23.01.2023 - * / In Kraft
01.03.2021 - 22.01.2023
01.01.2017 - 28.02.2021
01.01.2011 - 31.12.2016
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.05.2009
01.04.2006 - 31.12.2006
01.08.2002 - 31.03.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2002 - 31.07.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati
(Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 30 luglio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19993, decreta:

Sezione 1: In generale

Art. 1

Oggetto

La presente legge garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera.


Art. 2

Campo di applicazione personale 1 La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la
rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio.

2 Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) possono esercitare la rappresentanza in giudizio.4 3 Tali modalità si applicano anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS5 con uno dei titoli professionali
elencati nell'allegato.


Art. 3

Rapporti con il diritto cantonale 1 Rimane salvo il diritto dei Cantoni di stabilire, nei limiti della presente legge, le
esigenze cui è subordinato l'ottenimento della patente di avvocato.

RU 2002 863

1

RS 101

2

RS 0.142.112.681 3

FF 1999 4983 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 2134 2135; FF 2002 2381).

5

Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 2134 2135; FF 2002 2381). E stato tenuto conto di questa modificazione in
tutto il presente testo.

935.61

Servizi

2

935.61

2 Lo stesso vale per il diritto dei Cantoni di abilitare i titolari delle patenti di avvocato da essi rilasciate a esercitare la rappresentanza dinanzi alle loro autorità giudiziarie.

Sezione 2:
Libera circolazione intercantonale e registro cantonale degli avvocati


Art. 4

Principio della libera circolazione intercantonale L'avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati può esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera senza ulteriore autorizzazione.


Art. 5

Registro cantonale degli avvocati 1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo
professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7
e 8.

2 Il registro contiene i dati personali seguenti: a.

il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza; b.

una copia della patente di avvocato; c.

i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 8; d.

il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale; e.

le misure disciplinari non cancellate.

3 È tenuto dall'autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.


Art. 6

Iscrizione nel registro 1 Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha
l'indirizzo professionale.

2 L'autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni
di cui agli articoli 7 e 8.

3 Pubblica l'iscrizione in un organo ufficiale cantonale.

4 Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso
anche dall'associazione degli avvocati del Cantone interessato.


Art. 7

Condizioni di formazione 1 Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente
rilasciata dopo:

Legge sugli avvocati 3

935.61

a.

studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza conferita
da un'università svizzera o di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato cui la Svizzera è vincolata da un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi; b.

un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

2 I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero
equivalente alla licenza ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.


Art. 8

Condizioni personali

1 Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti: a.

avere l'esercizio dei diritti civili; b.

non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con
l'esercizio della professione e la cui iscrizione non è stata cancellata dal
casellario giudiziale; c.

non essere gravato da attestati di carenza di beni; d.

essere in grado di esercitare in piena indipendenza; può essere impiegato
soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale.

2 L'avvocato impiegato di un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può
chiedere di essere iscritto nel registro se adempie le condizioni di cui al capoverso 1
lettere a-c e se la rappresentanza in giudizio si limita esclusivamente a mandati affidatigli nell'ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.


Art. 9

Radiazione dal registro L'avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal
registro.


Art. 10

Consultazione del registro 1 Il registro può essere consultato: a.

dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle
quali l'avvocato esercita la sua attività; b.

dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell'UE o
dell'AELS dinanzi alle quali un avvocato iscritto nel registro esercita le sue
attività;

c.

dalle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati; d.

dall'avvocato, per le indicazioni che lo concernono.

2 Chiunque ha il diritto di sapere se un avvocato è iscritto nel registro e se è sospeso
o definitivamente escluso dall'esercizio dell'avvocatura.

Servizi

4

935.61


Art. 11

Denominazione professionale 1 L'avvocato fa uso del suo titolo professionale di origine o del titolo equivalente del
Cantone nel cui registro è iscritto.

2 Nelle relazioni d'affari menziona la sua iscrizione in un registro cantonale.

Sezione 3: Regole professionali e sorveglianza disciplinare

Art. 12

Regole professionali

L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: a.

esercita la professione con cura e diligenza; b.

esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e
sotto la propria responsabilità; c.

evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone
con cui ha rapporti professionali o privati; d.

può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti
oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; e.

prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel
quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di
soccombenza;

f.

dev'essere assicurato entro limiti ragionevoli contro le conseguenze della
sua responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell'entità dei
rischi connessi con la sua attività; g.

è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito
patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; h.

custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; i.

all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo
degli onorari dovuti;

j.

comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono.


Art. 13

Segreto professionale 1 L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il
fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.

2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Legge sugli avvocati 5

935.61


Art. 14

Autorità cantonale di sorveglianza Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che
esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio.


Art. 15

Obbligo di comunicazione 1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio
all'autorità di sorveglianza del loro Cantone i fatti che potrebbero costituire una
violazione delle regole professionali.

2 Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio
all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato i fatti
che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.


Art. 16

Procedimento disciplinare in un altro Cantone 1 L'autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un avvocato non iscritto nel registro cantonale ne informa l'autorità di sorveglianza del
Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato.

2 Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all'autorità di sorveglianza
del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato di presentare osservazioni sul
risultato dell'inchiesta.

3 L'esito del procedimento è notificato all'autorità di sorveglianza del Cantone nel
cui registro è iscritto l'avvocato.


Art. 17

Misure disciplinari

1 In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere
le misure disciplinari seguenti: a.

l'avvertimento;

b.

l'ammonimento;

c.

la multa fino a 20 000 franchi; d.

la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e.

il divieto definitivo di esercitare.

2 La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o
con il divieto definitivo di esercitare.

3 Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a
titolo cautelare.


Art. 18

Validità della sospensione dall'esercizio dell'avvocatura
e del divieto definitivo di esercitare 1 La sospensione dall'esercizio dell'avvocatura e il divieto definitivo di esercitare
sono validi in tutto il territorio della Confederazione.

2 Sono comunicati alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni.

Servizi

6

935.61


Art. 19

Prescrizione

1 L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.

3 L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei
fatti contestati.

4 Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.


Art. 20

Cancellazione delle misure disciplinari 1 L'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni
dopo essere stati pronunciati.

2 La sospensione dall'esercizio dell'avvocatura è cancellata dal registro dieci anni
dopo la fine della sua validità.

Sezione 4:
Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri
dell'UE o dell'AELS


Art. 21

Principi

1 Il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS abilitato a esercitare
l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali elencati
nell'allegato può esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera a titolo di prestazione di servizi.

2 L'avvocato prestatore di servizi non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati.


Art. 22

Prova della qualità di avvocato Le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di sorveglianza degli avvocati
possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la sua qualità di avvocato.


Art. 23

Obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto nel registro Nell'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio il ministero di un avvocato,
l'avvocato prestatore di servizi agisce di concerto con un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

Legge sugli avvocati 7

935.61


Art. 24

Denominazione professionale L'avvocato prestatore di servizi fa uso del suo titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso
la quale è abilitato a esercitare in applicazione della legislazione di tale Stato.


Art. 25

Regole professionali

L'avvocato prestatore di servizi è soggetto alle regole professionali di cui all'articolo 12, eccettuata quella concernente le difese d'ufficio e i mandati di gratuito
patrocinio (lett. g) e quella relativa al registro (lett. j).


Art. 26

Comunicazione delle misure disciplinari L'autorità di sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza
delle misure disciplinari inflitte all'avvocato prestatore di servizi.

Sezione 5:
Esercizio permanente dell'avvocatura, con il titolo professionale
di origine, da parte degli avvocati degli Stati membri dell'UE o
dell'AELS


Art. 27

Principi

1 Il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS abilitato a esercitare
l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli elencati nell'allegato può
esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio
titolo professionale di origine se è iscritto presso un'autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati.

2 Gli articoli 23-25 si applicano anche agli avvocati di cui al capoverso 1.


Art. 28

Iscrizione presso l'autorità di sorveglianza 1 L'autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico degli avvocati degli Stati membri
dell'UE o dell'AELS autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in
giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine.

2 L'avvocato si iscrive presso l'autorità di sorveglianza del Cantone in cui dispone
di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di avvocato presentando un
documento attestante che è iscritto presso l'autorità competente dello Stato di provenienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti
la sua presentazione.

3 Dopo aver iscritto l'avvocato all'albo, l'autorità di sorveglianza ne informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

Servizi

8

935.61


Art. 29

Cooperazione con l'autorità competente dello Stato di provenienza 1 Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno
Stato membro dell'UE o dell'AELS che esercita permanentemente la rappresentanza
in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l'autorità di
sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

2 Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di sorveglianza coopera con l'autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di
presentare osservazioni.

Sezione 6:
Iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS
nel registro cantonale degli avvocati


Art. 30

Principi

1 L'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS può essere iscritto
in un registro cantonale degli avvocati senza dover adempiere le condizioni di cui
all'articolo 7 lettera b se: a.

ha superato una prova attitudinale (art. 31), o b.

è stato iscritto per almeno tre anni all'albo degli avvocati che esercitano con
il loro titolo professionale di origine e dimostra che:
1.

durante questo periodo ha esercitato un'attività effettiva e regolare
riguardante il diritto svizzero, o 2.

pur avendo esercitato l'attività di cui al numero 1 per un periodo inferiore, ha sostenuto con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 32).

2 L'avvocato che adempie le condizioni di cui al capoverso 1 ha i medesimi diritti e
obblighi degli avvocati titolari di una patente cantonale iscritti nel registro.


Art. 31

Prova attitudinale

1 Alla prova attitudinale sono ammessi gli avvocati cittadini degli Stati membri
dell'UE o dell'AELS che: a.

hanno seguito con successo un ciclo di studi di una durata minima di tre
anni in un'università e, se del caso, la formazione professionale richiesta
oltre al ciclo di studi universitari, e b.

sono in possesso di un diploma che consente loro l'esercizio dell'avvocatura
in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

2 Gli avvocati di cui al capoverso 1 devono sostenere la prova attitudinale dinanzi
alla commissione degli esami d'avvocatura del Cantone nel cui registro intendono
essere iscritti.

Legge sugli avvocati 9

935.61

3 La prova attitudinale verte su materie previste nel programma dell'esame cantonale
di avvocatura che sono sostanzialmente diverse da quelle comprese nella formazione
ricevuta dal candidato. Il contenuto della prova è stabilito tenendo conto anche
dell'esperienza professionale del candidato.

4 La prova attitudinale può essere ripetuta due volte.


Art. 32

Colloquio di verifica delle competenze professionali 1 Il colloquio di verifica delle competenze professionali è condotto dalla commissione degli esami d'avvocatura del Cantone nel cui registro l'avvocato intende essere
iscritto.

2 La commissione si fonda segnatamente sulle informazioni e sui documenti forniti
dall'avvocato in merito alla sua attività in Svizzera.

3 Prende in considerazione le conoscenze e l'esperienza professionale dell'avvocato
in materia di diritto svizzero nonché la sua partecipazione a corsi o seminari che
vertono su tale diritto.


Art. 33

Denominazione professionale L'avvocato può far uso, a fianco della denominazione professionale del Cantone nel
cui registro è iscritto, della propria denominazione professionale di origine.

Sezione 7: Procedura

Art. 34

1 I Cantoni disciplinano la procedura.

2 Prevedono una procedura semplice e rapida per l'esame delle condizioni d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 35

Diritto vigente: abrogazione e modifica La legge federale del 16 dicembre 19436 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Ingresso

...

6

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Servizi

10

935.61


Art. 36

Diritto transitorio

I titolari di patenti di avvocato rilasciate conformemente al diritto cantonale previgente sono iscritti in un registro cantonale se avrebbero potuto ottenere un'autorizzazione di esercitare negli altri Cantoni in virtù dell'articolo 196 numero 5 della
Costituzione federale.


Art. 37

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Gli articoli 2 capoversi 2 e 3
e 10 capoverso 1 lettera b e le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore soltanto in caso di
entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

3

Per i cittadini di Stati membri dell'AELS, l'articolo 2 capoversi 2 e 3 e l'articolo 10 capoverso 1 lettera b cosí come le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 20018 relativa
alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del
21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).9 Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 200210 7

RS 0.142.112.681 8

RU 2002 685. Questa legge è entrata in vigore il 1° giu. 2002.

9

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2134
2135; FF 2002 2381).

10

DF del 24 aprile 2002 (RU 2002 872)

Legge sugli avvocati 11

935.61

Allegato11

(art. 21 cpv. 1 e 27 cpv.1) Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e
dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE
Belgio

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Danimarca

Advokat

Germania

Rechtsanwalt

Grecia

∆ικηγοροζ Spagna

Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Francia

Avocat

Irlanda

Barrister, Solicitor Islanda

Lögmaur

Italia

Avvocato

Liechtenstein

Rechtsanwalt

Lussemburgo

Avocat

Norvegia

Advokat

Paesi Bassi

Advocaat

Austria

Rechtsanwalt

Portogallo

Advogado

Finlandia

Asianajaja/Advokat

Svezia

Advokat

Regno Unito

Advocate/Barrister/Solicitor 11

Aggiornato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002
(RU 2002 2134 2135; FF 2002 2381).

Servizi

12

935.61