 16


50

Dichiarazione di salario da parte del datore di lavoro Per una persona prestante servizio indennizzata quale salariata51, il datore di lavoro deve dichiarare sul questionario il salario determinante per il calcolo dell'indennità e la durata dell'impiego.


Art. 17


52



Art. 18

Esercizio del diritto all'indennità a opera di congiunti e del datore di lavoro 1

I congiunti e il datore di lavoro della persona prestante servizio, legittimati ad agire conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LIPG, esercitano il diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente; se necessario, si procurano diretta45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

46

Ultimo per. abrogato dall'art. 5 dell'O 84 del 6 lug. 1983 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1983 919 1180 1376].

47

Introdotto dall'art. 50 n. 1 dell'O del 26 giu. 1972 concernente la LF che promuove la ginnastica e lo sport [RU 1972 1181, 1973 2056]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

48 Si tratta del cpv. 4.

49

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

51 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

52

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

OIPG

9

834.11

mente la dichiarazione concernente i giorni di servizio e la dichiarazione di salario.

Gli articoli 14 - 16 si applicano per analogia.53 2 Quando un membro di famiglia, che collabora in un'azienda agricola, ha diritto all'assegno per l'azienda, l'articolo 17 capoverso 1 lettera a, e l'articolo 19 capoverso 2 lettera b della LIPG sono applicabili, per analogia, al proprietario esercente l'azienda, qualora quest'ultimo assuma un sostituto e lo retribuisca.54

Art. 19


55

Cassa di compensazione competente 1

Di fronte alla cassa di compensazione che ha riscosso, in base alla LAVS56, i contributi sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità, gli indipendenti esercitano il loro diritto direttamente, mentre i salariati attraverso il datore di lavoro. Se più casse di compensazione sono competenti, la persona prestante servizio sceglie la cassa che deve determinare e versare le indennità.

2

Se la persona prestante servizio non è tenuta a pagare i contributi, esercita il suo diritto presso la cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio.

3

Se la persona prestante servizio è domiciliata all'estero e non è assicurata obbligatoriamente in base alla LAVS, esercita il suo diritto presso la Cassa svizzera di compensazione.

4

Se la persona prestante servizio ha percepito immediatamente prima dell'entrata in servizio un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, esercita il suo diritto presso la cassa di compensazione che ha versato l'indennità giornaliera.

V. Determinazione, pagamento e restituzione delle indennità

Art. 20

Determinazione dell'indennità

1

La cassa di compensazione determina da sola gli assegni per spese di custodia e gli assegni per l'azienda di cui beneficia un membro di famiglia che collabora in un'azienda agricola. Determina da sola le altre indennità quando prima dell'entrata in servizio la persona prestante servizio: a. ha lavorato presso più di un datore di lavoro; b. ha avuto un rapporto di lavoro a più livelli; c. è stata nel contempo salariata e indipendente.57 1bis

La cassa di compensazione stabilisce da sola le indennità anche quando motivi particolari lo giustificano.58 53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

54

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

56 RS 831.10 57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

Indennità per perdita di guadagno 10

834.11

1ter

Gli assegni per l'azienda per membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola fanno oggetto di una decisione scritta.59 2 Il datore di lavoro incaricato di determinare l'indennità deve verificare, nella misura del possibile, l'esattezza delle indicazioni della persona prestante servizio.60 3 La cassa di compensazione è tenuta a fornire alla persona prestante servizio che lo richiede informazioni sul calcolo delle indennità. Lo stesso vale per il datore di lavoro nel caso in cui egli abbia determinato l'indennità.61 4 La cassa di compensazione o il datore di lavoro, ove abbia determinato egli stesso l'indennità, deve indicare nel questionario il modo, in cui l'indennità è stata calcolata. La cassa di compensazione verifica il calcolo eseguito dal datore di lavoro.


Art. 21

Versamento dell'indennità62

1

Una volta ricevuto il questionario, il datore di lavoro o la cassa di compensazione versa senza indugio il rispettivo importo o lo compensa in base agli articoli 19 capoverso 2 LPGA o 20 capoverso 2 LAVS. Una volta ricevuto il formulario di accertamento, la cassa di compensazione versa senza indugio gli assegni per spese di custodia.63 2 L'articolo 19 capoverso 2 LPGA è applicabile anche quando il servizio cade completamente o in parte durante il tempo libero del salariato.64 3

Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere versate in contanti.65 4 I giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio della posta o le distinte del conto bancario valgono come ricevute.66

a67 Conteggio dei contributi per i salariati 1

Se il datore di lavoro versa l'indennità alla persona prestante servizio o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la sua cassa di compensazione, come se fosse un elemento del salario determinante secondo l'AVS.68 La Cassa gli versa insieme con l'indennità, i contributi padronali, inerenti a quest'ultima, per l'AVS, l'assicurazione invalidità, l'ordinamento delle IPG e l'assicurazione contro la disoccupazione, oppure gli accredita tali contributi.

2

La Cassa di compensazione versa inoltre al datore di lavoro, insieme con l'indennità, i contributi padronali inerenti a quest'ultima, dovuti secondo l'articolo 18

59 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

OIPG

11

834.11

capoverso 1 LAF69 per i lavoratori agricoli, oppure gli accredita tali contributi. Essa addebita l'importo corrispondente sul conto delle entrate di contributi secondo la LAF.

3

La cassa di compensazione, eccezion fatta per gli assegni per spese di cura che essa versa direttamente al salariato o a un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi, deduce i contributi che il salariato deve all'AVS, all'assicurazione invalidità, all'ordinamento dell'IPG e all'assicurazione contro la disoccupazione. Essa iscrive l'importo dell'indennità nel conto individuale della persona assicurata come reddito proveniente da un'attività lucrativa.70 4 ...71

5

L'articolo 8bis OAVS72 sulle rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie non è applicabile.

b73 Conteggio dei contributi per le persone indipendenti e per quelle non esercitanti attività lucrative 1

La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa a persone indipendenti o che non esercitano un'attività lucrativa, eccettuati gli assegni per spese di custodia, i contributi all'AVS, all'assicurazione invalidità e all'ordinamento dell'IPG al tasso valevole per i salariati. Essa iscrive l'importo dell'indennità nel conto individuale della persona assicurata come reddito proveniente da un'attività lucrativa.74 2 ...75

3

L'articolo 19 OAVS76 sul reddito di poco momento proveniente da attività esercitate a titolo accessorio non è applicabile.

c Abrogato
d77 Pagamento dell'indennità all'estero Il pagamento dell'indennità al datore di lavoro straniero di una persona domiciliata in Svizzera è effettuato dalla cassa di compensazione competente per fissare detta indennità.

69

RS 836.1

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

71 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

72 RS 831.101 73

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

75 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

76 RS 831.101 77

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1842).

Indennità per perdita di guadagno 12

834.11


Art. 22

Determinazione e pagamento dell'indennità spettante a Svizzeri all'estero 1

La Cassa svizzera di compensazione esperisce le indagini necessarie per accertare il diritto all'indennità delle persone prestanti servizio residenti all'estero.

2

La Cassa svizzera di compensazione paga le indennità alle persone residenti all'estero.78 3

L'indennità è calcolata e determinata in franchi svizzeri. Se l'indennità dev'essere pagata all'estero, il pagamento è eseguito nella valuta dello Stato di domicilio.

4

L'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 maggio 196179 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero s'applica per analogia alla conversione dell'indennità in valuta estera.80


Art. 23


81

Restituzione di indennità irrecuperabili Per la restituzione di indennità irrecuperabili è applicabile l'articolo 79bis OAVS82.

VI. Disposizioni diverse
a83 Contributi 1 Il contributo riscosso sul reddito di un'attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS84 i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa di almeno

fr.

ma inferiore a

fr.

Tasso del contributo in percentuale del reddito 8 500

15 000

0,162

15 000

19 200

0,165

19 200

21 300

0,169

21 300

23 400

0,173

23 400

25 500

0,177

25 500

27 600

0,181

27 600

29 700

0,188

29 700

31 800

0,196

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1842).

79

RS 831.111. Ora: l'O concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

80

Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O 82 del 24 giu. 1981 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1981 1020].

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

82 RS

831.101

83

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3350).

84 RS

831.101

OIPG

13

834.11

Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa di almeno

fr.

ma inferiore a

fr.

Tasso del contributo in percentuale del reddito 31 800

33 900

0,204

33 900

36 000

0,212

36 000

38 100

0,219

38 100

40 200

0,227

40 200

42 300

0,238

42 300

44 400

0,250

44 400

46 500

0,262

46 500

48 600

0,273

48 600

50 700

0,285

2

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo annuo da 13 a 300 franchi. Gli articoli 28-30 OAVS sono applicabili per analogia.


Art. 24

85 Disposizioni applicabili

Con riserva delle disposizioni contrarie della LIPG o della presente ordinanza, sono applicabili per analogia le prescrizioni del capo quarto e gli articoli 34 a 43, 200 a 203, 205 a 211, 212bis e 213 OAVS86.


Art. 25

Regolamento dei conti Il datore di lavoro deve regolare con la cassa di compensazione i conti delle indennità da esso pagate e rimetterle gli atti giustificativi necessari.


Art. 26

Obbligo di fornire informazioni 1

... 87

2

Se un datore di lavoro viene a conoscenza che un'indennità è stata pagata su indicazioni erronee, deve informare senza indugio la cassa di compensazione.


Art. 27

Copertura delle spese amministrative 1

L'aliquota del contributo alle spese di amministrazione, dovuta dai datori di lavoro, dalle persone di condizione indipendente e dalle persone non esercitanti alcuna attività lucrativa, è pari a quella prevista nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Il Dipartimento federale dell'interno determina i sussidi eventuali per coprire le spese amministrative delle casse di compensazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

86 RS 831.101 87 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3942).

Indennità per perdita di guadagno 14

834.11


Art. 28


88

VII. Disposizioni finali

Art. 29

Entrata in vigore e attuazione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1960.

2

L'ordinanza d'esecuzione del 26 dicembre 195289 della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e l'ordinanza del 9 aprile 195490 concernente l'applicazione dell'ordinamento delle indennità ai militari per gli Svizzeri dell'estero sono abrogate.

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

Esso può emanare prescrizioni completive.

Disposizione finale della modificazione del 31 maggio 199991 Le disposizioni della 6a revisione dell'IPG, che entrano in vigore il 1° luglio 1999,
sono valide per tutti i servizi prestati a partire da quel momento. Per prestazioni iniziate prima di tale data, le disposizioni della 6a revisione dell'IPG fanno stato anche per il periodo di conteggio ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2, sempreché esse abbiano avuto inizio prima del 1° luglio 1999 e siano portate a termine dopo tale data.

Disposizione finale della modificazione del 5 dicembre 200392 1 Per le persone che prestano servizio civile che il 31 dicembre 2003 hanno effettuato almeno 103 giorni di servizio ai sensi dell'articolo 1a capoversi 1 e 2 LIPG, l'indennità giornaliera di base per i giorni di servizio rimanenti è calcolata conformemente all'articolo 11 LIPG.

2

Per le persone che prestano servizio civile il cui periodo d'impiego è iniziato nel 2003 e termina nel 2004, l'indennità giornaliera di base a partire dal 104° giorno di servizio è calcolata conformemente all'articolo 11 LIPG.

3

Alle persone che prestano servizio civile che non adempiono le condizioni secondo i capoversi 1 e 2 si applica l'articolo 13a lettera a.

88

Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397).

89

[RU 1952 1062] 90

[RU 1954 431] 91 RU 1999 1854 92 RU

2003 5215