20.06.2024 - * / In Kraft
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
04.03.2022 - 15.03.2022
28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
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02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina del 27 agosto 2014 (Stato 12 novembre 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Restrizioni commerciali

Art. 1


2

Vincoli relativi a beni a duplice impiego e beni militari speciali 1

In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può negare autorizzazioni per l'esportazione di beni di cui all'allegato 2 parte 2 e all'allegato 33 dell'ordinanza del 25 giugno 19974 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni: a. sono in parte o interamente destinati a fini militari; b. sono destinati a un utilizzatore finale militare.

2

La fornitura diretta o indiretta di servizi, in particolare di servizi finanziari, o di aiuto tecnico in relazione a beni e tecnologie di cui al capoverso 1 a imprese di cui all'allegato 4 deve essere notificata senza indugio alla SECO. 3 Il capoverso 2 non si applica agli affari destinati all'industria aeronautica e spaziale.

4

Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.


Art. 2

Obbligo di notifica per i beni dell'industria petrolifera 1

La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 devono essere notificati senza indugio alla SECO se tali beni vengono utilizzati per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in alto mare o nell'Artico o nell'ambito di progetti relativi all'olio di schisti in Russia.

RU 2014 2803 1 RS

946.231

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

3

Il contenuto degli allegati 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Legge e elenchi dei beni 4 RS

946.202.1

946.231.176.72

Commercio con l'estero 2

946.231.176.72 2

I seguenti servizi devono essere notificati senza indugio alla SECO se sono forniti per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in alto mare o nell'Artico o nell'ambito di progetti relativi all'olio di schisti in Russia: a. trivellazioni; b. prove pozzi;

c. carotaggio e completamento; d. fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.5 3

Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.6

Art. 3

Importazione di beni dalla Crimea e da Sebastopoli 1

I beni originari della Crimea o di Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

2

È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari della Crimea o di Sebastopoli privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.


Art. 4

Esportazione di beni verso la Crimea e Sebastopoli 1

La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea o a Sebastopoli.

2

È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 1 a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea o a Sebastopoli.

Sezione 2: Restrizioni finanziarie

Art. 5

Obbligo di autorizzazione per l'emissione di strumenti finanziari 1

È soggetta all'obbligo di autorizzazione l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di: a. banche e altre imprese con sede in Russia di cui all'allegato 2; b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all'allegato 2; 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 3

946.231.176.72 c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.7

1bis

La concessione di mutui con scadenza superiore a 30 giorni ai destinatari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a-c è soggetta all'obbligo di autorizzazione.8 2 L'autorizzazione è rilasciata se l'aumento di capitale previsto non supera il valore nominale medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti.9 3 La SECO rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.


Art. 6


10

Obblighi di notifica

1

Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a-c tra il 27 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, così come il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a-c dopo il 12 novembre 2014 devono essere notificati alla SECO.

2

Il commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell'Unione europea non deve essere notificato alla SECO.

3

Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.

4

Le notifiche di cui al capoverso 1 devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi o negoziati, sullo scopo, sul volume e sul valore delle transazioni; quelle di cui al capoverso 2 indicazioni dettagliate sul mutuo concesso, sul valore ed eventualmente sui membri del consorzio creditizio.


Art. 7

Divieto di finanziamenti e partecipazioni in determinati settori economici in Crimea e a Sebastopoli 1

È vietato concedere mutui e crediti per progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia o per l'utilizzo di risorse petrolifere, minerarie e di gas in Crimea e a Sebastopoli.

2

È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli e costituire joint venture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia o per l'utilizzo di risorse petrolifere, minerarie e di gas.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

Commercio con l'estero 4

946.231.176.72

Art. 8

Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari: a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 3; b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.


Art. 9

Obbligo di notifica per le relazioni d'affari esistenti 1

Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 8 lettere a-c devono notificarle senza indugio alla SECO.

2

La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 10

Esecuzione e controllo 1

La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 1-9.

2

Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.


Art. 11

Disposizioni penali

1

Chiunque viola l'articolo 1, 3-5, 7 o 8 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

2

Chiunque viola l'articolo 2, 6 o 9 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

3

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 12

11 Pubblicazione I contenuti degli allegati 2-4 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle
leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 5

946.231.176.72

Art. 13

Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del 2 aprile 201412 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.


Art. 14

13 Disposizione transitoria

L'articolo 1 capoverso 1 così come gli articoli 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.

a14 Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2014 L'articolo 1 capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.


Art. 15

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 2014 alle ore 18.00.

12 [RU 2014 877 1003 1213 2479] 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059).

Commercio con l'estero 6

946.231.176.72 Allegato 1 (art. 2 e 4) Beni vietati o soggetti all'obbligo di notifica Voce di tariffa

doganale

Designazione delle merci Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio: 7304 11 00

tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di acciai inossidabili 7304 19 00

tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: 7304 22 00

- aste di perforazione, di acciai inossidabili 7304 23 00

- altre aste di perforazione 7304 24 00

- altri, di acciai inossidabili 7304 29 00

- altri

Altri tubi (per esempio, saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio: 7305 11 00

- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudinalmente a acro sommerso

7305 12 00

- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudinalmente, altri

7305 19 00

- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri 7305 20 00

- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio: 7306 11 00

- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di acciai inossidabili

7306 19 00

- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri 7306 21 00

- tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di acciai inossidabili 7306 29 00

- tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, altri 7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio: 8207 13 00

- utensili di perforazione o di sondaggio, con parte operante di cermet

8207 19 00

- utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 7

946.231.176.72 Voce di tariffa

doganale

Designazione delle merci 8413 50

- altre pompe volumetriche alternative (escluse quelle delle voci 8413 11 e 8413 19)

8413 60

- altre pompe volumetriche rotative (escluse quelle delle voci 8413 11 e 8413 19)

8413 82

- elevatori per liquidi 8413 92

- parti di elevatori per liquidi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve: 8430 49 00

- altre macchine di sondaggio o di perforazione, altre Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430: 8431 39 00

- di macchine o apparecchi della voce 8428, altre 8431 43 00

- parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle voci 8430 41 o 8430 49

8431 49

- di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430, altre 8479 89

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, altri 8705 20

derrick automobili per il sondaggio o la perforazione Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili: 8905 20 00

- piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 90 00

- altri

Commercio con l'estero 8

946.231.176.72 Allegato 215

(art. 5)

Banche e altre imprese o organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari 15 Non pubblicato nella RU (vedi RU 2014 4059). È possibile ordinare il contenuto dell'all.

presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi

Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 9

946.231.176.72 Allegato 316

(art. 8)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie 16 Non

pubblicato

nella RU (vedi RU 2014 4059). È possibile ordinare il contenuto dell'all.

presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi

Commercio con l'estero 10

946.231.176.72 Allegato 417

(art. 1)

Imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali 17 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 12 nov. 2014 (RU 2014 4059). Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all.

presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi