01.04.2025 - *
01.07.2024 - 31.03.2025
01.06.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
17.12.2022 - 31.03.2023
22.11.2022 - 16.12.2022
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
02.10.2021 - 30.04.2022
01.07.2021 - 01.10.2021
01.04.2020 - 30.06.2021
01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.09.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta: Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

2

Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

3

Ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

1 RS

101

2 FF

2002 3327

3 RS

0.142.112.681 4 RS

0.632.31. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Prot. del 21 giu. 2001, il quale è parte integrante dell'Acc.

142.20

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.20

4

Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.5 5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.6

Capitolo 2: Principi dell'ammissione e dell'integrazione

Art. 3

Ammissione 1 L'ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

2

Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

3

Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.


Art. 4

Integrazione 1 L'integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

2

L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

3

L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

4

Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

5

Introdotto dall'art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

6

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Stranieri. LF

3

142.20

Capitolo 3: Entrata e partenza

Art. 5

Condizioni d'entrata

1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a. dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto; b. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno; c. non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e d. non dev'essere oggetto di una misura di respingimento.

2

Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

3

…7

4

Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.8

Art. 6

Rilascio del visto

1

Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

2

In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), l'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa.

3

Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.9

Art. 7


10

Passaggio di confine e controlli al confine 1

L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen.

2

Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana, su richiesta, una decisione motivata e 7

Abrogato dall'art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

8

Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

9

Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

10 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.20

impugnabile, mediante un modulo. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero va reso attento a questa possibilità. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.11 3 Se, giusta l'articolo 23 del codice frontiere Schengen12, i controlli al confine svizzero sono ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen13. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.14


Art. 8


15



Art. 9

Competenza in materia di controllo al confine 1

I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

2

D'intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell'area di confine.

Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione

Art. 10

Soggiorno senza attività lucrativa 1

Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

2

Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17 capoverso 2.


Art. 11

Soggiorno con attività lucrativa 1

Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

11 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

12 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1 13 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23 14 Introdotto dall'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

15 Abrogato dall'art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Stranieri. LF

5

142.20

2

È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

3

Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.


Art. 12

Notificazione 1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

2

Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

3

Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.


Art. 13

Procedura di permesso e procedura di notificazione 1

All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

2

L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

3

La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.


Art. 14

Deroghe all'obbligo del permesso e di notificazione Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.


Art. 15

Notificazione della partenza Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.


Art. 16

Notificazione in caso di alloggio a pagamento Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all'autorità cantonale competente.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.20


Art. 17

Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso 1

Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

2

Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.

Capitolo 5: Condizioni d'ammissione Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18

Esercizio di un'attività lucrativa dipendente Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se: a. l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera; b. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20-25.


Art. 19

Esercizio di un'attività lucrativa indipendente Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se: a. l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera; b. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività; e

c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23-25.


Art. 20

Misure limitative

1

Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l'esercizio di un'attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

2

Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

3

L'Ufficio federale può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Esso tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse dell'economia svizzera.

Stranieri. LF

7

142.20


Art. 21

Priorità 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

2

Sono considerati lavoratori indigeni: a. i cittadini svizzeri; b. i titolari di un permesso di domicilio; c. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa.


Art. 22

Condizioni di salario e di lavoro Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.


Art. 23

Condizioni personali

1

Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

2

All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

3

In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera: a. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;

b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo; c. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno; d. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale; e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.


Art. 24

Abitazione Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.20


Art. 25

Ammissione di frontalieri 1

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliero unicamente se: a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e

b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

2

Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.


Art. 26

Ammissione di servizi transfrontalieri 1

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera.

2

Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa

Art. 27

Formazione e perfezionamento 1

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: a. la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso;

b. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni; c. dispone dei mezzi finanziari necessari; e d. la partenza dalla Svizzera appare garantita.

2

Per i minorenni, dev'essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.


Art. 28

Redditieri
Lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se: a. ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale; b. possiede legami personali particolari con la Svizzera; e c. dispone dei mezzi finanziari necessari.


Art. 29

Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Stranieri. LF

9

142.20

Sezione 3: Deroghe alle condizioni d'ammissione

Art. 30

1 È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di: a. disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46); b. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;

c. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati; d. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa; e. disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani;

f.

consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica; g. agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché il perfezionamento professionale;

h. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;

i.

agevolare l'esercizio di un'attività lucrativa, purché di alto interesse scientifico, a persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera; j. consentire soggiorni di perfezionamento in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta; k. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

l.

disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199816 sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Sezione 4: Apolidi

Art. 31

1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

16 RS

142.31

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.20

2

Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 8.

3

Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio.

Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno

Art. 32

Permesso di soggiorno di breve durata 1

Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

2

Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3

Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi.

4

Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.


Art. 33

Permesso di dimora

1

Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

2

Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3

È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62.


Art. 34

Permesso di domicilio 1

Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

2

Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che: a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e b. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

3

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

4

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

5

I soggiorni temporanei, segnatamente in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27), non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.

Stranieri. LF

11

142.20


Art. 35

Permesso per frontalieri 1

Il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

2

Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all'estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

3

Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

4

Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.


Art. 36

Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.


Art. 37

Trasferimento della residenza in un altro Cantone 1

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

2

Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

3

Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l'articolo 63.

4

Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.


Art. 38

Attività lucrativa

1

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

2

Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera.

Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.

3

Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

4

Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.20


Art. 39

Attività lucrativa dei frontalieri 1

Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

2

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d'impiego.

3

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.


Art. 40

Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro 1

I permessi di cui agli articoli 32-35 e 37-39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).

2

Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

3

Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dall'Ufficio federale.


Art. 41

Carte di soggiorno

1

Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

2

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

3

La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

4

L'Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno.

Capitolo 7: Ricongiungimento familiare

Art. 42

Familiari di cittadini svizzeri 1

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

Stranieri. LF

13

142.20

2

I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari: a. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico; b. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

3

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

4

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.


Art. 43

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio 1

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

2

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

3

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.


Art. 44

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se: a. coabitano con lui; b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e c. non dipendono dall'aiuto sociale.


Art. 45

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se: a. coabitano con lui; b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e c. non dipendono dall'aiuto sociale.


Art. 46

Attività lucrativa del coniuge e dei figli Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42-44) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.20


Art. 47

Termine per il ricongiungimento familiare 1

Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni.

Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

2

Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 2. 3 Il termine decorre:

a. dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 capoverso 1; b. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

4

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.


Art. 48

Affiliati in vista d'adozione 1

L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a. ne è prevista l'adozione in Svizzera; b. sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione; e

c. l'entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

2

Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.


Art. 49

Deroghe all'esigenza della coabitazione L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42-44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.


Art. 50

Scioglimento della comunità familiare 1

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se: a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; o

b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Stranieri. LF

15

142.20

2

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

3

Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.


Art. 51

Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare 1

I diritti giusta l'articolo 42 si estinguono se: a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno; b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

2

I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se: a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno; b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.


Art. 52

Unione domestica registrata Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 8: Integrazione

Art. 53

Promozione dell'integrazione

1

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione.

2

Essi creano condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica.

3

Essi incoraggiano segnatamente l'apprendimento della lingua, l'avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

4

Essi tengono conto delle esigenze particolari dell'integrazione delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

5

Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nel lavoro d'integrazione.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.20


Art. 54

Considerazione del grado d'integrazione 1

Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43-45). L'obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d'integrazione.

2

Il grado d'integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d'entrata (art. 96).


Art. 55

Contributi finanziari

1

La Confederazione può contribuire finanziariamente all'integrazione degli stranieri. Essa sostiene in particolare progetti che servono all'apprendimento di una lingua nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese.

2

L'importo annuo massimo dei contributi è fissato nel preventivo.

3

Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d'applicazione.


Art. 56

Informazione 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un'adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri.

2

Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell'integrazione.

3

Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.


Art. 57

Coordinamento dell'integrazione

1

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità.

2

Esso assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni.

3

I Cantoni designano un servizio che funga da interlocutore dell'Ufficio federale nelle questioni inerenti all'integrazione.


Art. 58

Commissione degli stranieri 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

Stranieri. LF

17

142.20

2

La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera.

3

Essa collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri, nonché con le organizzazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze sul piano internazionale.

4

La commissione è autorizzata a proporre il versamento di contributi finanziari (art. 55) e a pronunciarsi in merito alle relative domande.

5

Il Consiglio federale può attribuire alla commissione altri compiti.

Capitolo 9: Documenti di viaggio

Art. 59

1 L'Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

2

Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che: a. è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195117 sullo statuto dei rifugiati; b. è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195418 sullo statuto degli apolidi;

c. è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

3

Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

4

La stesura dei documenti di viaggio può essere parzialmente o interamente affidata a terzi.

Capitolo 10: Fine del soggiorno Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 60

1 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

17 RS

0.142.30

18 RS

0.142.40

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.20

2

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione: a. le persone che hanno lasciato lo Stato d'origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera; b. le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e.

3

L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende: a. la consulenza per il ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi19;

abis. l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi; b. la partecipazione a progetti nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi; c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.20 4

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi

Art. 61

Decadenza dei

permessi

1

Un permesso decade: a. al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera; b. con il rilascio di un permesso in un altro Cantone; c. alla scadenza della durata di validità; d. in seguito ad espulsione ai sensi dell'articolo 68.

2

Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

19 RS

142.31

20 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Stranieri. LF

19

142.20


Art. 62

Revoca di permessi e di altre decisioni L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale21; c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.


Art. 63

Revoca del permesso di domicilio 1

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se: a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 lettere a o b; b. lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; c. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

2

Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b e all'articolo 62 lettera b.

Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 64

Allontanamento senza formalità 1

Le autorità competenti allontanano senza formalità dalla Svizzera lo straniero che: a. non è in possesso del permesso necessario; b. durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5).

2

Su richiesta presentata senza indugio, l'autorità competente emana mediante un modulo una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo.

21 RS

311.0

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

142.20

Su richiesta, l'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.22 3 Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

a23 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino 1

Se un altro Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo o di allontanamento giusta le disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 200324, l'Ufficio federale emana contro persone che soggiornano illegalmente in Svizzera una decisione di allontanamento motivata e impugnabile. L'allontanamento è immediatamente esecutivo.

2

I ricorsi contro le decisioni di allontanamento pronunciate in base alle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non hanno effetto sospensivo.

3

Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

4

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1 numero 2.


Art. 65


25

Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto 1

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

2

L'Ufficio federale emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen26 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione.

Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

22 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

23 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

24 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

25 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

26 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23

Stranieri. LF

21

142.20

3

La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi27).


Art. 66

Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato28 1

Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero cui il permesso è negato o revocato o non è prorogato.

2

Con l'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato.29 3

Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.


Art. 67

Divieto d'entrare in Svizzera 1

L'Ufficio federale può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che: a. ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

b. ha causato spese d'aiuto sociale; c. è stato allontanato o espulso; d. ha dovuto essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75-78).

2

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.30 3

Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determinata o, in casi gravi, indeterminata.

4

L'Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

27 RS

142.31

28 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

29 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

30 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

142.20


Art. 68

Espulsione 1 Fedpol può disporre, previa consultazione del SAP, l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.31 2 Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

3

L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. L'Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

4

Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

Sezione 4: Rinvio coatto

Art. 69

Decisione di rinvio coatto 1

L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se: a. lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza; b. l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi; c. lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 e la decisione d'allontanamento o d'espulsione è passata in giudicato.

2

L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.


Art. 70

Perquisizione 1 Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

2

Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda.


Art. 71

Assistenza della Confederazione alle autorità d'esecuzione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare: a. collaborando all'ottenimento dei documenti di viaggio; 31 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Stranieri. LF

23

142.20

b. organizzando il viaggio; c. assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il Dipartimento federale degli affari esteri.


Art. 72


32

Sezione 5: Misure coercitive

Art. 73

Fermo

1

La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera; b. accertarne l'identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

2

Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

3

La persona fermata deve: a. venire informata del motivo del fermo; b. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

4

Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

5

Su richiesta, l'autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

6

La durata del fermo non viene computata nella durata di un'eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un'eventuale carcerazione preliminare o di un'eventuale carcerazione cautelativa.


Art. 74

Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio 1

L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se: a. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o 32 Abrogato dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 24

142.20

b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli.

2

Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

3

Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Art. 75

Carcerazione preliminare

1

Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità; b. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74; c. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente; d. presenta domanda d'asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;

e. presenta domanda d'asilo dopo essere stato espulso (art. 68); f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d'asilo e quest'ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento;

g. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato; h. è stato condannato per un crimine.

2

L'autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Stranieri. LF

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Art. 76

Carcerazione in vista di rinvio coatto 1

Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75;

b. incarcerare lo straniero se: 1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere b, c, g o h, 2. l'Ufficio federale ha pronunciato una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32 capoverso 2 lettere a-c o 33 LAsi33,

3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi, 4. il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità, 5.34 la decisione d'allontanamento è notificata in un centro d'accoglienza in virtù degli articoli 32-35a LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

2

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo.

3

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettere a e b numeri 1-4 può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale essa può essere prorogata di 15 mesi al massimo o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi al massimo. Nella durata massima sono computati i giorni di carcerazione secondo il capoverso 2.

4

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.


Art. 77

Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio 1

La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, se:

a. è stata pronunciata una decisione esecutiva; b. l'interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e c. l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l'interessato.

2

La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

33 RS

142.31

34 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

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3

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.


Art. 78

Carcerazione cautelativa

1

Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione d'allontanamento o d'espulsione, passata in giudicato, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

2

La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. La durata massima della carcerazione è di 18 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi. È fatto salvo l'articolo 79.

3

La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 75-77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

4

Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 80 capoversi 2 e 4.

5

Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 81.

6

La carcerazione termina se: a. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità; b. la partenza avviene conformemente alle istruzioni; c. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto; d. viene accolta una domanda di scarcerazione.


Art. 79

Durata massima della carcerazione La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75-77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di 24 mesi. Se l'incarcerato è un minore tra i 15 e i 18 anni, tale durata massima è di 12 mesi.

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Art. 80

Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione 1

La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall'Ufficio federale.

2

La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Se si tratta di una carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105 capoverso 1, 108, 109 e 111 LAsi35.36 3

L'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e l'interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza dev'essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

4

Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

5

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l'articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l'articolo 76.

6

La carcerazione ha termine se: a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;

b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione; c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.


Art. 81

Condizioni di carcerazione 1

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dall'incarcerato, sia informata. L'incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

2

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Occorre evitare ch'essa avvenga assieme a persone in carcerazione preventiva o che scontano la pena. Per quanto possibile, all'incarcerato è offerta un'occupazione adeguata.

35 RS

142.31

36 Nuovo testo del per. giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

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Art. 82

Finanziamento da parte della Confederazione La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. Questa somma è versata per: a. richiedenti

l'asilo;

b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria; c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento dell'Ufficio federale; d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi37.

Capitolo 11: Ammissione provvisoria

Art. 83

Decisione d'ammissione provvisoria 1

Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria.

2

L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

3

L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

4

L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

5

…38

6

L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

7

L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

a. è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale39; b. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o 37 RS

142.31

38 Abrogato dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

39 RS

311.0

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c. ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

8

I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi40 sono ammessi provvisoriamente.


Art. 84

Fine dell'ammissione provvisoria 1

L'Ufficio federale verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

2

Se le condizioni non sono più soddisfatte, l'Ufficio federale revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

3

Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SAP, l'Ufficio federale può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.41 4 L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o dell'ottenimento di un permesso di dimora.

5

Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.


Art. 85

Regolamentazione dell'ammissione provvisoria 1

La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.

2

Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l'articolo 27 LAsi42.

3

Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all'Ufficio federale. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.

4

La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità familiare.

5

Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli.

40 RS

142.31

41 Nuovo testo giusta il n.I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

42 RS

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6

Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

7

I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se: a. coabitano con esse; b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.


Art. 86

Aiuto sociale e assicurazione malattie 1

I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80-84 LAsi43 concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

2

Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 199444 sull'assicurazione malattie.


Art. 87

Contributi federali

1

La Confederazione versa ai Cantoni: a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi45 e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare;

b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;

c.46 per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente.

2

L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

43 RS

142.31

44 RS

832.10

45 RS

142.31

46 Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

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3

Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.


Art. 88

47 Contributo speciale

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prelevamento di valori patrimoniali secondo gli articoli 86 e 87 LAsi48. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.

Capitolo 12: Obblighi Sezione 1: Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi

Art. 89

Possesso di un documento di legittimazione valido Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev'essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l'articolo 13 capoverso 1.


Art. 90

Obbligo di collaborare Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono: a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;

b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine; c. procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.


Art. 91

Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi 1

Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l'interessato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

2

Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

47 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

48 RS

142.31

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Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto

Art. 92


49

Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità 1

Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza.

2

Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione.

3

Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo stipulato con l'impresa dall'Ufficio federale.


Art. 93


50

Obbligo di assistenza e copertura dei costi 1

Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l'impresa di trasporto aereo, stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata in Svizzera.

2

L'obbligo di assistenza comprende: a. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione; b. l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

3

L'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere: a. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri; b. i costi dell'accompagnamento; c. i costi del rinvio coatto.

49 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

50 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

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4

Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi51. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.52 5 Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

6

Si possono chiedere garanzie.


Art. 94


53



Art. 95


54
Altre imprese di trasporto Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle disposizioni degli articoli 92 e 93.

Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità

Art. 96

Esercizio del potere discrezionale 1

Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.

2

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.


Art. 97

Assistenza amministrativa e comunicazione di dati55 1

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

51 RS

142.31

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

53 Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

55 Per i dati relativi al lavoro nero fanno stato gli art. 11 e 12 della LF del 17 giu. 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 34

142.20

2

Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge.

3

Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

a. l'avvio di inchieste penali; b. le sentenze di diritto civile e penale; c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio; d. il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.


Art. 98

Ripartizione dei compiti 1

L'Ufficio federale è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

2

Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200756 sullo Stato ospite.57 3

I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

a58 Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d'esecuzione Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200859 sulla coercizione è applicabile.


Art. 99

Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale.

Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

56 RS

192.12

57 Nuovo testo giusta l'art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 192.12).

58 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 364).

59 RS

364

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35

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Art. 100

Trattati internazionali60

1

Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

2

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:61

a. l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine; b. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;

c. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;

d. il termine per il rilascio del permesso di domicilio; e. la formazione e il perfezionamento professionale; f.

il reclutamento di lavoratori; g. i servizi transfrontalieri; h. la condizione giuridica delle persone di cui all'articolo 98 capoverso 2.

3

Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

4

I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull'applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.62 5

Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.63

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

63 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 36

142.20

Capitolo 14: Protezione dei dati

Art. 101


64

Trattamento dei dati

L'Ufficio federale, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.


Art. 102

Rilevamento di dati per stabilire l'identità 1

Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l'accesso.


Art. 103

Sorveglianza dell'arrivo

all'aeroporto

1

L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:65 a. risalire all'impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d'entrata in Svizzera; b. procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

2

Le autorità competenti comunicano al SAP le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.66 3 I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

4

La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.

64 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

65 Nuovo testo del secondo per. giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

66 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Stranieri. LF

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142.20

5

Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SAP.67

Art. 104


68

Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 1

Per migliorare l'esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l'entrata e il transito illegali, l'Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce i voli per i quali esse sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi dei passeggeri. L'Ufficio federale determina a quale servizio vanno notificati i dati.

2

Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati: a. generalità (cognome, nomi, data di nascita, cittadinanza); b. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato; c. aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. ora di partenza e d'arrivo; f. luogo d'imbarco;

g. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

3

Le imprese di trasporto aereo informano i passeggeri i cui dati sono trasmessi a terzi. 4

L'Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni su aspetti tecnici della procedura di comunicazione. La comunicazione dei dati sui passeggeri, di cui al capoverso 2, avviene di regola per via elettronica. Eccezionalmente i dati possono essere comunicati a lotti, su supporti elettronici o su moduli cartacei.

5

Entro 24 ore dall'atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancellano i dati di cui al capoverso 2.

6

Il servizio designato dall'Ufficio federale trasmette i dati di cui al capoverso 2 alle autorità incaricate di effettuare i controlli al confine all'aeroporto. Cancella tali dati entro 24 ore dalla ricezione purché non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

67 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

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Art. 105

Comunicazione di dati personali all'estero 1

Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, l'Ufficio federale e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2

Possono essere comunicati i dati personali seguenti: a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti; b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c. dati biometrici;

d. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona; e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero; g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; h. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.


Art. 106

Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti: a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti; b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c. dati biometrici;

d. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona; e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Stranieri. LF

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Art. 107

Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione 1

Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 100, l'Ufficio federale e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2

Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti: a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c. dati biometrici;

d. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona; e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;

f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero; g. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 198169 sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

3

Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti: a. dati giusta il capoverso 2; b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; c. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

4

L'accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

69 RS

351.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 40

142.20


Art. 108

e 10970

Art. 110


71

Sistema di fascicoli personali e di documentazione L'Ufficio federale, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.


Art. 111

Sistemi d'informazione per documenti di viaggio 1

L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti (art. 59).

2

L'ISR contiene i dati seguenti: a. generalità del richiedente quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;

b. dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione; c. dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;

d. firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;

e. cognome coniugale, nome religioso o nome d'arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;

f.

dati relativi ai documenti di viaggio persi.

3

Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

4

I dati registrati secondo il capoverso 2 dall'Ufficio federale vengono elaborati dai collaboratori dell'Ufficio incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e visti di ritorno.

5

L'Ufficio federale può rendere accessibili i dati da esso registrati secondo il capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

a. il servizio incaricato della stesura dei documenti di viaggio; b. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l'esecuzione del controllo delle persone; 70 Vedi art. 126 cpv. 6 qui appresso.

71 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

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c. i posti di polizia designati dai Cantoni, per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti.

6

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 14bis:72 Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
a Comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

b Trattamento dei dati

1

L'Ufficio federale funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

2

In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie: a. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;

b. l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari; c. indicazioni relative ai documenti d'identità; d. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

3

Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

4

Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'acquis di Schengen. Consulta in merito l'Incaricato federale della protezione dei dati.

c Scambio di dati

1

Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

72 Introdotto dall'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

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2

A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 111b capoverso 2 lettere b-d.

3

Gli articoli 111a e 111d-111h si applicano per analogia.

d Comunicazione di dati a Stati terzi 1

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se: a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

e Informazione circa la raccolta di dati personali 1

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a. al detentore della collezione di dati; b. alle finalità del trattamento dei dati; c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati; d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 111f; e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

3

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione sia esplicitamente prevista dalla legge.

Stranieri. LF

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f Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD73. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

1g Rifiuto e limitazione del diritto d'accesso 1

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD74.

2

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

h Ricorso dell'Incaricato della protezione dei dati L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD75 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Capitolo 14ter:76 Eurodac
i 1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino e che non vengono respinti alla frontiera.

2

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti: a. il luogo e la data del fermo in Svizzera; b. il sesso della persona fermata; c. la data del rilevamento delle impronte digitali; d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali; e. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

3

I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

73 RS

235.1

74 RS

235.1

75 RS

235.1

76 Introdotto dall'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

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4

I dati rilevati in base ai capoversi 2 e 3 sono trasmessi all'Ufficio federale, che li inoltra all'unità centrale.

5

I dati di cui al capoverso 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'Ufficio federale chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero: a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera; b. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

6

Le procedure di cui ai capoversi 1-5 sono rette dagli articoli 102b-102g LAsi77.

Capitolo 15: Rimedi giuridici

Art. 112

…78

1

La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

2

Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.


Art. 113

e 11479 Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 115

Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione 1

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a. viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5; b. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; 77 RS

142.31

78 Abrogata dal n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

79 Abrogati dal n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Stranieri. LF

45

142.20

c. esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera; d. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

2

È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o lasciata la zona di transito di un aeroporto svizzero, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato od espulso.


Art. 116

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali 1

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a. in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero; b. procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;

c. facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o la zona di transito di un aeroporto svizzero.

2

Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

3

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore: a. ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o b. ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.


Art. 117

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso 1

Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

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Art. 118

Inganno nei confronti delle autorità 1

Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore: a. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o b. ha agito per un'associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.


Art. 119

Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio 1

Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore:

a. può essere immediatamente allontanato od espulso; b. si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.


Art. 120

Altre infrazioni

1

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10-16); b. senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38); c. senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);

d. disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35); e. viola l'obbligo di cooperare all'acquisizione dei documenti d'identità (art. 90 lett. c).

2

Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della presente legge.

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a80 Violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto 1

Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

2

Si rinuncia alla multa se: a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;

b. non si poteva ragionevolmente esigere che l'impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione dei documenti di viaggio; c. l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona; d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi81;

e. il Consiglio federale ha previsto ulteriori eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità naturali.

3

In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese scoperte di sostentamento, assistenza, allontanamento o rinvio coatto.

4

Nella determinazione della multa è tenuto conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 3.

b82 Violazione dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 1

Le imprese di trasporto aereo che violano colpevolmente l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

2

L'obbligo di comunicazione è violato se i dati di cui all'articolo 104 capoverso 2 non sono trasmessi tempestivamente oppure sono incompleti o errati.

3

L'impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

4

Nella determinazione della multa è tenuto conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 3.

80 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

81 RS 142.31 82 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 48

142.20

c83 Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto 1

La violazione dell'obbligo di diligenza (art. 120a) o dell'obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all'estero. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale84.

2

La rappresentanza dell'impresa di trasporto è retta dall'articolo 102a del Codice penale.

3

L'azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.

d85 Perseguimento penale

1

Le infrazioni di cui agli articoli 115-120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

2

L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 197486 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni divergenti.


Art. 121

Confisca e messa al sicuro di documenti di viaggio Su istruzione dell'Ufficio federale, le rappresentanze svizzere all'estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi o contraffatti e i documenti di viaggio autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.


Art. 122

Sanzioni amministrative e assunzione delle spese 1

L'autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

2

L'autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

3

Le spese non coperte occasionate all'ente pubblico dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l'intenzione di assumerlo.

83 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

84 RS

311.0

85 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

86 RS

313.0

Stranieri. LF

49

142.20

Capitolo 17: Emolumenti

Art. 123

1 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

3

I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 18: Disposizioni finali

Art. 124

Vigilanza ed esecuzione 1

Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge.

2

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.


Art. 125

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 126

Disposizioni transitorie

1

Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

2

La procedura è retta dal nuovo diritto.

3

I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

4

Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

5

L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

6

Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 200387 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

87 RS

142.51

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 50

142.20

a88 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi89 1

Se, prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l'allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l'articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 199890, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l'allestimento di un conteggio finale.

3

Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85-87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

4

Fatti salvi i capoversi 5-7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.

5

Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell'ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall'arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l'integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare. 6

Alle procedure secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 200391, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.

7

Se l'ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.


Art. 127

Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen Con l'entrata in vigore degli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue: 88 Introdotto dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

89 RS

142.31

90 RU

1999 2262

91 RU

2004 1633

Stranieri. LF

51

142.20

…92


Art. 128

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:93 1° gennaio 2008 Articoli 92-95 e 127: 12 dicembre 200894 92 Le modifiche sono inserite nel presente testo.

93 DCF del 24 ott. 2007 (RU 2007 5487).

94 Art. 2 lett. a dell'O del 26 nov. 2008 (RU 2008 5405).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 52

142.20

Allegato 195 (art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4) 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200496 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 200497 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Accordo del 17 dicembre 200498 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 200599 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 2008100 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

95 Introdotto dal n. III cpv. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

96 RS

0.360.268.1

97 RS

0.360.268.10 98 RS

0.360.598.1

99 RS

0.360.314.1

100 RS

0.360.514.1. Non ancora pubblicato.

Stranieri. LF

53

142.20

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 2004101 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b. Accordo del 17 dicembre 2004102 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. Protocollo del 28 febbraio 2008103 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008104 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

101 RS

0.142.392.68 102 RS

0.360.598.1

103 RS

0.142.393.141 104 RS

0.142.395.141. Non ancora pubblicato.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 54

142.20

Allegato 2105 (art. 125)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

La legge federale del 26 marzo 1931106 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II

allegato.

106 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1] 107 RS

142.31. Le modifiche qui apresso sono state inserite nel testo menzionato.

108 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

Stranieri. LF

55

142.20

110 Questa disp. è abrogata.

111 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

112 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

113 RS

142.51. Le modifiche qui apresso sono inserite nel testo menzionato.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 56

142.20

4. Codice civile116 Art.

97a


Art. 109
cpv. 3

115 RS

173.110. La modifica qui apresso è inserita nel testo menzionato.

116 RS

210. Le modifiche qui apresso sono inserite nel testo menzionato.

117 RS

211.231. Le modifiche qui apresso sono inserite nel testo menzionato.

Stranieri. LF

57

142.20

312.8. La modifica qui apresso è inserita nel testo menzionato.

119 RS

780.1. La modifica qui apresso è inserita nel testo menzionato.

120 RS 823.11. La modifica qui apresso è inserita nel testo menzionato.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 58

142.20