01.01.2022 - * / In Kraft
01.12.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.11.2021
01.09.2014 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.08.2014
16.03.2009 - 30.06.2011
01.07.2008 - 15.03.2009
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2002 - 31.12.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sulla protezione dei marchi
(OPM)

del 23 dicembre 1992 (Stato 28 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 38 capoversi 2 e 3, 39 capoverso 5, 51 e 73 della legge federale del
28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM);
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3 ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Competenza

1 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.4 2 Gli articoli 70a 72 della legge e gli articoli 54a 57 della presente ordinanza sono di
competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.


Art. 2


5

Calcolo dei termini

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde
per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo
mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.


Art. 3

Lingua

1 Le istanze inviate all'Istituto6 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 3.

RU 1993 296

1

RS 232.11

2

RS 172.010.31 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5158).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5158).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

6

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5158). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

232.111

Proprietà industriale 2

232.111

2 L'Istituto può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione; è fatto
salvo l'articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l'ingiunzione, la traduzione o l'attestazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.


Art. 4


7

Rappresentante in caso di piú depositanti8 o titolari di marchio 1 Qualora piú persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del medesimo diritto di marchio, l'Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante
comune.

2 Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del
marchio devono agire in comune nei confronti dell'Istituto.


Art. 5


9

Procura

Se un depositante o un titolare del marchio si fa rappresentare davanti all'Istituto,
oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.


Art. 6


10

Firma

1 Le domande e la documentazione devono essere firmate.

2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l'originaria
data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico
per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte
dell'Istituto.

3 La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L'Istituto può designare
altri documenti per i quali non è necessaria la firma.


Art. 7


11

Tasse

Alle tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l'ordinanza del
25 ottobre 199512 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

8

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2170). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5158).

12

[RU 1995 5174, 1997 773]. Vedi ora il R del 28 apr. 1997 sulle tasse dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 232.148).

Protezione dei marchi - O 3

232.111

a13 Comunicazione elettronica 1 L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.14 Capitolo 2: Registrazione dei marchi Sezione 1: Procedura di registrazione

Art. 8

Deposito

1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall'Istituto oppure un modulo conforme al regolamento d'esecuzione del
27 ottobre 199415 relativo al contratto sul diritto dei marchi.16 2 L'Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito.

a17 Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di
registrazione

Una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 46a LPM riceve, quale data di
deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o
quella dell'estensione della protezione alla Svizzera.


Art. 9

Domanda di registrazione 1 La domanda di registrazione contiene: a.

la richiesta di registrazione del marchio; b.

il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del depositante; c.

una lista dei documenti inoltrati e delle tasse pagate con l'indicazione delle
modalità di pagamento; d.

...18

2 Se del caso, essa deve essere completata con: a.

il nome e l'indirizzo del rappresentante; b.

la dichiarazione di priorità (art. 12-14); c.

l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

14

Introdotto dal n. II dell'O del 31 mar. 1999 relativa ai brevetti d'invenzione, in vigore dal
1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

15

RS 0.232.112.1 16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

18

Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1119).

Proprietà industriale 4

232.111

d.19 una prova di cancellazione della registrazione internazionale e dell'estensione della protezione alla Svizzera. Se è rivendicata la priorità della registrazione internazionale cancellata, non è più necessario un altro documento
di priorità.


Art. 10


20

Riproduzione del marchio 1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente.

2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il
colore o la combinazione di colori. L'Istituto può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio.

3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.


Art. 11

Lista dei prodotti e dei servizi 1 I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere
designati con precisione.

2 I prodotti e servizi devono essere raggruppati conformemente all'Accordo di Nizza
del 15 giugno 195721 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai
fini della registrazione dei marchi. Deve essere anteposto ai gruppi il numero della
classe di questa classificazione e ogni gruppo deve essere enumerato nell'ordine
esatto che si trova nelle classi di tale classificazione.22

Art. 12

Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 1 La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo
188323 per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni: a.

la data del primo deposito; b.

il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.

2 Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo
deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio.

3 L'Istituto tiene un elenco degli Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera giusta l'articolo 7 capoverso 2 LPM.

19

Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

21

RS 0.232.112.7/.9 22

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

23

RS 0.232.01/.04

Protezione dei marchi - O 5

232.111


Art. 13

Priorità risultante da un'esposizione 1 La dichiarazione di priorità risultante da un'esposizione comprende: a.

la designazione esatta dell'esposizione; b.

l'indicazione dei prodotti o dei servizi presentati sotto il marchio.

2 Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o
i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d'apertura dell'esposizione.


Art. 14

Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento
di priorità

1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del
marchio e il documento di priorità deve essere inoltrato entro sei mesi dalla data del
deposito; in caso contrario il diritto di priorità si estingue.

2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi.

3 I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese.


Art. 15

Esame preliminare

Se il deposito non soddisfa le condizioni previste nell'articolo 28 capoverso 2 LPM,
l'Istituto può fissare al depositante un termine per completare i documenti.


Art. 16

Esame formale

1 Se il deposito non soddisfa le condizioni formali previste dalla LPM e dalla presente ordinanza, l'Istituto fissa al depositante un termine entro il quale eliminare il
difetto.

2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito dall'Istituto, la domanda di
registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'Istituto può eccezionalmente
impartire termini supplementari.


Art. 17

Esame materiale

1 Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettera c o d LPM,
l'Istituto fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.

2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è
respinta interamente o parzialmente. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Proprietà industriale 6

232.111

a24 Proseguimento della procedura in caso d'inosservanza dei termini Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei
termini (art. 41 LPM) deve essere pagata una tassa per il proseguimento della procedura.


Art. 18

Tassa di deposito e tassa supplementare 1 Il depositante deve pagare la tassa di deposito entro il termine fissato dall'Istituto.25 2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende
più di due classi, il depositante deve versare una tassa supplementare (tassa di classe) per ogni classe in più. L'Istituto determina il numero di classi soggette alla tassazione secondo la suddivisione in classi prevista dall'Accordo di Nizza del 15 giugno
195726 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio (classificazione di Nizza).

3

Il depositante deve pagare la tassa di classe entro il termine fissato dall'Istituto.

Questa somma è restituita se non avviene la registrazione.27 Art. 18a28 Procedura d'esame accelerata 1 Il depositante può chiedere che l'esame sia attuato secondo una procedura accelerata.

2 La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre alla tassa di deposito, è stata
pagata la tassa per la procedura d'esame accelerata.29

Art. 19

Registrazione e pubblicazione 1 Se non vi sono motivi di rifiuto, l'Istituto registra il marchio e pubblica la registrazione.

2 Esso rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione contenente le indicazioni iscritte nel registro.

24

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

26

RS 0.232.112.7/.9 27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

Protezione dei marchi - O 7

232.111

Sezione 2: Procedura di opposizione

Art. 20

Forma e contenuto dell'opposizione L'opposizione deve essere presentata in due esemplari e contenere: a.

i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l'indirizzo dell'opponente; b.

il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l'opposizione; c.

il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio; d.

una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione; e.

una breve motivazione dell'opposizione.


Art. 21

Rappresentanza delle parti 1 Se l'opponente deve designare un rappresentante giusta l'articolo 42 capoverso 1
LPM, ne indica il nome e l'indirizzo e presenta una procura entro il termine d'opposizione o entro il termine fissato dall'Istituto. Se egli non soddisfa tale obbligo, non
si entra in materia sull'opposizione.30 2 Se il resistente deve designare un rappresentante, ne indica il nome e l'indirizzo e
presenta una procura entro il termine stabilito dall'Istituto. Se egli non soddisfa tale
obbligo, è escluso dalla procedura.


Art. 22

Scambio di allegati

1 Se un'opposizione non è palesemente irricevibile, l'Istituto informa il resistente
fissandogli un termine per la risposta.

2 Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari.

3 Nella prima risposta, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del
marchio dell'opponente giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM.

4 L'Istituto può effettuare ulteriori scambi di allegati.


Art. 23

Diverse opposizioni, sospensione della decisione 1 Se diverse opposizioni sono inoltrate contro la stessa registrazione, l'Istituto ne
informa tutti gli opponenti. Esso può riunire le opposizioni in un unico procedimento.

2 Se l'Istituto lo ritiene opportuno, può dapprima trattare una delle opposizioni,
decidere in merito e sospendere il procedimento riguardante le altre opposizioni.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

Proprietà industriale 8

232.111

3 Se l'opposizione si fonda su un deposito di marchio, l'Istituto può sospendere la
procedura d'opposizione finché il marchio è registrato.


Art. 24

Spese ripetibili e tassa di opposizione31 1 L'Istituto stabilisce l'importo delle spese ripetibili che assegna giusta l'articolo 8
dell'ordinanza del 10 settembre 196932 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Se il resistente richiede, entro la scadenza del termine giusta l'articolo 22 capoverso 1, la cancellazione della registrazione del marchio impugnata, la metà della
tassa d'opposizione è restituita all'opponente.33 Sezione 3: Proroga della registrazione

Art. 25


34

Comunicazione della scadenza della registrazione Sei mesi prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l'Istituto
può ricordare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della
scadenza. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.


Art. 26

Procedura35

1 La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al piú
presto dodici mesi prima della scadenza della durata di validità.36 2 La proroga diventa effettiva allo scadere del periodo di protezione precedente.

3 L'Istituto rilascia al titolare un attestante relativo alla proroga della registrazione.

4 Per la proroga deve essere pagata una tassa di proroga come anche eventualmente
una tassa di classe (art. 18 cpv. 2).37 5 Se è presentata una domanda di proroga dopo la scadenza della registrazione, deve
essere pagata una tassa supplementare.38 31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

32

RS 172.041.0 33

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).

Protezione dei marchi - O 9

232.111


Art. 27


39

Restituzione della tassa di classe e della tassa di proroga Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata,
sono restituite:

a.

la tassa di classe; b.

la tassa di proroga, previa deduzione della tassa per lavori amministrativi.

Sezione 4: Modificazione della registrazione

Art. 28

Trasferimento

1 La domanda di registrazione del trasferimento deve essere presentata dal precedente titolare o dall'acquirente e comprende: a.

una dichiarazione esplicita del precedente titolare o un altro documento
appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all'acquirente; b.

il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo
dell'acquirente e, se del caso, del suo rappresentante; c.

in caso di trasferimento parziale, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i
quali il marchio è stato trasmesso.

2 In caso di trasferimento parziale, il periodo di protezione concernente la parte della
registrazione che è stata trasmessa prende fine contemporaneamente a quello
riguardante la parte rimasta registrata a nome del precedente titolare.


Art. 29

Licenza

1 La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del
marchio o dal licenziatario e comprende: a.

una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento
appropriato secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il
marchio;

b.

il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del licenziatario; c.

se del caso, l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva; d.

in caso di licenza parziale, l'indicazione dei prodotti o dei servizi oppure del
territorio per i quali la licenza è stata rilasciata.

2 Il capoverso 1 si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Inoltre, deve
essere provato il diritto del licenziatario di rilasciare sottolicenze.

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

Proprietà industriale 10

232.111


Art. 30

Altre modificazioni della registrazione In seguito ad una corrispondente dichiarazione del titolare o ad un altro documento
appropriato sono registrati: a.

l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio; b.

le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d'esecuzione; c.

le modificazioni concernenti indicazioni registrate.


Art. 31

Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del titolare del marchio, l'Istituto cancella il diritto registrato a favore
di un terzo se è presentata un'esplicita dichiarazione di rinuncia del titolare di tale
diritto oppure un altro documento appropriato.


Art. 32

Rettifiche

1 Su domanda del titolare del marchio, le registrazioni erronee sono rettificate senza
indugio.

2 Se l'errore è imputabile all'Istituto, la rettifica avviene d'ufficio.


Art. 33


40

Domanda e tasse

1 La domanda di modifica o di rettificazione della registrazione di un marchio va
presentata per scritto.

2 È soggetta a tassa.

3 Se per lo stesso marchio è chiesta contemporaneamente la registrazione di piú
modifiche, è dovuta un'unica tassa.


Art. 34

Modificazioni esenti da tasse Le seguenti modificazioni sono esenti da tasse: a.

la registrazione della prima designazione di un rappresentante e la cancellazione di rapporti di rappresentanza; b.

le modificazioni basate su una sentenza passata in giudicato, su un provvedimento d'esecuzione nonché su limitazioni della facoltà di disporre da parte
di tribunali o di autorità d'esecuzione; c.

l'iscrizione di modificazioni nel fascicolo; d.

le rettifiche imputabili ad un errore dell'Istituto.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

Protezione dei marchi - O 11

232.111

Sezione 5: Cancellazione della registrazione

Art. 35


41

1 La domanda di cancellazione della registrazione di un marchio deve essere presentata per scritto.

2 La cancellazione completa è esente da tasse. Per una cancellazione parziale, l'Istituto riscuote una tassa.

Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi Sezione 1: Fascicolo

Art. 36

Contenuto

1 Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l'Istituto tiene
un fascicolo nel quale sono raccolti lo svolgimento della procedura di deposito e di
un'eventuale procedura d'opposizione, la proroga e la cancellazione della registrazione, il fatto di un'eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del
diritto al marchio nonché qualsiasi altra modificazione della registrazione.42 2 Il regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo fa parimenti
parte del fascicolo.

3 Su domanda o d'ufficio, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente. Questo fatto è menzionato nel fascicolo.

4 Il fascicolo può essere gestito in modo elettronico.43

Art. 37

Consultazione degli atti 1 Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il fascicolo: a.

il depositante e il suo rappresentante; b.

persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il
suo diritto al marchio o che le diffida da una simile violazione; c.

altre persone autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresentante.

2 Le persone menzionate nel capoverso 1 sono parimenti autorizzate a consultare gli
atti relativi alle domande ritirate o respinte.

3 Dopo la registrazione, il fascicolo può essere consultato da chiunque.

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

Proprietà industriale 12

232.111

4 Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente
(art. 36 cpv. 3), l'Istituto decide dopo aver sentito il depositario o il titolare del marchio.

5 Su domanda e previo rimborso delle spese, la consultazione è autorizzata mediante
la consegna di copie.


Art. 38

Informazioni su domande di registrazione 1 Dietro pagamento di una tassa, l'Istituto dà informazioni a terzi sulle domande di
registrazione pendenti.

2 Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che successivamente sono pubblicate in caso di registrazione del marchio.


Art. 39

Conservazione degli atti 1 Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l'Istituto conserva
l'originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione.

2 Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l'originale o la copia per cinque anni
dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca, ma almeno per dieci anni a partire dal deposito.

3 La conservazione degli atti può avvenire in modo elettronico.44 Sezione 2: Registro dei marchi

Art. 40

Contenuto del registro 1 La registrazione del marchio comprende: a.

il numero del marchio; b.

la data del deposito; c.

il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del titolare; d.

il nome e l'indirizzo dell'eventuale rappresentante; e.

la riproduzione del marchio; f.

i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, nell'ordine e con
l'indicazione delle classi secondo la classificazione di Nizza45; g.

la data di pubblicazione della registrazione.

h.46 i dati riguardanti la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con una registrazione internazionale; 44

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

45

RS 0.232.112.7/.9 46

Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

Protezione dei marchi - O 13

232.111

i.47 la data della registrazione; k.48 il numero della domanda di registrazione.

2 La registrazione è eventualmente completata con:49 a.

l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicati; b.50 la menzione «marchio tridimensionale» o con un'altra indicazione specificante il tipo particolare del marchio;

c.

l'indicazione «marchio imposto»; d.

l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo; e.

indicazioni relative alla rivendicazione di priorità giusta gli articoli 7 e 8
LPM;

f.

...51

3 Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione: a.

la proroga della registrazione e l'indicazione della data in cui la proroga
diventa effettiva;

b.

la revoca totale o parziale della registrazione; c.

la cancellazione totale o parziale della registrazione e l'indicazione del
motivo della cancellazione; d.

il trasferimento totale o parziale del marchio; e.

il rilascio di una licenza, eventualmente con l'indicazione che si tratta di una
licenza esclusiva e, in caso di licenza parziale, l'indicazione della lista di
prodotti e di servizi oppure il territorio per i quali la licenza è rilasciata; f.

l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio; g.

le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e da autorità
d'esecuzione;

h.

le modificazioni delle indicazioni registrate; i.

il rinvio a una modificazione del regolamento del marchio.

4 L'Istituto può registrare altre indicazioni di pubblico interesse.

47

Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

48

Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

51

Abrogata dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865).

Proprietà industriale 14

232.111

a52 Registro elettronico dei marchi 1 L'Istituto può gestire un registro elettronico dei marchi.

2

L'Istituto può, contro pagamento, permettere a terzi l'accesso alla sua collezione di dati.


Art. 41

Consultazione del registro; estratti 1 Dietro pagamento di una tassa, chiunque può consultare il registro dei marchi.

2 Dietro pagamento di una tassa, l'Istituto comunica informazioni sul contenuto del
registro dei marchi e allestisce degli estratti.

a53 Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera L'Istituto rilascia un documento di priorità nella misura in cui è presentata una
domanda pertinente ed è stata pagata la tassa fatturata.

Capitolo 4: Pubblicazioni dell'Istituto

Art. 42

Oggetto della pubblicazione L'Istituto pubblica:

a.

la registrazione del marchio e le indicazioni previste nell'articolo 40 capoverso 1 lettere a-f e capoverso 2 lettere a-e; b.

le modificazioni iscritte secondo l'articolo 40 capoverso 3; c.

le indicazioni secondo l'articolo 40 capoverso 4, se la loro pubblicazione
sembra utile.


Art. 43


54

Organo di pubblicazione, forma della pubblicazione e pubblicazione
determinante

1 L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

2 La pubblicazione può avvenire sotto forma elettronica.

3 La pubblicazione elettronica è determinante unicamente se i dati sono pubblicati
esclusivamente sotto forma elettronica.


Art. 44


55

52

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1119).

55

Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1119).

Protezione dei marchi - O 15

232.111


Capitolo 5: ... Art. 45 e 4656 Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale

Art. 47

Deposito della domanda 1 La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di
registrazione deve essere inoltrata all'Istituto se la Svizzera è il Paese d'origine ai
sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 196757 per la
registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell'articolo
2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 198958 all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).59 2 La domanda deve essere presentata sul formulario officiale o su un formulario
autorizzato dall'Istituto.

3 L'Istituto stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali
sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.60 4 La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l'ingiunzione dell'Istituto.61

Art. 48

Esame da parte dell'Istituto 1 Se una domanda inoltrata all'Istituto non soddisfa le esigenze formali previste
dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d'esecuzione del 18 gennaio 199662 dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se le tasse prescritte non sono state pagate, l'Istituto impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.63 2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta.
L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

56

Abrogati dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158).

57

RS 0.232.112.3 58

RS 0.232.112.4 59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

62

RS 0.232.112.21 63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997
(RU 1997 865).

Proprietà industriale 16

232.111


Art. 49

Fascicolo

1 L'Istituto tiene un fascicolo per ogni marchio iscritto nel registro internazionale e
di cui la Svizzera è il Paese d'origine.

2 Il fascicolo può essere gestito in modo elettronico.64 Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

Art. 50

Procedura d'opposizione 1 Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine
previsto nell'articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno
del mese seguente quello in cui l'ufficio internazionale ha pubblicato il marchio nel
proprio organo di pubblicazione.

2 L'Istituto tiene un fascicolo che raccoglie lo svolgimento della procedura di opposizione.

3 Il fascicolo può essere gestito in modo elettronico.65

Art. 51

Sospensione della decisione 1 Se l'opposizione si fonda su una registrazione internazionale oggetto di un rifiuto
di protezione provvisorio da parte dell'Istituto, quest'ultimo può sospendere la procedura di opposizione fintanto che sia stato definitivamente deciso in merito al
rifiuto di protezione.

2 Se la registrazione internazionale decade ed è possibile, ai sensi dell'articolo 46a
LPM, trasformarla in domanda di registrazione, l'Istituto può sospendere la decisione in merito all'opposizione fino alla trasformazione.66

Art. 52

Rifiuto di protezione e ritiro di protezione 1 Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale: a.

il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione
giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere c e d LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM; b.

il ritiro di protezione sostituisce la cancellazione della registrazione in
seguito a dichiarazione di nullità con decisione giudiziale passata in giudicato (art. 35 lett. c LPM).

2 L'Istituto non pubblica il rifiuto di protezione né il ritiro di protezione.

64

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

65

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

66

Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

Protezione dei marchi - O 17

232.111

Capitolo 7:
Contrassegno del produttore su orologi e movimenti d'orologi


Art. 53

1 Gli orologi svizzeri e i movimenti svizzeri ai sensi dell'ordinanza del 23 dicembre
197167 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
devono essere muniti del contrassegno del produttore. Per gli orologi, il contrassegno deve essere apposto sulla cassa o sul quadrante.

2 Il contrassegno del produttore deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile. Può essere sostituito dalla ragione commerciale o dal marchio del produttore.

3 Esso può essere utilizzato unicamente per prodotti svizzeri.

4 La Federazione dell'industria orologiera svizzera attribuisce i contrassegni del produttore e tiene il corrispondente registro.

5 I motivi d'esclusione giusta l'articolo 3 capoverso 1 LPM si applicano parimenti ai
contrassegni del produttore.

Capitolo 8: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 54

Depositi doganali

L'intervento dell'amministrazione delle dogane si estende all'importazione e
all'esportazione di merci munite di un marchio o di un'indicazione di provenienza
illeciti nonché al deposito di simili merci in un deposito doganale.


Art. 55

Domanda d'intervento

1 L'avente diritto deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale
delle dogane. Nei casi urgenti, può presentare la domanda direttamente all'ufficio
doganale presso il quale devono essere importati o esportati i prodotti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza.

2 La domanda è valevole due anni se non è stata presentata per un periodo più breve.
Può essere rinnovata.


Art. 56

Ritenzione

1 Se l'ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento
di una tassa oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.

2 Il richiedente è autorizzato a esaminare i prodotti trattenuti. La persona autorizzata
a disporre dei prodotti può assistere all'esame.

67

RS 232.119

Proprietà industriale 18

232.111

3 Qualora, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 72 capoversi 2 e 2bis
LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti
sono sbloccati immediatamente.68

Art. 57

Tasse

Le tasse riscosse per una domanda d'intervento e per il deposito dei prodotti trattenuti sono stabiliti nell'ordinanza del 22 agosto 198469 sulle tasse dell'Amministrazione delle dogane.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

Art. 58

Sono abrogati:

a.

l'ordinanza del 24 aprile 192970 sulla protezione delle marche di fabbrica e
di commercio (OMFC);

b.

il decreto del Consiglio federale del 4 novembre 196671 relativo all'esecuzione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
di fabbrica e di commercio.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 59

Termini

I termini fissati dall'Istituto che non sono scaduti il giorno dell'entrata in vigore
della presente ordinanza rimangono invariati.


Art. 60

Priorità d'uso

1 In caso di deposito di un marchio conformemente all'articolo 78 capoverso 1
LPM, il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è registrato e pubblicato nel registro dei marchi.

2 Se si tratta di un marchio che figura nel registro internazionale, la relativa segnalazione deve pervenire all'Istituto entro la fine del mese di pubblicazione della registrazione internazionale72; il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è
iscritto in uno speciale registro e pubblicato.

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995
(RU 1995 1783).

69

RS 631.152.1 70

[CS 2 840; RU 1951 933, 1959 2193, 1962 1098, 1968 617, 1972 2274, 1977 1989,
1983 1478 II n. 2, 1986 526] 71

[RU 1966 1451, 1973 1839, 1977 1992] 72

RU 1993 1050

Protezione dei marchi - O 19

232.111

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 61

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.

Proprietà industriale 20

232.111