01.04.2025 - *
01.07.2024 - 31.03.2025
01.06.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
17.12.2022 - 31.03.2023
22.11.2022 - 16.12.2022
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
02.10.2021 - 30.04.2022
01.07.2021 - 01.10.2021
01.04.2020 - 30.06.2021
01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.09.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)1 del 26 marzo 1931 (Stato 23 maggio 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19294, decreta: Sezione 1:5 Della dimora, del domicilio...6

Art. 1

7 La presente legge si applica: a.8 ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200410 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri CS 1 117

1

Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1111; FF 1996 II 1).

2

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 121 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

4

FF 1929 741

5 Originario

Capo

I.

6

Termine soppresso dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1).

Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Introdotto dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

8

Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

9 RS

0.142.112.681 10 RU

2006 995

142.20

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.20

della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli; b. ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)11, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 200112 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli.

a13 Ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio d'un permesso di dimora o di domicilio ..., ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno d'un permesso siffatto.


Art. 2

1 Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego. Il Consiglio federale può parimente stabilire a tre mesi il termine di notificazione per certe categorie di persone che esercitano un'attività lucrativa.14 2 Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia locale. Qualora gli dia l'alloggio gratuitamente, è tenuto alla notificazione solo se lo straniero si trattiene presso di lui più d'un mese; restano riservate le disposizioni più rigorose che i Cantoni stimassero di dover emanare a questo riguardo.

3

Quando circostanze speciali lo richiedano, il Consiglio federale potrà emanare, in materia di notificazione, delle disposizioni più severe tanto per gli alloggiatori quanto per tutti gli stranieri in genere o per certe categorie di essi.


Art. 3

1 Per regolare le condizioni di residenza lo straniero deve presentare i suoi documenti di legittimazione. Il Consiglio federale determinerà quali documenti di legittimazione debbano essere riconosciuti; i Cantoni possono esigerne il deposito, salve le eccezioni che stabilirà il Consiglio federale.

11 Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dal protocollo del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell'Accordo.

12 RS

0.632.31

13 Originario art. 1.

14

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 3

142.20

2

Lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

3

Lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.


Art. 4

L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio ... .


Art. 5

15 1 Il permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di regola, un anno. Esso può essere condizionale.

2

Nei casi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera e il permesso di dimora può essere accordato con riserva di revoca.

3

I Cantoni possono esigere dagli stranieri, sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico e per l'osservanza delle condizioni imposte.


Art. 6

16 1 Il permesso di domicilio è di durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole.

2

Se il permesso di domicilio è rilasciato a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, i Cantoni possono esigere una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico.

Art 717 1

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione.

15

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

16

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

17

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.20

2

I diritti di cui al capoverso 1 non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.


Art. 7

a18 1 L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a. è prevista un'adozione in Svizzera; b. sono adempiute le condizioni stabilite dal diritto civile in materia di affiliazione in vista d'adozione;

c. l'entrata in Svizzera per dimorarvi è avvenuta legalmente.

2

Se l'adozione non ha luogo, l'affiliato ha diritto alla proroga del permesso di dimora e, cinque anni dopo l'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.


Art. 8

1 I permessi di dimora o di domicilio ... valgono solo per il Cantone che li ha rilasciati.

2

Lo straniero ha però il diritto di risiedere temporaneamente, senza obbligo di notificazione, anche in un altro Cantone, e di esercitarvi un'attività lucrativa consentitagli dal Cantone che gli ha accordato il permesso, purché non vi trasferisca il centro di quest'ultima. Qualora la residenza nell'altro Cantone non fosse temporanea o lo straniero intendesse trasferire in esso il centro della sua attività, egli dovrà prima procurarsi il suo consenso. Se l'altro Cantone reputa indesiderabile la presenza dello straniero, può proporre all'autorità federale di ritirargli il permesso di dimora ...

Prima di decidere, l'autorità federale sentirà il parere del Cantone che li ha rilasciati.

3

Lo straniero che si trasferisca da un Cantone in un altro deve notificare, entro otto giorni, il suo arrivo all'autorità di polizia degli stranieri del nuovo luogo di dimora.

A lui pure si applica l'articolo 3 capoverso 3.19

Art. 9

20 1 Il permesso di dimora perde ogni validità: a. alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato; b. col rilascio di un permesso in un altro Cantone; c. con la notificazione della partenza o quando la dimora cessi di fatto; 18 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Conv. dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 211.221.31).

19

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

20

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 5

142.20

d. in seguito ad espulsione o a rimpatrio; e. col ritiro previsto nell'articolo 8 capoverso 2.

2

Il permesso di dimora può essere revocato: a. quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale;

b. quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze;

c. quando il permesso sia stato accordato soltanto con riserva di revoca.

3

Il permesso di domicilio perde ogni validità: a. col rilascio di un permesso in un altro Cantone; b. in seguito ad espulsione o a rimpatrio; c. non appena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effettivamente all'estero durante sei mesi; a domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato fino a due anni;

d. se lo straniero che aveva ottenuto il permesso in base ad un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole, cessa di possedere siffatto documento; in questo caso il permesso può essergli nuovamente concesso e l'articolo 6 capoverso 2 è applicabile.

4

Il permesso di domicilio può essere revocato: a. quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale;

b. quando non venga fornita la garanzia richiesta secondo l'articolo 6 capoverso 2.

5

...21

Art 1022 1

Lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non per le seguenti ragioni:

a. quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto;

b. quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita; 21

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1).

22

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.20

c. quando in seguito a malattia mentale abbia compromesso l'ordine pubblico; d. quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

2

L'espulsione prevista nel capoverso 1 lettera c o d può essere pronunciata solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto.

3

L'espulsione può essere limitata al territorio di un Cantone solo in via eccezionale e unicamente nel caso che lo straniero possegga o ottenga un permesso in un altro Cantone.

4

La presente legge non tocca l'espulsione, prevista dalla Costituzione federale23, degli stranieri che compromettono la sicurezza interna od esterna della Svizzera, né quella pronunziata da un'autorità giudiziaria in via penale.

Art 1124 1

L'espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni.

2

...25

3

L'espulsione sarà pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembri adeguata. Saranno parimente evitati rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d. In questi casi potrà essere ordinato il solo rimpatrio.

4

Le persone espulse non possono, per tutta la durata dell'espulsione, venire in Svizzera. In casi eccezionali, l'espulsione può essere temporaneamente sospesa o tolta intieramente, senza peraltro che con ciò sia ristabilito un permesso annullato da essa.


Art. 12

1 Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera.

2

Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del permesso.

3

Lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga d'un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 8 capoverso 2. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera.

4

L'autorità assegna parimente un termine di partenza allo straniero espulso.

23

RS 101

24

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

25

Abrogato dal n. III della LF del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 7

142.20


Art. 13

26 1 L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimente, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni. Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato.

2

L'autorità federale può emanare una restrizione d'entrata nei confronti di uno straniero la cui entrata o il ritorno in Svizzera per determinati scopi sia indesiderabile.

Questa misura consiste nel divieto di venire in Svizzera per gli scopi indicati nella decisione, senza l'esplicita autorizzazione dell'autorità federale. La durata della restrizione non può superare due anni.

a27 Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura di allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che: a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o ripetutamente non dà seguito a una citazione senza sufficiente motivo; b. abbandona il territorio che gli è attribuito giusta l'articolo 13e o accede a un territorio che gli è vietato; c.28 entra in territorio svizzero nonostante che gliene sia stato fatto divieto e non può essere allontanato immediatamente; d. presenta domanda d'asilo dopo un'espulsione amministrativa cresciuta in giudicato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a o b o dopo un'espulsione giudiziaria senza condizionale; e. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato.

26

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

27

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.20

b29 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:30 a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 13a;

b. incarcerare lo straniero, se sono dati motivi giusta l'articolo 13a lettere b, c o e;

c.31 incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 13f della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 della legge sull'asilo del 26 giugno 199832; d.33 incarcerare lo straniero, se, fondandosi sull'articolo 32 capoverso 2 lettere a-c o sull'articolo 33 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998, l'ufficio competente ha deciso di non entrare nel merito.

2

La carcerazione può durare tre34 mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

3

Va fatto subito il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

c35 1 La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

2

La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore, dopo audizione in procedura orale.

3

Nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria36 tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di sfratto di fanciulli e adolescenti che non hanno ancora compiuto i 1537 anni.

29

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

30 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

31 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

32 RS

142.31

33 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

34

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LCR-RU 1974 1051).

35

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

36

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LCR - RU 1974 1051).

37

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LCR - RU 1974 1051).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 9

142.20

4

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese, presentare istanza di scarcerazione.

L'autorità giudiziaria decide in merito all'istanza entro otto giorni feriali, sulla base di un'udienza. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 13a e dopo due mesi se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 13b.

5

La carcerazione ha termine se: a. il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi; b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione; c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

6

L'autorità competente decide immediatamente in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

d38 1 I Cantoni provvedono affinché in Svizzera sia informata una persona designata dall'incarcerato. Questi può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

2

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Va evitato di collocare le persone incarcerate in base alla presente legge con persone in carcerazione preventiva o detenute in esecuzione della pena. Per quanto possibile, all'incarcerato è offerta un'occupazione adeguata.

e39 1 Allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che disturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico l'autorità cantonale competente può imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, segnatamente al fine di lottare contro il traffico di stupefacenti.

2

Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

3

Contro le misure ordinate è dato il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

38

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

39

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.20

f40 Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura prevista dalla presente legge
sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge. Devono in particolare: a. fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi essenziali ai fini della regolamentazione della dimora; b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per procurarli entro un congruo termine; c. procurarsi i documenti di legittimazione o collaborare affinché le autorità possano ottenerli.


Art. 14

41 1 L'autorità cantonale competente può sfrattare uno straniero dal Paese verso uno Stato da essa designato, se: a. lo straniero lascia trascorrere il termine che gli è fissato per la partenza; b. l'allontanamento o l'espulsione può essere eseguito immediatamente; c. lo straniero è in carcere in base all'articolo 13b ed è data una decisione d'allontanamento o espulsione cresciuta in giudicato.

2

Lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato è sfrattato nel Paese di sua scelta.

3

Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può ordinare la perquisizione dello straniero e degli oggetti ch'egli porta con sé, allo scopo di mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione. La perquisizione può essere attuata soltanto da persona dello stesso sesso.

4

Se è stata pronunciata una decisione di prima istanza, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se è dato il sospetto che vi si tiene nascosto uno straniero che dev'essere allontanato o espulso.

40 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 11

142.20

a42 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, non ammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale della migrazione43 dispone l'ammissione provvisoria.44 2

L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo.45 3 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni di diritto internazionale.46 4 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo.47 4bis

Se l'esecuzione dell'allontanamento espone il richiedente l'asilo a una grave situazione personale ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 199848, l'Ufficio federale della migrazione può deciderne l'ammissione provvisoria.49 5 ...50

6

I capoversi 4 e 4bis non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o li compromette in maniera grave.51 42

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1).

43 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

45 Nuovo testo giusta l'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

46 Nuovo testo giusta l'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

47 Nuovo testo giusta l'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

48 RS

142.31

49 Introdotto dall'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

50 Abrogato dall'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo (RS 142.31).

51 Nuovo testo giusta l'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.20

b52 1 L'ammissione provvisoria può essere proposta dal Ministero pubblico della Confederazione e dall'autorità cantonale di polizia degli stranieri.53 2

L'ammissione provvisoria deve essere revocata se l'esecuzione è lecita e se lo straniero ha la possibilità di recarsi legalmente in uno Stato terzo o di ritornare nel Paese d'origine o di ultima residenza e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui. Tali misure decadono se lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora.54 2bis

L'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a capoverso 4bis può essere abrogata se lo straniero non si trova più in una grave situazione personale come definita all'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 199855 o se sono dati motivi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b.56 3 ...57

4

L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno da parte della Confederazione sono retti dagli articoli 92 e 93 della legge sull'asilo, sempre che si applichino ai richiedenti l'asilo.58
c59 1 Fatto salvo l'articolo 14b capoversi 2 e 2bis, l'ammissione provvisoria può essere pronunciata per dodici mesi. Il Cantone di dimora ne prolunga la durata, di norma, di dodici mesi ogni volta.

1bis

Se i Cantoni non riescono ad intendersi su un metodo di ripartizione, l'Ufficio federale della migrazione attribuisce loro gli stranieri ammessi a titolo provvisorio conformemente ai criteri di ripartizione previsti nell'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 199860. In tal modo, tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e degli stranieri ammessi a titolo provvisorio.61 52

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1).

53

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

55 RS

142.31

56 Introdotto dall'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

57 Abrogato dall'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo (RS 142.31).

58 Nuovo testo giusta l'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

59

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Nuovo testo giusta l'all. alla L del 26 giu. 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31).

60 RS

142.31

61 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 13

142.20

1ter

Lo straniero ammesso a titolo provvisorio sottopone la domanda di cambiamento di Cantone all'Ufficio federale della migrazione. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, l'Ufficio federale pronuncia una decisione definitiva, fatto salvo il capoverso 1quater.62 1quater La decisione di attribuzione o la decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata solo se è violato il principio dell'unità della famiglia.63 2 Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell'attuale Cantone di dimora o del Cantone di assegnazione.64 3 Le autorità cantonali autorizzano lo straniero a esercitare un'attività lucrativa dipendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

4

Fissazione, versamento e conteggio delle prestazioni assistenziali sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo del 26 giugno 199865 si applica per analogia. L'assistenza ai rifugiati ammessi provvisoriamente è retta dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo applicabili ai rifugiati.

5

Per ogni straniero ammesso provvisoriamente, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria prevista dall'articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge sull'asilo. L'obbligo di rimborsare le spese sorge al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 14b capoverso 1 o dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 e dura fino alla data fissata dall'Ufficio federale della migrazione per l'abrogazione dell'ammissione provvisoria.

6

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono obbligati a fornire garanzie per il rimborso delle spese d'assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. Gli articoli 85 a 87 e le disposizioni del capitolo 10 della legge sull'asilo si applicano per analogia.

d ...

62 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

63 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

65 RS

142.31

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.20

e66 1 La Confederazione può finanziare in tutto od in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Alla procedura si applicano per analogia le pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 5 a 8 della legge federale del 5 ottobre 198467 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

2

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Questa somma è versata per: a. richiedenti

l'asilo;

b. rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria; c. persone la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'espulsione dell'Ufficio federale della migrazione; d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 44 della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979.68

f69 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all'articolo 44a della legge sull'asilo del 26 giugno 199870. L'articolo 92 di detta legge si applica per analogia.

2

Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità forfettaria per le spese occasionate: a. dall'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 della Costituzione federale71;

b. dall'esecuzione dell'allontanamento; il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo.

3

Il Consiglio federale adegua gli importi dell'indennità forfettaria secondo il capoverso 2 in base all'esito di una verifica periodica delle spese e dopo aver consultato i Cantoni.

66

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

67

RS 341

68

[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587, 1994 1634 2876, 1995 146 1126 4536, 1997 2372 2394, 1998 1582]. Vedi attualmente la L del 26 giu. 1998 sull'asilo (RS 142.31). 69 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857). Vedi anche le disp. fin. della mod.

alla fine del presente testo.

70 RS

142.31

71 RS

101

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 15

142.20

Sezione 2:72 Delle autorità e della procedura

Art. 15

1 Ogni Cantone designa un'autorità cantonale di polizia degli stranieri (polizia cantonale degli stranieri), la quale esercita tutte le funzioni che non spettano a un'autorità federale o che non sono affidate dalla legislazione cantonale ad altra autorità.

2

La facoltà di espellere uno straniero nonché di rilasciare o di mantenere un permesso di dimora o di domicilio ... sarà conferita alla polizia cantonale degli stranieri o ad un'autorità ad essa preposta. In via eccezionale e col consenso del Consiglio federale, anche delle autorità subalterne potranno essere dichiarate competenti a decidere in materia di dimora; parimente, più autorità dello stesso grado, in materia d'espulsione.

3

L'Ufficio federale della migrazione73 esercita tutte le funzioni di polizia degli stranieri non affidate ad altra autorità federale.

4

L'Ufficio federale della migrazione è competente per ordinare ed eseguire l'ammissione provvisoria, salvo che la presente legge ne incarichi i Cantoni.74 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina i casi in cui è necessario il suo consenso per sospendere o revocare l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata in virtù dell'articolo 10.75

Art. 16

1 Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera.

2

Prima di rilasciare un permesso che autorizzi ad assumere un impiego, si sentirà di regola il parere dell'ufficio di collocamento competente.

3

Salve le eccezioni che avesse a consentire il Consiglio federale, agli stranieri di cui si presuma che si fermeranno a lungo in Svizzera, non si rilascerà alcun permesso, prima che abbiano presentato un estratto del casellario giudiziario.

72 Originario Cap. II.

73 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.20


Art. 17

1 Anche se è previsto che lo straniero si stabilisca durevolmente in Svizzera, di regola l'autorità gli rilascerà dapprima solo un permesso di dimora. L'Ufficio federale della migrazione stabilirà caso per caso la data a contare dalla quale potrà essere accordato il domicilio.

2

Se questa data è già stata stabilita o se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio. I figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Questi diritti si estinguono se l'avente diritto viola l'ordine pubblico.76 2bis

Per quanto concerne il permesso di ricongiungimento famigliare accordato ai figli celibi d'età inferiore a 18 anni e titolari di un permesso di dimora, il Consiglio federale disciplina i requisiti, gli oneri e le condizioni necessari per ottenere il permesso in modo tale da garantire loro in ogni caso la formazione professionale di base.77

Art. 18

1 La decisione cantonale che rifiuta un permesso è definitiva, salvo quanto dispone l'articolo 21.

2

I Cantoni sono competenti ad accordare di moto proprio permessi di dimora: a. agli stranieri che non esercitano un'attività lucrativa, sino a due anni, purché, dato lo scopo della dimora e le circostanze, sia verosimile che si tratterranno in Svizzera solo per un tempo limitato; agli scolari, per la durata della loro scuola; agli studenti, sino alla fine dei loro studi; agli ammalati che si trovano in stabilimenti di cura, sino alla loro uscita dallo stabilimento; b.78 alle donne di servizio e alla mano d'opera nell'agricoltura sino a cinque anni; c. ai lavoranti di stagione, per una stagione, ma non oltre i nove mesi; se il Segretariato di Stato d'economia79 stabilisce che per determinati mestieri non si possa ammettere ogni anno più di un dato numero di lavoranti di stagione, nell'accordare i permessi si starà nei limiti di questo contingente.

76

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).

77 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

78

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

79 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 17

142.20

3

Per tutti gli altri permessi occorre l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione. Salvo disposizione contraria di esso, tutti i Cantoni possono accordare permessi nei limiti di quest'approvazione. Per la dimora ... l'approvazione può essere subordinata a condizioni e limitazioni.

4

Il Consiglio federale può regolare la competenza dei Cantoni, dopo averli sentiti, derogando alle disposizioni dei capoversi 2 e 3.80 5 Anche nei casi in cui sia necessaria l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione, i Cantoni possono accordare in via provvisoria un permesso di dimora ...

quando l'esercizio di un'attività lucrativa da parte di uno straniero non ammetta indugi; essi devono però avvertirne immediatamente l'Ufficio federale della migrazione.81 6 Le autorità federali e cantonali devono sbrigare con la massima sollecitudine le domande loro presentate.82

Art. 19

1 Qualora le decisioni menzionate nel capoverso 2 dell'articolo 15 non siano riservate al Governo cantonale o al capo di un suo Dipartimento o non sia ammesso il ricorso all'autorità federale, il diritto cantonale deve prevedere, per i casi di rifiuto, la facoltà di ricorrere a un'autorità cantonale superiore.

2

Le decisioni che negano il permesso di dimora o di domicilio ..., come pure i decreti di espulsione e le decisioni che ritirano o revocano i permessi devono essere motivati per iscritto; nei casi in cui si può ricorrere s'indicherà il termine e l'autorità di ricorso. Il ricorrente o il suo rappresentante ha il diritto di consultare gli atti, salvo che ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica non vi si oppongano.


Art. 20

83 1 Le decisioni dell'Ufficio federale della migrazione possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, purché il ricorso non sia di competenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.84 2 Hanno diritto di ricorrere, oltre lo straniero, l'autorità cantonale competente e altri interessati.

3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide inappellabilmente, in quanto non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

80

Introdotto dall'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

81

Originario cpv. 4. Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

82

Primitivo cpv. 5.

83

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 n. 5 della LF del 20 dic. 1968 che modifica l'OG, in vigore dal 1° ott. 1969 (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968).

84 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.20


Art. 21

85
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196886 sulla procedura amministrativa e della legge federale del 16 dicembre 194387 sull'organizzazione giudiziaria concernenti la sospensione dei termini non si applicano alla procedura ai sensi degli articoli 13a, 13b e 13e.


Art. 22

La presente legge non tocca il ricorso per violazione delle disposizioni di trattati
internazionali di domicilio.

a88
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sostiene i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri adottando in particolare le misure seguenti: a. collabora per l'ottenimento dei documenti di viaggio; b. organizza possibilità di partenza; c. coordina la collaborazione tra più Cantoni coinvolti nonché la collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri.

Sezione 3:89 Disposizioni concernenti la protezione dei dati
b L'Ufficio federale della migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Servizio dei
ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri se necessari per l'adempimento del loro mandato legale. Possono essere trattati segnatamente i dati seguenti: a. generalità; b. regolamentazione di polizia degli stranieri; c. attività professionale;

d. misure e sanzioni amministrative e penali; 85

Abrogato dall'art. 51 n. 1 della L del 5 ott. 1979 sull'asilo [RU 1980 1718]. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

86 RS

172.021

87 RS

173.110

88 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

89 Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 19

142.20

e. inosservanza di obblighi di diritto pubblico o mancato versamento di pensioni alimentari.

c 1 Per l'adempimento dei suoi compiti, segnatamente per la lotta contro reati commessi nel settore degli stranieri, l'Ufficio federale della migrazione può comunicare, per trattamento, dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione equivalente dei dati trasmessi.

2

I dati personali seguenti possono essere comunicati in virtù del capoverso 1: a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se del caso, dei congiunti;

b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona; d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; e. indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati; f.

indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse della persona interessata.

3

Allo scopo di stabilire l'identità di uno straniero, è possibile prenderne le impronte digitali o fotografie in occasione dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera nonché di procedure di polizia degli stranieri. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

d e 22e90
f L'Ufficio federale della migrazione gestisce, in collaborazione con il Servizio dei
ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. Tale sistema permette di semplificare le operazioni di procedura necessarie per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge e rende possibile un accesso rapido e semplice alla documentazione.

g I ricorsi fondati sulle disposizioni della presente sezione sono retti dall'articolo 25
della legge federale del 19 giugno 199291 sulla protezione dei dati.

90 Abrogati dall'art. 18 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.51).

91 RS

235.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

142.20

Sezione 4:92 Disposizioni penali

Art. 23

93 1 Chiunque contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati, chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a lui, chiunque cede, perché ne sia fatto uso, documenti autentici a persone che non vi hanno diritto,

chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente, chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita od aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale, è punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi, si potrà infliggere solo una multa.

2

Chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita od aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero è punito con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi. La stessa pena è applicabile se l'autore, senza fine di arricchimento, agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.94 3 Nel caso in cui lo straniero sia immediatamente respinto al confine si potrà prescindere da ogni pena per entrata illegale. Non è punibile lo straniero che si rifugia in Svizzera, qualora la natura e la gravità delle persecuzioni alle quali è esposto giustifichino il passaggio illegale della frontiera; del pari, chi gli presta aiuto non è punibile se è spinto da motivi rispettabili.95 4

Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questi massimi.96 5

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato per un atto intenzionale secondo il capoverso 4 e, entro cinque anni, reimpiega illegalmente uno straniero può essere punito, oltre che con la multa, con la detenzione fino a sei mesi o con l'arresto.97 92 Originaria Sez. 3.

93

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

96

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

97

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 21

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6

Le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena.98
a99 Chi non ottempera alle misure giusta l'articolo 13e è punito con l'arresto o con la
detenzione fino a un anno ove risulti che l'allontanamento o l'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.


Art. 24

100 1 Le infrazioni di cui all'articolo 23 e 23a sono perseguite e giudicate dai Cantoni.101 Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937102. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

2

Nei casi poco gravi, e quando sia provato lo stato d'indigenza, le multe potranno essere condonate dai Governi cantonali.

3

...103

a104 Su istruzione dell'Ufficio federale della migrazione, le rappresentanze svizzere
all'estero, i posti di frontiera e le autorità cantonali competenti possono confiscare, rispettivamente mettere al sicuro a destinazione degli aventi diritto, i documenti di viaggio falsi e falsificati nonché i documenti autentici utilizzati in maniera abusiva. È fatta salva la confisca nell'ambito di un procedimento penale.

98

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

99

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

100 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

102 RS 311.0 103 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1998 332; FF 1986 III 217).

104 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

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Sezione 5: Disposizioni finali105

Art. 25

1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. È particolarmente autorizzato a stabilire delle norme circa: a. l'entrata e l'uscita degli stranieri, il controllo al confine e il piccolo traffico di confine;

b. l'introduzione di un libretto d'identità per gli stranieri; c. la determinazione delle tasse federali e del massimo delle tasse da riscuotersi nei Cantoni;

d. la cooperazione della polizia degli stranieri con altre autorità, specialmente con gli uffici pubblici di collocamento, e le competenze del Segretariato di Stato d'economia di fronte agli uffici cantonali di collocamento nelle questioni relative al mercato del lavoro; e.106 l'autorizzazione o l'istruzione alle autorità di polizia degli stranieri, di accordare, con riserva di revoca, permessi di dimora per i lavoranti e gli impiegati di stagione; eccezionalmente questa autorizzazione vale anche per altri lavoratori, qualora la situazione del mercato del lavoro sia instabile e debbano pur tuttavia poter essere concessi permessi di lunga durata;

f.

il trattamento particolare da usare, nel dominio della polizia degli stranieri, in confronto dei rappresentanti di Stati esteri o dei membri di organismi internazionali; g.107 le condizioni alle quali possono essere concessi permessi di domicilio a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli; h.108 l'entrata e l'uscita di gruppi di fanciulli stranieri accolti in Svizzera da istituzioni benefiche a scopo di riposo e di cura, e il modo di regolare le condizioni di residenza di questi fanciulli;

i.109 l'istituzione di una Commissione consultiva per le questioni relative agli stranieri, composta di cittadini svizzeri e stranieri, e la definizione dei compiti attribuiti alla stessa.

105 Originaria Sez. 4.

106 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

107 Introdotta dall'art. 2 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

108 Introdotta dall'art. 2 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949 (RU 1949 I 225 232).

109 Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 23

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2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti alle norme della presente legge, per quanto concerne il domicilio degli attinenti di Stati che trattano gli Svizzeri meno favorevolmente di quello che la Svizzera tratta i loro attinenti.

3

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge nel loro territorio; essi designano le autorità competenti determinandone i diritti e le incombenze. ...110
a111 1 La Confederazione può versare sussidi per l'integrazione sociale degli stranieri; di norma tali sussidi sono accordati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alla copertura delle spese. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

2

La Commissione consultiva istituita dal Consiglio federale conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera i è autorizzata a proporre il versamento di sussidi e a fornire il proprio parere sulle richieste di sussidi.

3

L'Assemblea federale fissa nel preventivo l'importo annuale massimo.

b112 1 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri convenzioni sull'obbligo del visto, sulla riaccettazione e il transito delle persone residenti illegalmente in Svizzera e sul domicilio, nonché accordi sulla formazione e il perfezionamento professionali (accordi sui praticanti).

1bis

Nell'ambito di accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può disciplinare il trasporto in transito sotto scorta di polizia nonché lo statuto giuridico degli agenti di scorta delle Parti contraenti.113 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere convenzioni sulle modalità d'esecuzione tecnica degli accordi di riaccettazione e di transito con le autorità estere competenti in materia di migrazioni o con organizzazioni internazionali.

3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con le altre autorità federali interessate, concludere con le autorità estere preposte al mercato del lavoro convenzioni concernenti le modalità d'esecuzione tecnica degli accordi sui praticanti.

110 Per. 2 abrogato dal n. II 11 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

111 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

112 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

113 Introdotto dal n. I della LF del 22 aprile 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2411; FF 1999 1237).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 24

142.20

c114 1 Per l'esecuzione degli accordi di riaccettazione e di transito di cui all'articolo 25b, le autorità competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di un'equivalente protezione dei dati.

2

Ai fini della riaccettazione di suoi cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti: a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, anno di nascita, sesso, nazionalità) delle persone interessate e, se del caso, dei congiunti; b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona.

3

Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti: a. dati secondo il capoverso 2; b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; c. indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati.

4

Lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti sono precisati nel relativo accordo.


Art. 26

1 La presente legge abroga l'ordinanza del 29 novembre 1921115 sul controllo degli stranieri, nonché tutte le disposizioni contrarie alla legge stessa.

2

I permessi di dimora e di domicilio rilasciati per un tempo illimitato o limitati nella loro durata solo a scopo di controllo e non vincolati a condizioni, e i cui titolari non sono più soggetti al controllo federale sono trasformati in permessi di domicilio nel senso della presente legge. Tutti gli altri permessi valgono come permessi di dimora secondo la presente legge.116 3 Le altre disposizioni vigenti al momento dell'attuazione della presente legge continuano ad avere effetto; per i divieti e le restrizioni d'entrata, il termine di cui all'articolo 13 capoversi 1 e 2 comincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

4

Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sono più favorevoli al colpevole.

5

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia l'autorità che ha iniziato un procedi114 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999

(RU 1999 1111 1117; FF 1996 II 1). Vedi anche cpv. 2 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

115 [RU 37 923, 41 766, 44 811] 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

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mento può condurlo a compimento anche se, giusta la nuova legge, essa non fosse più competente.

6

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1934117 Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 1994118
Esecuzione

1

I Cantoni emanano le disposizioni d'attuazione necessarie all'esecuzione della presente legge.

2

Fino all'emanazione delle stesse, ma per due anni al massimo, le disposizioni necessarie sono prese dai governi cantonali.

Disposizione transitoria Le procedure pendenti alla data d'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. Sono tuttavia escluse la carcerazione preliminare o in vista di sfratto o una perquisizione in base ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 26 giugno 1998119 1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia resta competente a trattare i ricorsi pendenti all'entrata in vigore della presente modifica.

2

L'articolo 25c si applica solo agli accordi di riaccettazione e di transito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

117 DCF del 5 mag. 1933 (RU 49 303).

118 RU 1995 146; FF 1994 I 273 119 RU

1999 1111 2253; FF 1996 II 1

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Disposizione finali della modifica del 19 dicembre 2003120 La Confederazione può versare ai Cantoni contributi forfettari secondo l'articolo 14f capoverso 2 se una decisione di non entrata nel merito presa in base agli articoli 32-34 e una decisione di allontanamento presa in base all'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998121 sono passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge. I contributi forfettari possono essere versati per nove mesi al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo per persone per le quali l'Ufficio federale dei rifugiati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si è impegnato ad assistere i Cantoni nell'esecuzione dell'allontanamento.

120 RU

2004 1633 1647; FF 2003 4857 121 RS

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