01.03.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.08.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
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01.09.2007 - 31.12.2012
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2017) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20042, decreta: Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina l'abilitazione e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione.

2

La presente legge ha lo scopo di assicurare che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni e ai requisiti di qualità.

3

Sono salve le disposizioni contenute in leggi speciali.


Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:3 a.4 servizi di revisione: 1. verifiche e conferme che devono essere eseguite, secondo le disposizioni del diritto federale, da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato o da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale,

2. verifiche che, secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sono eseguite da una società di audit abilitata; b. imprese di revisione: imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione;

RU 2007 3971 1 RS

101

2 FF

2004 3545

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

5 RS

956.1

221.302

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 2

221.302

c.6 società di interesse pubblico: 1. società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)7,

2. assoggettati alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 3 LFINMA, che devono incaricare una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge di eseguire una verifica di cui all'articolo 24 LFINMA.

Sezione 2:

Disposizioni generali sull'abilitazione a fornire servizi di revisione

Art. 3

Principio

1

Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a necessitano di un'abilitazione.

2

Le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato, le imprese di revisione per un periodo di cinque anni.


Art. 4

Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori 1

Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.

2

Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale: a. gli esperti contabili diplomati federali; b. gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;

c. le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;

d. le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.

3

Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

7 RS

220

L sui revisori

3

221.302

4

L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.


Art. 5

Condizioni per l'abilitazione dei revisori 1

Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se: a. è

incensurata;

b. vanta una formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2; c. dimostra di possedere un'esperienza professionale di un anno.

2

L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.


Art. 6

Condizioni per l'abilitazione di imprese di revisione 1

Un'impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:

a. la maggioranza dei membri del suo organo superiore di direzione o di amministrazione e del suo organo di gestione dispone dell'abilitazione corrispondente; b. almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione dispone dell'abilitazione corrispondente; c. è garantito che tutte le persone che dirigono servizi di revisione dispongono dell'abilitazione corrispondente; d. la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati.

2

I servizi pubblici di controllo delle finanze sono abilitati a fungere da impresa di revisione se adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. Non vengono però abilitati quale impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 4

221.302

Sezione 3:

Disposizioni particolari sull'abilitazione a fornire servizi di revisione per società di interesse pubblico8

Art. 7

Principio

1

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per società di interesse pubblico necessitano di un'abilitazione speciale e sottostanno alla sorveglianza statale (imprese di revisione sotto sorveglianza statale).

2

Su domanda, le altre imprese di revisione che adempiono le condizioni legali sono parimenti abilitate a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.


Art. 8

Casi speciali nel contesto internazionale 1

Necessitano di un'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1 o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:9 a. società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera;

b. a d.10 …

2

L'obbligo d'abilitazione viene a cadere se l'impresa di revisione sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale.

3

… 11


Art. 9

Condizioni

1

Sono abilitate a fornire servizi di revisione per società di interesse pubblico le imprese di revisione che: a. adempiono le condizioni per l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore;

b. garantiscono il rispetto degli obblighi legali12; c. sono sufficientemente assicurate contro i rischi di responsabilità.

8

Nuova espr. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 5901).

10 Non ancora in vigore.

11 Non ancora in vigore.

12 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

L sui revisori

5

221.302

2

L'autorità di sorveglianza può concedere l'abilitazione in base a un'abilitazione estera, purché le condizioni secondo la presente legge siano adempiute.

a13 Condizioni per l'abilitazione a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari 1

Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se: a. è abilitata secondo l'articolo 9 capoverso 1; b. è sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche; e c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA14).

2

Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 (auditor responsabile) se: a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4; e b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA).

3

Per l'abilitazione di cui al capoverso 2 lettera a, in deroga all'articolo 4 capoverso 4 è possibile considerare anche l'esperienza professionale maturata nelle verifiche eseguite secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere a e b LFINMA.

4

Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 199715 sul riciclaggio di denaro (LRD).

5

Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, in caso di controlli effettuati su avvocati e notai sulla base della LRD il Consiglio federale definisce le misure da adottare per gli avvocati e i notai che agiscono in qualità di auditor responsabili, nonché le condizioni particolari per la loro abilitazione.


Art. 10


16

13 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

14 RS

956.1

15 RS

955.0

16 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 6

221.302

Sezione 4:

Obblighi delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Art. 11

Indipendenza

1

Oltre ad adempiere le disposizioni legali generali concernenti l'indipendenza dell'ufficio di revisione (art. 728 CO17), nel fornire servizi di revisione per società di interesse pubblico le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare i seguenti principi:

a. gli onorari annui risultanti da servizi di revisione e altri servizi forniti per una singola società e per le società poste con essa sotto una direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 per cento della somma complessiva degli onorari percepiti; b. se assumono con mansioni direttive una persona che in una società aveva funzioni decisionali o una posizione direttiva in relazione al rendiconto, esse non possono fornire servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell'assunzione di tale persona; c. una persona da esse assunta che ha partecipato al rendiconto di una società non può dirigere servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell'assunzione.

2

Una società di interesse pubblico non può assumere persone che nei due anni precedenti hanno diretto per essa servizi di revisione o avevano funzioni decisionali nell'impresa di revisione implicata.


Art. 12

Assicurazione della qualità 1

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale adottano tutte le misure necessarie per assicurare la qualità dei loro servizi di revisione.

2

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano un'organizzazione adeguata ed emanano in particolare istruzioni scritte circa: a.18 l'impiego, la formazione e la formazione continua, la valutazione, il diritto di firma e la deontologia dei collaboratori; b. l'assunzione di nuovi mandati concernenti servizi di revisione e il proseguimento di quelli esistenti;

c. la sorveglianza delle misure volte ad assicurare l'indipendenza e la qualità.

3

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano per i singoli servizi di revisione in particolare: a. l'attribuzione appropriata dei compiti; b. la sorveglianza dei lavori; 17 RS

220

18 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

L sui revisori

7

221.302

c. il rispetto delle prescrizioni e degli standard determinanti per la verifica e l'indipendenza;

d. un controllo qualificato e indipendente dei risultati delle verifiche.


Art. 13

Accesso ai locali19

1

…20

2

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono permettere all'autorità di sorveglianza di accedere ai loro locali in qualsiasi momento.


Art. 14

Notificazioni all'autorità di sorveglianza 1

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale aggiornano al 30 giugno di ogni anno i documenti d'abilitazione e li presentano all'autorità di sorveglianza entro il 30 settembre. I documenti rimasti invariati non devono più essere presentati.

2

…21

Sezione 5: Abilitazione e sorveglianza

Art. 15

Abilitazione e registrazione 1

L'autorità di sorveglianza decide, su domanda, in merito all'abilitazione di: a. revisori; b. periti revisori;

c. imprese di revisione sotto sorveglianza statale; d.22 società di audit e auditor responsabili a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA23) conformemente all'articolo 9a.

1bis

Essa può limitare l'abilitazione a fornire certi tipi di servizi di revisione per determinate società di interesse pubblico.24 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

20 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

21 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

22 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

23 RS

956.1

24 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 8

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2

L'autorità di sorveglianza tiene un registro delle persone fisiche e delle imprese di revisione abilitate. Il registro è pubblico ed è accessibile in Internet. Il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro.

3

Le persone fisiche e imprese di revisione registrate devono comunicare all'autorità di sorveglianza qualsiasi cambiamento dei fatti iscritti a registro.

a25 Obblighi d'informazione e di notificazione 1

Le persone e le imprese seguenti devono fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per adempiere i suoi compiti: a. le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate; b. le persone fisiche che sono membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o dell'organo di gestione di un'impresa di revisione e che non dispongono di un'abilitazione dell'autorità di sorveglianza; c. i collaboratori dell'impresa di revisione e tutte le persone a cui l'impresa di revisione fa capo per i servizi di revisione; d. le società oggetto di verifica; e. tutte le società che costituiscono un gruppo con la società oggetto di verifica e i cui conti annuali devono essere consolidati, come pure i rispettivi uffici di revisione.

2

Le persone e le imprese di cui al capoverso 1 lettere a e b devono notificare senza indugio all'autorità di sorveglianza, in forma scritta, i fatti importanti concernenti l'abilitazione o la sorveglianza.


Art. 16

Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale 1

L'autorità di sorveglianza sottopone le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni tre anni.26 1bis Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono esclusivamente servizi di revisione a imprese ai sensi dell'articolo 9a capoverso 4 sono controllate dall'autorità di sorveglianza ogni cinque anni. In casi motivati l'autorità di sorveglianza può diminuire la frequenza dei controlli.27 25 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

27 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sui revisori

9

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1ter

Quando sospetta vi siano infrazioni agli obblighi legali, l'autorità di sorveglianza procede a un controllo, a prescindere dalla frequenza prevista ai capoversi 1 e 1bis.28 2 L'autorità di sorveglianza controlla: a. la correttezza delle indicazioni fornite nei documenti d'abilitazione; b.29 l'adempimento degli obblighi legali, degli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità da essa riconosciuti, come pure il rispetto dei principi professionali, delle regole deontologiche e, se del caso, del regolamento di quotazione;

c. la qualità dei servizi di revisione forniti, procedendo per sondaggio; d. il rispetto e l'attuazione delle istruzioni da essa impartite.

3

L'autorità di sorveglianza redige, a destinazione dell'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'impresa di revisione, un rapporto sul risultato del controllo.

4

Se constata infrazioni agli obblighi legali, l'autorità di sorveglianza ammonisce per scritto l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, le impartisce istruzioni per regolarizzare la situazione e le impone un termine massimo di 12 mesi per farlo. Per motivi gravi può prorogare il termine adeguatamente.

a30 Standard di verifica e di garanzia della qualità 1

Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità.

2

L'autorità di sorveglianza designa gli standard applicabili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, può definirne di propri oppure estendere o modificare standard esistenti.


Art. 17

Revoca dell'abilitazione 1

L'autorità di sorveglianza può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a una persona fisica abilitata o a un'impresa di revisione abilitata che non adempiono più le condizioni per l'abilitazione di cui agli articoli 4-6 o 9a. Se le condizioni per l'abilitazione possono essere ristabilite, la revoca è dapprima commi-

28 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

30 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 10

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nata. Se la revoca dell'abilitazione è sproporzionata, l'autorità di sorveglianza le ammonisce per scritto.31 2 L'autorità di sorveglianza può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale che non adempie più le condizioni per l'abilitazione o viola gli obblighi legali ripetutamente o in modo grave. La revoca deve essere dapprima comminata, tranne in caso di gravi infrazioni alla legge.

3

L'autorità di sorveglianza informa le società interessate e la borsa in merito alla revoca dell'abilitazione.

4

Nel corso della durata della revoca a tempo determinato, la persona fisica o l'impresa di revisione in questione continuano a sottostare agli obblighi d'informazione e di notificazione di cui all'articolo 15a.32

Art. 18

Misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale L'autorità di sorveglianza ammonisce per scritto le persone fisiche attive per conto di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale che violano gli obblighi legali.

In caso di infrazioni ripetute o gravi, l'autorità di sorveglianza può vietare loro l'esercizio dell'attività a tempo determinato o indeterminato e, se del caso, revocare l'abilitazione conformemente all'articolo 17 capoverso 1.


Art. 19

Informazione del pubblico 1

L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività e la sua prassi.

2

L'autorità di sorveglianza informa in merito ai procedimenti in corso e a quelli terminati soltanto se interessi pubblici o privati preponderanti lo esigono.


Art. 20

Ricorso a terzi

1

L'autorità di sorveglianza può ricorrere a terzi per l'adempimento dei suoi compiti.

2

I terzi incaricati devono essere indipendenti dall'impresa di revisione sotto sorveglianza statale e da società per le quali essa fornisce servizi di revisione.

3

I terzi incaricati sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle constatazioni fatte nel quadro della loro attività.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

32 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sui revisori

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Art. 21

Finanziamento 1 L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni. 2

Per coprire le spese di sorveglianza non coperte dagli emolumenti, l'autorità di sorveglianza riscuote annualmente una tassa di sorveglianza dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. La tassa è riscossa sulla base delle spese intervenute nell'anno contabile e tiene conto dell'importanza economica delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le aliquote degli emolumenti, il calcolo della tassa di sorveglianza e la sua ripartizione tra le imprese di revisione sotto sorveglianza.

Sezione 6: Assistenza amministrativa e giudiziaria

Art. 22

Autorità svizzere di sorveglianza33 1

L'autorità di sorveglianza e le altre autorità svizzere di sorveglianza si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.34 Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

2

L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l'attività di sorveglianza.


Art. 23

Borse 1 La borsa e l'autorità di sorveglianza coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

2

La borsa e l'autorità di sorveglianza si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l'attività di sorveglianza.

3

Se l'autorità di sorveglianza non è legittimata a sanzionare infrazioni agli articoli 7 e 8, le sanzioni necessarie sono inflitte dalla borsa.


Art. 24

Autorità penali

1

L'autorità di sorveglianza e le autorità penali si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la presente legge.

2

L'autorità penale può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti dall'autorità di sorveglianza esclusivamente nell'ambito del procedimento penale per il quale è stata prestata l'assistenza giudiziaria. Essa non può inoltrarli a terzi.

33 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

34 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 12

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3

Se nell'adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti.

4

Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni: a. articoli 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253-255 e 321 del Codice penale35; b. articolo 47 della legge dell'8 novembre 193436 sulle banche; c. articolo 43 della legge del 24 marzo 199537 sulle borse; d.38 articolo 147 della legge del 19 giugno 201539 sull'infrastruttura finanziaria.


Art. 25

Tribunali civili

I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti relativi alla responsabilità per la revisione (art. 755 CO40) in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale e le trasmettono le sentenze e altre decisioni che terminano un simile procedimento.


Art. 26

Cooperazione con le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori 1

Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

2

L'autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità:

a. utilizzino le informazioni e i documenti così ottenuti esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta di persone e imprese che forniscono servizi di revisione; b.41 siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su simili procedimenti; c. inoltrino tali informazioni e documenti soltanto con la sua autorizzazione preventiva o in virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazio35 RS

311.0

36 RS

952.0

37 RS

954.1

38 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

39 RS

958.1

40 RS

220

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sui revisori

13

221.302

nale e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell'interesse pubblico e vincolati al segreto d'ufficio e al segreto professionale.

3

L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni e i documenti sono destinati a essere inoltrati ad autorità penali o ad autorità e organi abilitati ad infliggere sanzioni di diritto amministrativo e il genere del reato escluderebbe l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

4

Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.


Art. 27

Atti di verifica transfrontiera 1

Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori di eseguire atti di verifica all'estero. In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero.

2

Su loro richiesta, l'autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.42 3 In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

4

L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera. La persona o impresa interessata può esigere tale accompagnamento.

4bis

Ai fini degli atti di verifica compiuti per le autorità estere di sorveglianza (cpv. 2) e l'accompagnamento delle autorità estere di sorveglianza nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera (cpv. 4), l'autorità di sorveglianza dispone, nei confronti delle imprese di revisione e delle imprese verificate in questione, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e delle imprese da queste verificate.43 5 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

43 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 14

221.302

Sezione 7:

Organizzazione dell'autorità di sorveglianza

Art. 28

Autorità di sorveglianza 1

La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).

2

L'autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 38).44 3 L'autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

4

L'autorità di sorveglianza è gestita secondo i principi dell'economia aziendale.45 5

L'autorità di sorveglianza è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale nell'ambito disciplinato dalla presente legge.46

Art. 29

Organi L'autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti: a. consiglio

d'amministrazione;

b.47 direzione; c. ufficio di

revisione.


Art. 30


48

Consiglio d'amministrazione 1

Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo superiore. È composto al massimo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.

2

I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

3

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e designa il presidente.

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

45 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

46 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sui revisori

15

221.302

4

I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'autorità di sorveglianza.

5

Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del consiglio d'amministrazione per motivi importanti.

6

Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio d'amministrazione. All'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l'articolo 6a capoversi 1-4 della legge del 24 marzo 200049 sul personale federale (LPers).

a50 Compiti del consiglio d'amministrazione Il consiglio d'amministrazione ha i compiti seguenti: a. emana il regolamento di organizzazione dell'autorità di sorveglianza; b. fissa gli obiettivi strategici dell'autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento; c. emana le ordinanze delegate all'autorità di sorveglianza; d. prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'autorità di sorveglianza e per evitare conflitti d'interesse; e. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale; f. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza; g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale;

h. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione; i.

sorveglia la direzione; j. provvede ad approntare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi confacente all'autorità di sorveglianza; k. decide in merito all'utilizzazione delle riserve; 1. adotta il preventivo; m. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta 49 RS

172.220.1

50 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 16

221.302

al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.


Art. 31


51

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. A suo capo è posto un direttore.

2

La direzione ha in particolare i compiti seguenti: a. gestisce gli affari; b. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione; c. elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione; d. riferisce regolarmente al consiglio d'amministrazione, e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari; e. rappresenta l'autorità di sorveglianza verso l'esterno; f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale dell'autorità di sorveglianza; è fatto salvo l'articolo 30a lettere g e h; g. può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori; h. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.


Art. 32


52

Ufficio di revisione

1

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno.

2

All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.


Art. 33

Personale 1 L'autorità di sorveglianza assume il suo personale secondo il diritto privato.

2

…53

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

53 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sui revisori

17

221.302

3

Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1-4 LPers54.55
a56 Cassa pensioni

1

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo gli articoli 32a-32m LPers57.

2

L'autorità di sorveglianza è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.


Art. 34


58

Segreto d'ufficio

1

Il personale e i membri degli organi dell'autorità di sorveglianza sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

2

L'obbligo del segreto sussiste dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo dell'autorità di sorveglianza.

3

Senza l'accordo dell'autorità di sorveglianza, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i membri degli organi dell'autorità di sorveglianza non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

a59 Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 1

Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio d'amministrazione, al Controllo federale delle finanze o alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio in relazione a fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

2

L'obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale60 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.

54 RS

172.220.1

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

56 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

57 RS

172.220.1

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

59 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

60 RS

312.0

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 18

221.302

3

Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d'amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell'esercizio della loro funzione.

4

Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un'irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

5

L'obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall'articolo 24 capoverso 3.

b61 Rapporto di gestione

1

Il rapporto di gestione comprende il rapporto d'attività (art. 19 cpv. 1), il conto annuale e la relazione di revisione.

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.


Art. 35

Contabilità 1 Il preventivo e il conto annuale dell'autorità di sorveglianza sono allestiti indipendentemente dal preventivo e dal consuntivo della Confederazione.

2

Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni del CO62 sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti.63 3 Per adempiere la sua attività di sorveglianza, l'autorità di sorveglianza costituisce riserve che non devono superare il corrispondente di un budget annuo.


Art. 36

Tesoreria 1 L'autorità di sorveglianza dispone di un conto corrente presso la Confederazione e investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato.

2

Per assicurarne l'insediamento e la solvibilità, la Confederazione concede all'autorità di sorveglianza mutui ai tassi di mercato.

a64 Responsabilità 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalle legge del 14 marzo 195865 sulla responsabilità.

2

L'autorità di sorveglianza è responsabile soltanto se: 61 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

62 RS

220

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

64 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

65 RS

170.32

L sui revisori

19

221.302

a. ha violato importanti doveri d'ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un revisore, di un perito revisore o di un'impresa di revisione.

2bis

La responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA66 sono rette dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 CO67).68

Art. 37

Esenzione fiscale

L'autorità di sorveglianza fruisce dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.


Art. 38


69

Indipendenza operativa e vigilanza 1

L'autorità di sorveglianza adempie i suoi compiti in modo indipendente.

2

L'autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale. Questi esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante: a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;

b. l'approvazione della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore;

c. l'approvazione del contratto di affiliazione a PUBLICA; d. l'approvazione del rapporto di gestione; e. l'approvazione degli obiettivi strategici; f.

la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici; g. il discarico al consiglio d'amministrazione.

3

L'autorità di sorveglianza esamina regolarmente con il Consiglio federale i suoi obiettivi strategici e l'adempimento dei suoi compiti.

66 RS

956.1

67 RS

220

68 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 20

221.302

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 39

Contravvenzioni 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque viola: a. i principi relativi all'indipendenza secondo l'articolo 11 della presente legge e l'articolo 728 CO70; b.71 gli obblighi di notificazione secondo l'articolo 15a capoverso 2; c. l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 3; d. una disposizione esecutiva della presente legge la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; e. una decisione o una misura pronunciata dall'autorità di sorveglianza con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.

3

L'autorità di sorveglianza persegue e giudica tali infrazioni secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo.

4

Il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in sette anni.

a73 Infrazioni commesse nell'azienda Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 39 e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa, se: a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197474 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni della presente legge è prevista una multa massima di 20 000 franchi.


Art. 40

Delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:75

a. fornisce un servizio di revisione senza esservi abilitato o nonostante il divieto di esercitare l'attività; 70 RS

220

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

72 RS

313.0

73 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

74 RS

313.0

75 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

L sui revisori

21

221.302

abis.76 fornisce indicazioni false in relazione a fatti essenziali o sottace fatti essenziali nella relazione di revisione, nel rapporto di verifica o nell'attestato di verifica;

b.77 non permette all'autorità di sorveglianza di accedere ai propri locali (art. 13 cpv. 2), non le fornisce le informazioni o i documenti richiesti (art. 15a cpv. 1) o le fornisce indicazioni contrarie alla verità o incomplete; c. come impresa di revisione sotto sorveglianza statale viola gli obblighi di documentazione e di conservazione (art. 730c CO78); d. rivela, quale terzo incaricato dall'autorità di sorveglianza (art. 20), nel corso o dopo la cessazione dell'attività, un segreto confidatogli o di cui ha avuto notizia in virtù di tale qualità; rimangono salve le disposizioni federali e cantonali concernenti l'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

3

Il perseguimento penale e il giudizio incombono ai Cantoni.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 41

Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Esso può autorizzare l'autorità di sorveglianza a emanarne ulteriori.


Art. 42

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 43

Disposizioni transitorie

1

Se una persona fisica o un'impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della presente legge si applicano non appena le nuove disposizioni del 16 dicembre 2005 concernenti l'ufficio di revisione diventano applicabili alla persona giuridica da verificare.

2

Se una persona fisica o un'impresa di revisione fornisce altri servizi di revisione, il nuovo diritto si applica con l'entrata in vigore della presente legge.

3

Le persone fisiche e le imprese di revisione che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentano all'autorità di sorveglianza una domanda di 76 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

78 RS

220

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 22

221.302

abilitazione a esercitare la funzione di revisore, perito revisore o impresa di revisione sotto sorveglianza statale possono fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a fino a quando è pronunciata la decisione sull'abilitazione. L'autorità di sorveglianza conferma per scritto al richiedente che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito. Essa informa la borsa in merito alle domande presentate per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

4

L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni definite nell'ordinanza del 15 giugno 199279 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 4.

5

L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni in materia di formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 5.

6

Nei casi di rigore, l'autorità di sorveglianza può riconoscere anche un'esperienza professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che i servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pratica pluriennale.

a80 Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2014 1

I servizi di revisione la cui fornitura è soggetta, secondo il nuovo diritto, a un'abilitazione dell'autorità di sorveglianza possono continuare a essere forniti con l'abilitazione della FINMA secondo il diritto previgente per un periodo fino a un anno dall'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014.

2

L'autorità di sorveglianza riprende tutti i procedimenti aperti dalla FINMA nei confronti di società di audit che eseguono verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA81), nonché nei confronti di auditor responsabili di tali verifiche, e che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.


Art. 44

Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 200582 sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di sorveglianza.

79 [RU

1992 1210]

80 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

81 RS

956.1

82 RS

173.32, in vigore dal 1° gen. 2007

L sui revisori

23

221.302


Art. 45

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:83 1° settembre 2007 Gli art. 28, 29, 30 cpv. 1, 2, 3 lett. a-c ed e nonché 4, 31, 32, 33 cpv. 1 e 3, 34, 35 cpv. 1 e 2, 36, 37 e 38 cpv. 1 sono entrati in vigore il 1° novembre 2006.

Art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 2: 1° ottobre 201584 L'entrata in vigore dell'art. 8 cpv. 1 lett. b-d e cpv. 3 sarà fissata in un secondo tempo.

83 O del 22 ago. 2007 (RU 2007 3969).

84 O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2437).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 24

221.302

Allegato

(art. 42)

Modifica del diritto vigente …85

85 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 3971.